XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2319-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
delle Commissioni


Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.
1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI


              L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. (Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1^ febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002"".


              All'articolo 3:

          al comma 1, le parole da: "tre vicepresidenti" fino a: "Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; le parole: "16 membri" sono sostituite dalle seguenti: "18 membri" e dopo le parole: "Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri" sono inserite le seguenti: ", uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari".


              All'articolo 4:

          il comma 3 è sostituito dal seguente:

          "3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003".

DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri