XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2122-ter-A




TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione


Capo VIII

DISPOSIZIONI IN
MATERIA
DI AGRICOLTURA


Art. 21.

(Disposizioni sul settore
agricolo).
Art. 1.

(Delega al Governo per il
completamento del processo di
modernizzazione del settore
agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e con gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
Identico:

a) riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
a) riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, e successive modificazioni, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

b) coordinare ed armonizzare la normativa tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) coordinare ed armonizzare la normativa tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 226 e n. 228;

c) semplificare gli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole;
c) definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito, al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato;
d) definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito, al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato nonché favorire il superamento, da parte delle imprese agricole, delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

d) ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura e nel settore agroalimentare ed i relativi modelli organizzativi;
e) ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura e nel settore agroalimentare, anche al fine di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, stabilendo procedure e parametri per la valutazione dei progetti e ridefinendo i relativi modelli organizzativi attraverso la partecipazione diretta del Ministero delle politiche agricole e forestali anche nella fase di indirizzo e nelle istruttorie, nel rispetto dei principi di sussidiarietà;

e) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo occupazionale del settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
f) identica;

g) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura;

f) prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari, nonché di coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, del settore alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale;
h) prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e biologici, anche al fine di favorirne l'internazionalizzazione, nonché di coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, del settore alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale;

g) rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di tracciabilità obbligatoria e tracciabilità volontaria;
i) rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo discipline differenziate tra sistemi di tracciabilità obbligatori e volontari, che in particolare introducano agevolazioni a favore
di quelli volontari e stabiliscano per la violazione delle disposizioni relative alla tracciabilità obbligatoria, alla pubblicità e all'etichettattura dei prodotti alimentari specifiche sanzioni in ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 2000, n. 422;

h) favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) identica;

i) agevolare la costituzione di efficienti organizzazioni di produttori attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
m) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni dei produttori attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

n) rivedere la normativa sanitaria in materia zootecnica al fine di renderla maggiormente aderente ai principi della legislazione comunitaria;

o) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

p) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina ed il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

q) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

r) definire organicamente l'imprenditore ittico e le attività di pesca, di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
s) ridurre gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione;

t) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;

u) realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

v) determinare, nelle materie di competenza legislativa concorrente previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, i soli principi fondamentali, e disciplinare le altre materie nel rispetto delle competenze delle regioni di cui al quarto comma del medesimo articolo 117, nonché di quelle stabilite dagli statuti speciali di cui al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione e dalle relative norme di attuazione.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta e giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.


Art. 22.

(Disposizioni sui
macchinari agricoli).
Art. 2.

(Disposizioni sui
macchinari agricoli).

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i macchinari agricoli i benefìci possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, deve essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti".
Identico.


Art. 3.

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e
zootecniche biologiche).

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C28 del 1^ febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento
del Fondo e la tipologia delle spese di ricerca ammissibili";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno dei triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta";

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2-bis";

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d) al comma 5, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis".



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