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1. E' istituito l'Alto
Commissario per la
prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle
altre forme di illecito
all'interno della pubblica
amministrazione, di seguito
denominato "Alto
Commissario", alla diretta
dipendenza funzionale del
Presidente del Consiglio dei
ministri. |
Identico. |
|
2. Il Governo emana,
su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un
regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, volto a
determinare la composizione e
le funzioni dell'Alto
Commissario, al fine di
garantirne l'autonomia e
l'efficacia operativa. 3. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali: a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto; b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni; c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni; d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che |
|
riferisce periodicamente
ai Presidenti delle
Camere; e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza; f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge; g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
(Commissione per le 1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Commissione è composta da: a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella |
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persona di un magistrato
avente esperienza nel settore
minorile ovvero di un
dirigente dello Stato avente
analoga specifica esperienza;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) due rappresentanti del Ministero della giustizia; g) un rappresentante del Ministero della salute; h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"; b) al comma 4, il secondo e terzo periodo, sono soppressi. 2. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, pari a 4.132.000 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1. Dopo l'articolo 7
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Formazione del personale). |
|
1. Le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito delle attività di
gestione delle risorse umane
e finanziarie, predispongono
annualmente un piano di
formazione del personale,
tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze
necessarie in relazione agli
obiettivi, nonché della
programmazione delle
assunzioni e delle
innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli
obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie,
prevedendo l'impiego delle
risorse interne, di quelle
statali e comunitarie, nonché
le metodologie formative da
adottare in riferimento ai
diversi destinatari. |
1. Le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2,
nell'ambito delle attività di
gestione delle risorse umane
e finanziarie, predispongono
annualmente un piano di
formazione del personale,
tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze
necessarie in relazione agli
obiettivi, nonché della
programmazione delle
assunzioni e delle
innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli
obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie,
prevedendo l'impiego delle
risorse interne, di quelle
statali e comunitarie, nonché
le metodologie formative da
adottare in riferimento ai
diversi destinatari. |
| 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla |
2. Identico". |
|
comunicazione, non
intervenga il diniego della
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di
concerto con il Ministero
dell'economia e delle
finanze. Il Dipartimento
della funzione pubblica
assicura il raccordo con il
Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie
relativamente agli interventi
di formazione connessi
all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione. |
|
|
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: |
|
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione delle
amministrazioni previste
dall'articolo 3, comma 1,
del citato decreto
legislativo, ivi compreso
il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, prima di avviare
le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui
all'articolo 34, commi 2 e
3, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del
2001, l'area, il livello e
la sede di destinazione per i
quali si intende bandire il
concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le
eventuali specifiche idoneità
richieste. |
"Art. 34-bis. -
(Disposizioni in materia
di mobilità del personale).
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, con esclusione
delle amministrazioni
previste dall'articolo 3,
comma 1, ivi compreso il
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, prima di avviare
le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui
all'articolo 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede
di destinazione per i quali
si intende bandire il
concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le
eventuali specifiche idoneità
richieste. |
| 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette | 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale |
|
strutture regionali e
provinciali, accertata
l'assenza negli appositi
elenchi di personale da
assegnare alle
amministrazioni che intendono
bandire il concorso,
comunicano tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, le
informazioni inviate dalle
stesse amministrazioni. Entro
quindici giorni dal
ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza
del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e
delle finanze, provvede ad
assegnare alle
amministrazioni che intendono
bandire il concorso il
personale inserito
nell'elenco previsto dal
citato articolo 34,
comma 2, nonché collocato in
disponibilità in forza di
specifiche disposizioni
normative. |
da assegnare alle
amministrazioni che intendono
bandire il concorso,
comunicano tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, le
informazioni inviate dalle
stesse amministrazioni. Entro
quindici giorni dal
ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza
del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e
delle finanze, provvede ad
assegnare alle
amministrazioni che intendono
bandire il concorso il
personale inserito
nell'elenco previsto
dall'articolo 34, comma 2,
nonché collocato in
disponibilità in forza di
specifiche disposizioni
normative. |
|
3. Le amministrazioni,
decorsi due mesi dalla
comunicazione di cui al comma
1, possono procedere
all'avvio della procedura
concorsuale per le posizioni
per le quali non sia
intervenuta l'assegnazione di
personale ai sensi del comma
2. |
3. Identico. |
|
4. Le assunzioni
effettuate in violazione del
presente articolo sono nulle
di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste
dall'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. |
4. Identico". |
|
2. All'articolo 17,
comma 1, della legge 28
luglio 1999, n. 266, dopo le
parole: "legge 19 maggio
1986, n. 224," sono inserite
le seguenti: "nonché del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco,". |
|
|
|
| 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i |
Identico. |
|
quali le amministrazioni
dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici non economici
possono ricoprire i posti
disponibili, nei limiti della
propria dotazione organica,
utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo
comparto di
contrattazione. |
|
|
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|
1. Al fine di conseguire
risparmi di spesa prevenendo
contenzioso giurisdizionale
in ragione dei mutati
orientamenti degli organi di
giustizia, il personale
inquadrato nei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei
ministri in base alle
procedure di cui alla legge
23 agosto 1988, n. 400, che,
alla data di entrata in
vigore della medesima legge,
risulti essere in possesso
dei requisiti indicati
nell'articolo 38, comma 4,
della citata legge, previa
rinuncia espressa ad ogni
contenzioso giurisdizionale,
può essere inquadrato, a
domanda e qualora superi
l'apposito esame-colloquio,
nelle posizioni
corrispondenti a quelle
conseguite, a seguito della
definizione di ricorsi
esperiti avverso gli atti di
inquadramento, da dipendenti
dei medesimi ruoli in
possesso degli stessi
requisiti. Tale inquadramento
decorre, ai fini giuridici,
dalla data di entrata in
vigore della citata legge n.
400 del 1988, e, ai fini
economici, dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
Identico. |
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|
| 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di |
|
documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente: |
|
1. Le disposizioni in
materia di documentazione
amministrativa contenute nei
capi II e III del testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di seguito denominato
"testo unico", si
applicano a tutte le
fattispecie in cui sia
prevista una certificazione o
altra attestazione, ivi
comprese quelle concernenti
le procedure di
aggiudicazione e affidamento
di opere pubbliche o di
pubblica utilità, di servizi
e di forniture, ancorché
regolate da norme speciali,
salvo che queste siano
espressamente richiamate
dall'articolo 78 del testo
unico. |
"Art. 77-bis
(Applicazione di norme) -
1. Le disposizioni in
materia di documentazione
amministrativa contenute nei
capi II e III si applicano a
tutte le fattispecie in cui
sia prevista una
certificazione o altra
attestazione, ivi comprese
quelle concernenti le
procedure di aggiudicazione e
affidamento di opere
pubbliche o di pubblica
utilità, di servizi e di
forniture, ancorché regolate
da norme speciali, salvo che
queste siano espressamente
richiamate dall'articolo
78"; |
|
2. Le amministrazioni
pubbliche e i gestori di
servizi pubblici, in aggiunta
alle modalità di invio e
sottoscrizione delle istanze
di cui all'articolo 38 del
testo unico possono, nelle
forme previste dai rispettivi
ordinamenti, riconoscere la
validità delle istanze e
delle dichiarazioni inviate
per via telematica con
l'utilizzo da parte
dell'interessato di un codice
personale segreto o di altro
idoneo sistema di
identificazione personale. Le
amministrazioni e i gestori
di servizi pubblici indicano
espressamente per quali
categorie di atti opera il
riconoscimento. |
Soppresso. |
|
b) dopo l'articolo 19
è inserito il seguente: |
|
3. La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di
notorietà, di cui
all'articolo 19 del testo
unico, che attesta la
conformità all'originale di
una copia di un atto o di un
documento rilasciato o
conservato da una pubblica
amministrazione, di un titolo
di studio o di servizio e di
un documentofiscale che deve
obbligatoriamente essere
conservato dai privati, può
essere apposta in calce alla
copia stessa. |
"Art. 19-bis
(Disposizioni concernenti
la dichiarazione sostitutiva)
- 1. La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di
notorietà, di cui
all'articolo 19, che attesta
la conformità all'originale
di una copia di un atto o di
un documento rilasciato o
conservato da una pubblica
amministrazione, di un titolo
di studio o di servizio e di
un documento fiscale che deve
obbligatoria essere
conservato dai privati, può
essere apposta in calce alla
copia stessa". |
|
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E |
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E |
|
|
|
|
1. Il Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca affida alla Cassa
depositi e prestiti la
gestione dei fondi relativi
alla realizzazione di alloggi
e residenze per studenti
universitari di cui alla
legge 14 novembre 2000, n.
338, corrispondendo a favore
della stessa una commissione
sulle somme erogate, a valere
sui medesimi fondi, nella
misura definita dalla
convenzione tipo approvata
con decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) all'articolo
3, comma 1, lettera a),
dopo il numero 2) è inserito
il seguente: "2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;"; |
a) identica; |
|
b) all'articolo
3, comma 1, lettera c),
numero 4), dopo le parole:
"dottorato di ricerca" sono
inserite le seguenti: ",
nonché ad assegni di ricerca
di cui all'articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449,"; |
b) identica; |
|
c) all'articolo 9
comma 2, dopo le parole:
"Restano valide fino alla
scadenza" sono inserite le
seguenti: ", integrate per
quanto necessario ai fini
della gestione di tutti gli
interventi di cui alla
presente legge,"; |
c) all'articolo 9,
comma 2, dopo le parole:
"Restano valide fino alla
scadenza" sono inserite le
seguenti: ", integrate per
quanto necessario ai fini
della gestione di tutti gli
interventi di cui al
presente decreto"; |
|
d) all'articolo
9, comma 3, le parole: "fatto
salvo che per la gestione dei
contratti stipulati entro la
medesima data" sono
sostituite dalle seguenti:
"fatto salvo che per la
gestione dei contratti
stipulati, nonché per le
attività istruttorie e
gestionali di natura
economico-finanziaria,
comprese la stipula e la
gestione dei contratti,
relativamente alle domande di
agevolazione presentate fino
alla data del 28 febbraio
2001 ai sensi degli articoli
4, 5, 6, 7, 9 e 11 del
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 1997,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 19
novembre 1997, degli articoli
da 8 a 13 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni,
dell'articolo 11 del
decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, e
successive modificazioni,
limitatamente alle domande
presentate nell'esercizio
1997, dell'articolo 14 della
legge 24 giugno 1997, n. 196,
e successive modificazioni,
con esclusivo riferimento
all'esercizio 1998, nonché
per la completa dismissione
della propria quota di
partecipazione al capitale
delle società di ricerca
istituite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), della citata
legge n. 46 del 1982, e
successive modificazioni". |
d) identica. |
|
|
|
|
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 66 del decreto
del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, ed all'articolo 4, comma
5, della legge 19 ottobre
1999, n. 370, si applicano
anche nei confronti degli
enti di ricerca, dell'Ente
per le nuove tecnologia,
l'energia e l'ambiente (ENEA)
e dell'Agenzia spaziale
italiana (ASI). |
Identico. |
|
2. Le disposizioni di
cui al comma 1-bis
dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140,
introdotto dall'articolo 1
della legge 13 aprile 1999,
n. 95, concernente la
concessione di anticipazioni
da parte del Ministero degli
affari esteri sui
finanziamenti erogati per la
realizzazione di progetti di
cooperazione allo sviluppo
alle università, sono
applicate anche a favore
degli enti di ricerca,
dell'ENEA e dell'ASI. |
|
(Disposizioni concernenti 1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture. |
|
|
|
|
1. Gli statuti delle
università disciplinano
l'elettorato attivo alle
cariche accademiche. 2. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. |
|
|
|
| 1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al |
|
programma scuola
2000-2006 - Obiettivo 1, il
Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n.
183, è autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su
richiesta del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, le quote dei
contributi comunitari statali
previsti per il biennio
2000-2001. Per le annualità
successive il Fondo procede
alle relative anticipazioni
sulla base dello stato di
avanzamento del programma. 2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. |
|
DISPOSIZIONI IN |
DISPOSIZIONI IN |
|
|
|
|
1. La lettera b)
dell'articolo 3 della legge
21 novembre 1967, n. 1185, è
sostituita dalla seguente: |
1. Identico. |
|
"b) i genitori
che, avendo prole minore, non
ottengano l'autorizzazione
del giudice tutelare;
l'autorizzazione non è
necessaria quando il
richiedente abbia l'assenso
dell'altro genitore, o quando
sia titolare esclusivo della
potestà sul figlio;". |
|
2. All'articolo 17 della
legge 21 novembre 1967, n.
1185, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
|
a) il primo
periodo del primo comma è
sostituito dal seguente: "Il
passaporto ordinario,
rilasciato dopo la data di
entrata in vigore della
presente legge, è valido
per dieci anni"; |
a) il primo
periodo del primo comma è
sostituito dal seguente: "Il
passaporto ordinario è valido
per dieci anni"; |
|
b) il quarto
comma è sostituito dal
seguente: |
b) il
terzo comma è
sostituito dal seguente: |
|
"Il passaporto ordinario,
qualora rilasciato per un
periodo inferiore a dieci
anni, può essere rinnovato,
anche prima della scadenza,
per periodi complessivamente
non superiori a dieci anni
dalla data del rilascio"; |
"Identico". |
|
c) il quinto
comma è abrogato. |
c) il
quarto comma è
abrogato. |
|
3. L'articolo 28 della
legge 21 novembre 1967, n.
1185, è abrogato. |
3. Identico. 4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. |
|
|
|
|
1. Gli incarichi, di cui
all'articolo 9, comma 4,
della legge 18 novembre 1995,
n. 496, e successive
modificazioni, conferiti agli
esperti nominati ai sensi
della medesima disposizione,
possono essere rinnovati
anche dopo la scadenza del
primo rinnovo, per la durata
di due anni, prorogabile per
un periodo ulteriore di due
anni. |
Identico. |
|
|
|
| 1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione | 1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione |
|
della cultura italiana
all'estero di cui
all'articolo 4 della legge 22
dicembre 1990, n. 401,
costituire o partecipare,
d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di
bilancio, ad associazioni o
fondazioni in Italia e
all'estero, finanziate da
soggetti privati o enti
pubblici con propri apporti
di capitale, per la
realizzazione di grandi
progetti di promozione e
cooperazione culturale,
nonché di diffusione e
promozione della lingua
italiana. L'atto costitutivo
e lo statuto delle
associazioni e fondazioni
devono prevedere che, in caso
di estinzione o scioglimento,
il Ministero degli affari
esteri partecipa alla
divisione dell'attivo
patrimoniale in relazione ai
propri conferimenti. |
della cultura italiana
all'estero di cui
all'articolo 4 della legge 22
dicembre 1990, n. 401,
costituire o partecipare,
d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di
bilancio destinati agli
interventi di promozione
culturale all'estero, ad
associazioni o fondazioni in
Italia e all'estero,
finanziate da soggetti
privati o enti pubblici con
propri apporti di capitale,
per la realizzazione di
grandi progetti di promozione
e cooperazione culturale,
nonché di diffusione e
promozione della lingua
italiana e delle
tradizioni e culture
locali. L'atto costitutivo
e lo statuto delle
associazioni e fondazioni
devono prevedere che, in caso
di estinzione o scioglimento,
il Ministero degli affari
esteri partecipa alla
divisione dell'attivo
patrimoniale in relazione ai
propri conferimenti. 2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401. |
|
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|
DISPOSIZIONI IN |
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|
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1. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie
promuove progetti innovativi
volti a: a) sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa; |
1. Identico. |
|
b) sviluppare
sistemi per l'accesso ai
servizi in rete da parte dei
cittadini e delle imprese; c) sviluppare l'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione, razionalizzando le reti e riducendo i costi. |
|
2. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie
assicura il raccordo con il
Ministro per la funzione
pubblica relativamente alle
innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e
funzionale delle pubbliche
amministrazioni. |
2. Identico. |
|
3. Per le finalità di
cui al comma 1 è autorizzata
la spesa di 25.823.000 euro
per l'anno 2002, 51.646.000
euro per l'anno 2003 e
77.469.000 euro per l'anno
2004. Al relativo onere,
pari a 25.823.000 euro per
l'anno 2002, 51.646.000 euro
per l'anno 2003 e 77.469.000
euro per l'anno 2004, si
provvede, per detti anni,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
3. Per le finalità di
cui al comma 1 è autorizzata
la spesa di 25.823.000 euro
per l'anno 2002, 51.646.000
euro per l'anno 2003 e
77.469.000 euro per l'anno
2004. Al relativo onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
|
|
|
| 1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, |
Identico. |
|
come sostituito dalla
legge 26 febbraio 1960, n.
