XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2144-A




        Onorevoli Colleghi!

1. Premessa.

        Quanto dirò nel seguito più che relazione al disegno di legge di riforma fiscale è nota: infatti, porta con sé non solo il rapporto di ciò che è accaduto in Commissione ma nuove osservazioni sull'indirizzo politico del Governo inteso come attività volta al fine pubblico.
        Rispetto al documento presentato all'avvio dell'iter legislativo ed ai successivi durante le sedute, quello di oggi si pone senza soluzione di continuità ed anzi di essi ne è ulteriore specificazione: è il documento politico; nei primi sono esposti i principi generali dell'architettura del nuovo fisco, le cagioni, gli effetti giuridici auspicati; nella nota odierna, quei principi sono messi a fuoco da un'angolazione diversa, suggerita dall'attenta riflessione sull'articolato, dalla discussione generale, dalle audizioni e dall'attività emendativa svolta da tutte le forze politiche. E' una angolazione, questa, in cui gli elementi ipoteticamente delegati mostrano con maggiore chiarezza: la politica del Governo; il modo d'intendere la relazione tra il cittadino e fisco; le forme attraverso le quali essa si declina nelle cose (nella famiglia, nell'impresa, nella società in genere etc.).
        Le modifiche introdotte in Commissione con l'esame del disegno di legge, a nostro modo di vedere, hanno avuto senso speciale poiché hanno permesso di tradurre volontà politiche esistenti ma non rappresentate in volontà politiche esistenti rappresentate. In altre parole gli emendamenti al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri sono stati interpretazione di un pensiero basico comune: garantire che è intenzione del Governo migliorare attraverso la riforma fiscale statale la situazione economica e sociale di tutti, ricchi e poveri e dell'ambiente in cui sono inseriti. Più nel dettaglio, se s'immagina l'operazione emendativa come unitaria, si può affermare che le modifiche apportate dalla Commissione rilevano sul piano dell'interpretazione delle volontà politiche generali almeno tre volte: per il contenuto in sé dell'emendamento; per l'azione d'accoglimento; per ciò che non è stato accolto.
        Nel primo caso la rilevanza è diretta sulla legge e dunque sulla volontà particolare della norma giuridica modificata; nel secondo e nel terzo la rilevanza è diretta sulla volontà generale della riforma poiché la volontà di modificare una norma, per necessaria armonia e coerenza, incide con la volontà sottesa a tutte le altre norme (Bobbio).
        L'esposizione che segue terrà conto, perciò, anche del valore "politico" di emendamenti e procedimento di valutazione.


2. Della relazione tra uomo-contribuente e nuovo Fisco nello scenario della politica statale: la rivoluzione inversa; del perché riteniamo che la rinnovata relazione uomo-fisco sia giusta; del perché riteniamo che la rinnovata relazione uomo-fisco sia stabilita dai principi della legge delega.

        La legge delega è formata da principi e criteri direttivi: insieme mostrano un pensiero e, insieme, un quadro giuridico in cui collocarlo.
        In questo quadro l'uomo - contribuente ha una posizione rispetto al fisco ben diversa da quella di oggi: cambia l'estensione dello spazio in cui egli si muove; cambia il riconoscimento di ciò che fa, il suo valore fiscale; cambia la possibilità di incidere con la propria azione nella "società del bene".
        Le coordinate che individuano la nuova posizione nel diritto tributario ed amministrativo mutano tanto che si è persuasi ad evocare un immagine del Ministro Tremonti già utilizzata per spiegare il fenomeno del federalismo fiscale: la "rivoluzione"; non intesa, però, nel senso più frequente di "rivolgimento violento dell'ordine politico-sociale costituito", ma in senso "fisico", astronomico. Il senso è quello del moto di un corpo attorno ad un asse: ed usiamo questa immagine per dire che la posizione dell'uomo-contribuente rispetto al sistema tributario è effetto di una rivoluzione inversa: non più il fisco al centro e l'uomo ad esso asservito; ma uomo al centro e fisco ad esso asservito: cambiano i termini nel moto rivoluzionario.
        Da qui in poi diremo del perché siffatta relazione uomo-fisco sia giusta e del perché riteniamo che il disegno di legge delega la stabilisca.
        Per quanto concerne il primo aspetto, la radice del pensiero anticipato, ovvero dell'essere giusta una relazione tra contribuente e fisco per modo che il secondo sia asservito al primo, è bifronte: sta per una parte nell'idea di politica (e di democrazia) per un'altra, nell'idea dell'azione del fisco che preleva e che spende. Sul primo punto piace ricordare l'opera di Jacques Maritain, de: "L'Uomo e lo Stato", de: "La persona e il bene comune", de: "L'umanesimo integrale". Vale a riflettere sul fatto che la politica o è morale o non è politica e perciò deve porre nel suo centro "l'uomo che vive insieme agli altri uomini bene": la politica è al servizio dell'uomo e deve realizzare il suo bene che è il bene di tutti gli uomini: essa, così, diviene "umana ed umanizzante".
        Da questa angolazione sembra giusto, dunque, tendere ad inserire in un alveo umanistico anche la relazione uomo-contribuente - fisco poiché quest'ultimo ha il compito di realizzare il bene comune: equità nel momento del prelievo; univocità di causa nella direzione del gettito prelevato.
        "Lo sviluppo è la sintesi di tutti i doveri sociali. Certo, spetta all'autorità farsi arbitro, in nome del bene comune, fra i diversi interessi particolari. Essa però deve rendere accessibili a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana: vitto, vestiti, salute, lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente, diritto a fondare una famiglia, etc.. Il bene comune implica, infine, la pace cioè la stabilità e la sicurezza di un ordine giusto" (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Agenda sociale).
        La rivoluzione inversa, insomma, pone regole nuove: l'uomo è al centro ed il fisco, che in questo scenario abbandona i panni di chi impone solo il tributo odioso, diventa strumento trasparente per la realizzazione dei bisogni dell'uomo come persona e come gruppo. Del resto anche il Maestro ci ha ammonito a non confondere i termini delle cose quando ha detto che "non è l'uomo fatto per il sabato ma il sabato fatto per l'uomo!"
        Per quanto concerne il secondo aspetto ovvero del perché riteniamo che la rinnovata relazione uomo-fisco sia stabilita dai principi della legge delega, già prima facie, semplicemente scorrendo il testo dell'articolato se ne coglie il soggetto, il protagonista: questi è l'uomo e non il fisco: tutto (ordine; semplicità delle regole; accesso alle regole; accesso al rapporto d'imposta; prelievo tributario; competitività del lavoro; sensibilità verso i costi sostenuti; partecipazione alla spesa; etc.) tutto è disciplinato in sua funzione. Di contro, se ci si sofferma sulle disposizioni si avverte qualcosa che è ben più che un sospetto: la relazione uomo - contribuente - fisco stabilita per l'attuazione del bene della persona in quanto tale e della società politica balza evidente in ogni principio. Tanto evidente che è facile distinguere nell'ambito della proposta del Governo tra quanto riguarda il bene della persona e il bene della società politica. In via meramente esemplificativa e per punti si osserva che la realizzazione del "bene della persona" è stabilita:

            con la previsione del Codice. La codificazione, secondo i principi indicati nella legge delega, da certezza al precetto legislativo che regola il tributo ed alla sua efficacia nel tempo (articoli 1, 2); ciò è implicato dalle idee di "ordine", "razionalità" ed "equità" che connotano il progetto e dalle quali esso discende. Proprio sul punto sovviene Ezio Vanoni nel ricordo di un illustre studioso il quale ne sottolinea l'indiscutibile attualità: "Per la costruzione di un sistema tributario efficiente, Vanoni pensava ad un Codice o legge fondamentale dei tributi concernente le regole e i principi generali sulla dichiarazione e sull'accertamento, sui privilegi, sul rimborso, sulla giurisdizione, cui assicurare una certa permanenza nel tempo richiedendo particolari forme o garanzie per la sua modificazione: un coordinamento dei fatti imponibili e delle regole proprie dei singoli tributi, una gerarchia tra i vari ordini di norme diretta a garantire la chiarezza e la semplicità nell'applicazione e nella interpretazione delle leggi che li reggono, con grande vantaggio per i cittadini, per lo Stato e per l'educazione civica rispetto all'obbligo tributario" (Enrico De Mita);

            con la previsione della semplificazione delle regole: ciò ha effetto sulla conoscibilità effettiva e, dunque, sull'accessibilità: la conoscibilità effettiva della regola incide direttamente sulla cifra di democrazia di una società: il destinatario della prescrizione, della descrizione o della espressione della norma, se conoscente, può osservarla, contestarla, migliorarla;

            con la previsione del divieto di doppia imposizione giuridica (articolo 2): è collocato tra i primi principi, nell'ordine della delega, dai quali si desume la sensibilità del legislatore verso l'eliminazione di fenomeni che siano causa di un'ingiusta imposizione; la volontà muove a scongiurare le forme occulte di violazione dell'articolo 53 della Costituzione;

            con la previsione della riaffermazione delle regole dello statuto del contribuente, e, tra queste, più d'altre, la tutela dell'affidamento e il divieto di interpretazione analogica per le norme che individuano il presupposto del tributo (articolo 2); la tendenza, ancora, è verso la prevenzione di subdole ed insidiose violazioni costituzionali legate agli articoli 23 e 53 a volte a vantaggio di pochi contribuenti; a volte a danno di molti;

            con la previsione della riduzione della pressione fiscale sul reddito delle persone fisiche (articolo 3);

            con la previsione di un nuovo ed esteso impianto di deduzioni che permettano di assicurare una effettiva corrispondenza tra imposta e reddito, apprezzato come reale manifestazione di ricchezza imponibile (articolo 3);

            con la previsione di specifica sensibilità alla rilevanza di oneri a carico della famiglia (articolo 3);

            con la previsione della omogeneizzazione della tassazione sul risparmio nell'ambito della quale si tenga conto dell'effettivo guadagno su cui applicare il tributo sostitutivo (articolo 3); anche in tal caso, pur mutata la categoria reddituale (redditi finanziari) l'obiettivo è sempre il medesimo: garantire un prelievo fiscale modulato su un reddito vero e non ipotetico; e per questa via stabilire il momento dell'imposizione solo all'emersione del guadagno, diminuito delle perdite eventuali (criteri di cassa e compensazione);

            con la previsione di un nuovo sistema di imposizione dell'attività d'impresa, individuale o in forma associata, pensato per semplificare la produzione, renderla competitiva e in grado di incidere sulla domanda del lavoro e sui consumi (articoli 3, 4, 5, 6, 7): aumento dei consumi significa crescita del reddito complessivo e questo significa, quando ciò attraversa tutte le fasce sociali, aumento del benessere del Paese.

        Si osserva poi come la realizzazione del "bene della società politica" è stabilita:

            con la previsione di un sistema fiscale di livello "europeo" che consenta di procedere agevolmente negli stati d'integrazione ed alle imprese italiane di essere competitive con quelle straniere: è una parte importante di quanto deve essere fatto per restare collegati al progresso globale e, da qui, migliorare la situazione economica dello Stato;

            con la previsione di un efficiente programma di dissuasione verso l'evasione fiscale: la riduzione dell'evasione fiscale porta maggiori disponibilità e quindi capacità di spesa per l'offerta dei beni pubblici. "Ritengo che un'imposta ridotta nella sua aliquota attenua lo stimolo all'evasione fiscale che, nel nostro Paese, diventa un metodo di vita, un modo di agire contro il quale l'opinione pubblica non reagisce e che il singolo considera quasi una forma di legittima difesa contro un'imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale" (Ezio Vanoni);

            con la previsione di un modello di "fiscalità etica" che fissi i presupposti per la formazione di gettiti orientati a fini sociali: abbiamo convinta e appassionata opinione che la disciplina di favore per i "fondi etici", la fiscalità ecologica, la De-tax - auspicano anche la previsione di un regime di sostegno per le forme di commercio equo e solidale - possano divenire efficaci presupposti di finanza etica. Vogliamo che l'uomo abbia i mezzi e le possibilità di decidere come aiutare l'altro uomo.


3. In particolare, dei riflessi sul diritto positivo: la codificazione tributaria è opera che afferma maggiori sicurezze nell'interpretazione della legge e nella stabilità nel tempo.

        Pensato con ampia latitudine semantica, lo stato della "legislazione tributaria" nel giudizio dell'uomo-contribuente ricorda quel fenomeno curioso che negli studi della mente viene chiamato "illusione cognitiva": il soggetto mantiene la particolare percezione di un dato sebbene abbia prova della sua erroneità; un po' come accade nelle illusioni ottiche: un oggetto lontano è visto piccolo e acquisito come tale nonostante si conosca la reale dimensione. Allo stesso modo dell'esempio evocato, il contribuente vede il fisco (e le leggi che lo regolano) da un "tunnel percettivo" in cui il collasso endemico tende a sfumare ma solo per effetto del luogo d'osservazione (l'interno del tunnel). Una delle ragioni del collasso è l'ipertrofia legislativa (aggravata dalle relazioni internazionali); il danno per questo modo di essere delle leggi fiscali è sull'uomo-contribuente il quale non può conoscere quindi osservare: la conoscenza di una legge tramite pubblicazione diviene da presunta a finta, ovvero il passaggio è da presunzione di conoscenza a finzione di conoscenza: muore il diritto positivo. Ottima, dunque, la semplificazione delle regole e la razionalizzazione tramite codice.
        Già Carnelutti ebbe a dire: "La moltiplicazione delle leggi giuridiche, che somiglia alla moltiplicazione delle leggi naturali, fa si che il cittadino, il quale per osservarle le dovrebbe conoscere, non è più in grado di conoscerle. (...) L'uomo della strada tra la farragine delle leggi è sempre più disorientato, al pari del conduttore di un veicolo, quando troppi fari si incrociano lungo la strada". In questo scenario l'intervento riformatore spezza l'illusione cognitiva fiscale: la previsione di un codice è tempestiva; l'impegno alla riduzione e alla semplificazione delle regole, dirompente: certezza e stabilità, effetti dell'intervento di riforma, sono valori invocati dalla persona e dalla società politica: daranno forza vitale al diritto tributario.
        L'effettiva conoscenza dei precetti (perché pochi, chiari e semplici) e quindi la possibilità di osservarli con sicurezza di aver compreso i contenuti, tenderà a rendere meno frequenti gli interventi degli organi amministrativi: all'interpretazione del contribuente sarà restituita "indipendenza" rispetto alle poliformi interpretazioni ministeriali.


4. In particolare dei riflessi sull'imposizione.

        Nella nuova relazione con il fisco, nella "rivoluzione inversa", si è detto, l'uomo-contribuente è al centro. E gli articoli 3 e 4 della riforma pongono i principi mediante i quali diventa strumento per sostenere, tutelare e garantire quella centralità nelle sue principali forme di espressione: la famiglia, il lavoro, l'impegno sociale.
L'idea di democrazia di chi scrive sembra conosciuta e voluta dalle norme che stabiliscono l'impianto di base della legge delega: tendere a dare a ciascuno, deboli e forti, le medesime opportunità.
        Privilegiando il profilo politico rispetto a quello tecnico-giuridico sul quale, per altro, già ci si è soffermati nella relazione introduttiva, qui appresso diremo del perché i principi stabiliti nella ipotesi di riforma del sistema fiscale statale sono profondamente democratici e muovono nel senso di ripristinare uno stato di equità nella tassazione del reddito legata al criterio di progressività, ormai silenziosamente sepolta nel sistema vigente.


4.1 Le ragioni per le quali si ritiene che la riforma sia assisa su principi che muovono verso l'affermazione di una "tassazione democratica" e verso il miglioramento dello stato dei più deboli.

        Affermiamo che l'ambizioso programma riformatore sul punto della tassazione del reddito sia capace di sostenere efficacemente le situazioni reddituali medio-basse perché è dotato degli strumenti necessari a tal fine.
        Tali strumenti sono:

            riduzione delle aliquote (da 5 a 3: 0, 23, 33);

            riduzione drastica delle forme di prelievo sostitutivo;

            allargamento della base imponibile;

            concentrazione delle deduzioni nelle fasce reddituali medio-basse;

            ampliamento del campionario degli oneri deducibili;

            previsione di una soglia di reddito esclusa dalla base imponibile;

            previsione di una clausola di salvaguardia.

        Degli strumenti anzidetti, separatamente, diremo del loro contenuto politico e della forma giuridica con la quale hanno fatto ingresso nel corpo della delega.
        Per quanto concerne il contenuto politico, per effetto delle imposte sostitutive; dell'erraticità delle basi imponibili dei ricchi (chi può sfugge alla potestà tributaria del nostro Paese per assoggettarsi a quella di luoghi più convenienti); dell'evasione fiscale, la curva Irpef a cinque aliquote che ben conosciamo non è più rappresentativa di progressività: il sacrificio del prelievo tributario è sperequatamente distribuito tra ricchi e poveri; tra lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori.
        Con questo sfondo a noi pare possibile tentare una razionalizzazione delle cose e dunque affermare che i primi tre strumenti, ossia riduzione delle aliquote, l'allargamento della base imponibile e riduzione drastica delle forme di prelievo sostitutivo, hanno lo scopo principale di ricostituire una vera (e competitiva) curva dell'imposta sul reddito e non un simulacro per corsi universitari (come è ormai divenuta l'attuale che sembra mostrare, più che altro, un "design metafisico").
        Di converso, la concentrazione delle deduzioni nelle fasce reddituali medio-basse, l'ampliamento del campionario degli oneri deducibili e la previsione di una soglia di reddito esclusa dalla base imponibile, hanno lo scopo principale di ripristinare sulla nuova curva il principio di progressività e favorire specialmente i più deboli; l'ultimo strumento, ovvero, la clausola di salvaguardia, è posto per garantire, al di là delle ambiguità alle quali si sottopone tradizionalmente il linguaggio del legislatore, il fine e così, la buona volontà che sta alla base della riforma.
        La concentrazione delle deduzioni nelle fasce medio basse (effetto collegato al procedimento di trasformazione delle attuali detrazioni in deduzioni) è mezzo di ripristino della progressività e va considerato assieme con l'ampliamento del campionario degli oneri deducibili e con l'introduzione di una soglia di non imponibilità, anch'essi mezzi omogenei nel fine. Solo attraverso la loro interazione è plausibile cogliere il fondamento delle nostre affermazioni e la portata dell'azione di Governo. Chi ha redditi alti non avrà diritto a deduzioni; chi ha redditi medio bassi avrà per numero e per ammontare più oneri da dedurre dal proprio reddito. Il senso politico è evidente: il fisco, ampliando la gamma di possibili deduzioni "insegue" il contribuente nelle multiformi espressioni sociali accollandosi costi prima non riconosciuti per agevolarlo nella vita comune. La base imponibile sulla quale calcolare la nuova aliquota legale non cambia solo per effetto delle diminuzioni ricordate ma per l'esclusione di una parte di reddito considerata "intangibile" in quanto afferente il c.d. "minimo vitale"; in modo anglofono, "no tax area". La parte esclusa dalla base imponibile (sulla quale determinare il tributo) avrà funzione decrescente all'aumentare del reddito; a questa si fonderà la base imponibile da diminuire con le deduzioni, alla stessa maniera in funzione decrescente all'aumentare del reddito.
        L'individuazione del criterio che dovrà stabilire la predetta funzione e le relazioni tra oneri deducibili è ben vero che è delegata ma è stato posto un principio nell'ambito dell'articolo 3 che salvaguarda il risultato: qualsiasi criterio sarà adottato, la ragione di questa operazione (di concentrazione delle deduzioni, appunto) non potrà mutare nello scopo: lo scopo dovrà restare il favorire i ceti medio bassi.
        Quanto alla no tax area valga una precisazione: la previsione di un impegno a stabilire ex lege l'ambito d'intangibilità del reddito (minimo vitale) ha notevole significato politico: equivale ad ascrivere al dovere tributario il valore di "dovere inderogabile di solidarietà" così da riconoscere che non possono essere imposti i costi della solidarietà anche a chi di questa necessita; equivale ad incidere sul concetto di capacità contributiva; va nel senso di risolvere il lungo dibattito della Corte Costituzionale chiamata ad intervenire sull'individuazione del minimo vitale.
        Con riferimento alla forma prescelta per rappresentare i principi della legge delega, senza formulazioni matematiche o definizioni di concetto, essa ha causa in due valutazioni, una formale una sostanziale.
        Per quanto concerne la valutazione formale, la legge delega non pare a noi essere la sede, generalmente, in cui ospitare definizioni siano esse per genere prossimo e differenza specifica (c.d. "per caratteri formali"; Aristotele, Topici), siano esse per enumerazione caratteristiche (c.d. "per concettualizzazione"; Tarello); il tipo di legge in parola deve fissare i principi ed indicare i criteri direttivi del legislatore delegato in relazione ai quali disciplinare gli istituti e stabilire le definizioni.
        Per quanto riguarda la valutazione sostanziale, se l'uomo contribuente è pensato al centro ed il fisco suo strumento per la realizzazione del bene comune è necessario e sufficiente che nella legge delega siano stabiliti i principi che garantiscano gli obiettivi: invero il sistema tributario per grande parte è collegato alle funzioni economiche e così, ad "enti dinamici". Il che significa che il dettaglio del contenuto delegato potrebbe essere di ostacolo proprio al raggiungimento dei fini prefissati nel caso in cui (tra delega e decreto legislativo) intervengano mutamenti capaci di impedire il risultato senza frustrare il contenuto della legge delega. In altri termini è verosimilmente giusto chiedere che venga assicurato il risultato o la volontà di perseguirlo; probabilmente errato vincolarne eccessivamente il percorso, specialmente in una materia come quella in rassegna.
        Pensiamo al caso degli oneri deducibili: ad esempio al valore "casa" indicato nell'articolo 3. Orbene, non v'è dubbio che esso sia vago: infatti cosa significa casa? In esso ci sta tutto: dal personale addetto alle pulizie ai costi di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria.
        E' quindi comprensibile che al legislatore delegato si consegni un "contenitore" (il valore "casa") ed un modo (criterio) con il quale riempire questo contenitore con oggetti comuni (i costi per manutenzione ordinaria, straordinaria, camerieri, etc.). Se è chiaro il criterio che il legislatore delegato deve rispettare nel riempire il contenitore egli dovrà selezionare tra gli oggetti che siano coerenti con quel criterio, ovvero "il favorire i redditi medio-bassi" (dunque, nell'esempio, sarà più coerente un certo di tipo di costo per la casa piuttosto che il costo per il personale di servizio).
        Questo è ciò che è stato fatto o il senso che vogliamo gli venga assegnato dai commentatori.


5. L'uomo-contribuente come uomo in mezzo ad altri uomini: la nascita della "fiscalità etica".

        Il dovere di solidarietà può essere definito come determinazione ferma e perseverante nell'impegno alla realizzazione del bene comune. Nella legge delega i principi attorno ai quali costruire un impianto che promuove, democraticamente, l'aspirazione a realizzare il bene comune, ci sono. Questi, coordinati sistematicamente tra loro, possono dare l'avvio, addirittura, a pensare in chiave diversa alcuni istituti già presenti nel nostro ordinamento e così ad una nuova disciplina: il "diritto tributario etico". Ciò è ben plausibile laddove s'intenda con questa locuzione una branca del diritto tributario che studi i termini delle contrazioni o delle dilatazioni del prelievo fiscale che abbiano causa nella realizzazione di un progetto, territoriale o extra-territoriale, considerato "etico" dalla società in un dato momento storico.
        In particolare il nuovo fisco si dispone verso l'esigenza solidaristica dell'uomo in modi tradizionali ed innovativi. Tra i metodi tradizionali vi sono le forme di deduzione dalla base imponibile e i regimi di favore in relazione alla determinazione del tributo. Metodo innovativo, viceversa, è la c.d. "de-tax" ovvero un sistema di detassazione di una parte del prezzo di un bene di consumo al quale è impressa una specifica finalità umanitaria. I primi, tuttavia, a parte gli oneri deducibili riconosciuti per il settore del non profit e settori finitimi, sono tradizionali nella forma ma non nella sostanza: il disegno di legge delega, infatti, stabilisce un particolare regime di favore per il risparmio affidato ai fondi etici (articolo 3); nelle imposte sui consumi viene prestato particolare riguardo all'ambiente: la riduzione dell'incidenza sui prodotti essenziali deve essere coordinata a correggere le esternalità sull'ambiente, salute e benessere al fine di agevolare un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici; auspichiamo che tra gli oggetti sostenuti o favoriti dal sistema fiscale possano anche entrare forme di commercio equo e solidale.
        Da altra angolazione, la de-tax annuncia grande portata pratica: in primo luogo per l'estensione su cui ha campo, ovvero, tutto il settore dei consumi; in secondo luogo perché, a differenza di altre ipotesi di tributo, ad esempio la Tobin tax, non implica la partecipazione necessaria di molti Stati per il suo funzionamento ma è rimessa alla sola volontà di consumatore e venditore.
        La riforma sfiora il futuro: la fiscalità etica diverrà uno tra i presupposti più importanti della finanza etica la quale, come noi crediamo, se ben governata, è anch'essa presupposto per il cambiamento della società verso un mondo più solidale: "per sradicare la povertà è necessario adottare misure più incisive e globali di quelle necessarie per la creazione di posti di lavoro" (Muhammad Yunus).


6. L'istruttoria svolta in Commissione finanze.

        Prima di concludere la relazione in oggetto è opportuno ricordare l'ampia e articolata istruttoria svoltasi durante l'esame in sede referente in Commissione finanze. Al riguardo ricordo in primo luogo come, data l'ampiezza e l'incisività della riforma, la Commissione abbia ritenuto indispensabile procedere ad una indagine conoscitiva durante la quale sono state audite le confederazioni sindacali, le associazioni rappresentative degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, degli agricoltori, delle banche e degli intermediari finanziari, nonché le associazioni rappresentative degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, e le associazioni dei tributaristi. Nell'ambito del ciclo di audizioni dell'indagine sono stati inoltre acquisiti pregevoli apporti conoscitivi di esperti e studiosi del diritto tributario, tra cui anche rappresentanti di importanti istituti di ricerca mentre, conclusivamente, si sono svolte le audizioni dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in considerazione del rilevante impatto derivante dalla riforma del sistema fiscale statale sulla finanza locale.
        Giova sottolineare, inoltre, come, nel corso dell'esame in Commissione, si sia svolto un proficuo confronto dialettico tra tutti i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, in esito al quale sono stati accolti numerosi emendamenti proposti da tutte le forze politiche che hanno inciso su snodi cruciali della riforma in commento.
        Nel corso dell'esame sono state introdotte, infatti, anche con il voto favorevole dei gruppi di opposizione, talune significative modifiche volte in particolare ad introdurre, nell'ambito dei criteri in funzione dei quali articolare le deduzioni, nuovi valori quali il particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap, la cultura, l'assistenza all'infanzia negli asili nido e l'attività svolta nel campo sociale, culturale e scientifico.
        Sempre con riferimento all'articolo 3, recante la nuova imposta sul reddito, un emendamento da tutti condiviso ha chiarito come la trasformazione delle detrazioni in deduzioni debba concentrarsi in particolare sui redditi bassi e medi, ciò al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere il nuovo livello di imposizione particolarmente favorevole per le categorie meno abbienti. Un ulteriore emendamento ha specificato come il nuovo regime debba risultare sempre più favorevole od uguale, e mai peggiore del precedente, con particolare riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale, fugando in tal modo le preoccupazioni sollevate in ordine al rischio di un generale abbassamento dei livelli di tutela sociale.
        Ancora nell'ambito dell'articolo 3, è stato accolto con una riformulazione un emendamento presentato dal gruppo dei Verdi volto a introdurre un regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato ai fondi etici, nonché alcuni emendamenti presentati dai gruppi sia di maggioranza che di opposizione volti alla revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
        Relativamente all'articolo 4, si segnala come siano stati approvati taluni emendamenti volti, tra l'altro, a garantire l'effettiva imposizione sui redditi derivanti da plusvalenze e dividendi concernenti partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, nonché una proposta emendativa diretta alla semplificazione e forfettizzazione, in rapporto ai ricavi dichiarati, dei costi e delle spese aventi una limitata deducibilità fiscale, come quelle per le auto e i telefonini aziendali; tale ultima disposizione è stata peraltro successivamente espunta dal testo del disegno di legge a seguito del recepimento di una condizione in tal senso formulata nel parere reso dalla Commissione Bilancio.
        Con riferimento ai restanti articoli del testo si ricorda come la Commissione abbia introdotto una organica e compiuta definizione dei criteri direttivi che dovranno presiedere la riforma dell'IVA e quella dell'imposizione sui servizi; nell'ambito di quest'ultima è stata peraltro inserita, una previsione volta all'introduzione di un sistema di tassazione dei trasferimento dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.
        Nell'ambito dalla riforma dell'accisa è stato altresì approvato un emendamento del relatore che recepisce talune istanze manifestate dai gruppi di ispirazione ambientalista, diretto a orientare il legislatore delegato verso il fine di agevolare un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici.
        Quanto all'articolo 8, la Commissione ha approvato un emendamento che, oltre ad una migliore formulazione del testo, pone l'accento sulla necessità di una incisiva semplificazione della base imponibile dell'IRAP, dalla quale, oltre al costo del lavoro, potranno essere esclusi ulteriori costi individuati dal Governo.
        Si segnala, infine, come la Commissione abbia provveduto a modificare il testo originario dell'articolo 10 al fine di prevedere l'espressione dei pareri sui singoli schemi di decreto legislativo da parte delle commissioni permanenti dei due rami del Parlamento, demandando invece ad una Commissione bicamerale ad hoc esclusivamente il parere sullo schema di decreto legislativo recante il codice fiscale di cui all'articolo 2 del disegno di legge.
        Da ultimo si rileva come la Commissione abbia tenuto conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, nonché dal Comitato per la legislazione. A tale riguardo, si segnala come sia stata in particolare recepita nel testo del disegno di legge la condizione formulata nel parere dalla Commissione affari costituzionali, volta a specificare il termine entro il quale possono essere emanati i decreti legislativi correttivi e integrativi, nonché le condizioni contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio. A tale ultimo riguardo si ricorda come sia stato introdotto un articolo aggiuntivo volto a specificare che nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente sia le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale, sia quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP, mentre con la legge finanziaria vengono stabiliti il valore delle aliquote, degli scaglioni e delle deduzioni a valere per i successivi esercizi e le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP. Ulteriori modifiche connesse alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio hanno disposto che gli schemi dei decreti legislativi debbano essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute; i medesimi schemi dovranno inoltre essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario e, qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate viene sancito l'obbligo di ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, ai fini dell'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti.


7. Conclusioni.

        Il disegno di legge delega ora all'esame dell'Assemblea persuade fino in fondo.
        Dare centralità all'uomo - contribuente così che il Fisco torni ad essere un suo strumento, è veramente rivoluzione inversa; è l'essenza della riforma; è la nascita dell'umanesimo fiscale.
        Dall'ambiziosa architettura, prima ancora culturale che tecnica, discenderanno decreti giusti ed efficaci: giusti, perché i principi ai quali essi si ispireranno rifletteranno corrispondenza tra valori reali e valori ideali (il fisco è mezzo dell'uomo per il bene dell'uomo); efficaci, perché ritenuti giusti.

Vittorio Emanuele FALSITTA,
Relatore per la maggioranza.




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