XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2144-A
Onorevoli Colleghi!
1. Premessa.
Quanto dirò nel seguito più che relazione al disegno di
legge di riforma fiscale è nota: infatti, porta con sé non
solo il rapporto di ciò che è accaduto in Commissione ma nuove
osservazioni sull'indirizzo politico del Governo inteso come
attività volta al fine pubblico.
Rispetto al documento presentato all'avvio dell'iter
legislativo ed ai successivi durante le sedute, quello di
oggi si pone senza soluzione di continuità ed anzi di essi ne
è ulteriore specificazione: è il documento politico; nei primi
sono esposti i principi generali dell'architettura del nuovo
fisco, le cagioni, gli effetti giuridici auspicati; nella nota
odierna, quei principi sono messi a fuoco da un'angolazione
diversa, suggerita dall'attenta riflessione sull'articolato,
dalla discussione generale, dalle audizioni e dall'attività
emendativa svolta da tutte le forze politiche. E' una
angolazione, questa, in cui gli elementi ipoteticamente
delegati mostrano con maggiore chiarezza: la politica del
Governo; il modo d'intendere la relazione tra il cittadino e
fisco; le forme attraverso le quali essa si declina nelle cose
(nella famiglia, nell'impresa, nella società in genere
etc.).
Le modifiche introdotte in Commissione con l'esame del
disegno di legge, a nostro modo di vedere, hanno avuto senso
speciale poiché hanno permesso di tradurre volontà politiche
esistenti ma non rappresentate in volontà politiche esistenti
rappresentate. In altre parole gli emendamenti al testo
licenziato dal Consiglio dei Ministri sono stati
interpretazione di un pensiero basico comune: garantire che è
intenzione del Governo migliorare attraverso la riforma
fiscale statale la situazione economica e sociale di tutti,
ricchi e poveri e dell'ambiente in cui sono inseriti. Più nel
dettaglio, se s'immagina l'operazione emendativa come
unitaria, si può affermare che le modifiche apportate dalla
Commissione rilevano sul piano dell'interpretazione delle
volontà politiche generali almeno tre volte: per il contenuto
in sé dell'emendamento; per l'azione d'accoglimento; per ciò
che non è stato accolto.
Nel primo caso la rilevanza è diretta sulla legge e dunque
sulla volontà particolare della norma giuridica modificata;
nel secondo e nel terzo la rilevanza è diretta sulla volontà
generale della riforma poiché la volontà di modificare una
norma, per necessaria armonia e coerenza, incide con la
volontà sottesa a tutte le altre norme (Bobbio).
L'esposizione che segue terrà conto, perciò, anche del
valore "politico" di emendamenti e procedimento di
valutazione.
2. Della relazione tra uomo-contribuente e nuovo Fisco
nello scenario della politica statale: la rivoluzione inversa;
del perché riteniamo che la rinnovata relazione uomo-fisco sia
giusta; del perché riteniamo che la rinnovata relazione
uomo-fisco sia stabilita dai principi della legge
delega.
La legge delega è formata da principi e criteri direttivi:
insieme mostrano un pensiero e, insieme, un quadro giuridico
in cui collocarlo.
In questo quadro l'uomo - contribuente ha una posizione
rispetto al fisco ben diversa da quella di oggi: cambia
l'estensione dello spazio in cui egli si muove; cambia il
riconoscimento di ciò che fa, il suo valore fiscale; cambia la
possibilità di incidere con la propria azione nella "società
del bene".
Le coordinate che individuano la nuova posizione nel
diritto tributario ed amministrativo mutano tanto che si è
persuasi ad evocare un immagine del Ministro Tremonti già
utilizzata per spiegare il fenomeno del federalismo fiscale:
la "rivoluzione"; non intesa, però, nel senso più frequente di
"rivolgimento violento dell'ordine politico-sociale
costituito", ma in senso "fisico", astronomico. Il senso è
quello del moto di un corpo attorno ad un asse: ed usiamo
questa immagine per dire che la posizione
dell'uomo-contribuente rispetto al sistema tributario è
effetto di una rivoluzione inversa: non più il fisco al centro
e l'uomo ad esso asservito; ma uomo al centro e fisco ad esso
asservito: cambiano i termini nel moto rivoluzionario.
Da qui in poi diremo del perché siffatta relazione
uomo-fisco sia giusta e del perché riteniamo che il disegno di
legge delega la stabilisca.
