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1. Al fine di favorire le
elargizioni in favore di
iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque
natura, al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Identico. |
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a) all'articolo
13-bis, comma 1,
lettera i-bis), dopo le
parole: "organizzazioni non
lucrative di utilità sociale
(ONLUS)," sono inserite le
seguenti: "delle iniziative
umanitarie, religiose o
laiche, gestite da
fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti
all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE)"; b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;". |
| 2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con | 2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con |
|
esclusione delle
iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene
conto anche della
collaborazione prestata dai
Paesi interessati al
contrasto delle
organizzazioni criminali
operanti nell'immigrazione
clandestina, nello
sfruttamento della
prostituzione, nel traffico
di stupefacenti, di
armamenti, nonché in materia
di cooperazione giudiziaria
e penitenziaria. |
esclusione delle
iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene
conto anche della
collaborazione prestata dai
Paesi interessati alla
prevenzione dei flussi
migratori illegali e al
contrasto delle
organizzazioni criminali
operanti nell'immigrazione
clandestina, nel traffico
di esseri umani, nello
sfruttamento della
prostituzione, nel traffico
di stupefacenti, di
armamenti, nonché in materia
di cooperazione giudiziaria e
penitenziaria e nella
applicazione della normativa
internazionale in materia di
sicurezza della
navigazione. |
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3. Si può procedere
alla revisione dei programmi
di cooperazione e di aiuto di
cui al comma 2 qualora i
Governi degli Stati
interessati non adottino
misure di prevenzione e
vigilanza atte a prevenire il
rientro illegale sul
territorio italiano di
cittadini espulsi. |
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1. Al testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito
denominato "testo unico di
cui al decreto legislativo
n.286 del 1998", dopo
l'articolo 2, è inserito il
seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 2-bis. -
(Comitato per il
coordinamento e il
monitoraggio).- 1. E'
istituito il Comitato per il
coordinamento e il
monitoraggio delle
disposizioni del presente
decreto, di seguito
denominato "Comitato". |
"Art. 2-bis. -
(Comitato per il
coordinamento e il
monitoraggio).- 1. E'
istituito il Comitato per il
coordinamento e il
monitoraggio delle
disposizioni del presente
testo unico, di seguito
denominato "Comitato". |
|
2. Il Comitato è
presieduto dal Presidente o
dal Vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da
un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei
ministri, ed è composto dai
Ministri interessati ai temi
trattati in ciascuna riunione
in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di
regione o di provincia
autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle
province autonome. |
2. Identico. |
|
3. Per l'istruttoria
delle questioni di competenza
del Comitato, è istituito un
gruppo tecnico di lavoro
presso il Ministero
dell'interno, composto dai
rappresentanti dei
Dipartimenti per gli affari
regionali, per le pari
opportunità, per il
coordinamento delle politiche
comunitarie, per
l'innovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri
degli affari esteri,
dell'interno, della
giustizia, delle attività
produttive, dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali, della
difesa, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle
politiche agricole e
forestali, per i beni e le
attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da
un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti
designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281. Alle
riunioni, in relazione alle
materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione
interessata all'attuazione
delle disposizioni del
presente decreto. |
3. Identico. |
|
4. Con regolamento, da
emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, su proposta
del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con
il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro
dell'interno e con il
Ministro per le politiche
comunitarie, sono definite le
modalità di coordinamento
delle attività del gruppo
tecnico con le strutture
della Presidenza del
Consiglio dei ministri". |
4. Identico. |
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1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, all'articolo 3,
al comma 1, dopo le parole:
"ogni tre anni" sono inserite
le seguenti: "salva la
necessità di un termine più
breve". |
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1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo
n.286 del 1998, all'articolo
3, il comma 4 è sostituito
dal seguente: |
2. Identico: |
| "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza | "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza |
|
unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari,
sono annualmente definite,
entro il termine del 30
novembre dell'anno precedente
a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei
criteri generali individuati
nel documento programmatico,
le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro
subordinato, anche per
esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione
temporanea eventualmente
disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se
ne ravvisi la necessità,
ulteriori decreti possono
essere emanati durante
l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei
ministri provvede, in via
transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno
precedente". |
unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari,
sono annualmente definite,
entro il termine del 30
novembre dell'anno precedente
a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei
criteri generali individuati
nel documento programmatico,
le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro
subordinato, anche per
esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione
temporanea eventualmente
disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se
ne ravvisi l'opportunità,
ulteriori decreti possono
essere emanati durante
l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei
ministri può provvedere
in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite
delle quote stabilite per
l'anno precedente". |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 4, il
comma 2 è sostituito dal
seguente: |
1. Identico: |
| "2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o | "2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti |
|
arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7
agosto 1990, n.241, e
successive modificazioni, per
motivi di sicurezza o di
ordine pubblico il diniego
non deve essere motivato,
salvo quando riguarda le
domande di visto presentate
ai sensi degli articoli 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e
39. La presentazione di
documentazione falsa o di
false attestazioni a sostegno
della domanda di visto
comporta automaticamente,
oltre alle relative
responsabilità penali,
l'inammissibilità della
domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di
soggiorno è sufficiente, ai
fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera". |
e i doveri dello
straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno
in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti
previsti dalla normativa in
vigore per procedere al
rilascio del visto,
l'autorità diplomatica o
consolare comunica il diniego
allo straniero in lingua a
lui comprensibile, o, in
mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo.
