XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1655
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001.
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare misure finalizzate all'immediato avvio del processo
di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche
mediante l'istituzione di fondi comuni di investimento
immobiliare aventi caratteristiche innovative rispetto a
quelle previste dall'ordinamento vigente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I.
Disposizioni in materia di privatizzazione e
valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico.
Articolo 1.
(Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico).
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione
della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui
agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e
14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali,
individua, sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli
beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del
patrimonio indisponibile e disponibile.
2. Appositi decreti individuano i beni degli enti
pubblici non territoriali, i beni non strumentali in
precedenza attribuiti a società a totale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello
Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei
beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle
società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi
predisposti dagli stessi.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della
proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono
gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile,
nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in
catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del
demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti
locali che ne facciano richiesta.
Articolo 2.
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche
attraverso soggetti terzi, di una o più società a
responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euri,
aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più
operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli
altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le società possono
essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero
dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso
le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma,
del codice civile. Delle obbligazioni nei confronti dei
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui
al comma 2, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di
ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di
cui al comma 2.
2. Le società costituite ai sensi del comma 1 effettuano
le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi,
mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di
finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni
immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I beni
così individuati, nonché ogni altro diritto acquisito
nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, dalle
società ivi indicate nei confronti dello Stato e degli altri
enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello
relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato
non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore
diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero
dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti.
3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti
reperiti dalle società di cui al comma 1 beneficiano in tutto
o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i
termini e le condizioni della stessa.
4. Alle società di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e
4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo
unico.
5. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono
assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2,
comma 1-bis, del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n.
239, purché ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamentato estero. Gli interessi e altri proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da
soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 10 maggio 1999, e raccolti dalle società di cui al comma 1
ai fini delle operazioni di cartolarizzazione ivi indicate,
non sono soggetti alle imposte sui redditi.
6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è
soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale
sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione
di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e
prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle
stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta. Ai fini dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di
beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non
si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi
dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori
individuati ai sensi del comma 1, lettera d),
dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti
in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al
comma 1 dell'articolo 3. Non si applica la ritenuta prevista
dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle
società di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei
crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del
patrimonio immobiliare può essere svolta, oltre che dalle
banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato
comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri
soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni del
presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo
3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto
dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.
Articolo 3.
(Modalità per la cessione degli immobili).
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere trasferiti a titolo oneroso ad una o più
società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con
uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Con gli stessi decreti sono determinati:
a) il prezzo iniziale che la società corrisponde
a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo,
che può anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che la società realizza per finanziare il
pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in
sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione della società nel possesso dei
beni immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remuneratività;
e) le modalità per la valorizzazione e la
rivendita dei beni immobili trasferiti.
Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici
soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi
del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli
effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unità
immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per
l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato
collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai
commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate
le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n.104.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità
immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare
complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste
dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n 457, e
successive modifiche ed integrazioni, inferiore a 18.000 euri,
al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove
anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto
successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alla
società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione
del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza
del contratto. Per le famiglie con componenti
ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del
reddito familiare complessivo lordo, determinato con le
modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000
euri. Per le unità immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola
nuda proprietà, fermo restando il diritto di prelazione di cui
al comma 5.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei
conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, solo
per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a
quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione
eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle
singole unità immobiliari ad uso diverso da quello
residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di
vendita frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione
sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un
acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione
sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi
sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri
accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché
essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non
siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze
del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di
opzione e di prelazione spettano anche ai familiari
conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui
conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita,
in caso di eliminazione del servizio di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità
immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unità
immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello
residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i
conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per
l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente
individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche
sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,
offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma
individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità
immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi
immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di
prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore
esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di
mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che
rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali
complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonché
l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono
essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi
particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate
con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive integrazioni, che non sono stati aggiudicati
alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità
di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalità di cui al presente decreto. La disposizione non si
applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana
direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione
dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio
per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un
interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. E' soppresso il comma 3
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La
copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli
enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle è
realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma
1, lettera a), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene
estesa all'INPDAI la facoltà di accesso alla Tesoreria
centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370,
nonché dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, di concerto con l'Agenzia per il territorio,
sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano
comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici
urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui
al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con
l'Agenzia per il territorio.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e
del diritto di prelazione prima che siano trascorsi dieci anni
dalla data dell'acquisto, salvo che si verifichino incrementi
del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero si verifichi
il trasferimento dell'acquirente in un comune distante di più
di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di
servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti
di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per
cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili
valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore della società beneficiaria del trasferimento.
Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo
1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non
si applica al trasferimento ivi previsto e può essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte della società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le
successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né a
quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione
degli enti locali territoriali, e l'articolo 19 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della
legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di
progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili
statali. Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in
alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al
presente decreto.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni
e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. Restano
fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di
cui al comma 1 può essere disposta in favore della società
beneficiaria del trasferimento la garanzia di un valore minimo
dei beni ad essa trasferiti e dei canoni di locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad essa
trasferiti, la società è esonerata dalla garanzia per vizi e
per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e
fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello
Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima
del trasferimento a favore della società. Le disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, si applicano alle rivendite da parte della società di
tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Si
applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. L'ufficiale rogante è
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Se gli
atti di rivendita sono rogati da notaio, gli onorari notarili
sono ridotti al 50 per cento.
20. Gli enti previdenziali alienano gli immobili
definitivamente offerti in opzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto al prezzo ed alle altre condizioni
indicate nell'offerta.
Articolo 4.
(Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
investimento immobiliare).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi
comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a
uso diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti
disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i
criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita
delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni
immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.
Capo II.
Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare.
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento
immobiliare).
1. E' ammessa l'istituzione di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) aventi le seguenti
caratteristiche:
a) abbiano ad oggetto l'investimento esclusivo o
prevalente in beni immobili, diritti reali immobiliari e
partecipazioni in società immobiliari;
b) assumano prestiti nel limite massimo del 60
per cento del valore degli immobili e diritti reali
immobiliari e partecipazioni e del 20 per cento degli altri
beni;
c) prevedano comunque la quotazione dei
certificati rappresentativi per i quali il valore minimo di
sottoscrizione è fissato in 5.000 euri;
d) prevedano la possibilità di non distribuire le
plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili, di
diritti reali immobiliari e di partecipazioni in società
immobiliari;
e) prevedano che, nel caso in cui i certificati
di partecipazione siano ammessi alla negoziazione nei mercati
regolamentati italiani, non più del 45 per cento dei
certificati sia detenuto da soggetti esercenti attività
d'impresa commerciale e che non più del 25 per cento dei
certificati siano detenuti da una persona fisica o da un
soggetto non residente;
f) prevedano che, nel caso in cui i certificati
di partecipazione non siano ammessi alla negoziazione nei
mercati regolamentati italiani, almeno il 75 per cento dei
certificati sia detenuto da soggetti non esercenti attività
d'impresa commerciale e dai fondi pensione e che ciascun
partecipante non possa detenere più del 5 per cento dei
certificati.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca
d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per le materie di
propria competenza, i regolamenti ed i provvedimenti necessari
per l'istituzione degli organismi previsti dal comma 1, nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Con proprio regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, il Ministro dell'economia e delle finanze può
dettare specifiche disposizioni concernenti le categorie degli
investitori cui è destinata l'offerta dei certificati,
l'assunzione di debiti e la negoziazione dei certificati nei
mercati regolamentati anche in deroga ai limiti individuati
nel comma 1.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti
previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto
compatibili con quanto disposto dal comma 1.
4. Le società di gestione del risparmio, relativamente ai
fondi già istituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono optare per l'applicazione del
regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente
decreto, dandone comunicazione alle competenti autorità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso.
Articolo 6.
(Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui
redditi).
1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai
sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo
26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le ritenute
previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77.
2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo,
la società di gestione preleva annualmente un ammontare pari
all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore
netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei
valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo anche
conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore
perché avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini
dell'applicazione della presente disposizione non concorre a
formare il valore del patrimonio netto l'ammontare
dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e
accantonata nel passivo.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta
entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta
sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in materia
di imposte sui redditi.
Articolo 7.
(Regime tributario dei partecipanti).
1. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
nonché le plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o
rimborso non sono soggetti ad imposizione, salvo che le
partecipazioni siano relative ad imprese commerciali. Sui
proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio è
riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre a formare
il reddito, pari all'1 per cento del valore delle quote,
proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in
ciascun periodo d'imposta. In ogni caso il valore delle quote
è rilevato, in ciascun periodo d'imposta, dall'ultimo
prospetto predisposto dalla società di gestione.
Articolo 8.
(Regime tributario del fondo ai fini IVA).
1. La società di gestione è soggetto passivo ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi
immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto è
determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per
l'attività della società secondo le disposizioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, ed è applicata distintamente
per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede
cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla
società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla
società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le
manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione
dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto. Ai
fini dell'articolo 38-bis del medesimo decreto, gli
immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di
manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai
rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi,
senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo
articolo.
2. In alternativa alla richiesta di rimborso la società
di gestione può computare gli importi, in tutto o in parte, in
compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2,
del citato decreto. Può altresì cedere a terzi il credito
indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le
disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate,
aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad
imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.
3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta,
all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei
crediti.
Articolo 9.
(Disposizioni di coordinamento).
1. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai
fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86.
2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello
Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti
locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come
parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di
lire per ciascuna imposta.
3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1^
aprile 1996, n. 239, la lettera d) è soppressa.
4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nonché
sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi
d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 86" sono soppresse.
5. Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25
gennaio 1994, n. 86, il terzo periodo è soppresso.
6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 è
abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
5.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli
effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti
all'attuazione del presente capo.
Articolo 10.
(Norma finale).
1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 6 è dovuta proporzionalmente al valore del
patrimonio netto del fondo riferito al periodo intercorrente
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31
dicembre 2001. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, si
applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 11.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.