XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2319-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2319,
rilevato che le disposizioni del provvedimento possono
essere ricondotte a tre ambiti materiali distinti,
rilevato che il provvedimento risulta corredato dalla
relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non
dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR),
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
con riferimento agli articoli 1 e 4, comma 3, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di disporre le proroghe e i
differimenti di cui trattasi facendo ricorso alla tecnica
della novellazione;
all'articolo 4, comma 2, benché a tal riguardo l'ATN
non lo segnali, dovrebbe valutarsi se la disposizione non
necessiti di un coordinamento con la normativa vigente in
materia, segnatamente con l'articolo 16, comma 4, della legge
9 maggio 1989, n. 168;
all'articolo 5, dovrebbe precisarsi se la disposizione
in esso contenuta è dettata in deroga anche a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
con riferimento alle rubriche degli articoli, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di utilizzare un criterio unitario per
la loro formulazione: esse, infatti, talvolta richiamano gli
atti novellati (articolo 3), talvolta fanno riferimento al
contenuto sostanziale della disposizione novellata (articoli
1, 2 e 5), talvolta sono formulate in modo generico
(articolo 4).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione
ha adottato la seguente decisione:
esaminato il testo risultante dall'approvazione degli
emendamenti del disegno di legge 2319 di conversione del
decreto legge n. 8 del 2002, recante proroga di disposizioni
relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione
sanitaria, ordinamenti didattici universitari e Croce
rossa;
ritenuto che l'articolo 1 del provvedimento prorogando
il termine per la soppressione del rapporto a tempo definito
attualmente in vigore per una parte dei dirigenti del Servizio
sanitario nazionale incida su aspetti che possono rientrare
per alcuni aspetti nella materia dell'organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali che
l'articolo 117, secondo comma, lettera g), demanda alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato e, per altri,
nella materia della tutela della salute che l'articolo 117,
terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente
tra Stato e regioni;
considerato che la disposizione prevista dall'articolo
2, riguardante l'applicazione della determinazione negoziale
del prezzo dei medicinali che sono sottoposti alla procedura
del mutuo riconoscimento tra i paesi membri della Comunità
europea, che è volta ad evitare che possa determinarsi un
ritardo nell'accesso dei pazienti a farmaci innovativi, oltre
che rientrare nella materia della tutela della salute può
essere interpretata come un intervento teso a determinare e
garantire, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che l'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione fa rientrare tra le
materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che il disposto dell'articolo 3 riguardante
la nuova composizione della Commissione per la formazione
continua dei medici, che recepisce il contenuto di un accordo
raggiunto in seno alla Conferenza Stato-regioni la cui
attuazione comporta necessariamente la modifica della legge
statale attuale, pur potendo essere considerato rientrante
nella materia della formazione che il nuovo testo
dell'articolo 117 della Costituzione sembra demandare in via
generale alla competenza legislativa esclusiva delle regioni,
sembra tuttavia riconducibile anche alla materia "tutela della
salute", come del resto espressamente affermato nel richiamato
accordo;
ritenuto che il contenuto dell'articolo 4 interviene
nella materia dell'Università che l'articolo 33 della
Costituzione sembra demandare alla competenza legislativa
dello Stato che individua i limiti entro i quali deve
svolgersi l'autonomia dei singoli ordinamenti universitari,
esprime,
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione Difesa,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge
C. 2319;
premessa l'opportunità di chiarire all'articolo 5
l'applicabilità all'Associazione italiana della Croce Rossa
della previsione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo n. 419 del 1999;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato per i pareri della Commissione ha adottato la
seguente decisione:
preso atto delle assicurazioni rese dal rappresentante
del Governo nella seduta odierna circa la neutralità
finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 1;
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che agli oneri derivanti dall'aumento del
numero dei componenti della Commissione di cui all'articolo
16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
disposto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, si
provveda nei limiti delle risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE