XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1798
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
Articolo 4.
L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione
con il compito di riordinare e coordinare la normativa
ambientale vigente ed in particolare redigere uno o più testi
unici nei settori indicati dall'articolo 1.
L'articolo determina la composizione della commissione,
rimandando a successivi decreti il funzionamento,
l'organizzazione interna, nonché i compensi spettanti ai
componenti della stessa.
La commissione è composta da ventiquattro membri, esperti
e particolarmente qualificati in materia, scelti anche tra
personale esterno all'amministrazione.
Per i lavori di supporto della commissione viene prevista
l'istituzione di una segreteria tecnica composta da venti
unità con personale interno ed esterno all'amministrazione,
coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo, o da un suo
delegato.
La spesa prevista per le finalità esposte è di 1.291.000
euro e si riferisce all'esigenza di finanziare le spese per il
funzionamento della commissione e della segreteria tecnica,
ivi compresi i compensi ai componenti delle medesime.
In particolare detto onere è così quantificato:
in relazione alle particolari 'prestazioni che dovranno
svolgere, nonché al superamento dell'ordinario orario di
servizio, si intende attribuire ai componenti dei predetti
organismi dipendenti dell'amministrazione un compenso
forfettario pari a 70 ore mensili di lavoro straordinario.
E' ipotizzabile il ricorso al personale dipendente nel
limite del 50 per cento del numero dei componenti la
commissione. Pertanto, per i dodici componenti dipendenti
dell'amministrazione si utilizza la misura aggiornata del
dirigente.
La conseguente spesa ammonta a 208.253 euro (70 x 20,66
euro x 12 mesi x 12 unità).
Analogamente si è considerata per le 10 unità addette
alla segreteria tecnica la misura media dell'area C, posizione
economica C1.
La conseguente spesa ammonta a 91.140 euro (70 x 10,85
euro x 12 mesi x l0 unità).
Oneri contributivi 97.817 euro.
SPESA COMPLESSIVA PER I COMPONENTI
APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE = 397.210 euro
Ai componenti della commissione, estranei
all'amministrazione, si prevede di attribuire un compenso
graduato in base all'impegno richiesto e alle specifiche
professionalità dei singoli, pari a 41.316,55 euro pro
capite.
La conseguente spesa (12 x 41.316,55 euro) è pari a euro
495.799.
Alle unità addette alla segreteria tecnica estranee
all'amministrazione si prevede di corrispondere un'indennità
pari al trattamento economico fondamentale del personale
dipendente dell'area C, posizione economica C1.
La spesa derivante (10 x 26.855,76 euro) ammonta a euro
268.558.
SPESA COMPLESSIVA PER GLI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE = 764.357 euro
La rimanente somma, pari a euro 129.433 sarà utilizzata
per il funzionamento della commissione, ivi comprese le
eventuali spese di missione per i componenti estranei.
RIEPILOGO ONERI (in euro)
Spesa componenti appartenenti
amministrazione 397.210*
Spesa componenti estranei
amministrazione 764.357*
Spese funzionamento 129.433
Totale 1.291.000
(*) Importi arrotondati per eccesso.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Impatto comunitario.
Le disposizioni del disegno di legge in esame che prevede
la delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale, non
presentano profili di incompatibilità con il diritto
comunitario.
Va, anzi, segnalato che nel provvedimento all'articolo 2
(Princìpi e criteri direttivi generali), comma 1, è stato
esplicitamente previsto che i decreti legislativi siano
emanati nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.
Inoltre, sempre all'articolo 2, alla lettera b) del
comma 1, si prevede che uno dei criteri direttivi sia proprio
quello di garantire l'omogeneità delle norme ambientali con la
normativa vigente negli altri Paesi europei.
Impatto costituzionale.
Non si ravvisano aspetti di impatto costituzionale.
Impatto normativo.
Il disegno di legge non apporta modifiche alla normativa
vigente, trattandosi di una delega al Governo per l'emanazione
di decreti legislativi.
Saranno, quindi, gli specifici decreti legislativi che
successivamente potranno apportare quelle modifiche ed
integrazioni necessarie a raggiungere le finalità che il
provvedimento si propone e che sono state già illustrate in
sede di relazione illustrativa, alla quale si rimanda.
Impatto amministrativo.
L'articolo 4 del disegno di legge prevede l'istituzione,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di una commissione con il compito di riordinare e
coordinare la normativa ambientale vigente e, ove si renda
necessario, redigere uno o più testi unici.
L'organizzazione e il funzionamento della suddetta
commissione, che si avvarrà di una apposita segreteria
tecnica, saranno stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Drafting e linguaggio normativo.
L'impostazione del provvedimento ripete quella
consolidata in casi analoghi.