XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2427-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE e 1999/105/CE.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE e 2002/4/CE.


Art. 1.

(Delega al Governo per
l'attuazione
di direttive
comunitarie).
Art. 1.

(Delega al Governo per
l'attuazione
di direttive
comunitarie).

1. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999.
1. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, da adottare nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 422, si informano ai prinćpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 della medesima legge n. 422 del 2000.
della legge 1^ marzo 2002, n. 39, e si informano ai prinćpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.
3. Il Governo pụ emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei prinćpi e criteri direttivi richiamati al comma 2.
3. Il Governo pụ emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei prinćpi e criteri direttivi richiamati al comma 2.
4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non siano ancora in vigore le rispettive normative di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei prinćpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva delle disposizioni in essi contenute.


Art. 2.

(Entrata in
vigore).
Art. 2.

(Entrata in
vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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