XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2454 - 11 - 16 - 220 - 387 - 457 - 1413 - 1692 - 1792 - 1894 - 2597-A
Onorevoli Colleghi! Ambito dell'intervento normativo
- Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea si compone
di 32 articoli, suddivisi nei seguenti tre capi:
Capo I - "Disposizioni in materia di immigrazione"
(articoli da 1 a 26);
Capo II - "Disposizioni in materia di asilo"
(articoli da 27 a 29);
Capo III - "Disposizioni di coordinamento"
(articoli da 30 a 32).
Gran parte delle disposizioni recate dal disegno di legge
novellano il testo unico sull'immigrazione e la condizione
dello straniero, approvato con il decreto legislativo n. 286
del 1998; le norme in materia di asilo di cui al capo II
recano novelle al decreto-legge n. 416 del 1989, convertito in
legge n. 39 del 1990 (si tratta della così detta "legge
Martelli").
Il comma 1 dell'articolo 1 novella invece il testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, estendendo le
agevolazioni fiscali previste per le ONLUS a nuove
fattispecie, al fine di favorire le elargizioni in favore di
iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura.
Il comma 2 dello stesso articolo, che la Commissione ha
parzialmente riformulato, fa obbligo al Governo di tener
conto, nell'ambito dei programmi bilaterali di cooperazione e
di aiuto, della collaborazione prestata dai Paesi interessati
alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto
delle organizzazioni criminali operanti nei campi
dell'immigrazione clandestina, del traffico di esseri umani,
dello sfruttamento della prostituzione, del traffico di
stupefacenti o di armamenti, nonché in materia di cooperazione
giudiziaria e penitenziaria e nell'applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della
navigazione. La disposizione non si applica ai programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi umanitari
e nei confronti dei Paesi appartenenti all'Unione europea.
Il comma 3, introdotto dalla Commissione, consente la
revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto in essere,
quando i Paesi interessati non adottino misure volte a
prevenire il rientro illegale in Italia di stranieri
espulsi.
L'articolo 2 istituisce un Comitato per il coordinamento
ed il monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nel
testo unico sull'immigrazione. Data la complessità della
normativa in materia, che prevede molteplici provvedimenti
interministeriali per la sua attuazione, l'istituzione di
questo "tavolo di lavoro", diviso nei livelli politico ed
amministrativo, può facilitare la collaborazione tra le
diverse amministrazioni interessate.
Ai sensi dell'articolo 3, il Comitato esprime parere sul
decreto annuale di definizione delle quote massime di ingresso
di extracomunitari per lavoro subordinato, anche a carattere
stagionale, e per lavoro autonomo. L'articolo, nel ridefinire
le modalità di adozione dei decreti sui flussi, introduce
altresì il parere della Conferenza unificata
Stato-regioni-città e autonomie locali e dispone che il
decreto sia adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente
a quello di riferimento: in caso di mancata emanazione, il
Presidente del Consiglio può intervenire in via transitoria.
Ulteriori decreti, qualora risulti opportuno, possono essere
adottati in corso d'anno.
La Commissione ha modificato il testo in alcuni punti, in
particolare rendendo facoltativo il decreto adottato in via
transitoria dal Presidente del Consiglio e premettendo
all'articolo un comma il quale consente che il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione, avente
di norma cadenza triennale, possa essere predisposto, se
necessario, entro termini più brevi.
L'articolo 4 modifica la disciplina vigente in materia di
visto d'ingresso, tra l'altro circoscrivendo a casi
espressamente indicati l'obbligo di motivare il diniego al
rilascio del visto e disponendo l'inammissibilità della
domanda (fatte salve le responsabilità penali) se corredata da
documentazione falsa o contraffatta.
Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta
la previsione che insieme al visto sia consegnato allo
straniero ammesso in Italia un documento, in lingua a lui
comprensibile (ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo),
che illustri i diritti e i doveri relativi all'ingresso e al
soggiorno in Italia.
L'articolo 5 ridisegna sotto vari profili la disciplina
del permesso di soggiorno degli extracomunitari per motivi di
lavoro subordinato o autonomo, condizionando il rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla
sottoscrizione del "contratto di soggiorno" di cui al
successivo articolo 6.
Tra le altre principali innovazioni vi sono la modifica
della durata massima del permesso, la possibilità di rilascio
di un permesso pluriennale per i lavoratori stagionali, la
ridefinizione dei termini per la richiesta di rinnovo, la
determinazione delle caratteristiche del documento mediante il
ricorso a mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione e la previsione di sanzioni penali per i
casi di contraffazione o alterazione.
L'articolo 6 introduce la figura del "contratto di
soggiorno per lavoro subordinato" fra un datore di lavoro
(italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e
un cittadino extracomunitario. Il contratto, sottoscritto
presso lo sportello unico per l'immigrazione, deve contenere
la garanzia - da parte del datore di lavoro - di un'adeguata
sistemazione alloggiativa per il dipendente e l'impegno al
pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza. La sottoscrizione di tale contratto,
come si è detto, costituisce una condizione per il rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro dipendente.
L'articolo 7 subordina alla stipulazione del contratto di
soggiorno la conversione del permesso di soggiorno per motivi
di studio e formazione in quello per motivi di lavoro
subordinato. Se si tratta di lavoro autonomo, la conversione è
subordinata alla certificazione della sussistenza dei relativi
requisiti.
L'articolo 8 introduce una sanzione amministrativa per i
casi di violazione dell'obbligo di comunicazione all'autorità
di pubblica sicurezza dell'ospitalità concessa allo straniero
o della sua assunzione.
L'articolo 9 eleva da cinque a sei anni il periodo di
regolare soggiorno necessario allo straniero per ottenere, in
presenza delle altre condizioni di legge, la carta di
soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico, la quale -
com'è noto - a differenza del permesso di soggiorno, non ha un
termine di scadenza.
L'articolo 10 detta norme organizzative finalizzate a
potenziare il coordinamento dei controlli di frontiera.
L'articolo 11 ridisegna nel suo complesso l'apparato delle
sanzioni penali che il testo unico reca al fine di contrastare
le immigrazioni clandestine e i relativi traffici.
La nuova disciplina permette, tra l'altro, di considerare
come illecite anche le attività che favoriscono le
immigrazioni clandestine in uscita dall'Italia verso un altro
Paese, attualmente non perseguibili penalmente; disciplina in
termini più rigorosi le circostanze aggravanti e il concorso
tra queste e le eventuali circostanze attenuanti; limita
l'applicabilità dei benefìci penitenziari ai condannati per i
delitti di che trattasi.
L'articolo disciplina inoltre la possibilità, da parte sia
delle navi italiane in servizio di polizia sia di navi
appartenenti alla Marina militare, di fermare, ispezionare ed
eventualmente sequestrare le navi che si ha fondato motivo di
ritenere adibite al traffico illecito di migranti,
distinguendo tra il caso che si verifichi in acque
territoriali o nella zona contigua, e quello che si verifichi
al di fuori di esse. La stessa disciplina, in quanto
compatibile, è applicata ai controlli sul traffico aereo.
L'articolo 12 incide in misura ampia e significativa
sull'attuale disciplina relativa all'espulsione in via
amministrativa dello straniero. In particolare, il decreto di
espulsione - fermo restando l'obbligo di motivazione - è
dichiarato immediatamente esecutivo, anche se impugnato
dall'interessato, ed è di norma eseguito dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
Se lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, l'autorità
giudiziaria può negare il nulla osta all'espulsione solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali. Il nulla osta è
comunque negato nel caso si proceda per reati particolarmente
gravi o per traffico di immigrati clandestini.
L'articolo modifica altresì vari aspetti procedurali del
ricorso contro il decreto di espulsione; eleva dagli attuali
cinque a dieci anni il periodo entro il quale è di norma
vietato all'espulso il reingresso nel territorio dello Stato;
inasprisce le pene per lo straniero espulso che rientri
illegalmente nel territorio dello Stato.
L'articolo 13 detta nuove norme sull'esecuzione
dell'espulsione, prolungando tra l'altro da venti a trenta
giorni il periodo massimo di permanenza nei centri di
permanenza temporanea e di assistenza, a seguito della
convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero.
E' del pari prolungata, da dieci a trenta giorni, la durata
dell'eventuale proroga del trattenimento. Trascorsi i termini
di permanenza senza che sia stata eseguita l'espulsione o il
respingimento (o quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea) il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato entro cinque giorni. L'indebita permanenza dello
straniero è, in tali casi, sanzionata penalmente.
Il comma 2 del medesimo articolo reca stanziamenti per la
costruzione di nuovi centri di accoglienza.
L'articolo 14 detta norme volte a consentire l'esecuzione
dell'espulsione dello straniero colpito da provvedimento di
custodia cautelare o da sentenza definitiva di condanna ad una
pena detentiva.
L'articolo 15 interviene anch'esso in materia di
espulsione, affiancando all'esistente ipotesi di espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva, irrogata dal giudice che
pronuncia la condanna penale, una nuova ipotesi di espulsione
giudiziaria: quella a titolo di sanzione alternativa alla
detenzione, applicata dal magistrato di sorveglianza qualora
lo straniero debba scontare una pena detentiva, anche residua
di maggior pena, non superiore a due anni.
La norma esclude comunque l'espulsione in caso di condanna
per reati particolarmente gravi o per traffico di immigrati
clandestini.
L'articolo 16 interviene sui criteri di determinazione dei
flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri, prevedendo
restrizioni per i lavoratori che provengono da Paesi che non
collaborano con l'Italia nel contrasto all'immigrazione
clandestina; riservando quote ai lavoratori extracomunitari di
origine italiana; introducendo il vincolo dell'effettiva
richiesta di lavoro da parte delle realtà locali.
L'articolo 17 interviene in materia di assunzione di
lavoratori stranieri prevedendo l'istituzione in ogni
provincia, presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo, di uno sportello unico per l'immigrazione,
responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato; esigendo la presentazione di idonea e
dettagliata documentazione da parte del datore di lavoro,
inclusa la proposta di contratto di soggiorno di cui al già
illustrato articolo 6; richiedendo che il centro per l'impiego
territorialmente competente compia una previa indagine in
ordine alla disponibilità, per il posto di lavoro offerto, di
lavoratori italiani o comunitari; disciplinando infine le
modalità operative per la sottoscrizione da parte del
lavoratore straniero del contratto di soggiorno e per il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
autonomo.
L'articolo 18, sostituendo integralmente l'articolo 23 del
testo unico sull'immigrazione, sopprime l'istituto del così
detto sponsor, ovvero del prestatore di garanzia a
favore di uno straniero che intenda entrare in Italia per la
ricerca di un lavoro.
Il nuovo testo dell'articolo 23 è finalizzato a preparare,
nei Paesi di origine, lavoratori qualificati da poter
eventualmente impiegare in aziende italiane. Esso stabilisce
che la frequenza da parte di lavoratori stranieri di corsi di
formazione professionale nei Paesi di origine, sulla base di
programmi approvati dalle pubbliche amministrazioni e da enti
italiani, costituisca titolo preferenziale per il loro
inserimento nel lavoro in Italia o nei settori produttivi
italiani che operano nei Paesi di origine.
L'articolo 19 disciplina l'ingresso in Italia di stranieri
per lo svolgimento di lavoro stagionale. La principale novità
introdotta riguarda la verifica, da parte del competente
centro per l'impiego, dell'eventuale disponibilità di
lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego
stagionale offerto.
L'articolo 20 prevede la revoca del permesso di soggiorno
e l'espulsione dello straniero con accompagnamento alla
frontiera, qualora sia intervenuta condanna con provvedimento
irrevocabile per i reati di produzione, smercio o
distribuzione di prodotti falsi, contraffatti o in violazione
delle norme poste a tutela del diritto di autore.
L'articolo 21 disciplina la fissazione di un limite
massimo annuale di ingresso per gli sportivi stranieri che
svolgono attività a titolo professionistico o comunque
retribuita. La quota annuale è fissata con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
CONI, sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali; essa è quindi ripartita tra le federazioni
sportive nazionali con delibera del CONI, sottoposta ad
approvazione del ministro di settore.
L'articolo 22 introduce alcune limitazioni alle
fattispecie di ricongiungimento familiare attualmente vigenti.
In particolare, è consentito il ricongiungimento dei figli
maggiorenni a carico dello straniero che ne faccia richiesta,
a condizione che non possano provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale; il ricongiungimento dei genitori a carico
è, inoltre, consentito qualora essi non abbiano altri figli
nel Paese di origine o di provenienza.
L'articolo 23 disciplina in termini più rigorosi i casi in
cui, in deroga al meccanismo del contingentamento annuale, è
consentito l'accesso di studenti stranieri ai corsi
universitari.
L'articolo 24 reca norme finalizzate a circoscrivere agli
stranieri che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia sia il godimento delle
misure di integrazione sociale, sia l'accesso agli alloggi di
edilizia esidenziale pubblica ed agli altri interventi
pubblici volti ad agevolare l'accesso all'abitazione.
L'articolo sopprime, inoltre, la possibilità che il
sindaco, qualora ricorrano situazioni di emergenza, offra
alloggio e sostentamento nei centri di accoglienza agli
stranieri non in regola. Tale facoltà è peraltro mantenuta dal
successivo articolo 30 in via transitoria, fino al necessario
adeguamento della rete di centri di permanenza temporanea e di
assistenza.
L'articolo 25 reca unicamente disposizioni di
coordinamento formale, riferite al testo unico
sull'immigrazione.
L'articolo 26, al fine di evitare l'elusione delle norme
sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri, prevede che il
permesso di soggiorno per motivi familiari concesso a seguito
di matrimonio con un cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante sia revocato qualora si accerti che
al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che
dal matrimonio sia nata prole.
Gli articoli 27 e 28, novellando il testo della così detta
"legge Martelli" (decreto-legge n. 416/1989, convertito con
modificazioni in legge n. 39 del 1990), dettano norme in
materia di riconoscimento del diritto di asilo.
In attesa di una disciplina organica in materia, che si è
ritenuto opportuno rinviare a quando saranno definite le
procedure minime, identiche per tutta l'Unione europea,
attualmente in discussione a Bruxelles, l'intervento è
orientato allo specifico fine di risolvere il problema
costituito dalle domande di asilo strumentali, presentate cioè
al solo scopo di sfuggire all'esecuzione di un provvedimento
di allontanamento probabile e imminente.
A tale scopo la nuova disciplina introduce una procedura
semplificata per l'esame della richiesta di asilo, da
applicare quando la richiesta sia presentata dallo straniero
fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito
dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare,
ovvero dallo straniero che sia già destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
Alla procedura semplificata è connessa la possibilità - e
in alcuni casi l'obbligo - di trattenere lo straniero
richiedente in centri appositamente istituiti, per un periodo
limitato.
La procedura appare ispirata ai princìpi indicati nella
proposta di direttiva n. 578 del 20 settembre 2000, in corso
d'esame in sede europea, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato.
La nuova disciplina prevede inoltre il potenziamento della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato - ridenominata "Commissione nazionale per il
diritto di asilo" - e l'istituzione di Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato presso gli uffici territoriali del Governo. Si
dispongono infine stanziamenti per l'attuazione della nuova
disciplina e per la costruzione dei centri d'accoglienza.
L'articolo 29 reca una misura di carattere straordinario
diretta all'emersione - e dunque, ricorrendo determinate
condizioni, alla regolarizzazione - dei lavoratori domestici
extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno.
Per poterne usufruire occorre che l'attività lavorativa
sia stata svolta nel periodo compreso tra il 1^ ottobre e il
31 dicembre 2001, e riguardi le seguenti attività:
assistenza a componenti della famiglia del datore di
lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza;
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Ciascuna famiglia può procedere alla regolarizzazione di
un solo lavoratore che si occupi del lavoro domestico, mentre
nessun limite è posto per i lavoratori che assistono soggetti
affetti da patologie o handicap.
La denuncia della sussistenza del rapporto di lavoro deve
essere presentata entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della legge.
L'articolo 30 autorizza l'adozione di regolamenti di
attuazione e di integrazione del provvedimento in esame. Esso
reca altresì la disposizione transitoria già illustrata in
relazione al precedente articolo 24.
L'articolo 31 attribuisce nuove competenze al Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.
Il Comitato assume anche funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'attuazione delle disposizioni in materia di immigrazione
e diritto di asilo, sui relativi accordi internazionali e, più
specificamente, sull'attuazione delle norme contenute nel
provvedimento in esame: la sua denominazione è
conseguentemente mutata in: "Comitato parlamentare di
controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione".
L'articolo 32 assicura la copertura finanziaria agli oneri
recati dal disegno di legge.
2. Istruttoria legislativa svolta.
La Commissione, nell'ambito dell'esame preliminare del
provvedimento, ha deliberato di procedere a una breve indagine
conoscitiva, al fine di integrare gli elementi di conoscenza
utili ai fini di una compiuta valutazione del testo approvato
dal Senato.
Nel corso dell'indagine conoscitiva la Commissione ha
proceduto pertanto all'audizione di rappresentanti delle
associazioni rappresentative delle categorie produttive
maggiormente interessate all'impiego di lavoratori
extracomunitari, di rappresentanti del Dipartimento di
pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia
di finanza, della Marina Militare e delle Capitanerie di
porto, nonché di rappresentanti dell'Alto Commissariato per le
nazioni Unite per i rifugiati, dell'Organizzazione
internazionale per le migrazioni, di Amnesty international,
del Consorzio italiano di solidarietà, e di Medici senza
frontiere.
Concluso l'esame preliminare, la Commissione ha avviato la
fase relativa alla formulazione del testo. In ragione
dell'ingente numero degli emendamenti presentati e dei tempi
richiesti per il loro esame, la Commissione, tenuto conto
dell'esigenza di concludere l'iter del provvedimento
entro il termine stabilito, ha proceduto alle relative
votazioni secondo principi di economia procedurale; non è
stato, tuttavia, possibile esaminare le proposte emendative
riferite a numerosi articoli. La Commissione si riserva,
pertanto, di approfondire le relative questioni nel corso
dell'esame da parte dell'Assemblea. In tale sede la
Commissione si riserva anche di procedere alla valutazione dei
pareri espressi dalle altre Commissioni permanenti e di
presentare eventualmente emendamenti volti al loro
recepimento.
Isabella BERTOLINI, Relatore