XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1654




RELAZIONE TECNICA


(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).


Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA
FINANZIARIA


Disposizioni in materia di equalizzatore fiscale


Premessa

          A seguito dell'ordinanza del Tar Lazio n. 4971 del 3 agosto 2001 è stata di fatto sospesa l'applicazione del cosiddetto "equalizzatore" prevista dall'articolo 82 del TUIR nell'ambito della tassazione dei capital gain, che aveva trovato attuazione, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 4 agosto 2000, per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze realizzate a decorrere dal 1^ gennaio 2001.


Aspetti normativi

          Gli aspetti normativi relativi alla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi sono stati riformati dal decreto legislativo n. 461 del 1997 attraverso il quale si è scelto di applicare un'imposizione sostitutiva sui redditi finanziari (e, dunque, non solo sui redditi di capitale in senso stretto, quali gli interessi ed gli utili societari, ma anche sulle plusvalenze ed altri guadagni di capitale di cui all'articolo 81 del TUIR).
          I regimi previsti dalla medesima disposizione di delega possono ripartirsi in tre diverse discipline sia pure coordinate e collegate fra di loro.


Il regime della dichiarazione

          Caratterizzato: dalla tassazione al realizzo dei redditi di capitale (anche se prevalentemente attraverso l'applicazione di ritenute alla fonte od imposte sostitutive da parte di intermediari) e dei redditi finanziari di cui all'articolo 81 assoggettati ad imposta sostitutiva dovuta dal contribuente direttamente in dichiarazione, dalla compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con riporto a nuovo delle eventuali minusvalenze eccedenti, dall'applicazione del meccanismo di equalizzazione disciplinato dall'articolo 82 del TUIR, dall'applicazione del monitoraggio fiscale, interno ed estero.


Il regime del risparmio amministrato.

          Caratterizzato: anch'esso dalla tassazione al realizzo dei redditi di capitale (anche se prevalentemente con applicazione di ritenute alla fonte od imposte sostitutive) e dalla tassazione con applicazione dell'imposta sostitutiva dei redditi finanziari di cui all'articolo 81 del TUIR realizzati sulla singola operazione ad opera degli intermediari presso i quali i titoli od altri strumenti finanziari sono depositati in custodia od amministrazione, dall'applicazione del meccanismo di equalizzazione in termini temporalmente diversificati rispetto al regime della dichiarazione, dall'esclusione del monitoraggio fiscale, interno ed estero.
          Tale regime ovviamente assicura al contribuente l'anonimato.


Il regime del risparmio gestito.

          Caratterizzato: dalla tassazione alla maturazione del risultato netto afferente i redditi finanziari di cui all'articolo 81 del TUIR imputati al patrimonio gestito, dalla tassazione alla maturazione del risultato afferente i redditi di capitale imputati al patrimonio gestito, dalla determinazione algebrica del risultato netto da assoggettare ad imposizione sostitutiva ad opera dell'intermediario con riporto a nuovo delle eventuali eccedenze negative, dall'esclusione del meccanismo di equalizzazione e del monitoraggio fiscale, interno ed esterno. Anche tale regime ovviamente assicura al contribuente l'anonimato.


L'equalizzatore

          Dopo aver sinteticamente analizzato i tre differenti regimi impositivi previsti per i redditi finanziari ci vogliamo soffermare su una breve analisi dello strumento oggetto della presente relazione, riportiamo dunque nel prosieguo il testo del comma 9 dell'articolo 82 del TUIR in cui si delineano le caratteristiche dell'equalizzatore, successivamente individuate dal citato decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.

          "Articolo 82 del TUIR (omissis). 9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione". Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente.
          L'equalizzatore è dunque una formula matematica il cui utilizzo è stato introdotto con la finalità di rendere equivalente dal punto di vista finanziario la modalità di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di natura finanziaria utilizzata nell'ambito del regime gestito, che si fonda sul criterio della maturazione, rispetto ai regimi della dichiarazione dei redditi e del risparmio amministrato, i quali si basano invece sull'opposto criterio del realizzo.
          In particolare, attraverso il meccanismo dell'equalizzatore, le plusvalenze e le minusvalenze, i differenziali positivi e negativi, nonché i proventi e gli oneri di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, per i quali sia superiore a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti, sono corretti tenendo conto di un fattore di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione.
          Gli elementi di rettifica da utilizzare per rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione devono essere calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta e del momento del pagamento della stessa (decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, recante, tra l'altro, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, in materia di redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria).
          In sostanza, l'obiettivo dell'equalizzatore è quello di incrementare la tassazione effettiva applicabile nell'ambito del regime "della dichiarazione" e del "risparmio amministrato", rispetto all'aliquota nominale dell'imposta sostitutiva del 12,5 per cento, per tenere conto del mancato pagamento anno per anno della stessa.


Presupposto oggettivo

          
L'equalizzatore deve essere applicato:

              con riferimento alle attività finanziarie (esempio azioni, quote di snc, sas, srl, obbligazioni, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari derivati, eccetera) che possono dare origine a plusvalenze, minusvalenze, differenziali positivi o negativi, nonché proventi e oneri di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, per le quali sia superiore a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso dei titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti (articolo 82, comma 9, del TUIR);

              ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, situati in Stati membri dell'Unione europea e conformi alle direttive comunitarie, cosiddetti "fondi armonizzati" (articolo 10-ter, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77).


Applicazione dell'equalizzatore nel regime del risparmio amministrato

          
L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000 stabilisce le particolari modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario abilitato, nell'ambito del regime del risparmio amministrato. In particolare, una volta capitalizzati le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi, sulla base delle caratteristiche degli strumenti finanziari (ad esempio, titoli quotati e non quotati), viene rettificata l'imposta sostitutiva dovuta tenendo conto:

              delle aliquote della stessa vigenti nei vari anni;

              del momento di applicazione dell'imposta sostitutiva da parte degli intermediari, che avviene in corso d'anno a seguito della cessione degli strumenti finanziari o delle partecipazioni, mentre quella dovuta nel regime del risparmio gestito è applicata al 31 dicembre anche nell'ipotesi di realizzo in corso d'anno; pertanto, poiché il soggetto in regime di risparmio amministrato paga l'imposta prima del soggetto in regime di risparmio gestito, che costituisce il punto di riferimento dell' equalizzatore, la plusvalenza o la minusvalenza relativa all' ultimo periodo (anno in cui avviene la cessione o il rimborso) è rettificata (in meno) tenendo conto del numero dei giorni decorrenti dal giorno del realizzo fino alla fine dell'anno in cui è avvenuta la cessione.


          La circolare ministeriale n. 173 del 2000 ha chiarito che non è necessario procedere autonomamente alla determinazione della base imponibile, utilizzando la formula contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000, ma si può utilizzare direttamente la formula di determinazione dell'imposta sostitutiva contenuta nel comma 2.


Considerazioni sul gettito

          
L'effetto immediato dell'ordinanza del TAR citata, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle plusvalenze eventualmente maturate e realizzate a decorrere dal 4 agosto 2001, è stato quello di tornare alle modalità vigenti anteriormente al 1^ gennaio 2001, senza tener conto dell'equalizzatore (comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 13 agosto 2001).
          Il calcolo delle conseguenze di gettito derivanti dalla sospensione dell'applicazione dell'equalizzatore risulta oltremodo complesso.
          Occorrerebbe infatti disporre di tutte le singole voci utilizzate nella formula descritta nel decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000 ed in particolare sarebbe necessario conoscere, per ogni operazione di cessione di titoli, il valore iniziale, la data di acquisto, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in ogni anno, la data di cessione ed i tassi di rendimento dei titoli di Stato (rendistato) applicabili nei vari anni.
          Nell'impossibilità di acquisire tutte queste informazioni in tempi brevi, l'unica strada praticabile appare quella di avanzare delle ipotesi semplificatorie che consentano di operare una stima di massima partendo dagli unici dati certi disponibili, vale a dire il gettito derivante dal nuovo sistema di tassazione in vigore dal 1^ gennaio 2001.
          Nello sviluppo del ragionamento sono state avanzate le seguenti ipotesi:

              nel periodo 1^ luglio 1998-31 dicembre 2000 la realizzazione delle plusvalenze nette che, dopo la rettifica determinata dall'applicazione della formula, genera il gettito dell'imposta sostitutiva è supposta di andamento proporzionalmente correlato alla variazione dell'indice MIBTEL. Per il periodo 1^ gennaio 2001-3 agosto 2001 si suppone invece una stagnazione dei listini, ipotesi che, pur se non confortata dall'esame dei singoli titoli, risulta verosimile per il complesso dei prodotti finanziari.
          Il tasso di rendimento dei titoli di Stato, al netto dell'imposta sostitutiva su tali titoli, si suppone costante negli anni e pari al 5 per cento con capitalizzazione composta. Tale tasso è superiore a quello medio reale (circa 3,7 per cento) per tenere conto della quota di titoli esteri con un rendimento generalmente più elevato.
          Il periodo medio di permanenza in portafoglio dei titoli viene stimato pari a circa tre anni e si suppone che tale periodo medio sia applicabile in ogni singolo caso.
          I dati di gettito dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni, nel periodo gennaio-luglio 2001 risultano i seguenti (Ministero delle finanze - osservatorio delle entrate);

              codice tributo 1101: partecipazioni non qualificate (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, lire 770 miliardi);

              codice tributo 1102: partecipazioni tramite intermediari (articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997, lire 1.365 miliardi).

          Il gettito derivante dal codice tributo 1102, con una tassazione del 12,5 per cento, è stato determinato da un imponibile di circa lire 10.920 miliardi (1.365: 0,125), di cui una parte è la plusvalenza netta (cioè la differenza tra il valore di cessione del titolo e quello di acquisto) e la parte restante è la correzione determinata dall'applicazione della formula di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.
          Considerando che il periodo di realizzo delle plusvalenze nel 1998 è pari a sei mesi, è possibile calcolare le plusvalenze realizzate nei singoli anni, al netto della correzione derivante dall'equalizzatore, tramite lo sviluppo di un sistema di equazioni a tre incognite, in cui il rapporto esistente tra le plusvalenze del 1999 e del 2000 rispetto al 1998 è stato ottenuto utilizzando i valori dell'indice MIBTEL al 31 dicembre di ogni anno, come nella tabella seguente:

Anno MIBTEL Differenza Var. % su 1998

1997 16.695 -
1998 23.695 7.000
1999 28.976 5.281 75%
2000 30.323 1.347 20%

          Per cui, l'equazione sarà:

              Y = 2 x 0,75 x X

              Z = 2 x 0,2 x X

              X(1+0,025) x (1+0,05) x (1+0,05) + Y(1+0,05) x (1+0,05) + Z(1+0,05) = lire 10.920 miliardi).

          Dove X è la plusvalenza netta realizzata nel 1998, Y quella realizzata nel 1999 e Z è quella del 2000.
          Lo sviluppo del sistema porta al seguente risultato:

              plusvalenza netta 1998 = lire 3.408 miliardi;

              plusvalenza netta 1999 = lire 5.112 miliardi;

              plusvalenza netta 2000 = lire 1.363 miliardi.

          Con un totale pari a lire 9.883 miliardi ed una plusvalenza aggiuntiva determinata dall'equalizzatore di lire 1.037 miliardi (10.920 - 9.883) che genera un'imposta di lire 130 miliardi.
          Su base annua il gettito aggiuntivo è pari a:

              130:7 x 12 = lire 223 miliardi.

          Per l'anno 2001 il gettito che verrebbe a mancare, in seguito alla soppressione dell'equalizzatore, sarà pari a circa 93 miliardi di lire (223 miliardi - 130 miliardi).
          Il gettito derivante dal codice tributo 1101, riferendosi all'anno di imposta 2000 e poiché l'equalizzatore è entrato in vigore il 1^ gennaio 2001, non ha subìto la correzione determinata dall'applicazione della formula di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.
          L'imponibile relativo al codice tributo 1101, quindi, sarà pari a circa lire 6.160 miliardi (770 : 0,125).
          Applicando un'equazione simile alla precedente, avremo:

              Y = 2uxu0,75uxuX

              Z = 2uxu0,2uxuX

              Xu+uYu+uZu=ulire 6.l60 miliardi.
          Dove X è la plusvalenza netta realizzata nel 1998, Y quella realizzata nel 1999 e Z è quella del 2000.

