XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1701
Onorevoli Deputati! - L'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge prevede l'unificazione delle aliquote delle
attuali benzine super (rossa) e senza piombo (verde) al
livello di quella attualmente vigente per la benzina senza
piombo. Tale iniziativa è in linea sostanziale con quanto
previsto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 novembre 2000, n. 434 (recante
recepimento della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità
della benzina e del combustibile diesel), che individua nel 31
dicembre 2001 il termine ultimo per la commercializzazione
della benzina con piombo. L'anticipo di un trimestre ha lo
scopo di consentire agli operatori del settore di attuare per
tempo una "bonifica" delle attuali strutture di produzione,
stoccaggio e distribuzione di questa ultima benzina.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede, fino al 31
ottobre, la proroga delle vigenti aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24 della legge n.
388 del 2000. Per le "emulsioni stabilizzate", previste dalla
lettera d) del comma 1 del predetto articolo 24,
viceversa, si prevede la proroga delle aliquote vigenti fino
al 31 dicembre del corrente anno, in linea con quanto previsto
dal successivo articolo 8 contenente misure per il settore
dell'autotrasporto nel quale le predette emulsioni possono
trovare impiego.
Il comma 3, infine, autorizza la distribuzione di benzina
senza piombo, nell'ultimo trimestre del 2001, anche attraverso
il circuito della benzina "rossa", al fine di favorire la
graduale "bonifica" delle attuali strutture di produzione,
stoccaggio e distribuzione di questa ultima benzina, in vista
della sua definitiva eliminazione dal mercato a fare data dal
1^ gennaio 2002.
In considerazione dell'andamento di mercato dei prezzi dei
prodotti petroliferi non appare opportuno procedere
all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n.448, con il quale si dovrebbe stabilire il
secondo degli aumenti intermedi delle aliquote di accisa sugli
oli minerali e su taluni altri prodotti occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal 1^ gennaio 2005 (il primo aumento è stato
disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.11 del 15 gennaio 1999). Pertanto, l'articolo 2
prevede che per l'anno 2001 non si faccia luogo all'emanazione
di detto decreto.
Con l'articolo 3 viene mantenuta fino al 31 dicembre 2001
l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nelle serre
destinate a tutte le tipologie di coltivazioni. Tale
agevolazione, già prevista dall'articolo 24, comma 3, della
legge n. 388 del 2000, fino al 30 giugno 2001, è stata in
precedenza già prorogata al 30 settembre del corrente anno dal
decreto-legge 30 giugno 2001, n.246, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.330.
Quanto alle modalità di erogazione del beneficio, la
disposizione in esame richiama il regolamento adottato - con
decreto del Ministrio delle finanze 11 dicembre 2000, n.375 -
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 4 aprile 2000,
n.92.
L'articolo 4 mantiene fino al 31 dicembre 2001 la
riduzione del 40 per cento (già prevista fino al 30 giugno
2001 dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000, e
successivamente prorogata al 30 settembre corrente anno dal
citato decreto-legge n. 246 del 2001) dell'aliquota di accisa
sul gas metano per combustione per uso industriale, fissata in
via ordinaria in lire 24,2 al metro cubo dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999,
laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri
cubi per anno. Conseguentemente l'aliquota in questione
risulta essere pari a lire 14,52 al metro cubo.
L'articolo 5 conferma fino al 31 dicembre 2001 l'aumento
dell'ammontare della riduzione minima di prezzo (lire 50 per
litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di gpl, utilizzati
come combustibili per riscaldamento in particolari zone
geografiche del Paese), già previsto fino al 30 giugno 2001
dall'articolo 27, comma 1, della più volte citata legge n. 388
del 2000 e successivamente prorogato al 30 settembre dal
citato decreto-legge n. 246 del 2001. Tale riduzione si
aggiunge a quella introdotta in via permanente, pari a lire
200 per litro per il gasolio e a lire 258 al chilogrammo per
il gpl, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della
citata legge n.448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria
1999) come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria 2000), e
disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1999, n.361.
L'articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 ha
stabilito per il periodo 1^ gennaio - 30 giugno 2001 l'aumento
di lire 30 dello sconto previsto per ogni chilowattora di
calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con
biomasse o con energia geotermica. Tale sconto si aggiunge a
quello già stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo
8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998.
L'agevolazione è stata poi prorogata al 30 settembre dal più
volte citato decreto-legge n. 246 del 2001. Con l'articolo 6
del decreto in esame viene appunto confermato, fino al 31
dicembre 2001, il predetto ulteriore sconto di lire 30 per
ogni chilowattora di calore fornito.
L'articolo 7 del decreto concerne il gas metano utilizzato
come combustibile per usi civili, per il quale la vigente
normativa collega il trattamento fiscale alle tariffe,
articolate per tipologie di usi, previste dal provvedimento
CIP n. 37 del 26 giugno 1986. L'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas con delibera n. 237 del 28 dicembre 2000,
ha disposto l'abrogazione implicita del predetto provvedimento
CIP, la soppressione dell'attuale differenziazione delle
tariffe secondo l'uso del gas e l'istituzione a decorrere dal
1^ luglio 2001 di un sistema tariffario articolato per fasce
di consumo.
Con l'articolo in commento, atteso lo stretto collegamento
tra trattamento fiscale e tariffe, si intende far
sopravvivere, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001,
le tariffe T1 e T2 previste dal citato provvedimento del CIP
n. 37 del 26 giugno 1986. Tale disposto, che non comporta
oneri per l'Erario, ha lo scopo di consentire - nel frattempo
- la determinazione di nuovi criteri di tassazione per il
consumo del gas metano utilizzato come combustibile per usi
civili.
Con l'articolo 8, si dispone la proroga fino al 31
dicembre 2001 della riduzione, nella misura determinata con
riferimento al 30 giugno 2001, dell'aliquota normale di accisa
per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da altre categorie
esercenti attività di trasporto di persone, già prevista, fino
al 30 giugno 2001, dall'articolo 25, commi 1 e 2, della citata
legge n. 388 del 2000, e fino al 30 settembre dall'articolo 1
del citato decreto-legge n. 246 del 2001. Si conferma,
altresì, che con decreto interministeriale possa essere
variata l'entità della predetta riduzione in relazione
all'andamento dei prezzi internazionali del petrolio. Si è,
infine, provveduto ad apportare aggiustamenti di carattere
formale alle citate norme al fine di uniformarne la
formulazione letterale.
Con l'articolo 9 si provvede ad individuare la necessaria
copertura occorrente a fare fronte agli oneri finanziari
derivanti dall'applicazione delle summenzionate
disposizioni.
L'articolo 10 fissa l'entrata in vigore del decreto allo
stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale al fine di consentire ai contribuenti di fruire
senza soluzione di continuità delle agevolazioni fiscali in
parola.