XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2122-ter-A
Onorevoli Colleghi! - Con una rinnovata attenzione da
parte di istituzioni e cittadini, l'agricoltura italiana si
appresta a giocare un ruolo incisivo, nell'interesse del
paese. Un ruolo che, a fianco del tradizionale apporto ai
sistemi economico-imprenditoriali, evidenzia anche
caratteristiche fin qui non pienamente riconosciute: la
garanzia di sicurezza degli alimenti, la tenuta del
territorio, la preservazione delle risorse naturali e della
biodiversità. Tali elementi, al centro anche dell'attenzione
dei mezzi di comunicazione di massa, non possono però
prescindere dall'aspetto imprenditoriale. Solo una rete di
imprese sane e capaci di affrontare il mercato può garantire
il soddisfacimento degli obiettivi sopra richiamati, che si
potrebbero definire "correlati". Occorre, dunque, che il paese
riconosca all'impresa agricola quei caratteri, essenzialmente
economici, che ne fanno un asse portante dei sistemi
imprenditoriali e del lavoro, pur senza trascurare gli altri
aspetti. Le nostre imprese, infatti, gestite con l'impiego
professionale delle risorse naturali, in uno stretto rapporto
con il suolo, l'acqua, la vegetazione, rappresentano un
elemento insostituibile di tutela dell'ambiente e del
territorio. Una tutela che si accompagna e s'indirizza anche
al soddisfacimento del bisogno di sicurezza degli alimenti,
nel quadro di sempre più stretti rapporti di filiera con gli
altri settori economici.
Il riconoscimento del carattere d'impresa trova un primo
segnale nelle nuove politiche sul lavoro che il "Libro bianco"
e il disegno di legge delega proposti dal Governo sembrano
finalmente indirizzare verso quella flessibilità dei rapporti
di lavoro che il settore agricolo reclamava da tempo. Ora,
ponendosi al di fuori da una sorta di "riserva", che imponeva
una trattazione dei temi del lavoro in agricoltura
esclusivamente settoriale, il problema può essere gestito nel
quadro di una moderna equiparazione agli altri settori
economici.
Con il medesimo criterio d'equiparazione, un altro passo
importante, compiuto con la legge finanziaria per il 2002, è
l'allargamento a tutte le imprese agricole di uno strumento
straordinariamente utile ed automatico quale il credito
d'imposta per agevolare gli investimenti aziendali. E' un
segnale significativo anche della volontà di far crescere
l'imprenditoria agricola nel suo complesso, anziché favorirne
solo alcune componenti. Occorre, infatti, evitare di
fossilizzarsi nella definizione di figure giuridiche ormai
datate, che complicano l'accesso agli incentivi e
irrigidiscono la gestione dei rapporti con gli enti di
previdenza, le camere di commercio, gli organismi pagatori;
anche perché tutto il sistema paese, le imprese e i cittadini
spingono verso la semplificazione degli adempimenti ed una
riforma dei rapporti con la pubblica amministrazione, ispirata
al principio della sussidiarietà orizzontale, fra pubblico e
privato.
In questo senso, i tre decreti legislativi attuativi della
delega concessa con la legge n. 57 del 2001 hanno affrontato
un'ampia gamma di questioni, fissando alcune soluzioni
positive. Tuttavia, non v'è dubbio che la volontà del
precedente Governo di "portare a casa" i decreti ad ogni costo
prima delle elezioni ha condotto ad un'elaborazione
frettolosa, che ha determinato formulazioni poco chiare.
Soprattutto, manca la realizzazione di un incisivo e moderno
processo riformatore delle regole che governano l'agricoltura
italiana. E' andata dunque delusa, almeno in parte, la
speranza che aveva accompagnato la presentazione del disegno
di legge delega nel 1999. In particolare, non
è stata data adeguata soluzione a quello che rappresenta il
principale problema: la qualificazione dell'impresa e
dell'imprenditore rischia di rimanere priva di effetti
positivi, se non troverà i necessari riflessi anche sul piano
fiscale e previdenziale. Infatti, l'ampliamento della
definizione vigente ai sensi del codice civile, tesa a
ricomprendervi le attività connesse, quali la trasformazione,
la commercializzazione, la prestazione di servizi, è un fatto
senza dubbio importante, in quanto ridisegna in maniera più
moderna i contorni di un'attività che è sempre più complessa,
per le relazioni che intrattiene con l'industria di
trasformazione, la grande distribuzione, il mondo associativo
e dei servizi.
Mancano ancora, però, gli atti susseguenti per attuare
queste innovazioni a tutto campo, stabilendo un coerente
inquadramento, ad esempio per gli aspetti fiscali, per i quali
aveva già cominciato ad operare una commissione presso il
MIPAF, le cui conclusioni andrebbero al più presto riprese. Si
è poi iniziato a dare un contenuto concreto al concetto di
multifunzionalità, di cui molto si parla, anche a livello
comunitario, senza però che se ne siano precisati i profili
giuridici.
I contratti con la pubblica amministrazione per
l'espletamento di attività di manutenzione del territorio
possono rappresentare una buona opportunità, anche se il
limite massimo dei 50 milioni annui per le imprese singole
appare troppo modesto. La questione societaria, poi, torna ad
essere di grande attualità, a motivo degli orientamenti di
riforma pronunciati dal Governo. Non a caso, il registro delle
imprese tenuto dalle camere di commercio mostra che, a fronte
di una costante riduzione del numero di imprese agricole
iscritte, sono invece in aumento tutte le forme societarie del
settore, sia di persone sia di capitali. La moderna gestione
dell'azienda agraria impone sempre più spesso il ricorso a più
adeguate forme di conduzione, per cui occorre agevolare in
ogni modo la transizione verso gli strumenti societari,
consentendo all'imprenditore la scelta di quello ritenuto più
idoneo.
In tal senso, appare invece troppo restrittivo l'articolo
10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, anche perché già
superato da alcune norme regionali. Inoltre, occorrerà
attentamente vigilare sulla riforma del diritto societario,
salvaguardando le società semplici, che in agricoltura hanno
avuto larga ed utile diffusione, anche per il superamento
delle "comunioni tacite familiari" e di altre forme di società
di fatto. Ulteriori rigidità sono emerse su passaggi di
rilievo, quali le norme per il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori, che vanno rese molto più
elastiche.
Infine, è urgente ed opportuno porre mano ad altri
argomenti di primario interesse, quali la programmazione
negoziata, rilanciandola e salvaguardando le risorse già
destinate a patti territoriali e contratti di programma; la
tracciabilità, per offrire a tutti i consumatori la garanzia
di una qualità certificata e garantita; gli accordi
interprofessionali, attraverso una revisione della legge n. 88
del 1988; gli strumenti finanziari ed assicurativi, che vanno
ammodernati, anche per favorire la riduzione dei rischi di
mercato; la legislazione del lavoro, fatto salvo quanto detto
in precedenza sull'iniziativa legislativa per il mercato del
lavoro, tenendo conto dei problemi dell'economia irregolare e
sommersa; l'associazionismo dei produttori, da favorire
reintervenendo sugli articoli 26 e 27 (nonché sull'allegato
relativo) del decreto legislativo n. 228 del 2001. Molto
opportunamente, quindi, il Governo ha avviato le procedure per
reintervenire sulla legge delega, toccando i temi richiamati,
fra i quali la questione delle società e degli aspetti fiscali
e previdenziali connessi alla nuova definizione d'imprenditore
assumono carattere di primaria importanza.
Altrettanto urgente è la questione
dell'internazionalizzazione, rispetto alla quale si pone con
urgenza il problema della creazione di una struttura di
supporto ad hoc per le produzioni agroalimentari, che
assicuri, soprattutto, il coordinamento dell'impiego delle
risorse oggi disponibili.
Il disegno di legge C. 2122-ter, derivante dallo
stralcio dal disegno di legge n. 2122, disposto dal Presidente
della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1,
del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 14 gennaio
2002, è inteso a realizzare - attraverso il conferimento di
un'apposita delega al Governo - gli obiettivi programmatici
sopra esposti.
Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza
pubblica per il corrente anno e inizialmente composto di due
soli articoli, nel corso dell'esame in Commissione si è
arricchito di ulteriori contenuti e in particolare la delega
al Governo riguarda ora non più solo il settore agricolo, ma
anche la pesca e l'acquacoltura. Inoltre il termine di
esercizio della delega è stato ampliato da sei a dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge.
Per quanto concerne l'istruttoria svolta dalla Commissione
in sede referente, l'esame preliminare si è svolto nel corso
di due sedute, il 30 gennaio e il 6 febbraio: durante l'esame
preliminare la Commissione ha ascoltato in sede informale le
organizzazioni professionali agricole, mentre la Conferenza
dei presidenti delle regioni si è riservata di trasmettere un
proprio documento di considerazioni. Nella seduta del 13
febbraio la Commissione ha esaminato gli emendamenti e,
successivamente, ha acquisito sul nuovo testo i prescritti
pareri. Nella seduta del 6 marzo la Commissione ha valutato i
pareri e conferito al relatore il mandato a riferire
favorevolmente sul testo risultante dall'esame svolto.
Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di
legge nel testo approvato dalla Commissione agricoltura,
l'articolo 1 contiene la delega al Governo che, come è stato
già detto, è stata estesa, per quanto riguarda il termine di
esercizio della delega stessa, da sei a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, mentre, per quanto riguarda
l'oggetto, dal settore agricolo a quelli della pesca e
dell'acquacoltura. Inoltre, in accoglimento del parere
formulato dalla V Commissione permanente, si è precisato che
la delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Sempre l'articolo 1, nel confermare le finalità poste
dalla precedente legge delega (articolo 7, comma 3, della
legge n. 57 del 2001), individua i seguenti principi e criteri
direttivi:
riformare la legge n. 88 del 1988, relativa agli accordi
interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita
al fine di assicurare il migliore funzionamento e la
trasparenza del mercato;
coordinare ed armonizzare le disposizioni di cui ai
decreti legislativi n. 226 e n. 228 del 2001 con la normativa
tributaria e previdenziale;
semplificare gli adempimenti contabili ed amministrativi
a carico delle imprese agricole (si tratta di un criterio
introdotto dalla Commissione);
definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi e
di garanzia del credito al fine di sostenere la competitività
e favorire la riduzione dei rischi di mercato: a questo
riguardo la Commissione ha precisato tale criterio chiarendo
che il legislatore delegato potrà intervenire anche per
introdurre strumenti normativi volti a favorire il superamento
da parte delle imprese agricole dalle situazioni di crisi
determinate da eventi calamitosi o straordinari; il che
consentirà di meglio definire alcuni degli strumenti già oggi
esistenti in modo più coerente anche con il quadro di
riferimento comunitario;
ridefinire il sistema della programmazione negoziata in
agricoltura ed i relativi modelli organizzativi: su questo
punto la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che in
materia agricola è essenziale il coinvolgimento del Ministero
delle politiche agricole e forestali nelle relative procedure,
come del resto è importante il ruolo dei soggetti titolari di
autonomia costituzionale in base al principio di
sussidiarietà;
rivedere le normative per il supporto dello sviluppo
occupazionale del settore agricolo, anche per favorire
l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in
agricoltura (si tratta anche in questo caso di un criterio
introdotto dalla Commissione);
prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi
alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare
italiano, nonché coordinare i mezzi finanziari disponibili per
la promozione dell'agricoltura, del settore alimentare,
dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale: a
questo proposito la Commissione ha voluto specificare che
l'attività di promozione deve essere rivolta in particolare a
favore dei prodotti tipici, di qualità e biologici anche al
fine di favorirne l'internazionalizzazione;
rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità,
all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore
agro alimentare, anche attraverso la riforma dell'articolo 18
del decreto legislativo n. 228 del 2001, prevedendo discipline
differenziate tra sistemi di tracciabilità obbligatori e
volontari, che in particolare introducano agevolazioni a
favore di quelli volontari e stabiliscano per la violazione
delle disposizioni relative alla tracciabilità obbligatoria,
alla pubblicità e all'etichettatura dei prodotti alimentari
specifiche sanzioni in ottemperanza ai principi stabiliti
dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 29
dicembre 2000, n. 422: a questo proposito la Commissione ha
modificato il testo originario per meglio definire i vincoli
della delega in accoglimento di alcuni rilievi della Il
Commissione permanente;
favorire lo sviluppo di forme societarie anche
modificando la nozione di imprenditore agricolo a titolo
principale che l'articolo 10 del decreto legislativo 228 del
2001 ha esteso alle società;
agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni di produttori e delle associazioni
di organizzazioni dei produttori attraverso la modifica
dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228: su questo punto la Commissione ha inteso
specificare che l'azione volta ad agevolare gli organismi dei
produttori deve riguardare anche le associazioni delle
organizzazioni dei produttori;
rivedere la normativa sanitaria in materia zootecnica al
fine di renderla maggiormente aderente ai principi della
legislazione comunitaria: anche in questo caso si tratta di un
principio introdotto dalla Commissione.
Dalla lettera o) alla lettera u) sono
contenuti ulteriori criteri di delega riguardanti
specificamente il settore della pesca e quello
dell'acquacoltura, introdotti dalla Commissione. Si prevede in
particolare di:
riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di
armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione
dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni
di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di
razionalizzare la disciplina ed il sistema dei controlli
sull'attività di pesca marittima;
riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca
istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di
garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese
ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità
meteomarine;
definire organicamente l'imprenditore ittico e le
attività di pesca, di acquacoltura, nonché le attività
connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226;
ridurre gli obblighi e semplificare i procedimenti
amministrativi relativi agli rapporti fra imprese ittiche e
pubblica amministrazione, anche attraverso la riforma
dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 maggio
2001, n. 226, nonché dei pertinenti articoli del Codice della
navigazione;
assicurare, in coerenza con le politiche generali, un
idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della
pesca anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del
Codice della navigazione;
realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle
specie ittiche al fine di assicurare la gestione razionale
delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la
modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226.
Un ultimo criterio di delega introdotto sulla base del
parere espresso dalla I Commissione stabilisce che il Governo
debba determinare, nelle materie di competenza legislativa
concorrente previste dal terzo comma dell'articolo 117 della
Costituzione, i soli principi fondamentali e disciplinare le
altre materie nel rispetto delle competenze delle regioni di
cui al quarto comma del medesimo articolo 117, nonché di
quelle stabilite dagli statuti speciali di cui al primo comma
dell'articolo 116 della Costituzione e dalle relative norme di
attuazione.
Per quanto riguarda la procedura di esercizio della
delega, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di
decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo
avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, siano trasmessi al Parlamento affinché
sia espresso, entro quaranta giorni, il parere; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare
scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di
cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
Le restanti disposizioni non sono di delega ma di
normazione diretta.
L'articolo 2 reca disposizioni sui macchinari agricoli,
danneggiati a seguito delle calamità idrogeologiche
dell'autunno del 2000. Per le aziende agricole colpite da tali
eventi i danni ai macchinari si sono rivelati tali anche a
distanza di pochi mesi, dal momento che in numerose imprese i
tentativi di riutilizzo dei beni si sono dimostrati
inefficaci. La possibilità di utilizzare i contributi recati
dall'articolo 4 del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito,
con modifiche, dalla legge n. 365 del 2000, per acquisto di
macchinari agricoli nuovi è stata oggetto di interpretazioni
contrastanti a livello delle diverse regioni e province. La
norma è volta a chiarire tale possibilità, consentendo agli
agricoltori l'acquisto di macchinario nuovo detratto il valore
a rottame dei mezzi danneggiati.
L'articolo 3 contiene una novella dell'articolo 59, comma
2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato
dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale
disposizione ha istituito il Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e di qualità alimentato attraverso
un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno
del triennio 2001-2003 e da un contributo annuale per la
sicurezza alimentare pari al 2 per cento del fatturato
dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti
fitosanitari e dei fertilizzanti, introdotto dal comma 1 dello
stesso articolo 59 a partire dal 1^ gennaio 2001.
In particolare l'articolo 3 novella tale disposizione,
allo scopo di armonizzarla con la normativa comunitaria,
istituendo il Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualità alimentato con il
contributo annuale per la sicurezza alimentare di cui al comma
1 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999. Al Fondo per
lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità continua
ad affluire soltanto il contributo statale di 15 miliardi lire
per ciascun anno del triennio 2001-2003.
Per quanto riguarda i pareri espressi, le Commissioni I,
II e IX hanno espresso parere favorevole, con condizioni e
osservazioni; la Commissione V ha espresso parere favorevole
con condizioni; le Commissioni VI, X, XI e XII hanno espresso
parere favorevole, con osservazioni; la Commissione XIV ha
espresso parere favorevole. Le condizioni sono state tutte
recepite, come anche alcune delle osservazioni espresse.
Quanto infine al parere del Comitato per la legislazione,
esso pone la condizione che si definisca in modo più compiuto
l'oggetto della delega, stante la genericità dell'attuale
identificazione dello stesso nel "completamento del processo
di modernizzazione del settore agricolo" e che si precisino i
principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega,
in quanto tra di essi trovano luogo anche indicazioni relative
all'oggetto della delega; al riguardo osservo che, nonostante
la distinzione concettualmente netta, vi è di fatto una
necessaria compenetrazione tra oggetto e principi e criteri
direttivi; d'altra parte, la previsione dei pareri delle
Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-regioni
serve proprio a controbilanciare l'oggettiva difficoltà di
dettare esaurienti principi. Sono invece state accolte alcune
osservazioni volte a migliorare il testo sotto il profilo
della proprietà della formulazione.
In conclusione, il testo elaborato dalla Commissione può
dirsi frutto di un attento esame, che non esclude però la
possibilità di ulteriori miglioramenti che potranno aver luogo
in sede di discussione da parte dell'Assemblea.
de GHISLANZONI CARDOLI, Relatore