XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2122-ter-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2122-ter,
rilevato che il disegno di legge non è corredato della
relazione contenente l'analisi tecnico-normativa (ATN), né
della relazione contenente l'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR).
ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere
rispettata la seguente comunicazione,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 21, comma 1, secondo quanto previsto
dall'articolo 76 della Costituzione, si definisca in modo più
compiuto l'oggetto della delega, stante la genericità
dell'attuale identificazione dello stesso nel "completamento
del processo di modernizzazione del settore agricolo";
peraltro, al comma 2 del medesimo articolo, insieme ai
principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega,
sono contenute indicazioni della delega stessa;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
all'articolo 22, la relativa disposizione sembra
presentare carattere rispetto al contenuto prevalente del
provvedimento, costituito dalla delega per una riforma di
ampia portata del settore agricolo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
il titolo del disegno di legge, nonché la rubrica
dell'articolo 21, dovrebbero essere modificate al fine di dar
conto del fatto che il provvedimento conferisce una delega
legislativa al Governo, ciò secondo quanto previsto dal punto
1, lett. a) della circolare recante "Regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della
Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile
2001;
all'articolo 21, comma 1, la dizione "il Governo è
delegato ad emanare", dovrebbe essere sostituita con la
seguente "il Governo è delegato ad adottare", ai sensi di
quanto stabilito dalla già richiamata circolare (punto 2,
lett. d);
all'articolo 22, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
riformulare la disposizione al fine di meglio precisare
l'ambito di applicazione oggettivo e temporale della norma
nonché il rapporto con la disposizione novellata.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
rilevato che il provvedimento in esame prevede una serie
di interventi in ambiti connessi ai settori dell'agricoltura e
della pesca,
preso atto che l'articolo 117 della Costituzione, non
includendo l'agricoltura e la pesca nell'elenco delle materie
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato né
fra quelle demandate alla competenza legislativa concorrente
tra Stato e regioni, sembra affidare le stesse alla competenza
legislativa esclusiva delle Regioni,
considerato che i settori di intervento interessati dal
provvedimento in esame, pur presentando una stretta attinenza
funzionale con i settori dell'agricoltura e della pesca,
tuttavia rientrano in taluni casi nell'ambito di materie
demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
quali l'ordinamento civile, i mercati finanziari, la tutela
della concorrenza, la perequazione delle risorse finanziarie,
il sistema tributario e l'organizzazione amministrativa dello
Stato, in altri nell'ambito di materie che lo stesso articolo
117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa
concorrente tra lo Stato e le regioni quali la tutela della
salute, l'alimentazione e la tutela del lavoro,
ritenuto che i decreti legislativi emanati in attuazione
della delega recata dall'articolo 21 dovranno contenere
disposizioni connotate da un diverso grado di dettaglio, a
seconda che esse vertano in materie di competenza legislativa
esclusiva statale o di competenza legislativa concorrente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
1) all'articolo 21, comma 2, sia inserito un ulteriore
specifico principio di delega legislativa, volte a prevedere
che il Governo, nelle materie demandate alla competenza
legislativa concorrente, si attenga nella fase di
predisposizione dei decreti legislativi al disposto
dell'articolo 117, comma 3, ultimo periodo, secondo il quale
in tali materie spetta allo Stato esclusivamente la
determinazione dei principi fondamentali, ferme restando le
competenze delle regioni e delle province autonome nelle
materie disciplinate dal presente provvedimento
e con la seguente osservazione:
a) all'articolo 22-bis, comma 1, capoverso
comma 2-ter, valuti la Commissione l'opportunità di non
individuare con legge dello Stato l'organo delle regioni
interessate che dovrà far parte della conferenza di servizi
convocata per la ripartizione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità lasciando
alle regioni stesse la scelta dell'organo incaricato di
rappresentarle.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 21, comma 1, lettera g),
delega il Governo ad intervenire in materia di ridefinizione
degli strumenti relativi alla tracciabilità, etichettatura e
pubblicità dei prodotti agroalimetari, differenziando le
procedure e le modalità nonché le agevolazioni a favore di
sistemi di tracciabilità volontaria e il coordinamento di
quelli obbligatori e il sistema sanzionatorio per le
inadempienze agli obblighi di legge o assunti
volontariamente;
osservato che la previsione di un sistema
sanzionatorio sembra riguardare la tracciabilità dei prodotti
agroalimentari, mentre la delega si riferisce più in generale
alla ridefinizione di strumenti di etichettatura e di
pubblicità dei prodotti;
considerato che la delega oltre a non definire la
natura (amministrativa o penale) delle sanzioni da prevedere,
non regola il rapporto, che potrebbe essere di concorrenza
reale o apparente, tra le norme da emanare e quelle penali ed
amministrative sanzionatorie vigenti né stabilisce alcun
principio che possa guidare le scelte del legislatore delegato
in ordine alla definizione del sistema sanzionatorio da
introdurre nell'ordinamento;
rilevato che tanto la materia della tracciabilità
quanto quella della etichettatura e pubblicità dei prodotti
agroalimentari è disciplinata, in primo luogo, dalla normativa
comunitaria, per cui potrebbero trovare applicazione,
attraverso uno specifico rinvio, i principi e i criteri
direttivi descritti dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422
(legge comunitaria 2000) in relazione alle violazioni di
decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
alla lettera g), comma 1, dell'articolo 21
aggiungere infine le seguenti parole: "in ottemperanza ai
principi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera c)
della Legge 29 dicembre 2000, n. 422".
e la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di
riformulare la lettera g), comma 1, dell'articolo 21 al
fine di chiarire se le norme sanzionatorie da emanare debbano
riferirsi alle violazioni inerenti a norme sulla tracciabilità
o anche a quelle sulla pubblicità ed etichettatura dei
prodotti agroalimentari.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 21, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica";
all'articolo 21, comma 2, sia soppressa la lettera
o);
all'articolo 22-bis, sia soppresso il comma 2.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La Commissione finanze,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2122-ter Governo, recante "Disposizioni in materia di
agricoltura", come modificato dagli emendamenti approvati in
Commissione, per gli aspetti attinenti alla materia di cui
all'articolo 21, comma 2, lettere b), b-bis) e
c);
sottolineata la necessità di coordinare la disciplina
civilistico-fiscale al fine di favorire lo sviluppo della
forma societaria in agricoltura;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di introdurre
maggiori semplificazioni ed agevolazioni dirette alle attività
agricole operanti in aree di montagna anche con l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge "Disposizioni in materia
di agricoltura" (2122-ter), nel testo risultante dagli
emendamenti approvati,
considerato che il provvedimento attribuisce,
all'articolo 21, una delega al Governo per la modernizzazione
del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che
coinvolge le competenze della Commissione Trasporti per quanto
riguarda gli aspetti di disciplina della navigazione connessa
con l'attività di pesca;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 21, comma 2, lettera u), provveda la
Commissione di merito a sopprimere il riferimento al Codice
della navigazione, in quanto il decreto del Presidente della
Repubblica n. 328 del 1952 reca il regolamento di attuazione
del medesimo Codice, per gli aspetti relativi alla navigazione
marittima;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 21, comma 2, lettera r), valuti la
Commissione di merito l'opportunità di meglio individuare gli
articoli o le parti del Codice della navigazione che si
intende riformare per la riduzione degli obblighi a carico
delle imprese ittiche nei rapporti con la pubblica
amministrazione e per semplificare le procedure a carico delle
stesse imprese;
al medesimo articolo 21, comma 2, lettera u),
valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare
modifiche all'articolo 408 decreto del Presidente della
Repubblica n. 328 del 1952, recante il regolamento di
attuazione del Codice della navigazione, attraverso lo
strumento del decreto legislativo, in quanto in tal modo si
introdurrebbe una norma di rango primario nell'ambito di un
provvedimento di fonte secondaria.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 2122-ter recante
disposizioni in materia di agricoltura,
premesso che:
il disegno di legge in oggetto, nel testo risultante
dagli emendamenti approvati presso la XIII Commissione,
contiene una serie di disposizioni finalizzate, tra l'altro, a
valorizzare il settore dell'agricoltura italiana quale
strumento importante di sviluppo dell'economia del Paese;
considerato che l'articolo 21, lettera f),
concerne la previsione di strumenti, anche organizzativi,
relativi alla promozione dei prodotti del sistema
agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai
prodotti tipici, di qualità e biologici, anche al fine di
favorirne la internazionalizzazione;
considerato, altresì, che l'articolo 21, lettera
g), prevede, quale criterio direttivo, la revisione
degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura
ed alla pubblicità dei prodotti agro alimentari;
rilevato inoltre che sembrerebbe opportuno prevedere
un ulteriore differimento del termine per le variazioni delle
iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, da ultimo
prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 64, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di prevedere che la delega prevista dall'articolo 21, comma 1,
sia finalizzata a completare
il processo di modernizzazione del settore agricolo, ivi
compresa la meccanizzazione agricola, della pesca e
dell'acquacoltura;
b) in relazione all'articolo 21, lettera f),
valuti la Commissione l'opportunità di sostituire con altro
termine l'espressione internazionalizzazione, dal momento che
il criterio direttivo sembrerebbe far riferimento non tanto ad
una proiezione estera delle imprese nazionali operanti nel
settore, bensì ad una maggiore diffusione sul piano
internazionale delle produzioni tipiche, di qualità e
biologiche nazionali. Appare, altresì, opportuno prevedere che
tale attività, che deve riguardare non solo la promozione, ma
anche la tutela dei prodotti del sistema agroalimentare
italiano, si esplichi non attraverso strumenti organizzativi
di nuova istituzione, bensì mediante un idoneo ricorso agli
organismi che già operano per la promozione all'estero dei
prodotti italiani;
c) in relazione all'articolo 21, lettera g),
andrebbe meglio chiarita la formulazione della norma in
rapporto alle sue finalità, al fine di evitare possibili dubbi
interpretativi in sede di esercizio della delega;
d) appare opportuno che all'articolo 21, lettera
h), sia previsto un richiamo alla cooperazione, attesa
la rilevanza che essa ha nel comparto agricolo;
e) appare opportuno che, all'articolo 21, la
lettera i) sia sostituita con la seguente: "i)
agevolare la costituzione, il funzionamento e le eventuali
partecipazioni di efficienti organizzazioni di produttori e
delle associazioni di organizzazioni dei produttori, anche in
riferimento ai criteri di rappresentanza dei soggetti
associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228";
f) appare opportuno che, ai fini di una effettiva
semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico
delle imprese agricole e del settore ittico, sia previsto un
adeguato ruolo delle camere di commercio e del loro sistema
informativo.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di introdurre un
ulteriore principio di delega volto a prevedere regimi fiscali
differenziati per la produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti tipici di particolare
pregio;
valuti la Commissione l'opportunità di precisare il
criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
b), aggiungendo, in fine, le seguenti parole:
"garantendo la continuità della corrispondenza tra misura
degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata
dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge
(2122-ter), recante disposizioni in materia di
agricoltura;
premesso che l'articolo 21 tratta materie di competenza
del Ministero della salute, quali la tracciabilità degli
alimenti e in particolare la tracciabilità degli alimenti di
origine animale, l'agricoltura biologica e la zootecnia e che
appare quindi necessario un coinvolgimento diretto del
Ministero della salute;
considerato che l'articolo 22-bis prevede
l'istituzione del Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualità e ciò richiederebbe il
coinvolgimento diretto del Ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "del Ministro
delle politiche agricole e forestali" aggiungere le parole "e
del Ministro della salute",
all'articolo 22-bis, comma 1, capoverso 2, dopo le
parole "Il Ministro delle politiche agricole e forestali,"
aggiungere le parole "di concerto con il Ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,".