XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2122-bis-A




        Onorevoli Colleghi! - Il presente disegno di legge reca norme di razionalizzazione, di semplificazione dell'attività amministrativa e di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorarne l'efficienza e l'economicità di gestione.
        Esso risulta dallo stralcio degli articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge C. 2122, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento, nonché dalle modifiche introdotte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
        Le disposizioni più rilevanti del disegno di legge attengono all'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; alla formazione e mobilità del personale; alla semplificazione della documentazione amministrativa; alla promozione di progetti innovativi; a misure in favore degli enti di ricerca; alla partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni. Completano il disegno di legge disposizioni riguardanti altri settori pubblici (difesa, comunicazioni, esteri, sanità) per i quali si è ritenuto opportuno intervenire al fine di razionalizzare o comunque di definire in modo più organico il relativo quadro normativo attualmente vigente.
        Il Capo I (articoli 1-6), reca disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni. L'articolo 1 istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. La disciplina della composizione e delle funzioni di tale organismo è demandata ad un regolamento governativo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.
        L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica la composizione della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ampliando il numero delle amministrazioni pubbliche che vi partecipano.
        Gli articoli 3 e 4 recano norme in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e di mobilità. La Commissione, recependo una indicazione proveniente dal Comitato per la legislazione, le ha riformulate al fine di ricondurle testualmente nell'ambito del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'articolo 3, che introduce il nuovo articolo 7-bis nel suddetto decreto legislativo, reca norme che mirano a promuovere e organizzare la formazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 prevede, infatti, che ciascuna amministrazione, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie e sulla base dei fabbisogni e degli obiettivi, predisponga annualmente un piano per la formazione del personale. Il comma 2, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici, prevede che il relativo piano di formazione del personale, da predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze.
        L'articolo 4, al comma 1, introduce il nuovo articolo 34-bis nel citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che reca una nuova disciplina in materia di mobilità del personale, che si rende necessaria per sopperire ad un'insufficienza normativa che, a fronte di processi di mobilità, pur previsti da fonti normative, non consente al Dipartimento della funzione pubblica di gestire e definire compiutamente detti processi a causa della constatata insufficiente sollecitudine delle pubbliche amministrazioni a rispondere alle richieste di posti vacanti in organico cui trasferire i dipendenti in mobilità.
        La norma, in particolare, assicura adeguata tutela nei casi di rilevata eccedenza di personale il cui numero sia inferiore a dieci nell'arco dell'anno e rende possibile la gestione del personale in disponibilità interessato da processi di ristrutturazione e trasformazione e in tutti i casi in cui il Dipartimento della funzione pubblica sia chiamato a gestire la ricollocazione presso le pubbliche amministrazioni di personale posto in disponibilità. La norma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della carriera diplomatica e prefettizia. Il comma 2, introdotto dalla Commissione, estende la disposizione relativa al diritto del coniuge di personale in servizio delle forze armate al trasferimento presso altra amministrazione nella sede di sevizio del coniuge, di cui all'articolo 17 della legge n. 266 del 1999, anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
        L'articolo 5 introduce disposizioni in materia di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici, con le quali si intende consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici nazionali, di assumere gli idonei delle graduatorie concorsuali approvate da altre pubbliche amministrazioni facenti parte dello stesso comparto di contrattazione. In tale modo, si consente alle amministrazioni che intendono indire concorsi pubblici per l'assunzione di nuove risorse umane di ricorrere, in alternativa all'effettuazione di nuovi concorsi, alle graduatorie già approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto, evitando, pertanto, la lunghezza delle procedure concorsuali e conseguendo l'obiettivo del risparmio delle risorse umane e finanziarie necessarie all'espletamento dei concorsi pubblici.
        Con il vincolo del comparto di contrattazione si consente di ricorrere a graduatorie per posti omogenei secondo l'ordinamento professionale delle amministrazioni coinvolte. La facoltà di utilizzo delle graduatorie viene condizionata dalla capienza della dotazione organica di ciascuna amministrazione procedente e dal rispetto delle disposizioni in tema di programmazione delle assunzioni contenute nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        L'articolo 6 concerne, infine, il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le procedure di inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma della legge n. 400 del 1988 hanno prodotto un notevole contenzioso in sede giurisdizionale, soprattutto negli ultimi anni a seguito di nuovi orientamenti assunti in materia dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato. La soccombenza dell'amministrazione, sempre più frequente, ha comportato ingenti esborsi finanziari. Al fine di arginare tale fenomeno, si prevede - per i soli dipendenti in possesso dei medesimi requisiti dei colleghi vincitori dei ricorsi - la possibilità di essere inquadrati, nel rispetto delle procedure previste dalla citata legge n. 400 del 1988 e previa espressa rinuncia ad ogni contenzioso, nelle stesse posizioni conseguite dai ricorrenti.
            Il Capo II reca norme di semplificazione ed è composto di un unico articolo (articolo7), che, a seguito della riformulazione effettuata dalla Commissione su indicazione del Comitato per la legislazione, reca modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        La lettera a) del comma 1, che introduce l'articolo 77-bis del suddetto decreto legislativo, ha l'obiettivo di dare completa certezza alle imprese relativamente alla possibilità di utilizzare le norme in materia di semplificazione della documentazione amministrativa nell'ambito delle procedure di partecipazione a gare e appalti pubblici.
        Con la lettera b) del medesimo comma 1, che introduce l'articolo 19-bis, del testo unico, si esplicita la possibilità già prevista dal suddetto testo unico che consente al cittadino di attestare la conformità all'originale della copia di un atto attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla fotocopia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio, eccetera, che è conforme all'originale.
        Il Capo III reca norme in materia di istruzione, università e ricerca (articoli 8-11).
        Con l'articolo 8 si intende affidare ad un soggetto pubblico, la Cassa depositi e prestiti, già organizzato e dotato di specifica esperienza, l'attuazione di una procedura di difficoltosa applicazione che, ove dovesse essere attuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, richiederebbe l'impiego di risorse umane e strumentali attualmente non disponibili.
        A fronte di tale attività, viene prevista la corresponsione, a favore della Cassa depositi e prestiti, di una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        L'articolo 9 reca modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297. La modifica prevista alla lettera a) del comma 1 intende estendere le agevolazioni alle imprese che concedono borse di studio per corsi di dottorato di ricerca anche al finanziamento di assegni che le università e gli enti di ricerca possono conferire per le collaborazioni ed attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997.
        La modifica prevista alla lettera b) del medesimo comma è finalizzata ad introdurre tra le attività finanziabili dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) anche l'assistenza alle imprese ai fini della predisposizione di progetti di ricerca da presentare nell'ambito dei Programmi comunitari di ricerca dell'Unione europea.
        Le modifiche di cui alle lettere c) e d) del citato comma 1 sono indispensabili per puntualizzare alcuni passaggi dello stesso decreto al fine di assicurare continuità alle procedure di gestione amministrativo-contabile del FAR di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        L'articolo 10 reca alcune disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI. La disposizione del comma 1 è intesa ad estendere al personale di ricerca degli enti di ricerca, nonché dell'ENEA e dell'ASI, il regime già previsto per le università dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in tema di contratti di ricerca per conto terzi.
        Il comma 2 tende a consentire anche agli enti di ricerca, all'ENEA e all'ASI la concessione di anticipazioni sui finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri alle università per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 95.
        L'articolo 11, introdotto durante l'esame in Commissione, intende estendere alle strutture del CNR, fornite di autonomia contabile e di bilancio, il regime giuridico a cui, per i profili della liquidità, sono sottoposti i dipartimenti delle università, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
        Il Capo IV reca disposizioni in materia di affari esteri (articoli 12-14).
        L'articolo 12 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti) apporta alcune urgenti modifiche alla legge n. 1185 del 1967, recante norme sui passaporti, in attesa dell'emanazione di una disciplina organica dell'intera materia.
        In particolare, la modifica all'articolo 3 della legge, proposta al comma 1, fa venire meno la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio di passaporti a genitori con prole minore, nel caso di genitori residenti all'estero e nei casi di separazione, divorzio, filiazione naturale, purché l'altro genitore dia il suo assenso al rilascio del passaporto, nonché nei casi in cui vi sia un solo genitore titolare esclusivo della potestà, sancendo ed estendendo agli altri casi contemplati nell'articolato, relativi a situazioni analoghe, i princìpi espressi, con riferimento al genitore naturale, dalla Corte costituzionale nella sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464, che ha ritenuto l'articolo 3, lettera b), della legge, in contrasto con gli articoli 3 e 16 della Costituzione, in quanto non si giustifica ragionevolmente il diverso trattamento del genitore naturale rispetto al genitore legittimo.
        La modifica all'articolo 17 della legge, contenuta nei commi 2 e 4, mira a conformare la durata del passaporto italiano a quella prevista dalla maggioranza dei Paesi europei e dagli Stati Uniti, introducendo la validità decennale del documento in luogo di quella quinquennale, attualmente prevista.
        Il comma 3, infine, abroga l'articolo 28 della legge, che attribuiva, fino all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 al tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato il rilascio del passaporto.
        L'articolo 13 riguarda il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1997, n. 93, il Ministero degli affari esteri, cui sono state attribuite le funzioni di "Autorità nazionale" responsabile dell'attuazione della Convenzione di Parigi sul bando delle armi chimiche, aveva facoltà di conferire incarichi "della durata massima di due anni, rinnovabili per una sola volta per un anno", ad esperti estranei all'amministrazione, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità, non reperibili all'interno dell'amministrazione. I contratti stipulati in base a tale norma sono attualmente scaduti o in corso di scadenza. L'esperienza applicativa della legge ha però dimostrato che le esigenze di specializzazione connesse con l'attività svolta dagli esperti si sono accentuate e che sicuramente l'amministrazione non è in grado di farvi fronte con le risorse umane in organico. Appare, pertanto, quanto mai opportuno continuare ad avvalersi del contributo degli esperti in questione, sui quali l'amministrazione ha investito considerevoli risorse, assicurandone, tra l'altro, la partecipazione a specifici corsi di formazione ed aggiornamento.
        L'articolo 14 concerne la costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero. Il Ministero degli affari esteri, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, è impegnato, con cadenza ormai crescente, in attività, in Italia e all'estero, di promozione del "Sistema Italia" nel suo complesso e di cooperazione nei vari ambiti operativi. In questo contesto, e sulla base dell'esperienza pregressa, non solo in Italia, ma anche all'estero, in particolare in altri Paesi europei, si può affermare che uno dei fattori determinanti per il successo di un'attività di promozione e cooperazione efficace e di ampio respiro è la collaborazione tra pubblico e privato. Sul piano organizzativo, gestionale ed amministrativo le strutture associative, ed in particolare la formula della fondazione, costituiscono lo strumento idoneo a concretizzare l'interazione tra intervento e finanziamento pubblico e privato, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico, sulle quali vigilano le istanze governative, che assicurano anche il necessario controllo dal punto di vista amministrativo e del corretto utilizzo dei fondi, consentendo, nel contempo, la realizzazione di eventi culturali di grande rilevanza ed altre iniziative, con riduzione dell'impegno di spesa pubblica.
        La partecipazione alle fondazioni avrà luogo nei limiti delle disponibilità di bilancio e comporterà, quindi, economie di spesa ed un impegno più efficiente dei fondi pubblici destinati alle predette attività; il comma 2, introdotto dalla Commissione, prevede che il Governo riferisca delle iniziative assunte nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
        Il Capo V, reca disposizioni in materia di innovazione. L'articolo 15 prevede che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuova progetti volti a sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa, nonché sistemi per l'accesso in rete da parte dei cittadini e delle imprese, tramite il potenziamento della infrastruttura digitale della pubblica amministrazione.
        Il Capo VI reca disposizioni in materia di difesa (articoli 16-20). L'articolo 16 introduce modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate. L'allegato D, prevede, nel 2001, la soppressione delle tre direzioni di amministrazione (nord, centro e sud) e la costituzione di una direzione di amministrazione posta alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito, con alle proprie dipendenze le riconfigurate direzioni di amministrazione nord e sud, che assumeranno nella fattispecie la denominazione di direzione di amministrazione distaccata. Il citato allegato attribuisce, inoltre, all'Ispettore logistico dell'Esercito le funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero della difesa, già conferite ai comandanti di regione militare dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106. L'assetto così delineato crea un vuoto normativo in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, nonché di cessazione dal servizio e attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile. Tali attività, infatti, attualmente rientranti nella sfera di attribuzione dei comandanti di regione militare, non potranno più essere esercitate in quanto gli stessi, per effetto del citato decreto legislativo n. 214 del 2000, transiteranno alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito ed avranno compiti differenti rispetto a quelli attuali.
        Si rende, pertanto, necessario affidare ad un'autorità centrale la specifica competenza ed a tal fine l'unica soluzione appare quella di attribuire le funzioni in parola all'Ispettore logistico dell'Esercito, apportando un'integrazione al numero 4 dell'allegato D annesso al citato decreto legislativo n. 464 del 1997, e successive modificazioni.
        L'articolo 17 reca disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'amministrazione della Difesa. Il mercato degli armamenti è un mercato altamente specializzato dove operano imprese innovative che adottano soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Conseguentemente, le aree di provenienza dei sistemi d'arma, dei componenti e delle parti di ricambio, sono molto limitate e sono pochi i Paesi che possono disporre di un'industria della Difesa capace di competere in ambito internazionale. E', quindi, inevitabile per molte nazioni, tra le quali l'Italia, far ricorso al mercato estero per parte dei propri approvvigionamenti, per poter disporre di armamenti adeguati alle proprie esigenze. Giova evidenziare che il materiale di cui si parla è costituito da articoli molto costosi che sono forniti, solitamente, dopo un lungo lasso di tempo rispetto all'emissione dell'ordinativo, per cui il costruttore, dovendo predisporre il progetto, acquisire la materia prima e retribuire la forza lavorativa, sarebbe esposto sotto l'aspetto finanziario se dovesse anticipare le somme occorrenti ad avviare la produzione.
        La legislazione nazionale concernente il pagamento da parte dello Stato di forniture di beni e servizi ad esso erogate, è improntata a princìpi categorici secondo i quali è legittimo elargire il "corrispettivo" esclusivamente a fornitura eseguita, in modo tale che l'erario sia coperto da ogni possibile rischio che possa derivare dal pagamento anticipato di ciò che non è stato ancora consegnato od eseguito. Tale impostazione, rigida e vincolante, è integralmente riportata nell'articolo 12 della legge di contabilità generale dello Stato e nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Emerge, quindi, in tutta la sua evidenza un vuoto normativo in quanto la legislazione nazionale non tiene conto della realtà finanziaria dei mercati internazionali del settore degli armamenti, nei quali è molto problematico concludere contratti in assenza della previsione di corrispondere anticipazioni del prezzo pattuito, con grave danno per gli interessi vitali dello Stato. La norma proposta consente quindi all'amministrazione di operare agevolmente nei mercati esteri degli armamenti ed evita grossi problemi nel soddisfare le esigenze di difesa.
        L'articolo 18 modifica l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204 in ordine alle attribuzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, in modo da consentire allo stesso di occuparsi anche dei Caduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848, data di entrata in vigore dello Statuto albertino, evento al quale si può far risalire idealmente l'avvio del processo di formazione dello Stato unitario, nonché dei militari deceduti nelle missioni di pace, alle quali l'Italia ha partecipato.
