XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1798




        Onorevoli Deputati! - Sotto il profilo dell'attività legislativa, uno degli elementi che ha caratterizzato negli ultimi anni la salvaguardia del patrimonio ambientale nel nostro Paese è, indubbiamente, l'eccessiva dispersione provocata dalla miriade di atti che regolano la materia, rendendo così difficile al cittadino orientarsi.
        L'eccesso di produzione normativa, la sua complessità formale e spesso la sua difficile attuabilità sono più volte stati fonte di effetti paralizzanti anziché di una efficace ed incisiva politica di salvaguardia dell'ambiente.
        Da queste considerazioni discende la forte esigenza, non più rinviabile, di procedere alla formazione di un quadro normativo che riassuma, integrandoli coerentemente, i princìpi fondamentali di salvaguardia dell'ambiente.
        In considerazione di queste esigenze, con il presente disegno di legge si propone la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle varie disposizioni legislative esistenti in materia ambientale ricorrendo, ove necessario, alla redazione di testi unici.
        Si ritiene questa la migliore strada percorribile per riorganizzare l'intera normativa ambientale, coordinare le norme nazionali tra di loro e con le direttive comunitarie, completare il recepimento di queste ultime, eliminare le disarmonie tra i vari settori, individuare sedi ed organi della programmazione ambientale e precisarne le competenze.
        In tale prospettiva sono stati individuati, dall'articolo 1, sei settori sui quali operare: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; difesa del suolo e lotta alla desertificazione; gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette della flora e della fauna; tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; riorganizzazione e semplificazione delle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata.
        L'articolo 1, oltre all'individuazione dei consueti passaggi procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi (concerti delle altre amministrazioni interessate, parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, pareri delle competenti Commissioni parlamentari, eccetera), prevede la partecipazione, ove non già contemplata, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella redazione dei principali piani e programmi aventi rilevanza ambientale.
        Tale criterio rappresenta e conferma l'esplicitazione in sede normativa del principio dello sviluppo sostenibile, secondo il quale l'ambiente è uno dei fattori di sviluppo, di cui tenere conto nella programmazione e nella esecuzione delle attività umane.
        L'attività di programmazione e legislativa viene in tale senso ad inquadrarsi in una nuova prospettiva che esplicita i suoi effetti sul medio e sul lungo periodo assegnando al Ministero un ruolo spiccatamente programmatorio, in virtù del quale risulta però indispensabile un suo maggiore coinvolgimento negli interventi di programmazione e di decisione relativi al territorio.
        Nell'emanazione della legislazione delegata ci si dovrà attenere ad una serie di princìpi e criteri direttivi generali. Tali princìpi e criteri direttivi, contenuti nell'articolo 2, sono stati definiti per garantire una metodologia di intervento che assicuri la migliore tutela della salute umana e dell'ambiente naturale, attraverso una serie di misure atte ad assicurare un sistema normativo più semplice e snello, nell'applicazione del quale non venga meno l'armonia complessiva dell'ordinamento con la normativa comunitaria, né vengano introdotti elementi distorsivi della concorrenza o danni alla competitività delle imprese.
        Criterio fondamentale è quello concernente il coordinamento delle misure e degli interventi, che prevedono incentivi e disincentivi di vario tipo, volti a favorire la ricerca scientifica e a perseguire obiettivi di qualità ambientale anche grazie all'ausilio della migliore tecnologia disponibile.
        Ulteriori princìpi e criteri direttivi riguardano: la necessità di adottare misure volte ad assicurare la tempestività e l'efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale, nonché il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio amministrativo e penale vigente; quest'ultimo criterio vedrà il necessario coinvolgimento del competente Ministero della giustizia.
        Inoltre, si è ritenuto importante inserire anche la necessità di adottare misure volte alla semplificazione delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale.
        Infine, su richiesta della Conferenza unificata, che ha espresso in data 27 settembre ultimo scorso il proprio parere favorevole sul testo in esame, è stata inserita la lettera f) del comma 1, che riafferma il ruolo primario delle regioni nelle materie di propria competenza, anche a livello legislativo, quale discende dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le regioni costituiscono, infatti, la cinghia indefettibile di trasmissione tra Stato, comunità locali e mondo economico e produttivo.
        Oltre ai criteri innanzi enunciati, si è ritenuto necessario prevedere, all'articolo 3, specifici princìpi e criteri di delega propri per i singoli settori di intervento.
        Per quanto riguarda i rifiuti e le bonifiche, si prevede l'elaborazione di norme che favoriscano la diminuzione della quantità complessiva di rifiuti prodotti, l'adozione del nuovo Catalogo europeo dei rifiuti, la promozione del riciclo e del riuso, provvedimenti tendenti a semplificare e rendere più puntuali le procedure di controllo del ciclo di vita dei rifiuti speciali e industriali e, soprattutto, l'industrializzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da realizzare mediante l'istituzione di bacini ottimali nei quali la gestione della raccolta e dello smaltimento affidata ad un unico gestore preveda soluzioni finali diverse dalla discarica.
        Altrettanto necessario è pervenire alla piena attuazione del ciclo idrico integrato, previsto da una legge che negli oltre sette anni già trascorsi è rimasta praticamente inattuata. I ritardi sono stati dovuti all'inerzia normativa del Governo e delle regioni, ma anche ad alcune complicazioni procedurali che devono essere riviste, prevedendo se necessario anche interventi sostitutivi da attuare in tempi brevi.
        Sono poi strettamente congiunti i problemi del risparmio idrico e della lotta alla desertificazione. L'inizio del terzo millennio si caratterizza per gli impatti della variazione climatica sull'ambiente naturale ed antropizzato che costituiscono una novità ambientale di notevole importanza. Numerosi studi scientifici hanno, infatti, messo in evidenza che l'impatto più preoccupante è rappresentato dal contemporaneo incremento della temperatura media e dalla diminuzione delle precipitazioni idriche, specialmente nell'Italia insulare e centro-meridionale. Si ha la certezza, inoltre, che nel prossimo futuro si intensificheranno le modificazioni ambientali in concomitanza con l'accentuazione dell'effetto serra.
        In tale quadro di modificazione ambientale vanno messe a punto e adottate misure atte a mitigare e prevenire gli effetti negativi sull'ambiente naturale e antropizzato della variazione climatica.
        Le risorse idriche, in progressiva diminuzione, devono essere attentamente tutelate, utilizzate e riciclate riducendo e annullando gli sprechi attuali. Anche le risorse idriche minori vanno accuratamente valorizzate e utilizzate garantendo riserve per usi plurimi distribuite in aree collinari e montane, particolarmente idonee per difendere il patrimonio boschivo dagli incendi.
        La variazione climatica sta determinando una modificazione degli equilibri ambientali della superficie del suolo in aree costiere e montane provocando, con la attiva dinamica geomorfologica, una serie di dissesti che coinvolgono aree naturali e densamente antropizzate di elevato valore ambientale e socio-economico, come i litorali, oltre ad aree abitate come l'area sarnese interessata dalle colate rapide di fango del maggio 1998. L'attiva, e spesso devastante per l'ambiente antropizzato, dinamica naturale connessa alla variazione climatica in atto, va attentamente monitorata con adeguate e moderne strutture in grado di garantire una approfondita conoscenza dell'ambiente fisico e delle sue risorse e capace di realizzare interventi tesi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale nonché alla difesa dell'ambiente antropizzato.
        La situazione delle aree protette nel nostro Paese è da ritenere abbastanza soddisfacente se si considera la percentuale di superficie sottoposta a salvaguardia; diverso è il discorso se si esamina come funziona il sistema. Occorre, dunque, rivedere la normativa sulle aree protette, articolando le clausole di salvaguardia in riferimento alle singole vocazioni delle località, coinvolgere di più le comunità locali nella gestione, introdurre misure utili a garantire migliore operatività dei soggetti gestori.
        Un altro criterio specifico riguarda il cosiddetto "principio della risarcibilità del danno ambientale" presente nel nostro ordinamento da oltre quindici anni: tale principio, però, non ha prodotto alcuna conseguenza pratica. Occorre quindi rivederne procedure e organizzazione, al fine di poter applicare le sanzioni previste dalla normativa e di poter disporre il ripristino dei beni danneggiati.
        La nuova visione delle problematiche ambientali coinvolge poi la valutazione di impatto ambientale.
        Lo spostamento a monte della valutazione di impatto ambientale di un'opera costituisce uno strumento essenziale per poter valutare, attraverso un'analisi del rapporto costi-benefici ai fini ambientali, le reale utilità dell'opera stessa, senza che ciò costituisca un aggravio di tempi e di procedure burocratiche per i proponenti.
        Occorre, inoltre, ricordare l'utilità di disciplinare in modo chiaro l'introduzione della autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
        La revisione delle procedure per il rilascio della valutazione di impatto ambientale e della IPPC potrà contribuire a rendere il nostro sistema adeguato alle esigenze di un sistema moderno.
        In considerazione della complessità degli adempimenti necessari a predisporre, in attuazione dell'articolo 1, i provvedimenti normativi nelle materie indicate, con il disegno di legge in esame viene istituita, dall'articolo 4, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una apposita commissione di esperti.
        La commissione, presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, è composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati, scelti anche tra personale estraneo all'amministrazione, e per l'espletamento dei propri compiti si avvarrà, per il necessario supporto, di una segreteria tecnica.
        Per quanto concerne la copertura finanziaria e le spese relative al funzionamento e agli oneri della commissione e della segreteria tecnica, si rinvia all'allegata relazione tecnica.

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