XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2122-bis-A
Onorevoli Colleghi! - Il presente disegno di legge reca
norme di razionalizzazione, di semplificazione dell'attività
amministrativa e di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, al fine di migliorarne l'efficienza e
l'economicità di gestione.
Esso risulta dallo stralcio degli articoli 15, 21 e 22 del
disegno di legge C. 2122, disposto dal Presidente della
Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento,
nonché dalle modifiche introdotte dalla Commissione nel corso
dell'esame in sede referente.
Le disposizioni più rilevanti del disegno di legge
attengono all'istituzione dell'Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;
alla formazione e mobilità del personale; alla semplificazione
della documentazione amministrativa; alla promozione di
progetti innovativi; a misure in favore degli enti di ricerca;
alla partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni.
Completano il disegno di legge disposizioni riguardanti altri
settori pubblici (difesa, comunicazioni, esteri, sanità) per i
quali si è ritenuto opportuno intervenire al fine di
razionalizzare o comunque di definire in modo più organico il
relativo quadro normativo attualmente vigente.
Il Capo I (articoli 1-6), reca disposizioni in
materia di pubbliche amministrazioni. L'articolo 1 istituisce
l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della
pubblica amministrazione, alla diretta dipendenza funzionale
del Presidente del Consiglio dei ministri. La disciplina della
composizione e delle funzioni di tale organismo è demandata ad
un regolamento governativo, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica.
L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in sede
referente, modifica la composizione della Commissione per le
adozioni internazionali, di cui all'articolo 38 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ampliando il numero delle amministrazioni
pubbliche che vi partecipano.
Gli articoli 3 e 4 recano norme in materia di formazione
del personale delle pubbliche amministrazioni e di mobilità.
La Commissione, recependo una indicazione proveniente dal
Comitato per la legislazione, le ha riformulate al fine di
ricondurle testualmente nell'ambito del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. In particolare, l'articolo 3, che
introduce il nuovo articolo 7-bis nel suddetto decreto
legislativo, reca norme che mirano a promuovere e organizzare
la formazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il
comma 1 prevede, infatti, che ciascuna amministrazione,
nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e
finanziarie e sulla base dei fabbisogni e degli obiettivi,
predisponga annualmente un piano per la formazione del
personale. Il comma 2, con riguardo alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti
pubblici non economici, prevede che il relativo piano di
formazione del personale, da predisporre entro il 30 gennaio
di ogni anno, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché al
Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 4, al comma 1, introduce il nuovo articolo
34-bis nel citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
che reca una nuova disciplina in materia di mobilità del
personale, che si rende necessaria per sopperire ad
un'insufficienza normativa che, a fronte di processi di
mobilità, pur previsti da fonti normative, non consente al
Dipartimento della funzione pubblica di gestire e definire
compiutamente detti processi a causa della constatata
insufficiente sollecitudine delle pubbliche amministrazioni a
rispondere alle richieste di posti vacanti in organico cui
trasferire i dipendenti in mobilità.
La norma, in particolare, assicura adeguata tutela nei
casi di rilevata eccedenza di personale il cui numero sia
inferiore a dieci nell'arco dell'anno e rende possibile la
gestione del personale in disponibilità interessato da
processi di ristrutturazione e trasformazione e in tutti i
casi in cui il Dipartimento della funzione pubblica sia
chiamato a gestire la ricollocazione presso le pubbliche
amministrazioni di personale posto in disponibilità. La norma
non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco, della carriera diplomatica e
prefettizia. Il comma 2, introdotto dalla Commissione, estende
la disposizione relativa al diritto del coniuge di personale
in servizio delle forze armate al trasferimento presso altra
amministrazione nella sede di sevizio del coniuge, di cui
all'articolo 17 della legge n. 266 del 1999, anche al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 5 introduce disposizioni in materia di
utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici, con le quali
si intende consentire alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non
economici nazionali, di assumere gli idonei delle graduatorie
concorsuali approvate da altre pubbliche amministrazioni
facenti parte dello stesso comparto di contrattazione. In tale
modo, si consente alle amministrazioni che intendono indire
concorsi pubblici per l'assunzione di nuove risorse umane di
ricorrere, in alternativa all'effettuazione di nuovi concorsi,
alle graduatorie già approvate da altre amministrazioni del
medesimo comparto, evitando, pertanto, la lunghezza delle
procedure concorsuali e conseguendo l'obiettivo del risparmio
delle risorse umane e finanziarie necessarie all'espletamento
dei concorsi pubblici.
Con il vincolo del comparto di contrattazione si consente
di ricorrere a graduatorie per posti omogenei secondo
l'ordinamento professionale delle amministrazioni coinvolte.
La facoltà di utilizzo delle graduatorie viene condizionata
dalla capienza della dotazione organica di ciascuna
amministrazione procedente e dal rispetto delle disposizioni
in tema di programmazione delle assunzioni contenute
nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
L'articolo 6 concerne, infine, il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Le procedure di
inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri a norma della legge n. 400 del 1988 hanno prodotto un
notevole contenzioso in sede giurisdizionale, soprattutto
negli ultimi anni a seguito di nuovi orientamenti assunti in
materia dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio
di Stato. La soccombenza dell'amministrazione, sempre più
frequente, ha comportato ingenti esborsi finanziari. Al fine
di arginare tale fenomeno, si prevede - per i soli dipendenti
in possesso dei medesimi requisiti dei colleghi vincitori dei
ricorsi - la possibilità di essere inquadrati, nel rispetto
delle procedure previste dalla citata legge n. 400 del 1988 e
previa espressa rinuncia ad ogni contenzioso, nelle stesse
posizioni conseguite dai ricorrenti.
Il Capo II reca norme di semplificazione ed è composto
di un unico articolo (articolo7), che, a seguito della
riformulazione effettuata dalla Commissione su indicazione del
Comitato per la legislazione, reca modifiche al testo unico
delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
La lettera a) del comma 1, che introduce l'articolo
77-bis del suddetto decreto legislativo, ha l'obiettivo
di dare completa certezza alle imprese relativamente alla
possibilità di utilizzare le norme in materia di
semplificazione della documentazione amministrativa
nell'ambito delle procedure di partecipazione a gare e appalti
pubblici.
Con la lettera b) del medesimo comma 1, che
introduce l'articolo 19-bis, del testo unico, si
esplicita la possibilità già prevista dal suddetto testo unico
che consente al cittadino di attestare la conformità
all'originale della copia di un atto attraverso la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla
fotocopia di un documento rilasciato o conservato da una
pubblica amministrazione, di un titolo di studio, eccetera,
che è conforme all'originale.
Il Capo III reca norme in materia di istruzione,
università e ricerca (articoli 8-11).
Con l'articolo 8 si intende affidare ad un soggetto
pubblico, la Cassa depositi e prestiti, già organizzato e
dotato di specifica esperienza, l'attuazione di una procedura
di difficoltosa applicazione che, ove dovesse essere attuata
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, richiederebbe l'impiego di risorse umane e
strumentali attualmente non disponibili.
A fronte di tale attività, viene prevista la
corresponsione, a favore della Cassa depositi e prestiti, di
una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi
fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
L'articolo 9 reca modifiche al decreto legislativo 27
luglio 1999, n.297. La modifica prevista alla lettera a)
del comma 1 intende estendere le agevolazioni alle imprese che
concedono borse di studio per corsi di dottorato di ricerca
anche al finanziamento di assegni che le università e gli enti
di ricerca possono conferire per le collaborazioni ed attività
di ricerca ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 449 del
1997.
La modifica prevista alla lettera b) del medesimo
comma è finalizzata ad introdurre tra le attività finanziabili
dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) anche
l'assistenza alle imprese ai fini della predisposizione di
progetti di ricerca da presentare nell'ambito dei Programmi
comunitari di ricerca dell'Unione europea.
Le modifiche di cui alle lettere c) e d) del
citato comma 1 sono indispensabili per puntualizzare alcuni
passaggi dello stesso decreto al fine di assicurare continuità
alle procedure di gestione amministrativo-contabile del FAR di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, come sostituito dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'articolo 10 reca alcune disposizioni in materia di enti
pubblici di ricerca, ENEA e ASI. La disposizione del comma 1 è
intesa ad estendere al personale di ricerca degli enti di
ricerca, nonché dell'ENEA e dell'ASI, il regime già previsto
per le università dall'articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 4,
comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in tema di
contratti di ricerca per conto terzi.
Il comma 2 tende a consentire anche agli enti di ricerca,
all'ENEA e all'ASI la concessione di anticipazioni sui
finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri alle
università per la realizzazione di progetti di cooperazione
allo sviluppo, come previsto dal comma 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n.
95.
L'articolo 11, introdotto durante l'esame in Commissione,
intende estendere alle strutture del CNR, fornite di autonomia
contabile e di bilancio, il regime giuridico a cui, per i
profili della liquidità, sono sottoposti i dipartimenti delle
università, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
Il Capo IV reca disposizioni in materia di affari esteri
(articoli 12-14).
L'articolo 12 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n.
1185, in materia di rilascio dei passaporti) apporta alcune
urgenti modifiche alla legge n. 1185 del 1967, recante norme
sui passaporti, in attesa dell'emanazione di una disciplina
organica dell'intera materia.
In particolare, la modifica all'articolo 3 della legge,
proposta al comma 1, fa venire meno la necessità
dell'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio di
passaporti a genitori con prole minore, nel caso di genitori
residenti all'estero e nei casi di separazione, divorzio,
filiazione naturale, purché l'altro genitore dia il suo
assenso al rilascio del passaporto, nonché nei casi in cui vi
sia un solo genitore titolare esclusivo della potestà,
sancendo ed estendendo agli altri casi contemplati
nell'articolato, relativi a situazioni analoghe, i princìpi
espressi, con riferimento al genitore naturale, dalla Corte
costituzionale nella sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464, che
ha ritenuto l'articolo 3, lettera b), della legge, in
contrasto con gli articoli 3 e 16 della Costituzione, in
quanto non si giustifica ragionevolmente il diverso
trattamento del genitore naturale rispetto al genitore
legittimo.
La modifica all'articolo 17 della legge, contenuta nei
commi 2 e 4, mira a conformare la durata del passaporto
italiano a quella prevista dalla maggioranza dei Paesi europei
e dagli Stati Uniti, introducendo la validità decennale del
documento in luogo di quella quinquennale, attualmente
prevista.
Il comma 3, infine, abroga l'articolo 28 della legge, che
attribuiva, fino all'istituzione dei tribunali amministrativi
regionali, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal
quarto comma dell'articolo 10 al tribunale del capoluogo di
provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato il rilascio
del passaporto.
L'articolo 13 riguarda il funzionamento dell'Ufficio
dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla
proibizione delle armi chimiche. Ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito
dall'articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1997, n. 93, il
Ministero degli affari esteri, cui sono state attribuite le
funzioni di "Autorità nazionale" responsabile dell'attuazione
della Convenzione di Parigi sul bando delle armi chimiche,
aveva facoltà di conferire incarichi "della durata massima di
due anni, rinnovabili per una sola volta per un anno", ad
esperti estranei all'amministrazione, per sopperire ad
esigenze che richiedono oggettive professionalità, non
reperibili all'interno dell'amministrazione. I contratti
stipulati in base a tale norma sono attualmente scaduti o in
corso di scadenza. L'esperienza applicativa della legge ha
però dimostrato che le esigenze di specializzazione connesse
con l'attività svolta dagli esperti si sono accentuate e che
sicuramente l'amministrazione non è in grado di farvi fronte
con le risorse umane in organico. Appare, pertanto, quanto mai
opportuno continuare ad avvalersi del contributo degli esperti
in questione, sui quali l'amministrazione ha investito
considerevoli risorse, assicurandone, tra l'altro, la
partecipazione a specifici corsi di formazione ed
aggiornamento.
L'articolo 14 concerne la costituzione e partecipazione
italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero.
Il Ministero degli affari esteri, nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, è impegnato, con cadenza ormai
crescente, in attività, in Italia e all'estero, di promozione
del "Sistema Italia" nel suo complesso e di cooperazione nei
vari ambiti operativi. In questo contesto, e sulla base
dell'esperienza pregressa, non solo in Italia, ma anche
all'estero, in particolare in altri Paesi europei, si può
affermare che uno dei fattori determinanti per il successo di
un'attività di promozione e cooperazione efficace e di ampio
respiro è la collaborazione tra pubblico e privato. Sul piano
organizzativo, gestionale ed amministrativo le strutture
associative, ed in particolare la formula della fondazione,
costituiscono lo strumento idoneo a concretizzare
l'interazione tra intervento e finanziamento pubblico e
privato, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico,
sulle quali vigilano le istanze governative, che assicurano
anche il necessario controllo dal punto di vista
amministrativo e del corretto utilizzo dei fondi, consentendo,
nel contempo, la realizzazione di eventi culturali di grande
rilevanza ed altre iniziative, con riduzione dell'impegno di
spesa pubblica.
La partecipazione alle fondazioni avrà luogo nei limiti
delle disponibilità di bilancio e comporterà, quindi, economie
di spesa ed un impegno più efficiente dei fondi pubblici
destinati alle predette attività; il comma 2, introdotto dalla
Commissione, prevede che il Governo riferisca delle iniziative
assunte nella relazione annuale al Parlamento di cui
all'articolo 3, lettera g), della legge 22 dicembre
1990, n. 401.
Il Capo V, reca disposizioni in materia di innovazione.
L'articolo 15 prevede che il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie promuova progetti volti a sviluppare
l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione
amministrativa, nonché sistemi per l'accesso in rete da parte
dei cittadini e delle imprese, tramite il potenziamento della
infrastruttura digitale della pubblica amministrazione.
Il Capo VI reca disposizioni in materia di difesa
(articoli 16-20). L'articolo 16 introduce modifiche
all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la
riforma strutturale delle Forze armate. L'allegato D, prevede,
nel 2001, la soppressione delle tre direzioni di
amministrazione (nord, centro e sud) e la costituzione di una
direzione di amministrazione posta alle dipendenze
dell'Ispettorato logistico dell'Esercito, con alle proprie
dipendenze le riconfigurate direzioni di amministrazione nord
e sud, che assumeranno nella fattispecie la denominazione di
direzione di amministrazione distaccata. Il citato allegato
attribuisce, inoltre, all'Ispettore logistico dell'Esercito le
funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero
della difesa, già conferite ai comandanti di regione militare
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
1106. L'assetto così delineato crea un vuoto normativo in
materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, nonché
di cessazione dal servizio e attribuzione e liquidazione del
trattamento normale di quiescenza del personale militare e di
collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento
normale di quiescenza del personale civile. Tali attività,
infatti, attualmente rientranti nella sfera di attribuzione
dei comandanti di regione militare, non potranno più essere
esercitate in quanto gli stessi, per effetto del citato
decreto legislativo n. 214 del 2000, transiteranno alle
dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito ed avranno
compiti differenti rispetto a quelli attuali.
Si rende, pertanto, necessario affidare ad un'autorità
centrale la specifica competenza ed a tal fine l'unica
soluzione appare quella di attribuire le funzioni in parola
all'Ispettore logistico dell'Esercito, apportando
un'integrazione al numero 4 dell'allegato D annesso al citato
decreto legislativo n. 464 del 1997, e successive
modificazioni.
L'articolo 17 reca disposizioni in materia di acquisti
all'estero di materiali per l'amministrazione della Difesa. Il
mercato degli armamenti è un mercato altamente specializzato
dove operano imprese innovative che adottano soluzioni ad alto
contenuto tecnologico. Conseguentemente, le aree di
provenienza dei sistemi d'arma, dei componenti e delle parti
di ricambio, sono molto limitate e sono pochi i Paesi che
possono disporre di un'industria della Difesa capace di
competere in ambito internazionale. E', quindi, inevitabile
per molte nazioni, tra le quali l'Italia, far ricorso al
mercato estero per parte dei propri approvvigionamenti, per
poter disporre di armamenti adeguati alle proprie esigenze.
Giova evidenziare che il materiale di cui si parla è
costituito da articoli molto costosi che sono forniti,
solitamente, dopo un lungo lasso di tempo rispetto
all'emissione dell'ordinativo, per cui il costruttore, dovendo
predisporre il progetto, acquisire la materia prima e
retribuire la forza lavorativa, sarebbe esposto sotto
l'aspetto finanziario se dovesse anticipare le somme
occorrenti ad avviare la produzione.
La legislazione nazionale concernente il pagamento da
parte dello Stato di forniture di beni e servizi ad esso
erogate, è improntata a princìpi categorici secondo i quali è
legittimo elargire il "corrispettivo" esclusivamente a
fornitura eseguita, in modo tale che l'erario sia coperto da
ogni possibile rischio che possa derivare dal pagamento
anticipato di ciò che non è stato ancora consegnato od
eseguito. Tale impostazione, rigida e vincolante, è
integralmente riportata nell'articolo 12 della legge di
contabilità generale dello Stato e nell'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Emerge,
quindi, in tutta la sua evidenza un vuoto normativo in quanto
la legislazione nazionale non tiene conto della realtà
finanziaria dei mercati internazionali del settore degli
armamenti, nei quali è molto problematico concludere contratti
in assenza della previsione di corrispondere anticipazioni del
prezzo pattuito, con grave danno per gli interessi vitali
dello Stato. La norma proposta consente quindi
all'amministrazione di operare agevolmente nei mercati esteri
degli armamenti ed evita grossi problemi nel soddisfare le
esigenze di difesa.
L'articolo 18 modifica l'articolo 2 della legge 9 gennaio
1951, n. 204 in ordine alle attribuzioni del Commissario
generale per le onoranze ai Caduti in guerra, in modo da
consentire allo stesso di occuparsi anche dei Caduti in
conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848,
data di entrata in vigore dello Statuto albertino, evento al
quale si può far risalire idealmente l'avvio del processo di
formazione dello Stato unitario, nonché dei militari deceduti
nelle missioni di pace, alle quali l'Italia ha partecipato.
L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, proroga al 31
dicembre 2002 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno
o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o
correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, sulla
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale.
L'articolo 20 definisce un nuovo assetto giuridico,
organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze
armate. Il Circolo ufficiali delle Forze armate, inserito
nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della
difesa, è disciplinato da apposito regolamento, adottato su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ad esso è destinato
personale militare e civile, e per il suo funzionamento sono
utilizzate le risorse derivanti dalle quote versate
mensilmente dagli ufficiali.
Il Capo VII reca disposizioni in materia di comunicazioni.
L'articolo 21 (Tecnologie delle comunicazioni) prevede che
nell'ambito delle attività del Ministero delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione - organo tecnico scientifico del Ministero
delle comunicazioni - continua a svolgere compiti di studio e
ricerca scientifica, anche tramite convenzioni con enti ed
istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e
delle comunicazioni. L'Istituto, inoltre, predispone la
normativa tecnica, certifica ed omologa le apparecchiature, si
occupa della formazione del personale del Ministero e di altre
organizzazioni. Presso l'Istituto superiore opera la Scuola di
specializzazione in telecomunicazioni. La norma stabilisce,
altresì, che all'Istituto venga attribuita autonomia
scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. I
finanziamenti ricevuti per effettuare attività di ricerca sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato e,
successivamente, riassegnati allo stato di previsione del
bilancio di spesa del Ministero delle comunicazioni.
Il comma 3, introdotto dalla Commissione, prevede che
dalla data di entrata in vigore della legge il Consiglio
superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni
acquisti la denominazione di Consiglio superiore delle
comunicazioni ed assuma tra le proprie attribuzioni quelle
attualmente proprie del Forum per le comunicazioni, che è
conseguentemente soppresso.
Il comma 4 prevede che il Ministero delle comunicazioni,
servendosi anche dei propri organi periferici, vigila sui
tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana.
I commi 5 e 6 riconoscono alla Fondazione Ugo Bordoni,
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni,
carattere di istituzione privata di alta cultura. La
Fondazione si occupa della elaborazione di strategie di
sviluppo del settore delle comunicazioni e coadiuva il
Ministero delle comunicazioni nella soluzione delle
problematiche di carattere tecnico, gestionale e normativo. I
dipendenti in esubero della Fondazione possono richiedere di
essere immessi nei ruoli dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del
Ministero delle comunicazioni, ai quali si accede con
procedure concorsuali.
Il Capo VIII reca disposizioni in materia di tutela della
salute (articoli 22-26).
L'articolo 22, illustrato nel corso dell'esame in I
Commissione dal Ministro della salute, reca una delega al
Governo per la trasformazione degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico in fondazioni di diritto pubblico
di rilievo nazionale. Si prevede la partecipazione come
soggetti della fondazione sia di soggetti pubblici che
privati. Sono, altresì, previsti princìpi di delega relativi
alla funzione di vigilanza, all'ipotesi di estinzione nonché
alle caratteristiche di professionalità dei soggetti che fanno
parte dell'ente citato. Tale modello è stato ritenuto idoneo,
in quanto consentirà di attuare una gestione sanitaria di tipo
privatistico salvaguardando, nel contempo, la missione
pubblica che le strutture in questione perseguono.
L'articolo 23 ha lo scopo di prevedere la possibilità di
localizzare in qualsiasi Paese dell'Unione europea la
produzione di emoderivati che influisce in tale modo in
maniera favorevole sulle dinamiche dei costi attraverso la
concorrenza di più interessati.
Gli articoli 24-26 sono stati introdotti nel corso
dell'esame in sede referente. L'articolo 24 abroga la lettera
d), dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio
2001, n. 12, che a sua volta aveva abrogato gli articoli 46,
47 e 48, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. L'articolo
25 prevede che il Ministero della salute, per la realizzazione
della comunicazione istituzionale in materia sanitaria possa
avvalersi anche della partecipazione di qualificate aziende
private. L'articolo 26, infine, differisce al 30 giugno 2002
il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo
3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 di ratifica
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei
diritti dell'uomo e sulla biomedicina.
La Commissione a conclusione dell'esame in sede referente
ha esaminato i pareri espressi dalle Commissioni competenti in
sede consultiva.
La Commissione ha recepito attraverso specifici
emendamenti le condizioni espresse dalla V Commissione
bilancio formulate al fine di garantire il rispetto del
disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
La Commissione ha inoltre ritenuto di recepire la prima delle
osservazioni formulate dalla XII Commissione Affari sociali
tendente ad inserire al primo comma dell'articolo 22 un inciso
che garantisca la permanenza della natura pubblica degli
Istituti di ricovero e cura anche dopo la loro trasformazione
in fondazioni.
La Commissione, anche a causa dell'imminente inizio
dell'esame in Assemblea, non ha ritenuto di recepire le
ulteriori condizioni ed osservazioni formulate dalle altre
Commissioni riservandosi ogni altra eventuale valutazione nel
corso dell'esame in Assemblea.
Michele SAPONARA, relatore.