XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2033
Onorevoli Deputati! - L'articolo 1 è relativo
all'armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in
quanto gli stessi, provenendo da amministrazioni diverse,
hanno un trattamento economico caratterizzato da un notevole
divario, a parità di qualifica e di anzianità.
La somma prevista è destinata ad integrare lo stanziamento
già iscritto in bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
della legge 23 marzo 2001, n. 93, per l'anno 2002.
Con l'articolo 2 si provvede a potenziare di 229 unità, in
posizione soprannumeraria rispetto alla forza organica
dell'Arma, l'organico del Comando dei carabinieri per la
tutela dell'ambiente.
Infatti, le crescenti emergenze nella tutela dell'ambiente
e del territorio, correlate al traffico internazionale di
rifiuti ed alle condotte illecite poste in essere dalle
organizzazioni criminali, postulano l'aumento della capacità
operativa del Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente.
L'articolo 3, in vista della ratifica del Protocollo di
Kyoto che dovrebbe completarsi nel 2002, prevede che venga
rafforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio nell'azione già svolta di raccordo e di
sollecitazione per l'adozione di adeguate politiche di
contenimento delle emissioni di gas climalteranti.
A tal fine viene autorizzata la spesa di 1.033.000 euro
per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003, che consentirà di attivare le
competenze tecniche indispensabili per poter svolgere il
necessario ruolo di supporto.
L'articolo 4 trova le sue motivazioni nel fatto che le
procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA),
operanti tuttora in un quadro normativo incompleto dal punto
di vista del recepimento delle direttive comunitarie, pur
avendo raggiunto nel tempo un grado notevole di sistematicità
ed efficienza, necessitano di risolvere compiutamente la
funzione di vigilanza (articolo 6, comma 6, della legge n. 349
del 1986). Tutto ciò ai fini dell'ottemperanza alle
prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale
durante le fasi di realizzazione delle opere e di monitoraggio
ambientale dei loro effetti di breve-medio periodo. La
questione si pone con particolare rilevanza per talune
categorie di opere infrastrutturali (tipicamente strade e
ferrovie, ma anche taluni bacini idrici, taluni elettrodotti,
talune opere portuali, eccetera) per le quali la fase di
cantiere risulta particolarmente esposta al rischio di impatti
ambientali di vario genere, difficilmente prevedibili in sede
di progettazione. La previsione circa la sottoposizione o meno
all'osservatorio ambientale deve essere prevista, in relazione
alla complessità dell'opera e alla delicatezza del contesto
ambientale, nell'apparato prescrittivo del relativo decreto
interministeriale di compatibilità ambientale.
Lo strumento per esercitare tale funzione, sperimentato
sulla base di accordi procedimentali nella realizzazione di
talune tratte di linee ferroviarie è, appunto, l'osservatorio
ambientale, al quale è affidata la verifica del rispetto delle
prescrizioni VIA, nonché la soluzione, in senso ambientalmente
compatibile, dei problemi ambientali imprevisti e il
monitoraggio degli effetti ambientali nella delicata fase
della realizzazione delle opere.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, prevede
l'istituzione di osservatori ambientali, le cui modalità di
organizzazione e funzionamento saranno stabilite da un
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze. Gli osservatori ambientali saranno supportati per le
funzioni operative e di verifica, nonché per le attività di
raccolta e diffusione delle informazioni dal sistema delle
agenzie ambientali (ANPA e ARPA) e da soggetti pubblici e
privati di idonea qualificazione (università, istituti
scientifici ed enti di ricerca, eccetera).
La lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 4
prevede il finanziamento per il complesso di attività previste
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce
parzialmente la direttiva 96/61/CE, denominata "IPPC" relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. La
legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto, infatti,
l'autorizzazione alla spesa di lire 2.000 milioni per l'anno
2001, ma la complessità dei compiti nazionali e di
coordinamento delle attività richiede di rendere permanente a
decorrere dal 2002 il finanziamento già previsto.
Accanto all'applicazione della direttiva IPPC, anche le
procedure di VIA richiedono, allo stato delle cose,
approfondimenti teorici e studi metodologici. Il collegamento
sistemico delle procedure VIA alla valutazione ambientale dei
piani e programmi (VAS) e alla certificazione ambientale
(EMAS-Ecolabel), che rappresentano gli altri due strumenti
fondamentali del processo di valutazione, dovrà consentire il
superamento delle formule comando-controllo a favore di più
moderne formule basate sull'adesione volontaria agli obiettivi
di miglioramento ambientale. Anche in questo caso occorre
sviluppare approfondimenti teorici e sperimentazioni
pratiche.
Infine, l'articolo 4 prevede il finanziamento per la
valutazione dei rischi ambientali di sostanze chimiche
pericolose, fitofarmaci e biocidi e organismi geneticamente
modificati (OGM).
Le norme comunitarie che regolamentano l'immissione sul
mercato di prodotti chimici pericolosi e OGM prevedono,
infatti, specifiche attività di valutazione dei rischi
ambientali, oltre che sanitari, dei prodotti destinati ad
essere immessi in commercio.
Le direttive attualmente in vigore, già recepite
nell'ordinamento legislativo nazionale, pongono a carico delle
imprese l'obbligo di documentare per ciascun prodotto,
mediante la presentazione di dati sperimentali, l'assenza di
rischi ambientali significativi e, analogamente a quanto
previsto in altri settori (ad esempio, nel campo dei farmaci
per uso umano), le stesse norme comunitarie assegnano alle
autorità nazionali il compito di valutare i dati forniti ed
assumere le conseguenti decisioni (autorizzazione dei
prodotti, restrizioni, divieti).
