XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2074
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione internazionale per la repressione
degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York il 15 dicembre 1997.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della
Convenzione stessa.
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 280 del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 280-bis - (Atto di terrorismo con ordigni
esplosivi o micidiali) - Chiunque per finalità di
terrorismo compie atti diretti a danneggiare cose mobili o
immobili altrui mediante l'uso di armi ed esplosivi è punito
con la reclusione da due a cinque anni.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza
della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di
altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è
aumentata della metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica
ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la
reclusione da sette a dodici anni.
La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal
fatto deriva la morte ovvero lesioni gravissime a una o più
persone.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste nel presente articolo non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
Art. 280-ter - (Esclusione di attenuanti) - Per
tutti i reati commessi per finalità di terrorismo è esclusa
l'applicabilità delle attenuanti di cui all'articolo
62-bis".
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 6 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Il reato si considera commesso nel territorio dello
Stato:
1) quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è
ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato
l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione;
2) quando l'azione che lo costituisce è diretta contro
una sede o rappresentanza diplomatica italiana all'estero,
contro strutture o mezzi militari italiani all'estero, contro
sedi o impianti delle organizzazioni di cui all'articolo 3
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, all'estero ovvero contro apparecchiature di
comunicazione utilizzate in via esclusiva dalla pubblica
amministrazione italiana all'estero".
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.