XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2032
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Articolo 1.
Il nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica
(PGT) non deve essere considerato come un documento statico,
ma deve essere sempre in grado di adeguarsi alle evoluzioni
della domanda di trasporto, alle evoluzioni delle varie forme
di sviluppo del Paese.
La natura "dinamica" del Piano comporta quindi la
necessità di approfondire alcune tematiche specifiche,
finalizzate all'attuazione degli indirizzi del Piano e
propedeutiche all'aggiornamento triennale dello stesso, nonché
di eseguire una opportuna attività di monitoraggio per
garantire l'efficacia nel tempo dell'azione pianificatoria.
Pertanto, al fine di non inficiare il lavoro fin qui
svolto e per consentire la completa attuazione ed il
monitoraggio del nuovo PGT, è necessario prevedere, a
decorrere dall'anno 2002, un ulteriore congruo stanziamento
per finanziare le attività di studio e di consulenza per il
necessario approfondimento e sviluppo del documento
programmatico in parola, nonché per l'attività di monitoraggio
necessaria.
Lo stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, consente di sviluppare solo alcuni
argomenti seguendo un criterio di priorità.
Pertanto, sinteticamente, la specifica delle attività
potrà essere:
anno 2002: 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica e
per la parziale redazione del piano dei centri merci;
anno 2003: 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica e
per studi e approfondimenti relativi all'attuazione e
all'aggiornamento del PGT;
anno 2004: 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica e
per studi e approfondimenti relativi all'attuazione e
all'aggiornamento del PGT.
Articolo 7.
Gli incontri con le regioni indetti in riferimento alle
procedure previste dalla legge sulle infrastrutture in corso
di perfezionamento hanno evidenziato esigenze nei vari settori
infrastrutturali di gran lunga superiori alle reali
possibilità di finanziamento in relazione agli attuali vincoli
di finanza pubblica. Tuttavia, al fine di dare inizio alla
realizzazione di opere infrastrutturali di preminente
interesse nazionale, nonché per quelle relative alla
captazione ed adduzione di risorse idriche per garantire la
continuità di approvvigionamento di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, è previsto un parziale
utilizzo dei limiti di impegno, preordinati nell'ambito
dell'accantonamento relativo allo stesso Ministero, per
193.900.000 euro a decorrere dal 2002, 190.400.000 euro a
decorrere dal 2003 e 149.400.000 euro a decorrere dal 2004.
Detti limiti di impegno, di durata quindicennale,
consentiranno di attivare un volume complessivo di risorse
pari a 5.539.806.000 euro ad un tasso di interesse del 5 per
cento attualmente praticato dalla Cassa depositi e
prestiti.
Articolo 8.
Da una prima analisi è possibile quantificare in un
valore medio non inferiore ad euro 103.291,37 (lire 200
milioni) a chilometro l'onere di spesa per far fronte agli
interventi più urgenti di messa in sicurezza delle rete
stradale nazionale.
Il relativo fabbisogno ammonta, pertanto, a non meno di
euro 1.817.928.284 (lire 3.520 miliardi) calcolato sulla base
di una larga approssimazione.
Con il limite di impegno quindicennale di 20 milioni di
euro a decorrere dal 2002 si intende quindi avviare una prima
serie di interventi che dovranno essere successivamente
sviluppati con continuità con le ulteriori risorse che
dovranno essere messe a disposizione, specificatamente
destinate. Detto limite di impegno consentirà di attivare
risorse pari a circa 207.600.000 euro, considerando il tasso
di interesse del 5 per cento attualmente praticato dalla Cassa
depositi e prestiti.
Articolo 9.
Sulla base dell'esperienza delle conferenze di servizi la
cui intesa, prevista dall'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è spesso
subordinata alla realizzazione di opere di "compensazione
ambientale" che comportano una lievitazione dei costi esposti
negli atti di programmazione, è necessario prevedere un fondo
di rotazione per il finanziamento della progettazione di
interventi connessi al potenziamento o alla realizzazione di
nuove opere sul sistema stradale, con priorità per gli
itinerari di particolare strategicità per lo sviluppo del
territorio nazionale.
Il programma complessivo ha un costo pari ad almeno
150.000.000 di euro, desunto dagli oneri impiegati in sede di
progettazione per migliorare la qualità del sistema stradale,
con particolare riguardo agli aspetti connessi con le
problematiche territoriali.
Un immediato avvio del programma si renderà possibile
grazie allo stanziamento di un limite di impegno di 10.000.000
di euro a decorrere dal 2003, che consentirà, agli attuali
tassi di interesse, di attivare risorse complessivamente pari
a circa 103.800.000 euro. Dette risorse sono destinate in
primo luogo ad interventi che, sebbene non direttamente
connessi con la viabilità nei senso stretto del termine, sono
orientati alla qualità del sistema stradale e alla riduzione
dell'impatto dello stesso sul territorio, con particolare
riguardo alle seguenti problematiche:
nodi urbani e interconnessioni;
riqualificazione urbanistica di aree adiacenti al
sistema stradale;
interventi sperimentali sul colore;
utilizzo di tecnologie innovative, anche ai fini
dell'abbattimento del rumore, compatibili con le specificità
dei luoghi;
aspetti connessi con le caratteristiche del paesaggio e
le risorse naturali, i cui interventi sono da attuare anche
mediante l'adozione di tecnologie in corso di
sperimentazione.
Ai fini della progettazione di itinerari di particolare
fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, si
rende necessario promuovere iniziative pilota che si possono
anche avvalere di concorsi per idee.
Articolo 10.
Lo stanziamento di 5.000.000 di euro, quale limite di
impegno quindicennale, decorrente dal 2002, consente di
assicurare la realizzazione di una parte degli interventi
sostanzialmente finalizzati alla sicurezza operativa del
traffico aereo e ad attività di prevenzione di azioni
terroristiche (ad esempio, il controllo dei bagagli da stiva
al 100 per cento), sviluppando un volume di risorse che,
tenuto conto degli attuali tassi di interesse, potrà ammontare
a circa 51.900.000 euro.
Appare evidente che si tratta di azioni che richiedono
ben maggiori stanziamenti ma che già una prima fase di avvio
consentirebbe di prevenire gli incidenti nel settore.
Per quanto attiene alla dotazione strumentale necessaria
per il predetto controllo bagagli si fa presente che,
attualmente, il sistema di controllo è costituito da due o tre
macchine e che il costo corrispondente di ciascun sistema è
quantificato, in linea di massima, in 2 o 3 miliardi di
lire.
Lo scopo ultimo della disposizione in questione è quello
di giungere entro breve tempo, seppur con l'esiguità delle
risorse che si autorizzano, a garantire un sufficiente livello
di sicurezza per gli aeroporti di maggior traffico commerciale
di linea sulla base di un ordine prioritario via via
decrescente fino alla soglia inferiore di 600 mila passeggeri
l'anno.
Articolo 12.
I limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla
disposizione di cui all'articolo 12, pari a 5 milioni di euro
a decorrere dal 2002, 10 milioni di euro a decorrere dal 2003
e 15 milioni di euro a decorrere dal 2004, consentiranno di
attivare un volume complessivo di risorse pari a circa 311,400
milioni di euro, considerati gli attuali tassi di interesse.
Dette risorse sono finalizzate a completare un piano di
interventi indispensabili per dotare le Forze di polizia di
adeguate strutture sul territorio, cui in passato non si è
potuto provvedere completamente in relazione all'esaurimento
delle dotazioni finanziarie previste, peraltro fortemente
incise dal fenomeno inflattivo.
Per di più, le specifiche leggi speciali che
autorizzavano risorse per le Forze di polizia sono esaurite,
come si evince dalla tabella F allegata alla vigente legge
finanziaria che prevede l'ultimo finanziamento al 2001.
Nell'impossibilità di rifinanziare dette leggi speciali è
stato previsto l'articolo in questione, che consente
l'assunzione di impegni pluriennali corrispondenti alla durata
del finanziamento che consentiranno di delineare un programma
concreto e di ampio respiro.
Articolo 15.
Lo stanziamento di 1.000.000 di euro assicurato per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, costituisce un primo
intervento diretto a dare attuazione alla legge n. 331 del
2000 che, com'è noto, ha disposto la graduale sostituzione dei
militari di leva con un esercito di volontari di truppa.
Appare evidente che con le risorse autorizzate non si
potrà procedere a dare completa attuazione alla predetta
disposizione considerando tale intervento soltanto quale avvio
del programma di sostituzione graduale previsto dalla citata
disposizione.
Articolo 16.
Per assicurare la continuità dell'intervento finora attuato
dalla legge n. 522 del 1999 sono necessari 12 milioni di euro
per garantire una concreta risposta alle esigenze del settore.
Attesa l'attuale contingenza e nella considerazione di
perseguire, sia pure parzialmente, l'obiettivo di intervenire
a sostegno delle imprese armatoriali, è stato previsto un
intervento annuale incomprimibile pari a 8 milioni di euro
all'anno, sotto forma di limiti di impegno per quindici anni,
da destinare al finanziamento di mutui per il sostegno
dell'armamento navale.
2002: (8.000);
2003: (8.000);
2004: (8.000).
Per l'attivazione di dette risorse verrà attivata al
riguardo la procedura di notifica all'Unione europea.
Articolo 17.
Per l'ammodernamento delle infrastrutture portuali
vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 34
milioni di euro per l'anno 2003 e di 64 milioni di euro per
l'anno 2004, che, considerati gli attuali tassi di interesse,
consentiranno di sviluppare un volume di risorse pari a circa
1 miliardo di euro.
Le risorse in parola integrano quelle già autorizzate
dalla legge n. 413 del 1998 e con lo stesso meccanismo di
spesa vengono finanziati mutui contratti dalle autorità
portuali.
Il programma in parola costituisce momento fondamentale
della politica di rilancio dei traffici marittimi,
complementare agli interventi di sostegno al cabotaggio nel
quadro del programma delle "autostrade del mare".
Articolo 19.
Il comma 5 prevede contributi, che saranno disciplinati
con il regolamento di cui al comma 4, da corrispondere alle
imprese che si obblighino a realizzare direttamente, o a far
realizzare, treni completi di trasporto combinato o di materie
pericolose ed opera nell'ambito degli stanziamenti ordinari
previsti sui capitoli di bilancio già esistenti nell'unità
previsionale di base del Ministero dell'economia e delle
finanze relativa a Ferrovie dello Stato Spa, contraddistinta
dalla codifica 3.1.2.12. Si tratta, in sostanza, di una
operazione a costo zero per il bilancio dello Stato.
I fondi in questione saranno prioritariamente destinati
ad incentivare nell'immediato i soggetti interessati a
trasferire su ferrovia il trasporto di merci.
Il comma 6 prevede l'istituzione di un fondo per il
finanziamento di investimenti per lo sviluppo del trasporto
merci su ferro, prevedendo il sostegno finanziario dello Stato
all'accensione di mutui per i quali sono autorizzati limiti di
impegno quindicennale di 14,5 milioni di euro a decorrere dal
2002, 5 milioni di euro a decorrere dal 2003 e 13 milioni di
euro a decorrere dal 2004.
I contributi pubblici andranno pertanto a finanziare
quegli investimenti di medio periodo, sia strutturali che su
materiale rotabile, tra l'altro contribuendone all'acquisto, e
specificatamente costruito per autostrade viaggianti.
