XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2032




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


Articolo 1.

          Il nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica (PGT) non deve essere considerato come un documento statico, ma deve essere sempre in grado di adeguarsi alle evoluzioni della domanda di trasporto, alle evoluzioni delle varie forme di sviluppo del Paese.
          La natura "dinamica" del Piano comporta quindi la necessità di approfondire alcune tematiche specifiche, finalizzate all'attuazione degli indirizzi del Piano e propedeutiche all'aggiornamento triennale dello stesso, nonché di eseguire una opportuna attività di monitoraggio per garantire l'efficacia nel tempo dell'azione pianificatoria.
          Pertanto, al fine di non inficiare il lavoro fin qui svolto e per consentire la completa attuazione ed il monitoraggio del nuovo PGT, è necessario prevedere, a decorrere dall'anno 2002, un ulteriore congruo stanziamento per finanziare le attività di studio e di consulenza per il necessario approfondimento e sviluppo del documento programmatico in parola, nonché per l'attività di monitoraggio necessaria.
          Lo stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, consente di sviluppare solo alcuni argomenti seguendo un criterio di priorità.
          Pertanto, sinteticamente, la specifica delle attività potrà essere:

              anno 2002: 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica e per la parziale redazione del piano dei centri merci;

              anno 2003: 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica e per studi e approfondimenti relativi all'attuazione e all'aggiornamento del PGT;

              anno 2004: 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica e per studi e approfondimenti relativi all'attuazione e all'aggiornamento del PGT.


Articolo 7.

          Gli incontri con le regioni indetti in riferimento alle procedure previste dalla legge sulle infrastrutture in corso di perfezionamento hanno evidenziato esigenze nei vari settori infrastrutturali di gran lunga superiori alle reali possibilità di finanziamento in relazione agli attuali vincoli di finanza pubblica. Tuttavia, al fine di dare inizio alla realizzazione di opere infrastrutturali di preminente interesse nazionale, nonché per quelle relative alla captazione ed adduzione di risorse idriche per garantire la continuità di approvvigionamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è previsto un parziale utilizzo dei limiti di impegno, preordinati nell'ambito dell'accantonamento relativo allo stesso Ministero, per 193.900.000 euro a decorrere dal 2002, 190.400.000 euro a decorrere dal 2003 e 149.400.000 euro a decorrere dal 2004. Detti limiti di impegno, di durata quindicennale, consentiranno di attivare un volume complessivo di risorse pari a 5.539.806.000 euro ad un tasso di interesse del 5 per cento attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti.


Articolo 8.

          Da una prima analisi è possibile quantificare in un valore medio non inferiore ad euro 103.291,37 (lire 200 milioni) a chilometro l'onere di spesa per far fronte agli interventi più urgenti di messa in sicurezza delle rete stradale nazionale.
          Il relativo fabbisogno ammonta, pertanto, a non meno di euro 1.817.928.284 (lire 3.520 miliardi) calcolato sulla base di una larga approssimazione.
          Con il limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2002 si intende quindi avviare una prima serie di interventi che dovranno essere successivamente sviluppati con continuità con le ulteriori risorse che dovranno essere messe a disposizione, specificatamente destinate. Detto limite di impegno consentirà di attivare risorse pari a circa 207.600.000 euro, considerando il tasso di interesse del 5 per cento attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti.


Articolo 9.

          Sulla base dell'esperienza delle conferenze di servizi la cui intesa, prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è spesso subordinata alla realizzazione di opere di "compensazione ambientale" che comportano una lievitazione dei costi esposti negli atti di programmazione, è necessario prevedere un fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di interventi connessi al potenziamento o alla realizzazione di nuove opere sul sistema stradale, con priorità per gli itinerari di particolare strategicità per lo sviluppo del territorio nazionale.
          Il programma complessivo ha un costo pari ad almeno 150.000.000 di euro, desunto dagli oneri impiegati in sede di progettazione per migliorare la qualità del sistema stradale, con particolare riguardo agli aspetti connessi con le problematiche territoriali.
          Un immediato avvio del programma si renderà possibile grazie allo stanziamento di un limite di impegno di 10.000.000 di euro a decorrere dal 2003, che consentirà, agli attuali tassi di interesse, di attivare risorse complessivamente pari a circa 103.800.000 euro. Dette risorse sono destinate in primo luogo ad interventi che, sebbene non direttamente connessi con la viabilità nei senso stretto del termine, sono orientati alla qualità del sistema stradale e alla riduzione dell'impatto dello stesso sul territorio, con particolare riguardo alle seguenti problematiche:

              nodi urbani e interconnessioni;

              riqualificazione urbanistica di aree adiacenti al sistema stradale;

              interventi sperimentali sul colore;

              utilizzo di tecnologie innovative, anche ai fini dell'abbattimento del rumore, compatibili con le specificità dei luoghi;

              aspetti connessi con le caratteristiche del paesaggio e le risorse naturali, i cui interventi sono da attuare anche mediante l'adozione di tecnologie in corso di sperimentazione.