In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990,
n.241, e successive
modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine
pubblico il diniego non deve
essere motivato, salvo quando
riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli
articoli 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 36 e 39. La
presentazione di
documentazione falsa o di
false attestazioni a sostegno
della domanda di visto
comporta automaticamente,
oltre alle relative
responsabilità penali,
l'inammissibilità della
domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di
soggiorno è sufficiente, ai
fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione
all'autorità di
frontiera". |
|
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 5 sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) al comma 1,
dopo le parole: "permesso di
soggiorno rilasciati", sono
inserite le seguenti: ", e in
corso di validità,"; b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro"; c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate; d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro |
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è quella prevista dal
contratto di soggiorno e
comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso. 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata |
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del permesso di soggiorno
non può essere superiore a
due anni"; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale"; f) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno"; g) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque contraffà o altera un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale". |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, dopo l'articolo 5 è
inserito il seguente: |
Identico. |
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"Art. 5-bis. -
(Contratto di soggiorno per
lavoro subordinato) - 1.
Il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro
italiano o straniero
regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di
lavoro, cittadino di uno
Stato non appartenente
all'Unione europea o apolide,
contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. 2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione". |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 6,
comma 1, dopo le parole:
"prima della sua scadenza,"
sono inserite le seguenti: "e
previa stipula del contratto
di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la
sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo
26,". |
Identico. |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 7,
dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il
seguente: |
Identico. |
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"2-bis. Le
violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da 160 a 1.100
euro". |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 9,
comma 1, le parole: "cinque
anni" sono sostituite dalle
seguenti: "sei anni". |
Identico. |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 11,
dopo il comma 1 è inserito il
seguente: |
Identico. |
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"1-bis. Il Ministro
dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato
nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le
misure necessarie per il
coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera
marittima e terrestre
italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresì
apposite misure di
coordinamento tra le autorità
italiane competenti in
materia di controlli
sull'immigrazione e le
autorità europee competenti
in materia di controlli
sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della
legge 30 settembre 1993, n.
388". |
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1. All'articolo 12 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"; c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone; |
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b) per
procurare l'ingresso o la
permanenza illegale la
persona è stata esposta a
pericolo per la sua vita o la
sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,"; d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. |
|
9-quater. I
poteri di cui al comma 9-bis
possono essere esercitati al
di fuori delle acque
territoriali, oltre che da
parte delle navi della Marina
militare, anche da parte
delle navi in servizio di
polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal
diritto internazionale o da
accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave
batte la bandiera nazionale o
anche quella di altro Stato,
ovvero si tratti di una nave
senza bandiera o con bandiera
di convenienza. |
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9-quinquies. Le
modalità di intervento delle
navi della Marina militare
nonché quelle di raccordo con
le attività svolte dalle
altre unità navali in
servizio di polizia sono
definite con decreto
interministeriale dei
Ministri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle
finanze e delle
infrastrutture e dei
trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo". |
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1. All'articolo 13 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. |
|
Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede
all'espulsione con le
modalità di cui al comma 4.
Il nulla osta si intende
concesso qualora l'autorità
giudiziaria non provveda
entro quindici giorni dalla
data di ricevimento della
richiesta da parte
dell'autorità giudiziaria
competente. In attesa della
decisione sulla richiesta di
nulla osta, il questore può
adottare la misura del
trattenimento presso un
centro di permanenza
temporanea, ai sensi
dell'articolo 14"; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo |
|
345 del codice di procedura
penale. Se lo straniero era
stato scarcerato per
decorrenza dei termini di
durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima è
ripristinata a norma
dell'articolo 307 del codice
di procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente decreto"; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5"; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento"; e) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel |
|
Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso,
da parte della persona
interessata, è autenticata
dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a
certificarne l'autenticità e
ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo
straniero è ammesso
all'assistenza legale da
parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di
procura speciale rilasciata
avanti all'autorità
consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore
designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n.271, nonché, ove
necessario, da un
interprete"; f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati; g) il comma 13 è sostituito dai seguenti: "13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale. 13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo"; h) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per |
|
un periodo di dieci anni.
Nel decreto di espulsione può
essere previsto un termine
più breve, in ogni caso non
inferiore a cinque anni,
tenuto conto della
complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel periodo
di permanenza in Italia". |
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1. All'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) il comma 5 è
sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice"; b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
|
5-quater. Lo
straniero espulso ai sensi
del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle
norme del presente decreto,
nel territorio dello Stato è
punito con la reclusione da
uno a quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo". 2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004. |
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1. All'articolo 15 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998,
dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente: |
Identico. |
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"1-bis. Della
emissione del provvedimento
di custodia cautelare o della
definitiva sentenza di
condanna ad una pena
detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da
Paesi extracomunitari viene
data tempestiva comunicazione
al questore ed alla
competente autorità consolare
al fine di avviare la
procedura di identificazione
dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di
legge, l'esecuzione della
espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di
custodia cautelare o di
detenzione". 2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Esplusione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione". |
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1. L'articolo 16 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"Art. 16. -
(Espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione)
- 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di
condanna per un reato non
colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice
di procedura penale nei
confronti dello straniero che
si trovi in taluna delle
situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2,
quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e
non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai
sensi dell'articolo 163 del
codice penale né le cause
ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1,
del presente decreto, può
sostituire la medesima pena
con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore
a cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. 3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a |
|
due anni, è disposta
l'espulsione. Essa non può
essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno
o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i
delitti previsti dal presente
decreto. 6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena". |
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1. All'articolo 21 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
| a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nello stabilire le quote i decreti possono prevedere restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori |
|
di Stati che non
collaborano adeguatamente nel
contrasto all'immigrazione
clandestina o nella
riammissione di propri
cittadini destinatari di
provvedimenti di
rimpatrio"; b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, nonché"; c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio". |
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1. L'articolo 22 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
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"Art. 22. - (Lavoro
subordinato a tempo
determinato e indeterminato)
- 1. In ogni provincia è
istituito presso la
prefettura-ufficio
territoriale del Governo uno
sportello unico per
l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento
relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati
stranieri a tempo determinato
ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato |
|
o indeterminato con uno
straniero residente
all'estero deve presentare
allo sportello unico per
l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede
legale l'impresa, ovvero di
quella ove avrà luogo la
prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro |
|
trasmette all'ufficio
territoriale richiedente una
certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al
datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che
il centro per l'impiego abbia
fornito riscontro, lo
sportello unico procede ai
sensi del comma 5. 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal |
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consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un |
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anno e con l'ammenda di
2.500 euro per ogni
lavoratore impiegato. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione". 2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo". |
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1. L'articolo 23 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
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"Art. 23. - (Titoli
di prelazione) - 1.
Nell'ambito di programmi
approvati, anche su proposta
delle regioni e delle
province autonome, dal
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le
regioni, le province autonome
e altri enti locali,
organizzazioni nazionali
degli imprenditori e datori
di lavoro, nonché organismi
internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al
loro inserimento nei settori
produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel
settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, possono
essere previste attività di
istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di
origine. 2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata: a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto. 4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1". |
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1. L'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
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"Art. 24. - (Lavoro
stagionale) - 1. Il datore
di lavoro italiano o
straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per
conto dei loro associati, che
intendano instaurare in
Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere
stagionale con uno straniero
devono presentare richiesta
nominativa allo sportello
unico per l'immigrazione
della provincia di residenza
ai sensi dell'articolo 22.
Nei casi in cui il datore di
lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o
le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la
richiesta, redatta secondo le
modalità previste
dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al
centro per l'impiego
competente, che verifica nel
termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilità di
lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire
l'impiego stagionale offerto.
Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma
3. 2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato |
|
o indeterminato, qualora se
ne verifichino le
condizioni. 5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12". |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 26,
dopo il comma 7, è aggiunto,
in fine, il seguente: |
Identico. |
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"7-bis. La condanna
con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle
disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni,
relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del
permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e
l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza
pubblica". |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 27,
dopo il comma 5, è aggiunto,
in fine, il seguente: |
Identico. |
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"5-bis. Con decreto
del Ministro per i beni e le
attività culturali, su
proposta del Comitato
olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri
dell'interno e del lavoro e
delle politiche sociali, è
determinato il limite massimo
annuale d'ingresso degli
sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva a
titolo professionistico o
comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal
CONI con delibera da
sottoporre all'approvazione
del Ministro vigilante. Con
la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di
tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al
fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili". |
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1. All'articolo 29 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) al comma 1: 1) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale"; 2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza"; 3) la lettera d) è abrogata; |
|
b) i commi 7,
8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti: "7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quel- la attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5". |
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1. Il comma 5
dell'articolo 39 del testo
unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
| "5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli |
|
stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un
anno in possesso di titolo di
studio superiore conseguito
in Italia, nonché agli
stranieri, ovunque residenti,
che sono titolari dei diplomi
finali delle scuole italiane
all'estero o delle scuole
straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o
all'estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative
speciali per il
riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le
condizioni generali richieste
per l'ingresso per
studio". |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 40,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) al comma 1,
l'ultimo periodo è
soppresso; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto e delle leggi e regolamenti vigenti in materia"; c) il comma 5 è abrogato; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di |
|
accedere, in condizioni
di parità con i cittadini
italiani, nel limite del 5
per cento degli alloggi e
delle agevolazioni, agli
alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione
delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da
ogni regione o dagli enti
locali per agevolare
l'accesso alle locazioni
abitative e al credito
agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto
e locazione della prima casa
di abitazione". |
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1. Nel testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, ovunque ricorrano,
le parole: "ufficio
periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite
dalle seguenti:
"prefettura-ufficio
territoriale del Governo" e
le parole: "il pretore" sono
sostituite dalle seguenti:
"il tribunale in composizione
monocratica". |
Identico. |
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2. All'articolo 25 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998,
il primo periodo del comma 5
è sostituito dal seguente:
"Ai contributi di cui al
comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento
degli stessi all'istituto o
ente assicuratore dello Stato
di provenienza". 3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse. |
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1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 30,
dopo il comma 1, è inserito
il seguente: |
Identico. |
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"1-bis. Il
permesso di soggiorno nei
casi di cui al comma 1,
lettera b), è
immediatamente revocato
qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita
l'effettiva convivenza salvo
che dal matrimonio sia nata
prole". |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
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1. L'ultimo periodo del
comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente: "Il
questore territorialmente
competente, quando non
ricorrano le ipotesi previste
negli articoli 1-bis e
1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido
fino alla definizione della
procedura di
riconoscimento". |
Identico. |
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1. Al decreto-legge 30
dicembre 1989, n.416,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n.39, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) all'articolo
1, il comma 7 è abrogato; b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni |
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concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n.286, nei seguenti casi: a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi; b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato. 2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi: a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento. 3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con |
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esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno. 4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa. Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. 2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico |
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di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove già sia in corso
il trattenimento, il questore
chiede al giudice unico la
proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire
l'espletamento della
procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni
dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla
trasmissione della
documentazione necessaria
alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello
status di rifugiato che entro
quindici giorni provvede
all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi
tre giorni. 4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia alla domanda. 5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523. 6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun |
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componente deve essere
previsto un componente
supplente. Tali commissioni
possono essere integrate, su
richiesta del Presidente
della Commissione centrale
per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990,
n.136, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri
con la qualifica di
componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia
necessario, in relazione a
particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine
alle domande dei quali
occorra disporre di
particolari elementi di
valutazione in merito alla
situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del
Ministero degli affari
esteri. In caso di parità,
prevale il voto del
Presidente. 2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6. Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in |
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Commissione nazionale per
il diritto di asilo, di
seguito denominata
"Commissione nazionale",
nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta
congiunta dei Ministri
dell'interno e degli affari
esteri. La Commissione è
presieduta da un prefetto ed
è composta da un dirigente in
servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri,
da un funzionario della
carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera
prefettizia in servizio
presso il Dipartimento per le
libertà civili e
l'immigrazione e da un
dirigente del Dipartimento
della pubblica sicurezza.
