XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2033-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

              considerato che la materia disciplinata dal disegno di legge in esame rientra nella disciplina della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La Commissione Difesa,

              esaminato il disegno di legge C. 2033: "Disposizioni in materia ambientale";

              valutato positivamente l'articolo 2, che dispone il potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché l'articolo 11-bis che prevede un piano straordinario di telerilevamento da attuare tramite la stipula di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero della Difesa,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

              sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 8, comma 6 siano soppresse le parole da: "nell'ambito" fino alla fine del comma e, al comma 7, siano soppresse le parole da: "nell'ambito" fino alla fine del comma.

              Conseguentemente, dopo il comma 7 sia inserito il seguente:

              "7-bis. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo, determinati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978";

              all'articolo 9-quinquies, siano soppresse le parole: "senza aumento di organico né di spesa".

              Conseguentemente, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

              "1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

              sia soppresso l'articolo 10-quater;

              all'articolo 10-quinquies, al comma 1 siano soppresse le parole: "senza oneri a carico dello Stato".

              Conseguentemente, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente:

              "3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

              all'articolo 11-bis, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

          "2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La Commissione Finanze,

              esaminato il disegno di legge C.2033, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante "Disposizioni in materia ambientale";

              preso atto che tale provvedimento, che si compone di un complesso di misure riconducibili alle politiche di tutela e di risanamento ambientale, rappresenta uno dei punti maggiormente qualificanti del programma di Governo;

              considerato che, per i profili di competenza della Commissione, l'articolo 11-sexies, introdotto dalla Commissione di merito, appare volto a meglio precisare i meccanismi applicativi delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6, comma 13, della legge n.388 del 2000, concernenti l'esenzione dalla base imponibile di un quota di reddito delle PMI destinata a investimenti ambientali;

              rilevato tuttavia che la formulazione dell'articolo aggiuntivo in oggetto suscita perplessità interpretative, in quanto, qualora trattasi di fornire mere indicazioni procedurali per l'applicazione delle agevolazioni di cui al citato comma 13, le stesse indicazioni potrebbero essere rese dall'Agenzia delle Entrate attraverso apposite circolari, ovvero mediante l'attivazione del diritto di interpello di cui all'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente; viceversa, qualora la finalità della norma sia quella di meglio definire i criteri sostanziali in base ai quali individuare la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali che non concorre alla formazione della base imponibile sarebbe più opportuno demandare tale compito ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione:

              provveda la Commissione di merito a modificare l'articolo 11-sexies, comma 1, nel senso di espungere dallo stesso la lettera a), considerato che le indicazioni procedurali per l'applicazione delle agevolazioni concernenti gli investimenti ambientali possono essere rese dall'Agenzia delle entrate attivando i meccanismi già previsti dalla normativa vigente.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La Commissione Cultura, scienza e istruzione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2033, recante disposizioni in materia ambientale, risultante dagli emendamenti approvati;

              rilevata l'esigenza di non disperdere il patrimonio scientifico dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), che svolge un ruolo rilevante nel miglioramento della conoscenza dell'ambiente marino;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 5, comma 2, sia valutata l'opportunità di precisare che le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM sono trasferite all'APAT preservandone il patrimonio scientifico e garantendo che le risorse trasferite siano utilizzate per le finalità di miglioramento della conoscenza dell'ambiente marino da esso perseguite;

                b) si valuti altresì l'opportunità di coordinare le nuove disposizioni con la disciplina vigente, abrogando espressamente o modificando le norme legislative che fanno riferimento all'istituzione e ai compiti dell'ICRAM;

              e con la seguente condizione:

              all'articolo 11-quinquies, comma 3, capoverso 3, le parole: "per i beni culturali" siano sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali".



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

              esaminato il disegno di legge C. 2033, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante: "Disposizioni in materia ambientale";

              tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 3, 9-quinquies e 11, che investono maggiormente gli ambiti di competenza della Commissione trasporti;

              preso atto che gli interventi previsti dal provvedimento appaiono in linea con l'obiettivo di incentivazione delle misure per ridurre l'inquinamento atmosferico nell'ambito del settore dei trasporti, anche se occorrerebbe intervenire al contempo con una idonea dotazione finanziaria per il potenziamento del servizio pubblico di massa e del trasporto urbano,

          delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere idonei stanziamenti per il potenziamento del servizio pubblico di massa e del trasporto urbano.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge A.C. 2033, recante Disposizioni in materia ambientale;

              valutato positivamente l'impianto generale del provvedimento e condividendo in particolare, per quanto di propria competenza, le disposizioni dell'articolo 3, relative al finanziamento di programmi relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio;

              considerato che durante l'esame in sede referente è stato approvato un articolo aggiuntivo (10-quinquies) che introduce una specifica procedura per la realizzazione delle attività di bonifica e riqualificazione delle aree industriali interessate dagli interventi di ripristino ambientale da porre in essere in siti di importanza nazionale;

              considerato altresì che la X Commissione ha già avuto modo di occuparsi del tema da ultimo indicato, allo scopo di definire modalità di intervento capaci di coniugare le esigenze di recupero ambientale con quelle relative alla riutilizzazione a fini produttivi delle aree già destinate ad attività industriali;

              valutate come non del tutto coerenti rispetto agli obiettivi di cui sopra le soluzioni proposte nel citato articolo 10-quinquies;

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

          l'articolo 10-quinquies sia sostituito dal seguente:

"Art. 10-quinquies.

          1. Ai fini della bonifica, messa in sicurezza, ripristino, recupero e riconversione dei siti inquinati comprendenti, anche in parte, aree industriali, ivi compresi i siti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono essere stipulati appositi accordi di programma tra i Ministeri, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ed i soggetti privati interessati.
          2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti tempi, criteri e modalità di esercizio delle attività di bonifica, messa in sicurezza, ripristino, recupero e riconversione dei siti inquinati di cui al comma 1.
          3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 possono prevedere la costituzione di società di trasformazione urbana (STU), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tali società possono partecipare, anche mediante il conferimento delle aree interessate dì loro proprietà, i soggetti pubblici o privati.
          4. L'erogazione dei contributi pubblici, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in ogni caso subordinata alla stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1".



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La Commissione Lavoro pubblico e privato,

              esaminato il disegno di legge n. 2033 recante "Disposizioni in materia ambientale",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              all'articolo 8, comma 7, andrebbe chiarito quali siano gli oneri aggiuntivi relativi al personale che possono essere posti a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La Commissione Agricoltura,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2033 Governo, recante disposizioni in materia ambientale

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) con riferimento all'articolo 5 valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere l'autonomia istituzionale dell'ICRAM tenuto conto dell'importanza delle problematiche legate alla tutela dell'ecosistema marino, anche in relazione alla rilevanza delle attività di ricerca di tale ente con gli sviluppi economici del settore della pesca;

              b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: "ai piccoli imprenditori e agli artigiani" le seguenti: "nonché agli imprenditori agricoli", in relazione al ruolo multifunzionale dell'agricoltura.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2033;

              sottolineata l'opportunità di abrogare l'articolo 71 della legge finanziaria 2002 in materia di dismissione del patrimonio pubblico immobiliare;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 10-ter valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'effettiva conformità della previsione della possibilità di smaltimento di rifiuti organici derivanti da alimenti umani con il principio comunitario della netta separazione fra ciclo dei rifiuti e ciclo delle acque;

              b) all'articolo 10-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare il pieno rispetto del principio "chi inquina paga" in relazione alla procedura prevista dal comma 3, di acquisizione dell'area da parte dello Stato o di altro ente territoriale e di successiva cessione al soggetto affidatario degli interventi di bonifica.



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