165, nonché quelle in materia
di cessazione dal servizio,
attribuzione e liquidazione
del trattamento normale di
quiescenza del personale
militare e di collocamento a
riposo per età e liquidazione
del trattamento normale di
quiescenza del personale
civile di cui all'articolo 2
, secondo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 19 gennaio 1976,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 13
luglio 1976, già conferite ai
comandanti di regione
militare, sono attribuite
all'Ispettore logistico
dell'Esercito, che le esplica
anche a mezzo delega". |
|
|
|
|
1. Dopo il comma
1-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, è
inserito il seguente: |
1. Identico: |
|
"1-ter. Il divieto
di cui al comma 1 non si
applica per gli acquisti
eseguiti all'estero
dall'amministrazione della
Difesa, relativi a
macchinari, strumenti ed
oggetti di precisione che
possono essere forniti, con i
requisiti tecnici ed il grado
di perfezione richiesti,
soltanto da ditte straniere.
Per detti acquisti possono
essere concesse anticipazioni
di limitato importo di parte
del prezzo contrattuale,
previa costituzione di idonea
garanzia". |
"1-ter. Il divieto
di cui al comma 1 non si
applica per gli acquisti
eseguiti all'estero
dall'amministrazione della
Difesa, relativi a
macchinari, strumenti ed
oggetti di precisione che
possono essere forniti, con i
requisiti tecnici ed il grado
di perfezione richiesti,
soltanto da ditte straniere.
Per detti acquisti possono
essere concesse anticipazioni
di importo non superiore
ad un terzo dell'importo
complessivo del prezzo
contrattuale, previa
costituzione di idonea
garanzia. |
|
|
|
|
1. All'articolo 2 della
legge 9 gennaio 1951, n. 204,
sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere: "f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di |
Identico. |
|
eventi bellici a
decorrere dal 4 marzo
1848; f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace". |
|
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è prorogato fino al 31 dicembre 2002. |
|
|
|
|
1. Il Circolo ufficiali
delle Forze armate di Italia
ha sede a Roma ed è, a tutti
gli effetti, inserito
nell'ambito degli uffici di
organizzazione del Ministero
della difesa. |
1. Identico. |
|
2. Con regolamento da
emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, si provvede
all'organizzazione del
Circolo di cui al comma 1. Ad
esso è destinato personale
militare e civile nell'ambito
delle dotazioni organiche del
Ministero della difesa. Per
il funzionamento sono
utilizzate le risorse
derivanti dalle quote
obbligatoriamente versate
mensilmente dagli ufficiali,
l'ammontare delle quali è
stabilito annualmente dal
Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, nonché gli eventuali
contributi, anche di
mezzi, forniti dal
Ministero della difesa
nell'ambito degli
stanziamenti ordinari di
bilancio. |
2. Con regolamento da
emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, si provvede
all'organizzazione del
Circolo di cui al comma 1. Ad
esso è destinato personale
militare e civile nell'ambito
delle dotazioni organiche del
Ministero della difesa. Per
il funzionamento sono
utilizzate le risorse
derivanti dalle quote
obbligatoriamente versate
mensilmente dagli ufficiali,
l'ammontare delle quali è
stabilito annualmente dal
Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, nonché gli eventuali
contributi forniti dal
Ministero della difesa
nell'ambito degli
stanziamenti ordinari di
bilancio. |
|
3. Dalla data di
entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2
è abrogato il regio decreto
18 ottobre 1934, n. 2111. |
3. Identico. |
|
4. Le attività sociali e
di rappresentanza espletate
dal Circolo ufficiali delle
Forze armate di Italia non
sono considerate commerciali
ai sensi dell'articolo 4,
quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. |
4. Identico. |
|
....................... ....................... ....................... |
|
|
|
|
|
|
| 1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla |
1. Identico. |
|
legge 29 gennaio 1994, n.
