XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2427-A
Onorevoli Colleghi!
1. Ambito di intervento normativo.
Il disegno di legge conferisce una delega al Governo per
l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione a talune direttive comunitarie, alcune già
inserite nella legge comunitaria 2000 e per le quali non è
stato possibile completare l'iter di approvazione dei
rispettivi provvedimenti attuativi ed altre entrate in vigore
di recente e per la cui attuazione si è preferito procedere
con una legge ad hoc (così come consente l'articolo 3,
comma 1, della legge n. 86 del 1989, secondo il quale
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto
comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria
annuale, senza pertanto escludere la possibilità di leggi
attuative ad hoc).
La finalità principale del disegno di legge risiede,
pertanto, nell'esigenza di assicurare la tempestiva attuazione
di direttive i cui termini di recepimento sono già scaduti o
sono di prossima scadenza (e ciò al fine di evitare l'avvio di
procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato
recepimento delle medesime) e risultano, pertanto, non
compatibili con i presumibili tempi di approvazione della
legge comunitaria 2002. Peraltro, nel corso dell'esame in
Commissione sono state introdotte modifiche che hanno esteso
l'ambito della delega legislativa ad ulteriori direttive
comunitarie in base a motivi di omogeneità dei procedimenti di
trasposizione (come nel caso della direttiva 2002/4/CE,
vertente su materia identica a quella oggetto della direttiva
1999/74/CE) ovvero per ragioni di opportunità segnalate dal
Governo e che la Commissione ha condiviso.
2. Il testo della Commissione.
L'articolo 1, comma 1, nel testo risultante dalle
modifiche apportate durante l'esame in Commissione, delega il
Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge, le norme di attuazione delle seguenti
direttive: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del
Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime
per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio
2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla
trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e
le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini
statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare
il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie
di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione del 30
gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti
di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva
1999/74/CE del Consiglio. Nel corso dell'esame presso la XIV
Commissione sono state inserite, in particolare, le direttive
2000/52/CE, 2001/109/CE e 2002/4/CE (quest'ultima in
recepimento di una specifica osservazione contenuta nel parere
della XIII Commissione). Per tutte le direttive (anche quelle
introdotte per via di emendamenti nel corso dell'esame in sede
referente) i termini di recepimento sono, peraltro, già
scaduti ovvero scadranno in tempi abbastanza ravvicinati e
comunque tali da far ritenere che essi non avrebbero potuto
essere rispettati qualora per la loro attuazione si fosse
prescelto il canale ordinario della legge comunitaria,
considerato che l'iter parlamentare del disegno di legge
comunitaria 2002, attualmente all'esame del Senato, dovrebbe
concludersi, in base all'esperienza, non prima della fine del
2002, senza contare poi i tempi necessari per la
predisposizione e l'adozione dei rispettivi decreti
legislativi attuativi. In particolare, i termini di
recepimento per le direttive oggetto del presente disegno di
legge sono i seguenti: 30 luglio 2002 per la direttiva
1999/45/CE; 1^ gennaio 2002 per la direttiva 1999/74/CE; 1^
gennaio 2003 per la direttiva 99/105/CE; 31 luglio 2001 per la
direttiva 2000/52/CE; 16 aprile 2002 per la direttiva
2001/109/CE; 31 marzo 2003 per la direttiva 2002/4/CE.
L'articolo 1, comma 2, nel testo modificato dalla
Commissione, rispetto al testo originario che faceva
riferimento alla legge 29 dicembre 2000, n. 422, aggiorna i
riferimenti normativi all'ultima legge comunitaria nel
frattempo entrata in vigore (legge n. 39 del 2002), prevedendo
che i decreti legislativi sono adottati dal Governo nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
della legge 1^ marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001),
vale a dire nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e con la previa acquisizione dei pareri
dei competenti organi parlamentari della Camera e del Senato,
che dovranno esprimersi entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione e dopo che saranno stati acquisiti gli altri
pareri previsti dalla legge. In tal modo, ponendo rimedio ad
una omissione ravvisabile nel testo originario del disegno di
legge, si dispone il passaggio parlamentare per tutti gli
schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive
oggetto del presente provvedimento, generalizzando una
previsione che per le leggi comunitarie risulta limitata alle
sole direttive inserite nell'allegato B ovvero (con novità
introdotta a partire dalla legge comunitaria 2001) per le
quali sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Sempre
l'articolo 1, comma 2, prevede che i decreti legislativi si
informeranno ai princìpi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.
L'articolo 1, comma 3, prevede, poi, che il Governo può
emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi principali adottati in attuazione delle richiamate
direttive comunitarie, entro un anno dalla data di entrata in
vigore degli stessi, secondo la procedura (ivi compresa,
dunque, la previa acquisizione dei pareri parlamentari) e nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla
delega principale.
Il comma 4 dell'articolo 1, aggiunto nel corso dell'esame
in Commissione - mutuando una analoga previsione già contenuta
nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002 e la cui
generalizzazione "a regime" potrà essere effettuata in
occasione della riforma della legge n. 86 del 1989 (c.d. legge
La Pergola) volta ad adeguarne la disciplina al nuovo titolo V
della parte seconda della Costituzione - è volto, infine, a
chiarire che i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle
Province autonome, le quali non abbiano ancora, per parte
loro, provveduto all'adozione delle rispettive normative di
attuazione, entrano in vigore - proprio in quanto derogativi
del riparto di competenze costituzionalmente stabilito ed
esclusivamente giustificati dall'esigenza di porre rimedio ad
inerzie dei legislatori locali suscettibili di ripercuotersi a
danno dello Stato, unico soggetto responsabile di fronte alle
istituzioni europee per il corretto adempimento degli obblighi
comunitari - soltanto alla scadenza del termine per
l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque di
avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e
Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato. Al fine di recepire i pareri del
Comitato per la legislazione e della I Commissione, l'ultimo
periodo del comma 4 dell'articolo 1 dispone, infine, che i
decreti legislativi rechino l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva delle disposizioni emanate, le quali,
pertanto, debbono intendersi cedevoli nei confronti della
sopravveniente normativa regionale o provinciale di
attuazione.
L'articolo 2 reca, infine, la clausola di entrata in
vigore del provvedimento.
3. Istruttoria legislativa svolta.
Sul testo del disegno di legge sono stati acquisiti due
pareri del Comitato per la legislazione, una prima volta sul
testo originario e, quindi, sul testo risultante dalle
modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente,
le quali hanno considerevolmente toccato l'oggetto della
delega legislativa, le modalità previste per il suo esercizio
e la natura dei decreti legislativi in relazione alle
competenze legislative regionali e delle province autonome.
Quanto al primo parere del Comitato per la legislazione, la
XIV Commissione non ha recepito l'unica osservazione in esso
contenuta. Con tale osservazione il Comitato per la
legislazione chiedeva di espungere, dall'articolo 1, comma 1,
il riferimento alla direttiva 1999/74/CE, che stabilisce le
norme minime per la protezione delle galline ovaiole, in
considerazione del fatto che era stato appena approvato
definitivamente dalla Camera il disegno di legge di
conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante
disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi
per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura,
il quale, nel testo del disegno di legge, conteneva una
specifica previsione di delega, inserita nel corso dell'esame
al Senato, finalizzata al recepimento della stessa direttiva.
La citata legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002
è stata, tuttavia, successivamente rinviata alle Camere dal
Presidente della Repubblica, il quale, nel suo messaggio,
evidenziava, quale uno dei motivi alla base del rinvio,
proprio la incongruità dell'inserimento di un distinto
articolo nella legge di conversione avente ad oggetto la
proroga di un termine già scaduto per l'esercizio di una
delega legislativa, definito "una evidente illogicità
giuridica, tanto più inspiegabile se si pensa che un disegno
di legge ad hoc <...> prevede correttamente il
conferimento di una nuova delega". In considerazione della
mancata conversione in legge del citato decreto-legge
conseguente al rinvio presidenziale della relativa legge di
conversione e della mancata approvazione di quest'ultima, la
XIV Commissione ha pertanto lasciato immutato il testo del
disegno di legge nella parte in cui esso prevede il
conferimento della delega legislativa anche per l'attuazione
della direttiva 1999/74/CE. Del secondo parere del Comitato
per la legislazione la XIV Commissione ha, poi, recepito
sostanzialmente l'unica osservazione, volta a chiedere la
chiara ed espressa individuazione delle disposizioni dei
decreti legislativi aventi carattere "sostitutivo" rispetto
alla legislazione regionale o delle province autonome, e ciò
al fine di assicurare il rispetto del nuovo riparto di
competenze legislative tra Stato e Regioni. L'osservazione -
pressoché identica alla condizione contenuta nel parere della
I Commissione - è stata recepita inserendo alla fine del comma
4 dell'articolo 1 un periodo con il quale si chiarisce che i
decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva delle disposizioni in essi contenute, senza
peraltro disporre che ciò debba tradursi nell'onere
(considerato eccessivamente gravoso per il Governo) di
indicare partitamente la natura sostitutiva delle disposizioni
nel titolo dell'atto o nelle rubriche dei singoli articoli,
essendo stato ritenuto allo scopo ampiamente sufficiente che
fosse individuato un obbligo di individuazione delle predette
disposizioni sostitutive, senza prescrivere le modalità
redazionali nel rispetto delle quali l'obbligo medesimo potrà
essere assolto dal Governo.
Le Commissioni V, VI, X e XII hanno espresso pareri
favorevoli sul nuovo testo del disegno di legge, mentre la
XIII Commissione ha espresso parere favorevole con due
osservazioni. La prima osservazione contenuta nel parere della
XIII Commissione era volta a chiedere l'inserimento nel
provvedimento di una disposizione abrogativa dell'articolo 36
della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001) in modo da
ripristinare l'operatività dell'ultimo periodo del comma 4
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, recante regolamento per la revisione
della normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari, che disponeva che la durabilità
delle paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato
sfuso, non può essere superiore a giorni cinque dalla data di
produzione. Tale osservazione non è stata recepita dalla XIV
Commissione in quanto ritenuta vertente su materia estranea
all'oggetto del disegno di legge, che riguarda esclusivamente
il recepimento di nuove direttive mediante delega legislativa
e non l'introduzione diretta di modifiche alla normativa
vigente non collegate ai predetti obblighi di attuazione.
Raccomando, in conclusione, all'Assemblea la sollecita
approvazione del disegno di legge in esame, che consentirà di
porre rimedio a taluni inconvenienti registrati
nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione di direttive
già incluse in una precedente legge comunitaria ed abbrevierà
i tempi di trasposizione di direttive ormai prossime alla
scadenza, in uno spirito di complementarietà con la prossima
legge comunitaria, utile anche a favorire un più rapido esame
parlamentare di quest'ultima.
Andrea DI TEODORO, Relatore