XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2122-ter-A




        Onorevoli Colleghi! - Con una rinnovata attenzione da parte di istituzioni e cittadini, l'agricoltura italiana si appresta a giocare un ruolo incisivo, nell'interesse del paese. Un ruolo che, a fianco del tradizionale apporto ai sistemi economico-imprenditoriali, evidenzia anche caratteristiche fin qui non pienamente riconosciute: la garanzia di sicurezza degli alimenti, la tenuta del territorio, la preservazione delle risorse naturali e della biodiversità. Tali elementi, al centro anche dell'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa, non possono però prescindere dall'aspetto imprenditoriale. Solo una rete di imprese sane e capaci di affrontare il mercato può garantire il soddisfacimento degli obiettivi sopra richiamati, che si potrebbero definire "correlati". Occorre, dunque, che il paese riconosca all'impresa agricola quei caratteri, essenzialmente economici, che ne fanno un asse portante dei sistemi imprenditoriali e del lavoro, pur senza trascurare gli altri aspetti. Le nostre imprese, infatti, gestite con l'impiego professionale delle risorse naturali, in uno stretto rapporto con il suolo, l'acqua, la vegetazione, rappresentano un elemento insostituibile di tutela dell'ambiente e del territorio. Una tutela che si accompagna e s'indirizza anche al soddisfacimento del bisogno di sicurezza degli alimenti, nel quadro di sempre più stretti rapporti di filiera con gli altri settori economici.
        Il riconoscimento del carattere d'impresa trova un primo segnale nelle nuove politiche sul lavoro che il "Libro bianco" e il disegno di legge delega proposti dal Governo sembrano finalmente indirizzare verso quella flessibilità dei rapporti di lavoro che il settore agricolo reclamava da tempo. Ora, ponendosi al di fuori da una sorta di "riserva", che imponeva una trattazione dei temi del lavoro in agricoltura esclusivamente settoriale, il problema può essere gestito nel quadro di una moderna equiparazione agli altri settori economici.
        Con il medesimo criterio d'equiparazione, un altro passo importante, compiuto con la legge finanziaria per il 2002, è l'allargamento a tutte le imprese agricole di uno strumento straordinariamente utile ed automatico quale il credito d'imposta per agevolare gli investimenti aziendali. E' un segnale significativo anche della volontà di far crescere l'imprenditoria agricola nel suo complesso, anziché favorirne solo alcune componenti. Occorre, infatti, evitare di fossilizzarsi nella definizione di figure giuridiche ormai datate, che complicano l'accesso agli incentivi e irrigidiscono la gestione dei rapporti con gli enti di previdenza, le camere di commercio, gli organismi pagatori; anche perché tutto il sistema paese, le imprese e i cittadini spingono verso la semplificazione degli adempimenti ed una riforma dei rapporti con la pubblica amministrazione, ispirata al principio della sussidiarietà orizzontale, fra pubblico e privato.
        In questo senso, i tre decreti legislativi attuativi della delega concessa con la legge n. 57 del 2001 hanno affrontato un'ampia gamma di questioni, fissando alcune soluzioni positive. Tuttavia, non v'è dubbio che la volontà del precedente Governo di "portare a casa" i decreti ad ogni costo prima delle elezioni ha condotto ad un'elaborazione frettolosa, che ha determinato formulazioni poco chiare. Soprattutto, manca la realizzazione di un incisivo e moderno processo riformatore delle regole che governano l'agricoltura italiana. E' andata dunque delusa, almeno in parte, la speranza che aveva accompagnato la presentazione del disegno di legge delega nel 1999. In particolare, non è stata data adeguata soluzione a quello che rappresenta il principale problema: la qualificazione dell'impresa e dell'imprenditore rischia di rimanere priva di effetti positivi, se non troverà i necessari riflessi anche sul piano fiscale e previdenziale. Infatti, l'ampliamento della definizione vigente ai sensi del codice civile, tesa a ricomprendervi le attività connesse, quali la trasformazione, la commercializzazione, la prestazione di servizi, è un fatto senza dubbio importante, in quanto ridisegna in maniera più moderna i contorni di un'attività che è sempre più complessa, per le relazioni che intrattiene con l'industria di trasformazione, la grande distribuzione, il mondo associativo e dei servizi.
        Mancano ancora, però, gli atti susseguenti per attuare queste innovazioni a tutto campo, stabilendo un coerente inquadramento, ad esempio per gli aspetti fiscali, per i quali aveva già cominciato ad operare una commissione presso il MIPAF, le cui conclusioni andrebbero al più presto riprese. Si è poi iniziato a dare un contenuto concreto al concetto di multifunzionalità, di cui molto si parla, anche a livello comunitario, senza però che se ne siano precisati i profili giuridici.
