XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2427-A
PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2427;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di espungere il riferimento al recepimento della direttiva
1999/74/CE, in quanto l'articolo 2 del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, approvato
definitivamente nella giornata odierna, contiene una specifica
previsione di delega per il recepimento della predetta
direttiva.
(Parere espresso il 26 marzo 2002).
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2427;
rilevato che nel provvedimento non si indicano princìpi
e criteri per l'esercizio delle deleghe conferite facendosi
rinvio a quelli contenuti nella legge comunitaria per il 2001
(legge 1^ marzo 2002, n. 39) e che, mentre con riferimento al
presente provvedimento tale opzione apparirebbe giustificata
poiché la delega concerne il recepimento di direttive
comunitarie, nella generalità dei casi sarebbe preferibile
indicare, nello stesso atto, contestualmente all'oggetto della
delega anche i menzionati princìpi e criteri direttivi;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di integrare la disposizione, al fine di prevedere
espressamente - nel rispetto del nuovo riparto delle
competenze legislative tra Stato e Regioni - che le
disposizioni dei decreti legislativi aventi carattere
"sostitutivo", rispetto alla legislazione regionale o delle
province autonome, siano chiaramente individuate (ad esempio
dal titolo dell'atto o dalle rubriche degli articoli). Tale
rilievo, peraltro, era già stato formulato (e non accolto
dalla Commissione), in occasione dell'esame del disegno di
legge C. 1533-B, ora legge n. 39 del 2002.
(Parere espresso il 17 aprile 2002).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2427,
come risultante dagli emendamenti approvati nel corso
dell'esame in sede referente;
rilevato che le direttive per le quali si delega il
Governo ad emanare le norme di attuazione incidono in parte su
materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato
(direttiva 2000/52/CE), in parte su materie riconducibili per
alcuni aspetti alla potestà legislativa concorrente dello
Stato e delle regioni e in parte alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato o delle regioni (direttive 1999/45/CE,
1999/74/CE, 1999/105/CE e 2001/109/CE);
rilevato che il nuovo testo dell'articolo 117 della
Costituzione prevede che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza;
rilevato che i termini per il recepimento di alcune
delle richiamate direttive risultano già scaduti (1999/74/CE,
2000/52/CE) o in scadenza (1999/45/CE);
rilevato altresì che il comma 4 dell'articolo 1 del
disegno di legge, conformandosi alla previsione dell'articolo
1, comma 5, della legge comunitaria 2001, stabilisce che i
decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome che non abbiano adottato le rispettive
normative d'attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e
cessano comunque d'avere efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione regionale o
provinciale;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 4, si segnala l'esigenza di
integrare la disposizione, al fine di prevedere che i decreti
legislativi eventualmente incidenti su materie rientranti
nella competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle
regioni e delle province autonome, debbano individuare le
disposizioni aventi carattere "sostitutivo" rispetto alla
legislazione regionale o delle province autonome, attraverso
espressa indicazione nel titolo dell'atto o nelle rubriche dei
singoli articoli.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2427;
considerata la necessità di provvedere al tempestivo
recepimento della direttiva 2000/52/CE, di modifica della
direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche;
apprezzata la scelta di provvedere al recepimento
mediante ricorso allo strumento legislativo, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2427 recante "Delega
al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE, 1999/74/CE, e 1999/105/CE", nel testo risultante
dagli emendamenti approvati;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2427,
recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive
comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE e 1999/105/CE";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2427,
recante delega al Governo per il recepimento delle direttive
comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE e 1999/105/CE;
preso atto della inclusione, in tale nuovo testo, delle
direttive 2000/52/CE e 2001/109/CE;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di inserire una
disposizione che preveda l'abrogazione dell'articolo 36 della
legge 1^ marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), in modo
da ripristinare l'operatività dell'ultimo periodo del comma 4
dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, recante regolamento per la revisione
della normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari;
valuti la Commissione l'opportunità di estendere
l'oggetto della delega di cui all'articolo 1, all'attuazione
della direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio
2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di
allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva
1999/74/CE del Consiglio.