71. Presso l'Istituto
superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie
dell'informazione opera la
Scuola superiore di
specializzazione in
telecomunicazioni ai sensi
del regio decreto 19 agosto
1923, n. 2483, e successive
modificazioni. |
|
2. Per un efficace ed
efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1,
all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione
viene attribuita autonomia
scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile
nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che
l'Istituto riceve per
effettuare attività di
ricerca sono versati
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
successivamente riassegnati,
con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, allo stato di
previsione del Ministero
delle comunicazioni - centro
di responsabilità
amministrativa "Istituto
superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie
dell'informazione" e
destinati all'espletamento
delle attività di ricerca.
L'Istituto è sottoposto al
controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'articolo
3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e
al potere di indirizzo e
vigilanza del Ministero delle
comunicazioni. |
2. Identico. |
|
3. Dalla data di
entrata in vigore della
presente legge il Consiglio
superiore tecnico delle poste
e delle telecomunicazioni
acquista la denominazione di
Consiglio superiore
tecnico delle
comunicazioni. |
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Dalla medesima data i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai |
|
sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si
provvede al riordinamento del
Consiglio. |
|
4. Il Ministero delle
comunicazioni, anche
attraverso i propri organi
periferici, esercita la
vigilanza sui tetti di
radiofrequenze compatibili
con la salute umana anche a
supporto degli organi
indicati dall'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, ferme restando le
competenze del Ministero
della salute. |
4. Identico. |
|
5. La Fondazione Ugo
Bordoni è riconosciuta
istituzione privata di alta
cultura ed è sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle
comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie
di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere
sostenere nelle sedi
nazionali ed internazionali
competenti, coadiuva
operativamente il Ministero
delle comunicazioni nella
soluzione organica ed
interdisciplinare delle
problematiche di carattere
tecnico, economico,
finanziario, gestionale,
normativo e regolatorio
connesse alle attività del
Ministero. Al finanziamento
della Fondazione lo Stato
contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004
di 5.165.000 euro per spese
di investimento relative alle
attività di ricerca. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
comunicazioni. |
5. La Fondazione Ugo
Bordoni è riconosciuta
istituzione privata di alta
cultura ed è sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle
comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie
di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere
sostenere nelle sedi
nazionali ed internazionali
competenti, coadiuva
operativamente il Ministero
delle comunicazioni nella
soluzione organica ed
interdisciplinare delle
problematiche di carattere
tecnico, economico,
finanziario, gestionale,
normativo e regolatorio
connesse alle attività del
Ministero. Al finanziamento
della Fondazione lo Stato
contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004
di 5.165.000 euro per spese
di investimento relative alle
attività di ricerca. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
comunicazioni. Proseguono
senza soluzione di
continuità, rimanendo
confermati, il regime
convenzionale tra il
Ministero delle comunicazioni
e la Fondazione Ugo Bordoni,
di cui all'atto stipulato in
data 7 marzo 2001, recante la
disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle
attività di collaborazione e
la regolazione dei
conseguenti rapporti, nonché
l'affidamento alla Fondazione
stessa della realizzazione
della rete di monitoraggio
dei livelli di campo
elettromagnetico a livello
nazionale, a valere sui fondi
di cui all'articolo 112 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388. |
|
6. Lo statuto,
l'organizzazione ed i ruoli
organici della Fondazione Ugo
Bordoni vengono ridefiniti in
coerenza con le attività
indicate al comma 5. I
dipendenti della Fondazione
risultanti in esubero in base
alla nuova organizzazione
possono chiedere di essere
immessi, anche in
soprannumero, nei ruoli
dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione
e del Ministero delle
comunicazioni, ai quali
accedono con procedure
concorsuali, secondo criteri
e modalità da definire con
decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto
con il Ministro per la
funzione pubblica. Al loro
inquadramento si provvede nei
posti e con le qualifiche
professionali analoghe a
quelle rivestite. Al
personale riassunto compete
il trattamento economico
spettante agli appartenenti
alla qualifica in cui ciascun
dipendente è inquadrato,
senza tenere conto
dell'anzianità giuridica ed
economica maturata con il
precedente rapporto. Al
relativo onere, valutato in
4.648.000 euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004,
si provvede per detti anni
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
comunicazioni. |
6. Identico. |
| 7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza |
|
del Ministero delle
comunicazioni e dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni, con la
supervisione tecnica della
Fondazione Ugo Bordoni
attraverso convenzioni da
stipulare tra la medesima
Fondazione e soggetti
abilitati alla
sperimentazione ai sensi del
citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
66 del 2001, e della
deliberazione n. 435/01/CONS,
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni del 15
novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001,
sulla base di progetti da
questi presentati. Fino alla
data di entrata in vigore del
provvedimento previsto
dall'articolo 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS,
per le predette attività di
sperimentazione sono
utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze
libere o disponibili. |
|
7. All'articolo
2-bis, comma 10, del
decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, dopo le
parole: "sono rilasciate dal
Ministero delle
comunicazioni" sono aggiunte
le seguenti: "che esercita la
vigilanza ed il controllo
sull'assolvimento degli
obblighi derivanti anche da
quelle rilasciate
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni". |
8. Identico. |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
|
|
|
| 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e | 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e |
|
successive modificazioni,
sulla base dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
successive modificazioni,
sulla base dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
|
a) prevedere e
disciplinare, nel rispetto
delle attribuzioni delle
regioni e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano, le modalità e le
condizioni per la
trasformazione degli istituti
di ricovero e cura a
carattere scientifico di
diritto pubblico, esistenti
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
in fondazioni di rilievo
nazionale, aperte alla
partecipazione di soggetti
pubblici e privati e
sottoposte alla vigilanza del
Ministero della salute; |
a) prevedere e
disciplinare, nel rispetto
delle attribuzioni delle
regioni e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano, le modalità e le
condizioni per la
trasformazione degli istituti
di ricovero e cura a
carattere scientifico di
diritto pubblico, esistenti
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
in fondazioni di rilievo
nazionale, aperte alla
partecipazione di soggetti
pubblici e privati e
sottoposte alla vigilanza del
Ministero della salute,
ferma restando la natura
pubblica degli istituti
medesimi; |
|
b) prevedere che
i nuovi enti adeguino la
propria organizzazione al
principio di separazione tra
le funzioni di indirizzo e
controllo, da un lato, e
gestione e attuazione
dall'altro, garantendo,
nell'organo di indirizzo,
composto dal consiglio di
amministrazione e dal
presidente eletto dal
consiglio di amministrazione,
la presenza maggioritaria di
membri designati dalle
istituzioni pubbliche
centrali e locali sulla base
di idonei requisiti di
professionalità e
onorabilità, periodicamente
verificati; dell'organo di
gestione fanno parte il
direttore
generale-amministratore
delegato, nominato dal
consiglio di amministrazione
e il direttore scientifico
responsabile della ricerca
nominato dal Ministero della
salute; |
b) identica; |
|
c) trasferire ai
nuovi enti, in assenza di
oneri, il patrimonio, i
rapporti attivi e passivi ed
il personale degli istituti
trasformati, con
contestuale passaggio al
rapporto di lavoro privato,
fatti salvi i diritti
acquisiti e la facoltà di
optare per il mantenimento,
per un periodo determinato,
della pregressa
disciplina; |
c) trasferire ai
nuovi enti, in assenza di
oneri, il patrimonio, i
rapporti attivi e passivi ed
il personale degli istituti
trasformati, fatti salvi i
diritti acquisiti e la
facoltà di optare per il
mantenimento, per un periodo
determinato, della pregressa
disciplina; |
|
d) individuare
misure idonee di collegamento
e sinergia con le altre
strutture di ricerca e di
assistenza sanitaria,
pubbliche e private, e con le
università, al fine di
elaborare e attuare programmi
comuni di ricerca, assistenza
e formazione; |
d) individuare,
nel rispetto della
programmazione regionale,
misure idonee di collegamento
e sinergia con le altre
strutture di ricerca e di
assistenza sanitaria,
pubbliche e private, e con le
università, al fine di
elaborare e attuare programmi
comuni di ricerca, assistenza
e formazione; |
| e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la |
e) identica; |
|
partecipazione ad
organismi ed enti privati,
anche aventi scopo di lucro,
operanti nel settore della
ricerca biomedica e
dell'industria, con modalità
atte a salvaguardare la
natura no-profit delle
fondazioni; |
|
f) prevedere che
il Ministro della salute
assegni a ciascuna fondazione
diversi e specifici progetti
finalizzati di ricerca, sulla
base dei quali aggregare
scienziati e ricercatori; |
f) prevedere che
il Ministro della salute
assegni a ciascuna fondazione
diversi e specifici progetti
finalizzati di ricerca, sulla
base dei quali aggregare
scienziati e ricercatori
considerando la necessità di
garantire la qualità della
ricerca; |
|
g) introdurre e
disciplinare nuove modalità
di collaborazione con
ricercatori e scienziati su
progetti specifici, anche di
altri enti e strutture,
caratterizzate da
flessibilità e temporaneità e
prevedere modalità di
incentivazione, anche
attraverso la collaborazione
con gli enti di cui alla
lettera e); |
g) identica; |
|
h) disciplinare
le modalità attraverso le
quali le fondazioni, nel
rispetto degli scopi, dei
programmi e degli indirizzi
deliberati dal consiglio di
amministrazione, possono
concedere ad altri soggetti,
pubblici e privati, compiti
di gestione, anche di
assistenza sanitaria, in
funzione della migliore
qualità e maggiore efficienza
del servizio reso; |
h) identica; |
|
i) prevedere che
le erogazioni liberali da
parte di soggetti privati
verso i nuovi enti di diritto
privato avvengano in regime
di esenzione fiscale; |
i) identica; |
|
l) regolamentare
i criteri generali per il
riconoscimento delle nuove
fondazioni e le ipotesi ed i
procedimenti per la revisione
e la eventuale revoca dei
riconoscimenti già concessi,
sulla base di una
programmazione nazionale
riferita ad ambiti
disciplinari specifici; |
l) identica; |
|
m) prevedere, in
caso di estinzione, la
devoluzione del patrimonio in
favore di istituzioni
pubbliche aventi analoghe
finalità; |
m) identica; |
| n) istituire presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da |
n) identica. |
|
esperti altamente
qualificati in ambiti
disciplinari diversi,
espressione della comunità
scientifica nazionale e
internazionale e delle
istituzioni pubbliche
centrali e regionali, con
compiti di consulenza e di
supporto tecnico. |
|
2. Sullo schema di
decreto legislativo di cui al
comma 1 il Governo acquisisce
il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, che si esprime
entro quaranta giorni dalla
richiesta. Il Governo
acquisisce altresì il parere
delle competenti Commissioni
parlamentari, che devono
essere espressi entro
quarantacinque giorni dalla
trasmissione dello schema di
decreto. Decorsi inutilmente
i termini predetti, il
decreto legislativo è emanato
anche in mancanza dei
pareri. |
2. Identico. |
|
3. L'attuazione
della delega di cui al comma
1 non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. |
|
|
|
| 1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese |
Identico. |
|
dell'Unione europea, sia
come materia prima che come
semilavorati intermedi.
Presso il centro di
produzione è conservata la
documentazione idonea a
risalire dal prodotto finito
alle singole donazioni, da
esibire a richiesta
dell'autorità sanitaria
nazionale o regionale. |
|
1. All'Istituto superiore di sanità si estende la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 2. La minore entrata derivante dall'assegnazione in uso gratuito all'Istituto superiore di sanità di immobili appartenenti al demanio dello Stato, al fine di assicurare l'assolvimento dei compiti demandati all'Istituto medesimo, trova compensazione a valere sugli stanziamenti previsti per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. |
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1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti". |
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(Modifica all'articolo 1 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata. (Partecipazione finanziaria dei privati in 1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1. (Convenzione di Oviedo 1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 30 giugno 2002. |
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Soppresso. |
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1. L'attuazione delle deleghe contenute nella presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Relazione |
Pareri |