XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1798
Onorevoli Deputati! - Sotto il profilo dell'attività
legislativa, uno degli elementi che ha caratterizzato negli
ultimi anni la salvaguardia del patrimonio ambientale nel
nostro Paese è, indubbiamente, l'eccessiva dispersione
provocata dalla miriade di atti che regolano la materia,
rendendo così difficile al cittadino orientarsi.
L'eccesso di produzione normativa, la sua complessità
formale e spesso la sua difficile attuabilità sono più volte
stati fonte di effetti paralizzanti anziché di una efficace ed
incisiva politica di salvaguardia dell'ambiente.
Da queste considerazioni discende la forte esigenza, non
più rinviabile, di procedere alla formazione di un quadro
normativo che riassuma, integrandoli coerentemente, i princìpi
fondamentali di salvaguardia dell'ambiente.
In considerazione di queste esigenze, con il presente
disegno di legge si propone la delega al Governo per
l'emanazione di uno o più decreti legislativi di riordino,
coordinamento e integrazione delle varie disposizioni
legislative esistenti in materia ambientale ricorrendo, ove
necessario, alla redazione di testi unici.
Si ritiene questa la migliore strada percorribile per
riorganizzare l'intera normativa ambientale, coordinare le
norme nazionali tra di loro e con le direttive comunitarie,
completare il recepimento di queste ultime, eliminare le
disarmonie tra i vari settori, individuare sedi ed organi
della programmazione ambientale e precisarne le competenze.
In tale prospettiva sono stati individuati, dall'articolo
1, sei settori sui quali operare: gestione dei rifiuti e
bonifica dei siti contaminati; tutela delle acque
dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; difesa del
suolo e lotta alla desertificazione; gestione delle aree
protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari
di specie protette della flora e della fauna; tutela
risarcitoria contro i danni all'ambiente; riorganizzazione e
semplificazione delle procedure in materia di valutazione
dell'impatto ambientale e di autorizzazione ambientale
integrata.
L'articolo 1, oltre all'individuazione dei consueti
passaggi procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi
(concerti delle altre amministrazioni interessate, parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, pareri delle competenti
Commissioni parlamentari, eccetera), prevede la
partecipazione, ove non già contemplata, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio nella redazione
dei principali piani e programmi aventi rilevanza
ambientale.
Tale criterio rappresenta e conferma l'esplicitazione in
sede normativa del principio dello sviluppo sostenibile,
secondo il quale l'ambiente è uno dei fattori di sviluppo, di
cui tenere conto nella programmazione e nella esecuzione delle
attività umane.
L'attività di programmazione e legislativa viene in tale
senso ad inquadrarsi in una nuova prospettiva che esplicita i
suoi effetti sul medio e sul lungo periodo assegnando al
Ministero un ruolo spiccatamente programmatorio, in virtù del
quale risulta però indispensabile un suo maggiore
coinvolgimento negli interventi di programmazione e di
decisione relativi al territorio.
Nell'emanazione della legislazione delegata ci si dovrà
attenere ad una serie di princìpi e criteri direttivi
generali. Tali princìpi e criteri direttivi, contenuti
nell'articolo 2, sono stati definiti per garantire una
metodologia di intervento che assicuri la migliore tutela
della salute umana e dell'ambiente naturale, attraverso una
serie di misure atte ad assicurare un sistema normativo più
semplice e snello, nell'applicazione del quale non venga meno
l'armonia complessiva dell'ordinamento con la normativa
comunitaria, né vengano introdotti elementi distorsivi della
concorrenza o danni alla competitività delle imprese.
Criterio fondamentale è quello concernente il
coordinamento delle misure e degli interventi, che prevedono
incentivi e disincentivi di vario tipo, volti a favorire la
ricerca scientifica e a perseguire obiettivi di qualità
ambientale anche grazie all'ausilio della migliore tecnologia
disponibile.
Ulteriori princìpi e criteri direttivi riguardano: la
necessità di adottare misure volte ad assicurare la
tempestività e l'efficacia dei controlli ed il monitoraggio
ambientale, nonché il coordinamento e l'integrazione della
disciplina del sistema sanzionatorio amministrativo e penale
vigente; quest'ultimo criterio vedrà il necessario
coinvolgimento del competente Ministero della giustizia.
Inoltre, si è ritenuto importante inserire anche la
necessità di adottare misure volte alla semplificazione delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia
ambientale.
Infine, su richiesta della Conferenza unificata, che ha
espresso in data 27 settembre ultimo scorso il proprio parere
favorevole sul testo in esame, è stata inserita la lettera
f) del comma 1, che riafferma il ruolo primario delle
regioni nelle materie di propria competenza, anche a livello
legislativo, quale discende dalla legge n. 59 del 1997 e dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le regioni
costituiscono, infatti, la cinghia indefettibile di
trasmissione tra Stato, comunità locali e mondo economico e
produttivo.
Oltre ai criteri innanzi enunciati, si è ritenuto
necessario prevedere, all'articolo 3, specifici princìpi e
criteri di delega propri per i singoli settori di
intervento.
Per quanto riguarda i rifiuti e le bonifiche, si prevede
l'elaborazione di norme che favoriscano la diminuzione della
quantità complessiva di rifiuti prodotti, l'adozione del nuovo
Catalogo europeo dei rifiuti, la promozione del riciclo e del
riuso, provvedimenti tendenti a semplificare e rendere più
puntuali le procedure di controllo del ciclo di vita dei
rifiuti speciali e industriali e, soprattutto,
l'industrializzazione del sistema di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani da realizzare mediante l'istituzione
di bacini ottimali nei quali la gestione della raccolta e
dello smaltimento affidata ad un unico gestore preveda
soluzioni finali diverse dalla discarica.
Altrettanto necessario è pervenire alla piena attuazione
del ciclo idrico integrato, previsto da una legge che negli
oltre sette anni già trascorsi è rimasta praticamente
inattuata. I ritardi sono stati dovuti all'inerzia normativa
del Governo e delle regioni, ma anche ad alcune complicazioni
procedurali che devono essere riviste, prevedendo se
necessario anche interventi sostitutivi da attuare in tempi
brevi.
Sono poi strettamente congiunti i problemi del risparmio
idrico e della lotta alla desertificazione. L'inizio del terzo
millennio si caratterizza per gli impatti della variazione
climatica sull'ambiente naturale ed antropizzato che
costituiscono una novità ambientale di notevole importanza.
Numerosi studi scientifici hanno, infatti, messo in evidenza
che l'impatto più preoccupante è rappresentato dal
contemporaneo incremento della temperatura media e dalla
diminuzione delle precipitazioni idriche, specialmente
nell'Italia insulare e centro-meridionale. Si ha la certezza,
inoltre, che nel prossimo futuro si intensificheranno le
modificazioni ambientali in concomitanza con l'accentuazione
dell'effetto serra.
In tale quadro di modificazione ambientale vanno messe a
punto e adottate misure atte a mitigare e prevenire gli
effetti negativi sull'ambiente naturale e antropizzato della
variazione climatica.
Le risorse idriche, in progressiva diminuzione, devono
essere attentamente tutelate, utilizzate e riciclate riducendo
e annullando gli sprechi attuali. Anche le risorse idriche
minori vanno accuratamente valorizzate e utilizzate garantendo
riserve per usi plurimi distribuite in aree collinari e
montane, particolarmente idonee per difendere il patrimonio
boschivo dagli incendi.
La variazione climatica sta determinando una modificazione
degli equilibri ambientali della superficie del suolo in aree
costiere e montane provocando, con la attiva dinamica
geomorfologica, una serie di dissesti che coinvolgono aree
naturali e densamente antropizzate di elevato valore
ambientale e socio-economico, come i litorali, oltre ad aree
abitate come l'area sarnese interessata dalle colate rapide di
fango del maggio 1998. L'attiva, e spesso devastante per
l'ambiente antropizzato, dinamica naturale connessa alla
variazione climatica in atto, va attentamente monitorata con
adeguate e moderne strutture in grado di garantire una
approfondita conoscenza dell'ambiente fisico e delle sue
risorse e capace di realizzare interventi tesi alla tutela e
alla valorizzazione del patrimonio ambientale nonché alla
difesa dell'ambiente antropizzato.
La situazione delle aree protette nel nostro Paese è da
ritenere abbastanza soddisfacente se si considera la
percentuale di superficie sottoposta a salvaguardia; diverso è
il discorso se si esamina come funziona il sistema. Occorre,
dunque, rivedere la normativa sulle aree protette, articolando
le clausole di salvaguardia in riferimento alle singole
vocazioni delle località, coinvolgere di più le comunità
locali nella gestione, introdurre misure utili a garantire
migliore operatività dei soggetti gestori.
Un altro criterio specifico riguarda il cosiddetto
"principio della risarcibilità del danno ambientale" presente
nel nostro ordinamento da oltre quindici anni: tale principio,
però, non ha prodotto alcuna conseguenza pratica. Occorre
quindi rivederne procedure e organizzazione, al fine di poter
applicare le sanzioni previste dalla normativa e di poter
disporre il ripristino dei beni danneggiati.
La nuova visione delle problematiche ambientali coinvolge
poi la valutazione di impatto ambientale.
Lo spostamento a monte della valutazione di impatto
ambientale di un'opera costituisce uno strumento essenziale
per poter valutare, attraverso un'analisi del rapporto
costi-benefici ai fini ambientali, le reale utilità dell'opera
stessa, senza che ciò costituisca un aggravio di tempi e di
procedure burocratiche per i proponenti.
Occorre, inoltre, ricordare l'utilità di disciplinare in
modo chiaro l'introduzione della autorizzazione ambientale
integrata (IPPC).
La revisione delle procedure per il rilascio della
valutazione di impatto ambientale e della IPPC potrà
contribuire a rendere il nostro sistema adeguato alle esigenze
di un sistema moderno.
In considerazione della complessità degli adempimenti
necessari a predisporre, in attuazione dell'articolo 1, i
provvedimenti normativi nelle materie indicate, con il disegno
di legge in esame viene istituita, dall'articolo 4, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una
apposita commissione di esperti.
La commissione, presieduta dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio o da un suo delegato, è composta
da ventiquattro membri particolarmente qualificati, scelti
anche tra personale estraneo all'amministrazione, e per
l'espletamento dei propri compiti si avvarrà, per il
necessario supporto, di una segreteria tecnica.
Per quanto concerne la copertura finanziaria e le spese
relative al funzionamento e agli oneri della commissione e
della segreteria tecnica, si rinvia all'allegata relazione
tecnica.
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