XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2122-ter-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2122-ter,

            rilevato che il disegno di legge non è corredato della relazione contenente l'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione contenente l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente comunicazione,

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 21, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, si definisca in modo più compiuto l'oggetto della delega, stante la genericità dell'attuale identificazione dello stesso nel "completamento del processo di modernizzazione del settore agricolo"; peraltro, al comma 2 del medesimo articolo, insieme ai principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, sono contenute indicazioni della delega stessa;

        Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            all'articolo 22, la relativa disposizione sembra presentare carattere rispetto al contenuto prevalente del provvedimento, costituito dalla delega per una riforma di ampia portata del settore agricolo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            il titolo del disegno di legge, nonché la rubrica dell'articolo 21, dovrebbero essere modificate al fine di dar conto del fatto che il provvedimento conferisce una delega legislativa al Governo, ciò secondo quanto previsto dal punto 1, lett. a) della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001;

            all'articolo 21, comma 1, la dizione "il Governo è delegato ad emanare", dovrebbe essere sostituita con la seguente "il Governo è delegato ad adottare", ai sensi di quanto stabilito dalla già richiamata circolare (punto 2, lett. d);

            all'articolo 22, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di meglio precisare l'ambito di applicazione oggettivo e temporale della norma nonché il rapporto con la disposizione novellata.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


      Il Comitato permanente per i pareri,

            rilevato che il provvedimento in esame prevede una serie di interventi in ambiti connessi ai settori dell'agricoltura e della pesca,

            preso atto che l'articolo 117 della Costituzione, non includendo l'agricoltura e la pesca nell'elenco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato né fra quelle demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, sembra affidare le stesse alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni,

            considerato che i settori di intervento interessati dal provvedimento in esame, pur presentando una stretta attinenza funzionale con i settori dell'agricoltura e della pesca, tuttavia rientrano in taluni casi nell'ambito di materie demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato quali l'ordinamento civile, i mercati finanziari, la tutela della concorrenza, la perequazione delle risorse finanziarie, il sistema tributario e l'organizzazione amministrativa dello Stato, in altri nell'ambito di materie che lo stesso articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni quali la tutela della salute, l'alimentazione e la tutela del lavoro,

            ritenuto che i decreti legislativi emanati in attuazione della delega recata dall'articolo 21 dovranno contenere disposizioni connotate da un diverso grado di dettaglio, a seconda che esse vertano in materie di competenza legislativa esclusiva statale o di competenza legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            1) all'articolo 21, comma 2, sia inserito un ulteriore specifico principio di delega legislativa, volte a prevedere che il Governo, nelle materie demandate alla competenza legislativa concorrente, si attenga nella fase di predisposizione dei decreti legislativi al disposto dell'articolo 117, comma 3, ultimo periodo, secondo il quale in tali materie spetta allo Stato esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome nelle materie disciplinate dal presente provvedimento

e con la seguente osservazione:

            a) all'articolo 22-bis, comma 1, capoverso comma 2-ter, valuti la Commissione l'opportunità di non individuare con legge dello Stato l'organo delle regioni interessate che dovrà far parte della conferenza di servizi convocata per la ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità lasciando alle regioni stesse la scelta dell'organo incaricato di rappresentarle.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

                rilevato che l'articolo 21, comma 1, lettera g), delega il Governo ad intervenire in materia di ridefinizione degli strumenti relativi alla tracciabilità, etichettatura e pubblicità dei prodotti agroalimetari, differenziando le procedure e le modalità nonché le agevolazioni a favore di sistemi di tracciabilità volontaria e il coordinamento di quelli obbligatori e il sistema sanzionatorio per le inadempienze agli obblighi di legge o assunti volontariamente;

                osservato che la previsione di un sistema sanzionatorio sembra riguardare la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, mentre la delega si riferisce più in generale alla ridefinizione di strumenti di etichettatura e di pubblicità dei prodotti;

                considerato che la delega oltre a non definire la natura (amministrativa o penale) delle sanzioni da prevedere, non regola il rapporto, che potrebbe essere di concorrenza reale o apparente, tra le norme da emanare e quelle penali ed amministrative sanzionatorie vigenti né stabilisce alcun principio che possa guidare le scelte del legislatore delegato in ordine alla definizione del sistema sanzionatorio da introdurre nell'ordinamento;

                rilevato che tanto la materia della tracciabilità quanto quella della etichettatura e pubblicità dei prodotti agroalimentari è disciplinata, in primo luogo, dalla normativa comunitaria, per cui potrebbero trovare applicazione, attraverso uno specifico rinvio, i principi e i criteri direttivi descritti dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) in relazione alle violazioni di decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            alla lettera g), comma 1, dell'articolo 21 aggiungere infine le seguenti parole: "in ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 29 dicembre 2000, n. 422".
e la seguente osservazione:

            la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la lettera g), comma 1, dell'articolo 21 al fine di chiarire se le norme sanzionatorie da emanare debbano riferirsi alle violazioni inerenti a norme sulla tracciabilità o anche a quelle sulla pubblicità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 21, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

            all'articolo 21, comma 2, sia soppressa la lettera o);

            all'articolo 22-bis, sia soppresso il comma 2.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


        La Commissione finanze,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2122-ter Governo, recante "Disposizioni in materia di agricoltura", come modificato dagli emendamenti approvati in Commissione, per gli aspetti attinenti alla materia di cui all'articolo 21, comma 2, lettere b), b-bis) e c);

            sottolineata la necessità di coordinare la disciplina civilistico-fiscale al fine di favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di introdurre maggiori semplificazioni ed agevolazioni dirette alle attività agricole operanti in aree di montagna anche con l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


        La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

            esaminato il disegno di legge "Disposizioni in materia di agricoltura" (2122-ter), nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

            considerato che il provvedimento attribuisce, all'articolo 21, una delega al Governo per la modernizzazione del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che coinvolge le competenze della Commissione Trasporti per quanto riguarda gli aspetti di disciplina della navigazione connessa con l'attività di pesca;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            all'articolo 21, comma 2, lettera u), provveda la Commissione di merito a sopprimere il riferimento al Codice della navigazione, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 reca il regolamento di attuazione del medesimo Codice, per gli aspetti relativi alla navigazione marittima;

e con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 21, comma 2, lettera r), valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio individuare gli articoli o le parti del Codice della navigazione che si intende riformare per la riduzione degli obblighi a carico delle imprese ittiche nei rapporti con la pubblica amministrazione e per semplificare le procedure a carico delle stesse imprese;
            al medesimo articolo 21, comma 2, lettera u), valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare modifiche all'articolo 408 decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, recante il regolamento di attuazione del Codice della navigazione, attraverso lo strumento del decreto legislativo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una norma di rango primario nell'ambito di un provvedimento di fonte secondaria.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


        La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

            esaminato il disegno di legge C. 2122-ter recante disposizioni in materia di agricoltura,

            premesso che:

                il disegno di legge in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la XIII Commissione, contiene una serie di disposizioni finalizzate, tra l'altro, a valorizzare il settore dell'agricoltura italiana quale strumento importante di sviluppo dell'economia del Paese;

                considerato che l'articolo 21, lettera f), concerne la previsione di strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e biologici, anche al fine di favorirne la internazionalizzazione;

                considerato, altresì, che l'articolo 21, lettera g), prevede, quale criterio direttivo, la revisione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti agro alimentari;

                rilevato inoltre che sembrerebbe opportuno prevedere un ulteriore differimento del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la delega prevista dall'articolo 21, comma 1, sia finalizzata a completare il processo di modernizzazione del settore agricolo, ivi compresa la meccanizzazione agricola, della pesca e dell'acquacoltura;

            b) in relazione all'articolo 21, lettera f), valuti la Commissione l'opportunità di sostituire con altro termine l'espressione internazionalizzazione, dal momento che il criterio direttivo sembrerebbe far riferimento non tanto ad una proiezione estera delle imprese nazionali operanti nel settore, bensì ad una maggiore diffusione sul piano internazionale delle produzioni tipiche, di qualità e biologiche nazionali. Appare, altresì, opportuno prevedere che tale attività, che deve riguardare non solo la promozione, ma anche la tutela dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, si esplichi non attraverso strumenti organizzativi di nuova istituzione, bensì mediante un idoneo ricorso agli organismi che già operano per la promozione all'estero dei prodotti italiani;

            c) in relazione all'articolo 21, lettera g), andrebbe meglio chiarita la formulazione della norma in rapporto alle sue finalità, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in sede di esercizio della delega;

            d) appare opportuno che all'articolo 21, lettera h), sia previsto un richiamo alla cooperazione, attesa la rilevanza che essa ha nel comparto agricolo;

            e) appare opportuno che, all'articolo 21, la lettera i) sia sostituita con la seguente: "i) agevolare la costituzione, il funzionamento e le eventuali partecipazioni di efficienti organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni dei produttori, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza dei soggetti associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228";

            f) appare opportuno che, ai fini di una effettiva semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole e del settore ittico, sia previsto un adeguato ruolo delle camere di commercio e del loro sistema informativo.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione l'opportunità di introdurre un ulteriore principio di delega volto a prevedere regimi fiscali differenziati per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici di particolare pregio;
            valuti la Commissione l'opportunità di precisare il criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "garantendo la continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


        La XII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge (2122-ter), recante disposizioni in materia di agricoltura;

            premesso che l'articolo 21 tratta materie di competenza del Ministero della salute, quali la tracciabilità degli alimenti e in particolare la tracciabilità degli alimenti di origine animale, l'agricoltura biologica e la zootecnia e che appare quindi necessario un coinvolgimento diretto del Ministero della salute;

            considerato che l'articolo 22-bis prevede l'istituzione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità e ciò richiederebbe il coinvolgimento diretto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "del Ministro delle politiche agricole e forestali" aggiungere le parole "e del Ministro della salute",

            all'articolo 22-bis, comma 1, capoverso 2, dopo le parole "Il Ministro delle politiche agricole e forestali," aggiungere le parole "di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,".



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