XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2144-A
PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2144,
apprezzato l'intento sotteso al provvedimento di
sistematizzazione e razionalizzazione della normativa vigente
in materia di sistema fiscale,
ritenuto che tale operazione per essere efficace deve
individuare con precisione i diversi atti che contribuiscono
al riordino e determinare chiaramente i termini per l'entrata
in vigore della nuova disciplina,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
sia chiarito il rapporto esistente tra il prefigurato
"codice" e i diversi atti con cui si procederà alla riforma
delle cinque imposte previste nel disegno di legge;
all'articolo 9, siano meglio specificate le diverse
scadenze per l'entrata in vigore dei singoli decreti
legislativi e del codice (qualora quest'ultimo fosse un atto
distinto dai menzionati decreti legislativi) e, in generale,
della riforma nel suo complesso; il chiarimento circa il
termine di entrata in vigore rileva anche in considerazione
del fatto che da esso decorre il termine di due anni per
l'esercizio di una ulteriore delega per l'adozione di
disposizioni correttive e integrative;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
le disposizioni di delega di cui all'articolo 1, nonché
agli articoli da 3 a 7, siano riformulate affinché oltre
all'oggetto della delega sia indicato anche l'atto con cui
tale delega sarà esercitata; in relazione a ciascuna delega si
provveda a trasformare gli indicati principi ispiratori delle
diverse riforme in principi e criteri per l'esercizio delle
singole deleghe legislative;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera l), ove si
individua, quale criterio direttivo per la riforma del sistema
penale tributario, il principio dell'applicazione della
sanzione penale solo nei casi di frode e di effettivo e
rilevante danno per l'erario, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di indicare criteri specifici per la determinazione
dell'effettività e la rilevanza del danno stesso;
con riferimento all'articolo 3, si osserva che:
1) al comma 1, lettera b), nn. 5 e 6, non è
individuata la misura entro cui dovranno essere sottoposti a
tassazione gli utili percepiti e le plusvalenze;
2) al comma 1, lettera d), n. 1, potrebbe
risultare utile precisare quali siano gli adempimenti formali
per i quali si prospetta una ulteriore semplificazione;
3) al comma 1, lettera d), n. 2, non si
specifica se si intenda procedere ad un ampliamento delle
categorie di contribuenti cui si applicherebbero gli studi di
settore ovvero ad una modifica della struttura e del
funzionamento dell'istituto;
con riferimento all'articolo 4, comma 1, si osserva
che:
1) alla lettera a), sembra interamente rimessa
al legislatore delegato la determinazione del limite di
utilizzo delle perdite fiscali maturata anteriormente
all'ingresso del gruppo; alla medesima lettera non si
prevedono criteri precisi in ordine all'esclusione
dall'opzione per l'inserimento nel gruppo e alla
individuazione delle attività svolte dalla società
controllata, differenti da quella propria della controllante,
per le quali si applicherebbe l'esclusione;
2) alla lettera b), si rimette al legislatore
delegato l'individuazione di criteri differenti da quelli
previsti dalla normativa vigente per la determinazione della
base imponibile delle controllate non residenti;
3) alla lettera g), non appare agevole
comprendere quali rapporti si intendano assumere con la
dizione: "parti correlate" e, in particolare, se si tratti di
situazioni differenti, oltre a quelle qualificabili in termini
di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile.
all'articolo 5, comma 1, lettera a), dovrebbe
valutarsi l'opportunità di indicare quali siano le distorsioni
della base imponibile di cui sarebbe necessaria
l'eliminazione;
all'articolo 6, dovrebbe chiarirsi se la
razionalizzazione e la concentrazione delle imposte richiamate
sarà operata mediante la soppressione delle medesime e la
contestuale introduzione di una nuova ed unica imposta sui
servizi - come potrebbe far intendere la rubrica dell'articolo
- ovvero attraverso la razionalizzazione e l'armonizzazione
della disciplina delle imposte stesse;
all'articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
integrare i principi per il riordino dell'imposta in
questione, stante la genericità di quelli indicati nella
disposizione.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
considerato che il disegno di legge in esame, al fine
di riformare e riordinare un settore normativo di particolare
rilievo - quale il sistema fiscale statale - individua uno
specifico strumento normativo, denominandolo "codice",
raccomanda che gli strumenti normativi con finalità di
riordinamento, previsti nei singoli interventi legislativi,
rispondano a modelli stabili e coerenti, al fine di evitare un
indesiderato aumento del grado di complessità della normativa
rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più
faticoso e difficile".