        L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, proroga al 31 dicembre 2002 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, sulla trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
        L'articolo 20 definisce un nuovo assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate. Il Circolo ufficiali delle Forze armate, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, è disciplinato da apposito regolamento, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ad esso è destinato personale militare e civile, e per il suo funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote versate mensilmente dagli ufficiali.
        Il Capo VII reca disposizioni in materia di comunicazioni. L'articolo 21 (Tecnologie delle comunicazioni) prevede che nell'ambito delle attività del Ministero delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - organo tecnico scientifico del Ministero delle comunicazioni - continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche tramite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni. L'Istituto, inoltre, predispone la normativa tecnica, certifica ed omologa le apparecchiature, si occupa della formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni. Presso l'Istituto superiore opera la Scuola di specializzazione in telecomunicazioni. La norma stabilisce, altresì, che all'Istituto venga attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. I finanziamenti ricevuti per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e, successivamente, riassegnati allo stato di previsione del bilancio di spesa del Ministero delle comunicazioni.
        Il comma 3, introdotto dalla Commissione, prevede che dalla data di entrata in vigore della legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquisti la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assuma tra le proprie attribuzioni quelle attualmente proprie del Forum per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso.
        Il comma 4 prevede che il Ministero delle comunicazioni, servendosi anche dei propri organi periferici, vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana.
        I commi 5 e 6 riconoscono alla Fondazione Ugo Bordoni, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni, carattere di istituzione privata di alta cultura. La Fondazione si occupa della elaborazione di strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni e coadiuva il Ministero delle comunicazioni nella soluzione delle problematiche di carattere tecnico, gestionale e normativo. I dipendenti in esubero della Fondazione possono richiedere di essere immessi nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali si accede con procedure concorsuali.
        Il Capo VIII reca disposizioni in materia di tutela della salute (articoli 22-26).
        L'articolo 22, illustrato nel corso dell'esame in I Commissione dal Ministro della salute, reca una delega al Governo per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni di diritto pubblico di rilievo nazionale. Si prevede la partecipazione come soggetti della fondazione sia di soggetti pubblici che privati. Sono, altresì, previsti princìpi di delega relativi alla funzione di vigilanza, all'ipotesi di estinzione nonché alle caratteristiche di professionalità dei soggetti che fanno parte dell'ente citato. Tale modello è stato ritenuto idoneo, in quanto consentirà di attuare una gestione sanitaria di tipo privatistico salvaguardando, nel contempo, la missione pubblica che le strutture in questione perseguono.
        L'articolo 23 ha lo scopo di prevedere la possibilità di localizzare in qualsiasi Paese dell'Unione europea la produzione di emoderivati che influisce in tale modo in maniera favorevole sulle dinamiche dei costi attraverso la concorrenza di più interessati.
        Gli articoli 24-26 sono stati introdotti nel corso dell'esame in sede referente. L'articolo 24 abroga la lettera d), dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, che a sua volta aveva abrogato gli articoli 46, 47 e 48, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. L'articolo 25 prevede che il Ministero della salute, per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria possa avvalersi anche della partecipazione di qualificate aziende private. L'articolo 26, infine, differisce al 30 giugno 2002 il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e sulla biomedicina.
        La Commissione a conclusione dell'esame in sede referente ha esaminato i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.
        La Commissione ha recepito attraverso specifici emendamenti le condizioni espresse dalla V Commissione bilancio formulate al fine di garantire il rispetto del disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La Commissione ha inoltre ritenuto di recepire la prima delle osservazioni formulate dalla XII Commissione Affari sociali tendente ad inserire al primo comma dell'articolo 22 un inciso che garantisca la permanenza della natura pubblica degli Istituti di ricovero e cura anche dopo la loro trasformazione in fondazioni.
        La Commissione, anche a causa dell'imminente inizio dell'esame in Assemblea, non ha ritenuto di recepire le ulteriori condizioni ed osservazioni formulate dalle altre Commissioni riservandosi ogni altra eventuale valutazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Michele SAPONARA, relatore.




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