Per quanto concerne il primo aspetto, la radice del
pensiero anticipato, ovvero dell'essere giusta una relazione
tra contribuente e fisco per modo che il secondo sia asservito
al primo, è bifronte: sta per una parte nell'idea di politica
(e di democrazia) per un'altra, nell'idea dell'azione del
fisco che preleva e che spende. Sul primo punto piace
ricordare l'opera di Jacques Maritain, de: "L'Uomo e lo
Stato", de: "La persona e il bene comune", de:
"L'umanesimo integrale". Vale a riflettere sul fatto che
la politica o è morale o non è politica e perciò deve porre
nel suo centro "l'uomo che vive insieme agli altri uomini
bene": la politica è al servizio dell'uomo e deve
realizzare il suo bene che è il bene di tutti gli uomini:
essa, così, diviene "umana ed umanizzante".
Da questa angolazione sembra giusto, dunque, tendere ad
inserire in un alveo umanistico anche la relazione
uomo-contribuente - fisco poiché quest'ultimo ha il compito di
realizzare il bene comune: equità nel momento del prelievo;
univocità di causa nella direzione del gettito prelevato.
"Lo sviluppo è la sintesi di tutti i doveri sociali.
Certo, spetta all'autorità farsi arbitro, in nome del bene
comune, fra i diversi interessi particolari. Essa però deve
rendere accessibili a ciascuno ciò di cui ha bisogno per
condurre una vita veramente umana: vitto, vestiti, salute,
lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente,
diritto a fondare una famiglia, etc.. Il bene comune implica,
infine, la pace cioè la stabilità e la sicurezza di un ordine
giusto" (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace,
Agenda sociale).
La rivoluzione inversa, insomma, pone regole nuove: l'uomo
è al centro ed il fisco, che in questo scenario abbandona i
panni di chi impone solo il tributo odioso, diventa strumento
trasparente per la realizzazione dei bisogni dell'uomo come
persona e come gruppo. Del resto anche il Maestro ci ha
ammonito a non confondere i termini delle cose quando ha detto
che "non è l'uomo fatto per il sabato ma il sabato fatto per
l'uomo!"
Per quanto concerne il secondo aspetto ovvero del perché
riteniamo che la rinnovata relazione uomo-fisco sia stabilita
dai principi della legge delega, già prima facie,
semplicemente scorrendo il testo dell'articolato se ne coglie
il soggetto, il protagonista: questi è l'uomo e non il fisco:
tutto (ordine; semplicità delle regole; accesso alle regole;
accesso al rapporto d'imposta; prelievo tributario;
competitività del lavoro; sensibilità verso i costi sostenuti;
partecipazione alla spesa; etc.) tutto è disciplinato in sua
funzione. Di contro, se ci si sofferma sulle disposizioni si
avverte qualcosa che è ben più che un sospetto: la relazione
uomo - contribuente - fisco stabilita per l'attuazione del
bene della persona in quanto tale e della società politica
balza evidente in ogni principio. Tanto evidente che è facile
distinguere nell'ambito della proposta del Governo tra quanto
riguarda il bene della persona e il bene della società
politica. In via meramente esemplificativa e per punti si
osserva che la realizzazione del "bene della persona" è
stabilita:
con la previsione del Codice. La codificazione, secondo
i principi indicati nella legge delega, da certezza al
precetto legislativo che regola il tributo ed alla sua
efficacia nel tempo (articoli 1, 2); ciò è implicato dalle
idee di "ordine", "razionalità" ed "equità" che connotano il
progetto e dalle quali esso discende. Proprio sul punto
sovviene Ezio Vanoni nel ricordo di un illustre studioso il
quale ne sottolinea l'indiscutibile attualità: "Per la
costruzione di un sistema tributario efficiente, Vanoni
pensava ad un Codice o legge fondamentale dei tributi
concernente le regole e i principi generali sulla
dichiarazione e sull'accertamento, sui privilegi, sul
rimborso, sulla giurisdizione, cui assicurare una certa
permanenza nel tempo richiedendo particolari forme o garanzie
per la sua modificazione: un coordinamento dei fatti
imponibili e delle regole proprie dei singoli tributi, una
gerarchia tra i vari ordini di norme diretta a garantire la
chiarezza e la semplicità nell'applicazione e nella
interpretazione delle leggi che li reggono, con grande
vantaggio per i cittadini, per lo Stato e per l'educazione
civica rispetto all'obbligo tributario" (Enrico De Mita);
con la previsione della semplificazione delle regole:
ciò ha effetto sulla conoscibilità effettiva e, dunque,
sull'accessibilità: la conoscibilità effettiva della regola
incide direttamente sulla cifra di democrazia di una società:
il destinatario della prescrizione, della descrizione o della
espressione della norma, se conoscente, può osservarla,
contestarla, migliorarla;
con la previsione del divieto di doppia imposizione
giuridica (articolo 2): è collocato tra i primi principi,
nell'ordine della delega, dai quali si desume la sensibilità
del legislatore verso l'eliminazione di fenomeni che siano
causa di un'ingiusta imposizione; la volontà muove a
scongiurare le forme occulte di violazione dell'articolo 53
della Costituzione;
con la previsione della riaffermazione delle regole
dello statuto del contribuente, e, tra queste, più d'altre, la
tutela dell'affidamento e il divieto di interpretazione
analogica per le norme che individuano il presupposto del
tributo (articolo 2); la tendenza, ancora, è verso la
prevenzione di subdole ed insidiose violazioni costituzionali
legate agli articoli 23 e 53 a volte a vantaggio di pochi
contribuenti; a volte a danno di molti;
con la previsione della riduzione della pressione
fiscale sul reddito delle persone fisiche (articolo 3);
con la previsione di un nuovo ed esteso impianto di
deduzioni che permettano di assicurare una effettiva
corrispondenza tra imposta e reddito, apprezzato come reale
manifestazione di ricchezza imponibile (articolo 3);
con la previsione di specifica sensibilità alla
rilevanza di oneri a carico della famiglia (articolo 3);
con la previsione della omogeneizzazione della
tassazione sul risparmio nell'ambito della quale si tenga
conto dell'effettivo guadagno su cui applicare il tributo
sostitutivo (articolo 3); anche in tal caso, pur mutata la
categoria reddituale (redditi finanziari) l'obiettivo è sempre
il medesimo: garantire un prelievo fiscale modulato su un
reddito vero e non ipotetico; e per questa via stabilire il
momento dell'imposizione solo all'emersione del guadagno,
diminuito delle perdite eventuali (criteri di cassa e
compensazione);
con la previsione di un nuovo sistema di imposizione
dell'attività d'impresa, individuale o in forma associata,
pensato per semplificare la produzione, renderla competitiva e
in grado di incidere sulla domanda del lavoro e sui consumi
(articoli 3, 4, 5, 6, 7): aumento dei consumi significa
crescita del reddito complessivo e questo significa, quando
ciò attraversa tutte le fasce sociali, aumento del benessere
del Paese.
Si osserva poi come la realizzazione del "bene della
società politica" è stabilita:
con la previsione di un sistema fiscale di livello
"europeo" che consenta di procedere agevolmente negli stati
d'integrazione ed alle imprese italiane di essere competitive
con quelle straniere: è una parte importante di quanto deve
essere fatto per restare collegati al progresso globale e, da
qui, migliorare la situazione economica dello Stato;
con la previsione di un efficiente programma di
dissuasione verso l'evasione fiscale: la riduzione
dell'evasione fiscale porta maggiori disponibilità e quindi
capacità di spesa per l'offerta dei beni pubblici. "Ritengo
che un'imposta ridotta nella sua aliquota attenua lo stimolo
all'evasione fiscale che, nel nostro Paese, diventa un metodo
di vita, un modo di agire contro il quale l'opinione pubblica
non reagisce e che il singolo considera quasi una forma di
legittima difesa contro un'imposizione che egli ritiene lesiva
della sua sfera individuale" (Ezio Vanoni);
con la previsione di un modello di "fiscalità etica" che
fissi i presupposti per la formazione di gettiti orientati a
fini sociali: abbiamo convinta e appassionata opinione che la
disciplina di favore per i "fondi etici", la fiscalità
ecologica, la De-tax - auspicano anche la previsione di un
regime di sostegno per le forme di commercio equo e solidale -
possano divenire efficaci presupposti di finanza etica.
Vogliamo che l'uomo abbia i mezzi e le possibilità di decidere
come aiutare l'altro uomo.
