XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1655




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)


Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE PUBBLICO

          Il provvedimento in esame prevede la cessione degli immobili dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di alcuni enti pubblici territoriali e non territoriali ad una società veicolo appositamente costituita. Tale società finanzierà l'acquisto attraverso una operazione di cartolarizzazione, che consisterà in una emissione di titoli obbligazionari sul mercato, il cui rimborso sarà assicurato dalla gestione e dalla successiva vendita degli immobili stessi.
          La società veicolo, che verrà costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze, si avvarrà di alcune agevolazioni fiscali, previste dal presente decreto-legge.
          Nel decreto-legge, si prevede infatti che, ai titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, vengano applicate le norme dei titoli obbligazionari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, con la differenza che, per i finanziamenti effettuati dai non residenti, gli interessi corrisposti non saranno assoggettati alle imposte sui redditi, purché il beneficiario non abbia la residenza in un cosiddetto "paradiso fiscale".
          Inoltre, si prevede che il reddito afferente il patrimonio separato della società veicolo non verrà assoggettato ad imposte sui redditi e all'IRAP e che tutti gli atti, contratti e trasferimenti posti in essere per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione saranno esentati da bollo, registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.
          Infine, come ulteriore agevolazione fiscale, non verrà applicata la ritenuta fiscale sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società veicolo e sarà esclusa l'applicazione dell'IVA per le locazioni in favore dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.
          Il decreto-legge prevede che il trasferimento degli immobili di cui sopra possa essere effettuato verso fondi di investimento immobiliare per gli immobili diversi da quelli per uso residenziale.
Effetti sul gettito.

          La mancanza di una ricognizione puntuale rende difficile la stima del valore del patrimonio pubblico. Si ipotizza, tuttavia, che il suo valore possa essere compreso in una "forchetta" che spazia da 30.000 a 60.000 miliardi di lire.
          A tale valore bisogna aggiungere quello del patrimonio degli enti pubblici interessati dal provvedimento, in primo luogo quelli previdenziali, delle Poste italiane Spa, delle Ferrovie dello Stato Spa e dell'ETI, nonché i beni all'estero.
          Tali beni, che verranno individuati in un elenco che sarà emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, vengono stimati per un valore di 15.000 miliardi di lire.
          Ai fini della seguente valutazione sugli effetti del gettito, assumiamo pari a 45.000 miliardi di lire il valore del patrimonio statale e pari a 15.000 miliardi di lire quello degli enti di cui sopra.
          Il passaggio di tale patrimonio alle società veicolo rappresenta una fase transitoria dell'operazione di dismissione del patrimonio pubblico. Gli effetti sul gettito vengono traslati al momento in cui la società veicolo procederà alla vendita degli immobili in suo possesso.
          Se l'immobile venduto è un fabbricato ad uso abitativo verrà sottoposto all'imposta di registro nella misura del 3 per cento, nel caso in cui l'acquirente avrà i requisiti per l'agevolazione sulla prima casa, o del 7 per cento per le altre abitazioni.
          Tutti gli altri fabbricati di tipo non abitativo saranno, invece, sottoposti ad IVA ad aliquota ordinaria (20 per cento).
          Nel caso dei terreni agricoli (non edificabili) verrà applicata l'imposta di registro nella misura dell'8 per cento, se l'acquirente è imprenditore agricolo, cooperativa o associazione agricola, mentre per gli altri soggetti è applicata l'aliquota del 15 per cento.
          Per tutti i terreni edificabili si avrà, invece, l'applicazione dell'IVA nella misura del 20 per cento.
          Supponendo che circa il 60 per cento del valore del patrimonio immobiliare venga cartolarizzato (percentuale che tiene conto, tra l'altro, delle riduzioni di prezzo per alcune categorie di acquirenti), si ottiene un gettito complessivo di circa 36.000 miliardi di lire che si ritiene realizzabile nel quadriennio 2001-2004.
          Applicando, per i trasferimenti sottoposti ad imposta di registro (si stima l'80 per cento del totale degli immobili cartolarizzati) un'aliquota media dell'8 per cento (tenendo conto anche dell'imposta ipotecaria pari al 2 per cento e dell'imposta catastale pari all'1 per cento), si otterrà, per ogni 1.000 miliardi di immobili ceduti, un gettito pari a:

              lire 1.000 miliardi x 80 per cento x 8 per cento = 64 miliardi di lire.

          Per ciò che riguarda l'IVA all'aliquota del 20 per cento si otterrà un gettito di:

              lire 1.000 miliardi x 20 per cento x 20 per cento = 40 miliardi di lire.
          In questo caso l'effetto prodotto dalle imposte ipotecarie e catastali, applicate in misura fissa (pari a lire 500.000), produrranno un effetto trascurabile, data l'entità dell'intera operazione.
          Complessivamente si otterrà, per ogni lire 1.000 miliardi di cessioni, un gettito pari a lire 104 miliardi.


Capo II

DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO
IMMOBILIARE

          La disciplina tributaria dei nuovi fondi comuni d'investimento immobiliare, introduce alcune modifiche significative rispetto all'attuale regime fiscale relativo ai redditi prodotti dai fondi immobiliari chiusi.


L'attuale normativa.

          La vigente normativa tributaria dei fondi immobiliari chiusi è disciplinata dall'articolo 15 della legge n. 86 del 1994, che istituisce questa nuova figura di intermediario finanziario, cui viene attribuita la funzione di indirizzare il risparmio delle famiglie e delle imprese verso l'investimento in attività immobiliari. Tale articolo introduce un'imposta sostitutiva dell'IRPEG a carico della società di gestione (soggetto passivo) del fondo (articolo 15, comma 1), che è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del TUIR. Inoltre il comma 6 dell'articolo 15 prevede che i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti ai soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.
          Alla luce di quanto sopra è la società di gestione (unico soggetto passivo dell'imposta) a provvedere agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva calcolata separatamente per ciascun fondo.


La nuova disciplina.

          La nuova disciplina introduce un'imposta sostitutiva a carico della società di gestione pari all'1 per cento da prelevare annualmente sull'ammontare del valore netto contabile del fondo. Per l'anno 2001 l'imposta sostitutiva è dovuta proporzionalmente al valore del fondo riferito al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge ed il 31 dicembre 2001. L'imposta viene corrisposta entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
          Per quanto concerne il regime tributario dei partecipanti al fondo, la nuova normativa, in linea con quella attualmente in vigore, esclude dalla tassazione i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi e le eventuali plusvalenze realizzate mediante la cessione o il rimborso delle quote, salvo che le partecipazioni non siano relative ad imprese commerciali.
          Inoltre viene riconosciuto ai partecipanti un credito d'imposta pari all'1 per cento del valore delle quote sui proventi percepiti.


Considerazioni sull'attuale gettito.

          Per quanto concerne il gettito attualmente derivante dal regime tributario di cui sopra applicabile alle società che gestiscono i 9 fondi immobiliari chiusi presenti nel mercato italiano, si fa presente che i dati delle deleghe di versamento F24 (codice tributo 2024) per l'anno 2001 (dati aggiornati al 20 agosto) hanno prodotto un gettito pari a 49 milioni di lire.


Il gettito atteso.

          Il cambiamento del sistema di tassazione porta sicuramente dei benefici in capo all'Erario in termini di gettito rispetto alla situazione attuale.
          I benefìci derivano:

              - dal diverso sistema di tassazione introdotto, che allarga l'applicazione dell'imposta sostitutiva al patrimonio del fondo;

              - da quanto previsto nel presente provvedimento in tema di vendita degli immobili dello Stato.

          Per quanto riguarda il primo punto, sulla base delle informazioni fornite dalle società di gestione dei fondi, il valore patrimoniale dei fondi esistenti è pari a circa 3.000 miliardi di lire cui si applica l'imposta sostitutiva dell'1 per cento.
          Ne consegue che il gettito atteso relativamente ai fondi esistenti è pari a 30 miliardi di lire di competenza dell'anno 2002, a fronte di un minore gettito dovuto dall'abrogazione dell'attuale normativa di importo praticamente irrilevante (50 milioni di lire). Dal punto di vista di cassa tale gettito è atteso per il 2003.
          Per l'anno 2001 occorre calcolare la quota di competenza proporzionalmente al valore del fondo riferito al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge ed il 31 dicembre 2001. Si ipotizza l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 1^ ottobre prossimo, per cui la quota proporzionale per l'applicazione dell'imposta sostitutiva è relativa, per il 2001, a soli tre mesi. Il gettito atteso dalla tassazione dei fondi esistenti di competenza dell'anno 2001 (cassa 2002) risulta dunque pari a 7,5 miliardi di lire (3.000 x 1 per cento): 12 x 3.
          Per quanto concerne il secondo punto, il provvedimento in oggetto prevede che venga promossa la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare tramite il conferimento di beni immobili dello Stato a uso diverso da quello residenziale.
          Sulla base delle stime sul valore del patrimonio immobiliare pubblico, pari come detto a circa 30.000 miliardi di lire, ed ipotizzando, prudenzialmente, pari a 1.000 miliardi di lire il valore degli immobili trasferiti nel fondo/i, il maggiore gettito atteso di competenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva dell'1 per cento al valore dei fondi, sarà pari a 10 miliardi di lire (1 per cento x 1.000) a decorrere dal 2002.
          L'andamento di cassa comporta un maggior gettito di 10 miliardi di lire a decorrere dal 2003.
          A fronte del maggiore gettito così calcolato occorre stimare anche il minore gettito derivante dal trasferimento dei capitali necessari per la sottoscrizione delle quote dei fondi.
          Nell'ipotesi peggiore che tutti i 1.000 miliardi di lire necessari per la sottoscrizione provengano dai conti correnti, ad un tasso medio di interesse pari al 3 per cento, si ottiene un imponibile di circa 30 miliardi di lire.
          Applicando l'aliquota sugli interessi pari al 27 per cento, si ottiene un mancato gettito di circa 8 miliardi di lire così calcolato: 1.000 x 3 per cento x 27 per cento.
          Le tabelle seguenti riepilogano gli effetti di competenza e di cassa sul gettito:

... (omissis) ...



Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme
espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge


          Articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

          Art. 2. - (omissis). 3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi di riferimento. (omissis).


          Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239:

          Art. 2. - (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti).- 1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

              a) persone fisiche;

              b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

              c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;

              d) fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;

              f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. (omissis).


          Articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

          Art. 27. (Ritenuta sui dividendi)- 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del medesimo testo unico, nonché sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86. (omissis).


          Articoli 14-bis, comma 10, e 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86:

          Art. 14-bis. - (omissis). 10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15. (omissis).

          Art. 15. (Disposizioni tributarie). 1. La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.
          2. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
          3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'articolo 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.
          4. La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.
          5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
          6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 3, del citato testo unico.
          7. La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.
          8. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 di detto decreto; agli stessi fini non s'intendono rilevanti, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato articolo 19, le operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'articolo 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.
          9. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.
          10. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.
          11. Con uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta.




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