XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2074




RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


        Il presente disegno di legge di ratifica non richiede l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno, neppure regolamentari. Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni della Convenzione in materia di criminalizzazione, le condotte di cui all'articolo 2 integrano fattispecie già contemplate dal nostro ordinamento e, segnatamente, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, nel testo modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, (articoli da 1 a 4), ed integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, (articoli da 1 a 4). Le forme di compartecipazione nel reato (articolo 2, paragrafi 2 e 3) trovano il loro corrispondente nelle norme del codice penale sul concorso di persone nel reato e sulla associazione per delinquere. L'articolo 6 sulla giurisdizione è attuato dagli articoli da 6 a 10 del codice penale; gli articoli da 8 a 10 della Convenzione, in materia di cooperazione ed assistenza giudiziaria, dalle norme del libro II del codice penale; l'articolo 13 dalla legge 3 luglio 1989, n. 257, di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983; l'articolo 8 sul principio aut dedere aut judicare è recepito dall'articolo 9 del codice penale. La Convenzione non contiene ulteriori norme precettive.




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