3. In particolare, dei riflessi sul diritto positivo: la
codificazione tributaria è opera che afferma maggiori
sicurezze nell'interpretazione della legge e nella stabilità
nel tempo.
Pensato con ampia latitudine semantica, lo stato della
"legislazione tributaria" nel giudizio dell'uomo-contribuente
ricorda quel fenomeno curioso che negli studi della mente
viene chiamato "illusione cognitiva": il soggetto
mantiene la particolare percezione di un dato sebbene abbia
prova della sua erroneità; un po' come accade nelle illusioni
ottiche: un oggetto lontano è visto piccolo e acquisito come
tale nonostante si conosca la reale dimensione. Allo stesso
modo dell'esempio evocato, il contribuente vede il fisco (e le
leggi che lo regolano) da un "tunnel percettivo" in cui il
collasso endemico tende a sfumare ma solo per effetto del
luogo d'osservazione (l'interno del tunnel). Una delle ragioni
del collasso è l'ipertrofia legislativa (aggravata dalle
relazioni internazionali); il danno per questo modo di essere
delle leggi fiscali è sull'uomo-contribuente il quale non può
conoscere quindi osservare: la conoscenza di una legge tramite
pubblicazione diviene da presunta a finta, ovvero il passaggio
è da presunzione di conoscenza a finzione di conoscenza: muore
il diritto positivo. Ottima, dunque, la semplificazione delle
regole e la razionalizzazione tramite codice.
Già Carnelutti ebbe a dire: "La moltiplicazione delle
leggi giuridiche, che somiglia alla moltiplicazione delle
leggi naturali, fa si che il cittadino, il quale per
osservarle le dovrebbe conoscere, non è più in grado di
conoscerle. (...) L'uomo della strada tra la farragine delle
leggi è sempre più disorientato, al pari del conduttore di un
veicolo, quando troppi fari si incrociano lungo la strada". In
questo scenario l'intervento riformatore spezza l'illusione
cognitiva fiscale: la previsione di un codice è tempestiva;
l'impegno alla riduzione e alla semplificazione delle regole,
dirompente: certezza e stabilità, effetti dell'intervento di
riforma, sono valori invocati dalla persona e dalla società
politica: daranno forza vitale al diritto tributario.
L'effettiva conoscenza dei precetti (perché pochi, chiari
e semplici) e quindi la possibilità di osservarli con
sicurezza di aver compreso i contenuti, tenderà a rendere meno
frequenti gli interventi degli organi amministrativi:
all'interpretazione del contribuente sarà restituita
"indipendenza" rispetto alle poliformi interpretazioni
ministeriali.
4. In particolare dei riflessi sull'imposizione.
Nella nuova relazione con il fisco, nella "rivoluzione
inversa", si è detto, l'uomo-contribuente è al centro. E gli
articoli 3 e 4 della riforma pongono i principi mediante i
quali diventa strumento per sostenere, tutelare e garantire
quella centralità nelle sue principali forme di espressione:
la famiglia, il lavoro, l'impegno sociale.
L'idea di democrazia di chi scrive sembra conosciuta e voluta
dalle norme che stabiliscono l'impianto di base della legge
delega: tendere a dare a ciascuno, deboli e forti, le medesime
opportunità.
Privilegiando il profilo politico rispetto a quello
tecnico-giuridico sul quale, per altro, già ci si è soffermati
nella relazione introduttiva, qui appresso diremo del perché i
principi stabiliti nella ipotesi di riforma del sistema
fiscale statale sono profondamente democratici e muovono nel
senso di ripristinare uno stato di equità nella tassazione del
reddito legata al criterio di progressività, ormai
silenziosamente sepolta nel sistema vigente.
4.1 Le ragioni per le quali si ritiene che la riforma sia
assisa su principi che muovono verso l'affermazione di una
"tassazione democratica" e verso il miglioramento dello stato
dei più deboli.
Affermiamo che l'ambizioso programma riformatore sul punto
della tassazione del reddito sia capace di sostenere
efficacemente le situazioni reddituali medio-basse perché è
dotato degli strumenti necessari a tal fine.
Tali strumenti sono:
riduzione delle aliquote (da 5 a 3: 0, 23, 33);
riduzione drastica delle forme di prelievo
sostitutivo;
allargamento della base imponibile;
concentrazione delle deduzioni nelle fasce reddituali
medio-basse;
ampliamento del campionario degli oneri deducibili;
previsione di una soglia di reddito esclusa dalla base
imponibile;
previsione di una clausola di salvaguardia.
