XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2427-A




        Onorevoli Colleghi!

1. Ambito di intervento normativo.

        Il disegno di legge conferisce una delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a talune direttive comunitarie, alcune già inserite nella legge comunitaria 2000 e per le quali non è stato possibile completare l'iter di approvazione dei rispettivi provvedimenti attuativi ed altre entrate in vigore di recente e per la cui attuazione si è preferito procedere con una legge ad hoc (così come consente l'articolo 3, comma 1, della legge n. 86 del 1989, secondo il quale l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, senza pertanto escludere la possibilità di leggi attuative ad hoc).
        La finalità principale del disegno di legge risiede, pertanto, nell'esigenza di assicurare la tempestiva attuazione di direttive i cui termini di recepimento sono già scaduti o sono di prossima scadenza (e ciò al fine di evitare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento delle medesime) e risultano, pertanto, non compatibili con i presumibili tempi di approvazione della legge comunitaria 2002. Peraltro, nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte modifiche che hanno esteso l'ambito della delega legislativa ad ulteriori direttive comunitarie in base a motivi di omogeneità dei procedimenti di trasposizione (come nel caso della direttiva 2002/4/CE, vertente su materia identica a quella oggetto della direttiva 1999/74/CE) ovvero per ragioni di opportunità segnalate dal Governo e che la Commissione ha condiviso.


2. Il testo della Commissione.

        L'articolo 1, comma 1, nel testo risultante dalle modifiche apportate durante l'esame in Commissione, delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le norme di attuazione delle seguenti direttive: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio. Nel corso dell'esame presso la XIV Commissione sono state inserite, in particolare, le direttive 2000/52/CE, 2001/109/CE e 2002/4/CE (quest'ultima in recepimento di una specifica osservazione contenuta nel parere della XIII Commissione). Per tutte le direttive (anche quelle introdotte per via di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente) i termini di recepimento sono, peraltro, già scaduti ovvero scadranno in tempi abbastanza ravvicinati e comunque tali da far ritenere che essi non avrebbero potuto essere rispettati qualora per la loro attuazione si fosse prescelto il canale ordinario della legge comunitaria, considerato che l'iter parlamentare del disegno di legge comunitaria 2002, attualmente all'esame del Senato, dovrebbe concludersi, in base all'esperienza, non prima della fine del 2002, senza contare poi i tempi necessari per la predisposizione e l'adozione dei rispettivi decreti legislativi attuativi. In particolare, i termini di recepimento per le direttive oggetto del presente disegno di legge sono i seguenti: 30 luglio 2002 per la direttiva 1999/45/CE; 1^ gennaio 2002 per la direttiva 1999/74/CE; 1^ gennaio 2003 per la direttiva 99/105/CE; 31 luglio 2001 per la direttiva 2000/52/CE; 16 aprile 2002 per la direttiva 2001/109/CE; 31 marzo 2003 per la direttiva 2002/4/CE.
        L'articolo 1, comma 2, nel testo modificato dalla Commissione, rispetto al testo originario che faceva riferimento alla legge 29 dicembre 2000, n. 422, aggiorna i riferimenti normativi all'ultima legge comunitaria nel frattempo entrata in vigore (legge n. 39 del 2002), prevedendo che i decreti legislativi sono adottati dal Governo nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1^ marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), vale a dire nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con la previa acquisizione dei pareri dei competenti organi parlamentari della Camera e del Senato, che dovranno esprimersi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione e dopo che saranno stati acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge. In tal modo, ponendo rimedio ad una omissione ravvisabile nel testo originario del disegno di legge, si dispone il passaggio parlamentare per tutti gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive oggetto del presente provvedimento, generalizzando una previsione che per le leggi comunitarie risulta limitata alle sole direttive inserite nell'allegato B ovvero (con novità introdotta a partire dalla legge comunitaria 2001) per le quali sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Sempre l'articolo 1, comma 2, prevede che i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.
        L'articolo 1, comma 3, prevede, poi, che il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi principali adottati in attuazione delle richiamate direttive comunitarie, entro un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi, secondo la procedura (ivi compresa, dunque, la previa acquisizione dei pareri parlamentari) e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla delega principale.
        Il comma 4 dell'articolo 1, aggiunto nel corso dell'esame in Commissione - mutuando una analoga previsione già contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002 e la cui generalizzazione "a regime" potrà essere effettuata in occasione della riforma della legge n. 86 del 1989 (c.d. legge La Pergola) volta ad adeguarne la disciplina al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione - è volto, infine, a chiarire che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, le quali non abbiano ancora, per parte loro, provveduto all'adozione delle rispettive normative di attuazione, entrano in vigore - proprio in quanto derogativi del riparto di competenze costituzionalmente stabilito ed esclusivamente giustificati dall'esigenza di porre rimedio ad inerzie dei legislatori locali suscettibili di ripercuotersi a danno dello Stato, unico soggetto responsabile di fronte alle istituzioni europee per il corretto adempimento degli obblighi comunitari - soltanto alla scadenza del termine per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Al fine di recepire i pareri del Comitato per la legislazione e della I Commissione, l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 dispone, infine, che i decreti legislativi rechino l'esplicita indicazione della natura sostitutiva delle disposizioni emanate, le quali, pertanto, debbono intendersi cedevoli nei confronti della sopravveniente normativa regionale o provinciale di attuazione.
        L'articolo 2 reca, infine, la clausola di entrata in vigore del provvedimento.


3. Istruttoria legislativa svolta.

        Sul testo del disegno di legge sono stati acquisiti due pareri del Comitato per la legislazione, una prima volta sul testo originario e, quindi, sul testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, le quali hanno considerevolmente toccato l'oggetto della delega legislativa, le modalità previste per il suo esercizio e la natura dei decreti legislativi in relazione alle competenze legislative regionali e delle province autonome. Quanto al primo parere del Comitato per la legislazione, la XIV Commissione non ha recepito l'unica osservazione in esso contenuta. Con tale osservazione il Comitato per la legislazione chiedeva di espungere, dall'articolo 1, comma 1, il riferimento alla direttiva 1999/74/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, in considerazione del fatto che era stato appena approvato definitivamente dalla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura, il quale, nel testo del disegno di legge, conteneva una specifica previsione di delega, inserita nel corso dell'esame al Senato, finalizzata al recepimento della stessa direttiva. La citata legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002 è stata, tuttavia, successivamente rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, il quale, nel suo messaggio, evidenziava, quale uno dei motivi alla base del rinvio, proprio la incongruità dell'inserimento di un distinto articolo nella legge di conversione avente ad oggetto la proroga di un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa, definito "una evidente illogicità giuridica, tanto più inspiegabile se si pensa che un disegno di legge ad hoc <...> prevede correttamente il conferimento di una nuova delega". In considerazione della mancata conversione in legge del citato decreto-legge conseguente al rinvio presidenziale della relativa legge di conversione e della mancata approvazione di quest'ultima, la XIV Commissione ha pertanto lasciato immutato il testo del disegno di legge nella parte in cui esso prevede il conferimento della delega legislativa anche per l'attuazione della direttiva 1999/74/CE. Del secondo parere del Comitato per la legislazione la XIV Commissione ha, poi, recepito sostanzialmente l'unica osservazione, volta a chiedere la chiara ed espressa individuazione delle disposizioni dei decreti legislativi aventi carattere "sostitutivo" rispetto alla legislazione regionale o delle province autonome, e ciò al fine di assicurare il rispetto del nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. L'osservazione - pressoché identica alla condizione contenuta nel parere della I Commissione - è stata recepita inserendo alla fine del comma 4 dell'articolo 1 un periodo con il quale si chiarisce che i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva delle disposizioni in essi contenute, senza peraltro disporre che ciò debba tradursi nell'onere (considerato eccessivamente gravoso per il Governo) di indicare partitamente la natura sostitutiva delle disposizioni nel titolo dell'atto o nelle rubriche dei singoli articoli, essendo stato ritenuto allo scopo ampiamente sufficiente che fosse individuato un obbligo di individuazione delle predette disposizioni sostitutive, senza prescrivere le modalità redazionali nel rispetto delle quali l'obbligo medesimo potrà essere assolto dal Governo.
        Le Commissioni V, VI, X e XII hanno espresso pareri favorevoli sul nuovo testo del disegno di legge, mentre la XIII Commissione ha espresso parere favorevole con due osservazioni. La prima osservazione contenuta nel parere della XIII Commissione era volta a chiedere l'inserimento nel provvedimento di una disposizione abrogativa dell'articolo 36 della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001) in modo da ripristinare l'operatività dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, recante regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, che disponeva che la durabilità delle paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, non può essere superiore a giorni cinque dalla data di produzione. Tale osservazione non è stata recepita dalla XIV Commissione in quanto ritenuta vertente su materia estranea all'oggetto del disegno di legge, che riguarda esclusivamente il recepimento di nuove direttive mediante delega legislativa e non l'introduzione diretta di modifiche alla normativa vigente non collegate ai predetti obblighi di attuazione.
        Raccomando, in conclusione, all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, che consentirà di porre rimedio a taluni inconvenienti registrati nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione di direttive già incluse in una precedente legge comunitaria ed abbrevierà i tempi di trasposizione di direttive ormai prossime alla scadenza, in uno spirito di complementarietà con la prossima legge comunitaria, utile anche a favorire un più rapido esame parlamentare di quest'ultima.

Andrea DI TEODORO, Relatore




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