XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2031-ter-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2031-ter;
rilevata l'opportunità di adeguare il testo (articolo 6,
comma 1, primo e secondo periodo, comma 2, alinea) a quanto
stabilito dal punto 2, lettera d) della Circolare n. 1
del 2001, a mente del quale la delega conferita al Governo
riguarda "l'adozione" e non già "l'emanazione" di decreti
legislativi;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 6, comma 2, lettera t), relativo
alla previsione di sanzioni, si verifichi la correttezza del
rinvio all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge
29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria per il 2000), che
dispone in merito all'attuazione di direttive modificative di
altre direttive. Il riferimento corretto parrebbe, invece,
essere rappresentato dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 2, della citata legge. Tale ultima lettera
detta, infatti, i principi ed i criteri generali per la
definizione di sanzioni amministrative e penali.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 6, comma 2, lettera g), dovrebbe
valutarsi l'opportunità di chiarire la portata della
disposizione relativa al cosiddetto "meccanismo di
salvaguardia", anche in relazione alle previsioni di cui alla
precedente lettera f), che indica - in coerenza con la
normativa comunitaria - i casi di esclusione della
brevettabilità.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione
ha adottato la seguente decisione:
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2031-ter recante delega al Governo in materia di
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
preso atto che l'articolo 6, comma 2, lettera b),
n. 1, consente la possibilità di brevettare materiale
biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto
tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo
stato naturale;
preso atto, altresì, che l'articolo 6, comma 2, lettera
d), consente la possibilità di brevettare un'invenzione
relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente
prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua
struttura è identica a quella di un elemento naturale, a
condizione che la sua funzione e applicazione industriale
siano concretamente indicate, descritte e specificatamente
rivendicate;
considerato che l'articolo 6, comma 2, lettera
c), prevede l'esclusione dalla brevettabilità del corpo
umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del
suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevettabilità della
mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi
compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al
fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e
l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;
considerato, altresì, che l'articolo 6, comma 2,
lettera f), prevede l'esclusione dalla brevettabilità
delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario
alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume,
alla tutela della salute e della vita delle persone,
individuando in maniera puntuale alcuni procedimenti ed
utilizzazioni che devono essere escluse dalla brevettabilità
poiché comunque in contrasto con principi sopra richiamati;
considerato, altresì, che l'articolo 6, comma 2,
lettera n), prevede, ai fini della brevettabilità, che
se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico
di origine umana la persona da cui è stato prelevato tale
materiale debba avere espresso il proprio consenso libero ed
informato;
richiamata la sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 9 ottobre 2001;
rilevato infine che le disposizioni recate dal disegno
di legge in esame incidono su materie quali quelle dei
rapporti dello Stato con l'Unione europea e delle opere
dell'ingegno che l'articolo 117, lettere a) ed r),
della Costituzione demanda alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2031-ter, recante delega Governo in materia di
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
premesso che:
il provvedimento in esame, colmando una lacuna
presente nel nostro ordinamento giuridico, introduce
disposizioni relative alle invenzioni biotecnologiche che
tengono conto delle peculiarità di tali invenzioni sotto il
profilo scientifico ed etico;
osservato che il provvedimento in esame, in attuazione
della direttiva 98/44/CE, prevede che le disposizioni che il
Governo è delegato ad emanare si attengano a specifici
principi e criteri direttivi volti a garantire la salvaguardia
degli impegni istituzionali, nonché a definire i confini fra
ciò che può essere oggetto di brevetto e ciò che non può
esserlo;
osservato, altresì, che tra i suddetti principi e i
criteri direttivi non sono espressamente previste le
conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione delle norme
oggetto del presente provvedimento;
ritenuto, inoltre, che non sembra automatica
l'applicazione delle disposizioni generali in materia di
invalidità degli atti giuridici e che appare, quindi,
opportuno specificare espressamente nei criteri direttivi che
la violazione delle disposizioni in questione comporta sempre
la nullità dei relativi atti;
considerato che non è espressamente previsto che
l'ufficio brevetti, qualora debba valutare la contrarietà
dello sfruttamento commerciale di determinate invenzioni alla
dignità umana o alla tutela della salute e della vita delle
persone ai sensi della lettera f) del presente
provvedimento, possa chiedere il parere del Comitato nazionale
per la biosicurezza e le biotecnologie istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia previsto espressamente che la violazione dei divieti
posti dal provvedimento in esame comporta sempre la nullità
dei relativi atti giuridici e delle conseguenti operazioni
negoziali;
e con la seguente osservazione:
appare opportuno prevedere che l'ufficio brevetti,
qualora debba valutare la contrarietà dello sfruttamento
commerciale di determinate invenzioni alla dignità umana o
alla tutela della salute e della vita delle persone ai sensi
della lettera f), possa chiedere il parere del Comitato
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo
testo del disegno di legge C. 2031-ter: "Delega al
Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione ha adottato la seguente decisione:
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalle
Commissioni di merito:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C
2031-ter,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2031-ter, recante: "Delega al Governo in materia di
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2031-ter, riguardante delega al Governo in materia di
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,
premesso che la Commissione Agricoltura ha svolto nel
corso della XIII Legislatura un'apposita indagine conoscitiva
sulle biotecnologie, dalla quale è emersa la complessità della
materia, soprattutto con riguardo alle implicazioni morali,
etiche ed epistemologiche della biogenetica, ai rapporti tra
innovazioni biotecnologiche e tutela della biodiversità, alla
brevettabilità delle innovazioni biotecnologiche, alle &PA13
relazioni tra nord e sud del mondo e ai nuovi diritti degli
agricoltori e dei consumatori;
richiamato il precedente parere sul disegno di legge C.
2031, espresso nella seduta del 6 febbraio 2002;
ribadita l'esigenza che, nell'emanazione del decreto
legislativo, il Governo tenga conto delle peculiarità del
settore agricolo e, in particolare, consideri il complesso dei
rischi di impatto sanitario, ambientale ed economico che la
brevettabilità di scoperte genetiche riguardanti i fattori
della produzione agricola - quali, ad esempio, le sementi -
può comportare per l'intero sistema agricolo ed agroalimentare
nazionale;
ribadita la necessità che nel decreto legislativo siano
contenute disposizioni chiaramente e rigorosamente volte a
subordinare la brevettabilità e l'autorizzazione al commercio
ed al consumo dei prodotti transgenici all'assoluto rispetto
del principio di precauzione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 6, comma 2, lettera a), dopo le
parole: "brevetto europeo", siano aggiunte le seguenti: "dalla
Privativa Comunitaria per i ritrovati sulle varietà vegetali
dal Trattato Internazionale sulle risorse genetiche per
l'agricoltura e l'alimentazione";
all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 1, le
parole: "anche se" siano sostituite dalle seguenti: "purché
non";
all'articolo 6, comma 2, lettera f), dopo le
parole: "alla preservazione dei vegetali", siano aggiunte le
seguenti: "e della biodiversità";
all'articolo 6, comma 2, lettera g), dopo le
parole: "e dell'ambiente", siano aggiunte le seguenti: "e
della salvaguardia del sistema agrario nazionale";
all'articolo 6, comma 2, lettera i), dopo le
parole: "razze animali", siano aggiunte le seguenti:
"riferendola anche ai vegetali appartenenti ad una varietà e
agli animali appartenenti ad una razza,";
all'articolo 6, comma 2, lettera q), dopo la
parola: "disciplinare", siano aggiunte le seguenti: "nel modo
più estensivo possibile";
sempre all'articolo 6, comma 2, lettera q), siano
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed escludendo
altresì ogni responsabilità per l'agricoltore interessato da
contaminazioni accidentali ad altri vegetali di varietà
protette da brevetto, mediante impollinazione o altre vie di
trasferimento.";
all'articolo 6, commi 1 e 3, i Ministri delle Politiche
agricole e forestali e dell'Ambiente siano inseriti come
autorità proponenti, unitamente al Ministro delle attività
produttive, anziché come autorità concertanti;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 6, comma 1, in considerazione della
complessità dei temi oggetto della direttiva 98/44/CE, delle
loro evidenti implicazioni etiche, politiche ed economiche,
nonché dell'elevato numero di competenze e, quindi, di
dicasteri coinvolti nell'emanazione del decreto legislativo di
cui al comma 1, il termine per l'adozione del decreto
legislativo di recepimento della direttiva medesima sia
allungato, portandolo da sei a dodici mesi.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2031-ter recante delega al Governo in materia di materia
di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare
compatibile con la direttiva comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE