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1. II Governo è delegato
alla riforma del sistema
fiscale statale. Il nuovo
sistema si basa su cinque
imposte ordinate in un unico
codice: imposta sul reddito,
imposta sul reddito delle
società, imposta sul valore
aggiunto, imposta sui
servizi, accisa. |
1. II Governo è
delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi
recanti la riforma del
sistema fiscale statale. Il
nuovo sistema si basa su
cinque imposte ordinate in un
unico codice: imposta sul
reddito, imposta sul reddito
delle società, imposta sul
valore aggiunto, imposta sui
servizi, accisa. |
|
|
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1. Il codice ordina il
sistema fiscale sulla base
dei seguenti princìpi: |
1. Il codice è
articolato in una parte
generale ed in una parte
speciale. La parte generale
ordina il sistema fiscale
sulla base dei seguenti
princìpi: |
|
a) la legge
disciplina gli elementi
essenziali dell'imposizione,
nel rispetto dei princìpi di
legalità, di capacità
contributiva, di
uguaglianza; |
a) identica; |
|
b) le norme
fiscali si adeguano ai
princìpi fondamentali
dell'ordinamento comunitario
e non pregiudicano
l'applicazione delle
convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia; |
b) identica; |
|
c) le norme
fiscali sono informate ai
princìpi di chiarezza,
semplicità, conoscibilità
effettiva,
irretroattività; |
c) identica; |
|
d) è vietata la
doppia imposizione
giuridica; |
d) identica; |
|
e) è vietata
l'applicazione analogica
delle norme fiscali che
stabiliscono il presupposto
ed il soggetto passivo
dell'imposta, le esenzioni e
le agevolazioni; |
e) identica; |
|
f) è garantita la
tutela dell'affidamento e
della buona fede nei rapporti
tra contribuente e fisco; |
f) identica; |
|
g) è introdotta
una disciplina, unitaria per
tutte le imposte, del
soggetto passivo,
dell'obbligazione fiscale,
delle sanzioni e del
processo. La disciplina
dell'obbligazione fiscale
prevede princìpi e regole,
comuni a tutte le imposte, su
dichiarazione, accertamento e
riscossione; |
g) è introdotta
una disciplina, unitaria per
tutte le imposte, del
soggetto passivo,
dell'obbligazione fiscale,
delle sanzioni e del
processo, prevedendo, per
quest'ultimo, l'inclusione
dei consulenti del lavoro tra
i soggetti abilitati
all'assistenza tecnica
generale. La disciplina
dell'obbligazione fiscale
prevede princìpi e regole,
comuni a tutte le imposte, su
dichiarazione, accertamento e
riscossione; |
|
h) la disciplina
dell'obbligazione fiscale
minimizza il sacrificio del
contribuente nell'adempimento
degli obblighi fiscali; |
h) identica; |
|
i) la sanzione
fiscale amministrativa si
concentra sul soggetto che ha
tratto effettivo beneficio
dalla violazione; |
i) identica; |
|
l) la sanzione
fiscale penale è applicata
solo nei casi di frode e di
effettivo e rilevante danno
per l'erario; |
l) identica; |
|
m) le sanzioni
fiscali di cui alle lettere
i) ed l) non sono
applicabili o sono ridotte in
caso di spontaneo adempimento
da parte del contribuente
entro il termine di decadenza
previsto per l'azione di
accertamento, semprechè la
violazione non sia già stata
constatata e non siano
iniziati accessi, ispezioni,
verifiche ed altre attività
di accertamento delle quali
il contribuente abbia avuto
formale conoscenza. |
|
2. La parte
speciale del codice raccoglie
le disposizioni concernenti
le singole imposte di cui
alla presente legge. |
|
2. Il codice può essere
derogato o modificato solo
espressamente e mai da leggi
speciali. |
3. Identico. |
|
|
|
| 1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente | 1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente |
|
del 23 per cento
fino a 100.000 euro e del 33
per cento oltre tale importo,
nel rispetto dei princìpi
della codificazione, la
riforma dell'imposta sul
reddito si articola come
segue: |
del 23 per cento
fino a 100.000 euro e del 33
per cento oltre tale importo,
nel rispetto dei princìpi
della codificazione, la
riforma dell'imposta sul
reddito si articola sulla
base dei seguenti principi e
criteri direttivi: |
|
a) inclusione,
tra i soggetti passivi
dell'imposta, degli enti non
commerciali; |
a) inclusione,
tra i soggetti passivi
dell'imposta, degli enti non
commerciali, con
conservazione del regime di
imposizione previsto per le
società di persone residenti
e soggetti equiparati; |
|
b) per quanto
riguarda l'imponibile: |
b) identico; |
|
1) identificazione,
in funzione della soglia di
povertà, di un livello di
reddito minimo personale
escluso da imposizione; |
1) identico; |
|
2) progressiva
