XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2177
Decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002.
Disposizioni urgenti per il potenziamento degli
uffici diplomatici e consolari in Argentina
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 152 e 153 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, che disciplina il contingente di personale a
contratto che può essere assunto presso Ambasciate, Consolati
ed Istituti italiani di cultura all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza,
determinata dalla recente crisi economico-finanziaria
verificatasi in Argentina, di emanare disposizioni al fine di
sostenere l'improvviso aggravio di adempimenti richiesti
all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires ed agli Uffici
consolari italiani in Argentina da parte dei cittadini
italiani ivi residenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del
Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la funzione pubblica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Assunzioni temporanee).
1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con
la situazione politica ed economica in Argentina, la
Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici
consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30
unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie
di servizio, il contratto può essere rinnovato per due
ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai
limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma,
ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si
applicano le procedure previste per il personale temporaneo di
cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n.18 del 1967.
Articolo 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro
725.756,18 per il 2003, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri.
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Frattini, Ministro per la funzione pubblica.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.