(Parere espresso il 27 febbraio 2002)
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2144,
rilevato che a seguito dell'approvazione di specifici
emendamenti è stato chiarito che: 1) il codice si articola in
una parte generale e in una parte speciale; 2) il medesimo
discende dal "consolidamento" dei decreti legislativi di cui
agli articoli da 2 a 7; 3) ai fini dell'espressione del parere
parlamentare sono stati individuati soggetti diversi:
l'istituenda commissione bicamerale per lo schema di decreto
legislativo recante il codice, le Commissioni parlamentari,
per gli altri schemi,
ribaditi i rilievi formulati nel parere reso nella
seduta del 27 febbraio 2002,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento. debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
in relazione alla previsione di cui all'articolo 2,
comma 1-bis, sia chiarito il rapporto tra i principi
generali di cui al comma 1 e le disposizioni dei decreti
legislativi da adottare, che rifluiscono nella parte speciale
del codice. A tal riguardo, si valuti l'opportunità di
individuare principi e criteri specifici ai fini dell'adozione
del codice, in particolare, con riferimento al coordinamento
tra parte generale e parte speciale dello stesso;
all'articolo 2, comma 1-bis, si chiarisca se il
codice può essere adottato anche nel caso in cui una delle
cinque imposte non sia stata ridisciplinata;
all'articolo 9, comma 3, si ribadisce la necessità di
chiarire la portata dell'inciso "fino al completamento della
riforma", anche alla luce dell'articolo 76 della Costituzione,
in quanto per tale periodo e per i due anni successivi
potranno essere adottati i decreti legislativi integrativi e
correttivi;
stante la previsione, di cui all'articolo 9, comma 1,
del termine di due anni per l'adozione dei decreti
legislativi, ivi compreso il codice (non essendo per
l'adozione del medesimo previsto un termine diverso), si
chiarisca il significato della previsione di cui al comma 3
specificando che, dopo l'adozione del codice, i decreti
legislativi modificativi e correttivi dovranno avere ad
oggetto le disposizioni raccolte nel codice;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
la disposizione di cui all'articolo 1, conformemente
con quanto indicato nella rubrica, sia riformulata come
disposizione di delega legislativa al Governo;
gli articoli da 3 a 7 siano riformulati affinché, oltre
all'oggetto della delega, sia indicato anche l'atto con cui
ciascuna delega sarà esercitata; si provveda, altresì, a
trasformare gli indicati principi ispiratori delle diverse
riforme in principi e criteri per l'esercizio delle singole
deleghe legislative;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 9, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di estendere la previsione anche al decreto
legislativo recante il codice".
(Parere espresso l'11 aprile 2002)
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2144, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito;
rilevato che gli articoli da 2 a 7 recano norme di
delegazione legislativa al Governo e che, tuttavia, le
relative disposizioni non sono formulate espressamente come
criteri e principi direttivi ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione;
rilevato, inoltre, che l'articolo 9 del presente
provvedimento prevede un termine di due anni dall'entrata in
vigore della legge di delega per l'adozione dei decreti
legislativi attuativi della riforma;
considerato che il comma 3 dello stesso articolo 9
prevede che "per i due anni successivi al completamento della
riforma, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate,
con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e
correttive, nonché tutte le modificazioni legislative
necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni
vigenti";
ritenuto che il termine iniziale da cui far decorrere
il termine dei due anni successivi previsto dal suddetto comma
3 dell'articolo 9 per l'adozione dei decreti legislativi
contenenti disposizioni integrative e correttive non appare
chiaramente individuato, non essendo specificato cosa si debba
intendere con la dizione "completamento della riforma" e se,
in particolare, esso debba essere interpretato come termine
unico per ciascuno dei singoli decreti legislativi contenenti
disposizioni correttive ed integrative da adottare a
prescindere dalla data di adozione dei singoli decreti
legislativi cui ciascuno dei suddetti decreti si riferisce;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
a) al fine di garantire il rispetto del dettato
dell'articolo 76 della Costituzione, sia riformulato il comma
3 dell'articolo 9 in modo da chiarire in maniera più puntuale
il termine iniziale da cui far decorrere il termine dei "due
anni successivi" previsto per l'adozione dei decreti
legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive,
valutando eventualmente l'opportunità di prevedere come
termine iniziale la data di scadenza del termine per
l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del medesimo
articolo,
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità di
prevedere un termine diverso per l'adozione del decreto
legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 rispetto a
quello previsto per l'adozione dei singoli decreti legislativi
recanti le disposizioni riguardanti le singole imposte in
quanto nel codice, secondo l'impianto del provvedimento,
dovrebbero confluire le norme - eventualmente già "modificate"
e "corrette" - recate dai singoli decreti legislativi adottati
in precedenza;
b) all'articolo 9, comma 4, valuti la Commissione
l'opportunità di precisare in maniera più puntuale che i
meccanismi di finanziamento che restano garantiti fino al
completamento della riforma costituzionale riguardano anche le
regioni, attraverso l'eventuale inserimento delle parole "e
regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei
rispettivi statuti e relative norme di attuazione" dopo la
parola "locale".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito;
rilevato che l'articolo 2 del provvedimento in esame
nel definire i principi ispiratori del nuovo sistema fiscale,
ed in particolare quelli relativi alla riforma del sistema
delle sanzioni penali tributarie, stabilisce il principio per
cui la sanzione penale è applicata solo nei casi di frode e di
effettivo e rilevante danno per l'erario (articolo2, lettera
l).
osservato che tale disposizione appare eccessivamente
generica nella determinazione dell'effettività e della
rilevanza del danno per l'erario, con la conseguenza che,
sotto questo profilo, la disposizione dovrebbe essere
migliorata;
considerato altresì che, sempre nella definizione dei
suddetti criteri direttivi, la lettera l-bis dell'articolo 2
prevede la riduzione ovvero la non applicazione delle sanzioni
fiscali amministrative o penali nel caso di spontaneo
adempimento da parte del contribuente entro il termine di
decadenza previsto per l'azione di accertamento e semprechè la
violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati
accessi ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento
delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
osservato che tale disposizione appare eccessivamente
favorevole nei confronti di coloro che abbiano, comunque,
violato le disposizioni fiscali:
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) in relazione all'articolo 1, lettera l), valuti la
Commissione l'opportunità di definire criteri più specifici
per la determinazione dell'effettività e la rilevanza del
danno;
2) in relazione all'articolo 2 lettera 1-bis,
valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere la
lettera in questione o comunque di prevedere adeguate misure
sanzionatorie amministrative.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n.2144, nel
testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione
di merito, che prospetta un disegno di riforma generale del
sistema fiscale statale dell'imposta regionale sulle attività
produttive;
considerato che, relativamente alla riforma
dell'imposta personale sul reddito, per un verso, viene
conferita al Governo una delega concernente la disciplina dei
profili ordinamentali e, per altro verso, viene demandata allo
strumento della legge finanziaria la definizione degli aspetti
di carattere quantitativo, con specifico riferimento alla
determinazione delle aliquote, degli scaglioni, delle
deduzioni e delle detrazioni;
tenuto conto che l'articolazione del complessivo
disegno riformatore nei termini indicati implica che i decreti
legislativi da adottare in attuazione della delega non debbano
recare oneri a carico del bilancio dello Stato e che alla
copertura dei costi relativi alla riforma dell'imposta
personale sul reddito si debba provvedere nell'ambito della
legge finanziaria;
ritenuto, conseguentemente, che le modalità di
intervento prospettate, sotto il profilo della copertura
finanziaria degli oneri connessi all'attuazione della riforma
risultano, relativamente all'imposta sul reddito,
sostanzialmente coerenti con il precetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione;
rilevata, peraltro, l'esigenza di applicare le medesime
modalità anche in ordine alla copertura finanziaria delle
misure volte alla graduale eliminazione dell'IRAP, posto che
dall'attuazione dell'articolo 8 potrebbero derivare maggiori
oneri per la finanza pubblica;
tenuto conto del fatto che il ricorso a strumenti
legislativi di natura diversa ma necessariamente correlati,
richiede uno stretto coordinamento degli interventi da
adottare, con particolare riferimento alla determinazione
della data di entrata in vigore delle disposizioni recate, da
un lato, dai decreti legislativi e, dall'altro, dalle leggi
finanziarie destinate ad individuare le risorse di cui la
riforma può in concreto disporre;
rilevato che, a tale riguardo, il Documento di
programmazione economico-finanziaria costituisce la sede
istituzionale propria in cui può trovare esplicitazione la
scansione temporale della riforma non solo dal punto di vista
dell'individuazione della risorse disponibili (secondo quanto
già previsto, con riferimento all'imposta sul reddito, dal
testo in esame), ma anche sotto il profilo della successione
degli atti normativi che alla riforma medesima danno
attuazione;
ritenuto in conclusione che, ai fini dell'attuazione
della riforma dell'imposizione personale e della graduale
soppressione dell'IRAP, il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione si fonda prioritariamente sulla
garanzia dell'effettiva neutralità finanziaria dei decreti
legislativi emanati in materia e che ciò impone che la
neutralità medesima possa essere riscontrata dal Parlamento
con pienezza di cognizione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, siano soppressi i commi 2 e 3;
conseguentemente, dopo l'articolo 8 sia aggiunto il
seguente:
Art. 8-bis.
1. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria
sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle
entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di
imposizione personale e con la progressiva eliminazione
dell'IRAP.
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni, vengono stabiliti:
il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché
delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non
sostituite da deduzioni, a valere per i successivi
esercizi;
le misure che incidono sulla determinazione
quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.";
all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera
q-bis);
all'articolo 9, comma 2, il secondo periodo sia
sostituito dal seguente: "Nel caso di eventuali maggiori
oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni.";
all'articolo 10, comma 1, il primo periodo sia
sostituito dal seguente: "Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareti da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi
schemi di decreto.";
all'articolo 10, comma 2, sia soppresso il secondo
periodo;
conseguentemente, dopo il comma 2 siano aggiunti i
seguenti:
2-bis. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla trasmissione.
2-ter. Decorso il termine di cui al comma 1, primo
periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo
periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
2-quater. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle
Camere i testi ai sensi del comma 2-bis, decorso il
termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari
i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito.
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2144, come modificato
dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che all'articolo 4 sono definiti,
nell'ambito della delega legislativa per la riforma del
sistema fiscale, i principi e i criteri direttivi relativi
all'imposta sul reddito delle società;
rilevata l'esigenza di introdurre significativi
meccanismi premiali, per le imprese che aderiscono
volontariamente a sistemi di certificazione ambientale e che
effettuano investimenti diretti a ridurre l'impatto ambientale
delle attività svolte, che appaiono maggiormente adeguati
rispetto a meccanismi penalizzanti di "command and
control";
ritenuta infine prioritaria l'esigenza di rivedere
l'impostazione di misure fiscali che incidono sul consumo di
prodotti inquinanti, quale, ad esempio, la cosiddetta
"carbon tax", che, per come è al momento applicata, non
appare coerente con le stesse finalità che dovrebbe
perseguire;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, valuti la Commissione di
merito, anche in relazione alle pesanti conseguenze che
deriveranno per le imprese italiane dall'attuazione del
Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, l'opportunità
di inserire uno specifico criterio di delega che preveda
l'introduzione di adeguati meccanismi fiscali agevolativi per
le imprese che aderiscono a sistemi volontari di
certificazione ambientale e che effettuano investimenti volti
a ridurre l'impatto sull'ambiente delle attività svolte;
b) andrebbe inoltre verificata la possibilità di
proporre, tra i principi e i criteri direttivi della delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale, anche una
rimodulazione della cosiddetta "carbon-tax", in modo che
essa possa incidere sul livello delle emissioni in atmosfera e
non direttamente sulla materia prima, rispettando così le
stesse previsioni del Protocollo di Kyoto.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2144, come modificato
dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
valutata favorevolmente l'opportunità, prospettata
dall'articolo 4, comma 1, lettera n), di introdurre un
meccanismo di imposizione forfetaria relativamente al reddito
sulle attività di trasporto marittimo (cosiddetta
tonnage-tax), che consentirà di uniformare il carico
tributario gravante su tale settore con quello esistente nei
principali paesi europei, onde favorire la competitività delle
imprese di navigazione italiane ed impedire la
delocalizzazione delle attività ed il trasferimento del
naviglio nazionale nei registri marittimi di altri paesi;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito, in riferimento al
principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
n), l'opportunità di chiarire inequivocabilmente se il
meccanismo di imposizione forfetaria delineato nella
disposizione si applichi ai fini della determinazione
dell'imposta gravante sui redditi derivanti dall'attività di
trasporto marittimo e dalle attività commerciali con essa
connesse ovvero ai fini della determinazione dei redditi
imponibili;
2) valuti altresì la Commissione di merito
l'opportunità, in riferimento al medesimo principio di delega
di cui alla lettera n), di chiarire che i redditi cui si
applica il meccanismo di determinazione forfetaria sono solo
quelli relativi all'attività di trasporto marittimo ed alle
attività commerciali con questa connesse, in armonia con gli
orientamenti assunti in materia dalla Commissione europea
nella Comunicazione recante "Nuovi orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo" approvata il 24
giugno 1997;
3) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità
di uniformare la terminologia utilizzata nel corpo della
lettera n), che definisce il prelievo in una parte della
disposizione come "imposta" ed in altra parte come "tassa".
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito;
considerato che i principi e le linee guida contenute
nel disegno di legge delega risultano adeguati agli
intendimenti di razionalizzazione, semplificazione e
snellimento del sistema tributario nazionale, e volti a
favorire una progressiva riduzione della pressione tributaria
sulle famiglie e sulle imprese, con conseguente auspicabile
incremento dei consumi e della produttività, nel quadro di un
equilibrato processo di sviluppo economico;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno prevedere l'introduzione di
un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico
fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono
spese per innovazione, ricerca e sviluppo;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di prevedere un regime fiscale agevolato per i processi di
aggregazione tra piccole imprese e, in particolare, per la
costituzione di consorzi tra le imprese.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
si introduca un apposito principio direttivo volto a
prevedere un trattamento fiscale omogeneo per tutte le
attività ora ricomprese sotto la nuova definizione di
imprenditore agricolo contenuta nell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, attraverso regimi di
forfettizzazione degli imponibili e delle imposte.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito;
rilevato che l'articolo 5, comma 2, stabilisce che ogni
anno la legge finanziaria determina, nel quadro dei vincoli
comunitari, l'ammontare del volume d'affari che può essere
escluso dall'imponibile IVA in quanto destinato dai privati a
finalità etiche;
considerato, con riferimento all'articolo 7,
concernente il riordino della disciplina delle accise, che le
aliquote minime delle accise sono derogabili, in base alla
normativa comunitaria, solo per specifici prodotti e per
periodi di tempo limitati ed esclusivamente a seguito di
specifiche autorizzazioni delle istituzioni comunitarie;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, si sottolinea che la
disciplina recata dalla direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta
direttiva IVA), all'articolo 11, non sembra contemplare la
possibilità di escludere dalla base imponibile dell'imposta
sul valore aggiunto una parte dell'ammontare del volume
d'affari;
b) all'articolo 7, si segnala l'opportunità di
esplicitare che la rimodulazione delle aliquote delle singole
accise deve essere comunque effettuata in modo tale da
garantire il rispetto delle aliquote minime di accisa fissate
dalla normativa comunitaria in materia, e in particolare dalle
direttive 92/12/CEE, 92/108/CEE, 92/78/CEE, 92/79/CEE,
92/80/CEE, 92/81/CEE, 92/83/CEE e 92/84/CEE.