Alle riunioni partecipa un
rappresentante del delegato
in Italia dell'ACNUR.
Ciascuna amministrazione
designa, altresì, un
supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario,
può essere articolata in
sezioni di analoga
composizione. 2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. Art. 1-sexies. - (Contributi) - 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3". 2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003. |
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1. Chiunque, in periodo
precedente il 1^ gennaio
2002, in ogni caso nei tre
mesi |
Identico. |
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antecedenti tale data, ha
occupato alle proprie
dipendenze personale di
origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di
assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie
o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al
lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare, può
denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
la sussistenza del rapporto
di lavoro mediante
presentazione alla
prefettura-ufficio
territoriale del Governo
competente per territorio
della dichiarazione di
emersione nelle forme
previste dal presente
articolo. La denuncia di cui
al primo periodo del presente
comma è limitata ad una unità
per nucleo familiare, con
riguardo al lavoro domestico
di sostegno al bisogno
familiare. 2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia; b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati; c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. 3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati: a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi; b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998. |
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4. Nei venti giorni
successivi alla presentazione
della dichiarazione di cui al
comma 1, la
prefettura-ufficio
territoriale del Governo
competente per territorio
verifica l'ammissibilità e la
ricevibilità della
dichiarazione e il questore
rilascia al prestatore di
lavoro un permesso, della
durata di un anno,
rinnovabile per uguali,
successivi periodi, se è data
prova della continuazione del
rapporto e della regolarità
della posizione contributiva
della manodopera occupata. Lo
stesso ufficio assicura la
tenuta di un registro
informatizzato di coloro che
hanno presentato la denuncia
di cui al comma 1 e dei
lavoratori extracomunitari
cui è riferita la
denuncia. 5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno. 6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1^ gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che |
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occupino prestatori
d'opera extracomunitari nei
confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi
dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno ovvero
sia intervenuta una sentenza
di condanna, anche non
definitiva, pronunciata in
Italia o in uno dei Paesi
dell'Unione europea per uno
dei delitti indicati negli
articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale. Le
disposizioni del presente
articolo non costituiscono
comunque impedimento
all'espulsione dei soggetti
extracomunitari che risultino
pericolosi per la sicurezza
dello Stato. 8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione. |
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DISPOSIZIONI DI |
DISPOSIZIONI DI |
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1. Entro sei mesi dalla
data della pubblicazione
della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si
procede, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, all'emanazione
delle norme di attuazione ed
integrazione della presente
legge, nonché alla revisione
ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n.
394. |
Identico. |
| 2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto |
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di asilo, limitatamente alle
seguenti finalità: a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche; b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche; c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti. 3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente. 4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo. |
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1. Al Comitato
parlamentare istituito
dall'articolo 18 della legge
30 settembre |
Identico. |
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1993, n. 388, che assume
la denominazione di "Comitato
parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo
di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di
controllo e vigilanza in
materia di immigrazione" sono
altresì attribuiti compiti di
indirizzo e vigilanza circa
la concreta attuazione della
presente legge, nonché degli
accordi internazionali e
della restante legislazione
in materia di immigrazione ed
asilo. Su tali materie il
Governo presenta annualmente
al Comitato una relazione. Il
Comitato riferisce
annualmente alle Camere sulla
propria attività. |
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1. Dall'applicazione
degli articoli 2, 5, 16, 17,
18, 19 e 30 non devono
derivare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello
Stato. |
Identico. |
|
2. All'onere derivante
dall'attuazione degli
articoli 1, 12, comma 1,
lettera c), 13 e 28,
valutato in 18,36 milioni di
euro per l'anno 2002, 115,14
milioni di euro per l'anno
2003, 110,07 milioni di euro
per l'anno 2004 e 85,28
milioni di euro a decorrere
dal 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |