XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2319-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2319,

              rilevato che le disposizioni del provvedimento possono essere ricondotte a tre ambiti materiali distinti,

              rilevato che il provvedimento risulta corredato dalla relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              con riferimento agli articoli 1 e 4, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di disporre le proroghe e i differimenti di cui trattasi facendo ricorso alla tecnica della novellazione;

              all'articolo 4, comma 2, benché a tal riguardo l'ATN non lo segnali, dovrebbe valutarsi se la disposizione non necessiti di un coordinamento con la normativa vigente in materia, segnatamente con l'articolo 16, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

              all'articolo 5, dovrebbe precisarsi se la disposizione in esso contenuta è dettata in deroga anche a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              con riferimento alle rubriche degli articoli, dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare un criterio unitario per la loro formulazione: esse, infatti, talvolta richiamano gli atti novellati (articolo 3), talvolta fanno riferimento al contenuto sostanziale della disposizione novellata (articoli 1, 2 e 5), talvolta sono formulate in modo generico (articolo 4).



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti del disegno di legge 2319 di conversione del decreto legge n. 8 del 2002, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e Croce rossa;

              ritenuto che l'articolo 1 del provvedimento prorogando il termine per la soppressione del rapporto a tempo definito attualmente in vigore per una parte dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale incida su aspetti che possono rientrare per alcuni aspetti nella materia dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, per altri, nella materia della tutela della salute che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

              considerato che la disposizione prevista dall'articolo 2, riguardante l'applicazione della determinazione negoziale del prezzo dei medicinali che sono sottoposti alla procedura del mutuo riconoscimento tra i paesi membri della Comunità europea, che è volta ad evitare che possa determinarsi un ritardo nell'accesso dei pazienti a farmaci innovativi, oltre che rientrare nella materia della tutela della salute può essere interpretata come un intervento teso a determinare e garantire, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione fa rientrare tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              preso atto che il disposto dell'articolo 3 riguardante la nuova composizione della Commissione per la formazione continua dei medici, che recepisce il contenuto di un accordo raggiunto in seno alla Conferenza Stato-regioni la cui attuazione comporta necessariamente la modifica della legge statale attuale, pur potendo essere considerato rientrante nella materia della formazione che il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione sembra demandare in via generale alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, sembra tuttavia riconducibile anche alla materia "tutela della salute", come del resto espressamente affermato nel richiamato accordo;

              ritenuto che il contenuto dell'articolo 4 interviene nella materia dell'Università che l'articolo 33 della Costituzione sembra demandare alla competenza legislativa dello Stato che individua i limiti entro i quali deve svolgersi l'autonomia dei singoli ordinamenti universitari,

        esprime,

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione Difesa,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2319;

              premessa l'opportunità di chiarire all'articolo 5 l'applicabilità all'Associazione italiana della Croce Rossa della previsione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 419 del 1999;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

              preso atto delle assicurazioni rese dal rappresentante del Governo nella seduta odierna circa la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 1;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che agli oneri derivanti dall'aumento del numero dei componenti della Commissione di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disposto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, si provveda nei limiti delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE



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