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DISPOSIZIONI IN |
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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
su proposta del Ministro
delle politiche agricole e
forestali, uno o più decreti
legislativi per completare il
processo di modernizzazione
del settore agricolo. |
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro
dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, su proposta
del Ministro delle politiche
agricole e forestali, uno o
più decreti legislativi per
completare il processo di
modernizzazione del settore
agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura, senza
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. |
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2. I decreti legislativi
di cui al comma 1, nel
rispetto ed in coerenza con
la normativa comunitaria e
con gli obiettivi di cui
all'articolo 7, comma 3,
della legge 5 marzo 2001, n.
57, si conformano ai seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
Identico: |
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a) riformare la
legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi
interprofessionali ed ai
contratti di coltivazione e
vendita, al fine di
assicurare il migliore
funzionamento e la
trasparenza del mercato; |
a) riformare la
legge 16 marzo 1988, n. 88,
e successive
modificazioni, relativa
agli accordi
interprofessionali ed ai
contratti di coltivazione e
vendita, al fine di
assicurare il migliore
funzionamento e la
trasparenza del mercato; |
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b) coordinare ed
armonizzare la normativa
tributaria e previdenziale
con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228; |
b) coordinare ed
armonizzare la normativa
tributaria e previdenziale
con le disposizioni di cui
ai decreti legislativi 18
maggio 2001, n. 226 e n.
228; |
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c) semplificare
gli adempimenti contabili ed
amministrativi a carico delle
imprese agricole; |
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c) definire
innovativi strumenti
finanziari, assicurativi, e
di garanzia del credito, al
fine di sostenere la
competitività e favorire la
riduzione dei rischi di
mercato; |
d) definire
innovativi strumenti
finanziari, assicurativi, e
di garanzia del credito, al
fine di sostenere la
competitività e favorire la
riduzione dei rischi di
mercato nonché favorire il
superamento, da parte delle
imprese agricole, delle
situazioni di crisi
determinate da eventi
calamitosi o
straordinari; |
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d) ridefinire il
sistema della programmazione
negoziata in agricoltura e
nel settore agroalimentare ed
i relativi modelli
organizzativi; |
e) ridefinire il
sistema della programmazione
negoziata in agricoltura e
nel settore agroalimentare,
anche al fine di garantire
il trasferimento di un
adeguato vantaggio economico
ai produttori agricoli, in
conformità a quanto previsto
dall'articolo 31 del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, stabilendo procedure
e parametri per la
valutazione dei progetti e
ridefinendo i relativi
modelli organizzativi
attraverso la partecipazione
diretta del Ministero delle
politiche agricole e
forestali anche nella fase di
indirizzo e nelle
istruttorie, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà; |
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e) rivedere la
normativa per il supporto
dello sviluppo occupazionale
del settore agricolo, anche
per incentivare l'emersione
dell'economia irregolare e
sommersa; |
f) identica; |
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g) favorire
l'insediamento e la
permanenza dei giovani in
agricoltura; |
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f) prevedere gli
strumenti, anche
organizzativi, relativi alla
promozione dei prodotti del
sistema agroalimentare
italiano, anche al fine di
favorire
l'internazionalizzazione
delle imprese agricole e
agroalimentari, nonché di
coordinare i mezzi finanziari
disponibili per la promozione
dell'agricoltura, del settore
alimentare,
dell'acquacoltura, della
pesca e dello sviluppo
rurale; |
h) prevedere gli
strumenti, anche
organizzativi, relativi alla
promozione dei prodotti del
sistema agroalimentare
italiano, con particolare
riferimento ai prodotti
tipici, di qualità e
biologici, anche al fine di
favorirne
l'internazionalizzazione,
nonché di coordinare i mezzi
finanziari disponibili per la
promozione dell'agricoltura,
del settore alimentare,
dell'acquacoltura, della
pesca e dello sviluppo
rurale; |
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g) rivedere gli
strumenti relativi alla
tracciabilità,
all'etichettatura ed alla
pubblicità dei prodotti del
settore agroalimentare, anche
attraverso la riforma
dell'articolo 18 del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, differenziando le
procedure e le modalità tra
sistema di tracciabilità
obbligatoria e tracciabilità
volontaria; |
i) rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo discipline differenziate tra sistemi di tracciabilità obbligatori e volontari, che in particolare introducano agevolazioni a favore |
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di quelli volontari e
stabiliscano per la
violazione delle disposizioni
relative alla tracciabilità
obbligatoria, alla pubblicità
e all'etichettattura dei
prodotti alimentari
specifiche sanzioni in
ottemperanza ai principi
stabiliti dall'articolo 2,
comma 1, lettera c), della
legge 29 dicembre 2000,
n. 422; |
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h) favorire lo
sviluppo della forma
societaria in agricoltura,
anche attraverso la revisione
dei requisiti previsti
dall'articolo 12 della legge
9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'articolo 10
del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228; |
l) identica; |
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i) agevolare la
costituzione di efficienti
organizzazioni di produttori
attraverso la modifica
dell'articolo 27, comma 1,
del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228. |
m) agevolare la
costituzione e il
funzionamento di
efficienti organizzazioni di
produttori e delle
associazioni di
organizzazioni dei
produttori attraverso la
modifica dell'articolo 27,
comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n. 228; |
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n) rivedere la
normativa sanitaria in
materia zootecnica al fine di
renderla maggiormente
aderente ai principi della
legislazione comunitaria; |
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o) riformare la
legge 17 febbraio 1982, n.
41, al fine di armonizzarla
con le nuove normative
sull'organizzazione
dell'amministrazione statale
e sul trasferimento alle
regioni di funzioni in
materia di pesca e di
acquacoltura; |
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p) riformare la
legge 14 luglio 1965, n. 963,
al fine di razionalizzare la
disciplina ed il sistema dei
controlli sull'attività di
pesca marittima; |
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q) riformare il
Fondo di solidarietà
nazionale della pesca
istituito dalla legge 5
febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia
degli interventi in favore
delle imprese ittiche
danneggiate da calamità
naturali o da avversità
meteomarine; |
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r) definire
organicamente l'imprenditore
ittico e le attività di
pesca, di acquacoltura,
nonché le attività connesse a
quelle di pesca attraverso la
modifica degli articoli 2 e 3
del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226; |
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s) ridurre gli
obblighi e semplificare i
procedimenti amministrativi
relativi ai rapporti fra
imprese ittiche e pubblica
amministrazione, anche
attraverso la modifica
dell'articolo 5 e
dell'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, nonché degli
articoli 123, 164, da 169 a
179, e 323 del codice della
navigazione; |
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t) assicurare, in
coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca anche
attraverso la modifica
dell'articolo 318 del codice
della navigazione; |
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u) realizzare
idonee misure tecniche di
conservazione delle specie
ittiche al fine di assicurare
la gestione razionale delle
risorse biologiche del mare,
anche attraverso la modifica
dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n. 226; |
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v) determinare,
nelle materie di competenza
legislativa concorrente
previste dal terzo comma
dell'articolo 117 della
Costituzione, i soli principi
fondamentali, e disciplinare
le altre materie nel rispetto
delle competenze delle
regioni di cui al quarto
comma del medesimo articolo
117, nonché di quelle
stabilite dagli statuti
speciali di cui al primo
comma dell'articolo 116 della
Costituzione e dalle relative
norme di attuazione. |
| 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, |
3. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al comma
1, a seguito della
deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri e dopo
avere acquisito il parere
della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasmessi al
Parlamento affinché sia
espresso il parere entro il
termine di quaranta e
giorni; decorso tale
termine, i decreti sono
emanati anche in mancanza di
detto parere. Qualora il
termine previsto per il
parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la
scadenza del termine di cui
al comma 1, o successivamente
ad esso, quest'ultimo è
prorogato di sessanta
giorni. |
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o successivamente ad
esso, quest'ultimo è
prorogato di sessanta
giorni. |
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1. All'articolo 4, comma
9, del decreto-legge 12
ottobre 2000, n. 279,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, dopo
il primo periodo è inserito
il seguente: "Per i
macchinari agricoli i
benefìci possono riguardare
anche l'acquisto di
corrispondenti beni nuovi,
dal cui valore, ai fini della
determinazione del
contributo, deve essere
detratto il valore a rottame
dei beni sostituiti". |
Identico. |
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(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e 1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C28 del 1^ febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento |
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del Fondo e la
tipologia delle spese di
ricerca ammissibili"; b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno dei triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato: a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta"; c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base: a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno; b) delle priorità stabilite al comma 2-bis"; |
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......................... ......................... ......................... |
d) al comma 5, le
parole: "di cui al comma 2"
sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al comma
2-bis". |
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