XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2291 - 3292 - 3823 - 4203 - 4235-A
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Istituzione del Sistema museale della moda e del costume
italiani.
Art. 1.
(Sistema museale della moda
e del costume italiani).
1. E' istituito il Sistema museale della moda e del
costume italiani, di seguito denominato "Sistema museale".
2. Il Sistema museale è organizzato come rete di strutture
museali ed espositive nei settori della moda, del costume e
dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori, e si
articola nelle seguenti strutture:
a) Galleria del costume di Palazzo Pitti di
Firenze, che assume la denominazione di "Galleria nazionale
della moda e del costume", e Museo del tessuto di Prato;
b) Museo della moda italiana, di nuova
istituzione, con sede a Milano;
c) Museo nazionale della seta, con sede a Como;
d) Fondazione Micol Fontana di Roma;
e) altre strutture pubbliche o private, che
entrano a far parte del Sistema museale o si associano ad esso
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. Le strutture di cui al comma 2, lettera a),
mantengono ciascuna la propria natura giuridica e le proprie
risorse finanziarie, strumentali e umane.
Art. 2.
(Finalità del Sistema museale).
1. Il Sistema museale persegue le seguenti finalità:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre materiale e opere che si riferiscono alla storia
della moda e del costume;
b) valorizzare la cultura del tessile attraverso
la ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro, l'esposizione
del patrimonio strumentale e documentale della storia dei
prodotti tessili, delle calzature e degli accessori;
c) effettuare acquisti, scambi e prestiti con
altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni
esistenti;
d) promuovere iniziative e attività culturali,
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio conservato;
e) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare le creazioni di giovani stilisti;
f) istituire premi e borse di studio a favore di
studenti e giovani che si impegnano a effettuare ricerche e
studi attinenti ai settori della moda, del costume e dei
prodotti tessili, delle calzature e degli accessori.
2. La fondazione di cui all'articolo 3 promuove
l'ampliamento della rete delle strutture museali ed espositive
del Sistema museale su tutto il territorio nazionale,
garantendo la realizzazione di almeno una struttura museale in
ciascuna regione, al fine di valorizzare gli apporti regionali
e locali alla tradizione italiana nei campi della moda, del
costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli
accessori. A tal fine, la fondazione assicura il più ampio
coinvolgimento delle strutture museali e dei soggetti pubblici
e privati, già attivi nei settori di cui al presente articolo,
che intendano entrare a far parte del Sistema museale, e in
particolare del Museo del tessile e della tradizione
industriale di Busto Arsizio, del Museo dell'artigianato
tessile, della seta, del costume e della moda calabrese di
Reggio Calabria, del Museo della seta e degli antichi telai di
San Leucio di Caserta, del Museo del tessile e del costume di
Spoleto, del Museo della moda e del costume di Palazzo
Mocenigo di Venezia e del Museo di Palazzo Fortuny di Venezia.
Al medesimo fine, la fondazione provvede altresì alla
realizzazione, nella città di Lecce, di una apposita struttura
museale dedicata al costume dell'area mediterranea.
Art. 3.
(Modalità di gestione del Sistema museale).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,
alla gestione del Sistema museale provvede una apposita
fondazione, con sede a Firenze, costituita e disciplinata ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491. I
compiti di direzione scientifica del Sistema museale sono
affidati alla Galleria nazionale della moda e del costume.
Alla fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività
culturali, possono partecipare il Ministero delle attività
produttive, le regioni e gli enti locali nel cui territorio
hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola,
l'Associazione per il Museo della seta di Como e del Museo
didattico della seta, le cui risorse finanziarie, strumentali
e umane sono destinate alle esigenze del Museo nazionale della
seta, e altri soggetti pubblici e privati.
2. Lo statuto della fondazione definisce, in
particolare:
a) le funzioni di indirizzo, raccordo e
coordinamento delle attività delle strutture museali ed
espositive in cui il Sistema museale si articola ai sensi
dell'articolo 1, prevedendo speciali forme di autonomia
gestionale delle strutture stesse;
b) le modalità e i criteri con cui ulteriori
strutture museali ed espositive, già esistenti o di nuova
costituzione, operanti nei settori della moda, del costume e
dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori
possono entrare a far parte del Sistema museale o associarsi
ad esso;
c) le modalità e i criteri di partecipazione alla
fondazione delle regioni, ferme restando le loro competenze
istituzionali, e degli enti locali nel cui territorio hanno
sede le strutture in cui il Sistema museale si articola,
nonché di altri soggetti pubblici e privati;
d) le modalità di equilibrata ripartizione delle
risorse economiche del Sistema museale tra le strutture che ne
fanno parte e i criteri e i limiti dei contributi da
attribuire alle strutture ad esso associate.
3. Il Sistema museale è posto sotto la vigilanza del
Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27
novembre 2001, n. 491.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).
1. E' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno
2003 e di 2.000.000 di euro per l'anno 2004 per la
realizzazione o l'adeguamento della sede della fondazione di
cui all'articolo 3 e di quella del Museo della moda italiana,
nonché per l'adeguamento delle strutture della Galleria
nazionale della moda e del costume e del Museo nazionale della
seta. Una quota complessivamente non inferiore a 2.000.000 di
euro delle risorse di cui al presente comma è destinata alla
realizzazione della sede del Museo della moda italiana. La
restante parte è ripartita paritariamente tra la Galleria
nazionale della moda e del costume e il Museo nazionale della
seta.
2. E' autorizzata la spesa 536.000 euro per l'anno 2004 e
di 2.984.000 euro per l'anno 2005, quale contributo alle spese
di funzionamento del Sistema museale e delle strutture in cui
esso si articola. Alle spese di funzionamento del Museo della
moda italiana, del Museo nazionale della seta e della
struttura museale di cui all'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 2, sono destinati rispettivamente 200.000
euro, 120.000 euro e 116.000 euro per l'anno 2004 e
1.500.000 euro, 600.000 euro e 350.000 euro per l'anno 2005.
La restante parte è destinata alle spese di funzionamento
delle altre strutture del Sistema museale.
3. A decorrere dall'anno 2006, il contributo alle spese di
funzionamento del Sistema museale è determinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468. La fondazione di cui all'articolo 3
provvede alla ripartizione delle risorse in relazione alle
esigenze delle strutture del Sistema medesimo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
1.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 2.000.000 di euro per
l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
536.000 euro per l'anno 2004 e a 2.984.000 euro per l'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e della finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.