sostituzione delle detrazioni
in deduzioni; |
2) identico; |
|
3) articolazione
delle deduzioni in funzione
dei seguenti valori e
criteri: famiglia, casa,
sanità, istruzione,
formazione, ricerca,
previdenza; non profit,
volontariato e confessioni
religiose, i cui rapporti con
lo Stato sono regolati per
legge sulla base di accordi e
di intese; costi sostenuti
per la produzione dei redditi
di lavoro; |
3) articolazione
delle deduzioni in funzione
dei seguenti valori e
criteri: famiglia, con
particolare riferimento al
numero dei figli, degli
anziani e dei soggetti
portatori di handicap;
casa; sanità, istruzione,
formazione, ricerca e
cultura, previdenza,
assistenza all'infanzia
negli asili nido; non
profit e attività svolta
nel campo sociale,
assistenziale, culturale e
scientifico; volontariato
e confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base
di accordi e di intese; costi
sostenuti per la produzione
dei redditi di lavoro; |
|
4) concentrazione
delle deduzioni sui redditi
bassi e medi; |
4) concentrazione
delle deduzioni sui redditi
bassi e medi, al fine di
meglio garantire la
progressività dell'imposta e
di rendere particolarmente
favorevole per i redditi
anzidetti il nuovo livello
d'imposizione; |
|
5) inclusione
parziale nell'imponibile
degli utili percepiti e delle
plusvalenze realizzate, fuori
dall'esercizio di impresa, su
partecipazioni societarie
qualificate, per ridurre gli
effetti di doppia imposizione
economica; |
5) identico; |
|
6) per la
determinazione del reddito di
impresa, applicazione, in
quanto compatibili, delle
norme contenute nella
disciplina della imposta sul
reddito delle società, con
inclusione parziale
nell'imponibile degli utili
percepiti e delle plusvalenze
realizzate su partecipazioni
societarie qualificate e non
qualificate, per ridurre gli
effetti di doppia imposizione
economica; simmetrica
deducibilità dei costi
relativi e delle minusvalenze
realizzate; |
6) identico; |
|
7) regime
differenziato di favore
fiscale per la parte di
retribuzione o compenso
commisurata ai risultati
dell'impresa; |
7) identico; |
|
8) revisione della
disciplina dei redditi
derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa espressamente
definiti, con inclusione
degli stessi nell'ambito del
reddito di lavoro autonomo e
con loro attrazione al
reddito che deriva
dall'esercizio di arti e
professioni se conseguiti da
artisti e professionisti di
qualsiasi tipo; |
|
c) per quanto
riguarda il regime fiscale
sostitutivo per i redditi di
natura finanziaria: |
c) identico: |
|
1) omogeneizzazione
dell'imposizione su tutti i
redditi di natura
finanziaria,
indipendentemente dagli
strumenti giuridici
utilizzati per produrli; |
1) identico; |
|
2) convergenza del
regime fiscale sostitutivo su
quello proprio dei titoli del
debito pubblico; |
2) identico; |
|
3) imposizione del
risparmio affidato in
gestione agli investitori
istituzionali sulla base dei
princìpi di cassa e di
compensazione; |
3) identico; |
|
4) regime
differenziato di favore
fiscale per il risparmio
affidato a fondi pensione ed
a casse di previdenza
privatizzate; |
4) regime
differenziato di favore
fiscale per il risparmio
affidato a fondi pensione,
a fondi etici ed a
casse di previdenza
privatizzate; |
|
d) per quanto
riguarda le
semplificazioni: |
d) identico: |
|
1) prosecuzione
del processo di
semplificazione degli
adempimenti formali avviato,
nella XIV legislatura, con i
primi interventi per il
rilancio dell'economia; |
1)
identico; |
|
2) potenziamento
degli studi di settore; |
2) identico; |
|
3) introduzione del
concordato triennale
preventivo per l'imposizione
sul reddito di impresa e di
lavoro autonomo; |
3) introduzione del
concordato triennale
preventivo per l'imposizione
sul reddito di impresa e di
lavoro autonomo anche in
funzione del potenziamento
degli studi di settore; |
|
4) introduzione
per le piccole e medie
imprese e per i lavoratori
autonomi di un regime
semplificato per gli obblighi
documentali e la
determinazione degli
imponibili, anche in funzione
del potenziamento degli studi
di settore; |
|
e) previsione di
una clausola di salvaguardia,
in modo che, a parità di
condizioni, il nuovo regime
risulti sempre più favorevole
od uguale, mai peggiore, del
precedente. |
e) previsione di
una clausola di salvaguardia,
in modo che, a parità di
condizioni, il nuovo regime
risulti sempre più favorevole
od uguale, mai peggiore, del
precedente, con
riferimento anche agli
interventi di natura
assistenziale e
sociale. |
|
2. Nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria sono
indicate annualmente le
variazioni dell'ammontare
delle entrate connesse con le
modifiche da introdurre al
regime di imposizione
personale. |
Soppresso. |
|
3. In coerenza
con gli obiettivi di cui al
comma 2, il valore delle
aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, a valere per
i successivi esercizi, è
indicato nella legge
finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera b), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive
modificazioni. |
Soppresso. |
|
|
|
| 1. Nel rispetto dei princìpi della codificazione, per incrementare la | 1. Nel rispetto dei princìpi della codificazione, per incrementare la |
|
competitività del sistema
produttivo, adottando un
modello fiscale omogeneo a
quelli più efficienti in
essere nei Paesi membri
dell'Unione europea, la
riforma dell'imposizione sul
reddito delle società si
articola come segue per
quanto riguarda
l'imponibile: |
competitività del sistema
produttivo, adottando un
modello fiscale omogeneo a
quelli più efficienti in
essere nei Paesi membri
dell'Unione europea, la
riforma dell'imposizione sul
reddito delle società si
articola, per quanto riguarda
l'imponibile, sulla base
dei seguenti principi e
criteri direttivi: |
| a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal gruppo o di suo scioglimento, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità e recupero a tassazione di quanto dedotto ai sensi della lettera l), seconda parte; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità dell'esercizio sociale per ciascuna società del gruppo, prevedendo gli adempimenti necessari per la determinazione dell'imponibile di gruppo nel caso di diversità dei periodi | a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera l), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle |
|
d'imposta; eventuale
esclusione dell'opzione
relativamente alle società
controllate che esercitino
determinate attività diverse
da quella della controllante;
esclusione dal concorso alla
formazione del reddito dei
compensi corrisposti alle e
ricevuti dalle società con
imponibili negativi; nel caso
in cui per effetto di
svalutazioni dedotte dalla
società controllante o da
altra società controllata,
anche se non inclusa nella
tassazione di gruppo, il
valore fiscale riconosciuto
della partecipazione nella
società consolidata è minore
del valore fiscale
riconosciuto della
corrispondente quota di
patrimonio netto contabile di
tale società, riallineamento
del secondo valore al primo
determinando i criteri per la
determinazione e la
ripartizione di tale
differenza tra gli elementi
dell'attivo e del passivo
della società partecipata; |
società consolidate;
identità del periodo di
imposta per ciascuna
società del gruppo, fatta
eccezione per i casi di
operazioni straordinarie
relativamente alle quali
dovranno prevedersi apposite
regole; eventuale
esclusione dell'opzione
relativamente alle società
controllate che esercitino
determinate attività diverse
da quella della controllante;
esclusione dal concorso alla
formazione del reddito dei
compensi corrisposti alle e
ricevuti dalle società con
imponibili negativi; nel caso
in cui per effetto di
svalutazioni dedotte dalla
società controllante o da
altra società controllata,
anche se non inclusa nella
tassazione di gruppo, il
valore fiscale riconosciuto
della partecipazione nella
società consolidata è minore
del valore fiscale
riconosciuto della
corrispondente quota di
patrimonio netto contabile di
tale società, riallineamento
del secondo valore al primo
determinando i criteri per la
determinazione e la
ripartizione di tale
differenza tra gli elementi
dell'attivo e del passivo
della società partecipata;
le società che esercitano
l'opzione garantiscono
solidalmente tra loro
l'adempimento degli obblighi
tributari dell'ente o società
controllante; |
| b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della | b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della |
|
controllante residente e
delle controllate estere da
parte di soggetti con le
qualifiche previste ed
eventualmente ad altri
adempimenti finalizzati ad
una maggiore tutela degli
interessi erariali
determinabili anche per il
singolo contribuente; metodo
di consolidamento analogo a
quello previsto dal decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui
all'articolo 127-bis, comma
8, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, prevedendo il
riconoscimento di imposte
pagate all'estero per singola
entità legale o stabile
organizzazione con modalità
tali da evitare effetti di
doppia imposizione economica
e giuridica; al fine di
consentire l'utilizzo del
credito per imposte pagate
all'estero, concorso
prioritario dei redditi
prodotti all'estero alla
formazione del reddito
imponibile; semplificazione
della determinazione della
base imponibile delle
controllate non residenti,
anche escludendo
l'applicabilità delle norme
del titolo I, capo VI, e del
titolo II del citato testo
unico delle imposte sui
redditi, concepite per realtà
produttive e regolamentazioni
giuridiche nazionali; |
controllante residente e
delle controllate estere da
parte di soggetti con le
qualifiche previste ed
eventualmente ad altri
adempimenti finalizzati ad
una maggiore tutela degli
interessi erariali
determinabili anche per il
singolo contribuente; metodo
di consolidamento analogo a
quello previsto dal decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui
all'articolo 127-bis, comma
8, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, prevedendo il
riconoscimento di imposte
pagate all'estero per singola
entità legale o stabile
organizzazione con modalità
tali da evitare effetti di
doppia imposizione economica
e giuridica; al fine di
consentire l'utilizzo del
credito per imposte pagate
all'estero, concorso
prioritario dei redditi
prodotti all'estero alla
formazione del reddito
imponibile; semplificazione
della determinazione della
base imponibile delle
controllate non residenti,
anche escludendo
l'applicabilità delle norme
del titolo I, capo VI, e
dei titoli II e IV
del citato testo unico
delle imposte sui redditi,
concepite per realtà
produttive e regolamentazioni
giuridiche nazionali; |
|
c) esenzione
delle plusvalenze realizzate
relativamente a
partecipazioni in società con
o senza personalità
giuridica, sia residenti, sia
non residenti al verificarsi
delle seguenti condizioni: |
c) identico: |
| 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica |
1) riconducibilità
della partecipazione alla
categoria delle
immobilizzazioni finanziarie
prevedendo oltre al
riferimento alle
classificazioni di bilancio
anche il requisito di un
periodo di ininterrotto
possesso non inferiore ad un
anno; 2) esercizio da parte
della società partecipata di
un'effettiva attività
commerciale; nel caso di
realizzo di una
partecipazione con i
requisiti predetti, recupero
a tassazione delle
svalutazioni dedotte negli
esercizi anteriori alla data
di entrata in vigore della
nuova disciplina recata dalla
riforma da determinare in
numero non inferiore a
due; |
|
22 dicembre 1986, n.
917, e successive
modificazioni, salvi i casi
di disapplicazione previsti
dal comma 5 dello stesso
articolo 127-bis;
nel caso di realizzo di
una partecipazione con i
requisiti predetti, recupero
a tassazione delle
svalutazioni dedotte negli
esercizi anteriori alla data
di entrata in vigore della
nuova disciplina recata dalla
riforma da determinare in
numero non inferiore a
due; |
|
d) esclusione dal
concorso alla formazione del
reddito imponibile del 95 per
cento degli utili distribuiti
da società con personalità
giuridica sia residenti che
non residenti nel territorio
dello Stato, anche in
occasione della liquidazione,
ferma rimanendo
l'applicabilità dell'articolo
127-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, per quelle
residenti in Paesi a regime
fiscale privilegiato;
deducibilità dei costi
connessi alla gestione delle
partecipazioni; |
d) esclusione dal
concorso alla formazione del
reddito imponibile del 95 per
cento degli utili distribuiti
da società con personalità
giuridica sia residenti che
non residenti nel territorio
dello Stato, anche in
occasione della liquidazione;
deducibilità dei costi
connessi alla gestione delle
partecipazioni; |
|
e) ferma restando
la disciplina di cui
all'articolo 127-bis
del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, previsione di
apposite regole per le
plusvalenze e per i dividendi
di cui alle lettere c)
e d) al fine di
evitare che i regimi di
esenzione e di esclusione dal
reddito disposti da tali
lettere siano riconosciuti a
vantaggio dei soci residenti
nell'ipotesi in cui non si
applichi il regime impositivo
previsto dal predetto
articolo; |
|
e) indeducibilità
delle minusvalenze iscritte e
simmetrica indeducibilità di
quelle realizzate
relativamente a
partecipazioni in società con
o senza personalità
giuridica, sia residenti, sia
non residenti che si
qualificano per l'esenzione
di cui alla lettera c);
indeducibilità dei costi
direttamente connessi con la
cessione di partecipazioni
che si qualificano per
l'esenzione di cui alla
stessa lettera c); |
f) identica; |
| f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui | g) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui |
|
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, al fine di
escludere il pro-rata di
indeducibilità di cui al
comma 1 del medesimo articolo
nel caso di realizzo di
plusvalenze esenti e di
percezione di utili esclusi
di cui rispettivamente alle
lettere c) e d);
previsione di un nuovo
pro-rata di indeducibilità
per i soli oneri finanziari
nel caso di possesso di
partecipazioni con i
requisiti per l'esenzione di
cui alla stessa lettera
c), escludendo quelle
relative a controllate
incluse nel consolidato
fiscale ed eventualmente
anche quelle il cui reddito è
tassato in capo ai soci anche
a seguito dell'opzione di cui
alla lettera h); per la
determinazione del pro-rata
riferimento ai valori
risultanti dallo stato
patrimoniale della
partecipante, considerando il
valore di libro delle
partecipazioni con i
requisiti di cui alla lettera
c) innanzitutto
finanziato dal patrimonio
netto contabile da
determinare con criteri
analoghi a quelli di cui alla
lettera g); nel caso di
successiva cessione della
partecipazione consolidata
potrà essere previsto il
recupero a tassazione anche
parziale degli oneri
finanziari dedotti per
effetto della esclusione di
cui alla seconda parte della
presente lettera;
coordinamento con le
disposizioni di cui alla
lettera g); |
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, al fine di
escludere il pro-rata di
indeducibilità di cui al
comma 1 del medesimo articolo
nel caso di realizzo di
plusvalenze esenti e di
percezione di utili esclusi
di cui rispettivamente alle
lettere c) e d);
previsione di un nuovo
pro-rata di indeducibilità
per i soli oneri finanziari
nel caso di possesso di
partecipazioni con i
requisiti per l'esenzione di
cui alla stessa lettera
c), escludendo quelle
relative a controllate
incluse nel consolidato
fiscale ed eventualmente
anche quelle il cui reddito è
tassato in capo ai soci anche
a seguito dell'opzione di cui
alla lettera i); per la
determinazione del pro-rata
riferimento ai valori
risultanti dallo stato
patrimoniale della
partecipante, considerando il
valore di libro delle
partecipazioni con i
requisiti di cui alla lettera
c) innanzitutto
finanziato dal patrimonio
netto contabile da
determinare con criteri
analoghi a quelli di cui alla
lettera g); nel caso di
successiva cessione della
partecipazione consolidata
potrà essere previsto il
recupero a tassazione anche
parziale degli oneri
finanziari dedotti per
effetto della esclusione di
cui alla seconda parte della
presente lettera;
coordinamento con le
disposizioni di cui alla
lettera h); |
|
g) in conformità
a quanto disposto in altri
ordinamenti fiscali europei,
limite alla deducibilità
degli oneri finanziari
relativi a finanziamenti,
erogati o garantiti dal socio
che detiene direttamente o
indirettamente una
partecipazione non inferiore
al 10 per cento del capitale
sociale e da sue parti
correlate, da identificare
sulla base dei criteri di cui
all'articolo 2359 del codice
civile, verificandosi un
rapporto tra tali
finanziamenti ed il
patrimonio netto contabile
riferibile allo stesso socio
eccedente quello consentito
ed a condizione che gli oneri
finanziari non confluiscano
in un reddito imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito
e dell'imposta sul reddito
delle società; previsione di
un rapporto tra la quota di
patrimonio netto e
l'indebitamento dell'impresa
riferibili al socio
qualificato sterilizzando gli
effetti |
h) identica; |
|
delle partecipazioni
societarie a catena e
differenziandolo per le
società la cui attività
consiste in via esclusiva o
prevalente nell'assunzione di
partecipazioni; verificandosi
un rapporto superiore a
quello consentito,
attribuzione al contribuente
dell'onere di dimostrare che
i finanziamenti eccedenti
derivano dalla capacità di
credito propria e non da
quella del socio; in assenza
di tale dimostrazione
assimilazione degli oneri
finanziari dovuti ad utili
distribuiti e conseguente
indeducibilità degli stessi
nella determinazione del
reddito d'impresa; rilevanza
ai fini della determinazione
del predetto rapporto: 1)
della quota di patrimonio
netto contabile
corrispondente alla
partecipazione del socio al
netto del capitale sociale
sottoscritto e non versato,
aumentato dell'utile
dell'esercizio e diminuito
della perdita nel caso di
mancata ricopertura della
stessa entro un periodo non
inferiore alla fine del
secondo esercizio successivo;
2) dell'indebitamento erogato
o garantito dal socio o da
sue parti correlate
intendendo per tale quello
derivante da mutui e depositi
di danaro e da ogni altro
rapporto qualificabile
economicamente fra i debiti
finanziari; rilevanza delle
garanzie reali, personali e
di fatto, quindi anche dei
comportamenti e degli atti
giuridici che seppure non
formalmente qualificandosi
quali prestazioni di garanzie
ottengono lo stesso risultato
economico; computo ad
incremento dell'indebitamento
degli apporti di capitale
effettuati in esecuzione di
contratti di associazione in
partecipazione e di quelli
indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice
civile; irrilevanza dei
finanziamenti assunti
nell'esercizio dell'attività
bancaria; |
| h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che |
i) identica; |
|
esercita l'opzione garantisc
con il proprio patrimonio
l'adempimento degli obblighi
tributari da parte dei
soci; |
|
i) deducibilità
delle componenti negative di
reddito forfettariamente
determinate, quali le
rettifiche dell'attivo e gli
accantonamenti a fondi,
indipendentemente dal
transito dal conto economico
al fine di consentire il
differimento d'imposta anche
se calcolate in sede di
destinazione dell'utile; nel
caso di incapienza
dell'imponibile della società
cui si riferiscono,
previsione della deducibilità
delle predette componenti
negative di reddito in sede
di destinazione dell'utile di
altra società inclusa nella
stessa tassazione di gruppo;
previsione dei necessari
meccanismi per il recupero
delle imposte differite; |
l) identica; |
|
l) riformulazione
della disciplina del credito
per imposte pagate all'estero
di cui all'articolo 15 del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al fine di renderla
coerente con i nuovi istituti
introdotti dalla disciplina
recata dalla riforma, in
particolare prevedendone il
calcolo relativamente a
ciascuna controllata estera
ed a ciascuna stabile
organizzazione o
alternativamente, solo per
queste ultime, mantenere il
riferimento a tutte quelle
operanti nello stesso Paese;
previsione del riporto in
avanti ed all'indietro del
credito per imposte pagate
all'estero inutilizzato per
un periodo eventualmente
differenziato non inferiore a
otto esercizi; |
m)
identica; |
| m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto |
n) identica; |
|
legislativo e dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 544, al fine di renderli
coerenti alle logiche della
disciplina recata dalla
riforma; |
|
n) opzione e
relativi termini e modalità
di esercizio per la
determinazione forfetaria
dell'imposta relativa al
reddito derivante
dall'utilizzazione delle navi
indicate nell'articolo
8-bis, primo comma,
lettera a), del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive
modificazioni, ed
eventualmente anche a quello
derivante dalle attività
commerciali complementari od
accessorie al fine di rendere
il prelievo equivalente a
quello di un'imposta sul
tonnellaggio; a tale scopo:
1) l'identificazione delle
attività ammesse al regime di
determinazione forfetaria
avverrà con riferimento ai
criteri di cui alla
comunicazione recante "Nuovi
orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato al trasporto
marittimo" COM(96)81
approvata dalla Commissione
europea in data 24 giugno
1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C.
205 del 5 luglio 1997, ed
alle modalità di attuazione
degli analoghi regimi negli
altri Stati membri
dell'Unione europea; 2) la
tassa sarà commisurata in
cifra fissa per ogni
tonnellata di stazza netta
con l'individuazione di
diverse fasce di tonnellaggio
di modo che l'importo
unitario per tonnellata
diminuisca con l'aumentare
del tonnellaggio della nave
con riferimento a quanto
previsto negli altri Stati
membri dell'Unione europea;
irrevocabilità dell'opzione
per un periodo almeno
quinquennale; alle cessioni
di beni e servizi fra le
società il cui reddito si
determina in modo forfetario
secondo i criteri predetti e
le altre imprese si applica,
ricorrendone le altre
condizioni, la disciplina del
valore normale prevista
dall'articolo 76, comma 5,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, anche se
avvengono tra soggetti
residenti nel territorio
dello Stato; |
o) identica; |
| o) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di |
p) identica; |
|
cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni,
concernente l'imputazione ai
soci residenti del reddito
prodotto da società estere
controllate residenti in
Paesi a regime fiscale
privilegiato al fine di
estenderne l'ambito di
applicazione anche alle
società estere collegate
residenti negli stessi Paesi.
In assenza del requisito del
controllo invece della
determinazione
dell'imponibile secondo le
norme nazionali, sarà
prevista l'imputazione del
maggiore tra l'utile di
bilancio prima delle imposte
ed un utile forfetariamente
determinato sulla base di
coefficienti di rendimento
differenziati per le
categorie di beni che
compongono l'attivo
patrimoniale; |
|
p) mantenimento
della soglia di fatturato per
l'applicazione degli studi di
settore; |
q) identica; |
|
q) abrogazione
delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, e
successive modificazioni. |
r) identica. |
|
2. Sull'imponibile
determinato ai sensi del
comma 1 insiste un'aliquota
unica del 33 per cento. |
2 Identico. |
|
|
|
|
1. La riforma della
imposta sul valore aggiunto
si articola, sulla base dello
standard comunitario,
come segue: |
1. La riforma della
imposta sul valore aggiunto
si articola, sulla base dello
standard comunitario,
secondo i seguenti
principi e criteri
direttivi: |
|
a) progressiva
riduzione delle forme di
indetraibilità e delle
distorsioni della base
imponibile, in modo da
avvicinare la struttura
dell'imposta a quella propria
e tipica di una imposta sui
consumi; |
a) identica; |
|
b) coordinamento
con il sistema dell'accisa,
in modo da ridurre gli
effetti di duplicazione; |
b) identica; |
|
c)
razionalizzazione dei sistemi
speciali in funzione della
particolarità dei settori
interessati; |
c) identica; |
|
d)
semplificazione degli
adempimenti formali. |
d) identica; |
|
e) semplificazione
delle disposizioni in tema di
territorialità dell'imposta e
migliore armonizzazione delle
stesse con le previsioni
della normativa
comunitaria; f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977; g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta; h) esclusione della sussistenza del presupposto soggettivo per l'attribuzione agli esercenti arti e professioni che rivestono la qualifica di amministratori di società di partecipazioni derivanti da piani azionari. |
|
2. Ogni anno la legge
finanziaria determina, nel
quadro dei vincoli
comunitari, l'ammontare del
volume d'affari che può
essere escluso
dall'imponibile, in quanto
destinato dai privati a
finalità etiche. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. La riforma
dell'imposizione sui servizi
si articola concentrando e
razionalizzando, in un'unica
obbligazione fiscale ed in
un'unica modalità di
prelievo, in particolare i
seguenti tributi: |
1. Identico. |
|
a) imposta di
registro; b) imposte ipotecarie e catastali; c) imposta di bollo; d) tassa sulle concessioni governative; |
|
e) tassa sui
contratti di borsa; f) imposta sulle assicurazioni; g) imposta sugli intrattenimenti. |
|
2. La riforma deve
essere volta prioritariamente
ad un sistema di tassazione
dei trasferimenti dei diritti
immobiliari che ne favorisca
la circolazione, con
particolare riferimento agli
immobili destinati ad
abitazione principale. |
|
|
|
|
1. La riforma del sistema
dell'accisa è improntata a
criteri di efficienza e
ottimalità. In particolare,
le singole accise sono
gradualmente determinate e
coordinate con l'imposta sui
consumi, in modo da ridurne
l'incidenza sui prodotti
essenziali e correggerne gli
effetti esterni negativi su
ambiente, salute e benessere.
Il coordinamento con le altre
forme di imposizione,
inoltre, evita gli effetti
viziosi di moltiplicazione
dell'imposta. |
1. La riforma del sistema
dell'accisa è improntata a
criteri di efficienza e
ottimalità, nonché a
criteri di semplificazione e
razionalizzazione, in
particolare per ridurne gli
adempimenti
amministrativi. In
particolare, le singole
accise sono gradualmente
determinate e coordinate con
l'imposta sui consumi, in
modo da ridurne l'incidenza
sui prodotti essenziali e
correggerne gli effetti
esterni negativi su ambiente,
salute e benessere, al
fine di agevolare un uso
ecologicamente più
compatibile dei prodotti
energetici. Le accise sugli
oli minerali da riscaldamento
sono determinate con criterio
di gradualità in modo da
ridurne l'incidenza in
rapporto ai volumi consumati.
