XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1701
Decreto-legge 1^ ottobre 2001, n.356, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.228 del 1^ ottobre 2001.
Interventi in materia di accise sui prodotti
petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare
alcuni interventi in materia di accise sui prodotti
petroliferi, al fine di compensare le variazioni
dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento
dei prezzi internazionali del petrolio, e, per l'effetto,
avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese
che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle
proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e
dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei
trasporti;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti
petroliferi).
1. Dal 1^ ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a
quella della benzina senza piombo.
2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi
indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle
misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.
3. Nel periodo 1^ ottobre 2001 - 31 dicembre 2001, è
consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto
di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema
distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata
la definizione commerciale di benzina super e garantendo la
necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di
destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione
dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non
comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei
titolari delle autorizzazioni.
Articolo 2.
(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di
accisa sugli oli minerali).
1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul
coke di petrolio, sull' "orimulsion", nonché sulle emulsioni
stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per
il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal 1^ gennaio 2005.
Articolo 3.
(Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle
serre).
1. Per il periodo dal 1^ ottobre 2001 al 31 dicembre 2001
il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente
da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si
applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro
delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000,
n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.
Articolo 4.
(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale).
1. A decorrere dal 1^ ottobre 2001 e fino al 31 dicembre
2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta
del 40 per cento per gli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000
metri cubi per anno.
Articolo 5.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali).
1. Per il periodo dal 1^ ottobre 2001 al 31 dicembre
2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato
di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio
liquefatto.
Articolo 6.
(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica).
1. Per il periodo dal 1^ ottobre 2001 al 31 dicembre
2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito
d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora
(Kwh) di calore fornito.
Articolo 7.
(Disposizione concernente il settore del gas
metano).
1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n.
37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali,
fino al 31 dicembre 2001.
Articolo 8.
(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori).
1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "di lire 100.000 per mille litri di
prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura
determinata con riferimento al 31 dicembre 2000".
2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica" sono sostituite dalle
seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze";
b) le parole: "20 luglio 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "10 ottobre 2001";
c) le parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001,
l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento"
sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 1^ gennaio
2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al
fine di compensare la variazione";
d) le parole: "Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministero delle attività produttive".
3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 agosto 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2001";
b) le parole: "del Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Agenzia delle dogane";
c) le parole: "con l'osservanza delle modalità
stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le
modalità e con gli effetti previsti dal".
4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno
2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2001";
b) le parole: "di lire 100.000 per mille litri di
prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura
determinata con riferimento al 30 giugno 2001".
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno
2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 ottobre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "31 gennaio 2002";
b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2001";
c) le parole:"in modo da" sono sostituite dalle
seguenti: "al fine di";
d) la parola: "trimestre" è sostituita dalla
seguente: "semestre".
6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno
2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "28 febbraio 2002";
b) le parole: "con l'osservanza delle modalità
stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le
modalità e con gli effetti previsti dal".
7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26
settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: "con l'osservanza
delle modalità stabilite con il" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo le modalità e con gli effetti previsti
dal".
Articolo 9.
(Norma di copertura).
1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di
cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori
oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi".
2. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in
lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per
l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle
entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota
delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è
riassegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno
2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 10.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1^ ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.