XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2033-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea è uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria 2002 ed interviene con numerose e rilevanti disposizioni finalizzate, nel loro complesso, all'obiettivo della tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale del Paese. Tali interventi tendono, al contempo, ad un rafforzamento e ad una razionalizzazione del quadro normativo nazionale in materia ambientale e ad una piena armonizzazione delle disposizioni nazionali con quelle comunitarie vigenti in materia. Essi appaiono peraltro pienamente connessi ed integrati al disegno di legge che prevede il conferimento di un'ampia delega legislativa all'Esecutivo proprio al fine di procedere al riordino e razionalizzazione della legislazione in materia ambientale (C. 1798), attualmente all'esame della VIII Commissione.


1) Istruttoria legislativa svolta.

        L'attività svolta dalla Commissione in relazione al provvedimento in esame è stata sensibilmente condizionata dal ridotto tempo a disposizione per l'esame in sede referente. Peraltro, anche grazie al "non ostruzionismo" dei gruppi di opposizione, il lavoro istruttorio è stato caratterizzato da un significativo grado di approfondimento e di analisi.
        All'esame preliminare sono state dedicate tre sedute, mentre nella seduta dello scorso 29 gennaio 2002 si è svolto l'esame degli emendamenti.
        In tale contesto, la VIII Commissione ha potuto comunque lavorare con notevole intensità, tanto da apportare significative e numerose modifiche al testo presentato dal Governo. Di queste modifiche, alcune provengono da emendamenti di iniziativa governativa, mentre la parte forse numericamente più rilevante trae origine da proposte emendative di natura parlamentare.
        In particolare, hanno costituito oggetto di attenta riflessione le disposizioni riguardanti la tematica della bonifica dei siti inquinati, la pianificazione paesistica dei Parchi nazionali, le procedure relative ai rifiuti e la questione della disponibilità dei beni demaniali, come definita dall'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002. In relazione a tale ultimo problema, peraltro, la VIII Commissione ha deciso di non approvare gli emendamenti (abrogativi e migliorativi) presentati, in sostanza, da tutti i gruppi parlamentari, in quanto nel frattempo il Senato aveva inserito, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 452 del 2001, una apposita norma abrogativa del citato articolo 71. La Commissione si è comunque riservata di tornare sull'argomento, nel caso in cui la disposizione inserita nel decreto-legge n. 452 del 2001 non fosse stata, nel frattempo, definitivamente approvata da almeno un ramo del Parlamento.


2) I pareri espressi.

        Tutte le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame (sia pure, in taluni casi, con condizioni e osservazioni), in tal modo confermando, oltre che la coerenza del disegno di legge del Governo, anche la validità delle modifiche introdotte nel corso dell'iter in Commissione.
        In particolare, i pareri favorevoli espressi dalla I e dalla XIV Commissione danno un ampio quadro di certezze circa i profili di costituzionalità e di compatibilità comunitaria del provvedimento. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha peraltro formulato due interessanti osservazioni, una delle quali, relativa allo smaltimento di rifiuti organici derivanti da scarti alimentari, è stata attentamente valutata dalla Commissione, che ha ritenuto che non sussistano, almeno per quanto riguarda la formulazione della norma, particolari situazioni problematiche. Peraltro, tale questione potrà anche essere affrontata nel seguito dell'esame in Assemblea del provvedimento.
        Inoltre, in relazione al parere della V Commissione, si osserva che la VIII Commissione ha recepito tutte le condizioni in esso espresse, valutando l'assoluta opportunità di uniformarsi alle indicazioni riguardanti i profili di copertura finanziaria del disegno di legge. Non è invece stata recepita, dalla VIII Commissione, la condizione contenuta nel parere della X Commissione (Attività produttive), in quanto pare che il medesimo parere travalichi i limiti della competenza riservata alla Commissione stessa sul provvedimento.
        Passando all'illustrazione puntuale del complesso dei pareri espressi, si segnala che le Commissioni I, IV e XII hanno espresso parere favorevole. Le Commissioni VI e X hanno espresso parere favorevole con condizione. La VII Commissione ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazioni, le Commissioni IX e XI hanno a loro volta espresso parere favorevole con una osservazione, mentre le Commissioni XIII e XIV hanno espresso parere favorevole con osservazioni. Infine, come segnalato in precedenza, la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni.


3) Il testo proposto dalla Commissione.

        Al termine dell'esame, la VIII Commissione ha deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione di un testo che prevede, come segnalato in precedenza, diverse modifiche ed integrazioni al testo originario. Infatti, rispetto a un testo originario composto da 12 articoli, la Commissione presenta all'Assemblea una disegno di legge di 23 articoli.
        Per quanto riguarda nel dettaglio l'articolato del disegno di legge, appare opportuno, in primo luogo, ricordare che sono state soppresse talune disposizioni, che sono già state recepite nell'ambito della legge finanziaria per il 2002. Si tratta, in particolare, dell'ex articolo 7, in materia di adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, e del comma 3 dell'ex articolo 10, diretto a prevedere una riserva del 30 per cento dei prodotti ottenuti da materiale riciclato nell'ambito del fabbisogno annuale di manufatti e beni di uffici ed enti pubblici. Occorre altresì rilevare che, quanto previsto dal comma 1 e, in parte, dal comma 2, dell'articolo 10 del disegno di legge originario è contenuto altresì, con il medesimo testo, nel decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA", attualmente in corso di conversione.
        Passando all'illustrazione delle specifiche disposizioni nelle quali si articola il disegno di legge, si osserva che l'articolo 1 è diretto ad integrare, a partire dal 2002, lo stanziamento previsto dalla legge n. 93 del 2001 ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dal combinato disposto delle due disposizioni deriva quindi che, a partire dall'anno 2002, viene previsto uno stanziamento pari a circa 1.130.000 euro. Con l'articolo 2 si provvede poi a potenziare l'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, organismo incaricato di fronteggiare le sempre maggiori emergenze connesse al traffico internazionale di rifiuti ed alle condotte illecite poste in essere dalle organizzazioni criminali. L'articolo 3, integrato nel corso dell'esame in Commissione, autorizza lo stanziamento di provvidenze per il potenziamento del ruolo e delle competenze tecniche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'azione di raccordo e di sollecitazione per l'adozione di adeguate politiche di contenimento delle emissioni di gas climalteranti. L'articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui per il potenziamento della strategia della prevenzione e dei controlli ambientali. Il raggiungimento di tale obiettivo viene perseguito attraverso distinti strumenti: l'istituzione di osservatori ambientali per le grandi opere con il compito di verificare l'effettivo svolgimento dei lavori e l'ottemperanza alle prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale; l'incentivazione della prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento; lo sviluppo della certificazione ambientale; l'istituzione di una rete tecnico-scientifica nell'ambito del Ministero dell'ambiente per l'attività di valutazione degli impatti ambientali per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati (OGM).
        L'articolo 5 prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 1999. La congruità di tale norma è stata anche oggetto di valutazione da parte di altre Commissioni. Al riguardo, l'VIII Commissione si è riservata di verificare l'opportunità di definire ulteriori specifici interventi in materia nel corso dell'esame in Assemblea.
        L'articolo 6 autorizza la spesa di risorse per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale finalizzato alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche ambientali ed alla promozione di iniziative per la tutela delle risorse ambientali. L'articolo è stato parzialmente rimodulato in seguito all'esame presso la VIII Commissione.
        L'articolo 7 interviene in merito al funzionamento delle aree marine protette stabilendo, in particolare, i termini entro i quali i soggetti gestori di ciascuna area marina protetta devono individuare la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento della stessa, nonché l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'articolo 8, a sua volta, modificando il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge finanziaria per il 2001, prevede l'affidamento, con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, della gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.
        Per quanto riguarda l'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, esso intende introdurre misure relative al settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria. Inoltre, con gli articoli 10 e 11 sono dettate disposizioni particolari riguardanti l'introduzione di due nuovi siti di interesse nazionale tra i siti inquinati da bonificare (Brescia-Caffaro e Broni), nonché il conferimento di fondi speciali a favore del sito inquinato di Portovesme (area Sulcis-Iglesiente).
        In connessione con i predetti interventi, l'articolo 12 introduce un nuovo meccanismo procedurale per l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare. L'articolo in esame, frutto di un emendamento presentato dal Governo in Commissione, è stato al centro della valutazione politica della Commissione stessa, che ha deciso, al termine dell'iter, di presentare all'Assemblea un testo sostanzialmente identico a quello proposto dall'Esecutivo, con limitate modifiche richieste dal parere della V Commissione (Bilancio). In proposito, peraltro, va rilevato che lo stesso Governo si è impegnato a presentare una serie di interventi modificativi rispetto al predetto testo, che consentano di risolvere nella misura più equilibrata possibile una serie di questioni che si sono poste nel corso dell'esame in Commissione di merito.
        L'articolo 13 definisce, in via normativa, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del Reparto ambientale marino (RAM). Inoltre, l'articolo 14 reca una serie di modifiche al cosiddetto "decreto Ronchi" (decreto legislativo n. 22 del 1997). Esso è stato significativamente integrato, rispetto al testo originario, con una serie di disposizioni in materia di rifiuti, che ne hanno reso più ampia la portata innovativa, andando nella direzione di una sostanziale semplificazione delle procedure previste dalla normativa vigente. Al riguardo la Commissione si è peraltro riservata di verificare la congruità di modifiche apportate, anche ai fini del successivo esame in Assemblea.
        Con l'articolo 15 si abroga la norma, contenuta nel decreto-legge n. 347 del 2001, che consentiva forme di smaltimento improprie per i rifiuti sanitari, mentre con l'articolo 16 si introduce una modifica alla normativa in materia di scarichi, che consente il conferimento di rifiuti organici provenienti da scarti di alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante speciali apparecchi "trituratori".
        L'articolo 17, identico al testo presentato dal Governo, riformulando il comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, ed in coerenza con quanto già previsto dalla legge n. 85 del 2001, di delega per la revisione del codice, è diretto ad ampliare la nozione di "velocipede" includendovi anche i veicoli dotati di un motore ausiliario elettrico la cui propulsione è progressivamente ridotta dopo l'avvio quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.
        Con l'articolo 18 si dispone una autorizzazione alla stipula di un accordo interministeriale per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento. Inoltre, l'articolo 19 prevede una specifica modifica alla legge n. 36 del 1994, in materia di proventi del servizio idrico integrato. Con gli articoli 20 e 21 sono quindi disposte importanti modifiche in tema di servizio sismico nazionale e di procedure per l'attuazione della legge n. 183 del 1989. Quindi, l'articolo 22 dispone una misura procedimentale relativa agli incentivi per gli investimenti ambientali previsti dalla legge n. 388 del 2000.
        L'articolo 23, infine, contiene la disposizione relativa alla copertura finanziaria dell'onere complessivo recato dall'attuazione di alcuni degli articoli precedenti, che trova allocazione negli accantonamenti in "tabella A" allegata alla legge finanziaria 2002. Al riguardo, si fa peraltro presente che i restanti articoli che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato sono invece "compensati" direttamente nel corpo della relativa norma di spesa.
        In conclusione, nel ribadire una convinta valutazione positiva sul disegno di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

Tommaso FOTI, Relatore.




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