XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2033




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Personale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio).

        1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro a decorrere dall'anno 2002.


Art. 2.

(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri
per la tutela dell'ambiente).

        1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.
        2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
        3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.


Art. 3.

(Provvidenze per il controllo delle emissioni
inquinanti).

        1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.


Art. 4.

(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la
valutazione degli impatti sull'ambiente).

        1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo della certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

                a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

                b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

                c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

                d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

        2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.


Art. 5.

(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca
applicata al mare all'APAT).

        1. L'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
        2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, che è conseguentemente soppresso.


Art. 6.

(Programma strategico di comunicazione ambientale).

        1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
        2. Ai fini della predisposizione del programma vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

                a) la informazione e la promozione a livello nazionale ed in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

                b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi da stipulare con soggetti privati, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;

                c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

        3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.
        4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        5. La composizione, i compiti, le modalità di funzionamento e i compensi del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 7.

(Disposizioni concernenti l'adeguamento delle emissioni in
atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico
situati sull'isola di Murano).

        1. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000.
        2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000.


Art. 8.

(Funzionamento delle aree marine protette).

        1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati.
        3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità ed adeguatezza di impiego.
        5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
        6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla gestione delle aree marine protette.
        7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla gestione delle aree marine protette.


Art. 9.

(Gestione dei parchi sommersi di Baia
e Gaiola).

        1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti: "e affidati in gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro".


Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).

        1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "l-bis) il combustibile derivato da rifiuti".

        2. Il comma 11 dell'articolo 22 e la lettera c) del comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono abrogati.
        3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

        "4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano norme affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".


Art. 11.

(Modifica all'articolo 50 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

        1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

        "1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali e di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, ovvero dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h".


Art. 12.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 euro per l'anno 2002 e 21.691.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Tabella A
(articolo 2, comma 1)


POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE


Grado/ruolo Unità
    
Generale di Brigata 1
    Colonnello 1
    Tenente Colonnello 1
    Maggiore 1
    Capitano 3
    Tenente/Sottotenente 19
    Ispettori 127
    Sovrintendenti 39
    Appuntati e Carabinieri 37

                Totale 229



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