XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2166 - 3321 - 3374 - 3441 - 3785-A
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Istituzione del Fondo per il sostegno
delle persone non autosufficienti.
Art. 1.
(Fondo per il sostegno delle persone non
autosufficienti).
1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma,
lettera m), e 119 della Costituzione e in attuazione dei
principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al
fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di
cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per
il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito
denominato "Fondo".
2. Ai fini della presente legge sono considerate non
autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o
plurima, hanno subito una riduzione dell'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione.
3. I livelli essenziali delle prestazioni
socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i
relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e
criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8
novembre 2000, n. 328.
4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di
assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono
sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza
integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000,
n. 130.
5. Ai fini della presente legge, il Ministro della salute
provvede, nell'ambito delle risorse destinate alla ricerca
biomedica derivanti dall'1 per cento del Fondo sanitario
nazionale dedicato alla ricerca di base e applicata
dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e delle regioni, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, ad individuare prioritari
ambiti di ricerca dedicati soprattutto alle patologie croniche
degenerative.
Art. 2.
(Finalità del Fondo).
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, di cura e di
riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui può
derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il
Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) erogare l'indennità di accompagnamento e di
comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26
maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziare la rete dei servizi ed erogare le
prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di
progetti individuali per le persone non autosufficienti, di
cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000,
n. 328;
c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni
sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del
bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di
assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di
garantire assistenza e sostegno ai soggetti non
autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la
comunicazione;
d) erogare le risorse necessarie al pagamento
della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero
in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari
anche a carattere diurno;
e) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con
l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, a favore delle famiglie nel cui
ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il
loro mantenimento nell'ambito familiare.
2. Restano salve le funzioni in materia riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalità della presente legge ai sensi dell'articolo
1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1975, n. 469.
Art. 3.
(Funzionamento del Fondo).
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato
di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e
delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del
Fondo sulla base di indicatori, stabiliti con il medesimo
decreto, riferiti alla percentuale di persone non
autosufficienti sulla popolazione di riferimento, e di
indicatori demografici e socio-economici.
2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle
regioni, delle province, dei comuni e delle città
metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di
solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni
soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti
soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al
comma 1 sono determinati:
a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento
della non autosufficienza da parte delle commissioni mediche
di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sulla base dei criteri previsti dalla classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilità e della
salute dell' Organizzazione mondiale della sanità;
b) le modalità di gestione del Fondo e la
tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni
economiche e di natura assistenziale;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali,
nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo
3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il
bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore
della persona non autosufficiente, assicurando in ogni caso il
pieno rispetto e l'attuazione dell'articolo 3-septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229;
d) le modalità di controllo e di verifica della
qualità delle prestazioni erogate, della loro congruità
rispetto ai bisogni e delle spese sostenute dalle famiglie,
nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Art. 4.
(Dotazione del Fondo).
1. Il Fondo ha una dotazione annuale costituita:
a) dal gettito dell'addizionale istituita ai sensi
dell'articolo 5;
b) dalle risorse destinate all'erogazione ai
soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento e di
comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26
maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509.
Art. 5.
(Addizionale per il sostegno alla non
autosufficienza).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni dirette ad introdurre
un'imposta addizionale sui redditi delle persone fisiche e
giuridiche per il sostegno alla non autosufficienza, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esenzione dall'imposizione per
i redditi medio-bassi;
b) determinazione della misura dell'addizionale,
limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 11
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e all'imposta sul reddito prevista
dall'articolo 91 del medesimo testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale
incremento deve essere graduato in modo differenziato, in
relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui al citato
articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni;
c) la misura dell'addizionale e dell'esenzione di
cui alla lettera a) del presente comma, a decorrere
dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge
finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 6.
(Addizionali regionali).
1. Le regioni possono prevedere addizionali regionali
aggiuntive all'addizionale di cui all'articolo 5, nella misura
massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui
all'articolo 2.