XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2144-A




PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2144,

              apprezzato l'intento sotteso al provvedimento di sistematizzazione e razionalizzazione della normativa vigente in materia di sistema fiscale,

              ritenuto che tale operazione per essere efficace deve individuare con precisione i diversi atti che contribuiscono al riordino e determinare chiaramente i termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              sia chiarito il rapporto esistente tra il prefigurato "codice" e i diversi atti con cui si procederà alla riforma delle cinque imposte previste nel disegno di legge;

              all'articolo 9, siano meglio specificate le diverse scadenze per l'entrata in vigore dei singoli decreti legislativi e del codice (qualora quest'ultimo fosse un atto distinto dai menzionati decreti legislativi) e, in generale, della riforma nel suo complesso; il chiarimento circa il termine di entrata in vigore rileva anche in considerazione del fatto che da esso decorre il termine di due anni per l'esercizio di una ulteriore delega per l'adozione di disposizioni correttive e integrative;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              le disposizioni di delega di cui all'articolo 1, nonché agli articoli da 3 a 7, siano riformulate affinché oltre all'oggetto della delega sia indicato anche l'atto con cui tale delega sarà esercitata; in relazione a ciascuna delega si provveda a trasformare gli indicati principi ispiratori delle diverse riforme in principi e criteri per l'esercizio delle singole deleghe legislative;

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 1, lettera l), ove si individua, quale criterio direttivo per la riforma del sistema penale tributario, il principio dell'applicazione della sanzione penale solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare criteri specifici per la determinazione dell'effettività e la rilevanza del danno stesso;

              con riferimento all'articolo 3, si osserva che:

                1) al comma 1, lettera b), nn. 5 e 6, non è individuata la misura entro cui dovranno essere sottoposti a tassazione gli utili percepiti e le plusvalenze;

                2) al comma 1, lettera d), n. 1, potrebbe risultare utile precisare quali siano gli adempimenti formali per i quali si prospetta una ulteriore semplificazione;

                3) al comma 1, lettera d), n. 2, non si specifica se si intenda procedere ad un ampliamento delle categorie di contribuenti cui si applicherebbero gli studi di settore ovvero ad una modifica della struttura e del funzionamento dell'istituto;

              con riferimento all'articolo 4, comma 1, si osserva che:

                1) alla lettera a), sembra interamente rimessa al legislatore delegato la determinazione del limite di utilizzo delle perdite fiscali maturata anteriormente all'ingresso del gruppo; alla medesima lettera non si prevedono criteri precisi in ordine all'esclusione dall'opzione per l'inserimento nel gruppo e alla individuazione delle attività svolte dalla società controllata, differenti da quella propria della controllante, per le quali si applicherebbe l'esclusione;

                2) alla lettera b), si rimette al legislatore delegato l'individuazione di criteri differenti da quelli previsti dalla normativa vigente per la determinazione della base imponibile delle controllate non residenti;

                3) alla lettera g), non appare agevole comprendere quali rapporti si intendano assumere con la dizione: "parti correlate" e, in particolare, se si tratti di situazioni differenti, oltre a quelle qualificabili in termini di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

              all'articolo 5, comma 1, lettera a), dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare quali siano le distorsioni della base imponibile di cui sarebbe necessaria l'eliminazione;

              all'articolo 6, dovrebbe chiarirsi se la razionalizzazione e la concentrazione delle imposte richiamate sarà operata mediante la soppressione delle medesime e la contestuale introduzione di una nuova ed unica imposta sui servizi - come potrebbe far intendere la rubrica dell'articolo - ovvero attraverso la razionalizzazione e l'armonizzazione della disciplina delle imposte stesse;

              all'articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i principi per il riordino dell'imposta in questione, stante la genericità di quelli indicati nella disposizione.
          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              considerato che il disegno di legge in esame, al fine di riformare e riordinare un settore normativo di particolare rilievo - quale il sistema fiscale statale - individua uno specifico strumento normativo, denominandolo "codice", raccomanda che gli strumenti normativi con finalità di riordinamento, previsti nei singoli interventi legislativi, rispondano a modelli stabili e coerenti, al fine di evitare un indesiderato aumento del grado di complessità della normativa rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e difficile".

(Parere espresso il 27 febbraio 2002)


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2144,

              rilevato che a seguito dell'approvazione di specifici emendamenti è stato chiarito che: 1) il codice si articola in una parte generale e in una parte speciale; 2) il medesimo discende dal "consolidamento" dei decreti legislativi di cui agli articoli da 2 a 7; 3) ai fini dell'espressione del parere parlamentare sono stati individuati soggetti diversi: l'istituenda commissione bicamerale per lo schema di decreto legislativo recante il codice, le Commissioni parlamentari, per gli altri schemi,

              ribaditi i rilievi formulati nel parere reso nella seduta del 27 febbraio 2002,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento. debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              in relazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, sia chiarito il rapporto tra i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni dei decreti legislativi da adottare, che rifluiscono nella parte speciale del codice. A tal riguardo, si valuti l'opportunità di individuare principi e criteri specifici ai fini dell'adozione del codice, in particolare, con riferimento al coordinamento tra parte generale e parte speciale dello stesso;

              all'articolo 2, comma 1-bis, si chiarisca se il codice può essere adottato anche nel caso in cui una delle cinque imposte non sia stata ridisciplinata;

              all'articolo 9, comma 3, si ribadisce la necessità di chiarire la portata dell'inciso "fino al completamento della riforma", anche alla luce dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto per tale periodo e per i due anni successivi potranno essere adottati i decreti legislativi integrativi e correttivi;

              stante la previsione, di cui all'articolo 9, comma 1, del termine di due anni per l'adozione dei decreti legislativi, ivi compreso il codice (non essendo per l'adozione del medesimo previsto un termine diverso), si chiarisca il significato della previsione di cui al comma 3 specificando che, dopo l'adozione del codice, i decreti legislativi modificativi e correttivi dovranno avere ad oggetto le disposizioni raccolte nel codice;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              la disposizione di cui all'articolo 1, conformemente con quanto indicato nella rubrica, sia riformulata come disposizione di delega legislativa al Governo;

              gli articoli da 3 a 7 siano riformulati affinché, oltre all'oggetto della delega, sia indicato anche l'atto con cui ciascuna delega sarà esercitata; si provveda, altresì, a trasformare gli indicati principi ispiratori delle diverse riforme in principi e criteri per l'esercizio delle singole deleghe legislative;

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 9, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di estendere la previsione anche al decreto legislativo recante il codice".

(Parere espresso l'11 aprile 2002)
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              rilevato che gli articoli da 2 a 7 recano norme di delegazione legislativa al Governo e che, tuttavia, le relative disposizioni non sono formulate espressamente come criteri e principi direttivi ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
              rilevato, inoltre, che l'articolo 9 del presente provvedimento prevede un termine di due anni dall'entrata in vigore della legge di delega per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma;

              considerato che il comma 3 dello stesso articolo 9 prevede che "per i due anni successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti";

              ritenuto che il termine iniziale da cui far decorrere il termine dei due anni successivi previsto dal suddetto comma 3 dell'articolo 9 per l'adozione dei decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive non appare chiaramente individuato, non essendo specificato cosa si debba intendere con la dizione "completamento della riforma" e se, in particolare, esso debba essere interpretato come termine unico per ciascuno dei singoli decreti legislativi contenenti disposizioni correttive ed integrative da adottare a prescindere dalla data di adozione dei singoli decreti legislativi cui ciascuno dei suddetti decreti si riferisce;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              a) al fine di garantire il rispetto del dettato dell'articolo 76 della Costituzione, sia riformulato il comma 3 dell'articolo 9 in modo da chiarire in maniera più puntuale il termine iniziale da cui far decorrere il termine dei "due anni successivi" previsto per l'adozione dei decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive, valutando eventualmente l'opportunità di prevedere come termine iniziale la data di scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del medesimo articolo,

              e con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un termine diverso per l'adozione del decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 rispetto a quello previsto per l'adozione dei singoli decreti legislativi recanti le disposizioni riguardanti le singole imposte in quanto nel codice, secondo l'impianto del provvedimento, dovrebbero confluire le norme - eventualmente già "modificate" e "corrette" - recate dai singoli decreti legislativi adottati in precedenza;

              b) all'articolo 9, comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di precisare in maniera più puntuale che i meccanismi di finanziamento che restano garantiti fino al completamento della riforma costituzionale riguardano anche le regioni, attraverso l'eventuale inserimento delle parole "e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione" dopo la parola "locale".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              rilevato che l'articolo 2 del provvedimento in esame nel definire i principi ispiratori del nuovo sistema fiscale, ed in particolare quelli relativi alla riforma del sistema delle sanzioni penali tributarie, stabilisce il principio per cui la sanzione penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario (articolo2, lettera l).

              osservato che tale disposizione appare eccessivamente generica nella determinazione dell'effettività e della rilevanza del danno per l'erario, con la conseguenza che, sotto questo profilo, la disposizione dovrebbe essere migliorata;

              considerato altresì che, sempre nella definizione dei suddetti criteri direttivi, la lettera l-bis dell'articolo 2 prevede la riduzione ovvero la non applicazione delle sanzioni fiscali amministrative o penali nel caso di spontaneo adempimento da parte del contribuente entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento e semprechè la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;

              osservato che tale disposizione appare eccessivamente favorevole nei confronti di coloro che abbiano, comunque, violato le disposizioni fiscali:

                esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              1) in relazione all'articolo 1, lettera l), valuti la Commissione l'opportunità di definire criteri più specifici per la determinazione dell'effettività e la rilevanza del danno;

              2) in relazione all'articolo 2 lettera 1-bis, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere la lettera in questione o comunque di prevedere adeguate misure sanzionatorie amministrative.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge n.2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, che prospetta un disegno di riforma generale del sistema fiscale statale dell'imposta regionale sulle attività produttive;

              considerato che, relativamente alla riforma dell'imposta personale sul reddito, per un verso, viene conferita al Governo una delega concernente la disciplina dei profili ordinamentali e, per altro verso, viene demandata allo strumento della legge finanziaria la definizione degli aspetti di carattere quantitativo, con specifico riferimento alla determinazione delle aliquote, degli scaglioni, delle deduzioni e delle detrazioni;

              tenuto conto che l'articolazione del complessivo disegno riformatore nei termini indicati implica che i decreti legislativi da adottare in attuazione della delega non debbano recare oneri a carico del bilancio dello Stato e che alla copertura dei costi relativi alla riforma dell'imposta personale sul reddito si debba provvedere nell'ambito della legge finanziaria;

              ritenuto, conseguentemente, che le modalità di intervento prospettate, sotto il profilo della copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione della riforma risultano, relativamente all'imposta sul reddito, sostanzialmente coerenti con il precetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

              rilevata, peraltro, l'esigenza di applicare le medesime modalità anche in ordine alla copertura finanziaria delle misure volte alla graduale eliminazione dell'IRAP, posto che dall'attuazione dell'articolo 8 potrebbero derivare maggiori oneri per la finanza pubblica;

              tenuto conto del fatto che il ricorso a strumenti legislativi di natura diversa ma necessariamente correlati, richiede uno stretto coordinamento degli interventi da adottare, con particolare riferimento alla determinazione della data di entrata in vigore delle disposizioni recate, da un lato, dai decreti legislativi e, dall'altro, dalle leggi finanziarie destinate ad individuare le risorse di cui la riforma può in concreto disporre;

              rilevato che, a tale riguardo, il Documento di programmazione economico-finanziaria costituisce la sede istituzionale propria in cui può trovare esplicitazione la scansione temporale della riforma non solo dal punto di vista dell'individuazione della risorse disponibili (secondo quanto già previsto, con riferimento all'imposta sul reddito, dal testo in esame), ma anche sotto il profilo della successione degli atti normativi che alla riforma medesima danno attuazione;
              ritenuto in conclusione che, ai fini dell'attuazione della riforma dell'imposizione personale e della graduale soppressione dell'IRAP, il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione si fonda prioritariamente sulla garanzia dell'effettiva neutralità finanziaria dei decreti legislativi emanati in materia e che ciò impone che la neutralità medesima possa essere riscontrata dal Parlamento con pienezza di cognizione;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 3, siano soppressi i commi 2 e 3;

          conseguentemente, dopo l'articolo 8 sia aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.

          1. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
          2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:

              il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non sostituite da deduzioni, a valere per i successivi esercizi;

              le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.";

          all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera q-bis);

          all'articolo 9, comma 2, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: "Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.";

          all'articolo 10, comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: "Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareti da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.";
          all'articolo 10, comma 2, sia soppresso il secondo periodo;

          conseguentemente, dopo il comma 2 siano aggiunti i seguenti:

          2-bis. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione.
          2-ter. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
          2-quater. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 2-bis, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2144, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              considerato che all'articolo 4 sono definiti, nell'ambito della delega legislativa per la riforma del sistema fiscale, i principi e i criteri direttivi relativi all'imposta sul reddito delle società;
              rilevata l'esigenza di introdurre significativi meccanismi premiali, per le imprese che aderiscono volontariamente a sistemi di certificazione ambientale e che effettuano investimenti diretti a ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte, che appaiono maggiormente adeguati rispetto a meccanismi penalizzanti di "command and control";

              ritenuta infine prioritaria l'esigenza di rivedere l'impostazione di misure fiscali che incidono sul consumo di prodotti inquinanti, quale, ad esempio, la cosiddetta "carbon tax", che, per come è al momento applicata, non appare coerente con le stesse finalità che dovrebbe perseguire;

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 4, valuti la Commissione di merito, anche in relazione alle pesanti conseguenze che deriveranno per le imprese italiane dall'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, l'opportunità di inserire uno specifico criterio di delega che preveda l'introduzione di adeguati meccanismi fiscali agevolativi per le imprese che aderiscono a sistemi volontari di certificazione ambientale e che effettuano investimenti volti a ridurre l'impatto sull'ambiente delle attività svolte;

              b) andrebbe inoltre verificata la possibilità di proporre, tra i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, anche una rimodulazione della cosiddetta "carbon-tax", in modo che essa possa incidere sul livello delle emissioni in atmosfera e non direttamente sulla materia prima, rispettando così le stesse previsioni del Protocollo di Kyoto.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,


              esaminato il disegno di legge C. 2144, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;


              valutata favorevolmente l'opportunità, prospettata dall'articolo 4, comma 1, lettera n), di introdurre un meccanismo di imposizione forfetaria relativamente al reddito sulle attività di trasporto marittimo (cosiddetta tonnage-tax), che consentirà di uniformare il carico tributario gravante su tale settore con quello esistente nei principali paesi europei, onde favorire la competitività delle imprese di navigazione italiane ed impedire la delocalizzazione delle attività ed il trasferimento del naviglio nazionale nei registri marittimi di altri paesi;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              1) valuti la Commissione di merito, in riferimento al principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), l'opportunità di chiarire inequivocabilmente se il meccanismo di imposizione forfetaria delineato nella disposizione si applichi ai fini della determinazione dell'imposta gravante sui redditi derivanti dall'attività di trasporto marittimo e dalle attività commerciali con essa connesse ovvero ai fini della determinazione dei redditi imponibili;

              2) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità, in riferimento al medesimo principio di delega di cui alla lettera n), di chiarire che i redditi cui si applica il meccanismo di determinazione forfetaria sono solo quelli relativi all'attività di trasporto marittimo ed alle attività commerciali con questa connesse, in armonia con gli orientamenti assunti in materia dalla Commissione europea nella Comunicazione recante "Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo" approvata il 24 giugno 1997;

              3) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la terminologia utilizzata nel corpo della lettera n), che definisce il prelievo in una parte della disposizione come "imposta" ed in altra parte come "tassa".
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              considerato che i principi e le linee guida contenute nel disegno di legge delega risultano adeguati agli intendimenti di razionalizzazione, semplificazione e snellimento del sistema tributario nazionale, e volti a favorire una progressiva riduzione della pressione tributaria sulle famiglie e sulle imprese, con conseguente auspicabile incremento dei consumi e della produttività, nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo economico;

              
esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) appare opportuno prevedere l'introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per innovazione, ricerca e sviluppo;

              b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un regime fiscale agevolato per i processi di aggregazione tra piccole imprese e, in particolare, per la costituzione di consorzi tra le imprese.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              si introduca un apposito principio direttivo volto a prevedere un trattamento fiscale omogeneo per tutte le attività ora ricomprese sotto la nuova definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, attraverso regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              rilevato che l'articolo 5, comma 2, stabilisce che ogni anno la legge finanziaria determina, nel quadro dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume d'affari che può essere escluso dall'imponibile IVA in quanto destinato dai privati a finalità etiche;

              considerato, con riferimento all'articolo 7, concernente il riordino della disciplina delle accise, che le aliquote minime delle accise sono derogabili, in base alla normativa comunitaria, solo per specifici prodotti e per periodi di tempo limitati ed esclusivamente a seguito di specifiche autorizzazioni delle istituzioni comunitarie;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 5, comma 2, si sottolinea che la disciplina recata dalla direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva IVA), all'articolo 11, non sembra contemplare la possibilità di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto una parte dell'ammontare del volume d'affari;
                b) all'articolo 7, si segnala l'opportunità di esplicitare che la rimodulazione delle aliquote delle singole accise deve essere comunque effettuata in modo tale da garantire il rispetto delle aliquote minime di accisa fissate dalla normativa comunitaria in materia, e in particolare dalle direttive 92/12/CEE, 92/108/CEE, 92/78/CEE, 92/79/CEE, 92/80/CEE, 92/81/CEE, 92/83/CEE e 92/84/CEE.



Frontespizio Relazione Testo articoli