XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2033-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
considerato che la materia disciplinata dal disegno di
legge in esame rientra nella disciplina della tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo
comma, lettera s), affida alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge C. 2033: "Disposizioni in
materia ambientale";
valutato positivamente l'articolo 2, che dispone il
potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la
tutela dell'ambiente, nonché l'articolo 11-bis che
prevede un piano straordinario di telerilevamento da attuare
tramite la stipula di un accordo di programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero
della Difesa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha
adottato la seguente decisione:
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione
di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 8, comma 6 siano soppresse le parole da:
"nell'ambito" fino alla fine del comma e, al comma 7, siano
soppresse le parole da: "nell'ambito" fino alla fine del
comma.
Conseguentemente, dopo il comma 7 sia inserito il
seguente:
"7-bis. Agli oneri complessivamente derivanti
dall'attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo,
determinati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. A decorrere dal 2005 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge n. 468 del 1978";
all'articolo 9-quinquies, siano soppresse le
parole: "senza aumento di organico né di spesa".
Conseguentemente, sia aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non
debbono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato";
sia soppresso l'articolo 10-quater;
all'articolo 10-quinquies, al comma 1 siano
soppresse le parole: "senza oneri a carico dello Stato".
Conseguentemente, dopo il comma 3 sia aggiunto il
seguente:
"3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non
debbono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato";
all'articolo 11-bis, il comma 2 sia sostituito
dal seguente:
"2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per
l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come
rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre
2000, n. 388".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C.2033, collegato alla
manovra di finanza pubblica per il 2002, recante "Disposizioni
in materia ambientale";
preso atto che tale provvedimento, che si compone di un
complesso di misure riconducibili alle politiche di tutela e
di risanamento ambientale, rappresenta uno dei punti
maggiormente qualificanti del programma di Governo;
considerato che, per i profili di competenza della
Commissione, l'articolo 11-sexies, introdotto dalla
Commissione di merito, appare volto a meglio precisare i
meccanismi applicativi delle agevolazioni tributarie di cui
all'articolo 6, comma 13, della legge n.388 del 2000,
concernenti l'esenzione dalla base imponibile di un quota di
reddito delle PMI destinata a investimenti ambientali;
rilevato tuttavia che la formulazione dell'articolo
aggiuntivo in oggetto suscita perplessità interpretative, in
quanto, qualora trattasi di fornire mere indicazioni
procedurali per l'applicazione delle agevolazioni di cui al
citato comma 13, le stesse indicazioni potrebbero essere rese
dall'Agenzia delle Entrate attraverso apposite circolari,
ovvero mediante l'attivazione del diritto di interpello di cui
all'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente;
viceversa, qualora la finalità della norma sia quella di
meglio definire i criteri sostanziali in base ai quali
individuare la quota di reddito destinata ad investimenti
ambientali che non concorre alla formazione della base
imponibile sarebbe più opportuno demandare tale compito ad un
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito a modificare
l'articolo 11-sexies, comma 1, nel senso di espungere
dallo stesso la lettera a), considerato che le
indicazioni procedurali per l'applicazione delle agevolazioni
concernenti gli investimenti ambientali possono essere rese
dall'Agenzia delle entrate attivando i meccanismi già previsti
dalla normativa vigente.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La Commissione Cultura, scienza e istruzione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2033,
recante disposizioni in materia ambientale, risultante dagli
emendamenti approvati;
rilevata l'esigenza di non disperdere il patrimonio
scientifico dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM), che svolge un ruolo rilevante nel miglioramento
della conoscenza dell'ambiente marino;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, sia valutata
l'opportunità di precisare che le risorse umane, strumentali e
finanziarie dell'ICRAM sono trasferite all'APAT preservandone
il patrimonio scientifico e garantendo che le risorse
trasferite siano utilizzate per le finalità di miglioramento
della conoscenza dell'ambiente marino da esso perseguite;
b) si valuti altresì l'opportunità di coordinare
le nuove disposizioni con la disciplina vigente, abrogando
espressamente o modificando le norme legislative che fanno
riferimento all'istituzione e ai compiti dell'ICRAM;
e con la seguente condizione:
all'articolo 11-quinquies, comma 3, capoverso 3,
le parole: "per i beni culturali" siano sostituite dalle
seguenti: "per i beni e le attività culturali".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge C. 2033, provvedimento
collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002,
recante: "Disposizioni in materia ambientale";
tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dagli
articoli 3, 9-quinquies e 11, che investono maggiormente
gli ambiti di competenza della Commissione trasporti;
preso atto che gli interventi previsti dal
provvedimento appaiono in linea con l'obiettivo di
incentivazione delle misure per ridurre l'inquinamento
atmosferico nell'ambito del settore dei trasporti, anche se
occorrerebbe intervenire al contempo con una idonea dotazione
finanziaria per il potenziamento del servizio pubblico di
massa e del trasporto urbano,
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere idonei stanziamenti per il potenziamento del
servizio pubblico di massa e del trasporto urbano.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La Commissione Attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge A.C. 2033, recante
Disposizioni in materia ambientale;
valutato positivamente l'impianto generale del
provvedimento e condividendo in particolare, per quanto di
propria competenza, le disposizioni dell'articolo 3, relative
al finanziamento di programmi relativi ai settori della
mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti
rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di
carbonio;
considerato che durante l'esame in sede referente è
stato approvato un articolo aggiuntivo (10-quinquies)
che introduce una specifica procedura per la realizzazione
delle attività di bonifica e riqualificazione delle aree
industriali interessate dagli interventi di ripristino
ambientale da porre in essere in siti di importanza
nazionale;
considerato altresì che la X Commissione ha già avuto
modo di occuparsi del tema da ultimo indicato, allo scopo di
definire modalità di intervento capaci di coniugare le
esigenze di recupero ambientale con quelle relative alla
riutilizzazione a fini produttivi delle aree già destinate ad
attività industriali;
valutate come non del tutto coerenti rispetto agli
obiettivi di cui sopra le soluzioni proposte nel citato
articolo 10-quinquies;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
l'articolo 10-quinquies sia sostituito dal
seguente:
"Art. 10-quinquies.
1. Ai fini della bonifica, messa in sicurezza,
ripristino, recupero e riconversione dei siti inquinati
comprendenti, anche in parte, aree industriali, ivi compresi i
siti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, possono essere stipulati appositi accordi di
programma tra i Ministeri, gli enti territoriali, gli altri
enti pubblici ed i soggetti privati interessati.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, da
emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono
stabiliti tempi, criteri e modalità di esercizio delle
attività di bonifica, messa in sicurezza, ripristino, recupero
e riconversione dei siti inquinati di cui al comma 1.
3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 possono
prevedere la costituzione di società di trasformazione urbana
(STU), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tali società
possono partecipare, anche mediante il conferimento delle aree
interessate dì loro proprietà, i soggetti pubblici o
privati.
4. L'erogazione dei contributi pubblici, ivi compresi
quelli previsti dall'articolo 17, comma 6-bis, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in ogni caso
subordinata alla stipula dell'accordo di programma di cui al
comma 1".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La Commissione Lavoro pubblico e privato,
esaminato il disegno di legge n. 2033 recante
"Disposizioni in materia ambientale",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 8, comma 7, andrebbe chiarito quali siano
gli oneri aggiuntivi relativi al personale che possono essere
posti a carico dei fondi trasferiti dal Ministero
dell'ambiente.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La Commissione Agricoltura,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2033
Governo, recante disposizioni in materia ambientale
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 5 valuti la
Commissione di merito l'opportunità di mantenere l'autonomia
istituzionale dell'ICRAM tenuto conto dell'importanza delle
problematiche legate alla tutela dell'ecosistema marino, anche
in relazione alla rilevanza delle attività di ricerca di tale
ente con gli sviluppi economici del settore della pesca;
b) con riferimento all'articolo 6, comma 1,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere
dopo le parole: "ai piccoli imprenditori e agli artigiani" le
seguenti: "nonché agli imprenditori agricoli", in relazione al
ruolo multifunzionale dell'agricoltura.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2033;
sottolineata l'opportunità di abrogare l'articolo 71
della legge finanziaria 2002 in materia di dismissione del
patrimonio pubblico immobiliare;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 10-ter valuti la
Commissione di merito l'opportunità di verificare l'effettiva
conformità della previsione della possibilità di smaltimento
di rifiuti organici derivanti da alimenti umani con il
principio comunitario della netta separazione fra ciclo dei
rifiuti e ciclo delle acque;
b) all'articolo 10-quinquies, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di verificare il pieno
rispetto del principio "chi inquina paga" in relazione alla
procedura prevista dal comma 3, di acquisizione dell'area da
parte dello Stato o di altro ente territoriale e di successiva
cessione al soggetto affidatario degli interventi di
bonifica.