XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2033-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge che si
sottopone all'Assemblea è uno dei provvedimenti collegati alla
manovra finanziaria 2002 ed interviene con numerose e
rilevanti disposizioni finalizzate, nel loro complesso,
all'obiettivo della tutela, salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio ambientale del Paese. Tali interventi tendono, al
contempo, ad un rafforzamento e ad una razionalizzazione del
quadro normativo nazionale in materia ambientale e ad una
piena armonizzazione delle disposizioni nazionali con quelle
comunitarie vigenti in materia. Essi appaiono peraltro
pienamente connessi ed integrati al disegno di legge che
prevede il conferimento di un'ampia delega legislativa
all'Esecutivo proprio al fine di procedere al riordino e
razionalizzazione della legislazione in materia ambientale (C.
1798), attualmente all'esame della VIII Commissione.
1) Istruttoria legislativa svolta.
L'attività svolta dalla Commissione in relazione al
provvedimento in esame è stata sensibilmente condizionata dal
ridotto tempo a disposizione per l'esame in sede referente.
Peraltro, anche grazie al "non ostruzionismo" dei gruppi di
opposizione, il lavoro istruttorio è stato caratterizzato da
un significativo grado di approfondimento e di analisi.
All'esame preliminare sono state dedicate tre sedute,
mentre nella seduta dello scorso 29 gennaio 2002 si è svolto
l'esame degli emendamenti.
In tale contesto, la VIII Commissione ha potuto comunque
lavorare con notevole intensità, tanto da apportare
significative e numerose modifiche al testo presentato dal
Governo. Di queste modifiche, alcune provengono da emendamenti
di iniziativa governativa, mentre la parte forse numericamente
più rilevante trae origine da proposte emendative di natura
parlamentare.
In particolare, hanno costituito oggetto di attenta
riflessione le disposizioni riguardanti la tematica della
bonifica dei siti inquinati, la pianificazione paesistica dei
Parchi nazionali, le procedure relative ai rifiuti e la
questione della disponibilità dei beni demaniali, come
definita dall'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002.
In relazione a tale ultimo problema, peraltro, la VIII
Commissione ha deciso di non approvare gli emendamenti
(abrogativi e migliorativi) presentati, in sostanza, da tutti
i gruppi parlamentari, in quanto nel frattempo il Senato aveva
inserito, nel corso dell'iter di conversione del
decreto-legge n. 452 del 2001, una apposita norma abrogativa
del citato articolo 71. La Commissione si è comunque riservata
di tornare sull'argomento, nel caso in cui la disposizione
inserita nel decreto-legge n. 452 del 2001 non fosse stata,
nel frattempo, definitivamente approvata da almeno un ramo del
Parlamento.
2) I pareri espressi.
Tutte le Commissioni consultate hanno espresso parere
favorevole sul disegno di legge in esame (sia pure, in taluni
casi, con condizioni e osservazioni), in tal modo confermando,
oltre che la coerenza del disegno di legge del Governo, anche
la validità delle modifiche introdotte nel corso dell'iter
in Commissione.
In particolare, i pareri favorevoli espressi dalla I e
dalla XIV Commissione danno un ampio quadro di certezze circa
i profili di costituzionalità e di compatibilità comunitaria
del provvedimento. La Commissione Politiche dell'Unione
europea ha peraltro formulato due interessanti osservazioni,
una delle quali, relativa allo smaltimento di rifiuti organici
derivanti da scarti alimentari, è stata attentamente valutata
dalla Commissione, che ha ritenuto che non sussistano, almeno
per quanto riguarda la formulazione della norma, particolari
situazioni problematiche. Peraltro, tale questione potrà anche
essere affrontata nel seguito dell'esame in Assemblea del
provvedimento.
Inoltre, in relazione al parere della V Commissione, si
osserva che la VIII Commissione ha recepito tutte le
condizioni in esso espresse, valutando l'assoluta opportunità
di uniformarsi alle indicazioni riguardanti i profili di
copertura finanziaria del disegno di legge. Non è invece stata
recepita, dalla VIII Commissione, la condizione contenuta nel
parere della X Commissione (Attività produttive), in quanto
pare che il medesimo parere travalichi i limiti della
competenza riservata alla Commissione stessa sul
provvedimento.
