XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1798
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi
e di testi unici in materia ambientale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione
delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie,
anche mediante la redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione
delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla
desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e
utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di
flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e per la autorizzazione ambientale integrata
(IPPC).
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
un mese dalla richiesta.
3. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di
cui al comma 2, disposizioni integrative o correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si
conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme
comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle
regioni e degli enti locali, come definite ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio
di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi
generali:
a) coordinamento, con l'invarianza del gettito,
delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e
disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini
della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione
delle migliori tecnologie disponibili;
b) garanzia della omogeneità delle norme
ambientali con la normativa vigente negli altri Paesi
dell'Unione europea, al fine di non introdurre fenomeni di
distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle
imprese;
c) previsione di misure che assicurino la
tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di azione
ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi
ambientali;
d) garanzia di una più efficace tutela in materia
ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione
della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e
penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle
sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
e) semplificazione, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto
previsto per le opere di interesse strategico;
f) riaffermazione del ruolo delle regioni, sia in
termini legislativi che amministrativi, nell'attuazione dei
princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla
interconnessione delle normative di settore in un quadro,
anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo
preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro
sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione
delle componenti ambientali nella formazione e nella
ricerca.
Art. 3.
(Princìpi e criteri specifici per l'esercizio della delega
nei settori e nelle materie di intervento).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono
essere informati agli obiettivi di massima economicità e
razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione
ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante
ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti
princìpi e criteri specifici:
a) determinare la riduzione complessiva della
produzione di rifiuti; semplificare, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le
procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali,
anche al fine di renderne più efficace il controllo durante
l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la
violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il
riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori
tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti
territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali
siano garantiti lo smaltimento secondo forme diverse dalla
discarica e l'unicità della gestione, affidata tramite
procedure di evidenza pubblica; incentivare il ricorso a
risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso a fini
produttivi dei siti contaminati;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo
idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che risultino non più
rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore; promuovere il
risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione
delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della
risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi
diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli
stessi;
c) rimuovere i vincoli non necessari che
ostacolino il conseguimento della piena operatività degli
organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al
risanamento del suolo e del sottosuolo; adeguare la disciplina
sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione,
programmazione ed attuazione di interventi di risanamento
idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle
situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e
procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a
combattere la desertificazione, anche mediante
l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore
disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della
stessa;
d) estendere la percentuale di territorio
sottoposto a salvaguardia ambientale, mediante inserimento di
ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio;
articolare le clausole di salvaguardia in relazione alle
specifiche situazioni territoriali; favorire il raggiungimento
dell'autonomia finanziaria e la più efficiente operatività dei
soggetti gestori;
e) conseguire l'effettività delle sanzioni
amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento
delle procedure di irrogazione e delle relative ammende;
rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al
fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle
autorità competenti ed il risarcimento del danno;
f) semplificare, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA e di IPPC, che
dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto
dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare
le procedure di VIA e di IPPC alla prima presentazione del
progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di
controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle
prescrizioni impartite in sede di valutazione.
Art. 4.
(Commissione per la redazione di testi unici in materia
ambientale).
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, in
particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è
istituita per l'anno 2002, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, una commissione presieduta dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un
suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente
qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega,
scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una
segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio
legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di
cui dieci scelte anche tra persone estranee
all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, con funzioni di supporto.
3. La nomina dei componenti della commissione e della
segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne
sono anche stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento. Nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, con
successivo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai
predetti componenti.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzo della proiezione per il detto anno
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.