XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2427-A




PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2427;

              alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere il riferimento al recepimento della direttiva 1999/74/CE, in quanto l'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, approvato definitivamente nella giornata odierna, contiene una specifica previsione di delega per il recepimento della predetta direttiva.

(Parere espresso il 26 marzo 2002).



          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2427;

              rilevato che nel provvedimento non si indicano princìpi e criteri per l'esercizio delle deleghe conferite facendosi rinvio a quelli contenuti nella legge comunitaria per il 2001 (legge 1^ marzo 2002, n. 39) e che, mentre con riferimento al presente provvedimento tale opzione apparirebbe giustificata poiché la delega concerne il recepimento di direttive comunitarie, nella generalità dei casi sarebbe preferibile indicare, nello stesso atto, contestualmente all'oggetto della delega anche i menzionati princìpi e criteri direttivi;

          alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 1, comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di prevedere espressamente - nel rispetto del nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni - che le disposizioni dei decreti legislativi aventi carattere "sostitutivo", rispetto alla legislazione regionale o delle province autonome, siano chiaramente individuate (ad esempio dal titolo dell'atto o dalle rubriche degli articoli). Tale rilievo, peraltro, era già stato formulato (e non accolto dalla Commissione), in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1533-B, ora legge n. 39 del 2002.

(Parere espresso il 17 aprile 2002).



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2427, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

              rilevato che le direttive per le quali si delega il Governo ad emanare le norme di attuazione incidono in parte su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (direttiva 2000/52/CE), in parte su materie riconducibili per alcuni aspetti alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni e in parte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o delle regioni (direttive 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE e 2001/109/CE);

              rilevato che il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

              rilevato che i termini per il recepimento di alcune delle richiamate direttive risultano già scaduti (1999/74/CE, 2000/52/CE) o in scadenza (1999/45/CE);

              rilevato altresì che il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, conformandosi alla previsione dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2001, stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome che non abbiano adottato le rispettive normative d'attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque d'avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione regionale o provinciale;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


con la seguente condizione:

          all'articolo 1, comma 4, si segnala l'esigenza di integrare la disposizione, al fine di prevedere che i decreti legislativi eventualmente incidenti su materie rientranti nella competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle regioni e delle province autonome, debbano individuare le disposizioni aventi carattere "sostitutivo" rispetto alla legislazione regionale o delle province autonome, attraverso espressa indicazione nel titolo dell'atto o nelle rubriche dei singoli articoli.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2427;

              considerata la necessità di provvedere al tempestivo recepimento della direttiva 2000/52/CE, di modifica della direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

              apprezzata la scelta di provvedere al recepimento mediante ricorso allo strumento legislativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2427 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, e 1999/105/CE", nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2427, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE e 1999/105/CE";

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2427, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE e 1999/105/CE;
              preso atto della inclusione, in tale nuovo testo, delle direttive 2000/52/CE e 2001/109/CE;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione l'opportunità di inserire una disposizione che preveda l'abrogazione dell'articolo 36 della legge 1^ marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), in modo da ripristinare l'operatività dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, recante regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari;

          valuti la Commissione l'opportunità di estendere l'oggetto della delega di cui all'articolo 1, all'attuazione della direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio.



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