XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2454 - 11 - 16 - 220 - 387 - 457 - 1413 - 1692 - 1792 - 1894 - 2597-A




PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una norma diretta a consentire che la detenzione dello straniero, condannato con sentenza anche non irrevocabile superiore a due anni, sia in tutto o in parte eseguita nel paese di origine, nel caso in cui con tale Paese sia stata stipulata una convenzione avente ad oggetto l'esecuzione della pena all'estero;

            b) la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una fattispecie penale diretta a punire lo straniero che dichiara o attesta falsamente la propria identità o nazionalità al fine di ostacolare l'esecuzione della espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'articolo 13 del disegno di legge in oggetto, equiparando la pena a quella prevista nei confronti dello straniero espulso che rientri illegittimamente in Italia.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2454: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

              esprime

PARERE CONTRARIO



PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione Difesa,

              esaminato il disegno di legge C. 2454, nel testo approvato dal Senato;

              considerato che le proposte di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo risultano idonee a rendere più efficace il contrasto all'immigrazione illegale ed alle connesse attività criminali e che specificamente consentono di definire un quadro giuridico di riferimento più preciso in ordine all'azione delle Forze di Polizia e della Marina Militare, pur non prevedendo nuovi compiti per le stesse;

              rilevato in particolare che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) risultano conformi al diritto internazionale generale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

auspicando che il decreto interministeriale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), capoverso 9-quinquies, con cui saranno definite le modalità di intervento delle navi della Marina Militare nonché quelle di coordinamento con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia, individui con precisione le competenze e le corrispondenti responsabilità, oltre alle necessarie prescrizioni comportamentali.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 32, il comma 2 sia sostituito dal seguente:


        "2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 122,72 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di euro per l'anno 2004 e 109,82 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione Finanze,

              esaminato il disegno di legge C. 2454 e abb., recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo",

              condivisa la necessità di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, sia laiche che religiose, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'estensione a tali soggetti della detrazione del 19 per cento ai fini Irpef già prevista per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico dell'imposta sui redditi, nonché l'estensione per le medesime iniziative umanitarie della deducibilità delle erogazioni liberali in denaro già previste a favore delle ONLUS dall'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del citato testo unico

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2454, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2454, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"; approvato dal Senato;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge C. 2454, recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

              rilevato che il provvedimento investe le competenze della Commissione in particolare in relazione agli effetti che le disposizioni da esso recate possono comportare per le imprese che si avvalgono di lavoratori extracomunitari per le proprie attività;

              rilevato che non sono infrequenti i casi di lavoratori extracomunitari che svolgono periodi di formazione in Italia al fine di prendere dimestichezza con tecnologie sviluppate da imprese nazionali e utilizzate in stabilimenti situati nei paesi di origine di tali lavoratori;

              rilevato altresì che molte imprese nazionali ricorrono per le proprie attività all'utilizzo di lavoratori extracomunitari che, pur privi di regolari contratti di lavoro, hanno acquisito adeguati livelli di conoscenze professionali;

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) appare opportuno prevedere specifiche disposizioni volte a consentire un ingresso agevolato, anche sotto il profilo delle procedure amministrative richieste alle imprese, per i lavoratori extracomunitari che svolgono in Italia le attività di formazione di cui in premessa, al solo fine e per il solo periodo di durata della formazione;

              b) appare opportuno prevedere, anche al fine di favorire l'emersione di lavoro irregolare, la possibilità di regolarizzazione anche per i lavoratori extracomunitari impegnati in attività produttive, in analogia a quanto previsto per quelli impiegati in attività di assistenza domestica;

              c) in relazione alla previsione dell'articolo 6, comma 1, che introduce l'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, appare opportuno che il comma 1, lettera a), del predetto articolo 5-bis sia riformulato in modo tale da scongiurare possibili dubbi circa il fatto che non sussistono oneri per i datori di lavoro in relazione alla sistemazione alloggiativa dei lavoratori extracomunitari.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2454, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

              ritenuto che il provvedimento possa finalmente assicurare una immigrazione regolare e ben commisurata alle esigenze ed alla capacità di accoglienza del nostro paese, considerata l'opportunità di un maggior coinvolgimento delle regioni nella individuazione delle necessità di lavoratori stranieri per le singole realtà territoriali;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

              1) all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera e), poiché un termine più ampio degli attuali 30 giorni potrebbe rivelarsi eccessivo e, nella pratica, potrebbe dar origine a complicazioni procedurali;

              2) all'articolo 17, comma 1, capoverso 4, nell'ambito della procedura di verifica dell'assenza di domanda (per quell'impiego) da parte di soggetti italiani o comunitari, sia considerata anche l'ipotesi di disponibilità da parte di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia;

e con le seguenti osservazioni:

                a) in merito alla programmazione dei flussi di lavoratori extracomunitari, sarebbe opportuno prevedere espressamente che il Governo e le regioni possano sottoscrivere accordi di programma finalizzati alla verifica, alla definizione e alla gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di lavoratori stranieri nelle Regioni stesse, coinvolgendo le associazioni di categoria locali che siano già state attivate dalle regione sulle questioni migratorie;

                b) all'articolo 4, si valuti l'opportunità della disposizione che fa venir meno l'obbligo di comunicare allo straniero cui è stato rifiutato il visto le modalità di impugnazione del provvedimento, come previsto dalla normativa vigente;

                c) all'articolo 5, comma 1, capoverso 3-ter, andrebbe chiarito se i permessi pluriennali costituiscano, per gli anni oggetto dei medesimi, una quota minima di ingresso per lavoro stagionale, che poi non potrebbe essere ridotta dai successivi decreti di programmazione dei flussi;

                d) all'articolo 17, comma 1, andrebbe chiarito se il riferimento sia solo al contratto nazionale o anche a quelli territoriali o aziendali;

                e) all'articolo 18 sarebbe opportuno specificare l'oggetto dei programmi, non limitandosi semplicemente a stabilire che all'interno di essi possano essere previste attività di istruzione e formazione professionale.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


        La XII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2454 concernente modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2454 che dà attuazione sul piano normativo all'impegno di assicurare una immigrazione regolare e ben commisurata alle esigenze ed alla capacità di accoglienza del nostro Paese;

          considerato che:

              le pregresse politiche di contrasto all'immigrazione clandestina - che contribuisce ad aumentare il fenomeno del lavoro sommerso, della vendita di materiali ed oggetti contraffatti da parte di produttori italiani che si avvalgono di manovalanza straniera e dello sfruttamento criminale delle persone - non hanno ottenuto i risultati auspicati;

              il provvedimento non aggrava od esaspera i problemi sociali legati all'immigrazione ma, al contrario, salvaguarda coloro i quali hanno fatto ingresso e soggiornano in Italia in maniera regolare;

              in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di lotta al terrorismo e di rispetto e di tutela dei diritti fondamentali della persona, è opportuno prevedere il divieto di ingresso, transito e permanenza in Italia di persone che hanno compiuto crimini contro l'umanità o contro la popolazione civile;

              nel quadro di orientamenti comunitari comuni, spetta a ciascuno Stato membro dell'Unione europea l'emanazione di una legislazione in materia di ingresso e soggiorno di stranieri e l'adozione di misure di controllo alle frontiere, di contrasto all'ingresso irregolare di stranieri e l'emanazione di sanzioni;

              il provvedimento si muove in linea con gli orientamenti comunitari finora assunti sia in materia di controllo dell'immigrazione clandestina che in materia di diritto di asilo, su cui è opportuno giungere in tempi rapidi ad una disciplina organica in ambito comunitario;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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