XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2122-bis-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2122-bis,

              rilevato che nel testo non sono inserite norme per il coordinamento delle disciplina da esso recata con la normativa vigente, come espressamente richiesto dall'articolo 79, comma 11 del regolamento,

              rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento disciplinano materie diverse e non omogenee tra di loro, benché nelle stesse possa essere rinvenuta una finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa,

              rilevato, inoltre, che il provvedimento non è corredato dalle relazioni contenenti l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN), e che tali relazioni si sarebbero rilevate particolarmente utili nel corso dell'istruttoria legislativa,

              constatato che disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 11 e 27 sono presenti rispettivamente negli articoli 54 e 37 del disegno di legge comunitaria, A.C. 1533-B, attualmente all'esame della Camera in terza lettura e che disposizioni di tenore analogo a quelle contenute nell'articolo 10 sono presenti nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, alla cui conversione provvede il disegno di legge A.C. 2319, all'esame della Camera in prima lettura,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, nonché dall'articolo 6, siano riformulate come novelle ai testi unici che raccolgono le disposizioni vigenti, rispettivamente, in materia di pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di documentazione amministrativa (d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

              all'articolo 12, comma 2, lett. a), il riferimento alla "data di entrata in vigore della presente legge" se mantenuto all'interno della novella, farebbe decorrere l'efficacia della stessa dalla data di entrata in vigore della legge novellata, e non da quella del provvedimento in esame; si provveda, pertanto, a riformulare la disposizione in questione. Nello stesso articolo, inoltre, la citazione dei commi (non numerati) dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dovrebbe prendere in considerazione l'attuale - e non già l'originaria - sequenza dei commi medesimi;

              all'articolo 24, si precisi il rapporto tra la disciplina recata dalla disposizione e quella recentemente dettata nella medesima materia dall'articolo 28, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Legge finanziaria 2002.


          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 20, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di disporre espressamente anche l'abrogazione del decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, successivamente modificato da d.P.R. 14 aprile 1948, n. 580, e dal d.P.R. 3 giugno 1955, n. 679;

              all'articolo 24, comma 1, lett. i), la disposizione dovrebbe essere coordinata con l'articolo 94, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 388;

              all'articolo 25, dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare la disposizione come novella all'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nonché di abrogare in modo espresso tutte le disposizioni di legge incompatibili con la nuova disciplina recata dall'articolo;

              sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              con riferimento all'articolo 28, che stabilisce che l'attuazione delle deleghe contenute nella legge non comporta nuovi oneri, si valuti l'opportunità di trasferire la disposizione in un comma aggiuntivo all'articolo 24, essendo quest'ultimo l'unico articolo del provvedimento recante una delega legislativa;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole "alla presente legge" dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: "al presente decreto legislativo";

              all'articolo 24, comma 1, la formula "Il Governo è delegato ad emanare", dovrebbe essere sostituita dalla seguente "Il Governo è delegato ad adottare", secondo quanto previsto dal punto 2, lett. d), della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dell'aprile 2001; al comma 2, la previsione secondo la quale "il Governo acquisisce .... il parere delle competenti Commissioni parlamentari" non appare formulata in modo appropriato in quanto "le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente e prevedono la trasmissione dell'atto "al Parlamento"" (punto 2, lett. g) della menzionata circolare);
              all'articolo 27, dovrebbe chiarirsi a quali disposizioni si faccia riferimento con la dizione "procedura di notifica dei prodotti".


          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              le disposizioni che incidono sulle materie nelle quali le norme vigenti sono già state raccolte in testi unici, siano formulate come novelle a tali testi, al fine di consentirne un aggiornamento costante. Diversamente, ove tali disposizioni trovassero collocazione in altri atti, verrebbe rimessa in discussione una delle specifiche funzioni dei testi unici, ovvero quella di consentire un agevole e - quanto più possibile - completo reperimento della normativa vigente per ciascuna disciplina.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2122- bis, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

              premesso che:

                l'articolo 1, al comma 1, provvede all'istituzione di un Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione, senza provvedere direttamente alla individuazione delle relative funzioni che, viceversa, vengono interamente rinviate, dal comma 2, a un successivo regolamento governativo, che dovrà disporre in materia in modo da garantire l'autonomia e l'efficacia operativa dell'organo, anche sulla base dei principi fondamentali enunciati nel successivo comma 3;

                rilevato altresì che l'articolo 1-bis prevede alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, relativamente alla composizione della Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le adozioni internazionali e alla soppressione delle disposizioni relative all'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione allo scadere della permanenza in carica, prorogando eventualmente, a tal fine, la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno;

                osservato altresì che tale soppressione comporta l'applicazione della norma generale in materia di proroga degli organi, la quale potrebbe non essere adeguata alle peculiarità della Commissione in questione;

          
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione l'opportunità di definire espressamente le competenze e i poteri dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 1-bis, con particolare riferimento ai rapporti tra tale organismo e l'autorità giudiziaria;

          in relazione alla soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 4 dell'articolo 38 della legge n. 184 del 1983, valuti la Commissione se la conseguente applicazione dei principi generali in materia di prorogatio sia in grado di assicurare sempre il costante funzionamento della Commissione stessa soprattutto nei casi di dimissione di alcuni dei suoi componenti, ovvero di scadenza del termine di permanenza in carica.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2122- bis e, in particolare, per quanto di competenza, gli articoli 1-bis, 13, 14 e 27-quinquies;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2122- bis, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, la crifra: "5.268" sia sostituita dalla seguente: "4.132";

              all'articolo 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "stanziamenti di bilancio" siano aggiunte le seguenti: "destinati agli interventi di promozione culturale all'estero";

              all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole da: "pari" a "per l'anno 2004".

          Conseguentemente, al medesimo periodo, siano soppresse le parole: "per detti anni";

            sia soppresso l'articolo 26;

            sia soppresso l'articolo 27-ter;

e con la seguente ulteriore condizione:

              all'articolo 23, sia riformulato il comma 2 in modo da renderne coerente il disposto con il dichiarato intento di attribuire autonomia contabile all'Istituto superiore delle comunicazioni, autonomia che l'attuale tenore della disposizione non consente di perseguire né sul versante della spesa né sul versante dell'entrata.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2122-bis, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 2, volte a razionalizzare le attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso quello dell'amministrazione finanziaria;
              rilevato che a tale ultimo riguardo appare necessario attribuire un ruolo preminente alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

              valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), dirette a semplificare le procedure vigenti in materia di documentazione amministrativa, ivi compresa la tenuta di documenti richiesti dalla disciplina tributaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione se non sia opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 20 che, considerando non commerciali le attività sociali di rappresentanza del Circolo ufficiali delle Forze armate, potrebbe porsi in contrasto con l'impianto normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e con le direttive comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto, cui lo stesso deve uniformarsi;

          b) all'articolo 24, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la lettera i), al fine di definire in termini più precisi il regime fiscale applicabile agli istituti di ricovero e cura, successivamente alla loro trasformazioni in enti di diritto privato. Si segnala, in particolare, l'opportunità di verificare se tali enti non corrispondano ai requisiti, previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, ai fini della qualificazione di ONLUS. In caso negativo, si tratta di stabilire se alle erogazioni liberali effettuate da soggetti privati a favore degli istituti trasformati in enti, ove non possano intendersi già incluse tra gli oneri deducibili, di cui agli articoli 10 e 65 del Testo unico delle imposte sui redditi, si applichi un regime fiscale agevolato, consistente nella loro deducibilità in capo al soggetto erogante, piuttosto che il regime di esenzione previsto nel testo. Valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare se le medesime erogazioni non concorrerebbero alla determinazione del reddito imponibile dell'ente percipiente.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 2122-bis, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, come risultante dall'esame degli emendamenti;
              ritenuto opportuno escludere i professori e i ricercatori dal campo di applicazione delle nuove norme in materia di procedure per l'assunzione del personale e per la gestione dei processi di mobilità, di cui all'articolo 3 del citato disegno di legge;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          1) all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le norme del presente articolo non si applicano per le assunzioni di professori e ricercatori universitari da parte delle università".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2122-bis recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2122-bis recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, andrebbe stabilito nella legge il contingente massimo di pubblici dipendenti destinabili all'ufficio dell'Alto Commissario;

e con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito se effettivamente si ponga l'opportunità di istituire un organismo complesso e oneroso come l'Alto Commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli illeciti, fini che dovrebbero essere di per se stessi perseguiti dai vari livelli ordinamentali della Pubblica Amministrazione e delle magistrature penale ed amministrativo-contabile;

          all'articolo 23, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, almeno per linee fondamentali, in cosa consista la procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e, in particolare, se si tratti di concorsi riservati o, al contrario, aperti almeno in parte a soggetti terzi.



PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2122-bis, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

              ritenuto opportuno chiarire che la trasformazione degli IRCCS in fondazioni, di cui all'articolo 24, non pregiudica la natura pubblica degli istituti medesimi;

              considerato che la rubrica dell'articolo 27-ter, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, fa riferimento all'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, mentre il contenuto della disposizione riguarda l'attività di prevenzione contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493;

              considerato altresì che la somma di euro 103.291,28 da riassegnare alla pertinente unità previsionale di base del Ministero della salute è stata versata all'Istituto superiore di sanità per le attività di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 e non per le attività di cui all'articolo 5 della medesima legge;

              valutata, pertanto, l'esigenza di apportare al testo le modifiche necessarie al fine di evitare incertezze interpretative in merito al contenuto normativo della disposizione in questione;

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              all'articolo 24, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi";

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'articolo27-ter con il seguente:


Art. 27-ter.

(Attività di prevenzione contro gli infortuni
domestici).

          1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con proprio decreto alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, della somma di euro 103.291,38 versata in entrata all'Istituto superiore di sanità per le attività di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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