XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2074




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 280 del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 280-bis - (Atto di terrorismo con ordigni esplosivi o micidiali) - Chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di armi ed esplosivi è punito con la reclusione da due a cinque anni.
        Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è aumentata della metà.
        Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.
        La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte ovvero lesioni gravissime a una o più persone.
        Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

        Art. 280-ter - (Esclusione di attenuanti) - Per tutti i reati commessi per finalità di terrorismo è esclusa l'applicabilità delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis".


Art. 4.

        1. Il secondo comma dell'articolo 6 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato:

            1) quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione;

            2) quando l'azione che lo costituisce è diretta contro una sede o rappresentanza diplomatica italiana all'estero, contro strutture o mezzi militari italiani all'estero, contro sedi o impianti delle organizzazioni di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, all'estero ovvero contro apparecchiature di comunicazione utilizzate in via esclusiva dalla pubblica amministrazione italiana all'estero".


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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