La crescente mole di attività assegnate alle autorità
nazionali non è stata però accompagnata, nel nostro Paese, dal
potenziamento o dalla creazione di strutture adeguate ai nuovi
compiti di natura tecnico-scientifica connessi alle attività
di valutazione del rischio.
Poiché il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio partecipa direttamente alle attività di valutazione
dell'autorità competente e condivide con altre amministrazioni
la responsabilità delle decisioni in materia di autorizzazione
dei prodotti, è necessario disporre di un adeguato supporto
tecnico-scientifico che garantisca una incisiva ed equilibrata
presenza del Ministero nelle sedi istituzionali di carattere
nazionale e comunitario.
L'articolo 5 prevede il trasferimento dei compiti e delle
risorse dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT).
L'articolo 6 autorizza la spesa di 3.437.000 euro per
l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003 per l'attuazione di un
programma di comunicazione ambientale. Il programma ha lo
scopo di conseguire come obiettivi la informazione e la
promozione di programmi diretti a valorizzare l'educazione
ambientale, il coordinamento con altri programmi ed iniziative
provenienti da altri enti ed istituzioni, sempre nel settore
ambientale ed il rilancio della tutela dell'ambiente
attraverso la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento.
Per l'attuazione del programma, nonché per provvedere al
controllo delle emissioni inquinanti di cui all'articolo 3, è
prevista l'istituzione di un comitato di esperti.
L'articolo 7 dispone una deroga a quanto disposto dagli
articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. La deroga è finalizzata ad
applicare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli
impianti di produzione di vetro artistico situati nell'isola
di Murano, i termini previsti per l'adeguamento delle suddette
emissioni anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a
modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti,
di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente
18 aprile 2000. L'applicazione dei termini viene condizionata
alla adesione all'accordo di programma previsto dall'articolo
2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e alla comprovata esistenza dell'impianto alla
data del 15 novembre 1999. L'articolo prevede, inoltre, che
l'esercizio dei predetti impianti è consentito fino al
rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente
relativamente alla continuazione delle emissioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'ambiente.
L'articolo 8 detta disposizioni relative al funzionamento
delle aree marine protette. In particolare vengono stabiliti:
i termini entro i quali i soggetti gestori di ciascuna area
marina protetta devono individuare la dotazione minima delle
risorse umane necessarie al funzionamento della stessa;
l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine
protette da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio; l'individuazione del gestore come unico
soggetto su cui gravano le spese relative alle risorse umane e
l'individuazione delle risorse stesse.
L'articolo 9 dispone una modifica al secondo periodo del
comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, relativa ai parchi sommersi di Baia e Gaiola. La modifica
consiste nell'affidare, con un decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, la gestione
dei parchi sommersi di Baia e Gaiola ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste
riconosciute, anche consorziati tra loro, sentiti la regione e
gli enti locali territorialmente interessati.
L'articolo 10 introduce modifiche ad alcuni articoli del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare: il
comma 1 introduce all'articolo 7, comma 3, la lettera
l-bis), disponendo inequivocabilmente l'appartenenza del
combustibile derivato dai rifiuti alla categoria dei rifiuti
speciali. Tale integrazione si è resa necessaria sia per la
mutata natura giuridica di tale combustibile a seguito
dell'approvazione in sede comunitaria della modifica del
Catalogo europeo dei rifiuti e sia perché l'utilizzo di tale
combustibile in sostituzione dei combustibili fossili ha oggi
un accresciuto interesse per il nostro Paese che dipende
sostanzialmente dall'estero per il fabbisogno energetico;
conseguentemente, con il comma 2 della presente disposizione,
vengono soppressi i riferimenti al combustibile da rifiuti in
quelle parti del testo del citato decreto legislativo n. 22
del 1997 ove il combustibile viene considerato rifiuto urbano;
infine, al comma 3, viene riformulato l'articolo 19, comma 4,
relativo alle competenze delle regioni in materia di rifiuti.
Il nuovo comma prevede che le regioni adottino norme affinché
gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale
pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno
annuale di manufatti e beni con una quota, non inferiore al 30
per cento del fabbisogno stesso, di prodotti ottenuti da
materiale riciclato. Viene disposto, inoltre, che tali norme
siano adottate entro il 31 marzo 2002. Le disposizioni
regionali saranno emanate sulla base delle metodologie di
calcolo e della definizione di materiale riciclato che saranno
stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive e della salute.
L'articolo 11 riformula il comma 1 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), relativo alla circolazione stradale. Il nuovo
articolo amplia la nozione di "velocipede" introducendo anche
i veicoli dotati di un motore ausiliario elettrico, avente
potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui
intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da
analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione
muscolare e la cui propulsione è progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h. La
nuova nozione di "velocipede", consentendo la circolazione del
mezzo senza le prescrizioni previste per i ciclomotori
(immatricolazione, patente, assicurazione obbligatoria, uso
del casco), darà un significativo impulso alla diffusione dei
velocipedi con caratteristiche non inquinanti cui è
particolarmente sensibile il Ministero. Inoltre la diffusione
dei velocipedi elettrici potrà essere altresì agevolata dalla
erogazione dei contributi per l'acquisto da parte dei comuni
cui sono trasferite apposite risorse finanziarie dal
Ministero.
L'articolo 12, infine, contiene la disposizione relativa
alla copertura finanziaria dell'onere complessivo recato
dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, che trova
allocazione negli accantonamenti in tabella A allegata alla
legge finanziaria 2002. I restanti articoli non comportano
alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.