XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2033
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Personale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio).
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000
euro a decorrere dall'anno 2002.
Art. 2.
(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri
per la tutela dell'ambiente).
1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente
è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A
allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero
rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A
tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti
straordinari per un numero corrispondente di unità di
personale.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento
economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al
casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la
spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
Art. 3.
(Provvidenze per il controllo delle emissioni
inquinanti).
1. Per la promozione e la valutazione di misure e di
programmi, per quanto di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai
settori della mobilità, della produzione di energia elettrica,
delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e
dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa di
1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2003.
Art. 4.
(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la
valutazione degli impatti sull'ambiente).
1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme
comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale,
di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di
valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e
degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo
sviluppo della certificazione ambientale, è autorizzata la
spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori ambientali,
finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di
compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei
problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo
esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle
sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di
organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali
sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli
Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000
euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione
della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e
sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani
e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché
alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione
ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti,
nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla
valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di
organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti
legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92,
alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui
ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo
1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche
pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla
stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con
università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti
pubblici o privati opportunamente qualificati.
Art. 5.
(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca
applicata al mare all'APAT).
1. L'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare
(ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le
risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, che è
conseguentemente soppresso.
Art. 6.
(Programma strategico di comunicazione ambientale).
1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione
ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle
esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere
iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è
autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio
finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma vengono
perseguiti i seguenti obiettivi:
a) la informazione e la promozione a livello
nazionale ed in modo continuativo di programmi di educazione
ambientale, sia a livello nazionale che a livello
internazionale;
b) la collaborazione ed il raccordo con altri
programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il
coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche
informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi da
stipulare con soggetti privati, con altri Ministeri, con enti
pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che
privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie
statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado,
università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi
internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono
indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la
realizzazione delle attività formative, informative e
dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari
per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli
relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità, la
durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative
e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di
centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti
INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la
comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui
all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, un comitato di esperti,
nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio.
5. La composizione, i compiti, le modalità di
funzionamento e i compensi del comitato di cui al comma 4 sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 7.
(Disposizioni concernenti l'adeguamento delle emissioni in
atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico
situati sull'isola di Murano).
1. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera
degli impianti di produzione di vetro artistico situati
sull'isola di Murano, previsti dall'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si
applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a
modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti,
a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del
15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di
programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18
aprile 2000.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 del
presente articolo è consentito fino al rilascio da parte
dell'autorità competente dell'autorizzazione alla
continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
2000.
Art. 8.
(Funzionamento delle aree marine protette).
1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individuano la dotazione minima delle risorse umane
necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale
elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la
comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine
protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è
effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle
risorse umane destinate al funzionamento ordinario della
stessa, proposte dai soggetti interessati.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al
funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai
commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e
non possono comunque gravare sui fondi trasferiti dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle
risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della
normativa vigente in materia, utilizzando in particolare
modalità che ne assicurino flessibilità ed adeguatezza di
impiego.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti
ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi
del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine
di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine
protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote
degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo
non eccedente un biennio complessivo, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla gestione
delle aree marine protette.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a
personale appartenente alla pianta organica dei soggetti
gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività
necessarie al corretto funzionamento delle aree marine
protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati
alla gestione delle aree marine protette.
Art. 9.
(Gestione dei parchi sommersi di Baia
e Gaiola).
1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e gestiti da un
consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal
Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione
Campania, con la rappresentanza delle associazioni
ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti: "e affidati in
gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali
territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche
consorziati tra loro".
Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).
1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"l-bis) il combustibile derivato da rifiuti".
2. Il comma 11 dell'articolo 22 e la lettera c) del
comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:
"4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base
delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale
riciclato stabilite da un apposito decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il
Ministro per gli affari regionali, adottano norme affinché gli
uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale
pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno
annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto,
con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non
inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".
Art. 11.
(Modifica all'articolo 50 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo
di pedali e di analoghi dispositivi, azionati dalle persone
che si trovano sul veicolo, ovvero dotati di un motore
ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima
di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei
pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla
propulsione muscolare e la cui propulsione è progressivamente
ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25
Km/h".
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi
20.000.000 euro per l'anno 2002 e 21.691.000 euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002- 2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Tabella A
(articolo 2, comma 1)
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
Grado/ruolo Unità
Generale di Brigata 1
Colonnello 1
Tenente Colonnello 1
Maggiore 1
Capitano 3
Tenente/Sottotenente 19
Ispettori 127
Sovrintendenti 39
Appuntati e Carabinieri 37
Totale 229