XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2031-ter-A
Onorevoli Colleghi! - E' in esame il disegno di legge
C. 2031-ter, stralcio del disegno di legge collegato
alla manovra di finanza pubblica per il 2002 (C. 2031),
presentato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, in materia, tra l'altro di proprietà
intellettuale.
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la
legislazione vigente.
Occorre, innanzitutto, porre in evidenza che il Governo
sarà in generale impegnato, per via di delega legislativa in
attuazione del collegato ordinamentale in materia, in un
notevole sforzo di riassetto organico della proprietà
intellettuale, attraverso l'adeguamento e la semplificazione
di un coacervo di norme stratificatesi nel tempo, al fine di
valorizzare il potenziale brevettuale del Paese e la capacità
di ricerca ed innovazione tecnologica.
Il tema che in via primaria qui interessa concerne gli
ambiti d'intervento per lo sviluppo della ricerca scientifica
e tecnologica. Più in particolare, rileva l'esame della
disciplina emergente in materia di proprietà industriale con
specifico riferimento alla protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche, in attuazione della direttiva
98/44/CE.
Poiché la materia è caratterizzata da un vuoto legislativo
che è necessario colmare, in ottemperanza, peraltro, alla
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, organo
che si è definitivamente pronunziato il 9 ottobre 2001, nel
senso dell'attuazione dell'atto comunitario, al fine del
recepimento interno della direttiva è previsto il conferimento
di una delega legislativa al Governo, da esercitarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega.
Va rilevato che sotto un profilo generale è stato compiuto
un notevole sforzo di riconduzione a sistema di una materia
complessa e disciplinata da una pluralità di atti
internazionali, tra i quali la Convenzione di Monaco del 1973
sul brevetto Europeo, la Convenzione di Rio del 1992 sulla
diversità biologica, la Convenzione di Oviedo del 1997 per la
protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere
umano riguardo all'applicazione della biologia e della
medicina, il Protocollo di Parigi del 1998 sul divieto di
clonazione degli esseri umani, l'Accordo TRIPS di Marrakech
del 1994 sui diritti della proprietà intellettuale negli
scambi commerciali.
In proposito, e per entrare subito nel merito del tema, è
emersa la necessità di riuscire a sviluppare la ricerca
scientifica in un campo con forti potenzialità per la
diagnostica e per la terapia di malattie, nel rispetto della
dignità dell'uomo.
In merito va sottolineato come il provvedimento sviluppi
ed articoli il principio del coordinamento con le convenzioni
internazionali già presente nella direttiva. L'obiettivo è
quello di salvaguardare, non solo gli aspetti commerciali, ma
in primo luogo i diritti dell'uomo come definiti in ambito
internazionale. Risulta, da un lato, garantito il pieno
rispetto del diritto all'autodeterminazione delle persona, ed
è stato a tal fine espressamente previsto il consenso libero
ed informato al prelievo del materiale biologico, e,
dall'altro, affermato con chiarezza il principio
dell'esclusione della brevettabilità di parti del corpo umano,
fatta salva la brevettabilità di invenzioni relative ad un
elemento isolato del corpo umano purché venga concretamente
indicata, descritta e specificamente rivendicata la sua
funzione ed applicazione industriale. Analoghi limiti alla
brevettabilità valgono con riferimento alle sequenze di DNA,
rispetto alle quali deve essere indicata la funzione utile
alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e
la cui funzione corrispondente deve essere concretamente
indicata. Le Commissioni hanno emendato il testo presentato
dal Governo proprio al fine di garantire la piena attuazione
dei principi e criteri accolti a livello internazionale.
Nel provvedimento qui in discussione, pertanto, si tiene
dovuto conto sia del dispositivo della Direttiva, sia dei
considerando della medesima, alcuni dei quali sono stati
trasfusi nel testo: dai considerando di questa Direttiva,
infatti, nonché dal rispetto degli obblighi internazionali
assunti dal nostro Paese, si sviluppa l'impianto normativo al
quale è necessario riferirsi se, correttamente, si ritiene di
ampliare e sancire le forme di tutela e garanzia in un settore
che ha sollevato, e continua a sollevare, preoccupazioni di
natura etica.
Va osservato che è corretto stabilire le più ampie forme
di tutela anche e soprattutto in quanto nel nostro ordinamento
interno è, comunque, previsto che la legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana. L'articolo 32 della Costituzione è una norma chiara che
pone dei limiti assolutamente invalicabili, da trasfondere
nelle esclusioni di brevettabilità di talune invenzioni
biotecnologiche.
In merito a quest'ultimo aspetto, dunque, nel testo del
disegno di legge le nozioni generali di ordine pubblico, vale
a dire dell'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento
interno del Paese, e di buon costume, vale a dire dell'insieme
dei principi etici che costituiscono la nostra morale sociale,
sono state anche specificate con la previsione di tutela della
salute e della vita delle persone e degli animali, di
preservazione delle diversità vegetali e della biodiversità e
di prevenzione di possibili, gravi, danni ambientali, come
prevede il comma 2, lettera g).
La scelta di implementare i casi di esclusione della
brevettabilità previsti dalla direttiva, sia pure nel pieno
rispetto della direttiva medesima, deriva dalla volontà di
assicurare che la ricerca scientifica sia foriera di reali
benefici per l'uomo e per l'ambiente e le invenzioni non
vengano invece utilizzate per scopi che contrastano con la
dignità della persona ed in danno dell'ecosistema. Tale
orientamento, per quanto riguarda la tutela della persona, ha
indotto le Commissioni a specificare che l'esclusione dalla
brevettabilità riguarda, in particolare, tutti i procedimenti
di clonazione umana; i procedimenti o i prodotti che siano
applicati alle cellule germinali che sono contenute nelle
ghiandole riproduttive, ogni utilizzazione di embrioni umani,
ivi incluse le linee staminali embrionali umane.
Nei considerando della Direttiva 98/44/CE è, d'altra
parte, ampiamente riconosciuta la rilevanza delle invenzioni
biotecnologiche, perché sono stati realizzati "progressi
decisivi nella cura delle malattie" (considerando 17), perché
possono essere utili "per lo sviluppo di metodi di
coltivazione che inquinino meno ed economizzino i terreni"
(considerando 10), perché è necessario che le istituzioni
comunitarie e nazionali trovino una soluzione per stimolare la
ricerca per la lotta alle malattie rare, qualora il sistema
dei brevetti non si riveli "adeguato (considerando 18),
perché, infine, attraverso "meccanismi internazionali" di
diffusione, ne devono trarre beneficio i Paesi in via di
sviluppo, sia per il settore sanitario che per quello
alimentare (considerando 11).
Al perseguimento di tale ultimo obiettivo, peraltro, è
finalizzato l'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, della
Convenzione di Rio sulla biodiversità, richiamata
espressamente nel testo qui in discussione. Dette disposizioni
prevedono modalità di accesso e trasferimento delle tecnologie
"eque e le più favorevoli possibili" in particolare a
beneficio dei Paesi in via di sviluppo.
2. Istruttoria legislativa svolta.
Al fine di approfondire la materia, è stata svolta una
breve indagine conoscitiva in materia di protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche, da cui sono stati tratti
elementi informativi preziosi per il successivo iter del
provvedimento.
In tale ambito sono stati auditi rappresentanti della
Conferenza episcopale italiana (CEI), del Comitato nazionale
per la biosicurezza e le biotecnologie (CNBB),
dell'Associazione nazionale per lo sviluppo delle
biotecnologie (Assobiotec), del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), della Società italiana di genetica umana
(SIGU), di Farmindustria, e docenti ed esperti in materie
giuridiche ed economiche.
Per quanto riguarda i pareri, le Commissioni permanenti I,
III, V, VII, VIII e XIV hanno espresso un parere favorevole
senza condizioni. La II Commissione permanente (Giustizia) ha
espresso un parere favorevole con una condizione (volta a
prevedere la nullità degli atti giuridici e delle operazioni
negoziali compiuti in violazione dei divieti posti dal
provvedimento) integralmente recepita, mentre la XIII
Commissione (Agricoltura) ha espresso un parere con numerose
condizioni, solo alcune delle quali si è ritenuto di
accogliere. Non si è ritenuto opportuno recepire:
la condizione volta a prevedere l'inserimento, alla
lettera a) del comma 2, della previsione che
l'attuazione della direttiva avvenga, tra l'altro, nel
rispetto degli obblighi derivanti dalla privativa comunitaria
per i ritrovati sulle varietà vegetali e dal Trattato
internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e
l'alimentazione, poiché essa appare esulare dalle disposizioni
della direttiva comunitaria in via di recepimento;
la condizione volta a prevedere l'inserimento alla
lettera h) del comma 2 di un riferimento alla
salvaguardia del sistema agrario nazionale, che non può
costituire causa di esclusione dalla brevettabilità;
la condizione relativa alla lettera m) del comma
2, formulata sempre dalla Commissione agricoltura, poiché in
contrasto con la stessa direttiva comunitaria cui il
provvedimento si propone di dare attuazione;
la condizione concernente la lettera s) del comma
2, diretta a prevedere che dopo la parola "disciplinare" siano
aggiunte le seguenti: "nel modo più estensivo possibile",
poiché potrebbe ingenerare dubbi interpretativi;
la condizione diretta ad escludere ogni responsabilità
per l'agricoltore interessato da contaminazioni accidentali ad
altri vegetali di varietà protette da brevetto, mediante
impollinazione o altre vie di trasferimento, poiché
esorbitante e non coerente con il contenuto del
provvedimento;
la condizione finalizzata ad inserire i ministri delle
politiche agricole e forestali e dell'ambiente come autorità
proponenti, unitamente al ministro delle attività produttive,
anziché come autorità concertanti, poiché il provvedimento,
che fa capo ai ministeri delle politiche comunitarie e delle
attività produttive, già prevede un'ampia garanzia di concorso
di diversi dicasteri.
3. Illustrazione dell'articolato definito dalle
Commissioni.
Passando all'esame specifico dell'articolato, la delega
dell'esercizio delle funzioni legislative stabilisce 18
principi e criteri direttivi in ordine alla brevettabilità del
materiale biologico e dei processi di ottenimento di materiale
biologico, considerato che la protezione giuridica delle
invenzioni si è dimostrata di straordinaria utilità sia per il
finanziamento della ricerca, sia per lo sviluppo e la
diffusione di conoscenze scientifiche che, nel settore delle
biotecnologie hanno un effetto rilevante per la tutela della
vita umana, degli animali e dei vegetali. L'obiettivo al quale
è orientato il Governo è, pertanto, quello di definire un
quadro normativo certo dei diritti di proprietà intellettuale,
garantendo, altresì, il rispetto della dignità umana e degli
equilibri ambientali e la conformità agli obblighi
internazionali assunti dal nostro Paese, precedentemente
menzionati. Su questo ultimo punto, tale è la previsione di
cui al comma 2, lettera a).
Con riferimento specifico ai principi di dignità umana e
tutela della salute, è consentito brevettare sia un materiale
biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite
un procedimento tecnico, intendendo come tale quello che
soltanto l'uomo è in grado di realizzare e la natura di per sé
stessa non è in grado di compiere, sia un processo di
produzione, lavorazione o impiego di un materiale biologico
che abbia i requisiti di un'invenzione (comma 2, lettera
b)), anche se preesistente allo stato naturale. Un
brevetto, peraltro, potrà essere concesso anche in caso di
nuove applicazioni di un prodotto già brevettato.
E' prevista, altresì, la possibilità di brevettare, previa
concreta indicazione, descrizione e rivendicazione delle
funzioni ed applicazioni industriali, un'invenzione relativa
ad un elemento isolato dal corpo umano o prodotto mediante un
procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza anche parziale
di un gene (comma 2, lettere e) e l)). La
formulazione della lettera e) tiene conto dei requisiti
di brevettabilità previsti, oltre che dall'articolo 5 della
Direttiva, dall'articolo 3 e dal considerando 20 della stessa,
dall'articolo 27 dell'Accordo TRIPS, nonché di quanto emerso
nel corso del dibattito nelle Commissioni al fine della tutela
della dignità umana negli sviluppi delle invenzioni. Per
quanto concerne la lettera l), relativa alla
brevettabilità delle sequenze di geni, è stato incorporato
anche il considerando 25 della Direttiva.
E' d'altra parte espressamente prevista:
l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano sin
dal momento del concepimento (comma 2, lettera d));
l'esclusione dalla brevettabilità della mera scoperta di
uno degli elementi del corpo umano, ivi compresa la sequenza o
la sequenza parziale di un gene (sempre al comma 2, lettera
d));
l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il
trattamento chirurgico e terapeutico del corpo umano o animale
e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
(comma 2, lettera f)), conformemente a quanto previsto
dall'articolo 27 dell'Accordo TRIPS e riconosciuto dal
considerando 35 della Direttiva.
Sono escluse dalla brevettabilità, inoltre, le invenzioni
il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità
umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela
della salute e della vita delle persone e degli animali, alla
preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla
prevenzione di gravi danni ambientali. Anche in tale caso
conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Accordo
TRIPS e riconosciuto dal considerando 36 della Direttiva.
E' proibita, in particolare, la brevettabilità di tutti
procedimenti di clonazione di esseri umani, dei procedimenti o
prodotti applicati alle cellule germinali contenute nelle
ghiandole riproduttive, di ogni utilizzazione degli embrioni
umani, comprese le linee di cellule staminali embrionali, dei
procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli
animali, che provochino loro sofferenze senza utilità medica
sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali
risultanti da tali procedimenti (comma 2, lettera g)). E
comunque, in caso di invenzione che abbia per oggetto o
utilizzi materiale biologico di origine umana brevettabile
alle condizioni sopra specificate, è altresì sancito, alla
lettera p) del comma 2, l'obbligo di ottenere dalla
persona da cui è stato prelevato tale materiale il consenso
libero ed informato, secondo la vigente normativa. Tale
previsione emerge dal considerando 26 della Direttiva.
Poiché, infine, l'elenco di fattispecie escluse dalla
brevettabilità - in quanto il relativo sfruttamento
commerciale è contrario all'ordine pubblico e al buon costume,
alla tutela della salute e della vita delle persone e degli
animali, alla preservazione dei vegetali ed alla prevenzione
di gravi danni ambientali, - è da considerarsi, ai sensi della
Direttiva (considerando 38), ma anche dell'Accordo TRIPS
(articolo 27), non esaustivo, il disegno di legge di delega
prevede un "meccanismo di salvaguardia", attraverso il quale
sia possibile estendere le fattispecie escluse, previa
comunicazione alla Commissione europea (comma 2, lettera
h)). Va rilevato che in sede di attuazione, tale
previsione dovrà trovare coerenza anche con quanto stabilito
dall'articolo 27, comma 2, dell'Accordo TRIPS, che dispone
l'esclusione dalla brevettabilità di invenzioni il cui
sfruttamento commerciale deve essere impedito per motivi di
ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere
la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o
per evitare gravi danni ambientali, purché l'esclusione non
sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato
dalla legislazione del Paese interessato.
Peraltro, come ulteriore strumento di sicurezza emerso nel
corso del dibattito nelle Commissioni, il disegno di legge in
esame dispone l'obbligo di indicare la provenienza del
materiale biologico utilizzato nell'invenzione con riferimento
sia al Paese di origine, sia all'organismo biologico dal quale
tale materiale è stato isolato (comma 2, lettera i)).
Per quanto concerne la brevettabilità delle razze animali
e delle varietà vegetali, dall'esame delle relative
disposizioni, emerge in particolare, la conferma del divieto
di brevettabilità delle stesse, nonché dei procedimenti di
produzione di animali e vegetali, quando tali procedimenti
sono essenzialmente biologici.
Può essere, quindi, consentita la brevettabilità di
invenzioni riguardanti piante o animali, nonché un insieme
vegetale caratterizzato da un determinato gene, qualora
l'applicazione non sia limitata all'ottenimento di una
determinata razza o varietà vegetale. E', d'altra parte, fatto
divieto di brevettare nuove varietà vegetali che derivano da
modifiche genetiche di altre varietà vegetali, ottenute anche
attraverso procedimenti di ingegneria genetica (comma 2,
lettere da m) a o)).
Si richiama inoltre l'attenzione su un altro strumento di
tutela inserito nel progetto che qui discutiamo. Vale a dire
che in caso di richiesta di brevetto per un'invenzione che
abbia per oggetto oppure utilizzi materiale biologico
contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati,
vi è l'obbligo per il richiedente, ai sensi del comma 2,
lettera q), di dichiarare la conformità di questi ultimi
alle relative norme nazionali o comunitarie.
In tale quadro viene stabilito un sistema di deroghe in
favore degli agricoltori per la riproduzione e la
moltiplicazione di animali o vegetali coperti da privativa o
brevetto (comma 2, lettere r) e s)), e viene,
altresì, definito un sistema di licenze obbligatorie, da
rilasciarsi dietro corresponsione di un canone, per l'uso non
esclusivo di un'invenzione coperta da privativa o brevetto da
parte, rispettivamente, del titolare del brevetto o del
costitutore della privativa (comma 2, lettera t)).
Determinati i principi e criteri direttivi ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione, ai fini della doverosa
informativa al Parlamento in ordine all'applicazione del
decreto legislativo emanato in attuazione della delega, il
comma 3 prevede correttamente una Relazione annuale al
Parlamento, predisposta dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle
politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela
del territorio, dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio,
infine, a chiusura del sistema, si dispone, recependo una
condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia,
la nullità di tutti gli atti giuridici e di tutte le
operazioni negoziali che sono compiuti in violazione dei
divieti previsti nel provvedimento.
E' opportuno concludere segnalando che la protezione delle
invenzioni si è dimostrata di straordinaria utilità sia per il
finanziamento delle ricerche, sia, e soprattutto, per la
diffusione e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche. A
fronte di un riconoscimento temporaneo per l'utilizzo
economico dell'invenzione, infatti, l'inventore ne deve
descrivere procedimenti e finalità, mettendo a disposizione
della collettività i frutti della sua ricerca, Un contributo,
questo, che può continuare a rivelarsi di inestimabile valore
per la tutela della vita umana.
L'impegno delle Commissioni è stato in particolare rivolto
a garantire sia il valore della brevettabilità, che tutela la
ricerca e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, sia il
valore della destinazione, per quanto più possibile
universale, dei risultati della ricerca che devono concorrere
al progresso dell'umanità. A tal fine si è, in particolare,
previsto che in materia debba valere il principio secondo il
quale un brevetto deve poter essere concesso per qualsiasi
applicazione nuova di un prodotto già brevettato.
Le modalità di recepimento della direttiva fatte proprie
dal provvedimento si configurano nel loro complesso come le
più avanzate in ambito europeo sotto il profilo del
contemperamento dei diritti brevettuali con i diritti
inviolabili della persona umana.
Occorre precisare che la direttiva 98/44/CE è stata già
attuata da Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Spagna e
Regno Unito mentre la lettera di formale messa in mora risulta
inoltrata dalla Commissione in data 30 novembre 2000 ai Paesi
che non la hanno ancora recepita. Con il presente recepimento
interno si procede, pertanto, a colmare un vuoto legislativo
in un settore all'avanguardia che interessa diritti
fondamentali dell'ordinamento, nel rispetto degli obblighi
internazionali assunti dall'Italia.
Massimo POLLEDRI, Relatore per
la X Commissione
Francesco STAGNO D'ALCONTRES, Relatore per la XII
Commissione