XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2454 - 11 - 16 - 220 - 387 - 457 - 1413 - 1692 - 1792 - 1894 - 2597-A
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) la Commissione di merito valuti l'opportunità
di prevedere una norma diretta a consentire che la detenzione
dello straniero, condannato con sentenza anche non
irrevocabile superiore a due anni, sia in tutto o in parte
eseguita nel paese di origine, nel caso in cui con tale Paese
sia stata stipulata una convenzione avente ad oggetto
l'esecuzione della pena all'estero;
b) la Commissione di merito valuti l'opportunità
di prevedere una fattispecie penale diretta a punire lo
straniero che dichiara o attesta falsamente la propria
identità o nazionalità al fine di ostacolare l'esecuzione
della espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, così come
modificato dall'articolo 13 del disegno di legge in oggetto,
equiparando la pena a quella prevista nei confronti dello
straniero espulso che rientri illegittimamente in Italia.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il
disegno di legge C. 2454: "Modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo
esprime
PARERE CONTRARIO
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge C. 2454, nel testo
approvato dal Senato;
considerato che le proposte di modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo risultano idonee a
rendere più efficace il contrasto all'immigrazione illegale ed
alle connesse attività criminali e che specificamente
consentono di definire un quadro giuridico di riferimento più
preciso in ordine all'azione delle Forze di Polizia e della
Marina Militare, pur non prevedendo nuovi compiti per le
stesse;
rilevato in particolare che le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera d) risultano conformi
al diritto internazionale generale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
auspicando che il decreto interministeriale, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera d), capoverso
9-quinquies, con cui saranno definite le modalità di
intervento delle navi della Marina Militare nonché quelle di
coordinamento con le attività svolte dalle altre unità navali
in servizio di polizia, individui con precisione le competenze
e le corrispondenti responsabilità, oltre alle necessarie
prescrizioni comportamentali.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 32, il comma 2 sia sostituito dal
seguente:
"2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1,
12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 25,91
milioni di euro per l'anno 2002,
122,72 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di
euro per l'anno 2004 e 109,82 milioni di euro a decorrere dal
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 2454 e abb., recante
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo",
condivisa la necessità di favorire le elargizioni in
favore di iniziative di sviluppo umanitario, sia laiche che
religiose, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, attraverso l'estensione a tali soggetti della
detrazione del 19 per cento ai fini Irpef già prevista per le
erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS
dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del
testo unico dell'imposta sui redditi, nonché l'estensione per
le medesime iniziative umanitarie della deducibilità delle
erogazioni liberali in denaro già previste a favore delle
ONLUS dall'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del
citato testo unico
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2454, recante modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2454, recante
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo"; approvato dal Senato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione Attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 2454, recante
modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
rilevato che il provvedimento investe le competenze
della Commissione in particolare in relazione agli effetti che
le disposizioni da esso recate possono comportare per le
imprese che si avvalgono di lavoratori extracomunitari per le
proprie attività;
rilevato che non sono infrequenti i casi di lavoratori
extracomunitari che svolgono periodi di formazione in Italia
al fine di prendere dimestichezza con tecnologie sviluppate da
imprese nazionali e utilizzate in stabilimenti situati nei
paesi di origine di tali lavoratori;
rilevato altresì che molte imprese nazionali ricorrono
per le proprie attività all'utilizzo di lavoratori
extracomunitari che, pur privi di regolari contratti di
lavoro, hanno acquisito adeguati livelli di conoscenze
professionali;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno prevedere specifiche
disposizioni volte a consentire un ingresso agevolato, anche
sotto il profilo delle procedure amministrative richieste alle
imprese, per i lavoratori extracomunitari
che svolgono in Italia le attività di formazione di cui in
premessa, al solo fine e per il solo periodo di durata della
formazione;
b) appare opportuno prevedere, anche al fine di
favorire l'emersione di lavoro irregolare, la possibilità di
regolarizzazione anche per i lavoratori extracomunitari
impegnati in attività produttive, in analogia a quanto
previsto per quelli impiegati in attività di assistenza
domestica;
c) in relazione alla previsione dell'articolo 6,
comma 1, che introduce l'articolo 5-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998, appare opportuno che il comma 1,
lettera a), del predetto articolo 5-bis sia riformulato
in modo tale da scongiurare possibili dubbi circa il fatto che
non sussistono oneri per i datori di lavoro in relazione alla
sistemazione alloggiativa dei lavoratori extracomunitari.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2454, recante modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
ritenuto che il provvedimento possa finalmente
assicurare una immigrazione regolare e ben commisurata alle
esigenze ed alla capacità di accoglienza del nostro paese,
considerata l'opportunità di un maggior coinvolgimento delle
regioni nella individuazione delle necessità di lavoratori
stranieri per le singole realtà territoriali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera
e), poiché un termine più ampio degli attuali 30 giorni
potrebbe rivelarsi eccessivo e, nella pratica, potrebbe dar
origine a complicazioni procedurali;
2) all'articolo 17, comma 1, capoverso 4, nell'ambito
della procedura di verifica dell'assenza di domanda (per
quell'impiego) da parte di soggetti italiani o comunitari, sia
considerata anche l'ipotesi di disponibilità da parte di
cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti in
Italia;
e con le seguenti osservazioni:
a) in merito alla programmazione dei flussi di
lavoratori extracomunitari, sarebbe opportuno prevedere
espressamente che il
Governo e le regioni possano sottoscrivere accordi di
programma finalizzati alla verifica, alla definizione e alla
gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di
lavoratori stranieri nelle Regioni stesse, coinvolgendo le
associazioni di categoria locali che siano già state attivate
dalle regione sulle questioni migratorie;
b) all'articolo 4, si valuti l'opportunità della
disposizione che fa venir meno l'obbligo di comunicare allo
straniero cui è stato rifiutato il visto le modalità di
impugnazione del provvedimento, come previsto dalla normativa
vigente;
c) all'articolo 5, comma 1, capoverso
3-ter, andrebbe chiarito se i permessi pluriennali
costituiscano, per gli anni oggetto dei medesimi, una quota
minima di ingresso per lavoro stagionale, che poi non potrebbe
essere ridotta dai successivi decreti di programmazione dei
flussi;
d) all'articolo 17, comma 1, andrebbe chiarito se
il riferimento sia solo al contratto nazionale o anche a
quelli territoriali o aziendali;
e) all'articolo 18 sarebbe opportuno specificare
l'oggetto dei programmi, non limitandosi semplicemente a
stabilire che all'interno di essi possano essere previste
attività di istruzione e formazione professionale.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2454 concernente
modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2454 che dà attuazione
sul piano normativo all'impegno di assicurare una immigrazione
regolare
e ben commisurata alle esigenze ed alla capacità di
accoglienza del nostro Paese;
considerato che:
le pregresse politiche di contrasto all'immigrazione
clandestina - che contribuisce ad aumentare il fenomeno del
lavoro sommerso, della vendita di materiali ed oggetti
contraffatti da parte di produttori italiani che si avvalgono
di manovalanza straniera e dello sfruttamento criminale delle
persone - non hanno ottenuto i risultati auspicati;
il provvedimento non aggrava od esaspera i problemi
sociali legati all'immigrazione ma, al contrario, salvaguarda
coloro i quali hanno fatto ingresso e soggiornano in Italia in
maniera regolare;
in attuazione degli impegni internazionali assunti
dall'Italia in materia di lotta al terrorismo e di rispetto e
di tutela dei diritti fondamentali della persona, è opportuno
prevedere il divieto di ingresso, transito e permanenza in
Italia di persone che hanno compiuto crimini contro l'umanità
o contro la popolazione civile;
nel quadro di orientamenti comunitari comuni, spetta a
ciascuno Stato membro dell'Unione europea l'emanazione di una
legislazione in materia di ingresso e soggiorno di stranieri e
l'adozione di misure di controllo alle frontiere, di contrasto
all'ingresso irregolare di stranieri e l'emanazione di
sanzioni;
il provvedimento si muove in linea con gli orientamenti
comunitari finora assunti sia in materia di controllo
dell'immigrazione clandestina che in materia di diritto di
asilo, su cui è opportuno giungere in tempi rapidi ad una
disciplina organica in ambito comunitario;
esprime
PARERE FAVOREVOLE