Passando all'illustrazione puntuale del complesso dei
pareri espressi, si segnala che le Commissioni I, IV e XII
hanno espresso parere favorevole. Le Commissioni VI e X hanno
espresso parere favorevole con condizione. La VII Commissione
ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazioni,
le Commissioni IX e XI hanno a loro volta espresso parere
favorevole con una osservazione, mentre le Commissioni XIII e
XIV hanno espresso parere favorevole con osservazioni. Infine,
come segnalato in precedenza, la V Commissione ha espresso
parere favorevole con condizioni.
3) Il testo proposto dalla Commissione.
Al termine dell'esame, la VIII Commissione ha deciso di
proporre all'Assemblea l'approvazione di un testo che prevede,
come segnalato in precedenza, diverse modifiche ed
integrazioni al testo originario. Infatti, rispetto a un testo
originario composto da 12 articoli, la Commissione presenta
all'Assemblea una disegno di legge di 23 articoli.
Per quanto riguarda nel dettaglio l'articolato del disegno
di legge, appare opportuno, in primo luogo, ricordare che sono
state soppresse talune disposizioni, che sono già state
recepite nell'ambito della legge finanziaria per il 2002. Si
tratta, in particolare, dell'ex articolo 7, in materia di
adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di
produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, e
del comma 3 dell'ex articolo 10, diretto a prevedere una
riserva del 30 per cento dei prodotti ottenuti da materiale
riciclato nell'ambito del fabbisogno annuale di manufatti e
beni di uffici ed enti pubblici. Occorre altresì rilevare che,
quanto previsto dal comma 1 e, in parte, dal comma 2,
dell'articolo 10 del disegno di legge originario è contenuto
altresì, con il medesimo testo, nel decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema di accise,
di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di
giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA", attualmente in
corso di conversione.
Passando all'illustrazione delle specifiche disposizioni
nelle quali si articola il disegno di legge, si osserva che
l'articolo 1 è diretto ad integrare, a partire dal 2002, lo
stanziamento previsto dalla legge n. 93 del 2001 ai fini
dell'armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dal
combinato disposto delle due disposizioni deriva quindi che, a
partire dall'anno 2002, viene previsto uno stanziamento pari a
circa 1.130.000 euro. Con l'articolo 2 si provvede poi a
potenziare l'organico del Comando dei carabinieri per la
tutela dell'ambiente, organismo incaricato di fronteggiare le
sempre maggiori emergenze connesse al traffico internazionale
di rifiuti ed alle condotte illecite poste in essere dalle
organizzazioni criminali. L'articolo 3, integrato nel corso
dell'esame in Commissione, autorizza lo stanziamento di
provvidenze per il potenziamento del ruolo e delle competenze
tecniche del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio nell'azione di raccordo e di sollecitazione per
l'adozione di adeguate politiche di contenimento delle
emissioni di gas climalteranti. L'articolo 4 autorizza la
spesa complessiva di 4.900.000 euro annui per il potenziamento
della strategia della prevenzione e dei controlli ambientali.
Il raggiungimento di tale obiettivo viene perseguito
attraverso distinti strumenti: l'istituzione di osservatori
ambientali per le grandi opere con il compito di verificare
l'effettivo svolgimento dei lavori e l'ottemperanza alle
prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale;
l'incentivazione della prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento; lo sviluppo della certificazione
ambientale; l'istituzione di una rete tecnico-scientifica
nell'ambito del Ministero dell'ambiente per l'attività di
valutazione degli impatti ambientali per quanto riguarda gli
organismi geneticamente modificati (OGM).
L'articolo 5 prevede il trasferimento dei compiti e delle
risorse dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 e seguenti del
decreto legislativo n. 300 del 1999. La congruità di tale
norma è stata anche oggetto di valutazione da parte di altre
Commissioni. Al riguardo, l'VIII Commissione si è riservata di
verificare l'opportunità di definire ulteriori specifici
interventi in materia nel corso dell'esame in Assemblea.
L'articolo 6 autorizza la spesa di risorse per
l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale
finalizzato alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica
sulle tematiche ambientali ed alla promozione di iniziative
per la tutela delle risorse ambientali. L'articolo è stato
parzialmente rimodulato in seguito all'esame presso la VIII
Commissione.
L'articolo 7 interviene in merito al funzionamento delle
aree marine protette stabilendo, in particolare, i termini
entro i quali i soggetti gestori di ciascuna area marina
protetta devono individuare la dotazione minima delle risorse
umane necessarie al funzionamento della stessa, nonché
l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine
protette da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio. L'articolo 8, a sua volta, modificando il
secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge
finanziaria per il 2001, prevede l'affidamento, con un decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
della gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola ad enti
pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni
ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro,
sentiti la regione e gli enti locali territorialmente
interessati.