Degli strumenti anzidetti, separatamente, diremo del loro
contenuto politico e della forma giuridica con la quale hanno
fatto ingresso nel corpo della delega.
Per quanto concerne il contenuto politico, per effetto
delle imposte sostitutive; dell'erraticità delle basi
imponibili dei ricchi (chi può sfugge alla potestà tributaria
del nostro Paese per assoggettarsi a quella di luoghi più
convenienti); dell'evasione fiscale, la curva Irpef a cinque
aliquote che ben conosciamo non è più rappresentativa di
progressività: il sacrificio del prelievo tributario è
sperequatamente distribuito tra ricchi e poveri; tra
lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori.
Con questo sfondo a noi pare possibile tentare una
razionalizzazione delle cose e dunque affermare che i primi
tre strumenti, ossia riduzione delle aliquote, l'allargamento
della base imponibile e riduzione drastica delle forme di
prelievo sostitutivo, hanno lo scopo principale di
ricostituire una vera (e competitiva) curva dell'imposta sul
reddito e non un simulacro per corsi universitari (come è
ormai divenuta l'attuale che sembra mostrare, più che altro,
un "design metafisico").
Di converso, la concentrazione delle deduzioni nelle fasce
reddituali medio-basse, l'ampliamento del campionario degli
oneri deducibili e la previsione di una soglia di reddito
esclusa dalla base imponibile, hanno lo scopo principale di
ripristinare sulla nuova curva il principio di progressività e
favorire specialmente i più deboli; l'ultimo strumento,
ovvero, la clausola di salvaguardia, è posto per garantire, al
di là delle ambiguità alle quali si sottopone tradizionalmente
il linguaggio del legislatore, il fine e così, la buona
volontà che sta alla base della riforma.
La concentrazione delle deduzioni nelle fasce medio basse
(effetto collegato al procedimento di trasformazione delle
attuali detrazioni in deduzioni) è mezzo di ripristino della
progressività e va considerato assieme con l'ampliamento del
campionario degli oneri deducibili e con l'introduzione di una
soglia di non imponibilità, anch'essi mezzi omogenei nel fine.
Solo attraverso la loro interazione è plausibile cogliere il
fondamento delle nostre affermazioni e la portata dell'azione
di Governo. Chi ha redditi alti non avrà diritto a deduzioni;
chi ha redditi medio bassi avrà per numero e per ammontare più
oneri da dedurre dal proprio reddito. Il senso politico è
evidente: il fisco, ampliando la gamma di possibili deduzioni
"insegue" il contribuente nelle multiformi espressioni sociali
accollandosi costi prima non riconosciuti per agevolarlo nella
vita comune. La base imponibile sulla quale calcolare la nuova
aliquota legale non cambia solo per effetto delle diminuzioni
ricordate ma per l'esclusione di una parte di reddito
considerata "intangibile" in quanto afferente il c.d. "minimo
vitale"; in modo anglofono, "no tax area". La parte
esclusa dalla base imponibile (sulla quale determinare il
tributo) avrà funzione decrescente all'aumentare del reddito;
a questa si fonderà la base imponibile da diminuire con le
deduzioni, alla stessa maniera in funzione decrescente
all'aumentare del reddito.
L'individuazione del criterio che dovrà stabilire la
predetta funzione e le relazioni tra oneri deducibili è ben
vero che è delegata ma è stato posto un principio nell'ambito
dell'articolo 3 che salvaguarda il risultato: qualsiasi
criterio sarà adottato, la ragione di questa operazione (di
concentrazione delle deduzioni, appunto) non potrà mutare
nello scopo: lo scopo dovrà restare il favorire i ceti medio
bassi.
Quanto alla no tax area valga una precisazione: la
previsione di un impegno a stabilire ex lege l'ambito
d'intangibilità del reddito (minimo vitale) ha notevole
significato politico: equivale ad ascrivere al dovere
tributario il valore di "dovere inderogabile di
solidarietà" così da riconoscere che non possono essere
imposti i costi della solidarietà anche a chi di questa
necessita; equivale ad incidere sul concetto di capacità
contributiva; va nel senso di risolvere il lungo dibattito
della Corte Costituzionale chiamata ad intervenire
sull'individuazione del minimo vitale.
