XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2074
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Il presente disegno di legge di ratifica non richiede
l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento
interno, neppure regolamentari. Per quanto riguarda, in
particolare, le disposizioni della Convenzione in materia di
criminalizzazione, le condotte di cui all'articolo 2 integrano
fattispecie già contemplate dal nostro ordinamento e,
segnatamente, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, nel testo
modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, (articoli da 1
a 4), ed integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 110,
(articoli da 1 a 4). Le forme di compartecipazione nel reato
(articolo 2, paragrafi 2 e 3) trovano il loro corrispondente
nelle norme del codice penale sul concorso di persone nel
reato e sulla associazione per delinquere. L'articolo 6 sulla
giurisdizione è attuato dagli articoli da 6 a 10 del codice
penale; gli articoli da 8 a 10 della Convenzione, in materia
di cooperazione ed assistenza giudiziaria, dalle norme del
libro II del codice penale; l'articolo 13 dalla legge 3 luglio
1989, n. 257, di attuazione della Convenzione di Strasburgo
sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21
marzo 1983; l'articolo 8 sul principio aut dedere aut
judicare è recepito dall'articolo 9 del codice penale. La
Convenzione non contiene ulteriori norme precettive.