        I contratti con la pubblica amministrazione per l'espletamento di attività di manutenzione del territorio possono rappresentare una buona opportunità, anche se il limite massimo dei 50 milioni annui per le imprese singole appare troppo modesto. La questione societaria, poi, torna ad essere di grande attualità, a motivo degli orientamenti di riforma pronunciati dal Governo. Non a caso, il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio mostra che, a fronte di una costante riduzione del numero di imprese agricole iscritte, sono invece in aumento tutte le forme societarie del settore, sia di persone sia di capitali. La moderna gestione dell'azienda agraria impone sempre più spesso il ricorso a più adeguate forme di conduzione, per cui occorre agevolare in ogni modo la transizione verso gli strumenti societari, consentendo all'imprenditore la scelta di quello ritenuto più idoneo.
        In tal senso, appare invece troppo restrittivo l'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, anche perché già superato da alcune norme regionali. Inoltre, occorrerà attentamente vigilare sulla riforma del diritto societario, salvaguardando le società semplici, che in agricoltura hanno avuto larga ed utile diffusione, anche per il superamento delle "comunioni tacite familiari" e di altre forme di società di fatto. Ulteriori rigidità sono emerse su passaggi di rilievo, quali le norme per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, che vanno rese molto più elastiche.
        Infine, è urgente ed opportuno porre mano ad altri argomenti di primario interesse, quali la programmazione negoziata, rilanciandola e salvaguardando le risorse già destinate a patti territoriali e contratti di programma; la tracciabilità, per offrire a tutti i consumatori la garanzia di una qualità certificata e garantita; gli accordi interprofessionali, attraverso una revisione della legge n. 88 del 1988; gli strumenti finanziari ed assicurativi, che vanno ammodernati, anche per favorire la riduzione dei rischi di mercato; la legislazione del lavoro, fatto salvo quanto detto in precedenza sull'iniziativa legislativa per il mercato del lavoro, tenendo conto dei problemi dell'economia irregolare e sommersa; l'associazionismo dei produttori, da favorire reintervenendo sugli articoli 26 e 27 (nonché sull'allegato relativo) del decreto legislativo n. 228 del 2001. Molto opportunamente, quindi, il Governo ha avviato le procedure per reintervenire sulla legge delega, toccando i temi richiamati, fra i quali la questione delle società e degli aspetti fiscali e previdenziali connessi alla nuova definizione d'imprenditore assumono carattere di primaria importanza.
        Altrettanto urgente è la questione dell'internazionalizzazione, rispetto alla quale si pone con urgenza il problema della creazione di una struttura di supporto ad hoc per le produzioni agroalimentari, che assicuri, soprattutto, il coordinamento dell'impiego delle risorse oggi disponibili.
        Il disegno di legge C. 2122-ter, derivante dallo stralcio dal disegno di legge n. 2122, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002, è inteso a realizzare - attraverso il conferimento di un'apposita delega al Governo - gli obiettivi programmatici sopra esposti.
        Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il corrente anno e inizialmente composto di due soli articoli, nel corso dell'esame in Commissione si è arricchito di ulteriori contenuti e in particolare la delega al Governo riguarda ora non più solo il settore agricolo, ma anche la pesca e l'acquacoltura. Inoltre il termine di esercizio della delega è stato ampliato da sei a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        Per quanto concerne l'istruttoria svolta dalla Commissione in sede referente, l'esame preliminare si è svolto nel corso di due sedute, il 30 gennaio e il 6 febbraio: durante l'esame preliminare la Commissione ha ascoltato in sede informale le organizzazioni professionali agricole, mentre la Conferenza dei presidenti delle regioni si è riservata di trasmettere un proprio documento di considerazioni. Nella seduta del 13 febbraio la Commissione ha esaminato gli emendamenti e, successivamente, ha acquisito sul nuovo testo i prescritti pareri. Nella seduta del 6 marzo la Commissione ha valutato i pareri e conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul testo risultante dall'esame svolto.
        Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione agricoltura, l'articolo 1 contiene la delega al Governo che, come è stato già detto, è stata estesa, per quanto riguarda il termine di esercizio della delega stessa, da sei a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre, per quanto riguarda l'oggetto, dal settore agricolo a quelli della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, in accoglimento del parere formulato dalla V Commissione permanente, si è precisato che la delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        Sempre l'articolo 1, nel confermare le finalità poste dalla precedente legge delega (articolo 7, comma 3, della legge n. 57 del 2001), individua i seguenti principi e criteri direttivi:

            riformare la legge n. 88 del 1988, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

            coordinare ed armonizzare le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 226 e n. 228 del 2001 con la normativa tributaria e previdenziale;

            semplificare gli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole (si tratta di un criterio introdotto dalla Commissione);

            definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi e di garanzia del credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato: a questo riguardo la Commissione ha precisato tale criterio chiarendo che il legislatore delegato potrà intervenire anche per introdurre strumenti normativi volti a favorire il superamento da parte delle imprese agricole dalle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari; il che consentirà di meglio definire alcuni degli strumenti già oggi esistenti in modo più coerente anche con il quadro di riferimento comunitario;

            ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura ed i relativi modelli organizzativi: su questo punto la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che in materia agricola è essenziale il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole e forestali nelle relative procedure, come del resto è importante il ruolo dei soggetti titolari di autonomia costituzionale in base al principio di sussidiarietà;
            rivedere le normative per il supporto dello sviluppo occupazionale del settore agricolo, anche per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

            favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura (si tratta anche in questo caso di un criterio introdotto dalla Commissione);

            prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, nonché coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, del settore alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale: a questo proposito la Commissione ha voluto specificare che l'attività di promozione deve essere rivolta in particolare a favore dei prodotti tipici, di qualità e biologici anche al fine di favorirne l'internazionalizzazione;

            rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agro alimentare, anche attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, prevedendo discipline differenziate tra sistemi di tracciabilità obbligatori e volontari, che in particolare introducano agevolazioni a favore di quelli volontari e stabiliscano per la violazione delle disposizioni relative alla tracciabilità obbligatoria, alla pubblicità e all'etichettatura dei prodotti alimentari specifiche sanzioni in ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 29 dicembre 2000, n. 422: a questo proposito la Commissione ha modificato il testo originario per meglio definire i vincoli della delega in accoglimento di alcuni rilievi della Il Commissione permanente;

            favorire lo sviluppo di forme societarie anche modificando la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale che l'articolo 10 del decreto legislativo 228 del 2001 ha esteso alle società;

            agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni dei produttori attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: su questo punto la Commissione ha inteso specificare che l'azione volta ad agevolare gli organismi dei produttori deve riguardare anche le associazioni delle organizzazioni dei produttori;

            rivedere la normativa sanitaria in materia zootecnica al fine di renderla maggiormente aderente ai principi della legislazione comunitaria: anche in questo caso si tratta di un principio introdotto dalla Commissione.

