XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2033-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.

(Personale del Ministero
dell'ambiente
e della tutela del
territorio).
Art. 1.

(Personale del Ministero
dell'ambiente
e della tutela del
territorio).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.


Art. 2.

(Potenziamento
dell'organico del Comando dei
carabinieri per la tutela
dell'ambiente).
Art. 2.

(Potenziamento
dell'organico del Comando dei
carabinieri per la tutela
dell'ambiente).

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.
Identico.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.


Art. 3.

(Provvidenze per il
controllo
delle emissioni
inquinanti).
Art. 3.

(Provvidenze per il
controllo
delle emissioni
inquinanti).

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di 1. Identico.
carbonio, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.


Art. 4.

(Ottimizzazione delle
procedure e degli strumenti
per la valutazione degli
impatti sull'ambiente).
Art. 4.

(Ottimizzazione delle
procedure e degli strumenti
per la valutazione degli
impatti sull'ambiente).

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo della certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:
Identico.

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.


Art. 5.

(Trasferimento
dell'Istituto centrale per la
ricerca applicata al mare
all'APAT).
Art. 5.

(Trasferimento
dell'Istituto centrale per la
ricerca applicata al mare
all'APAT).

1. L'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Identico.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica,
sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, che è conseguentemente soppresso.


Art. 6.

(Programma strategico
di comunicazione
ambientale).
Art. 6.

(Programma strategico
di comunicazione
ambientale).

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
2. Identico:

a) la informazione e la promozione a livello nazionale ed in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
a) identica;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi da stipulare con soggetti privati, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;
b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
c) identica.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative 3. Identico.
e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. La composizione, i compiti, le modalità di funzionamento e i compensi del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il numero dei componenti, i compiti, le modalità di funzionamento e i compensi del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 7.

(Disposizioni concernenti
l'adeguamento delle emissioni
in atmosfera degli impianti
di produzione di vetro
artistico situati sull'isola
di Murano).
Soppresso.

1. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000.


Art. 8.

(Funzionamento delle aree
marine protette).
Art. 7.

(Funzionamento delle aree
marine protette).

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. Identico.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità ed adeguatezza di impiego.
4. Identico.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
5. Identico.
6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla gestione delle aree marine protette.
6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla gestione delle aree marine protette.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo, determinati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Gestione dei parchi
sommersi di Baia e
Gaiola).
Art. 8.

(Gestione dei parchi
sommersi di Baia e
Gaiola).

1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti: "e affidati in gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Identico.
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro".


Art. 9.

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in
Calabria).

1. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati.
2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.


Art. 10.

(Disposizioni in
materia
di siti inquinati).

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:

"p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

p-sexies) Broni".


Art. 11.

(Bonifica del sito di
Portovesme).

1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 12.

(Attuazione degli
interventi
nelle aree da
bonificare).

1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula con le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale che comprende il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area.
3. Al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi della bonifica e della riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario potrà disporre delle aree bonificate
utilizzandole in proprio o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico. Le predette finalità saranno assicurate attraverso l'acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Art. 13.

(Istituzione del
Reparto
Ambientale Marino).

1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Art. 10.

(Modifiche al decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n.
22).
Art. 14.

(Modifiche al decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n.
22).

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
Soppresso.

"l-bis) il combustibile derivato da rifiuti".

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41".
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati".

2. Il comma 11 dell'articolo 22 e la lettera c) del comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:
Soppresso.

"4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano norme affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".

4. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

"17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41".

5. All'allegato A annesso al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso".
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 5.
7. I rifiuti che, per effetto della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, non possono essere smaltiti in impianti autorizzati soltanto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.


Art. 15.

(Smaltimento dei rifiuti
sanitari).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.


Art. 16.

(Modifica all'articolo 33
del decreto
legislativo 11 maggio 1999,
n. 152).

1. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti della alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili".


Art. 11.

(Modifica all'articolo 50
del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285).
Art. 17.

(Modifica all'articolo 50
del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285).

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
Identico.

"1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali e di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, ovvero dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui
propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h".


Art. 18.

(Piano straordinario di
telerilevamento).

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Art. 19.

(Modifica all'articolo
14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36).

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione d'ambito".
Art. 20.

(Potenziamento
dell'APAT).

1. Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di tutela e di conoscenza del territorio, il Servizio sismico nazionale e l'Ufficio per il sistema informativo, già operanti nell'ambito del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 21.

(Modifiche alla legge
18 maggio 1989, n.
183).

1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone fra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti".

2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";

b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:" ed è abrogata la lettera d).

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo".

4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico".
Art. 22.

(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388).

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002 e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma".


Art. 12.

(Copertura
finanziaria).
Art. 23.

(Copertura
finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 21.691.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.



Tabella A
(articolo 2, comma 1)


POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE


                Grado/ruolo Unità

            Generale di Brigata 1

            Colonnello 1

            Tenente Colonnello 1

            Maggiore 1

            Capitano 3

            Tenente/Sottotenente 19

            Ispettori 127

            Sovrintendenti 39

            Appuntati e Carabinieri 37

                Totale 229



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