Per quanto riguarda l'articolo 9, introdotto nel corso
dell'esame in Commissione, esso intende introdurre misure
relative al settore della manutenzione idraulica e forestale
in Calabria. Inoltre, con gli articoli 10 e 11 sono dettate
disposizioni particolari riguardanti l'introduzione di due
nuovi siti di interesse nazionale tra i siti inquinati da
bonificare (Brescia-Caffaro e Broni), nonché il conferimento
di fondi speciali a favore del sito inquinato di Portovesme
(area Sulcis-Iglesiente).
In connessione con i predetti interventi, l'articolo 12
introduce un nuovo meccanismo procedurale per l'attuazione
degli interventi nelle aree da bonificare. L'articolo in
esame, frutto di un emendamento presentato dal Governo in
Commissione, è stato al centro della valutazione politica
della Commissione stessa, che ha deciso, al termine
dell'iter, di presentare all'Assemblea un testo
sostanzialmente identico a quello proposto dall'Esecutivo, con
limitate modifiche richieste dal parere della V Commissione
(Bilancio). In proposito, peraltro, va rilevato che lo stesso
Governo si è impegnato a presentare una serie di interventi
modificativi rispetto al predetto testo, che consentano di
risolvere nella misura più equilibrata possibile una serie di
questioni che si sono poste nel corso dell'esame in
Commissione di merito.
L'articolo 13 definisce, in via normativa, l'istituzione
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio del Reparto ambientale marino (RAM). Inoltre,
l'articolo 14 reca una serie di modifiche al cosiddetto
"decreto Ronchi" (decreto legislativo n. 22 del 1997). Esso è
stato significativamente integrato, rispetto al testo
originario, con una serie di disposizioni in materia di
rifiuti, che ne hanno reso più ampia la portata innovativa,
andando nella direzione di una sostanziale semplificazione
delle procedure previste dalla normativa vigente. Al riguardo
la Commissione si è peraltro riservata di verificare la
congruità di modifiche apportate, anche ai fini del successivo
esame in Assemblea.
Con l'articolo 15 si abroga la norma, contenuta nel
decreto-legge n. 347 del 2001, che consentiva forme di
smaltimento improprie per i rifiuti sanitari, mentre con
l'articolo 16 si introduce una modifica alla normativa in
materia di scarichi, che consente il conferimento di rifiuti
organici provenienti da scarti di alimentazione umana, misti
ad acque domestiche, trattati mediante speciali apparecchi
"trituratori".
L'articolo 17, identico al testo presentato dal Governo,
riformulando il comma 1 dell'articolo 50 del codice della
strada, ed in coerenza con quanto già previsto dalla legge n.
85 del 2001, di delega per la revisione del codice, è diretto
ad ampliare la nozione di "velocipede" includendovi anche i
veicoli dotati di un motore ausiliario elettrico la cui
propulsione è progressivamente ridotta dopo l'avvio quando il
veicolo raggiunge i 25 Km/h.
Con l'articolo 18 si dispone una autorizzazione alla
stipula di un accordo interministeriale per la realizzazione
di un piano straordinario di telerilevamento. Inoltre,
l'articolo 19 prevede una specifica modifica alla legge n. 36
del 1994, in materia di proventi del servizio idrico
integrato. Con gli articoli 20 e 21 sono quindi disposte
importanti modifiche in tema di servizio sismico nazionale e
di procedure per l'attuazione della legge n. 183 del 1989.
Quindi, l'articolo 22 dispone una misura procedimentale
relativa agli incentivi per gli investimenti ambientali
previsti dalla legge n. 388 del 2000.
L'articolo 23, infine, contiene la disposizione relativa
alla copertura finanziaria dell'onere complessivo recato
dall'attuazione di alcuni degli articoli precedenti, che trova
allocazione negli accantonamenti in "tabella A" allegata alla
legge finanziaria 2002. Al riguardo, si fa peraltro presente
che i restanti articoli che comportano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato sono invece "compensati"
direttamente nel corpo della relativa norma di spesa.
In conclusione, nel ribadire una convinta valutazione
positiva sul disegno di legge in esame, se ne auspica una
rapida approvazione da parte della Camera.
Tommaso FOTI, Relatore.