XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2031-ter-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2031-ter;

            rilevata l'opportunità di adeguare il testo (articolo 6, comma 1, primo e secondo periodo, comma 2, alinea) a quanto stabilito dal punto 2, lettera d) della Circolare n. 1 del 2001, a mente del quale la delega conferita al Governo riguarda "l'adozione" e non già "l'emanazione" di decreti legislativi;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 6, comma 2, lettera t), relativo alla previsione di sanzioni, si verifichi la correttezza del rinvio all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria per il 2000), che dispone in merito all'attuazione di direttive modificative di altre direttive. Il riferimento corretto parrebbe, invece, essere rappresentato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, della citata legge. Tale ultima lettera detta, infatti, i principi ed i criteri generali per la definizione di sanzioni amministrative e penali.


          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 6, comma 2, lettera g), dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata della disposizione relativa al cosiddetto "meccanismo di salvaguardia", anche in relazione alle previsioni di cui alla precedente lettera f), che indica - in coerenza con la normativa comunitaria - i casi di esclusione della brevettabilità.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2031-ter recante delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

              preso atto che l'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 1, consente la possibilità di brevettare materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

              preso atto, altresì, che l'articolo 6, comma 2, lettera d), consente la possibilità di brevettare un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate;

              considerato che l'articolo 6, comma 2, lettera c), prevede l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevettabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

              considerato, altresì, che l'articolo 6, comma 2, lettera f), prevede l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone, individuando in maniera puntuale alcuni procedimenti ed utilizzazioni che devono essere escluse dalla brevettabilità poiché comunque in contrasto con principi sopra richiamati;

              considerato, altresì, che l'articolo 6, comma 2, lettera n), prevede, ai fini della brevettabilità, che se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana la persona da cui è stato prelevato tale materiale debba avere espresso il proprio consenso libero ed informato;

              richiamata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 ottobre 2001;

              rilevato infine che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame incidono su materie quali quelle dei rapporti dello Stato con l'Unione europea e delle opere dell'ingegno che l'articolo 117, lettere a) ed r), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031-ter, recante delega Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

            premesso che:

                il provvedimento in esame, colmando una lacuna presente nel nostro ordinamento giuridico, introduce disposizioni relative alle invenzioni biotecnologiche che tengono conto delle peculiarità di tali invenzioni sotto il profilo scientifico ed etico;

            osservato che il provvedimento in esame, in attuazione della direttiva 98/44/CE, prevede che le disposizioni che il Governo è delegato ad emanare si attengano a specifici principi e criteri direttivi volti a garantire la salvaguardia degli impegni istituzionali, nonché a definire i confini fra ciò che può essere oggetto di brevetto e ciò che non può esserlo;

            osservato, altresì, che tra i suddetti principi e i criteri direttivi non sono espressamente previste le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione delle norme oggetto del presente provvedimento;

            ritenuto, inoltre, che non sembra automatica l'applicazione delle disposizioni generali in materia di invalidità degli atti giuridici e che appare, quindi, opportuno specificare espressamente nei criteri direttivi che la violazione delle disposizioni in questione comporta sempre la nullità dei relativi atti;

            considerato che non è espressamente previsto che l'ufficio brevetti, qualora debba valutare la contrarietà dello sfruttamento commerciale di determinate invenzioni alla dignità umana o alla tutela della salute e della vita delle persone ai sensi della lettera f) del presente provvedimento, possa chiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

        
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia previsto espressamente che la violazione dei divieti posti dal provvedimento in esame comporta sempre la nullità dei relativi atti giuridici e delle conseguenti operazioni negoziali;

        e con la seguente osservazione:

            appare opportuno prevedere che l'ufficio brevetti, qualora debba valutare la contrarietà dello sfruttamento commerciale di determinate invenzioni alla dignità umana o alla tutela della salute e della vita delle persone ai sensi della lettera f), possa chiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


        La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

              esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2031-ter: "Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche",


        esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione ha adottato la seguente decisione:

              sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C 2031-ter,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2031-ter, recante: "Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


        La XIII Commissione Agricoltura,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031-ter, riguardante delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,

            premesso che la Commissione Agricoltura ha svolto nel corso della XIII Legislatura un'apposita indagine conoscitiva sulle biotecnologie, dalla quale è emersa la complessità della materia, soprattutto con riguardo alle implicazioni morali, etiche ed epistemologiche della biogenetica, ai rapporti tra innovazioni biotecnologiche e tutela della biodiversità, alla
brevettabilità delle innovazioni biotecnologiche, alle &PA13
relazioni tra nord e sud del mondo e ai nuovi diritti degli agricoltori e dei consumatori;

            richiamato il precedente parere sul disegno di legge C. 2031, espresso nella seduta del 6 febbraio 2002;

            ribadita l'esigenza che, nell'emanazione del decreto legislativo, il Governo tenga conto delle peculiarità del settore agricolo e, in particolare, consideri il complesso dei rischi di impatto sanitario, ambientale ed economico che la brevettabilità di scoperte genetiche riguardanti i fattori della produzione agricola - quali, ad esempio, le sementi - può comportare per l'intero sistema agricolo ed agroalimentare nazionale;

            ribadita la necessità che nel decreto legislativo siano contenute disposizioni chiaramente e rigorosamente volte a subordinare la brevettabilità e l'autorizzazione al commercio ed al consumo dei prodotti transgenici all'assoluto rispetto del principio di precauzione;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti condizioni:

            all'articolo 6, comma 2, lettera a), dopo le parole: "brevetto europeo", siano aggiunte le seguenti: "dalla Privativa Comunitaria per i ritrovati sulle varietà vegetali dal Trattato Internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione";

            all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 1, le parole: "anche se" siano sostituite dalle seguenti: "purché non";

            all'articolo 6, comma 2, lettera f), dopo le parole: "alla preservazione dei vegetali", siano aggiunte le seguenti: "e della biodiversità";

            all'articolo 6, comma 2, lettera g), dopo le parole: "e dell'ambiente", siano aggiunte le seguenti: "e della salvaguardia del sistema agrario nazionale";

            all'articolo 6, comma 2, lettera i), dopo le parole: "razze animali", siano aggiunte le seguenti: "riferendola anche ai vegetali appartenenti ad una varietà e agli animali appartenenti ad una razza,";

            all'articolo 6, comma 2, lettera q), dopo la parola: "disciplinare", siano aggiunte le seguenti: "nel modo più estensivo possibile";

            sempre all'articolo 6, comma 2, lettera q), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed escludendo altresì ogni responsabilità per l'agricoltore interessato da contaminazioni accidentali ad altri vegetali di varietà protette da brevetto, mediante impollinazione o altre vie di trasferimento.";

            all'articolo 6, commi 1 e 3, i Ministri delle Politiche agricole e forestali e dell'Ambiente siano inseriti come autorità proponenti, unitamente al Ministro delle attività produttive, anziché come autorità concertanti;

            e con la seguente osservazione:

            all'articolo 6, comma 1, in considerazione della complessità dei temi oggetto della direttiva 98/44/CE, delle loro evidenti implicazioni etiche, politiche ed economiche, nonché dell'elevato numero di competenze e, quindi, di dicasteri coinvolti nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il termine per l'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva medesima sia allungato, portandolo da sei a dodici mesi.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


        La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031-ter recante delega al Governo in materia di materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

            rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la direttiva comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE



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