XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2122-bis-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2122-bis,
rilevato che nel testo non sono inserite norme per il
coordinamento delle disciplina da esso recata con la normativa
vigente, come espressamente richiesto dall'articolo 79, comma
11 del regolamento,
rilevato che le disposizioni contenute nel
provvedimento disciplinano materie diverse e non omogenee tra
di loro, benché nelle stesse possa essere rinvenuta una
finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'azione
amministrativa,
rilevato, inoltre, che il provvedimento non è corredato
dalle relazioni contenenti l'analisi d'impatto della
regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN), e
che tali relazioni si sarebbero rilevate particolarmente utili
nel corso dell'istruttoria legislativa,
constatato che disposizioni analoghe a quelle contenute
negli articoli 11 e 27 sono presenti rispettivamente negli
articoli 54 e 37 del disegno di legge comunitaria, A.C.
1533-B, attualmente all'esame della Camera in terza lettura e
che disposizioni di tenore analogo a quelle contenute
nell'articolo 10 sono presenti nell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, alla cui conversione
provvede il disegno di legge A.C. 2319, all'esame della Camera
in prima lettura,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, nonché
dall'articolo 6, siano riformulate come novelle ai testi unici
che raccolgono le disposizioni vigenti, rispettivamente, in
materia di pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di
documentazione amministrativa (d. P. R. 28 dicembre 2000, n.
445, Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
all'articolo 12, comma 2, lett. a), il
riferimento alla "data di entrata in vigore della presente
legge" se mantenuto all'interno della novella, farebbe
decorrere l'efficacia della stessa dalla data di entrata in
vigore della legge novellata, e non da quella del
provvedimento in esame; si provveda, pertanto, a riformulare
la disposizione in questione. Nello stesso articolo, inoltre,
la citazione dei commi (non numerati) dell'articolo 17 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, dovrebbe prendere in
considerazione l'attuale - e non già l'originaria - sequenza
dei commi medesimi;
all'articolo 24, si precisi il rapporto tra la
disciplina recata dalla disposizione e quella recentemente
dettata nella medesima materia dall'articolo 28, comma 8 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, Legge finanziaria
2002.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 20, comma 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di disporre espressamente anche l'abrogazione
del decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900,
successivamente modificato da d.P.R. 14 aprile 1948, n. 580, e
dal d.P.R. 3 giugno 1955, n. 679;
all'articolo 24, comma 1, lett. i), la
disposizione dovrebbe essere coordinata con l'articolo 94,
comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 388;
all'articolo 25, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
formulare la disposizione come novella all'articolo 10 della
legge 4 maggio 1990, n. 107, nonché di abrogare in modo
espresso tutte le disposizioni di legge incompatibili con la
nuova disciplina recata dall'articolo;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
con riferimento all'articolo 28, che stabilisce che
l'attuazione delle deleghe contenute nella legge non comporta
nuovi oneri, si valuti l'opportunità di trasferire la
disposizione in un comma aggiuntivo all'articolo 24, essendo
quest'ultimo l'unico articolo del provvedimento recante una
delega legislativa;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole
"alla presente legge" dovrebbero essere sostituite dalle
seguenti: "al presente decreto legislativo";
all'articolo 24, comma 1, la formula "Il Governo è
delegato ad emanare", dovrebbe essere sostituita dalla
seguente "Il Governo è delegato ad adottare", secondo quanto
previsto dal punto 2, lett. d), della circolare recante
"Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei
testi legislativi" del Presidente del Consiglio dei ministri,
del Presidente del Senato e del Presidente della Camera
dell'aprile 2001; al comma 2, la previsione secondo la quale
"il Governo acquisisce .... il parere delle competenti
Commissioni parlamentari" non appare formulata in modo
appropriato in quanto "le disposizioni che prevedono una
pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non
individuano l'organo parlamentare competente e prevedono la
trasmissione dell'atto "al Parlamento"" (punto 2, lett.
g) della menzionata circolare);
all'articolo 27, dovrebbe chiarirsi a quali
disposizioni si faccia riferimento con la dizione "procedura
di notifica dei prodotti".
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
le disposizioni che incidono sulle materie nelle quali
le norme vigenti sono già state raccolte in testi unici, siano
formulate come novelle a tali testi, al fine di consentirne un
aggiornamento costante. Diversamente, ove tali disposizioni
trovassero collocazione in altri atti, verrebbe rimessa in
discussione una delle specifiche funzioni dei testi unici,
ovvero quella di consentire un agevole e - quanto più
possibile - completo reperimento della normativa vigente per
ciascuna disciplina.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2122- bis,
recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione;
premesso che:
l'articolo 1, al comma 1, provvede all'istituzione di
un Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e degli altri illeciti nell'ambito della pubblica
amministrazione, senza provvedere direttamente alla
individuazione delle relative funzioni che, viceversa, vengono
interamente rinviate, dal comma 2, a un successivo regolamento
governativo, che dovrà disporre in materia in modo da
garantire l'autonomia e l'efficacia operativa dell'organo,
anche sulla base dei principi fondamentali enunciati nel
successivo comma 3;
rilevato altresì che l'articolo 1-bis prevede
alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184,
relativamente alla composizione della Commissione costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le
adozioni internazionali e alla soppressione delle disposizioni
relative all'avvicendamento graduale dei componenti della
Commissione allo scadere della permanenza in carica,
prorogando eventualmente, a tal fine, la durata in carica dei
componenti della Commissione per periodi non superiori ad un
anno;
osservato altresì che tale soppressione comporta
l'applicazione della norma generale in materia di proroga
degli organi, la quale potrebbe non essere adeguata alle
peculiarità della Commissione in questione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di definire
espressamente le competenze e i poteri dell'Alto Commissario
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli
altri illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione,
previsto dall'articolo 1-bis, con particolare
riferimento ai rapporti tra tale organismo e l'autorità
giudiziaria;
in relazione alla soppressione del secondo e del terzo
periodo del comma 4 dell'articolo 38 della legge n. 184 del
1983, valuti la Commissione se la conseguente applicazione dei
principi generali in materia di prorogatio sia in grado di
assicurare sempre il costante funzionamento della Commissione
stessa soprattutto nei casi di dimissione di alcuni dei suoi
componenti, ovvero di scadenza del termine di permanenza in
carica.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2122-
bis e, in particolare, per quanto di competenza, gli
articoli 1-bis, 13, 14 e 27-quinquies;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2122- bis, nel
testo risultante dagli emendamenti approvati;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, la
crifra: "5.268" sia sostituita dalla seguente: "4.132";
all'articolo 14, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: "stanziamenti di bilancio" siano aggiunte le seguenti:
"destinati agli interventi di promozione culturale
all'estero";
all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, siano
soppresse le parole da: "pari" a "per l'anno 2004".
Conseguentemente, al medesimo periodo, siano soppresse le
parole: "per detti anni";
sia soppresso l'articolo 26;
sia soppresso l'articolo 27-ter;
e con la seguente ulteriore condizione:
all'articolo 23, sia riformulato il comma 2 in modo da
renderne coerente il disposto con il dichiarato intento di
attribuire autonomia contabile all'Istituto superiore delle
comunicazioni, autonomia che l'attuale tenore della
disposizione non consente di perseguire né sul versante della
spesa né sul versante dell'entrata.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2122-bis, nel
testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione
di merito;
apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 2, volte
a razionalizzare le attività di formazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, ivi compreso quello
dell'amministrazione finanziaria;
rilevato che a tale ultimo riguardo appare necessario
attribuire un ruolo preminente alla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze;
valutate positivamente le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), dirette a
semplificare le procedure vigenti in materia di documentazione
amministrativa, ivi compresa la tenuta di documenti richiesti
dalla disciplina tributaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione se non sia opportuno
sopprimere il comma 4 dell'articolo 20 che, considerando non
commerciali le attività sociali di rappresentanza del Circolo
ufficiali delle Forze armate, potrebbe porsi in contrasto con
l'impianto normativo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 e con le direttive comunitarie in
materia di imposta sul valore aggiunto, cui lo stesso deve
uniformarsi;
b) all'articolo 24, comma 1, valuti la Commissione
di merito l'opportunità di riformulare la lettera i), al
fine di definire in termini più precisi il regime fiscale
applicabile agli istituti di ricovero e cura, successivamente
alla loro trasformazioni in enti di diritto privato. Si
segnala, in particolare, l'opportunità di verificare se tali
enti non corrispondano ai requisiti, previsti dall'articolo 10
del decreto legislativo n.460 del 1997, ai fini della
qualificazione di ONLUS. In caso negativo, si tratta di
stabilire se alle erogazioni liberali effettuate da soggetti
privati a favore degli istituti trasformati in enti, ove non
possano intendersi già incluse tra gli oneri deducibili, di
cui agli articoli 10 e 65 del Testo unico delle imposte sui
redditi, si applichi un regime fiscale agevolato, consistente
nella loro deducibilità in capo al soggetto erogante,
piuttosto che il regime di esenzione previsto nel testo.
Valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di
precisare se le medesime erogazioni non concorrerebbero alla
determinazione del reddito imponibile dell'ente
percipiente.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C.
2122-bis, recante disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione, come risultante dall'esame degli
emendamenti;
ritenuto opportuno escludere i professori e i
ricercatori dal campo di applicazione delle nuove norme in
materia di procedure per l'assunzione del personale e per la
gestione dei processi di mobilità, di cui all'articolo 3 del
citato disegno di legge;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
1) all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione
l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le
norme del presente articolo non si applicano per le assunzioni
di professori e ricercatori universitari da parte delle
università".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2122-bis recante "Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", nel
testo risultante dagli emendamenti approvati;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2122-bis recante
disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, andrebbe stabilito nella legge il
contingente massimo di pubblici dipendenti destinabili
all'ufficio dell'Alto Commissario;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito se effettivamente si
ponga l'opportunità di istituire un organismo complesso e
oneroso come l'Alto Commissariato per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e degli illeciti, fini che
dovrebbero essere di per se stessi perseguiti dai vari livelli
ordinamentali della Pubblica Amministrazione e delle
magistrature penale ed amministrativo-contabile;
all'articolo 23, comma 6, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di precisare, almeno per linee fondamentali, in
cosa consista la procedura concorsuale per l'immissione nei
ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e, in
particolare, se si tratti di concorsi riservati o, al
contrario, aperti almeno in parte a soggetti terzi.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del
disegno di legge C. 2122-bis, "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
ritenuto opportuno chiarire che la trasformazione degli
IRCCS in fondazioni, di cui all'articolo 24, non pregiudica la
natura pubblica degli istituti medesimi;
considerato che la rubrica dell'articolo 27-ter,
introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in
sede referente, fa riferimento all'assicurazione contro gli
infortuni domestici, di cui all'articolo 6 della legge 3
dicembre 1999, n. 493, mentre il contenuto della disposizione
riguarda l'attività di prevenzione contro gli infortuni
domestici, di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999,
n. 493;
considerato altresì che la somma di euro 103.291,28 da
riassegnare alla pertinente unità previsionale di base del
Ministero della salute è stata versata all'Istituto superiore
di sanità per le attività di cui all'articolo 4 della legge 3
dicembre 1999, n. 493 e non per le attività di cui
all'articolo 5 della medesima legge;
valutata, pertanto, l'esigenza di apportare al testo le
modifiche necessarie al fine di evitare incertezze
interpretative in merito al contenuto normativo della
disposizione in questione;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 24, comma 1, lettera a), aggiungere
in fine le seguenti parole: "ferma restando la natura pubblica
degli istituti medesimi";
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sostituire l'articolo27-ter con il seguente:
Art. 27-ter.
(Attività di prevenzione contro gli infortuni
domestici).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato con proprio decreto alla riassegnazione alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2002, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5
della legge 3 dicembre 1999, n. 493, della somma di euro
103.291,38 versata in entrata all'Istituto superiore di sanità
per le attività di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre
1999, n. 493.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE