XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2032




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei
trasporti e per l'accesso al SIMPT).

        1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
        2. E' facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo oneroso, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.
        3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 2.

(Norme di accelerazione
dei lavori pubblici).

        1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

        "2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1 possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese ed onorari. Detto procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria ed interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
            2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro tre mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta il termine è interrotto per il tempo occorrente all'amministrazione ad acquisire il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro il mese successivo dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
            3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 giugno 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera Cipe 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto".

        2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
        3. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell' economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi.
        4. Qualora sia andata deserta la gara di appalto per gli affidamenti dei lavori relativi all'intervento di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la regione, il comune o l'istituto autonomo case popolari, comunque denominato, possono contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale fino al raggiungimento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera. In assenza di interesse da parte di tali soggetti, tramite accordo di programma tra regione e comune si provvede al ridimensionamento dell'intervento da realizzare adottando i citati limiti di costo, fino alla capienza del finanziamento statale concesso.
        5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2002. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
        6. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tale caso, il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 30 giugno 2002. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
        7. Ai programmi integrati, localizzati o rilocalizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, non si applica il punto 3 della delibera Cipe 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, per quanto attiene la richiesta di attestazione di conformità ai prefetti competenti per territorio.


Art. 3.

(Disposizioni in materia di asservimento).

        1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, si applicano anche per gli impianti già eseguiti e utilizzati, fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino alla imposizione della servitù medesima. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applica alle servitù di cui al presente comma la procedura di cui all'articolo 43 del medesimo testo unico.


Art. 4.

(Disposizioni relative
al Registro italiano dighe).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i soggetti gestori delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID ed a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti previsti al comma 1, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti e delle modalità di riscossione degli stessi.
        3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dei contributi e diritti di cui al medesimo comma 2, nonché la quota parte delle entrate, da destinare ad investimenti e potenziamento, che dovrà essere compresa tra il 50 e il 70 per cento.


Art. 5.

(Modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109).

        1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo superiore a 200.000 euro". Il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti cantierabili, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario";

            b) all'articolo 19, comma 1, lettera b), le parole da: "qualora" fino ad: "archeologici" sono sostituite dalle seguenti: "; in tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto". Al comma 4 dello stesso articolo le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5,"; e le parole: "numero 1)," sono soppresse;

            c) all'articolo 19, comma 2, le parole: ", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili" sono soppresse. Al comma 2-bis dello stesso articolo, le parole: "La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni" sono soppresse;

            d) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro";

            e) all'articolo 30, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti";

            f) all'articolo 30, comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro";

            g) all'articolo 37-bis sono apportate le seguente modificazioni: al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono nota la presentazione delle proposte entro quindici giorni dalla ricezione, pubblicando un avviso nelle forme di cui all'articolo 14, comma 8, della presente legge, nonché a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340";

            h) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il periodo seguente: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta";

            i) all'articolo 37-quater, comma 1, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter".

        2. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".
        3. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.
        4. Dopo il comma 2 dell'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è inserito il seguente:

        "2-bis. Possono far parte, inoltre, delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici".

        5. Al comma 5 dell'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "d-bis) funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici".


Art. 6.

(Disposizioni in materia di ferrovie).

        1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.
        2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000.
        4. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte nei capitoli 7094, 7098 e 7099 dell'unità previsionale di base 2.2.1.9 "Ferrovie dello Stato" del centro di responsabilità amministrativa "Trasporti terrestri" dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001, non impegnate entro il 31 dicembre 2001, possono essere impegnate entro l'anno 2002.


Art. 7.

(Attivazione degli interventi previsti
nel programma di infrastrutture).

        1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 190.400.000 euro per l'anno 2003 e di 149.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 8.

(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale
sulla rete nazionale).

        1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad effettuare.
        2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 9.

(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di
compensazione ambientale sul sistema stradale).

        1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'ANAS è autorizzato ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualità ambientale della viabilità esistente anche attraverso la realizzazione di compensazione, nonché alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi per idee.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo.
        3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 10.

(Interventi aeroportuali).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.
        2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

(Programma di riabilitazione urbana).

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati "programmi di riabilitazione urbana".
        2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.
        3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
        4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane.


Art. 12.

(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle
Forze di polizia).

        1. Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferiti dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
        3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
        4. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.
        5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

            a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;

            b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
            c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;

            d) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

            e) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;

            f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

        6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 13.

(Disposizioni in materia di impianti a fune).

        1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140," sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali".

Art. 14.

(Disposizioni in materia
di trasporto rapido di massa).

        1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente:

        "a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;".

        2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a: "distinta per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti: "Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 o 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,".

        3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti".

        4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere".

        5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.


Art. 15.

(Disposizioni in materia di capitanerie
di porto - guardia costiera).

        1. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.
        2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, per avviare la sostituzione graduale di 3.325 militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto con altrettante unità di volontari di truppa in attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
        3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 16.

(Benefìci per le imprese armatoriali che esercitano il
cabotaggio).

        1. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui, o altre operazioni finanziarie, che le imprese armatoriali che esercitano in via prevalente nel corso dell'anno attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzate ad effettuare.
        2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 17.

(Ammodernamento infrastrutture portuali).

        1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.
        2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
        3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
        4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 18.

(Disposizioni sugli interporti).

        1. Il termine della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002.
        2. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7045 dell'unità previsionale di base 2.2.1.4 "Trasporto intermodale" del centro di responsabilità amministrativa "Trasporti terrestri" dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001, non impegnate entro il 31 dicembre 2001, possono essere impegnate entro l'anno 2002.
        3. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            "e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, le piattaforme logistiche ed i magazzini generali rispondenti alle esigenze operative sia dei vettori sia degli utenti e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;".


Art. 19.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e
interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di
merci).

        1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa alle singole scadenze, le somme spettanti.
        2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
        3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
        4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.
        5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.8 del centro di responsabilità amministrativo "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.
        6. E' istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato "Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in relazione alla contribuzione al trasporto merci", per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
        7. A valere sul fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
        8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 20.

(Realizzazione del piano triennale
per l'informatica).

        1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.
        2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        4. E' facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonché dalla formazione e dall'attuazione del piano informativo e statistico.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.



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