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1. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 23 marzo
2001, n. 93, è incrementata
di 630.000 euro a decorrere
dall'anno 2002. |
1. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 23 marzo
2001, n. 93, è incrementata
di 630.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2002. |
|
|
|
|
1. Il Comando dei
carabinieri per la tutela
dell'ambiente è potenziato di
229 unità di personale,
secondo la tabella A allegata
alla presente legge, da
considerare in soprannumero
rispetto all'organico vigente
dell'Arma dei carabinieri. A
tale fine è autorizzato il
ricorso ad arruolamenti
straordinari per un numero
corrispondente di unità di
personale. |
Identico. |
|
2. Sono a carico del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
gli oneri connessi al
trattamento economico, alla
motorizzazione,
all'accasermamento, al
casermaggio ed al
vestiario. 3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002. |
|
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|
| 1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di |
1. Identico. |
|
carbonio, è autorizzata
la spesa di 1.033.000 euro
per l'anno 2002 e di
1.953.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2003. |
|
2. Per le finalità
di cui al comma 1, è data
priorità alla promozione e
valutazione delle misure e
dei programmi relativi alla
mobilità che incentivino il
trasporto su ferro delle
merci, le metropolitane e il
trasporto pubblico al fine
della riduzione
dell'inquinamento
atmosferico, in particolare
nelle aree urbane, a tutela
della salute dei cittadini e
dell'ambiente. |
|
|
|
|
1. Al fine di una più
efficiente applicazione delle
norme comunitarie in materia
di valutazione dell'impatto
ambientale, di prevenzione e
riduzione integrata
dell'inquinamento, di
valutazione del rischio
ambientale dei prodotti
chimici e degli organismi
geneticamente modificati,
nonché per lo sviluppo della
certificazione ambientale, è
autorizzata la spesa
complessiva di 4.900.000 euro
annui a decorrere dall'anno
2002 per: |
Identico. |
|
a) l'istituzione
degli Osservatori ambientali,
finalizzati alla verifica
dell'ottemperanza alle
pronunce di compatibilità
ambientale di cui alla legge
8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni,
nonché al monitoraggio dei
problemi ambientali nelle
fasi di realizzazione e primo
esercizio di talune opere di
particolare rilevanza tra
quelle sottoposte a
valutazione di impatto
ambientale ai sensi del
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377, e
successive modificazioni. Le
modalità di organizzazione e
funzionamento degli
Osservatori ambientali sono
stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. Per il funzionamento
degli Osservatori è stabilita
la spesa nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al
presente comma, di 2.065.000
euro a decorrere dall'anno
2002; |
|
b) lo
svolgimento delle attività
previste dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n.
372, recante attuazione della
direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre
1996, relativa alla
prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel; d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati. |
|
|
|
|
1. L'Istituto centrale
per la ricerca applicata al
mare (ICRAM) è trasferito
all'APAT, di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni. |
Identico. |
| 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, |
|
sono trasferite le
risorse umane, strumentali e
finanziarie dell'ICRAM, che è
conseguentemente
soppresso. |
|
|
|
|
1. Per l'attuazione di un
programma di comunicazione
ambientale, al fine di
sensibilizzare l'opinione
pubblica alle esigenze ed ai
problemi relativi
all'ambiente e di promuovere
iniziative per la tutela
delle risorse ambientali, è
autorizzata la spesa di
3.437.000 euro per
l'esercizio finanziario 2002
e di 4.208.000 euro a
decorrere dall'esercizio
finanziario 2003. |
1. Per l'attuazione di un
programma di comunicazione
ambientale, al fine di
sensibilizzare l'opinione
pubblica e gli
imprenditori alle esigenze
ed ai problemi relativi
all'ambiente e di promuovere
iniziative per la tutela
delle risorse ambientali, è
autorizzata la spesa di
3.437.000 euro per
l'esercizio finanziario 2002
e di 2.677.000 euro a
decorrere dall'esercizio
finanziario 2003. |
|
2. Ai fini della
predisposizione del programma
vengono perseguiti i seguenti
obiettivi: |
2. Identico: |
|
a) la
informazione e la promozione
a livello nazionale ed in
modo continuativo di
programmi di educazione
ambientale, sia a livello
nazionale che a livello
internazionale; |
a) identica; |
|
b) la
collaborazione ed il raccordo
con altri programmi ed
iniziative nel settore
ambientale ed il
coordinamento funzionale da
attuare mediante protocolli,
anche informatici, circolari,
intese, convenzioni ed
accordi da stipulare con
soggetti privati, con altri
Ministeri, con enti pubblici
territoriali, con altri enti
sia pubblici che privati,
compresi enti gestori di aree
protette, agenzie statali e
territoriali, scuole di ogni
ordine e grado, università,
organizzazioni di
volontariato, imprese ed
organi internazionali; |
b) la
collaborazione ed il raccordo
con altri programmi ed
iniziative nel settore
ambientale ed il
coordinamento funzionale da
attuare mediante protocolli,
anche informatici, circolari,
intese, convenzioni ed
accordi da stipulare con
soggetti privati, con le
organizzazioni produttive e
di categoria, con altri
Ministeri, con enti pubblici
territoriali, con altri enti
sia pubblici che privati,
compresi enti gestori di aree
protette, agenzie statali e
territoriali, scuole di ogni
ordine e grado, università,
organizzazioni di
volontariato, imprese ed
organi internazionali; |
|
c) la formazione,
la qualificazione e
l'aggiornamento su
problematiche di natura
ambientale. |
c) identica. |
| 3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative |
3. Identico. |
|
e dimostrative, i
principi, i criteri e gli
strumenti necessari per la
realizzazione delle
iniziative, compresi quelli
relativi alle spese ed ai
finanziamenti, le modalità,
la durata e gli ambiti
territoriali che riguardano
le iniziative e le campagne
pubblicitarie e l'eventuale
istituzione di centri
specializzati, di sportelli
ambientali e di siti
INTERNET. |
|
4. Nell'ambito del