          Ai fini della progettazione di itinerari di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, si rende necessario promuovere iniziative pilota che si possono anche avvalere di concorsi per idee.


Articolo 10.

          Lo stanziamento di 5.000.000 di euro, quale limite di impegno quindicennale, decorrente dal 2002, consente di assicurare la realizzazione di una parte degli interventi sostanzialmente finalizzati alla sicurezza operativa del traffico aereo e ad attività di prevenzione di azioni terroristiche (ad esempio, il controllo dei bagagli da stiva al 100 per cento), sviluppando un volume di risorse che, tenuto conto degli attuali tassi di interesse, potrà ammontare a circa 51.900.000 euro.
          Appare evidente che si tratta di azioni che richiedono ben maggiori stanziamenti ma che già una prima fase di avvio consentirebbe di prevenire gli incidenti nel settore.
          Per quanto attiene alla dotazione strumentale necessaria per il predetto controllo bagagli si fa presente che, attualmente, il sistema di controllo è costituito da due o tre macchine e che il costo corrispondente di ciascun sistema è quantificato, in linea di massima, in 2 o 3 miliardi di lire.
          Lo scopo ultimo della disposizione in questione è quello di giungere entro breve tempo, seppur con l'esiguità delle risorse che si autorizzano, a garantire un sufficiente livello di sicurezza per gli aeroporti di maggior traffico commerciale di linea sulla base di un ordine prioritario via via decrescente fino alla soglia inferiore di 600 mila passeggeri l'anno.
Articolo 12.

          I limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla disposizione di cui all'articolo 12, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2002, 10 milioni di euro a decorrere dal 2003 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2004, consentiranno di attivare un volume complessivo di risorse pari a circa 311,400 milioni di euro, considerati gli attuali tassi di interesse. Dette risorse sono finalizzate a completare un piano di interventi indispensabili per dotare le Forze di polizia di adeguate strutture sul territorio, cui in passato non si è potuto provvedere completamente in relazione all'esaurimento delle dotazioni finanziarie previste, peraltro fortemente incise dal fenomeno inflattivo.
          Per di più, le specifiche leggi speciali che autorizzavano risorse per le Forze di polizia sono esaurite, come si evince dalla tabella F allegata alla vigente legge finanziaria che prevede l'ultimo finanziamento al 2001.
          Nell'impossibilità di rifinanziare dette leggi speciali è stato previsto l'articolo in questione, che consente l'assunzione di impegni pluriennali corrispondenti alla durata del finanziamento che consentiranno di delineare un programma concreto e di ampio respiro.


Articolo 15.

          Lo stanziamento di 1.000.000 di euro assicurato per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, costituisce un primo intervento diretto a dare attuazione alla legge n. 331 del 2000 che, com'è noto, ha disposto la graduale sostituzione dei militari di leva con un esercito di volontari di truppa.
          Appare evidente che con le risorse autorizzate non si potrà procedere a dare completa attuazione alla predetta disposizione considerando tale intervento soltanto quale avvio del programma di sostituzione graduale previsto dalla citata disposizione.


Articolo 16.

Per assicurare la continuità dell'intervento finora attuato dalla legge n. 522 del 1999 sono necessari 12 milioni di euro per garantire una concreta risposta alle esigenze del settore. Attesa l'attuale contingenza e nella considerazione di perseguire, sia pure parzialmente, l'obiettivo di intervenire a sostegno delle imprese armatoriali, è stato previsto un intervento annuale incomprimibile pari a 8 milioni di euro all'anno, sotto forma di limiti di impegno per quindici anni, da destinare al finanziamento di mutui per il sostegno dell'armamento navale.

              2002: (8.000);

              2003: (8.000);

              2004: (8.000).
          Per l'attivazione di dette risorse verrà attivata al riguardo la procedura di notifica all'Unione europea.


Articolo 17.

          Per l'ammodernamento delle infrastrutture portuali vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 34 milioni di euro per l'anno 2003 e di 64 milioni di euro per l'anno 2004, che, considerati gli attuali tassi di interesse, consentiranno di sviluppare un volume di risorse pari a circa 1 miliardo di euro.
          Le risorse in parola integrano quelle già autorizzate dalla legge n. 413 del 1998 e con lo stesso meccanismo di spesa vengono finanziati mutui contratti dalle autorità portuali.
          Il programma in parola costituisce momento fondamentale della politica di rilancio dei traffici marittimi, complementare agli interventi di sostegno al cabotaggio nel quadro del programma delle "autostrade del mare".


Articolo 19.

          Il comma 5 prevede contributi, che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, da corrispondere alle imprese che si obblighino a realizzare direttamente, o a far realizzare, treni completi di trasporto combinato o di materie pericolose ed opera nell'ambito degli stanziamenti ordinari previsti sui capitoli di bilancio già esistenti nell'unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze relativa a Ferrovie dello Stato Spa, contraddistinta dalla codifica 3.1.2.12. Si tratta, in sostanza, di una operazione a costo zero per il bilancio dello Stato.
          I fondi in questione saranno prioritariamente destinati ad incentivare nell'immediato i soggetti interessati a trasferire su ferrovia il trasporto di merci.
          Il comma 6 prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di investimenti per lo sviluppo del trasporto merci su ferro, prevedendo il sostegno finanziario dello Stato all'accensione di mutui per i quali sono autorizzati limiti di impegno quindicennale di 14,5 milioni di euro a decorrere dal 2002, 5 milioni di euro a decorrere dal 2003 e 13 milioni di euro a decorrere dal 2004.
          I contributi pubblici andranno pertanto a finanziare quegli investimenti di medio periodo, sia strutturali che su materiale rotabile, tra l'altro contribuendone all'acquisto, e specificatamente costruito per autostrade viaggianti.

              2002: (14,50 milioni di euro);

              2003: (5,00 milioni di euro);

              2004: (13,00 milioni di euro).
Articolo 20.

          Il comma 1 prevede, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, l'acquisizione di alcune figure professionali (informatici, statistici e amministrativi), non disponibili nell'amministrazione ovvero non sufficienti, necessarie per la realizzazione del piano triennale per l'informatica, mediante la stipula di contratti d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.
          Per quanto concerne il contratto di lavoro a tempo determinato esso sarà del tipo di lavoro parasubordinato la cui disciplina si riconduce agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, che regolamentano il lavoro autonomo ed il contratto d'opera, ed in parte agli articoli 2096 e seguenti, che dispongono in merito al lavoro dipendente. Pertanto la collaborazione coordinata e continuativa prevede l'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa dell'amministrazione con un rapporto di lavoro fisso consolidato nel tempo ed una remunerazione corrisposta nel rispetto di determinate scadenze a fronte del raggiungimento dei risultati stabiliti.
          L'onere previsto per la stipula dei predetti contratti sarà inserito nel quadro economico dei progetti indicati nel comma 1 e la relativa copertura finanziaria sarà a carico dei capitoli di bilancio su cui insistono i progetti nell'ambito delle rispettive disponibilità.
          Il comma 2 prevede i seguenti limiti di impegno quindicennali: 5,728 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, 6,229 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003 e 18,228 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, con copertura a valere sugli accantonamenti di Tabella B della legge finanziaria 2002.
          Tali limiti di impegno consentiranno di attivare, agli attuali tassi di interesse, un volume di risorse complessivamente ammontanti a circa 313, 320 milioni di euro.
          La spesa è così determinata:

              per la realizzazione di progetti a rilevanza interna volti all'incremento dell'efficienza organizzativa (reingegnerizzazione dei processi del personale, pianificazione, budgeting e controllo di gestione, monitoraggio dei progetti di grande rilievo, protocollo unico, firma digitale, data storage nonché creazione di portali necessari per il sistema informativo statistico nazionale per le infrastrutture e i trasporti) i seguenti limiti di impegno quindicennali: 1,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 1,159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 2,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
              per la realizzazione dei progetti a rilevanza esterna riguardanti:

                a) il settore terrestre (sportello unico per l'automobilista, disaster data recovery, nuovo codice della strada, infrastrutture reti, sicurezza stradale, infomobilità, merci pericolose e logistica integrata) i seguenti limiti di impegno quindicennali: 1,30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 1,67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 2,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

                b) il settore marittimo (sportello unico per il trasporto marittimo, completamento del VTS (Vessel Traffic Service) nazionale e della banca dati del naviglio, gente di mare, sportello unico per il diportismo nautico, completamento del sistema informativo del demanio e delle patenti nautiche) i seguenti limiti di impegno quindicennali: 2,90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2,90
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 12,948 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

                c) il settore infrastrutture (sportello unico per le infrastrutture, monitoraggio delle opere infrastrutturali e sistema cartografico territoriale per la lotta all'abusivismo e per il monitoraggio delle grandi reti infrastrutturali) i seguenti limiti di impegno quindicennali: 0,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 0,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 0,78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

          Il comma 4 prevede l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative ed agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici dei Ministeri a tutti i soggetti pubblici e privati che lo richiedano. Le modalità e i corrispettivi per l'accesso saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
          Le entrate derivanti serviranno a far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, dalla formazione e dalla attuazione del piano informatico.




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