2002: (14,50 milioni di euro);
2003: (5,00 milioni di euro);
2004: (13,00 milioni di euro).
Articolo 20.
Il comma 1 prevede, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili in bilancio, l'acquisizione di alcune figure
professionali (informatici, statistici e amministrativi), non
disponibili nell'amministrazione ovvero non sufficienti,
necessarie per la realizzazione del piano triennale per
l'informatica, mediante la stipula di contratti d'opera ai
sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o
contratti di collaborazione a tempo determinato.
Per quanto concerne il contratto di lavoro a tempo
determinato esso sarà del tipo di lavoro parasubordinato la
cui disciplina si riconduce agli articoli 2222 e seguenti del
codice civile, che regolamentano il lavoro autonomo ed il
contratto d'opera, ed in parte agli articoli 2096 e seguenti,
che dispongono in merito al lavoro dipendente. Pertanto la
collaborazione coordinata e continuativa prevede l'inserimento
del soggetto nella struttura organizzativa
dell'amministrazione con un rapporto di lavoro fisso
consolidato nel tempo ed una remunerazione corrisposta nel
rispetto di determinate scadenze a fronte del raggiungimento
dei risultati stabiliti.
L'onere previsto per la stipula dei predetti contratti
sarà inserito nel quadro economico dei progetti indicati nel
comma 1 e la relativa copertura finanziaria sarà a carico dei
capitoli di bilancio su cui insistono i progetti nell'ambito
delle rispettive disponibilità.
Il comma 2 prevede i seguenti limiti di impegno
quindicennali: 5,728 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2002, 6,229 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2003 e 18,228 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2004, con copertura a valere sugli accantonamenti di
Tabella B della legge finanziaria 2002.
Tali limiti di impegno consentiranno di attivare, agli
attuali tassi di interesse, un volume di risorse
complessivamente ammontanti a circa 313, 320 milioni di
euro.
La spesa è così determinata:
per la realizzazione di progetti a rilevanza interna
volti all'incremento dell'efficienza organizzativa
(reingegnerizzazione dei processi del personale,
pianificazione, budgeting e controllo di gestione,
monitoraggio dei progetti di grande rilievo, protocollo unico,
firma digitale, data storage nonché creazione di portali
necessari per il sistema informativo statistico nazionale per
le infrastrutture e i trasporti) i seguenti limiti di impegno
quindicennali: 1,128 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, 1,159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 2,50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
per la realizzazione dei progetti a rilevanza esterna
riguardanti:
a) il settore terrestre (sportello unico per
l'automobilista, disaster data recovery, nuovo codice
della strada, infrastrutture reti, sicurezza stradale,
infomobilità, merci pericolose e logistica integrata) i
seguenti limiti di impegno quindicennali: 1,30 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2002, 1,67 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003 e 2,00 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004;
b) il settore marittimo (sportello unico per il
trasporto marittimo, completamento del VTS (Vessel Traffic
Service) nazionale e della banca dati del naviglio, gente
di mare, sportello unico per il diportismo nautico,
completamento del sistema informativo del demanio e delle
patenti nautiche) i seguenti limiti di impegno quindicennali:
2,90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2,90
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 12,948 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004;
c) il settore infrastrutture (sportello unico
per le infrastrutture, monitoraggio delle opere
infrastrutturali e sistema cartografico territoriale per la
lotta all'abusivismo e per il monitoraggio delle grandi reti
infrastrutturali) i seguenti limiti di impegno quindicennali:
0,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 0,50 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003 e 0,78 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004.
Il comma 4 prevede l'accesso, a titolo oneroso, alla
consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative ed
agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi
informativi e statistici dei Ministeri a tutti i soggetti
pubblici e privati che lo richiedano. Le modalità e i
corrispettivi per l'accesso saranno definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988.
Le entrate derivanti serviranno a far fronte agli oneri
derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici,
dalla formazione e dalla attuazione del piano informatico.