XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2166 - 3321 - 3374 - 3441 - 3785-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareti,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge
C. 2166 Battaglia e abb., recante "Fondo per il sostegno delle
persone non autosufficienti", come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede
referente,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono
riconducibili, in linea generale, alla materia "determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti
civili e sociali da garantire su tutto il territorio
nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, demanda alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato,
rilevate che le predette disposizioni incidono anche,
per diversi profili, sulle materie "sistema tributano e
contabile dello Stato" e "organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali", anch'esse riservate
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g),
della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimitą costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
a) all'articolo 2, commi 2 e 3, valuti la Commissione
l'esigenza di chiarire che le risorse del Fondo istituito dal
presente provvedimento non sono destinate anche alle province
autonome di Trento e di Bolzano e, quindi, che i cittadini ivi
residenti non contribuiscono all'ammontare del Fondo, tenuto
conto che in tali province si procede al perseguimento delle
finalitą di cui al provvedimento in titolo con autonomi
distinti fondi di cui all'articolo 1-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 469 del 1975, espressamente
richiamato dal comma 3.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione Finanze,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
2166 Battaglia ed abbinate, come risultante dagli emendamenti
approvati dalla Commissione di merito;
sottolineato come le finalitą del provvedimento
appaiano pienamente condivisibili;
considerato che il meccanismo tributario individuato
dagli articoli 4, comma 1, lettera a), 5 e 6 per
l'alimentazione del Fondo non appare idoneo, anche in quanto
non risulta condivisibile l'idea di finanziare funzioni
pubbliche di tale rilievo sociale attraverso imposte di
scopo;
rimarcata la competenza della Commissione di merito
circa la riformulazione delle disposizioni appena
ricordate;
esprime
PARERE CONTRARIO
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di
legge recante: Istituzione di un fondo per il sostegno delle
persone non autosufficienti (C. 2166 e abbinate),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
al fine di favorire la permanenza in ambito familiare
delle persone non autosufficienti, valuti la Commissione di
merito l'opportunitą di prevedere espressamente interventi
volti a garantire in favore di tali soggetti l'attivazione del
servizio di telesoccorso e di altri servizi telematici in
grado di rendere compatibile l'ambiente abitativo con la
disabilitą della persona, anche ai fini lavorativi.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge
n. 2166 ed abbinate sulle persone non autosufficienti;
condividendo le finalitą del testo unificato;
valutata la necessitą di modificare la formula di
copertura di cui agli articoli 4, 5 e 6;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sulle parti di propria specifica competenza.