XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2291 - 3292 - 3823 - 4203 - 4235-A




TESTO UNIFICATO
della Commissione


Istituzione del Sistema museale della moda e del costume
italiani.


Art. 1.

(Sistema museale della moda
e del costume italiani).

        1. E' istituito il Sistema museale della moda e del costume italiani, di seguito denominato "Sistema museale".
        2. Il Sistema museale è organizzato come rete di strutture museali ed espositive nei settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori, e si articola nelle seguenti strutture:

                a) Galleria del costume di Palazzo Pitti di Firenze, che assume la denominazione di "Galleria nazionale della moda e del costume", e Museo del tessuto di Prato;

                b) Museo della moda italiana, di nuova istituzione, con sede a Milano;

                c) Museo nazionale della seta, con sede a Como;

                d) Fondazione Micol Fontana di Roma;

                e) altre strutture pubbliche o private, che entrano a far parte del Sistema museale o si associano ad esso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b).

        3. Le strutture di cui al comma 2, lettera a), mantengono ciascuna la propria natura giuridica e le proprie risorse finanziarie, strumentali e umane.

Art. 2.

(Finalità del Sistema museale).

        1. Il Sistema museale persegue le seguenti finalità:

                a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale e opere che si riferiscono alla storia della moda e del costume;

                b) valorizzare la cultura del tessile attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro, l'esposizione del patrimonio strumentale e documentale della storia dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori;

                c) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

                d) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

                e) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani stilisti;

                f) istituire premi e borse di studio a favore di studenti e giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi attinenti ai settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori.

        2. La fondazione di cui all'articolo 3 promuove l'ampliamento della rete delle strutture museali ed espositive del Sistema museale su tutto il territorio nazionale, garantendo la realizzazione di almeno una struttura museale in ciascuna regione, al fine di valorizzare gli apporti regionali e locali alla tradizione italiana nei campi della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori. A tal fine, la fondazione assicura il più ampio coinvolgimento delle strutture museali e dei soggetti pubblici e privati, già attivi nei settori di cui al presente articolo, che intendano entrare a far parte del Sistema museale, e in particolare del Museo del tessile e della tradizione industriale di Busto Arsizio, del Museo dell'artigianato tessile, della seta, del costume e della moda calabrese di Reggio Calabria, del Museo della seta e degli antichi telai di San Leucio di Caserta, del Museo del tessile e del costume di Spoleto, del Museo della moda e del costume di Palazzo Mocenigo di Venezia e del Museo di Palazzo Fortuny di Venezia. Al medesimo fine, la fondazione provvede altresì alla realizzazione, nella città di Lecce, di una apposita struttura museale dedicata al costume dell'area mediterranea.


Art. 3.

(Modalità di gestione del Sistema museale).

        1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, alla gestione del Sistema museale provvede una apposita fondazione, con sede a Firenze, costituita e disciplinata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491. I compiti di direzione scientifica del Sistema museale sono affidati alla Galleria nazionale della moda e del costume. Alla fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il Ministero delle attività produttive, le regioni e gli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, l'Associazione per il Museo della seta di Como e del Museo didattico della seta, le cui risorse finanziarie, strumentali e umane sono destinate alle esigenze del Museo nazionale della seta, e altri soggetti pubblici e privati.
        2. Lo statuto della fondazione definisce, in particolare:

                a) le funzioni di indirizzo, raccordo e coordinamento delle attività delle strutture museali ed espositive in cui il Sistema museale si articola ai sensi dell'articolo 1, prevedendo speciali forme di autonomia gestionale delle strutture stesse;

                b) le modalità e i criteri con cui ulteriori strutture museali ed espositive, già esistenti o di nuova costituzione, operanti nei settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori possono entrare a far parte del Sistema museale o associarsi ad esso;

                c) le modalità e i criteri di partecipazione alla fondazione delle regioni, ferme restando le loro competenze istituzionali, e degli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

                d) le modalità di equilibrata ripartizione delle risorse economiche del Sistema museale tra le strutture che ne fanno parte e i criteri e i limiti dei contributi da attribuire alle strutture ad esso associate.

        3. Il Sistema museale è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491.


Art. 4.

(Disposizioni finanziarie).

        1. E' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 2.000.000 di euro per l'anno 2004 per la realizzazione o l'adeguamento della sede della fondazione di cui all'articolo 3 e di quella del Museo della moda italiana, nonché per l'adeguamento delle strutture della Galleria nazionale della moda e del costume e del Museo nazionale della seta. Una quota complessivamente non inferiore a 2.000.000 di euro delle risorse di cui al presente comma è destinata alla realizzazione della sede del Museo della moda italiana. La restante parte è ripartita paritariamente tra la Galleria nazionale della moda e del costume e il Museo nazionale della seta.
        2. E' autorizzata la spesa 536.000 euro per l'anno 2004 e di 2.984.000 euro per l'anno 2005, quale contributo alle spese di funzionamento del Sistema museale e delle strutture in cui esso si articola. Alle spese di funzionamento del Museo della moda italiana, del Museo nazionale della seta e della struttura museale di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, sono destinati rispettivamente 200.000 euro, 120.000 euro e 116.000 euro per l'anno 2004 e 1.500.000 euro, 600.000 euro e 350.000 euro per l'anno 2005. La restante parte è destinata alle spese di funzionamento delle altre strutture del Sistema museale.
        3. A decorrere dall'anno 2006, il contributo alle spese di funzionamento del Sistema museale è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La fondazione di cui all'articolo 3 provvede alla ripartizione delle risorse in relazione alle esigenze delle strutture del Sistema medesimo.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 2.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 536.000 euro per l'anno 2004 e a 2.984.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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