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1. Il termine di cui al
comma 3 dell'articolo
15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, introdotto dal comma
5-bis dell'articolo 2
del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, è
differito al 31 agosto
2002. |
1. Al comma 3
dell'articolo 15-bis
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502,
introdotto dal comma
5-bis dell'articolo 2
del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, le
parole: "1^ febbraio 2002"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2002". |
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1. Al comma 19
dell'articolo 85 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "31 dicembre 2001"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2002". |
Identico. |
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1. Al comma 1
dell'articolo 16-ter
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, il
secondo periodo è sostituito
dal seguente: "La Commissione
è presieduta dal Ministro
della salute ed è composta da
tre vicepresidenti, di cui
uno nominato dal Ministro
della salute, uno dalla
Conferenza permanente dei
Presidenti delle regioni e
delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno
rappresentato dal Presidente
della Federazione nazionale
degli ordini dei medici
chirurghi e degli
odontoiatri, nonché da 16
membri, di cui due designati
dal Ministro della salute,
due dal Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, uno dal Ministro per
la funzione pubblica, uno dal
Ministro per le pari
opportunità, uno dal Ministro
per gli affari regionali, sei
dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta della
Conferenza permanente dei
Presidenti delle regioni e
delle province autonome, due
dalla Federazione nazionale
degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri
e uno dalla Federazione
nazionale collegi infermieri
professionali, assistenti
sanitari, e vigilatrici
d'infanzia". |
1. Al comma 1
dell'articolo 16-ter
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, il
secondo periodo è sostituito
dal seguente: "La Commissione
è presieduta dal Ministro
della salute ed è composta da
quattro vicepresidenti,
di cui uno nominato dal
Ministro della salute, uno
dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, uno dalla
Conferenza permanente dei
Presidenti delle regioni e
delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno
rappresentato dal Presidente
della Federazione nazionale
degli ordini dei medici
chirurghi e degli
odontoiatri, nonché da
18 membri, di cui due
designati dal Ministro della
salute, due dal Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, uno dal Ministro per
la funzione pubblica, uno dal
Ministro per le pari
opportunità, uno dal Ministro
per gli affari regionali, sei
dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta della
Conferenza permanente dei
Presidenti delle regioni e
delle province autonome, due
dalla Federazione nazionale
degli ordini dei medici
chirurghi e degli
odontoiatri, uno dalla
Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti, uno
dalla Federazione nazionale
degli ordini dei medici
veterinari e uno dalla
Federazione nazionale collegi
infermieri professionali,
assistenti sanitari, e
vigilatrici d'infanzia". |
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2. Il Ministro della
salute provvede alla
ricostituzione della
Commissione nazionale per la
formazione continua entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
2. Identico. |
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3. Agli oneri
conseguenti all'applicazione
del presente articolo si
provvede con le risorse di
cui all'articolo 92, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. |
3. Identico. |
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1. All'articolo 6, comma
6, della legge 19 ottobre
1999, n. 370, primo periodo,
le parole: "entro diciotto
mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro trenta
mesi". |
1. Identico. |
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2. Gli statuti delle
Università disciplinano
l'elettorato attivo per le
cariche accademiche e la
composizione degli organi
collegiali. Nel caso di
indisponibilità di professori
di ruolo di prima fascia,
l'elettorato passivo per la
carica di direttore di
dipartimento è estesa ai
professori di seconda
fascia. |
2. Identico. |
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3. In deroga
all'articolo 17, comma 107,
della legge 15 maggio 1997,
n. 127, i componenti del
Consiglio universitario
nazionale, nominato con
decreto ministeriale 10
dicembre 1997, restano in
carica fino al 31 ottobre
2002. |
3. In deroga a
quanto stabilito
dall'articolo 17, comma
107, della legge 15 maggio
1997, n. 127, il mandato
dei componenti il
Consiglio universitario
nazionale, nominati con
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica in data 10
dicembre 1997, è
prorogato fino al 30
aprile 2003. |
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1. In deroga all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444, recante
disciplina della proroga
degli organi amministrativi,
i consigli dei comitati
provinciali ed i consigli dei
comitati regionali, nonché il
comitato centrale
dell'Associazione italiana
della Croce Rossa, restano in
carica fino all'approvazione
del nuovo statuto
dell'Associazione e,
comunque, non oltre il 30
giugno 2002. |
Identico. |
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