XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2033
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Articolo 1.
La provenienza eterogenea del personale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio determina un
divario notevole a livello economico tra i dipendenti di
ruolo, a parità di qualifica funzionale, di anzianità di
servizio e di lavoro svolto.
Con l'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n.
93, si è in parte provveduto a sanare la sperequazione
economica dei dipendenti, ma si rende necessario che la somma
stanziata non abbia una scadenza temporale immediata e al
tempo stesso sia previsto un incremento della somma a
disposizione.
A tal fine, si è provveduto a incrementare lo
stanziamento di bilancio a decorrere dall'anno finanziario
2002 per un importo pari a 630.000 euro.
Per la stima di tale onere si rinvia alla tabella
allegata.
... (omissis) ...
Articolo 2.
Le crescenti emergenze nella tutela dell'ambiente e del
territorio, correlate al fenomeno del traffico internazionale
di rifiuti ed alle condotte illecite, riconducibili a
condizioni di illegalità ambientale diffusa poste in essere
dalle organizzazioni criminali, attratte dagli ingenti flussi
di danaro convogliati nel settore, postulano l'aumento della
capacità operativa del Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente, deputato ad assicurare un elevato livello di
contrasto nel comparto di specialità attribuito all'Arma con
decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile 12 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1992.
A tal fine, si rende necessario procedere ad un
potenziamento di 229 unità dell'organico dell'Arma dei
carabinieri, organico fissato dai decreti legislativi 5
ottobre 2000, n. 298, e 12 maggio 1995, n. 198.
Si rende necessario pertanto che l'articolazione
periferica del reparto, attualmente incentrata su 17 Nuclei,
preveda la costituzione di ulteriori Nuclei in sedi da
individuare in ragione dell'impegno operativo nelle aree di
competenza e al tempo stesso incrementare la forza dei
restanti Nuclei nonché delle Sezioni analisi ed operativa
della struttura centrale.
L'onere conseguente è stato valutato in 10.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2002. Si allegano tabelle
dimostrative di tale stima.
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Articolo 3.
Alla luce del processo di ratifica del Protocollo di
Kyoto che dovrebbe completarsi nel 2002 è importante che venga
rafforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio nell'azione già svolta di raccordo e di
sollecitazione per l'adozione di adeguate politiche di
contenimento delle emissioni di gas climalteranti.
A tal fine con l'articolo in esame viene autorizzata una
spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro
annui a decorrere dall'anno finanziario 2003.
Articolo 4.
La richiesta di autorizzazione di spesa complessiva
recata dall'articolo 4, pari a euro 4.900.000 anni, a
decorrere dall'anno 2002, risulta necessaria per la
realizzazione di interventi di miglioramento degli strumenti e
delle procedure per la valutazione degli impatti sull'ambiente
di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma
1.
La ripartizione di tale spesa per le singole iniziative è
di seguito riportata:
a) istituzione di Osservatori ambientali.
La formula proposta prevede l'istituzione di un
Osservatorio ambientale, costituito con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, incardinato
presso il Servizio valutazione dell'impatto ambientale,
formato da un nucleo stabile di undici esperti tecnici più un
presidente, designati delle amministrazioni centrali e
regionali partecipanti all'Osservatorio nell'ambito del
proprio personale o di personale esterno, integrato per le
varie opere da dieci strutture periferiche formate da un
numero medio di sei componenti, con la partecipazione delle
regioni e dei soggetti proponenti di volta in volta
interessati.
La struttura centrale ha la funzione di coordinare e
armonizzare l'attività di verifica del rispetto delle
prescrizioni VIA e di monitoraggio ambientale delle opere in
fase di realizzazione attraverso il coordinamento delle
strutture periferiche, l'esame dei risultati dei monitoraggi,
l'approfondimento e l'armonizzazione delle soluzioni ai
problemi individuati, l'emanazione di direttive tecniche e di
modalità operative, la diffusione di informazioni alle
amministrazioni e al pubblico.
Le strutture periferiche, una per ciascuna opera di
rilevante complessità o posta in siti di rilevante
problematicità ambientale, hanno la funzione di svolgere una
prima valutazione analitica dei problemi e degli
approfondimenti proposti, di tenere il raccordo con la
struttura centrale, di garantire la corretta applicazione
delle sue determinazioni e di assicurare il coinvolgimento
delle organizzazioni delle collettività locali.
L'articolazione proposta prevede:
dodici componenti della struttura centrale: tre
rappresentanti, di cui uno in qualità di Presidente, designati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; due
rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; un rappresentante designato dal Ministero per i
beni e attività culturali; un rappresentante designato dal
Ministero della salute; un rappresentante designato dal
Ministero delle attività produttive; due rappresentanti
designati dalla Conferenza Stato-regioni; due rappresentanti
della società civile (associazioni dei consumatori,
associazioni di protezione ambiente);
sei componenti delle strutture periferiche: due
rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio di cui uno con funzioni di segretario;
due rappresentanti rispettivamente della regione e della
provincia interessata; due rappresentanti designati dagli enti
interessati (ente parco, autorità di bacino). Alle strutture
periferiche partecipano, senza remunerazione, rappresentanti
dei soggetti proponenti l'opera. I rappresentanti dei comuni
parteciperanno alle riunioni in relazione al coinvolgimento
del territorio comunale.
Le attività tecniche di monitoraggio, affidate al sistema
agenziale ANPA-ARPA o a strutture scientifiche di opportuna
qualificazione, sono a carico del proponente le opere.
Per il funzionamento dell'osservatorio, a decorrere
dall'anno 2002, sul presupposto di dieci opere all'anno che ne
richiedano l'attivazione, si può quantificare la spesa di euro
2.065.000 annui, comprensiva della remunerazione del lavoro
degli esperti e delle spese di missione all'interno, con uso
di mezzo treno o aereo per le distanze più lunghe, delle
funzioni segretariali e delle spese per la sistemazione e la
diffusione delle informazioni. Le spese per le attività di
monitoraggio sul campo dovranno invece essere a carico del
soggetto che realizza l'opera.
La quantificazione delle risorse necessarie deriva dal
calcolo di seguito riportato.
La remunerazione mensile dei membri, analoga a quella dei
membri degli osservatori ambientali già in funzione, di euro
1.450 al mese lordi. Per il presidente si prevede una
remunerazione mensile dell'ordine di euro 1.800 al mese lordi.
Per le missioni è stato calcolato il costo medio per un giorno
di missioni di euro 200.
1 Struttura centrale - 11 componenti + 1 presidente:
11 membri x euro 1.450/mese x 12 mesi = euro 191.400/anno
1 Presidente euro 1.800/mese x 12 mesi= euro 21.600/anno
spese di organizzazione e segreteria euro 77.500/anno
spese missione 1/mese x 11 x euro 200
x 12 mesi = euro 26.400/anno
10 Strutture periferiche - 6 componenti ciascuna:
6 x 10 x euro 1.450/mese x 12 mesi = euro 1.044.000/anno
spese di org.e segreteria 10 x
euro 30.000/anno = euro 300.000/anno
spese di missione 1,5/mese x 6 x 10 x
euro 200 x 12 mesi = euro 216.000/anno
spese per incarichi specialistici per
la soluzione dei problemi individuati euro 188.100/anno
Totale spesa euro 2.065.000/anno
b) Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento
(IPPC)
Per il complesso di attività previste dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce parzialmente
la direttiva IPPC relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, la legge 23 marzo 2001, n. 93, ha
previsto l'autorizzazione alla spesa di lire 2.000 milioni per
l'anno 2001.
L'applicazione della direttiva IPPC, che riguarda sia lo
Stato che le regioni, è un appuntamento importante sia per la
necessaria riduzione degli effetti ambientali delle attività
produttive sia, più in generale, per le opportunità di
progresso tecnologico e di miglioramento della competitività
internazionale che derivano dall'adozione delle migliori
tecnologie disponibili. Il 2002 sarà l'anno cruciale di tale
applicazione, perché bisognerà portare a compimento le fasi
preparatorie e iniziare il processo di riautorizzazione che
dovrà concludersi nel 2004. La complessità dei compiti
nazionali e di coordinamento delle attività richiede di
rendere permanente a decorrere dal 2002 il finanziamento già
previsto per il 2001 pari a euro 1.032.913.
Tale spesa si rende necessaria per la concertazione,
redazione e diffusione delle Linee guida per l'applicazione
delle migliori tecniche disponibili (euro 500.000), per le
attività di concertazione con le amministrazioni centrali, le
regioni e gli enti locali circa l'applicazione della citata
direttiva 96/61/CE (IPPC) (euro 300.000), per la redazione e
la comunicazione del calendario delle riautorizzazioni nonché
per l'organizzazione delle conferenze di servizi connesse al
rilascio della autorizzazione integrata ambientale (euro
232.913).
c) Certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel) e
valutazione ambientale strategica (VAS)
Accanto all'applicazione della direttiva IPPC, anche le
procedure di VIA richiedono, allo stato delle cose,
approfondimenti teorici e procedurali. Il collegamento
sistemico delle procedure VIA alla valutazione ambientale dei
piani e programmi (direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001) e alla certificazione
ambientale (EMAS-Ecolabel), che rappresentano gli altri due
strumenti fondamentali del processo di valutazione, dovrà
consentire il superamento delle formule comando-controllo a
favore di più moderne formule basate sull'adesione volontaria
agli obiettivi di miglioramento ambientale. Anche in questo
caso occorre sviluppare approfondimenti teorici e
sperimentazioni pratiche, quantificabili in 774.685 euro a
decorrere dall'anno 2002, di cui il 50 per cento per
EMAS-Ecolabel e il 50 per cento per la VAS.
Tali risorse si rendono necessarie, per quanto riguarda
la VAS, per sostenere studi pilota, con amministrazioni
centrali e regionali, di applicazione della direttiva anche ai
fini della elaborazione della normativa di recepimento.
Per quanto riguarda EMAS-Ecolabel le risorse sono
destinate ad attività di diffusione della informazione e alla
applicazione sperimentale, in casi di particolare interesse
strategico, della registrazione EMAS di area e di distretto,
in collaborazione con amministrazioni regionali e locali e con
soggetti privati, nonché ad attività di informazione e
promozione del marchio di qualità ecologica nazionale.
d) Valutazione del rischio ambientale di prodotti
chimici e di organismi geneticamente modificati (OGM)
Le norme comunitarie che regolamentano l'immissione sul
mercato di prodotti chimici pericolosi e di OGM prevedono
specifiche attività di valutazione dei rischi ambientali,
oltre che sanitari, dei prodotti destinati ad essere immessi
in commercio.
Ci si riferisce, in particolare, al seguente corpo
normativo:
direttiva 90/219/CEE, e successive modificazioni,
relativa all'impiego in ambiente confinato di microrganismi
geneticamente modificati, resa esecutiva con decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, successivamente abrogato e
sostituito dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
direttiva 90/220/CEE (successivamente abrogata dalla
direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 marzo 2001), relativa all'emissione deliberata
nell'ambiente di OGM, resa esecutiva con decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 92;
direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari, resa esecutiva con
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato
dei biocidi, resa esecutiva con decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174;
direttiva 92/32/CE relativa alla classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche
pericolose, resa esecutiva con decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52.
Poiché il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio partecipa direttamente alle attività di valutazione
dell'autorità competente e condivide con altre amministrazioni
la responsabilità delle decisioni in materia di autorizzazione
dei prodotti, è necessario disporre di un adeguato supporto
tecnico-scientifico che garantisca una incisiva ed equilibrata
presenza del Ministero stesso nelle sedi istituzionali di
carattere nazionale e comunitario.
Le necessità prioritarie riguardano:
il reperimento di personale tecnico-scientifico, da
dedicare alle attività di valutazione del rischio ambientale
nei diversi settori sopra citati, mediante stipula di apposite
convenzioni con università ed enti di ricerca;
la formazione di nuove figure professionali nel campo
della valutazione del rischio ambientale, sia per le esigenze
del settore privato che del settore pubblico;
l'aggiornamento costante ed il supporto scientifico del
personale dedicato alle attività di valutazione, mediante
l'attivazione di una rete ("struttura leggera") di centri di
riferimento specialistici.
Per lo svolgimento delle attività indicate occorre
attivare risorse finanziarie quantificate in euro 1.027.402 a
decorrere dall'anno 2002.
Articolo 6.
Con l'articolo 6 il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio intende proseguire, in materia di
informazione e comunicazione ambientale, le iniziative già
intraprese nel primo decennio di attività, realizzando un
articolato quadro di interventi nel campo della comunicazione
ambientale allo scopo di sensibilizzare la opinione pubblica
alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di
promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione delle
risorse ambientali.
Gli obiettivi dell'attività di comunicazione ambientale
prevedono:
a) la informazione e promozione a livello
nazionale ed in modo continuativo di programmi per la
valorizzazione della educazione ambientale, sia a livello
nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione ed il raccordo con altri
programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il
coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli,
circolari, intese, convenzioni, ed accordi da stipulare con
soggetti privati, con altri Ministeri, con enti pubblici
territoriali, con altri enti sia pubblici che privati,
compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e
territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università,
organizzazioni di volontariato, imprese ed organi
internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
Tale attività di comunicazione ambientale sarà
esercitata, sulla base di criteri e strumenti stabiliti ed
approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, mediante la predisposizione di apposito programma
in cui siano indicati puntualmente:
a) i soggetti destinatari;
b) le linee fondamentali per la realizzazione
delle attività formative, informative e dimostrative;
c) la indicazione dei princìpi, dei criteri e
degli strumenti che si ritengono necessari per la
realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle
spese ed ai finanziamenti;
d) le modalità, la durata e gli ambiti
territoriali che riguardano le iniziative e le campagne
pubblicitarie;
e) la eventuale istituzione di centri
specializzati, strutture pubbliche territoriali permanenti,
sportelli ambientali e siti INTERNET.
Allo scopo di predisporre il programma di comunicazione
ambientale sarà pianificata l'attuazione dei seguenti
interventi, per i quali è prevista la spesa complessiva di
3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000
euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003:
a) istituzione di centri specializzati e
strutture territoriali permanenti;
b) istituzione di sportelli ambientali;
c) interventi di carattere poliennale per le
campagne di comunicazione da attuare mediante corsi, studi,
convegni, annunci su reti radio-televisive e tramite il
sistema telematico-informatico;
d) interventi mediante affissioni e pubblicità,
anche di volantinaggio;
e) interventi mediante inserzioni e pubblicazioni
su giornali e riviste e pubblicazione di libri e manuali;
f) aggiornamento per il personale didattico.
Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa è
prevista, al comma 4, la costituzione di un comitato di
esperti nominato con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, che sarà regolamentato con
successivo decreto interministeriale.
Per tale comitato si prevede una spesa di euro 756.000
quantificata nei seguenti termini:
20 esperti interni e/o esterni all'amministrazione con
compenso mensile forfettario, lordo comprensivo degli oneri
contributivi di euro 1.300 per il personale interno ed un
compenso mensile di euro 2.000 per gli estranei
all'amministrazione.
10 x 1.300 x 12 euro 156.000
10 x 2.000 x 12 euro 240.000
totale compensi euro 396.000
10 missioni annue ad esperto nell'area mediterranea:
costo biglietto medio euro 500 (10 x 20 x
euro 500) = euro 100.000
numero dei giorni di missione in media 3 pernottamento euro
150 giornaliere (10 x 20 x 3 x 150) = euro 90.000
diaria giornaliera comprensiva della maggiorazione 30 per
cento regio decreto n. 941 del 1926 euro 250 (euro 250 x
3 x 10 x 20)= euro 150.000
totale costo missioni euro 340.000
attrezzature informatiche (2 PC 5
portatili e programmi) euro 20.000
TOTALE SPESE COMITATO euro 756.000
Articolo 12.
L'articolo reca la copertura delle autorizzazioni di
spesa sopraelencate per un importo complessivo di euro
20.000.000, per l'anno 2002 e di euro 21.691.000 a decorrere
dall'anno 2003 a valere sul "Fondo speciale" di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Per gli articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del provvedimento
non si predispone la relazione tecnica in quanto non
comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.