programma di interventi per
la comunicazione ambientale,
nonché per le finalità di cui
all'articolo 3, è istituito,
presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, un comitato
di esperti, nominato con
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
4. Nell'ambito del
programma di interventi per
la comunicazione ambientale,
nonché per le finalità di cui
all'articolo 3, è istituito,
presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, un comitato
di esperti, i cui
componenti sono nominati
con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
|
5. La composizione, i
compiti, le modalità di
funzionamento e i compensi
del comitato di cui al comma
4 sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
5. Il numero dei
componenti, i compiti, le
modalità di funzionamento e i
compensi del comitato di cui
al comma 4 sono stabiliti con
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze. |
|
|
|
|
1. In deroga al
disposto degli articoli 6, 15
e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, i
termini per l'adeguamento
delle emissioni in atmosfera
degli impianti di produzione
di vetro artistico situati
sull'isola di Murano,
previsti dall'articolo 1 del
decreto del Ministro
dell'ambiente 18 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28
aprile 2000, si applicano
anche ai nuovi impianti ed a
quelli conseguenti a modifica
sostanziale o a trasferimento
di impianti esistenti, a
condizione che ne sia
comprovata l'esistenza alla
data del 15 novembre 1999 e
che abbiano aderito
all'accordo di programma nei
termini di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a),
del citato decreto del
Ministro dell'ambiente 18
aprile 2000. |
|
2. L'esercizio
degli impianti di cui al
comma 1 del presente articolo
è consentito fino al rilascio
da parte dell'autorità
competente
dell'autorizzazione alla
continuazione delle emissioni
di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Ministro
dell'ambiente 18 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28
aprile 2000. |
|
|
|
|
1. I soggetti gestori di
ciascuna area marina
protetta, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
individuano la dotazione
minima delle risorse umane
necessarie al funzionamento
ordinario della stessa, quale
elemento essenziale del
rapporto di affidamento, e la
comunicano, per la verifica e
l'approvazione, al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
1. Identico. |
|
2. L'individuazione
del soggetto gestore delle
aree marine protette, ai
sensi dell'articolo 2, comma
37, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive
modificazioni, è effettuata
dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
anche sulla base di apposita
valutazione delle risorse
umane destinate al
funzionamento ordinario della
stessa, proposte dai soggetti
interessati. |
2. L'individuazione
del soggetto gestore delle
aree marine protette, ai
sensi dell'articolo 2, comma
37, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive
modificazioni, è effettuata
dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
anche sulla base di apposita
valutazione delle risorse
umane destinate al
funzionamento ordinario della
stessa, proposte dai soggetti
interessati, ai sensi del
comma 1. |
|
3. Le spese relative
alle risorse umane, destinate
al funzionamento ordinario
delle aree marine protette di
cui ai commi 1 e 2, sono a
carico dei rispettivi
soggetti gestori e non
possono comunque gravare sui
fondi trasferiti dal
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. |
3. Le spese relative
alle risorse umane, destinate
al funzionamento ordinario
delle aree marine protette di
cui ai commi 1 e 2, sono a
carico dei rispettivi
soggetti gestori e non
possono comunque gravare sui
fondi trasferiti ai
medesimi soggetti dal
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. |
|
4. I soggetti gestori
provvedono al reperimento
delle risorse umane di cui ai
commi 1 e 2, nel rispetto
della normativa vigente in
materia, utilizzando in
particolare modalità che ne
assicurino flessibilità ed
adeguatezza di impiego. |
4. Identico. |
|
5. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio in nessun caso
risponde degli effetti
conseguenti ai rapporti
giuridici instaurati dai
soggetti gestori ai sensi del
presente articolo. |
5. Identico. |
|
6. In caso di
particolari e contingenti
necessità, al fine di
assicurare il corretto
funzionamento delle aree
marine protette, il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio può
autorizzare di porre a
proprio carico quote degli
oneri del personale di cui ai
commi 1 e 2 per un periodo
non eccedente un biennio
complessivo, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti
di bilancio destinati alla
gestione delle aree marine
protette. |
6. In caso di
particolari e contingenti
necessità, al fine di
assicurare il corretto
funzionamento delle aree
marine protette, il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio può
autorizzare di porre a
proprio carico quote degli
oneri del personale di cui ai
commi 1 e 2 per un periodo
non eccedente un biennio
complessivo. |
|
7. Il costo relativo
ad oneri aggiuntivi relativi
a personale appartenente alla
pianta organica dei soggetti
gestori, sostenuti dagli
stessi per lo svolgimento di
attività necessarie al
corretto funzionamento delle
aree marine protette, può
essere posto a carico dei
fondi trasferiti dal
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio
destinati alla gestione delle
aree marine protette. |
7. Il costo relativo
ad oneri aggiuntivi relativi
a personale appartenente alla
pianta organica dei soggetti
gestori, sostenuti dagli
stessi per lo svolgimento di
attività necessarie al
corretto funzionamento delle
aree marine protette, può
essere posto a carico dei
fondi trasferiti dal
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. |
|
8. Agli oneri
complessivamente derivanti
dall'attuazione dei commi 6 e
7 del presente articolo,
determinati in 1 milione di
euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. A
decorrere dal 2005 si
provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive
modificazioni. |
|
|
|
| 1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti: "e affidati in gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, |
Identico. |
|
di concerto con il
Ministro per i beni e le
attività culturali, sentiti
la regione e gli enti locali
territorialmente interessati,
ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni
ambientaliste riconosciute,
anche consorziati tra
loro". |
|
(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in 1. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati. 2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione. |
|
(Disposizioni in 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti: "p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare); p-sexies) Broni". |
|
(Bonifica del sito di 1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002. |
|
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
(Attuazione degli 1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. 2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula con le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale che comprende il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area. 3. Al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi della bonifica e della riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario potrà disporre delle aree bonificate |
|
utilizzandole in
proprio o cedendole a terzi
secondo le direttive fissate
dal piano di sviluppo
urbanistico. Le predette
finalità saranno assicurate
attraverso l'acquisizione al
patrimonio disponibile dello
Stato o degli enti
territoriali competenti delle
aree inquinate da
bonificare. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
|
(Istituzione del 1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
|
|
|
|
1. All'articolo 7,
comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera: |
Soppresso. |
|
"l-bis) il
combustibile derivato da
rifiuti". |
|
1. All'articolo 12
del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni,
dopo il comma 6, è aggiunto
il seguente: "6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41". |
|
2. All'articolo 21
del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il
comma 7 è sostituito dal
seguente: "7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati". |
|
2. Il comma 11
dell'articolo 22 e la
lettera c) del comma 8
dell'articolo 33 del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni,
sono abrogati. |
3. Il comma 11
dell'articolo 22 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, è abrogato. |
|
3. Il comma 4
dell'articolo 19 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, è sostituito dal
seguente: |
Soppresso. |
|
"4. Entro il 31
marzo 2002 le regioni, sulla
base delle metodologie di
calcolo e della definizione
di materiale riciclato
stabilite da un apposito
decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto
con i Ministeri delle
attività produttive e della
salute, sentito il Ministro
per gli affari regionali,
adottano norme affinché gli
uffici ed enti pubblici, le
società a prevalente capitale
pubblico, anche di gestione
dei servizi, coprano il
fabbisogno annuale di
manufatti e beni, indicati
nel medesimo decreto, con
quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato non
inferiore al 30 per cento del
fabbisogno medesimo". |
|
4. All'articolo 30 del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni,
dopo il comma 17, è aggiunto
il seguente: "17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41". 5. All'allegato A annesso al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso". 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 5. |
|
7. I rifiuti che, per
effetto della decisione
2000/532/CE della
Commissione, del 3 maggio
2000, come modificata dalle
decisioni 2001/118/CE,
2001/119/CE e 2001/573/CE,
acquisiscono la
classificazione di rifiuti
pericolosi, non possono
essere smaltiti in impianti
autorizzati soltanto allo
smaltimento dei rifiuti non
pericolosi. |
|
(Smaltimento dei rifiuti 1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato. |
|
(Modifica all'articolo 33 1. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti della alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili". |
|
|
|
|
1. Il comma 1
dell'articolo 50 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
| "1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali e di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, ovvero dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui |
|
propulsione è
progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il
veicolo raggiunge i 25
Km/h". |
|
(Piano straordinario di 1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
|
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione d'ambito". |
|
(Potenziamento 1. Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di tutela e di conoscenza del territorio, il Servizio sismico nazionale e l'Ufficio per il sistema informativo, già operanti nell'ambito del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. |
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1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone fra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti". 2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, |
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sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio"; b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:" ed è abrogata la lettera d). 3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente: "3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo". 4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente: "5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico". |
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(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, 1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002 e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma". |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione delle
disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4 e 6,
valutato in complessivi
20.000.000 di euro per l'anno
2002 e 21.691.000 euro a
decorrere dall'esercizio
finanziario 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione delle
disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4 e 6,
valutato in complessivi
20.000.000 di euro per l'anno
2002 e 20.160.000 euro
a decorrere dall'esercizio
finanziario 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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