XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1655




        Onorevoli Deputati! - Il patrimonio immobiliare pubblico ha vastissima dimensione, limitata funzione economica.
        Ciò, specificatamente, per una serie strutturale di ragioni:

            l'elenco dei beni ha struttura incerta, anche nel regime giuridico; i vincoli amministrativi ne limitano la valorizzazione; le esigenze di utilizzo si sono radicalmente ridotte, determinando l'opportunità di un diverso, migliore assetto patrimoniale e finanziario, tanto dal lato del settore pubblico, quanto dal lato del settore privato.

        In questo contesto, il presente provvedimento ha le seguenti tre funzioni essenziali:

            a) ricostruire il patrimonio immobiliare pubblico;

            b) operare la cessione dei beni non essenziali, realizzando con maggiore efficacia il processo di privatizzazione già avviato ed in parte già in atto, con crescenti effetti di efficienza economica complessiva;

            c) servire al mercato finanziario un prodotto (i fondi immobiliari) finora parzialmente in essere, ed invece fondamentale nella presente congiuntura economica, caratterizzata tra l'altro da domanda di "beni rifugio".

        Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
        Le amministrazioni pubbliche possiedono un amplissimo patrimonio immobiliare. Di tale patrimonio non esiste ancora un rendiconto. Le stime, necessariamente approssimate del patrimonio immobiliare che può essere immediatamente venduto, si attestano, secondo una valutazione estremamente prudenziale tra i 45.000 e i 60.000 miliardi di lire. Tra queste stime alcune assegnano al solo patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici un valore complessivo superiore ai 45.000 miliardi di lire.
        Il patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche è allo stesso tempo troppo ampio e utilizzato in modo inefficiente.
        L'insieme dei provvedimenti sul patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni, mira dunque a tre obiettivi: valorizzare il patrimonio e migliorarne la gestione, ridurre l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, diffondere la proprietà immobiliare.
        Nel complesso si tratta di una misura disegnata per riportare il patrimonio immobiliare ad una gestione economica.
        Sino ad oggi le vendite del patrimonio immobiliare sono state spesso annunciate e mai realizzate, per la combinazione di difficoltà burocratiche e difetto di volontà politica.
        Il provvedimento che si presenta parte dall'osservazione che la vendita del patrimonio immobiliare è atto che qualifica la politica economica del Governo. Si fonda su un disegno tecnico che supera le difficoltà che nel passato ne hanno impedito la valorizzazione e la vendita.
        Il provvedimento è diviso in 4 parti strettamente integrate:

            1. individuazione del patrimonio oggetto di cessione;

            2. costituzione e disciplina della società veicolo;

            3. meccanismi di vendita degli immobili;

            4. riforma della disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare.

        La prima parte ha per finalità quella di procedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico con l'obiettivo di determinare il conto generale del patrimonio dello Stato. La seconda e la terza parte attengono ai meccanismi e alla disciplina del processo di dismissione. La quarta ha finalità di ampliare la domanda attraverso lo sviluppo dei fondi immobiliari.
        La normativa prevede la realizzazione di una o più operazioni di cessione aventi ad oggetto immobili pubblici riconducibili alle seguenti tre categorie:

            - immobili dello Stato;

            - immobili in precedenza attribuiti a società controllate integralmente dallo Stato;

            - immobili degli enti previdenziali pubblici.

        Tali immobili saranno ceduti ad una o più società veicolo appositamente costituite, che finanziano l'acquisto attraverso una o più operazioni di cartolarizzazione versando quindi l'importo raccolto con tale operazione a titolo di "prezzo iniziale" ai proprietari cedenti.
        La società veicolo acquirente gli immobili, li gestisce tramite soggetti terzi e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili, dopo il rimborso del debito per capitale e interessi, degli altri oneri accessori, delle commissioni dei soggetti terzi e degli altri costi dell'operazione, sono corrisposti ai proprietari originari degli immobili sotto forma di "prezzo differito".
        L'emissione di titoli, il cui rimborso è collegato ai proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili, comporta una valutazione da parte del mercato finanziario sia della gestione che del processo di vendita, promuovendo una maggiore efficienza di entrambi.
        Per quanto riguarda gli immobili residenziali, oltre a non pregiudicare la posizione degli inquilini degli enti, la normativa relativa all'operazione rafforza in taluni casi le tutele già previste per gli stessi ed in particolare per le fasce più deboli. Allo stesso tempo il processo di vendita è reso più snello ed efficiente.
        Inoltre si interviene per sanare situazioni patologiche delineatesi fino ad oggi nel processo di vendita delle unità residenziali degli enti. Ad esempio, è introdotto un nuovo criterio di qualificazione degli "immobili di pregio" ed è modificato il meccanismo di vendita alle cooperative degli appartamenti inoptati, che in casi frequenti ha dato origine a manovre speculative - evidenziate dagli stessi enti - da parte delle stesse cooperative.
        Infine, sono snellite e velocizzate le procedure di vendita degli immobili, tramite la previsione della vendita all'asta direttamente da parte degli enti, per gli immobili residenziali liberi e per quelli inoptati e tramite l'utilizzo degli strumenti della conferenza di servizi e degli accordi di programma al fine di consentire la valorizzazione degli immobili prima della rivendita al mercato da parte della società veicolo, massimizzando in questo modo per lo Stato e per enti cedenti i proventi complessivi dell'operazione.
        L'obbiettivo è quello di attuare un processo di dismissione degli immobili unico e coordinato, al fine di ottimizzare i proventi complessivi ottenibili, evitando le conseguenze negative riconducibili alla realizzazione contemporanea e non sinergica di più programmi di vendita.
        L'operazione consente agli enti previdenziali di realizzare immediatamente buona parte dei proventi delle vendite immobiliari. Tali proventi dovrebbero affluire in conti di tesoreria remunerati intestati agli stessi enti. Inoltre, gli enti continuano a gestire gli immobili ed i processi di vendita, anche se in qualità di soggetti a ciò incaricati dalla società veicolo, in forza di una convenzione tipo che impegna gli enti stessi a porre in essere tutte le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di vendita programmati.
        L'operazione non interrompe il processo di vendita già in corso ma si sovrappone ad esso ed è volta a rendere più efficace ed efficiente il processo di alienazione per le vendite future.
        Infine, il testo legislativo introduce un sistema normativo flessibile che si limita a fissare i princìpi per il trasferimento e la rivendita degli immobili da parte della società veicolo e per l'operazione di cartolarizzazione, e rimanda a successivi decreti la determinazione degli aspetti tecnici attuativi dell'operazione stessa, garantendo così la possibilità di modulare l'operazione in funzione delle esigenze che si presenteranno.
        Quanto ai requisiti di necessità e urgenza che rendono indilazionabile l'immediata emanazione del provvedimento, si evidenzia quanto segue.
        Occorre, anzitutto, adottare misure finalizzate a consentire l'operatività di disposizioni intese a semplificare gli adempimenti necessari alla realizzazione di un programma straordinario ed organico di valorizzazione e cessione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, al fine di snellirne le modalità procedurali.
        La realizzazione di tale programma si pone, infatti, quale premessa indispensabile per consentire di acquisire le relative entrate al bilancio dello Stato già a partire dal corrente esercizio finanziario, migliorandone i saldi in vista della sua chiusura ed evitando in tal modo l'adozione di misure di finanza straordinaria.
        In secondo luogo le norme contenute nel presente provvedimento, oltre a determinare immediati riflessi di natura finanziaria, contribuiscono a delineare un quadro normativo più chiaro e coerente in materia di vendita degli immobili pubblici, che consenta anche di rispondere positivamente alle esigenze di certezza, in particolare degli attuali conduttori, in favore dei quali vengono previsti, tra l'altro, elementi di rafforzamento delle forme di tutela esistenti.
        Una maggiore certezza del quadro contribuirà, peraltro, anche a prevenire e a smorzare possibili tensioni che potrebbero insorgere nel settore dell'edilizia abitativa e ad evitare qualsiasi forma di speculazione economica che potrebbe realizzarsi al riguardo anche in relazione all'incontrollato diffondersi di notizie concernenti la vendita degli immobili in questione.
        Il capo I, ha per oggetto "Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico".
        All'articolo 1 si prevede, al fine di provvedere al riordino ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, ed anche in funzione della formulazione del relativo conto generale del patrimonio, che con decreti del direttore dell'Agenzia del demanio siano individuati i beni appartenenti allo Stato, specificandone le diverse categorie, ossia quelli demaniali, quelli appartenenti al patrimonio disponibile e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile.
        Si prevede, inoltre, l'individuazione degli immobili degli enti pubblici non territoriali, di quelli ubicati all'estero e di quelli - non strumentali - attribuiti a società integralmente controllate dallo Stato. Questi ultimi vengono riconosciuti di proprietà dello Stato. Il meccanismo si configura quindi come un ritorno nell'alveo del patrimonio dello Stato, di immobili attribuiti alle società sopra indicate, ma in effetti non necessari per lo svolgimento delle rispettive attività. Si desume, quindi, che le società debbano provvedere alle conseguenti rettifiche patrimoniali.
        Tali decreti hanno effetti dichiarativi della proprietà, e in caso di assenza di precedenti trascrizioni, producono gli effetti della stessa trascrizione. Gli uffici competenti, sulla base dei decreti sopra citati, provvedono alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
        L'articolo prevede, poi, la possibilità di ricorrere contro l'iscrizione del bene negli elenchi predisposti dall'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale, mentre sono fatti salvi gli altri rimedi di legge.
        Infine l'articolo 1 prevede che regioni, province e comuni possano usufruire del meccanismo previsto per la ricognizione del patrimonio dello Stato anche per i propri beni immobili, al fine di dare maggiore certezza alla titolarità degli stessi.
        L'articolo 2 disciplina la costituzione di una o più società veicolo da parte o su iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze e la sua operatività. Esso prevede le modalità di costituzione della società e la sua connotazione come pura società veicolo, in cui il rischio è - di fatto - trasferito in capo ai finanziatori.
        Viene disciplinata l'operazione di cartolarizzazione da effettuare da parte della società veicolo, sancendo la separatezza del patrimonio della società veicolo, in linea con quanto già previsto in via generale dalla legge sulla cartolarizzazione, al fine di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli e dei finanziatori nei confronti degli altri creditori. La società veicolo risponde nei confronti dei portatori dei titoli esclusivamente con il patrimonio separato ad essa conferito anche se è previsto - ove se ne riscontri l'opportunità - che lo Stato possa garantire, in tutto o in parte, alle condizioni da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i finanziamenti o i titoli emessi dalla stessa società veicolo.
        Quanto agli aspetti finanziari e fiscali relativi alla società veicolo ed ai titoli o finanziamenti dalla stessa emessi, resta inalterato il trattamento relativo ai finanziamenti, quale stabilito dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e trattandosi di un'operazione di interesse dello Stato, è previsto che i titoli emessi da parte di tale veicolo siano assimilabili, dal punto di vista fiscale, agli Eurobond emessi dalla Repubblica italiana.
        Si prevede che le attività di servicing possano essere svolte non solo da intermediari finanziari, come previsto dalla legge n. 130 del 1999 ma da altri soggetti (quali, ad esempio, lo Stato e gli enti previdenziali), rafforzando in questo modo il concetto che la gestione degli immobili resterà in capo agli enti originariamente titolari degli immobili.
        L'articolo 3 disciplina i meccanismi di alienazione e di rivendita degli immobili da parte della società veicolo.
        Il trasferimento a titolo oneroso degli immobili alla società veicolo è disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per immobili appartenenti ad enti soggetti a vigilanza anche da parte di altro Ministro, i decreti vengono emanati di concerto con quest'ultimo. Con lo stesso decreto vengono regolati gli aspetti tecnico-attuativi dell'operazione.
        Si prevede poi che, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere inclusi nell'operazione anche gli immobili inseriti nel programma straordinario di dismissione e non ancora aggiudicati al 31 ottobre 2001 nell'operazione di cartolarizzazione. Questa inclusione non comporta mutamenti sostanziali in relazione alle modalità realizzative del programma straordinario ed al ruolo dei vari soggetti coinvolti per il suo completamento.
        Si prevede inoltre l'inclusione nell'operazione di ulteriori immobili degli enti previdenziali, diversi da quelli di cui al comma 10 e non ceduti alla data del 31 ottobre 2001. Restano tuttavia escluse dall'operazione le unità immobiliari utilizzate dagli enti per fini strumentali e quelle necessarie, in forza di disposizioni legislative, alla costituzione di riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore dei beneficiari. Lo stesso articolo prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali impartisca istruzioni per l'accorpamento di uffici e sportelli degli enti previdenziali pubblici, allo scopo di rendere un servizio più efficiente agli utenti e di razionalizzare gli spazi utilizzati dagli stessi enti.
        Si prevede, poi, che il corrispettivo della vendita ottenuto dagli enti venga depositato in conti fruttiferi di tesoreria, con un tasso di remunerazione da determinarsi con decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.
        Viene quindi disciplinata la gestione degli immobili, fino alla rivendita da parte della società veicolo ad acquirenti terzi e vengono determinate le responsabilità dei soggetti incaricati della gestione.
        Vengono poi confermati i diritti degli inquilini degli immobili residenziali (opzione e prelazione) e le forme di tutela per le fasce più deboli dell'inquilinato, già in essere, prevedendo altresì la possibilità di cedere separatamente nuda proprietà ed usufrutto. Tali diritti vengono concessi purché gli inquilini siano in regola con il pagamento dei canoni e purché non sia stata accertata l'irregolarità della locazione. Gli stessi diritti sono estesi ai familiari conviventi ed agli eredi conviventi del conduttore.
        Si specifica che per la determinazione del prezzo di vendita si dovrà fare riferimento ai valori di mercato, determinati sulla base di transazioni analoghe sul mercato. Tali valori possono essere stimati dall'Agenzia del territorio o da terzi consulenti. E' quindi ribadita l'applicabilità degli sconti per gli inquilini.
        Si prevede che gli immobili inoptati possano essere venduti all'asta direttamente dall'ente fatte salve tutte le tutele per gli inquilini di essi e, inoltre - a maggiore tutela degli inquilini - concedendo ad essi la prelazione nel caso in cui si dovesse determinare, nel meccanismo di asta, un valore di cessione inferiore a quello al quale l'immobile è stato dato in opzione inizialmente all'inquilino.
        Si conferma l'applicazione degli sconti per coloro che acquistano in forma individuale e tramite mandato collettivo. Questo ultimo viene riqualificato, anche per risolvere i problemi ad oggi emersi in relazione al ruolo delle cooperative, ed in relazione a possibili speculazioni da parte delle stesse, prevedendo che l'ulteriore sconto per le vendite in blocco si applica all'acquisto almeno dell'80 per cento delle unità immobiliari residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere. La vendita attraverso mandato collettivo snellisce le modalità di cessione in blocco e le rende meno onerose per gli inquilini.
        Viene poi corretta un'altra anomalia attualmente in essere, relativa ai criteri di qualificazione degli immobili di pregio. L'individuazione delle unità immobiliari di pregio è demandata all'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, essendo stabilito che la valutazione sarà effettuata a livello di singolo immobile e non più di zona in cui è ubicato l'immobile e recuperando il criterio per cui, di norma, gli immobili situati nei centri storici urbani sono da considerare di pregio, salvo particolari eccezioni che dovranno essere proposte dall'Osservatorio e dall'Agenzia del territorio.
        Si confermano le norme in vigore per evitare speculazioni sulle rivendite degli immobili prevedendo la nullità degli atti di disposizione degli immobili compiuti infrangendo le norme di tutela previste.
        Vengono anche individuati gli strumenti per la valorizzazione degli immobili da cedere, attribuendo agli enti territoriali interessati dal processo di valorizzazione una quota del ricavato generato dalla rivendita degli immobili valorizzati da fissare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito di una soglia minima e massima.
        Sono inoltre semplificate le modalità di trascrizione.
        Viene poi regolato il diritto di prelazione sulla rivendita degli immobili da parte della società veicolo, qualificando il processo di vendita come una privatizzazione degli immobili, e quindi escludendo la possibilità che soggetti pubblici partecipino all'acquisto degli immobili dismessi, il che, ovviamente, vanificherebbe l'intera operazione. Vengono poi snellite le formalità documentali per la vendita degli immobili e si prevede il mantenimento dei vincoli gravanti sui beni ceduti dalla società veicolo. Si prevede, poi, la possibilità per lo Stato di garantire alla società veicolo un introito minimo dalla rivendita degli immobili.
        Si prevede, in caso di cessione degli immobili da parte della società veicolo, la riapertura dei termini a favore dell'acquirente per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato.
        L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che le vendite di immobili già avviate dagli enti previdenziali, al fine di assicurare continuità al processo di vendita, e certezza per gli inquilini che hanno già ricevuto offerte definitive d'acquisto, siano completate alle condizioni indicate nell'offerta stessa.
        L'articolo 4 prevede che, al fine di massimizzare i ricavi per la pubblica amministrazione, quale alternativa all'operazione di cartolarizzazione, ove ne sia riscontrata la necessità, tenuto conto dell'importanza anche in termini di valore della prospettata dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, taluni immobili possano essere apportati in uno o più fondi comuni di investimento immobiliare le cui quote saranno collocate presso il pubblico o presso investitori istituzionali, con incasso da parte dello Stato o degli enti cedenti dei proventi di tale collocamento.
        Si prevede che alla cessione ai fondi si applichino, ove compatibili, le misure di cui agli articoli da 1 a 3, tra le quali quelle volte a snellire i processi di valorizzazione degli immobili.
        Il capo II ha per oggetto "Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare".
        All'articolo 5, viene disciplinata, alla stregua di quanto avviene nelle realtà estere maggiormente evolute, la possibilità di istituire e gestire fondi d'investimento immobiliare aventi particolari caratteristiche quanto alla diffusione dei certificati di partecipazione presso il pubblico, alla possibilità di contrarre debiti e di prevedere distribuzioni periodiche di proventi. Le disposizioni di attuazione del comma 1 sono emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Consob e dalla Banca d'Italia nel rispetto dei princìpi contenuti nel testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Peraltro, al fine di consentire ai fondi esistenti di fruire immediatamente delle nuove disposizioni, è consentito alle società di gestione del risparmio di scegliere per la loro adozione immediata, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione.
        L'articolo 6 introduce il nuovo regime fiscale dei fondi. E' previsto che i fondi non siano assoggettati alle imposte dirette (IRPEG ed IRPEF) e all'IRAP e tutti i proventi di natura finanziaria siano conseguiti senza applicazione di ritenute o imposte sostitutive prelevate alla fonte. Ciò comporterà una maggiore efficienza nella gestione dei diversi flussi di ricavo realizzati dal fondo.
        Quale unica forma di prelievo è prevista un'imposta sostitutiva commisurata al valore del patrimonio netto del fondo in ciascun periodo d'imposta. L'aliquota di prelievo è stabilita nell'1 per cento.
        L'articolo 7 detta il regime tributario previsto per i partecipanti disponendo la non imponibilità per i proventi di qualsiasi natura (proventi periodici, plusvalenze, eccetera) realizzati dai soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale (persone fisiche, enti non commerciali) nonché dai soggetti non residenti. Per quanto riguarda, invece, le imprese commerciali, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 45 e 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), è disposto che i proventi percepiti concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo I, capo VI, del TUIR, con il riconoscimento di un credito d'imposta forfetario pari all'1 per cento del valore delle quote.
        L'articolo 8 detta le disposizioni in materia di IVA. Essendo il fondo comune un patrimonio separato ed autonomo privo di una soggettività ai fini IVA è previsto che il soggetto IVA sia la società di gestione del fondo. Tuttavia per evitare che l'effettuazione di operazioni esenti da IVA da parte della società di gestione (esenzione che spetta sulle commissioni di gestione del fondo e di collocamento titoli ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numeri 1) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) determini effetti distorsivi ai fini della detrazione dell'IVA sulle operazioni effettuate dai fondi (acquisti di beni, prestazioni di servizi di manutenzione, eccetera) è previsto che le operazioni effettuate dalla società di gestione debbano essere tenute distinte da quelle effettuate dai fondi gestiti. Ciò comporta che l'imposta afferente le operazioni di ciascun fondo dovrà essere determinata separatamente da quella degli altri fondi gestiti dalla società e dall'imposta dovuta dalla società di gestione per la propria attività; vi è soltanto l'obbligo per quest'ultima di procedere al versamento cumulativo dell'imposta e alla presentazione delle relative dichiarazioni. Specifiche disposizioni regolano le vicende del credito IVA che frequentemente si determina in capo ai fondi nel momento di effettuazione degli investimenti. E' previsto che i beni acquistati e gli oneri di manutenzione sostenuti rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e che il credito debba essere rimborsato entro sei mesi senza presentazione delle garanzie. In alternativa alla richiesta di rimborso la società di gestione potrà computare il credito IVA in compensazione delle imposte dovute, compresa l'imposta sostitutiva disciplinata dall'articolo 6, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza limite d'importo ovvero cedere il credito a terzi soggetti comprese le società del gruppo. Per agevolare queste ultime operazioni è previsto che gli atti pubblici e le scritture private autenticate siano soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.
        L'articolo 9, detta disposizioni di coordinamento.
        L'articolo 10, reca una norma finale.
        L'articolo 11, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.




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