XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1701




        Onorevoli Deputati! - L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge prevede l'unificazione delle aliquote delle attuali benzine super (rossa) e senza piombo (verde) al livello di quella attualmente vigente per la benzina senza piombo. Tale iniziativa è in linea sostanziale con quanto previsto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2000, n. 434 (recante recepimento della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel), che individua nel 31 dicembre 2001 il termine ultimo per la commercializzazione della benzina con piombo. L'anticipo di un trimestre ha lo scopo di consentire agli operatori del settore di attuare per tempo una "bonifica" delle attuali strutture di produzione, stoccaggio e distribuzione di questa ultima benzina.
        Il comma 2 del medesimo articolo prevede, fino al 31 ottobre, la proroga delle vigenti aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24 della legge n. 388 del 2000. Per le "emulsioni stabilizzate", previste dalla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 24, viceversa, si prevede la proroga delle aliquote vigenti fino al 31 dicembre del corrente anno, in linea con quanto previsto dal successivo articolo 8 contenente misure per il settore dell'autotrasporto nel quale le predette emulsioni possono trovare impiego.
        Il comma 3, infine, autorizza la distribuzione di benzina senza piombo, nell'ultimo trimestre del 2001, anche attraverso il circuito della benzina "rossa", al fine di favorire la graduale "bonifica" delle attuali strutture di produzione, stoccaggio e distribuzione di questa ultima benzina, in vista della sua definitiva eliminazione dal mercato a fare data dal 1^ gennaio 2002.
        In considerazione dell'andamento di mercato dei prezzi dei prodotti petroliferi non appare opportuno procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, con il quale si dovrebbe stabilire il secondo degli aumenti intermedi delle aliquote di accisa sugli oli minerali e su taluni altri prodotti occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1^ gennaio 2005 (il primo aumento è stato disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 1999). Pertanto, l'articolo 2 prevede che per l'anno 2001 non si faccia luogo all'emanazione di detto decreto.
        Con l'articolo 3 viene mantenuta fino al 31 dicembre 2001 l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nelle serre destinate a tutte le tipologie di coltivazioni. Tale agevolazione, già prevista dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 388 del 2000, fino al 30 giugno 2001, è stata in precedenza già prorogata al 30 settembre del corrente anno dal decreto-legge 30 giugno 2001, n.246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.330.
        Quanto alle modalità di erogazione del beneficio, la disposizione in esame richiama il regolamento adottato - con decreto del Ministrio delle finanze 11 dicembre 2000, n.375 - ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 4 aprile 2000, n.92.
        L'articolo 4 mantiene fino al 31 dicembre 2001 la riduzione del 40 per cento (già prevista fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000, e successivamente prorogata al 30 settembre corrente anno dal citato decreto-legge n. 246 del 2001) dell'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, fissata in via ordinaria in lire 24,2 al metro cubo dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. Conseguentemente l'aliquota in questione risulta essere pari a lire 14,52 al metro cubo.
        L'articolo 5 conferma fino al 31 dicembre 2001 l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo (lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di gpl, utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese), già previsto fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 27, comma 1, della più volte citata legge n. 388 del 2000 e successivamente prorogato al 30 settembre dal citato decreto-legge n. 246 del 2001. Tale riduzione si aggiunge a quella introdotta in via permanente, pari a lire 200 per litro per il gasolio e a lire 258 al chilogrammo per il gpl, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n.448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria 1999) come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria 2000), e disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n.361.
        L'articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 ha stabilito per il periodo 1^ gennaio - 30 giugno 2001 l'aumento di lire 30 dello sconto previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica. Tale sconto si aggiunge a quello già stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998. L'agevolazione è stata poi prorogata al 30 settembre dal più volte citato decreto-legge n. 246 del 2001. Con l'articolo 6 del decreto in esame viene appunto confermato, fino al 31 dicembre 2001, il predetto ulteriore sconto di lire 30 per ogni chilowattora di calore fornito.
        L'articolo 7 del decreto concerne il gas metano utilizzato come combustibile per usi civili, per il quale la vigente normativa collega il trattamento fiscale alle tariffe, articolate per tipologie di usi, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con delibera n. 237 del 28 dicembre 2000, ha disposto l'abrogazione implicita del predetto provvedimento CIP, la soppressione dell'attuale differenziazione delle tariffe secondo l'uso del gas e l'istituzione a decorrere dal 1^ luglio 2001 di un sistema tariffario articolato per fasce di consumo.
        Con l'articolo in commento, atteso lo stretto collegamento tra trattamento fiscale e tariffe, si intende far sopravvivere, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001, le tariffe T1 e T2 previste dal citato provvedimento del CIP n. 37 del 26 giugno 1986. Tale disposto, che non comporta oneri per l'Erario, ha lo scopo di consentire - nel frattempo - la determinazione di nuovi criteri di tassazione per il consumo del gas metano utilizzato come combustibile per usi civili.
        Con l'articolo 8, si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2001 della riduzione, nella misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001, dell'aliquota normale di accisa per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da altre categorie esercenti attività di trasporto di persone, già prevista, fino al 30 giugno 2001, dall'articolo 25, commi 1 e 2, della citata legge n. 388 del 2000, e fino al 30 settembre dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 246 del 2001. Si conferma, altresì, che con decreto interministeriale possa essere variata l'entità della predetta riduzione in relazione all'andamento dei prezzi internazionali del petrolio. Si è, infine, provveduto ad apportare aggiustamenti di carattere formale alle citate norme al fine di uniformarne la formulazione letterale.
        Con l'articolo 9 si provvede ad individuare la necessaria copertura occorrente a fare fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle summenzionate disposizioni.
        L'articolo 10 fissa l'entrata in vigore del decreto allo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale al fine di consentire ai contribuenti di fruire senza soluzione di continuità delle agevolazioni fiscali in parola.




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Testo del decreto legge