Il coordinamento con le
altre forme di imposizione,
inoltre, evita gli effetti
viziosi di moltiplicazione
dell'imposta. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare uno o più decreti
legislativi per la graduale
eliminazione dell'imposta
regionale sulle attività
produttive (IRAP), con
prioritaria esclusione dalla
base imponibile del costo del
lavoro. |
1. Il Governo è delegato
ad emanare uno o più decreti
legislativi per la graduale
eliminazione dell'imposta
regionale sulle attività
produttive (IRAP), con
prioritaria e progressiva
esclusione dalla base
imponibile del costo del
lavoro e di eventuali
ulteriori costi. I decreti
legislativi dovranno
prevedere anche la
semplificazione della base
imponibile. |
|
|
|
|
1. L'attuazione della
riforma è modulata con più
decreti legislativi, da
emanare entro due anni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
sottoposti al vincolo della
sostanziale invarianza dei
saldi economici e finanziari
netti dei singoli settori
istituzionali, tenuto anche
conto della riforma del
sistema previdenziale. A tale
fine, la sezione dedicata del
Documento di programmazione
economico-finanziaria, di cui
all'articolo 1, comma 5,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, è integrata dei
necessari elementi di
informazione. |
1. Identico. |
|
2. Dai decreti
legislativi di attuazione
degli articoli da 3 a 8 non
possono deri-vare oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. Nel caso di
eventuali maggiori oneri, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, dopo averne
data tempestiva notizia al
Parlamento, assume le
conseguenti iniziative,
predisponendo, secondo le
procedure previste
dall'articolo 10, un apposito
decreto che, variando
opportunamente le aliquote
delle singole imposte,
corregga l'andamento del
gettito per ripristinare la
situazione di invarianza. |
2. Dai decreti
legislativi di attuazione
degli articoli da 3 a 8 non
possono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. Nel caso di
eventuali maggiori oneri, si
procede ai sensi
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni. |
|
3. Nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria sono
indicate an-nualmente le
variazioni dell'ammontare
delle entrate connesse con le
modifiche da introdurre al
regime di imposizione
personale e con la
progressiva eliminazione
dell'IRAP. 4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabiliti: a) il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non sostituite da deduzioni, a valere per i successivi esercizi; b) le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP. |
|
3. Fino al
completamento della riforma
prevista ai sensi della
presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni
vigenti, in quanto
compatibili, non
espressamente abrogate. Per
lo stesso periodo, e per i
due anni successivi al
completamento della
riforma, nel rispetto
degli stessi princìpi e
criteri direttivi di cui alla
presente legge, possono
essere emanate, con uno o più
decreti legislativi,
disposizioni integrative e
correttive, nonché tutte le
modificazioni legislative
necessarie per il migliore
coordinamento delle
disposizioni vigenti.
Apposita normativa
transitoria escluderà
inasprimenti fiscali,
rispetto a regimi fiscali
garantiti dalla legislazione
pregressa. |
5. Fino alla
data di scadenza del termine
per l'esercizio della delega
di cui al comma 1,
continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti, in
quanto compatibili, non
espressamente abrogate. Per
lo stesso periodo, e per i
due anni successivi, nel
rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi
di cui alla presente legge,
possono essere emanate, con
uno o più decreti
legislativi, disposizioni
integrative e correttive,
nonché tutte le modificazioni
legislative necessarie per il
migliore coordinamento delle
disposizioni vigenti.
Apposita normativa
transitoria escluderà
inasprimenti fiscali,
rispetto a regimi fiscali
garantiti dalla legislazione
pregressa. |
|
4. Fino al
completamento del processo di
riforma costituzionale
restano garantiti in termini
quantitativi e qualitativi
gli attuali meccanismi di
finanza locale. In
particolare, la progressiva
riduzione dell'IRAP sarà
compensata, d'intesa con le
regioni, da trasferimenti o
da compartecipazioni. Restano
salve eventuali anticipazioni
del federalismo fiscale. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
è istituita una Commissione
composta da quindici senatori
e quindici deputati, nominati
rispettivamente dal
Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati nel
rispetto della proporzione
esistente tra i gruppi
parlamentari, sulla base
delle designazioni dei gruppi
medesimi. |
V. comma 6. |
| 2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti ai sensi della presente legge sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la | 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissione |
|
complessità della materia
o per il numero dei decreti
trasmessi nello stesso
periodo all'esame della
Commissione. |
possono chiedere
ai Presidenti delle Camere
una proroga di venti giorni
per l'espressione del parere,
qualora ciò si renda
necessario per la complessità
della materia o per il numero
dei decreti trasmessi nello
stesso periodo all'esame
delle Commissioni. |
|
3. Qualora sia
richiesta, ai sensi del comma
2, la proroga del termine per
l'adozione del parere, e
limitatamente alle materie
per cui essa sia concessa, i
termini per l'emanazione dei
decreti legislativi previsti
dal medesimo comma 2 sono
prorogati di venti giorni.
Decorso il termine di cui al
citato comma 2, secondo
periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del terzo
periodo del medesimo comma 2,
il parere si intende espresso
favorevolmente. |
2. Qualora sia
concessa, ai sensi del comma
1, la proroga del termine per
l'espressione del parere, i
termini per l'emanazione dei
decreti legislativi sono
prorogati di venti giorni. |
|
3. Entro i trenta giorni
successivi all'espressione
dei pareri, il Governo, ove
non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente
formulate, anche con
riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dai
necessari elementi
integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti, che
sono espressi entro trenta
giorni dalla data di
trasmissione. 4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, |
|
sulla base delle
designazioni dei gruppi
medesimi. La Commissione
esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione dello
schema di decreto. I
Presidenti delle Camere
possono, d'intesa, su
richiesta della Commissione,
concedere una proroga di
venti giorni per
l'espressione del parere. 7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'adozione del parere, il termine per l'emanazione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque emanato. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |