XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1701
RELAZIONE TECNICA
(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
Articolo 1, comma 1.
Unificazione aliquota benzina super e benzina verde
La disposizione prevede, a decorrere dal 1^ ottobre 2001,
l'applicazione dell'aliquota di accisa gravante sulla benzina
verde anche sulla benzina super. La differenza vigente tra le
due aliquote è pari a lire 70 per litro di prodotto, per cui
considerando i consumi di benzina super previsti per il
trimestre ottobre-dicembre 2001 ne deriva un onere pari a lire
68 miliardi.
BENZINA SUPER
Consumi ottobre-dicembre 812 mlm di litri
Variazionie aliquota 70 L/litro
ONERE
57 miliardi di minore accisa
11 miliardi di minore IVA
TOTALE
68 miliardi
In termini di cassa gli effetti risultano distribuiti,
tenendo conto delle modalità di versamento delle accise, nel
seguente modo:
2001 2002 2003
Minor gettito 57 11
Articolo 1, comma 2.
La seguente tabella indica il minor gettito derivante
dalla revisione degli sgravi fiscali applicata al consumo
previsto per ottobre 2001 per i principali prodotti
petroliferi.
Previsione CENSUS dei consumi per ottobre 2001
(quantità espresse in milioni).
... (omissis) ...
Sgravio da finanziare.
Consumi Ottobre.
Minor gettito (mld lire).
Totale minor gettito: 308 miliardi di lire circa
(compresa IVA).
(*) L'onere relativo si riferisce ai consumi
ottobre-dicembre 2001 in quanto la disposizione sui prodotti
emulsionati proroga le attuali aliquote per l'intero
trimestre.
Articolo 3.
... (omissis) ...
Articolo 4.
Metano utilizzatori industriali.
24,20 lire/mc aliquota vigente gas metano usi industriali
14,52 lire/mc aliquota ridotta del 40
9,68 lire/mc differenza aliquota
5300 milioni/mc previsione di consumo metano usi industriali
per il 4^ trimestre 2001
51 miliardi lire perdita gettito per l'intero settore
industriale (4^ trimestre 2001)
Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a
1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67 (fonte SNAM),
la perdita di gettito sarebbe pari a circa 34 miliardi di lire
per il 4^ trimestre 2001.
Articolo 5.
Proroga della riduzione di lire 50 sui prodotti per
riscaldamento
(zone montane).
... (omissis) ...
Articolo 6.
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica.
La disposizione in esame comporta un onere per l'Erario
pari a 4 miliardi di lire, tenuto conto che l'articolo 27,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva previsto,
per un semestre, tale onere pari a 8 miliardi di lire.
Articolo 8.
Rimborso per autotrasporto.
Secondo le previsioni del decreto-legge 26 settembre
2000, n.265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n.343, con decreto del Ministro delle finanze
19 marzo 2001, la misura del rimborso spettante al settore
autotrasporto relativamente al periodo 1^ settembre - 31
dicembre 2000 è stata rideterminata in lire 171/litro di
gasolio. Partendo da tale misura della riduzione e tenendo
conto dell'andamento dei prezzi al consumo del gasolio per
autotrazione nel primo semestre del corrente anno, comportante
una variazione di lire 59 per litro, la misura
dell'agevolazione per il predetto periodo dovrebbe essere pari
a lire 112 (171 -59)/litro di gasolio.
Detta misura di lire 112/litro oltre a rappresentare il
rimborso dovuto per il primo semestre costituisce la base di
partenza per la concessione del beneficio relativo al secondo
semestre dell'anno in corso.
Nel complesso, considerato che nell'ambito della legge
finanziaria per il 2001 si era provveduto per i rimborsi
maturati nel primo semestre 2001, ad una copertura finanziaria
commisurata a lire 100/litro, il presente provvedimento
comporta un onere aggiuntivo pari a lire 12 per litro di
prodotto con un conseguente effetto aggiuntivo valutato pari a
lire 48 miliardi a valere sull'anno finanziario 2001.
Per quanto concerne il secondo semestre la disposizione
di cui all'articolo 8, comma 6, del presente provvedimento
stabilisce la scadenza utile per la presentazione della
domanda di rimborso da parte degli operatori unificando al
termine previsto per il quarto trimestre 2001, il 28 febbraio
2002, anche quello per le domande riguardanti il terzo
trimestre 2001.
Conseguentemente, rispetto al decreto-legge 30 giugno
2001, n.246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2001, n.330, che consentiva l'ottenimento del rimborso
entro l'anno corrente, il nuovo provvedimento comporta un
minore onere, per il 2001, corrispondente all'ammontare dei
rimborsi che nello stesso decreto-legge n.246 si era
provveduto a finanziare (per un importo stimato pari a 184
miliardi di lire).
Detto onere, con la nuova disposizione, graverà sul
bilancio dello Stato nell'anno 2002, congiuntamente all'entità
dei rimborsi che matureranno nell'ultimo trimestre dell'anno
2001.
In merito, deve però considerarsi, alla luce
dell'andamento del prezzo alla pompa del gasolio autotrazione
verificatosi nel terzo trimestre 2001, che l'entità del
rimborso spettante per il periodo risulterà inferiore a quello
previsto al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge
n.246. In particolare si può ritenere che a fronte delle 115
lire per litro stimate nel giugno 2001 (e dotate di adeguata
copertura finanziaria pari ai suddetti 184 miliardi) sarà
necessario rimborsare circa 100 lire per litro di prodotto con
un conseguente onere pari a lire 160 miliardi a valere
sull'anno finanziario 2002.
Per quanto riguarda l'ultimo trimestre dell'anno in
corso, si ritiene che possa perdurare il trend
discendente mostrato dai costi industriali dei prodotti
energetici, per cui si ipotizza che il rimborso spettante agli
operatori risulterà non superiore a lire 100 per litro di
gasolio.
Conseguentemente, la disposizione comporta nell'anno 2002
un onere finanziario stimato pari a lire 202 miliardi, in
ragione dei termini temporali previsti per la domanda di
rimborso stabiliti dal presente provvedimento.
In termini di cassa, gli effetti del provvedimento
(espressi in miliardi di lire) esplicitano minori oneri per
lire 136 miliardi nel corrente anno 2001 e un onere per i
rimborsi pari a lire 362 miliardi nell'anno 2002.
In sintesi si segnalano i seguenti effetti finanziari:
2001 2002 2003
Periodo gennaio-giugno 2001 -48
(variazione rimborso concesso)
Periodo luglio-settembre 2001 +184 -160
(modifica dei termini di
presentazione domanda)
Periodo ottobre-dicembre 2001 0 -202(*)
Totale effetti finanziari +136 -362
(*) Per la stima di tale importo si confronti la seguente
tabella:
Consumo annuo autotrasporto merci
massa max complessiva >3,5 t 7,1 mld litri
Costo annuo per 100 lire di
riduzione dell'accisa 710 mld di lire
Costo annuo per il trasporto di persone 99 mld di lire
Il costo per la proroga della riduzione di accisa per il
quarto trimestre 2001 per il settore dell'autotrasporto merci
e del trasporto di persone ammonta pertanto a circa 202,25 mld
di lire.
Per quanto riguarda il terzo trimestre 2001 si rileva che
la nota tecnica allegata al decreto-legge n.246 del 2001
stimava in lire 184 miliardi l'onere afferente un rimborso
pari a lire 115 per litro di prodotto. Al momento, si può
ipotizzare cautelativamente che detto rimborso non superi
l'importo di lire 100 per litro con un conseguente onere
stimato pari a 160 miliardi di lire.
Nota Tecnica
Il presente provvedimento comporta maggiori oneri per il
bilancio dello Stato a valere sugli anni finanziari 2001 e
2002.
In particolare, si riportano le stime degli effetti che
si produrranno in termini di cassa in relazione alle diverse
disposizioni contenute nel provvedimento.
Negli allegati si trova riscontro delle specifiche
valutazioni.
Effetti finanziari del provvedimento
(in miliardi di lire)
Articolo 1, comma 1 2001 2002
unificazione aliquota benzina
super - verde -57 -11
Articolo 1, comma 2
proroga sconto fiscale (ottobre
2001) e emulsioni (IV trimestre) -308
Articolo 3
gasolio per riscaldamento serre -10
Articolo 4
metano utilizzatori industriali -34
Articolo 5
gasolio e GPL zone montane -34
Articolo 6
biomasse -4
Articolo 8
rimborso per autotrasporto +136 -362
TOTALE EFFETTI -311 -373
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:
a) necessità dell'intervento normativo.
L'emanazione del decreto-legge si rende necessaria per
poter intervenire in materia di accise sui prodotti
petroliferi al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio nel periodo dal 1^ ottobre al 31
dicembre 2001;
b) analisi del quadro normativo. Il quadro
normativo è costituito dal decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
disposizioni in materia di tassazione sulle emissioni di
anidride carbonica e misure compensative dal decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000,
n. 92, relativo alla proroga del regime speciale IVA per il
settore agricolo, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e dal
decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante, tra
l'altro, disposizioni in materia di accise sui prodotti
petroliferi;
c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti. L'intervento normativo in esame incide
sulla disciplina suddetta, disponendo in particolare la
proroga di alcune misure agevolative vigenti;
d) analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario. L'intervento appare compatibile
con l'ordinamento comunitario;
e) analisi della compatibilità con le competenze
delle regioni. Il provvedimento non incide sulla competenza
delle regioni;
f) verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali. Il provvedimento non riguarda
materia trasferita alle regioni e agli enti locali;
g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della
piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Non sono previste rilegificazioni di norme già
delegificate.
2. Elementi di drafting e linguaggio
normativo:
a) individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con
quelle già in uso. Il provvedimento non reca nuove
definizioni normative;
b) verifica della correttezza dei riferimenti
normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo
alle successive modificazioni e integrazioni subite dai
medesimi. E' stata verificata la correttezza dei
riferimenti normativi;
c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni
vigenti. Il provvedimento fa ricorso anche alla tecnica
della novella legislativa per introdurre le modifiche di cui
sopra;
d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel redigendo testo normativo. Non vi
sono abrogazioni implicite di norme preesistenti.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
a) ambito dell'intervento, destinatari diretti e
indiretti. Destinatari diretti dell'intervento sono i
produttori ed i consumatori di prodotti petroliferi, di
minerali ed emulsionati, gasolio utilizzato nelle serre, gas
metano per combustione per uso industriale, gasolio e GPL
impiegati nelle zone montane e gli utenti delle reti di
teleriscaldamento alimentare con biomassa ovvero con energia
geotermica;
b) obiettivi e risultati attesi. L'obiettivo è
quello di prolungare fino al 31 dicembre 2001 il vigore delle
agevolazioni sui prodotti menzionati, allo scopo di
avvantaggiare sia i cittadini che le imprese che utilizzano
detti combustibili;
c) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sulle attività delle pubbliche amministrazioni. Le
disposizioni recate dal provvedimento non implicano
particolari adempimenti organizzativi da parte delle
amministrazioni, né comportano la preesistenza di specifiche
condizioni di carattere finanziario, economico e sociale;
d) impatto sui destinatari diretti. L'impatto
consiste nell'applicazione delle aliquote di accisa agevolata
sui prodotti di cui sopra;
e) elementi di criticità. Non si ravvisano
elementi di criticità;
f) sussistenza di possibili opzioni alternative.
Non si ravvisano opzioni alternative, data la necessità ed
urgenza del provvedimento.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n.127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate o
abrogate dal decreto-legge
Articolo 25, commi 1, 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n.
388:
Art. 25. (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori).- 1. A decorrere dal 1^
gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista
nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, per il gasolio per
autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille
litri di prodotto. (omissis)
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 20 luglio 2001, è eventualmente
rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di
cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di
vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato
settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo
che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo
rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi
mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di
tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì
stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti
di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni
i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano,
entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai
competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. E'
consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione
relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno
2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli
elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante,
determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite
con il decreto di cui al comma 3.
Articolo 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 30 giugno 2001,
n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2001, n.330:
Art. 1. (Disposizioni in materia di accise).-
(omissis).
5. A decorrere dal 1^ luglio 2001 e fino al 30 settembre
2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il
gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire
100.000 per mille litri di prodotto. (omissis).
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo
dal 1^ luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui
al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di
vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato
settimanalmente dal Ministero delle attività produttive,
purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla
fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima
settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in
più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il
medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per
la regolazione contabile dei crediti di imposta.
8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano,
entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione
ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con
l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
(omissis).
Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000,
n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2000, n.343:
Art. 2. - 1. Per ottenere il rimborso di quanto
spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i
destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
lettere a), b) e c-bis), presentano, entro
il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai
competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto è consentito ai medesimi destinatari di
presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel
periodo dal 1^ settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso,
nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi
richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante,
determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4.
(omissis).