XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1701




RELAZIONE TECNICA

(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).


Articolo 1, comma 1.

Unificazione aliquota benzina super e benzina verde

          La disposizione prevede, a decorrere dal 1^ ottobre 2001, l'applicazione dell'aliquota di accisa gravante sulla benzina verde anche sulla benzina super. La differenza vigente tra le due aliquote è pari a lire 70 per litro di prodotto, per cui considerando i consumi di benzina super previsti per il trimestre ottobre-dicembre 2001 ne deriva un onere pari a lire 68 miliardi.

BENZINA SUPER

              Consumi ottobre-dicembre 812 mlm di litri
              Variazionie aliquota 70 L/litro

ONERE
                57 miliardi di minore accisa
                11 miliardi di minore IVA

TOTALE
                68 miliardi


        In termini di cassa gli effetti risultano distribuiti, tenendo conto delle modalità di versamento delle accise, nel seguente modo:

                2001 2002 2003

Minor gettito 57 11


Articolo 1, comma 2.

        La seguente tabella indica il minor gettito derivante dalla revisione degli sgravi fiscali applicata al consumo previsto per ottobre 2001 per i principali prodotti petroliferi.

Previsione CENSUS dei consumi per ottobre 2001

(quantità espresse in milioni).

... (omissis) ...


          Sgravio da finanziare.
          Consumi Ottobre.
          Minor gettito (mld lire).
          Totale minor gettito: 308 miliardi di lire circa (compresa IVA).
          (*) L'onere relativo si riferisce ai consumi ottobre-dicembre 2001 in quanto la disposizione sui prodotti emulsionati proroga le attuali aliquote per l'intero trimestre.



Articolo 3.

... (omissis) ...



Articolo 4.

Metano utilizzatori industriali.

24,20 lire/mc aliquota vigente gas metano usi industriali
14,52 lire/mc aliquota ridotta del 40
    9,68 lire/mc differenza aliquota
5300 milioni/mc previsione di consumo metano usi industriali       per il 4^ trimestre 2001
51 miliardi lire perdita gettito per l'intero settore       industriale (4^ trimestre 2001)
          Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67 (fonte SNAM), la perdita di gettito sarebbe pari a circa 34 miliardi di lire per il 4^ trimestre 2001.


Articolo 5.

Proroga della riduzione di lire 50 sui prodotti per
riscaldamento
(zone montane).

... (omissis) ...



Articolo 6.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica.

          La disposizione in esame comporta un onere per l'Erario pari a 4 miliardi di lire, tenuto conto che l'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva previsto, per un semestre, tale onere pari a 8 miliardi di lire.


Articolo 8.

Rimborso per autotrasporto.

          Secondo le previsioni del decreto-legge 26 settembre 2000, n.265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.343, con decreto del Ministro delle finanze 19 marzo 2001, la misura del rimborso spettante al settore autotrasporto relativamente al periodo 1^ settembre - 31 dicembre 2000 è stata rideterminata in lire 171/litro di gasolio. Partendo da tale misura della riduzione e tenendo conto dell'andamento dei prezzi al consumo del gasolio per autotrazione nel primo semestre del corrente anno, comportante una variazione di lire 59 per litro, la misura dell'agevolazione per il predetto periodo dovrebbe essere pari a lire 112 (171 -59)/litro di gasolio.
          Detta misura di lire 112/litro oltre a rappresentare il rimborso dovuto per il primo semestre costituisce la base di partenza per la concessione del beneficio relativo al secondo semestre dell'anno in corso.
          Nel complesso, considerato che nell'ambito della legge finanziaria per il 2001 si era provveduto per i rimborsi maturati nel primo semestre 2001, ad una copertura finanziaria commisurata a lire 100/litro, il presente provvedimento comporta un onere aggiuntivo pari a lire 12 per litro di prodotto con un conseguente effetto aggiuntivo valutato pari a lire 48 miliardi a valere sull'anno finanziario 2001.
          Per quanto concerne il secondo semestre la disposizione di cui all'articolo 8, comma 6, del presente provvedimento stabilisce la scadenza utile per la presentazione della domanda di rimborso da parte degli operatori unificando al termine previsto per il quarto trimestre 2001, il 28 febbraio 2002, anche quello per le domande riguardanti il terzo trimestre 2001.
          Conseguentemente, rispetto al decreto-legge 30 giugno 2001, n.246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.330, che consentiva l'ottenimento del rimborso entro l'anno corrente, il nuovo provvedimento comporta un minore onere, per il 2001, corrispondente all'ammontare dei rimborsi che nello stesso decreto-legge n.246 si era provveduto a finanziare (per un importo stimato pari a 184 miliardi di lire).
          Detto onere, con la nuova disposizione, graverà sul bilancio dello Stato nell'anno 2002, congiuntamente all'entità dei rimborsi che matureranno nell'ultimo trimestre dell'anno 2001.
          In merito, deve però considerarsi, alla luce dell'andamento del prezzo alla pompa del gasolio autotrazione verificatosi nel terzo trimestre 2001, che l'entità del rimborso spettante per il periodo risulterà inferiore a quello previsto al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n.246. In particolare si può ritenere che a fronte delle 115 lire per litro stimate nel giugno 2001 (e dotate di adeguata copertura finanziaria pari ai suddetti 184 miliardi) sarà necessario rimborsare circa 100 lire per litro di prodotto con un conseguente onere pari a lire 160 miliardi a valere sull'anno finanziario 2002.
          Per quanto riguarda l'ultimo trimestre dell'anno in corso, si ritiene che possa perdurare il trend discendente mostrato dai costi industriali dei prodotti energetici, per cui si ipotizza che il rimborso spettante agli operatori risulterà non superiore a lire 100 per litro di gasolio.
          Conseguentemente, la disposizione comporta nell'anno 2002 un onere finanziario stimato pari a lire 202 miliardi, in ragione dei termini temporali previsti per la domanda di rimborso stabiliti dal presente provvedimento.
          In termini di cassa, gli effetti del provvedimento (espressi in miliardi di lire) esplicitano minori oneri per lire 136 miliardi nel corrente anno 2001 e un onere per i rimborsi pari a lire 362 miliardi nell'anno 2002.
          In sintesi si segnalano i seguenti effetti finanziari:

                2001 2002 2003

Periodo gennaio-giugno 2001 -48
(variazione rimborso concesso)

Periodo luglio-settembre 2001 +184 -160
(modifica dei termini di
presentazione domanda)

Periodo ottobre-dicembre 2001 0 -202(*)

Totale effetti finanziari +136 -362

(*) Per la stima di tale importo si confronti la seguente tabella:



Consumo annuo autotrasporto merci
massa max complessiva >3,5 t 7,1 mld litri

Costo annuo per 100 lire di riduzione dell'accisa 710 mld di lire

Costo annuo per il trasporto di persone 99 mld di lire


          Il costo per la proroga della riduzione di accisa per il quarto trimestre 2001 per il settore dell'autotrasporto merci e del trasporto di persone ammonta pertanto a circa 202,25 mld di lire.
          Per quanto riguarda il terzo trimestre 2001 si rileva che la nota tecnica allegata al decreto-legge n.246 del 2001 stimava in lire 184 miliardi l'onere afferente un rimborso pari a lire 115 per litro di prodotto. Al momento, si può ipotizzare cautelativamente che detto rimborso non superi l'importo di lire 100 per litro con un conseguente onere stimato pari a 160 miliardi di lire.


Nota Tecnica

          Il presente provvedimento comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato a valere sugli anni finanziari 2001 e 2002.
          In particolare, si riportano le stime degli effetti che si produrranno in termini di cassa in relazione alle diverse disposizioni contenute nel provvedimento.
          Negli allegati si trova riscontro delle specifiche valutazioni.

Effetti finanziari del provvedimento

(in miliardi di lire)


Articolo 1, comma 1 2001 2002

unificazione aliquota benzina super - verde -57 -11


Articolo 1, comma 2

proroga sconto fiscale (ottobre 2001) e emulsioni (IV trimestre) -308


Articolo 3

gasolio per riscaldamento serre -10


Articolo 4

metano utilizzatori industriali -34


Articolo 5

gasolio e GPL zone montane -34


Articolo 6

biomasse -4


Articolo 8

rimborso per autotrasporto +136 -362

                TOTALE EFFETTI -311 -373

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

                a) necessità dell'intervento normativo. L'emanazione del decreto-legge si rende necessaria per poter intervenire in materia di accise sui prodotti petroliferi al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio nel periodo dal 1^ ottobre al 31 dicembre 2001;

                b) analisi del quadro normativo. Il quadro normativo è costituito dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, relativo alla proroga del regime speciale IVA per il settore agricolo, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e dal decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi;

                c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. L'intervento normativo in esame incide sulla disciplina suddetta, disponendo in particolare la proroga di alcune misure agevolative vigenti;

                d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. L'intervento appare compatibile con l'ordinamento comunitario;

                e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni. Il provvedimento non incide sulla competenza delle regioni;

                f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. Il provvedimento non riguarda materia trasferita alle regioni e agli enti locali;

                g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Non sono previste rilegificazioni di norme già delegificate.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

                a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso. Il provvedimento non reca nuove definizioni normative;

                b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi;

                c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti. Il provvedimento fa ricorso anche alla tecnica della novella legislativa per introdurre le modifiche di cui sopra;

                d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel redigendo testo normativo. Non vi sono abrogazioni implicite di norme preesistenti.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


                a) ambito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti. Destinatari diretti dell'intervento sono i produttori ed i consumatori di prodotti petroliferi, di minerali ed emulsionati, gasolio utilizzato nelle serre, gas metano per combustione per uso industriale, gasolio e GPL impiegati nelle zone montane e gli utenti delle reti di teleriscaldamento alimentare con biomassa ovvero con energia geotermica;

                b) obiettivi e risultati attesi. L'obiettivo è quello di prolungare fino al 31 dicembre 2001 il vigore delle agevolazioni sui prodotti menzionati, allo scopo di avvantaggiare sia i cittadini che le imprese che utilizzano detti combustibili;

                c) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni recate dal provvedimento non implicano particolari adempimenti organizzativi da parte delle amministrazioni, né comportano la preesistenza di specifiche condizioni di carattere finanziario, economico e sociale;

                d) impatto sui destinatari diretti. L'impatto consiste nell'applicazione delle aliquote di accisa agevolata sui prodotti di cui sopra;

                e) elementi di criticità. Non si ravvisano elementi di criticità;

                f) sussistenza di possibili opzioni alternative. Non si ravvisano opzioni alternative, data la necessità ed urgenza del provvedimento.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n.127)


Testo integrale delle norme espressamente modificate o
abrogate dal decreto-legge


Articolo 25, commi 1, 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

          Art. 25. (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).- 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto. (omissis)
          3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
          4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. E' consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.
Articolo 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.330:

          Art. 1. (Disposizioni in materia di accise).- (omissis).
          5. A decorrere dal 1^ luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto. (omissis).
          7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1^ luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
          8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. (omissis).


Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.343:

          Art. 2. - 1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1^ settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4. (omissis).




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