XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1798




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi
e di testi unici in materia ambientale).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

            a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

            b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

            c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

            d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

            e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

            f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

        2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla richiesta.
        3. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.


Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali).

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

            a) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;

            b) garanzia della omogeneità delle norme ambientali con la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di non introdurre fenomeni di distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle imprese;

            c) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di azione ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali;

            d) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

            e) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico;

            f) riaffermazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, nell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca.


Art. 3.

(Princìpi e criteri specifici per l'esercizio della delega
nei settori e nelle materie di intervento).

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri specifici:

            a) determinare la riduzione complessiva della produzione di rifiuti; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti lo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e l'unicità della gestione, affidata tramite procedure di evidenza pubblica; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso a fini produttivi dei siti contaminati;

            b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che risultino non più rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;

            c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;

            d) estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare le clausole di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire il raggiungimento dell'autonomia finanziaria e la più efficiente operatività dei soggetti gestori;

            e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle relative ammende; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti ed il risarcimento del danno;

            f) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA e di IPPC, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA e di IPPC alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione.


Art. 4.

(Commissione per la redazione di testi unici in materia
ambientale).

        1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita per l'anno 2002, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.
        2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.
        3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, con successivo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
        4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per il detto anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione Relazione tecnica