XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2166 - 3321 - 3374 - 3441 - 3785-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareti,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2166 Battaglia e abb., recante "Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti", come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

              rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili, in linea generale, alla materia "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              rilevate che le predette disposizioni incidono anche, per diversi profili, sulle materie "sistema tributano e contabile dello Stato" e "organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimitą costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          a) all'articolo 2, commi 2 e 3, valuti la Commissione l'esigenza di chiarire che le risorse del Fondo istituito dal presente provvedimento non sono destinate anche alle province autonome di Trento e di Bolzano e, quindi, che i cittadini ivi residenti non contribuiscono all'ammontare del Fondo, tenuto conto che in tali province si procede al perseguimento delle finalitą di cui al provvedimento in titolo con autonomi distinti fondi di cui all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1975, espressamente richiamato dal comma 3.



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione Finanze,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2166 Battaglia ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              sottolineato come le finalitą del provvedimento appaiano pienamente condivisibili;

              considerato che il meccanismo tributario individuato dagli articoli 4, comma 1, lettera a), 5 e 6 per l'alimentazione del Fondo non appare idoneo, anche in quanto non risulta condivisibile l'idea di finanziare funzioni pubbliche di tale rilievo sociale attraverso imposte di scopo;

              rimarcata la competenza della Commissione di merito circa la riformulazione delle disposizioni appena ricordate;

          esprime

PARERE CONTRARIO
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge recante: Istituzione di un fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti (C. 2166 e abbinate),

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              al fine di favorire la permanenza in ambito familiare delle persone non autosufficienti, valuti la Commissione di merito l'opportunitą di prevedere espressamente interventi volti a garantire in favore di tali soggetti l'attivazione del servizio di telesoccorso e di altri servizi telematici in grado di rendere compatibile l'ambiente abitativo con la disabilitą della persona, anche ai fini lavorativi.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2166 ed abbinate sulle persone non autosufficienti;

              condividendo le finalitą del testo unificato;

              valutata la necessitą di modificare la formula di copertura di cui agli articoli 4, 5 e 6;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulle parti di propria specifica competenza.




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