        Dalla lettera o) alla lettera u) sono contenuti ulteriori criteri di delega riguardanti specificamente il settore della pesca e quello dell'acquacoltura, introdotti dalla Commissione. Si prevede in particolare di:

            riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

            riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina ed il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

            riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

            definire organicamente l'imprenditore ittico e le attività di pesca, di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

            ridurre gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi agli rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la riforma dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, nonché dei pertinenti articoli del Codice della navigazione;

            assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del Codice della navigazione;

            realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

        Un ultimo criterio di delega introdotto sulla base del parere espresso dalla I Commissione stabilisce che il Governo debba determinare, nelle materie di competenza legislativa concorrente previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, i soli principi fondamentali e disciplinare le altre materie nel rispetto delle competenze delle regioni di cui al quarto comma del medesimo articolo 117, nonché di quelle stabilite dagli statuti speciali di cui al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione e dalle relative norme di attuazione.
        Per quanto riguarda la procedura di esercizio della delega, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano trasmessi al Parlamento affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
        Le restanti disposizioni non sono di delega ma di normazione diretta.
        L'articolo 2 reca disposizioni sui macchinari agricoli, danneggiati a seguito delle calamità idrogeologiche dell'autunno del 2000. Per le aziende agricole colpite da tali eventi i danni ai macchinari si sono rivelati tali anche a distanza di pochi mesi, dal momento che in numerose imprese i tentativi di riutilizzo dei beni si sono dimostrati inefficaci. La possibilità di utilizzare i contributi recati dall'articolo 4 del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modifiche, dalla legge n. 365 del 2000, per acquisto di macchinari agricoli nuovi è stata oggetto di interpretazioni contrastanti a livello delle diverse regioni e province. La norma è volta a chiarire tale possibilità, consentendo agli agricoltori l'acquisto di macchinario nuovo detratto il valore a rottame dei mezzi danneggiati.
        L'articolo 3 contiene una novella dell'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale disposizione ha istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità alimentato attraverso un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003 e da un contributo annuale per la sicurezza alimentare pari al 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, introdotto dal comma 1 dello stesso articolo 59 a partire dal 1^ gennaio 2001.
        In particolare l'articolo 3 novella tale disposizione, allo scopo di armonizzarla con la normativa comunitaria, istituendo il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità alimentato con il contributo annuale per la sicurezza alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999. Al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità continua ad affluire soltanto il contributo statale di 15 miliardi lire per ciascun anno del triennio 2001-2003.
        Per quanto riguarda i pareri espressi, le Commissioni I, II e IX hanno espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni; la Commissione V ha espresso parere favorevole con condizioni; le Commissioni VI, X, XI e XII hanno espresso parere favorevole, con osservazioni; la Commissione XIV ha espresso parere favorevole. Le condizioni sono state tutte recepite, come anche alcune delle osservazioni espresse.
        Quanto infine al parere del Comitato per la legislazione, esso pone la condizione che si definisca in modo più compiuto l'oggetto della delega, stante la genericità dell'attuale identificazione dello stesso nel "completamento del processo di modernizzazione del settore agricolo" e che si precisino i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, in quanto tra di essi trovano luogo anche indicazioni relative all'oggetto della delega; al riguardo osservo che, nonostante la distinzione concettualmente netta, vi è di fatto una necessaria compenetrazione tra oggetto e principi e criteri direttivi; d'altra parte, la previsione dei pareri delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-regioni serve proprio a controbilanciare l'oggettiva difficoltà di dettare esaurienti principi. Sono invece state accolte alcune osservazioni volte a migliorare il testo sotto il profilo della proprietà della formulazione.
        In conclusione, il testo elaborato dalla Commissione può dirsi frutto di un attento esame, che non esclude però la possibilità di ulteriori miglioramenti che potranno aver luogo in sede di discussione da parte dell'Assemblea.

de GHISLANZONI CARDOLI, Relatore




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