Con riferimento alla forma prescelta per rappresentare i
principi della legge delega, senza formulazioni matematiche o
definizioni di concetto, essa ha causa in due valutazioni, una
formale una sostanziale.
Per quanto concerne la valutazione formale, la legge
delega non pare a noi essere la sede, generalmente, in cui
ospitare definizioni siano esse per genere prossimo e
differenza specifica (c.d. "per caratteri formali";
Aristotele, Topici), siano esse per enumerazione
caratteristiche (c.d. "per concettualizzazione"; Tarello); il
tipo di legge in parola deve fissare i principi ed indicare i
criteri direttivi del legislatore delegato in relazione ai
quali disciplinare gli istituti e stabilire le definizioni.
Per quanto riguarda la valutazione sostanziale, se l'uomo
contribuente è pensato al centro ed il fisco suo strumento per
la realizzazione del bene comune è necessario e sufficiente
che nella legge delega siano stabiliti i principi che
garantiscano gli obiettivi: invero il sistema tributario per
grande parte è collegato alle funzioni economiche e così, ad
"enti dinamici". Il che significa che il dettaglio del
contenuto delegato potrebbe essere di ostacolo proprio al
raggiungimento dei fini prefissati nel caso in cui (tra delega
e decreto legislativo) intervengano mutamenti capaci di
impedire il risultato senza frustrare il contenuto della legge
delega. In altri termini è verosimilmente giusto chiedere che
venga assicurato il risultato o la volontà di perseguirlo;
probabilmente errato vincolarne eccessivamente il percorso,
specialmente in una materia come quella in rassegna.
Pensiamo al caso degli oneri deducibili: ad esempio al
valore "casa" indicato nell'articolo 3. Orbene, non v'è dubbio
che esso sia vago: infatti cosa significa casa? In esso ci sta
tutto: dal personale addetto alle pulizie ai costi di
ristrutturazione o di manutenzione ordinaria.
E' quindi comprensibile che al legislatore delegato si
consegni un "contenitore" (il valore "casa") ed un modo
(criterio) con il quale riempire questo contenitore con
oggetti comuni (i costi per manutenzione ordinaria,
straordinaria, camerieri, etc.). Se è chiaro il criterio che
il legislatore delegato deve rispettare nel riempire il
contenitore egli dovrà selezionare tra gli oggetti che siano
coerenti con quel criterio, ovvero "il favorire i redditi
medio-bassi" (dunque, nell'esempio, sarà più coerente un certo
di tipo di costo per la casa piuttosto che il costo per il
personale di servizio).
Questo è ciò che è stato fatto o il senso che vogliamo gli
venga assegnato dai commentatori.
5. L'uomo-contribuente come uomo in mezzo ad altri uomini:
la nascita della "fiscalità etica".
Il dovere di solidarietà può essere definito come
determinazione ferma e perseverante nell'impegno alla
realizzazione del bene comune. Nella legge delega i principi
attorno ai quali costruire un impianto che promuove,
democraticamente, l'aspirazione a realizzare il bene comune,
ci sono. Questi, coordinati sistematicamente tra loro, possono
dare l'avvio, addirittura, a pensare in chiave diversa alcuni
istituti già presenti nel nostro ordinamento e così ad una
nuova disciplina: il "diritto tributario etico". Ciò è ben
plausibile laddove s'intenda con questa locuzione una branca
del diritto tributario che studi i termini delle contrazioni o
delle dilatazioni del prelievo fiscale che abbiano causa nella
realizzazione di un progetto, territoriale o
extra-territoriale, considerato "etico" dalla società in un
dato momento storico.
In particolare il nuovo fisco si dispone verso l'esigenza
solidaristica dell'uomo in modi tradizionali ed innovativi.
Tra i metodi tradizionali vi sono le forme di deduzione dalla
base imponibile e i regimi di favore in relazione alla
determinazione del tributo. Metodo innovativo, viceversa, è la
c.d. "de-tax" ovvero un sistema di detassazione di una
parte del prezzo di un bene di consumo al quale è impressa una
specifica finalità umanitaria. I primi, tuttavia, a parte gli
oneri deducibili riconosciuti per il settore del non
profit e settori finitimi, sono tradizionali nella forma ma
non nella sostanza: il disegno di legge delega, infatti,
stabilisce un particolare regime di favore per il risparmio
affidato ai fondi etici (articolo 3); nelle imposte sui
consumi viene prestato particolare riguardo all'ambiente: la
riduzione dell'incidenza sui prodotti essenziali deve essere
coordinata a correggere le esternalità sull'ambiente, salute e
benessere al fine di agevolare un uso ecologicamente più
compatibile dei prodotti energetici; auspichiamo che tra gli
oggetti sostenuti o favoriti dal sistema fiscale possano anche
entrare forme di commercio equo e solidale.
Da altra angolazione, la de-tax annuncia grande
portata pratica: in primo luogo per l'estensione su cui ha
campo, ovvero, tutto il settore dei consumi; in secondo luogo
perché, a differenza di altre ipotesi di tributo, ad esempio
la Tobin tax, non implica la partecipazione necessaria
di molti Stati per il suo funzionamento ma è rimessa alla sola
volontà di consumatore e venditore.
La riforma sfiora il futuro: la fiscalità etica diverrà
uno tra i presupposti più importanti della finanza etica la
quale, come noi crediamo, se ben governata, è anch'essa
presupposto per il cambiamento della società verso un mondo
più solidale: "per sradicare la povertà è necessario adottare
misure più incisive e globali di quelle necessarie per la
creazione di posti di lavoro" (Muhammad Yunus).
6. L'istruttoria svolta in Commissione finanze.
Prima di concludere la relazione in oggetto è opportuno
ricordare l'ampia e articolata istruttoria svoltasi durante
l'esame in sede referente in Commissione finanze. Al riguardo
ricordo in primo luogo come, data l'ampiezza e l'incisività
della riforma, la Commissione abbia ritenuto indispensabile
procedere ad una indagine conoscitiva durante la quale sono
state audite le confederazioni sindacali, le associazioni
rappresentative degli industriali, dei commercianti, degli
artigiani, degli agricoltori, delle banche e degli
intermediari finanziari, nonché le associazioni
rappresentative degli ordini professionali dei commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali, e le associazioni dei
tributaristi. Nell'ambito del ciclo di audizioni dell'indagine
sono stati inoltre acquisiti pregevoli apporti conoscitivi di
esperti e studiosi del diritto tributario, tra cui anche
rappresentanti di importanti istituti di ricerca mentre,
conclusivamente, si sono svolte le audizioni dei
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in
considerazione del rilevante impatto derivante dalla riforma
del sistema fiscale statale sulla finanza locale.
Giova sottolineare, inoltre, come, nel corso dell'esame in
Commissione, si sia svolto un proficuo confronto dialettico
tra tutti i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di
opposizione, in esito al quale sono stati accolti numerosi
emendamenti proposti da tutte le forze politiche che hanno
inciso su snodi cruciali della riforma in commento.
Nel corso dell'esame sono state introdotte, infatti, anche
con il voto favorevole dei gruppi di opposizione, talune
significative modifiche volte in particolare ad introdurre,
nell'ambito dei criteri in funzione dei quali articolare le
deduzioni, nuovi valori quali il particolare riferimento al
numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di
handicap, la cultura, l'assistenza all'infanzia negli
asili nido e l'attività svolta nel campo sociale, culturale e
scientifico.
Sempre con riferimento all'articolo 3, recante la nuova
imposta sul reddito, un emendamento da tutti condiviso ha
chiarito come la trasformazione delle detrazioni in deduzioni
debba concentrarsi in particolare sui redditi bassi e medi,
ciò al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta
e di rendere il nuovo livello di imposizione particolarmente
favorevole per le categorie meno abbienti. Un ulteriore
emendamento ha specificato come il nuovo regime debba
risultare sempre più favorevole od uguale, e mai peggiore del
precedente, con particolare riferimento anche agli interventi
di natura assistenziale e sociale, fugando in tal modo le
preoccupazioni sollevate in ordine al rischio di un generale
abbassamento dei livelli di tutela sociale.
Ancora nell'ambito dell'articolo 3, è stato accolto con
una riformulazione un emendamento presentato dal gruppo dei
Verdi volto a introdurre un regime differenziato di favore
fiscale per il risparmio affidato ai fondi etici, nonché
alcuni emendamenti presentati dai gruppi sia di maggioranza
che di opposizione volti alla revisione della disciplina dei
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Relativamente all'articolo 4, si segnala come siano stati
approvati taluni emendamenti volti, tra l'altro, a garantire
l'effettiva imposizione sui redditi derivanti da plusvalenze e
dividendi concernenti partecipazioni in società residenti in
paesi a fiscalità privilegiata, nonché una proposta emendativa
diretta alla semplificazione e forfettizzazione, in rapporto
ai ricavi dichiarati, dei costi e delle spese aventi una
limitata deducibilità fiscale, come quelle per le auto e i
telefonini aziendali; tale ultima disposizione è stata
peraltro successivamente espunta dal testo del disegno di
legge a seguito del recepimento di una condizione in tal senso
formulata nel parere reso dalla Commissione Bilancio.
Con riferimento ai restanti articoli del testo si ricorda
come la Commissione abbia introdotto una organica e compiuta
definizione dei criteri direttivi che dovranno presiedere la
riforma dell'IVA e quella dell'imposizione sui servizi;
nell'ambito di quest'ultima è stata peraltro inserita, una
previsione volta all'introduzione di un sistema di tassazione
dei trasferimento dei diritti immobiliari che ne favorisca la
circolazione, con particolare riferimento agli immobili
destinati ad abitazione principale.
Nell'ambito dalla riforma dell'accisa è stato altresì
approvato un emendamento del relatore che recepisce talune
istanze manifestate dai gruppi di ispirazione ambientalista,
diretto a orientare il legislatore delegato verso il fine di
agevolare un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti
energetici.
Quanto all'articolo 8, la Commissione ha approvato un
emendamento che, oltre ad una migliore formulazione del testo,
pone l'accento sulla necessità di una incisiva semplificazione
della base imponibile dell'IRAP, dalla quale, oltre al costo
del lavoro, potranno essere esclusi ulteriori costi
individuati dal Governo.
Si segnala, infine, come la Commissione abbia provveduto a
modificare il testo originario dell'articolo 10 al fine di
prevedere l'espressione dei pareri sui singoli schemi di
decreto legislativo da parte delle commissioni permanenti dei
due rami del Parlamento, demandando invece ad una Commissione
bicamerale ad hoc esclusivamente il parere sullo schema
di decreto legislativo recante il codice fiscale di cui
all'articolo 2 del disegno di legge.
Da ultimo si rileva come la Commissione abbia tenuto conto
dei pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede
consultiva, nonché dal Comitato per la legislazione. A tale
riguardo, si segnala come sia stata in particolare recepita
nel testo del disegno di legge la condizione formulata nel
parere dalla Commissione affari costituzionali, volta a
specificare il termine entro il quale possono essere emanati i
decreti legislativi correttivi e integrativi, nonché le
condizioni contenute nel parere reso dalla Commissione
bilancio. A tale ultimo riguardo si ricorda come sia stato
introdotto un articolo aggiuntivo volto a specificare che nel
documento di programmazione economico-finanziaria sono
indicate annualmente sia le variazioni dell'ammontare delle
entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di
imposizione personale, sia quelle relative alla progressiva
eliminazione dell'IRAP, mentre con la legge finanziaria
vengono stabiliti il valore delle aliquote, degli scaglioni e
delle deduzioni a valere per i successivi esercizi e le misure
che incidono sulla determinazione quantitativa della
prestazione dovuta ai fini IRAP. Ulteriori modifiche connesse
alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio hanno
disposto che gli schemi dei decreti legislativi debbano essere
corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in essi contenute; i medesimi schemi dovranno
inoltre essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario e,
qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate viene sancito l'obbligo di
ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, ai fini dell'espressione
dei pareri definitivi delle Commissioni competenti.
7. Conclusioni.
Il disegno di legge delega ora all'esame dell'Assemblea
persuade fino in fondo.
Dare centralità all'uomo - contribuente così che il Fisco
torni ad essere un suo strumento, è veramente rivoluzione
inversa; è l'essenza della riforma; è la nascita
dell'umanesimo fiscale.
Dall'ambiziosa architettura, prima ancora culturale che
tecnica, discenderanno decreti giusti ed efficaci: giusti,
perché i principi ai quali essi si ispireranno rifletteranno
corrispondenza tra valori reali e valori ideali (il fisco è
mezzo dell'uomo per il bene dell'uomo); efficaci, perché
ritenuti giusti.
Vittorio Emanuele FALSITTA,
Relatore per la maggioranza.