XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2166 - 3321 - 3374 - 3441 - 3785-A
Onorevoli Colleghi! - In Italia la cura e l'assistenza
delle persone non autosufficienti sono, da sempre, affidate
prevalentemente alle pratiche familiari. Una diminuzione,
anche piccola, nella disponibilità delle famiglie può causare
una forte crescita della domanda di assistenza e di servizi.
La rete parentale, infatti, presenta una gravissima fragilità
per la difficoltà, delle famiglie più giovani, da un lato, di
conciliare lavoro e accudimento dei congiunti e, dall'altro,
per i problemi di "tenuta fisica" dei nuclei più anziani a
causa della fatica nella cura dei disabili e grandi vecchi e
dell'impegno totalizzante che ciò comporta.
L'invecchiamento della popolazione ha fatto emergere due
problemi principali a cui il sistema assistenziale italiano è
chiamato con urgenza a far fronte: da un lato è cresciuto il
numero dei grandi anziani che vivono soli o per i quali la
rete dei sostegni familiari si è indebolita; dall'altro
aumenta il numero di anziani esposti al rischio di perdere la
loro autosufficienza fisica o psichica.
Già oggi più di duecentomila anziani sono ospiti di
strutture di ricovero, mentre coloro che hanno oltre 65 anni
assorbono il 49 per cento delle giornate di degenza
ospedaliera.
Non vi è dubbio, che poter diventare anziani significa
soprattutto, nella biografia individuale, recuperare, quando
permanga uno stato di autosufficienza, un tempo nuovo che può
ancora essere ricco di progettualità individuale e
relazionale.
Certo, ci si riferisce in particolare alle prime età
anziane, età che sono ancora risorse nella consapevolezza,
appunto, che un'altra fase della vita, l'ultima, può diventare
soprattutto vincolo.
E' qui che si pone l'esigenza di una considerazione nuova
del tema della non autosufficienza che contrasti
l'istituzionalizzazione non a parole, bensì con supporti e
sostegni di straordinaria intensità e vera flessibilità, tali
da rendere possibile davvero il prendersi cura dei propri
anziani.
Nella generale carenza di risposte, un forte sostegno alle
famiglie viene oggi dalle lavoratrici e dai lavoratori
domestici extracomunitari. Sono già 136.679 gli assicurati
all'INPS, mentre sono 341.121 ad avere in corso la domanda di
regolarizzazione. Ma è questo un supporto che non basta e non
sempre garantisce la qualità e le competenze assistenziali, e
che comporta altresì costi elevati per le famiglie, solo in
parte compensati dall' indennità di accompagnamento.
Nel complesso, dunque, la famiglia costituisce ancora oggi
la principale risorsa a disposizione delle persone disabili e
anziane per fronteggiare la non autosufficienza. I costi della
cura sono sostenuti principalmente dalle stesse famiglie
attraverso il ricorso a familiari oppure a lavoro privato di
cura in gran parte sommerso. Peraltro, non esistono stime
attendibili sulla spesa complessiva delle famiglie.
Secondo una indagine multiscopo dell'ISTAT del 1999, i
disabili sono oltre 2,6 milioni di persone. Gli anziani sono
il 73,2 per cento (1,9 milioni di persone).
Secondo l'Istat circa 600.000 anziani sono gravemente non
autosufficienti a cui si aggiungono i disabili non anziani:
87.000 minori, 127.000 persone tra i diciotto e i
trentaquattro anni e 505 mila tra trentacinque e
sessantaquattro anni.
Complessivamente possono essere considerati disabili gravi
1,5 milioni di persone.
Le famiglie con almeno un disabile grave sono 1.400.000,
il 6,6 per cento delle famiglie italiane.
Chi ha responsabilità di governo della cosa pubblica non
può più sottrarsi, perciò, al compito di promuovere politiche
che mirano ad estendere significativamente la rete dei
servizi, per fornire risposte ai bisogni quotidiani di ogni
singola persona non autosufficiente, potenziando e aggiornando
un sistema di servizi che deve essere qualitativamente diverso
dal passato, basato su un più forte coordinamento e
un'integrazione delle politiche socio-sanitarie, in grado di
offrire una maggiore possibilità di scelta agli utenti, e di
intervenire sulla base di progetti individuali e
personalizzati.
Questa proposta di legge si pone in sostanza l'obiettivo
di:
a) aumentare in misura consistente il numero delle
persone non autosufficienti che possano beneficiare delle
prestazioni assistenziali fino a pervenire ad un universalismo
vero;
b) potenziare e variare tanto le opportunità di
assistenza a domicilio e sul territorio, superando la
frammentarietà e i forti squilibri territoriali che sinora
hanno contraddistinto la rete dei servizi esistenti, quanto
l'offerta di sostegno economico;
c) rafforzare i diritti soggettivi delle persone
non autosufficienti rendendo esigibile il diritto alla
prestazione.
In questa prospettiva il tema delle risorse finanziarie a
disposizione diventa tema dirimente per chiunque si accinga
alla predisposizione di un efficace e non propagandistico
intervento legislativo che si proponga di rendere davvero
praticabili tutele e sostegni.
In altri Paesi europei la discussione dura da anni e i
modelli di intervento adottati sono già in corso di correzione
alla luce delle esperienze effettuate.
In alcuni Paesi si è deciso di socializzare il rischio o
ricorrendo ad un sistema di tipo assicurativo pubblico
obbligatorio a base contributiva, o ad uno di tipo universale
coperto da specifiche entrate fiscali, in altri Paesi si è
prevista una compartecipazione alla spesa degli utenti, in
altri si è proceduto alla privatizzazione dell'assistenza.
Da tempo operano quindi schemi di intervento di cui si può
misurare l'efficacia e il livello di gradimento dei
cittadini.
Il tema della redistribuzione di risorse pubbliche
esistenti secondo nuove priorità, nonché il nodo delle risorse
aggiuntive rispetto a quelle oggi disponibili, è apparso
urgente e di non facile soluzione per tutte le forze politiche
che hanno presentato in Parlamento proposte di legge sul tema
del sostegno alla non autosufficienza, evidenziando come
questa questione richieda soluzioni inedite e coraggiose in
ordine all'innovazione del welfare e alla messa a
disposizione di risorse, tali da rendere esigibile per i
cittadini non autosufficienti e per le loro famiglie, su tutto
il territorio nazionale, un diritto all'assistenza sancito già
dalla legge 328 del 2000, ma che deve prendere corpo
attraverso una adeguata strumentazione organizzativa e
finanziaria.
Le cinque proposte di legge presentate dai diversi Gruppi
parlamentari contenevano al riguardo ipotesi diverse:
dall'istituzione di una assicurazione pubblica obbligatoria,
alla tassa di scopo, al ricorso alla fiscalità generale, o un
consistente aumento del Fondo sanitario.
Il testo unificato licenziato a larghissima maggioranza
dalla Commissione Affari sociali prevede l'istituzione di un
Fondo nazionale a sostegno delle persone non autosufficienti,
finanziato da una imposta addizionale sui redditi delle
persone fisiche e giuridiche, graduata in relazione ai diversi
scaglioni di reddito e con la previsione dell'esenzione
dall'imposizione per i redditi medio-bassi.
Con questo progetto di legge si propone, in sostanza, un
patto di solidarietà che coinvolga tutti i cittadini a fronte
di un rischio non più accidentale o straordinario, ma assai
prevedibile che è quello della non autosufficienza.
Una recente indagine realizzata dall'Associazione Nuovo
Welfare ha messo in evidenza non solo che un 80 per cento
degli italiani esprimono la convinzione che la tutela dei
bisogni fondamentali debba venire dal sistema pubblico, ma
anche che il 64 per cento è disposto a pagare qualcosa in più
in cambio di maggiori e migliori servizi.
In conclusione questa proposta di legge delinea un nuovo
modello di intervento rivolto alle persone non autosufficienti
che, non solo deve incrociare risorse che già esistono e che
vanno assolutamente implementate, Fondo sanitario e Fondo
sociale innanzitutto, oltre che risorse locali, ma nuovo
modello che abbia alla sua base i criteri della universalità
della tutela, della solidarietà, della responsabilità
sociale.
Su questa impostazione la Commissione Affari sociali ha
lavorato con ampia e importante condivisione attraverso un
confronto rigoroso, serio e molto approfondito, i cui esiti
vengono consegnati al dibattito dell'aula auspicando
altrettanta condivisione, con la consapevolezza che non si
possono disattendere le aspettative di cittadine e cittadini
in profondo stato di bisogno che da tempo aspettano una
risposta dalla politica e dalle istituzioni.
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la
legislazione vigente.
Il testo in esame, volto ad accrescere le risorse
finanziarie necessarie al potenziamento del sistema di
protezione sociale a favore dei soggetti bisognose di
un'assistenza continuativa, in ragione delle proprie
condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, tiene comunque
conto di quanto stabilito dalla legge n. 104 del 1992 (legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate).
I servizi e le prestazioni per i non autosufficienti,
previsti dalla normativa vigente, sono garantiti innanzitutto
dal Servizio sanitario nazionale, con riferimento agli
interventi di prevenzione, riabilitazione e cura. A carico
delle risorse del Fondo per le politiche sociali sono poste
importanti misure di sostegno sia di natura previdenziale
(indennità di accompagnamento e di comunicazione) che
assistenziale (secondo i principi stabiliti dalla legge n.
328/2000 di riforma del sistema dei servizi sociali). Più in
generale, vanno ricordate le disposizioni di natura fiscale
(detrazioni sul reddito e deduzioni per l'abitazione
principale) nonché gli interventi per favorire l'accesso ad
immobili di proprietà comunale alle categorie dei portatori di
handicap e dei soggetti più svantaggiati.
2. Istruttoria legislativa svolta.
2.1. Audizioni informali.
Al fine di approfondire le tematiche oggetto delle
proposte di legge in discussione la Commissione affari sociali
ha istituito un Comitato ristretto, nel cui ambito svolgere
una serie di audizioni informali nonché elaborare un testo
unificato. Sono stati pertanto auditi rappresentanti delle
diverse categorie delle persone disabili e non
autosufficienti, della Conferenza dei presidenti delle Regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano e dell'ANCI,
nonché rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.
2.2. Pareri espressi dalle Commissioni.
Sul testo unificato quale risultante dagli emendamenti
approvati dalla Commissione in sede referente sono stati
richiesti i pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e
XI.
La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere
favorevole con una osservazione, che non è stata recepita nel
testo in quanto dalla formulazione dei commi 2 e 3
dell'articolo 1 già si evince che i cittadini delle province
autonome di Trento e di Bolzano non contribuiscono
all'ammontare del Fondo e conseguentemente non ne beneficiano,
poiché in tali province si procede al perseguimento delle
finalità del provvedimento con autonomi e distinti fondi.
La Commissione Ambiente e la Commissione Lavoro hanno
espresso parere favorevole, mentre la Commissione Trasporti
parere favorevole con una osservazione che non si è ritenuto
opportuno recepire in quanto la determinazione delle singole
prestazioni che il Fondo dovrà erogare compete ad un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-città.
La VI Commissione finanze ha reso un parere contrario,
mentre la Commissione bilancio non ha espresso parere,
riservandosi di renderlo per l'Assemblea.
3. Contenuto dell'articolato.
Il testo all'esame della Commissione, risultante dalla
unificazione delle numerose proposte di legge presentate in
materia, si compone di sei articoli ed è volto ad incrementare
il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non
autosufficienti. A tal fine, l'articolo 1 istituisce, presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo
per il sostegno delle persone non autosufficienti, cioè di
coloro che hanno subìto una riduzione dell'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella relazionale. E' importante
precisare che il testo si riferisce a tutte le persone non
autosufficienti indipendentemente da età e causa (persone che
non riescono a svolgere le funzioni essenziali nell'ambito
della vita quotidiana). Inoltre le prestazioni previste dal
Fondo, prevalentemente di carattere domiciliare, non sono
sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza
integrata socio-sanitaria.
Ai sensi dell'articolo 2, il Fondo è destinato ad erogare
l'indennità di accompagnamento e di comunicazione, a
potenziare la rete dei servizi ed erogare le prestazioni
assistenziali attraverso la realizzazione di progetti
individuali per le persone non autosufficienti, ad erogare
titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di
cura commisurati alla gravità del bisogno, ad erogare le
risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico
dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria
assistita o in strutture similari nonché a sviluppare
iniziative di solidarietà, anche collaborazione con il
volontaria e le ONLUS, a favore delle famiglie con disabili,
volte ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.
Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento e
comunicazione occorre ribadire che essa continuerà ad essere
erogata autonomamente a tutti i soggetti beneficiari, come
diritto soggettivo a titolo della minorazione ai sensi delle
leggi n. 18/1980, n. 381/1970, n. 382 n. 1970 e del decreto
legislativo n. 509/1988.
Nell'articolo 3 si disciplina il funzionamento del Fondo
le cui risorse sono ripartite annualmente tra le regioni sulla
base di indicatori riferiti alla percentuale di persone non
autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di
indicatori demografici e socio-economici, mentre l'articolo 4
ne regola la dotazione. In base a tale norma, la dotazione del
Fondo è costituita innanzitutto dal gettito di un'imposta
addizionale appositamente istituita dal testo in esame. Al
Fondo, inoltre, affluiscono le risorse destinate
all'erogazione ai soggetti beneficiari dell'indennità di
accompagnamento e di comunicazione.
Per quanto riguarda l'imposta addizionale sui redditi
delle persone fisiche e giuridiche, l'articolo 5 stabilisce
che essa verrà introdotta con uno o più decreti legislativi e
che dalla medesima saranno esenti i redditi medio-bassi. Tale
imposta sarà determinata applicando al reddito un incremento
medio dello 0,75 per cento, graduato in modo differenziato, in
relazione ai diversi scaglioni di reddito.
Infine, l'articolo 6 stabilisce che le regioni possono
prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di
cui all'articolo 5, nella misura massima dello 0,5 per cento,
per le finalità di cui all'articolo 2.
ZANOTTI, Relatore.