XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2032
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei
trasporti e per l'accesso al SIMPT).
1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è
autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004.
2. E' facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti concedere ad associazioni e società private
l'accesso, a titolo oneroso, alle procedure elaborative, agli
strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del
Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione
dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e
programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della
navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da
parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui
al presente comma, è istituito apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I
corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli
strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del
SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati
alle finalità di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 2.
(Norme di accelerazione
dei lavori pubblici).
1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e
alle altre opere di cui al comma 1 possono essere definite
transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del
creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002,
nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori
compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi,
spese ed onorari. Detto procedimento è altresì applicato a
tutti gli interventi per i quali risultano iscritte
esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora
sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una
decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la
definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per
cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione
monetaria ed interessi. All'ammontare definito in sede
transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione
forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di
rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande
avvengono entro tre mesi dalla data di ricezione di ciascuna
istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre
dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di
accettazione della proposta il termine è interrotto per il
tempo occorrente all'amministrazione ad acquisire il parere
dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di
transazione secondo le norme di contabilità pubblica.
L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro il
mese successivo dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura
generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30
giugno 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in
fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai
progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera Cipe 8
aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2,
della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del
presente decreto".
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle
opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui
all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione
della spesa finale approvata dall'organo deliberante e
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario
del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di
euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono
individuati i criteri e le modalità di formazione del campione
di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere
definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente
legge.
3. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un
collegio di revisione per la verifica dei rendiconti
presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi
degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente
articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della
Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che
lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'
economia e delle finanze e da un dirigente generale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica
dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario
ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed
economicità della gestione, nel rispetto delle normative
vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi.
4. Qualora sia andata deserta la gara di appalto per gli
affidamenti dei lavori relativi all'intervento di edilizia
sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, la regione, il comune o
l'istituto autonomo case popolari, comunque denominato,
possono contribuire con fondi propri all'incremento del
finanziamento statale fino al raggiungimento dei limiti
massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ai fini della completa
realizzazione dell'opera. In assenza di interesse da parte di
tali soggetti, tramite accordo di programma tra regione e
comune si provvede al ridimensionamento dell'intervento da
realizzare adottando i citati limiti di costo, fino alla
capienza del finanziamento statale concesso.
5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11,
comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001
dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2002. Il
finanziamento degli interventi così attivati è comunque
subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica
da parte del comune dell'accordo di programma, sullo
stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.
6. A seguito della mancata attivazione da parte della
regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11
della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione
degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del
soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione
del programma in altra regione. In tale caso, il presidente
della giunta regionale e il sindaco del comune interessati
alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare
entro il 30 giugno 2002. Il finanziamento dei programmi è
comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di
ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo
stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.
7. Ai programmi integrati, localizzati o rilocalizzati ai
sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, non
si applica il punto 3 della delibera Cipe 20 dicembre 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
1992, per quanto attiene la richiesta di attestazione di
conformità ai prefetti competenti per territorio.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di asservimento).
1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi
in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, si
applicano anche per gli impianti già eseguiti e utilizzati,
fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino alla
imposizione della servitù medesima. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applica
alle servitù di cui al presente comma la procedura di cui
all'articolo 43 del medesimo testo unico.
Art. 4.
(Disposizioni relative
al Registro italiano dighe).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di
cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni, i soggetti gestori delle
dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID ed a
corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività
di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre
attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad
espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle
predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti,
un diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla disciplina dei criteri di
determinazione del contributo e dei diritti previsti al comma
1, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti
e delle modalità di riscossione degli stessi.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì determinato,
in sede di prima applicazione della presente legge,
l'ammontare dei contributi e diritti di cui al medesimo comma
2, nonché la quota parte delle entrate, da destinare ad
investimenti e potenziamento, che dovrà essere compresa tra il
50 e il 70 per cento.
Art. 5.
(Modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109).
1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole:
"L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo
superiore a 200.000 euro". Il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine
di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già
iniziati, i progetti cantierabili, nonché gli interventi per i
quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale
privato maggioritario";
b) all'articolo 19, comma 1, lettera b), le
parole da: "qualora" fino ad: "archeologici" sono sostituite
dalle seguenti: "; in tal caso l'appaltatore risponde dei
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre
varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto
esecutivo dallo stesso redatto". Al comma 4 dello stesso
articolo le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle
seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5,"; e le parole:
"numero 1)," sono soppresse;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole: ", che
comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale
dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo
effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o
variabili" sono soppresse. Al comma 2-bis dello stesso
articolo, le parole: "La durata della concessione non può
essere superiore a trenta anni" sono soppresse;
d) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole:
"previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici"
sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di euro";
e) all'articolo 30, comma 6, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ovvero da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino
alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere
effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata
qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle
stazioni appaltanti";
f) all'articolo 30, comma 7-bis è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il sistema, una volta
istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo
superiore a 75 milioni di euro";
g) all'articolo 37-bis sono apportate le
seguente modificazioni: al comma 1, le parole: "Entro il 30
giugno di ogni anno" sono soppresse; è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "2-bis. Le amministrazioni
aggiudicatrici rendono nota la presentazione delle proposte
entro quindici giorni dalla ricezione, pubblicando un avviso
nelle forme di cui all'articolo 14, comma 8, della presente
legge, nonché a decorrere dalla sua istituzione, sul sito
informatico individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge
24 novembre 2000, n. 340";
h) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole:
"Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono soppresse ed è
aggiunto, in fine, il periodo seguente: "La pronuncia delle
amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi
dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare
comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute
entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla
presentazione della prima proposta";
i) all'articolo 37-quater, comma 1, le
parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "tre
mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter".
2. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, le parole: "30 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento".
3. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui
all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge
apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui
opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di
applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì
a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di
aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole
che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata
concorrenza.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 188 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, è inserito il seguente:
"2-bis. Possono far parte, inoltre, delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente,
i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni in uffici pubblici".
5. Al comma 5 dell'articolo 151 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di ferrovie).
1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è abrogato; proseguono pertanto, senza soluzione
di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa
dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo
1992, ivi comprese le successive modificazioni ed
integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general
contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di
cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio
1985, n. 210, e successive modificazioni.
2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il
programma di ammodernamento e potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre
1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more
dell'assunzione da parte delle regioni delle attività
amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in
gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere,
i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti
attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni
commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000.
4. Le disponibilità in conto competenza ed in conto
residui iscritte nei capitoli 7094, 7098 e 7099 dell'unità
previsionale di base 2.2.1.9 "Ferrovie dello Stato" del centro
di responsabilità amministrativa "Trasporti terrestri" dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'anno 2001, non impegnate entro il 31
dicembre 2001, possono essere impegnate entro l'anno 2002.
Art. 7.
(Attivazione degli interventi previsti
nel programma di infrastrutture).
1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in
apposito programma approvato dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di
captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
193.900.000 euro per l'anno 2002, di 190.400.000 euro per
l'anno 2003 e di 149.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette
risorse, unitamente a quelle provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e
privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti
autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le
modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti
finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le
attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le
somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo
da istituire nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al
presente articolo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000
euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 8.
(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale
sulla rete nazionale).
1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed
azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla
rete classificata nazionale, approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano
nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è
autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000
di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente
nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad effettuare.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 9.
(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di
compensazione ambientale sul sistema stradale).
1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale sul
territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di
rotazione per la progettazione di opere di compensazione
ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è
autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie
che l'ANAS è autorizzato ad effettuare. Il fondo di rotazione
è destinato al finanziamento di interventi diretti a
migliorare la qualità ambientale della viabilità esistente
anche attraverso la realizzazione di compensazione, nonché
alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di
territori di particolare fragilità dal punto di vista
naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai
concorsi per idee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sono definite le modalità e le procedure per
l'utilizzazione del fondo.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 10.
(Interventi aeroportuali).
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite
di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla
realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare
un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per
l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli
aeroporti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 11.
(Programma di riabilitazione urbana).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e
le modalità di predisposizione, di valutazione, di
finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi
volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di
livello locale e al miglioramento della accessibilità e
mobilità urbana, denominati "programmi di riabilitazione
urbana".
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa
con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e
sull'assetto del territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle
relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla
riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado
fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in
materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni
culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere
cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti
interessati dalle trasformazioni urbane.
Art. 12.
(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle
Forze di polizia).
1. Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse
amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della
navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi
di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare,
nel rispetto della normativa in materia di tutela storica,
paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed
efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle
strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la
mobilità del personale, per il cantieramento e la
realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed
internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione
temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferiti
dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti
all'amministrazione finanziaria competente.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle
finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di
interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare
infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e
all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2
l'amministrazione può assumere impegni pluriennali,
corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
4. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per
l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000
di euro per l'anno 2004.
5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito un Comitato avente il compito di
formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2,
sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato,
presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o
da un suo delegato, è composto:
a) dal Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, o da un suo delegato;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia
di finanza, o da un suo delegato;
d) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato,
o da un suo delegato;
e) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;
f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze e dell'interno.
6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma
5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000
di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 13.
(Disposizioni in materia di impianti a fune).
1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "Gli impianti di cui si prevede
l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma
3, della legge 11 maggio 1999, n. 140," sono sostituite dalle
seguenti: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con
i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11
maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali,
regionali o di enti locali".
Art. 14.
(Disposizioni in materia
di trasporto rapido di massa).
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo
13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita
dalla seguente:
"a) essere corredati dalla progettazione
preliminare, dallo studio di valutazione di impatto
ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad
assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro,
indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri
finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e
degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di
esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per
conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario
medesimo, nonché gli investimenti privati e pubblici derivanti
da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio
comunale;".
2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, e successive modificazioni, le parole da: "Entro 240
giorni" fino a: "distinta per lotti funzionali," sono
sostituite dalle seguenti: "Entro 270 giorni dalla data di
approvazione dei programmi di interventi, i soggetti
interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti la progettazione definitiva, indicando
contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto
dai commi 3 o 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999,
n. 472,".
3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Contestualmente alla trasmissione della
progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma
temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi
del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per
consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti
finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare
tempestivamente e a documentare le cause di scostamento
rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di
programma costituirà elemento di valutazione nella
destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti".
4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ad avvenuta approvazione dei progetti
definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla
osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle
opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione
all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla
realizzazione delle opere".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano agli interventi finanziati con delibere CIPE
successive alla data di entrata in vigore della presente
legge; per gli interventi finanziati con delibere CIPE
antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle
procedure introdotte dal presente articolo.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di capitanerie
di porto - guardia costiera).
1. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere
di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere
accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle
capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per
sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate
alle opere destinate alla difesa militare.
2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, per avviare
la sostituzione graduale di 3.325 militari di leva del Corpo
delle capitanerie di porto con altrettante unità di volontari
di truppa in attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 331,
è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 16.
(Benefìci per le imprese armatoriali che esercitano il
cabotaggio).
1. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di
impegno quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso
dello Stato agli oneri derivanti da mutui, o altre operazioni
finanziarie, che le imprese armatoriali che esercitano in via
prevalente nel corso dell'anno attività di cabotaggio,
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono autorizzate ad effettuare.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 17.
(Ammodernamento infrastrutture portuali).
1. Il termine di adozione del regolamento di cui
all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è
prorogato al 30 giugno 2002.
2. Al fine del proseguimento del programma di
ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture
portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998,
n. 413, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno
quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di
64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie
che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare.
3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere
sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza
dei dati.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a
98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede,
per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 18.
(Disposizioni sugli interporti).
1. Il termine della delega di cui all'articolo 24, comma
1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della
rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre
2002.
2. Le disponibilità in conto competenza ed in conto
residui iscritte sul capitolo 7045 dell'unità previsionale di
base 2.2.1.4 "Trasporto intermodale" del centro di
responsabilità amministrativa "Trasporti terrestri" dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'anno 2001, non impegnate entro il 31
dicembre 2001, possono essere impegnate entro l'anno 2002.
3. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) includere nell'ambito degli interventi da
ammettere a finanziamento i centri merci, le piattaforme
logistiche ed i magazzini generali rispondenti alle esigenze
operative sia dei vettori sia degli utenti e, ove necessario,
completare funzionalmente gli interporti già individuati e
ammessi al finanziamento;".
Art. 19.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e
interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di
merci).
1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da
corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico
nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal
regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno
1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla
disciplina della modalità della fornitura e
commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del
contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato,
in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura
pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e
per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello
Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa alle
singole scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di
interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto
passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio
pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno
disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo
scopo di incentivare il superamento degli assetti
monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità
dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la
scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio
sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui
al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al
medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al
fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto
degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio,
da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello
Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società
in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme
vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto
ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui
al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa
all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri
e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione
pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso
incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o
a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni
completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è
riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro
effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004
nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543
dell'unità previsionale di base 3.1.2.8 del centro di
responsabilità amministrativo "Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002. Per trasporto combinato si intende il trasporto
merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con
o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore
effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su
strada e l'altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario
merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il
trasporto delle merci classificate dal regolamento
internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.
6. E' istituito, nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo
denominato "Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in
relazione alla contribuzione al trasporto merci", per il quale
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000
euro per l'anno 2002, di 5.000.000 euro per l'anno 2003 e di
13.000.000 euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie
che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare.
7. A valere sul fondo di cui al comma 6, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di
studio e di consulenza per elaborare studi di settore a
supporto della definizione degli interventi dello Stato
disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica
per la gestione delle relative procedure.
8. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000
euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 20.
(Realizzazione del piano triennale
per l'informatica).
1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare
per il settore informatico contratti di prestazione d'opera ai
sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o
contratti di collaborazione a tempo determinato.
2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno
2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000
euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per l'anno 2004, si
provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
4. E' facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a
titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle
procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati
dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le
modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei
soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I corrispettivi di cui al presente
articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far
fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi
informativi e statistici, nonché dalla formazione e
dall'attuazione del piano informativo e statistico.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione della presente legge.