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Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
comunitarie 1999/45/CE,
1999/74/CE e
1999/105/CE. |
Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
comunitarie 1999/45/CE,
1999/74/CE, 1999/105/CE,
2000/52/CE, 2001/109/CE e
2002/4/CE. |
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1. Il Governo è delegato
a emanare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme
occorrenti per dare
attuazione alle direttive
1999/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
31 maggio 1999, 1999/74/CE
del Consiglio, del 19 luglio
1999, e 1999/105/CE del
Consiglio, del 22 dicembre
1999. |
1. Il Governo è delegato
a emanare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme
occorrenti per dare
attuazione alle seguenti
direttive comunitarie:
1999/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
31 maggio 1999, concernente
il ravvicinamento delle
disposizioni legislative,
regolamentari e
amministrative degli Stati
membri relative alla
classificazione,
all'imballaggio e
all'etichettatura dei
preparati pericolosi;
1999/74/CE del Consiglio, del
19 luglio 1999, che
stabilisce le norme minime
per la protezione delle
galline ovaiole; 1999/105/CE
del Consiglio, del 22
dicembre 1999, relativa alla
commercializzazione dei
materiali forestali di
moltiplicazione; 2000/52/CE
della Commissione, del 26
luglio 2000, che modifica la
direttiva 80/723/CEE relativa
alla trasparenza delle
relazioni finanziarie fra gli
Stati membri e le loro
imprese pubbliche;
2001/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, relativa
alle indagini statistiche da
effettuarsi dagli Stati
membri per determinare il
potenziale di produzione
delle piantagioni di talune
specie di alberi da frutto;
2002/4/CE della Commissione,
del 30 gennaio 2002, relativa
alla registrazione degli
stabilimenti di allevamento
di galline ovaiole di cui
alla direttiva 1999/74/CE del
Consiglio. |
| 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, da adottare nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, | 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, |
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comma 2, della legge 29
dicembre 2000, n. 422, si
informano ai prinćpi e
criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 2 della
medesima legge n. 422 del
2000. |
della legge 1^ marzo
2002, n. 39, e si
informano ai prinćpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della medesima
legge n. 39 del 2002. |
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3. Il Governo pụ
emanare disposizioni
integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore di ciascuno di
essi, nel rispetto dei
prinćpi e criteri direttivi
richiamati al comma 2. |
3. Il Governo pụ
emanare disposizioni
integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore di ciascuno di
essi, secondo la procedura
e nel rispetto dei
prinćpi e criteri direttivi
richiamati al comma 2. |
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4. In relazione a
quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti
legislativi di cui al comma 1
eventualmente adottati nelle
materie di competenza
legislativa delle Regioni e
delle Province autonome di
Trento e di Bolzano entrano
in vigore, per le Regioni e
le Province autonome nelle
quali non siano ancora in
vigore le rispettive
normative di attuazione, alla
data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione
delle direttive comunitarie e
cessano comunque di avere
efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore
della normativa di attuazione
adottata da ciascuna Regione
e Provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie
di competenza concorrente,
dei prinćpi fondamentali
stabiliti dalla legislazione
dello Stato. A tale fine i
decreti legislativi recano
l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva delle
disposizioni in essi
contenute. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
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