          Lo sviluppo del sistema porta al seguente risultato:

              plusvalenza netta 1998 = lire 2.124 miliardi;

              plusvalenza netta 1999 = lire 3.186 miliardi;

              plusvalenza netta 2000 = lire 850 miliardi.

        Se alle plusvalenze appena menzionate si fosse applicata la rettifica determinata dall'equalizzatore avremmo dovuto sviluppare la seguente formula:

              2.124 x (1 + 0,025) x (1+0,05) x (1+0,05) + 3.186 x (1+0,05) x (1+0,05) + 850 x (1+0,05)

ottenendo una plusvalenza di lire 6.805 miliardi che, sottratta ai 6.160 miliardi, porta ad una rettifica, determinata dall'equalizzatore pari a circa 645 miliardi di lire, con un'imposta aggiuntiva pari a lire 81 miliardi (645 miliardi x 12,5 per cento).

          Su base annua il gettito aggiuntivo corrisponde agli 81 miliardi di lire appena calcolati, poiché gli importi derivanti dal codice tributo 1101 sono già stati incassati per intero nei termini dei versamenti previsti per la dichiarazione dei redditi.

          A decorrere dall'anno 2002 si può prevedere una perdita complessiva di circa lire 304 miliardi (223 miliardi + 81 miliardi), nell'ipotesi che il periodo medio di permanenza dei titoli in portafoglio sia pari a circa tre anni e supponendo che gli andamenti dei listini siano simili a quelli utilizzati nel calcolo.
          Ovviamente la perdita di gettito reale può discostarsi anche sensibilmente dai calcoli basati sul gettito dei primi mesi del 2001, in dipendenza dell'andamento futuro dei listini, al momento assolutamente imprevedibile. E' comunque scontato che le plusvalenze da calcolare andranno gradualmente diminuendo, per effetto delle notevoli perdite manifestatesi in tempi recenti.
          Si ritiene quindi ragionevole abbattere la perdite di un terzo per l'anno 2002 e di due terzi per il 2003.
          Riassumendo, le variazioni complessive di gettito nel triennio sono le seguenti (in miliardi di lire per cassa):

                2001 2002 2003

Codice tributo 1101 - -54 -27
Codice tributo 1102 -93 -149 -74
Totale -93 -203 -101

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva
sugli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari.

          L'attuale legislazione, riguardo la tassazione degli interessi pagati ai non residenti sulle obbligazioni private e pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, prevede la imponibilità in Italia di tutti gli interessi pagati ai non residenti da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
          Tale principio generale prevede, comunque, delle particolari eccezioni di esenzione di tassazione, riguardanti principalmente gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi sui titoli di Stato emessi all'estero e gli interessi, compresi quelli su titoli obbligazionari emessi dai grandi emittenti (Stato, banche, società quotate nei mercati regolamentati), pagati a soggetti residenti in Paesi che hanno una convenzione con l'Italia contro le doppie imposizioni, purché siano assoggettati ad imposta in quello Stato.
          Inoltre, l'attuale legislazione, assoggetta l'ottenimento dell'esenzione alla predisposizione di una particolare certificazione sottoscritta dall'autorità fiscale del Paese di residenza del percettore.
          Il disegno di legge in esame, invece, nel modificare il decreto legislativo citato, propone:

              l'eliminazione, per il soggetto residente in uno Stato che ha una convenzione contro la doppia imposizione con l'Italia, del requisito dell'assoggettamento ad imposta nello Stato estero;

              l'allargamento dell'esenzione anche ai soggetti non residenti nei Paesi con convenzioni contro la doppia imposizione, purché non localizzati nei cosiddetti "paradisi fiscali";

              la sostituzione della certificazione dello Stato estero con il ricorso all'autocertificazione.

          Per ciò che concerne gli effetti sul gettito, dai dati forniti dall'Osservatorio delle entrate per l'anno 2000, risulta un ammontare complessivo di imposte relative ad interessi e redditi di capitale, di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, pari a lire 6.847 miliardi, così suddivise (per codice tributo):

              1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi, frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996: lire 1 miliardo;

              1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi, frutti di obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996: lire 1 miliardo.
          Tale cifra, comunque, deve essere scorporata della parte relativa all'imposta sostitutiva sugli utili delle azioni accentrate presso la Monte titoli Spa, che il decreto della Direzione generale delle entrate del 6 dicembre 1996 ha fatto rientrare nel codice tributo 1239 (così come stabilito dalla nota del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate n. II/IV/1198/126660).
          Dal bilancio civilistico pubblicato dalla Monte titoli Spa (anno 2000) si è rilevato un ammontare complessivo di dividendi pagati pari a circa 20.137 miliardi di lire, che, ad una aliquota media del 20 per cento, corrispondono ad un versamento di imposta sostitutiva dell'ordine di lire 4.027 miliardi.
          Ne consegue che l'ammontare dell'imposta sostitutiva su interessi, premi, frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, al netto della parte relativa alla Monte titoli Spa, è pari a circa lire 2.820 miliardi.
          Considerando, inoltre, che l'incidenza dei titoli a breve e medio e lungo termine in possesso dei soggetti non residenti sul totale dei titoli emessi è pari al 28 per cento (fonte: Relazione generale della Banca d'Italia, anno 2000), ai fini della nostra stima prendiamo in esame solo il 10 per cento di tale percentuale (quindi circa il 3 per cento sul totale dei titoli emessi), in quanto in essa sono ricompresi i cosiddetti "lordisti", cioè coloro nei cui confronti non si applica l'imposta sostitutiva e che percepiscono i proventi dei titoli senza applicazione di prelievo.
          Pertanto, l'approvazione della normativa proposta farebbe venire meno un gettito pari a circa lire 85 miliardi (2.820 miliardi x 3 per cento), che si ridurrebbe, in pratica, alle sole imposte corrisposte sugli interessi e i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti nei "paradisi fiscali", che resterebbero al di fuori anche della nuova normativa.
          Occorre rilevare, peraltro, che, abbandonando il requisito dell'assoggettamento ad imposta, la platea dei potenziali investitori in titoli italiani dovrebbe aumentare significativamente, con evidenti implicazioni in termini di riduzione del costo del debito. Pur non considerando le Sicav francesi (sul cui patrimonio non sono disponibili quantificazioni), si può ipotizzare che, a seguito della riforma proposta, parte del patrimonio delle Sicav lussemburghesi (pari a circa 824 miliardi di euro) venga destinato all'acquisto di titoli di Stato italiani. Considerato che il portafoglio di riferimento utilizzato da tali gestori per misurare la propria performance (benchmark) comprende, mediamente, una quota di titoli italiani pari a circa il 20 per cento, si determinerebbe un afflusso in acquisto pari ad oltre 164 miliardi di euro (pari a circa il 40 per cento delle emissioni lorde dell'anno 2001). Questo afflusso rappresenterebbe domanda aggiuntiva per i titoli di Stato e qualora comportasse una riduzione anche solo dello 0,01 per cento del costo delle nuove emissioni, darebbe luogo ad un risparmio di spesa per interessi di circa 41 milioni di euro all'anno (circa 80 miliardi di lire). Dalle analisi condotte è ragionevole attendersi che la riduzione di costo si attesti almeno allo 0,10 per cento, pari a 800 miliardi di lire l'anno.
          Il saldo complessivo è pertanto pari a:

              - 85 miliardi di lire + 800 miliardi di lire = + 715 miliardi di lire.

Capo III

EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO


Aspetti normativi

          Il decreto-legge prevede l'emersione e la conseguente regolarizzazione, con riferimento alle sole pendenze fiscali e contributive, delle attività finanziarie comunque detenute all'estero e non denunciate dai soggetti "interessati".
          I soggetti "interessati" al provvedimento sono le persone fisiche, gli enti commerciali, le società semplici e le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR; sono dunque escluse le società di capitali.


Modalità dell'emersione

          La facoltà può essere esercitata nel periodo 1^ novembre 2001-28 febbraio 2002, e si concretizza con due distinte modalità operative:

              la prima modalità prevede l'effettivo rientro in Italia delle attività finanziarie (rimpatrio);

              nel secondo caso il contribuente può scegliere di continuare a mantenere le proprie attività all'estero (regolarizzazione).

          Entrambe le due tipologie di emersione prevedono:

              la presentazione di una "dichiarazione riservata" che il contribuente deve consegnare entro il periodo di riferimento citato all'intermediario (banche italiane, Sim, Società di gestione del risparmio, Poste italiane Spa e gli altri soggetti previsti dall'articolo 11, lettera b), del decreto-legge citato, tra cui anche le stabili organizzazioni di banche e di imprese di investimento non residenti) che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie trasferite dall'estero;

              il versamento di una somma(1) pari al 2,5 per cento (imposta sostitutiva) del valore dichiarato delle attività finanziarie (tale somma non è deducibile né compensabile ai fini di alcuna tassa, imposta o contributo);


        (1) In luogo del versamento della somma, nel solo caso del "rimpatrio", vengono previste due diverse modalità di regolarizzazione legate alla sottoscrizione di titoli di Stato vincolati o "a tasso ridotto" secondo le modalità descritte nell'articolo 18 del decreto-legge in oggetto; nel caso della "regolarizzazione" il contribuente è sempre soggetto al pagamento della somma o alla sottoscrizione dei titoli a "tasso ridotto".
              che l'intermediario provveda al versamento all'Erario (concessionario per la riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato) delle somme per la regolarizzazione entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata;

              i dati personali del contribuente forniti all'intermediario tramite la dichiarazione riservata non possono essere da questo trasmessi all'Amministrazione finanziaria, garantendo il completo anonimato ai fini fiscali dello stesso contribuente.


Considerazioni sul gettito

          Per quanto concerne le considerazioni sul gettito occorre premettere che la norma presenta sicuramente un forte richiamo, sia in considerazione del fatto che si garantisce l'anonimato al contribuente, sia perché, contestualmente all' introduzione delle disposizioni esaminate, viene modificata la disciplina sanzionatoria in materia di "monitoraggio fiscale".
          Più precisamente le sanzioni vengono modificate in maniera decisamente non favorevole per il contribuente, si passerà infatti da una sanzione con un importo compreso tra lire 500.000 e lire 4 milioni, a sanzioni comprese tra il 5 e il 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.
          Alla luce di quanto sopra valgono le seguenti considerazioni:

              si stima in circa 1 milione di miliardi di lire l'importo dei capitali detenuti all'estero, comprensivo della quota appartenente alle società, non agevolate dal provvedimento in oggetto;

              si ipotizza una percentuale pari al 40 per cento dell'imponibile stimato potenzialmente agevolabile (ovvero la quota di competenza delle persone fisiche), detenuto dai soggetti interessati al provvedimento (lire 400.000 miliardi);

              si stimano pari al 20 per cento i soggetti interessati che potrebbero effettivamente utilizzare l'agevolazione.

          Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'imponibile stimato dovrebbe essere pari a circa lire 80.000 miliardi (20 per cento x 400.000), per un maggior gettito di lire 2.000 miliardi (2,5 per cento x 80.000).
          In termini di distribuzione temporale dello stesso gettito, sulla base di quanto disposto dal testo del decreto-legge i primi effetti si potrebbero avere già a decorrere dal mese di dicembre 2001, salvo eventuali proroghe dei termini di riferimento temporali in cui va presentata la dichiarazione riservata (1^ novembre 2001 - 28 febbraio 2002).
          Alla luce di quanto sopra, appare corretto stimare l'incasso del gettito nell'anno 2001 (mese di dicembre) pari a lire 100 miliardi, mentre la differenza pari a lire 1.900 miliardi si prevede che venga incassata nell'anno 2002.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE

          Il capo IV del decreto-legge in esame, tramite la riformulazione dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, estende la possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazione, oltre che per i crediti d'imposta e contributivi inizialmente previsti, anche per altri crediti ed in particolare per i proventi futuri derivanti da lotto e lotterie.
          L'operazione viene realizzata tramite l'intervento di una società veicolo appositamente costituita.
          La società veicolo verrà costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze (o ne promuoverà la costituzione) sotto forma di società a responsabilità limitata. Essa si avvarrà di alcune agevolazioni fiscali previste nell'articolo 22 del decreto-legge.
          L'articolo 22 prevede che, ai titoli emessi dalla società di cartolarizzazione (purché ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero), vengano applicate le norme dei titoli obbligazionari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, con la differenza che, per i finanziamenti effettuati dai non residenti, gli interessi corrisposti non saranno assoggettati alle imposte sui redditi, purché il beneficiario non abbia la residenza in un cosiddetto "paradiso fiscale".
          Inoltre, lo stesso articolo 22 stabilisce che il reddito afferente il patrimonio separato delle società veicolo non verrà assoggettato ad imposte sui redditi e che tutti gli atti (contratti e trasferimenti e prestazioni) posti in essere per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione saranno esentati dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.
          Infine, come ulteriore agevolazione fiscale, non verrà applicata la ritenuta fiscale sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società veicolo.
          Le agevolazioni - previste per i redditi maturati dai non residenti e per la non applicazione delle imposte indirette sulle operazioni di cartolarizzazione - erano comunque già contenute nell'articolo 13 della legge n. 448 del 1998.


Effetti sul gettito derivanti dalle agevolazioni fiscali.

          La cartolarizzazione dei crediti per lotto e lotterie si configura come una operazione finanziaria in cui il costo per l'Erario è dato dal rendimento dei titoli emessi dalle società veicolo e dagli oneri specifici della stessa cartolarizzazione. Le agevolazioni fiscali si traducono in una riduzione di detto ultimo costo e, dunque, l'effetto netto sui conti dello Stato è sostanzialmente neutro. Le maggiori entrate realizzabili in assenza delle agevolazioni si tradurrebbero, infatti, in oneri per la cartolarizzazione e, dunque, aumenterebbero il costo dell'operazione a carico dello Stato.
          Per le ulteriori agevolazioni introdotte, invece, a favore delle operazioni di cartolarizzazione già previste dalla legge n. 448 del 1998, si hanno effetti aggiuntivi in termini di perdita di gettito di scarsa rilevanza. In particolare abbiamo la seguente situazione:

              imposte sui redditi per il patrimonio separato: non si prevedono effetti erariali significativi per l'esenzione del patrimonio separato dalle imposte sui redditi, in quanto la gestione di tale patrimonio separato dovrebbe essere in sostanziale pareggio;

              ritenuta su interessi dei conti correnti bancari: l'esenzione della ritenuta del 27 per cento sugli interessi è strettamente connessa all'esenzione riconosciuta ai fini delle imposte dirette di cui sopra.


EFFETTI RIASSUNTIVI DEL DECRETO-LEGGE

                2001 2002 2003 2004

EQUALIZZATORE ............ -93 -203 -101 -101
OBBLIGAZ. NON RESID. ..... +715 +715 +715
EMERS. ATT. ESTERE ....... +100 +1.900 - -
CARTOLARIZZAZIONE ........ - - - -
TOTALE ................... +7 +2.412 +614 +614
Importi in miliardi di lire.



Alllegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme
espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge


              Articolo 461 del codice penale:

          Art. 461. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata). Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo, di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.


              Articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

          Art. 82 - (omissis) 9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'articolo 81, nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione. Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi di particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni, l'organo tecnico può, senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non può essere anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (omissis).


              Articoli 6, comma 12, 7, comma 15, e 14, comma 13, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

          Art. 6. - (omissis) 12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.


          Art. 7. - (omissis) 15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1^ gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto (omissis).


          Art. 14 - (omissis) 13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si assume come data di acquisto la predetta data.


              Articolo 10-ter, comma 2, della legge 29 marzo 1983, n. 77:

          Art. 10-ter.- (omissis) 2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze (omissis).


              Articoli 6, commi 1 e 2, 7, commi 2 e 4, del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239:

          Art. 6. - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempreché tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia nonché quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
          2. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 si applica comunque secondo le modalità di cui all'articolo 3, nei confronti di:

              a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al comma 1;

              b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis.


          Art. 7. - (omissis) 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

              a) un'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6. L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione;

              b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza (omissis).

          4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta attestazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (omissis).
              Articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227:

          Art. 5. - (omissis) 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni (omissis).
          4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione (omissis).


              Articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

          Art. 15. - (Società per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti) 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.
          2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonché alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.
          3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.




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