XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1654
RELAZIONE TECNICA
(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA
FINANZIARIA
Disposizioni in materia di equalizzatore fiscale
Premessa
A seguito dell'ordinanza del Tar Lazio n. 4971 del 3
agosto 2001 è stata di fatto sospesa l'applicazione del
cosiddetto "equalizzatore" prevista dall'articolo 82 del TUIR
nell'ambito della tassazione dei capital gain, che aveva
trovato attuazione, secondo quanto disposto dal decreto
ministeriale del 4 agosto 2000, per la determinazione delle
plusvalenze/minusvalenze realizzate a decorrere dal 1^ gennaio
2001.
Aspetti normativi
Gli aspetti normativi relativi alla tassazione dei
redditi di capitale e dei redditi diversi sono stati riformati
dal decreto legislativo n. 461 del 1997 attraverso il quale si
è scelto di applicare un'imposizione sostitutiva sui redditi
finanziari (e, dunque, non solo sui redditi di capitale in
senso stretto, quali gli interessi ed gli utili societari, ma
anche sulle plusvalenze ed altri guadagni di capitale di cui
all'articolo 81 del TUIR).
I regimi previsti dalla medesima disposizione di delega
possono ripartirsi in tre diverse discipline sia pure
coordinate e collegate fra di loro.
Il regime della dichiarazione
Caratterizzato: dalla tassazione al realizzo dei redditi
di capitale (anche se prevalentemente attraverso
l'applicazione di ritenute alla fonte od imposte sostitutive
da parte di intermediari) e dei redditi finanziari di cui
all'articolo 81 assoggettati ad imposta sostitutiva dovuta dal
contribuente direttamente in dichiarazione, dalla
compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con riporto a
nuovo delle
eventuali minusvalenze eccedenti, dall'applicazione del
meccanismo di equalizzazione disciplinato dall'articolo 82 del
TUIR, dall'applicazione del monitoraggio fiscale, interno ed
estero.
Il regime del risparmio amministrato.
Caratterizzato: anch'esso dalla tassazione al realizzo
dei redditi di capitale (anche se prevalentemente con
applicazione di ritenute alla fonte od imposte sostitutive) e
dalla tassazione con applicazione dell'imposta sostitutiva dei
redditi finanziari di cui all'articolo 81 del TUIR realizzati
sulla singola operazione ad opera degli intermediari presso i
quali i titoli od altri strumenti finanziari sono depositati
in custodia od amministrazione, dall'applicazione del
meccanismo di equalizzazione in termini temporalmente
diversificati rispetto al regime della dichiarazione,
dall'esclusione del monitoraggio fiscale, interno ed
estero.
Tale regime ovviamente assicura al contribuente
l'anonimato.
Il regime del risparmio gestito.
Caratterizzato: dalla tassazione alla maturazione del
risultato netto afferente i redditi finanziari di cui
all'articolo 81 del TUIR imputati al patrimonio gestito, dalla
tassazione alla maturazione del risultato afferente i redditi
di capitale imputati al patrimonio gestito, dalla
determinazione algebrica del risultato netto da assoggettare
ad imposizione sostitutiva ad opera dell'intermediario con
riporto a nuovo delle eventuali eccedenze negative,
dall'esclusione del meccanismo di equalizzazione e del
monitoraggio fiscale, interno ed esterno. Anche tale regime
ovviamente assicura al contribuente l'anonimato.
L'equalizzatore
Dopo aver sinteticamente analizzato i tre differenti
regimi impositivi previsti per i redditi finanziari ci
vogliamo soffermare su una breve analisi dello strumento
oggetto della presente relazione, riportiamo dunque nel
prosieguo il testo del comma 9 dell'articolo 82 del TUIR in
cui si delineano le caratteristiche dell'equalizzatore,
successivamente individuate dal citato decreto del Ministro
delle finanze 4 agosto 2000.
"Articolo 82 del TUIR (omissis). 9. Le plusvalenze,
i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle
lettere c-bis), c-ter), c-quater) e
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, nonché le
relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i
quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente
tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o
rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento
finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito
imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro
importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere
equivalente la tassazione in base alla realizzazione con
quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del
periodo a rendere equivalente la tassazione in base alla
realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati
tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali
variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di
pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di
Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati
regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare
la determinazione del valore delle attività finanziarie
produttive di redditi tassabili in base alla maturazione". Con
decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo
tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica da
utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei
differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed
oneri realizzati nel periodo di imposta precedente.
L'equalizzatore è dunque una formula matematica il cui
utilizzo è stato introdotto con la finalità di rendere
equivalente dal punto di vista finanziario la modalità di
tassazione delle plusvalenze e dei redditi di natura
finanziaria utilizzata nell'ambito del regime gestito, che si
fonda sul criterio della maturazione, rispetto ai regimi della
dichiarazione dei redditi e del risparmio amministrato, i
quali si basano invece sull'opposto criterio del realizzo.
In particolare, attraverso il meccanismo
dell'equalizzatore, le plusvalenze e le minusvalenze, i
differenziali positivi e negativi, nonché i proventi e gli
oneri di cui alle lettere c-bis), c-ter),
c-quater), c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81
del TUIR, per i quali sia superiore a dodici mesi il periodo
intercorrente tra la data di acquisizione e quella di
cessione, chiusura o rimborso delle partecipazioni, titoli,
certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti, sono
corretti tenendo conto di un fattore di rettifica finalizzato
a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione
con quella in base alla maturazione.
Gli elementi di rettifica da utilizzare per rendere
equivalente la tassazione in base alla realizzazione con
quella in base alla maturazione devono essere calcolati
tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali
variazioni delle aliquote d'imposta e del momento del
pagamento della stessa (decreto legislativo 21 luglio 1999, n.
259, recante, tra l'altro, disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 1998, n.
201, in materia di redditi di capitale e redditi diversi di
natura finanziaria).
In sostanza, l'obiettivo dell'equalizzatore è quello di
incrementare la tassazione effettiva applicabile nell'ambito
del regime "della dichiarazione" e del "risparmio
amministrato", rispetto all'aliquota nominale dell'imposta
sostitutiva del 12,5 per cento, per tenere conto del mancato
pagamento anno per anno della stessa.
Presupposto oggettivo
L'equalizzatore deve essere applicato:
con riferimento alle attività finanziarie (esempio
azioni, quote di snc, sas, srl, obbligazioni, valute estere,
metalli preziosi, strumenti
finanziari derivati, eccetera) che possono dare origine a
plusvalenze, minusvalenze, differenziali positivi o negativi,
nonché proventi e oneri di cui alle lettere c-bis),
c-ter), c-quater) e c-quinquies) del
comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, per le quali sia superiore
a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di
acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso dei
titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti
(articolo 82, comma 9, del TUIR);
ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione
in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) di diritto estero, situati in Stati membri dell'Unione
europea e conformi alle direttive comunitarie, cosiddetti
"fondi armonizzati" (articolo 10-ter, comma 2, della
legge 23 marzo 1983, n. 77).
Applicazione dell'equalizzatore nel regime del risparmio
amministrato
L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle
finanze 4 agosto 2000 stabilisce le particolari modalità di
calcolo dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario
abilitato, nell'ambito del regime del risparmio amministrato.
In particolare, una volta capitalizzati le plusvalenze, i
differenziali positivi e gli altri proventi, sulla base delle
caratteristiche degli strumenti finanziari (ad esempio, titoli
quotati e non quotati), viene rettificata l'imposta
sostitutiva dovuta tenendo conto:
delle aliquote della stessa vigenti nei vari anni;
del momento di applicazione dell'imposta sostitutiva da
parte degli intermediari, che avviene in corso d'anno a
seguito della cessione degli strumenti finanziari o delle
partecipazioni, mentre quella dovuta nel regime del risparmio
gestito è applicata al 31 dicembre anche nell'ipotesi di
realizzo in corso d'anno; pertanto, poiché il soggetto in
regime di risparmio amministrato paga l'imposta prima del
soggetto in regime di risparmio gestito, che costituisce il
punto di riferimento dell' equalizzatore, la plusvalenza o la
minusvalenza relativa all' ultimo periodo (anno in cui avviene
la cessione o il rimborso) è rettificata (in meno) tenendo
conto del numero dei giorni decorrenti dal giorno del realizzo
fino alla fine dell'anno in cui è avvenuta la cessione.
La circolare ministeriale n. 173 del 2000 ha chiarito che
non è necessario procedere autonomamente alla determinazione
della base imponibile, utilizzando la formula contenuta
nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle
finanze 4 agosto 2000, ma si può utilizzare direttamente la
formula di determinazione dell'imposta sostitutiva contenuta
nel comma 2.
Considerazioni sul gettito
L'effetto immediato dell'ordinanza del TAR citata, ai
fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle plusvalenze
eventualmente maturate e realizzate a decorrere dal 4 agosto
2001, è stato quello di tornare
alle modalità vigenti anteriormente al 1^ gennaio 2001, senza
tener conto dell'equalizzatore (comunicato stampa dell'Agenzia
delle entrate del 13 agosto 2001).
Il calcolo delle conseguenze di gettito derivanti dalla
sospensione dell'applicazione dell'equalizzatore risulta
oltremodo complesso.
Occorrerebbe infatti disporre di tutte le singole voci
utilizzate nella formula descritta nel decreto del Ministro
delle finanze 4 agosto 2000 ed in particolare sarebbe
necessario conoscere, per ogni operazione di cessione di
titoli, il valore iniziale, la data di acquisto, le
plusvalenze e le minusvalenze realizzate in ogni anno, la data
di cessione ed i tassi di rendimento dei titoli di Stato
(rendistato) applicabili nei vari anni.
Nell'impossibilità di acquisire tutte queste informazioni
in tempi brevi, l'unica strada praticabile appare quella di
avanzare delle ipotesi semplificatorie che consentano di
operare una stima di massima partendo dagli unici dati certi
disponibili, vale a dire il gettito derivante dal nuovo
sistema di tassazione in vigore dal 1^ gennaio 2001.
Nello sviluppo del ragionamento sono state avanzate le
seguenti ipotesi:
nel periodo 1^ luglio 1998-31 dicembre 2000 la
realizzazione delle plusvalenze nette che, dopo la rettifica
determinata dall'applicazione della formula, genera il gettito
dell'imposta sostitutiva è supposta di andamento
proporzionalmente correlato alla variazione dell'indice
MIBTEL. Per il periodo 1^ gennaio 2001-3 agosto 2001 si
suppone invece una stagnazione dei listini, ipotesi che, pur
se non confortata dall'esame dei singoli titoli, risulta
verosimile per il complesso dei prodotti finanziari.
Il tasso di rendimento dei titoli di Stato, al netto
dell'imposta sostitutiva su tali titoli, si suppone costante
negli anni e pari al 5 per cento con capitalizzazione
composta. Tale tasso è superiore a quello medio reale (circa
3,7 per cento) per tenere conto della quota di titoli esteri
con un rendimento generalmente più elevato.
Il periodo medio di permanenza in portafoglio dei titoli
viene stimato pari a circa tre anni e si suppone che tale
periodo medio sia applicabile in ogni singolo caso.
I dati di gettito dell'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni, nel
periodo gennaio-luglio 2001 risultano i seguenti (Ministero
delle finanze - osservatorio delle entrate);
codice tributo 1101: partecipazioni non qualificate
(articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997,
lire 770 miliardi);
codice tributo 1102: partecipazioni tramite
intermediari (articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n.
461 del 1997, lire 1.365 miliardi).
Il gettito derivante dal codice tributo 1102, con una
tassazione del 12,5 per cento, è stato determinato da un
imponibile di circa lire 10.920 miliardi (1.365: 0,125), di
cui una parte è la plusvalenza netta (cioè la differenza tra
il valore di cessione del titolo e quello di acquisto) e la
parte restante è la correzione determinata dall'applicazione
della formula di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
agosto 2000.
Considerando che il periodo di realizzo delle plusvalenze
nel 1998 è pari a sei mesi, è possibile calcolare le
plusvalenze realizzate nei
singoli anni, al netto della correzione derivante
dall'equalizzatore, tramite lo sviluppo di un sistema di
equazioni a tre incognite, in cui il rapporto esistente tra le
plusvalenze del 1999 e del 2000 rispetto al 1998 è stato
ottenuto utilizzando i valori dell'indice MIBTEL al 31
dicembre di ogni anno, come nella tabella seguente:
Anno MIBTEL Differenza Var. % su 1998
1997 16.695 -
1998 23.695 7.000
1999 28.976 5.281 75%
2000 30.323 1.347 20%
Per cui, l'equazione sarà:
Y = 2 x 0,75 x X
Z = 2 x 0,2 x X
X(1+0,025) x (1+0,05) x (1+0,05) + Y(1+0,05) x (1+0,05)
+ Z(1+0,05) = lire 10.920 miliardi).
Dove X è la plusvalenza netta realizzata nel 1998, Y
quella realizzata nel 1999 e Z è quella del 2000.
Lo sviluppo del sistema porta al seguente risultato:
plusvalenza netta 1998 = lire 3.408 miliardi;
plusvalenza netta 1999 = lire 5.112 miliardi;
plusvalenza netta 2000 = lire 1.363 miliardi.
Con un totale pari a lire 9.883 miliardi ed una
plusvalenza aggiuntiva determinata dall'equalizzatore di lire
1.037 miliardi (10.920 - 9.883) che genera un'imposta di lire
130 miliardi.
Su base annua il gettito aggiuntivo è pari a:
130:7 x 12 = lire 223 miliardi.
Per l'anno 2001 il gettito che verrebbe a mancare, in
seguito alla soppressione dell'equalizzatore, sarà pari a
circa 93 miliardi di lire (223 miliardi - 130 miliardi).
Il gettito derivante dal codice tributo 1101, riferendosi
all'anno di imposta 2000 e poiché l'equalizzatore è entrato in
vigore il 1^ gennaio 2001, non ha subìto la correzione
determinata dall'applicazione della formula di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.
L'imponibile relativo al codice tributo 1101, quindi,
sarà pari a circa lire 6.160 miliardi (770 : 0,125).
Applicando un'equazione simile alla precedente,
avremo:
Y = 2uxu0,75uxuX
Z = 2uxu0,2uxuX
Xu+uYu+uZu=ulire 6.l60 miliardi.
Dove X è la plusvalenza netta realizzata nel 1998, Y
quella realizzata nel 1999 e Z è quella del 2000.
Lo sviluppo del sistema porta al seguente risultato:
plusvalenza netta 1998 = lire 2.124 miliardi;
plusvalenza netta 1999 = lire 3.186 miliardi;
plusvalenza netta 2000 = lire 850 miliardi.
Se alle plusvalenze appena menzionate si fosse applicata
la rettifica determinata dall'equalizzatore avremmo dovuto
sviluppare la seguente formula:
2.124 x (1 + 0,025) x (1+0,05) x (1+0,05) + 3.186 x
(1+0,05) x (1+0,05) + 850 x (1+0,05)
ottenendo una plusvalenza di lire 6.805 miliardi che,
sottratta ai 6.160 miliardi, porta ad una rettifica,
determinata dall'equalizzatore pari a circa 645 miliardi di
lire, con un'imposta aggiuntiva pari a lire 81 miliardi (645
miliardi x 12,5 per cento).
Su base annua il gettito aggiuntivo corrisponde agli 81
miliardi di lire appena calcolati, poiché gli importi
derivanti dal codice tributo 1101 sono già stati incassati per
intero nei termini dei versamenti previsti per la
dichiarazione dei redditi.
A decorrere dall'anno 2002 si può prevedere una perdita
complessiva di circa lire 304 miliardi (223 miliardi + 81
miliardi), nell'ipotesi che il periodo medio di permanenza dei
titoli in portafoglio sia pari a circa tre anni e supponendo
che gli andamenti dei listini siano simili a quelli utilizzati
nel calcolo.
Ovviamente la perdita di gettito reale può discostarsi
anche sensibilmente dai calcoli basati sul gettito dei primi
mesi del 2001, in dipendenza dell'andamento futuro dei
listini, al momento assolutamente imprevedibile. E' comunque
scontato che le plusvalenze da calcolare andranno gradualmente
diminuendo, per effetto delle notevoli perdite manifestatesi
in tempi recenti.
Si ritiene quindi ragionevole abbattere la perdite di un
terzo per l'anno 2002 e di due terzi per il 2003.
Riassumendo, le variazioni complessive di gettito nel
triennio sono le seguenti (in miliardi di lire per cassa):
2001 2002 2003
Codice tributo 1101 - -54 -27
Codice tributo 1102 -93 -149 -74
Totale -93 -203 -101
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva
sugli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari.
L'attuale legislazione, riguardo la tassazione degli
interessi pagati ai non residenti sulle obbligazioni private e
pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996,
prevede la imponibilità in Italia di tutti gli interessi
pagati ai non residenti da soggetti residenti in Italia o da
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Tale principio generale prevede, comunque, delle
particolari eccezioni di esenzione di tassazione, riguardanti
principalmente gli interessi su depositi e conti correnti
bancari e postali, gli interessi sui titoli di Stato emessi
all'estero e gli interessi, compresi quelli su titoli
obbligazionari emessi dai grandi emittenti (Stato, banche,
società quotate nei mercati regolamentati), pagati a soggetti
residenti in Paesi che hanno una convenzione con l'Italia
contro le doppie imposizioni, purché siano assoggettati ad
imposta in quello Stato.
Inoltre, l'attuale legislazione, assoggetta l'ottenimento
dell'esenzione alla predisposizione di una particolare
certificazione sottoscritta dall'autorità fiscale del Paese di
residenza del percettore.
Il disegno di legge in esame, invece, nel modificare il
decreto legislativo citato, propone:
l'eliminazione, per il soggetto residente in uno Stato
che ha una convenzione contro la doppia imposizione con
l'Italia, del requisito dell'assoggettamento ad imposta nello
Stato estero;
l'allargamento dell'esenzione anche ai soggetti non
residenti nei Paesi con convenzioni contro la doppia
imposizione, purché non localizzati nei cosiddetti "paradisi
fiscali";
la sostituzione della certificazione dello Stato estero
con il ricorso all'autocertificazione.
Per ciò che concerne gli effetti sul gettito, dai dati
forniti dall'Osservatorio delle entrate per l'anno 2000,
risulta un ammontare complessivo di imposte relative ad
interessi e redditi di capitale, di cui al decreto legislativo
n. 239 del 1996, pari a lire 6.847 miliardi, così suddivise
(per codice tributo):
1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi, frutti
di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto
legislativo n. 239 del 1996: lire 1 miliardo;
1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi, frutti
di obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo n. 239 del 1996: lire 1
miliardo.
Tale cifra, comunque, deve essere scorporata della parte
relativa all'imposta sostitutiva sugli utili delle azioni
accentrate presso la Monte titoli Spa, che il decreto della
Direzione generale delle entrate del 6 dicembre 1996 ha fatto
rientrare nel codice tributo 1239 (così come stabilito dalla
nota del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate
n. II/IV/1198/126660).
Dal bilancio civilistico pubblicato dalla Monte titoli
Spa (anno 2000) si è rilevato un ammontare complessivo di
dividendi pagati pari a circa 20.137 miliardi di lire, che, ad
una aliquota media del 20 per cento, corrispondono ad un
versamento di imposta sostitutiva dell'ordine di lire 4.027
miliardi.
Ne consegue che l'ammontare dell'imposta sostitutiva su
interessi, premi, frutti di obbligazioni e titoli similari di
cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, al netto della
parte relativa alla Monte titoli Spa, è pari a circa lire
2.820 miliardi.
Considerando, inoltre, che l'incidenza dei titoli a breve
e medio e lungo termine in possesso dei soggetti non residenti
sul totale dei titoli emessi è pari al 28 per cento (fonte:
Relazione generale della Banca d'Italia, anno 2000), ai fini
della nostra stima prendiamo in esame solo il 10 per cento di
tale percentuale (quindi circa il 3 per cento sul totale dei
titoli emessi), in quanto in essa sono ricompresi i cosiddetti
"lordisti", cioè coloro nei cui confronti non si applica
l'imposta sostitutiva e che percepiscono i proventi dei titoli
senza applicazione di prelievo.
Pertanto, l'approvazione della normativa proposta farebbe
venire meno un gettito pari a circa lire 85 miliardi (2.820
miliardi x 3 per cento), che si ridurrebbe, in pratica, alle
sole imposte corrisposte sugli interessi e i redditi di
capitale percepiti dai soggetti residenti nei "paradisi
fiscali", che resterebbero al di fuori anche della nuova
normativa.
Occorre rilevare, peraltro, che, abbandonando il
requisito dell'assoggettamento ad imposta, la platea dei
potenziali investitori in titoli italiani dovrebbe aumentare
significativamente, con evidenti implicazioni in termini di
riduzione del costo del debito. Pur non considerando le Sicav
francesi (sul cui patrimonio non sono disponibili
quantificazioni), si può ipotizzare che, a seguito della
riforma proposta, parte del patrimonio delle Sicav
lussemburghesi (pari a circa 824 miliardi di euro) venga
destinato all'acquisto di titoli di Stato italiani.
Considerato che il portafoglio di riferimento utilizzato da
tali gestori per misurare la propria performance
(benchmark) comprende, mediamente, una quota di titoli
italiani pari a circa il 20 per cento, si determinerebbe un
afflusso in acquisto pari ad oltre 164 miliardi di euro (pari
a circa il 40 per cento delle emissioni lorde dell'anno 2001).
Questo afflusso rappresenterebbe domanda aggiuntiva per i
titoli di Stato e qualora comportasse una riduzione anche solo
dello 0,01 per cento del costo delle nuove emissioni, darebbe
luogo ad un risparmio di spesa per interessi di circa 41
milioni di euro all'anno (circa 80 miliardi di lire). Dalle
analisi condotte è ragionevole
attendersi che la riduzione di costo si attesti almeno allo
0,10 per cento, pari a 800 miliardi di lire l'anno.
Il saldo complessivo è pertanto pari a:
- 85 miliardi di lire + 800 miliardi di lire = + 715
miliardi di lire.
Capo III
EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO
Aspetti normativi
Il decreto-legge prevede l'emersione e la conseguente
regolarizzazione, con riferimento alle sole pendenze fiscali e
contributive, delle attività finanziarie comunque detenute
all'estero e non denunciate dai soggetti "interessati".
I soggetti "interessati" al provvedimento sono le persone
fisiche, gli enti commerciali, le società semplici e le
associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR; sono dunque
escluse le società di capitali.
Modalità dell'emersione
La facoltà può essere esercitata nel periodo 1^ novembre
2001-28 febbraio 2002, e si concretizza con due distinte
modalità operative:
la prima modalità prevede l'effettivo rientro in Italia
delle attività finanziarie (rimpatrio);
nel secondo caso il contribuente può scegliere di
continuare a mantenere le proprie attività all'estero
(regolarizzazione).
Entrambe le due tipologie di emersione prevedono:
la presentazione di una "dichiarazione riservata" che
il contribuente deve consegnare entro il periodo di
riferimento citato all'intermediario (banche italiane, Sim,
Società di gestione del risparmio, Poste italiane Spa e gli
altri soggetti previsti dall'articolo 11, lettera b),
del decreto-legge citato, tra cui anche le stabili
organizzazioni di banche e di imprese di investimento non
residenti) che riceve in deposito le somme e le altre attività
finanziarie trasferite dall'estero;
il versamento di una somma(1) pari al 2,5 per cento
(imposta sostitutiva) del valore dichiarato delle attività
finanziarie (tale somma non è deducibile né compensabile ai
fini di alcuna tassa, imposta o contributo);
(1) In luogo del versamento della somma, nel solo caso
del "rimpatrio", vengono previste due diverse modalità di
regolarizzazione legate alla sottoscrizione di titoli di Stato
vincolati o "a tasso ridotto" secondo le modalità descritte
nell'articolo 18 del decreto-legge in oggetto; nel caso della
"regolarizzazione" il contribuente è sempre soggetto al
pagamento della somma o alla sottoscrizione dei titoli a
"tasso ridotto".
che l'intermediario provveda al versamento all'Erario
(concessionario per la riscossione o alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato) delle somme per la regolarizzazione
entro il termine previsto per il versamento delle ritenute
relative al mese di ricezione della dichiarazione
riservata;
i dati personali del contribuente forniti
all'intermediario tramite la dichiarazione riservata non
possono essere da questo trasmessi all'Amministrazione
finanziaria, garantendo il completo anonimato ai fini fiscali
dello stesso contribuente.
Considerazioni sul gettito
Per quanto concerne le considerazioni sul gettito occorre
premettere che la norma presenta sicuramente un forte
richiamo, sia in considerazione del fatto che si garantisce
l'anonimato al contribuente, sia perché, contestualmente all'
introduzione delle disposizioni esaminate, viene modificata la
disciplina sanzionatoria in materia di "monitoraggio
fiscale".
Più precisamente le sanzioni vengono modificate in
maniera decisamente non favorevole per il contribuente, si
passerà infatti da una sanzione con un importo compreso tra
lire 500.000 e lire 4 milioni, a sanzioni comprese tra il 5 e
il 25 per cento dell'ammontare degli importi non
dichiarati.
Alla luce di quanto sopra valgono le seguenti
considerazioni:
si stima in circa 1 milione di miliardi di lire
l'importo dei capitali detenuti all'estero, comprensivo della
quota appartenente alle società, non agevolate dal
provvedimento in oggetto;
si ipotizza una percentuale pari al 40 per cento
dell'imponibile stimato potenzialmente agevolabile (ovvero la
quota di competenza delle persone fisiche), detenuto dai
soggetti interessati al provvedimento (lire 400.000
miliardi);
si stimano pari al 20 per cento i soggetti interessati
che potrebbero effettivamente utilizzare l'agevolazione.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte
l'imponibile stimato dovrebbe essere pari a circa lire 80.000
miliardi (20 per cento x 400.000), per un maggior gettito di
lire 2.000 miliardi (2,5 per cento x 80.000).
In termini di distribuzione temporale dello stesso
gettito, sulla base di quanto disposto dal testo del
decreto-legge i primi effetti si potrebbero avere già a
decorrere dal mese di dicembre 2001, salvo eventuali proroghe
dei termini di riferimento temporali in cui va presentata la
dichiarazione riservata (1^ novembre 2001 - 28 febbraio
2002).
Alla luce di quanto sopra, appare corretto stimare
l'incasso del gettito nell'anno 2001 (mese di dicembre) pari a
lire 100 miliardi, mentre la differenza pari a lire 1.900
miliardi si prevede che venga incassata nell'anno 2002.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE
Il capo IV del decreto-legge in esame, tramite la
riformulazione dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, estende la possibilità di effettuare operazioni di
cartolarizzazione, oltre che per i crediti d'imposta e
contributivi inizialmente previsti, anche per altri crediti ed
in particolare per i proventi futuri derivanti da lotto e
lotterie.
L'operazione viene realizzata tramite l'intervento di una
società veicolo appositamente costituita.
La società veicolo verrà costituita dal Ministero
dell'economia e delle finanze (o ne promuoverà la
costituzione) sotto forma di società a responsabilità
limitata. Essa si avvarrà di alcune agevolazioni fiscali
previste nell'articolo 22 del decreto-legge.
L'articolo 22 prevede che, ai titoli emessi dalla società
di cartolarizzazione (purché ammessi a quotazione in almeno un
mercato regolamentato estero), vengano applicate le norme dei
titoli obbligazionari di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo n. 239 del 1996, con la differenza che, per i
finanziamenti effettuati dai non residenti, gli interessi
corrisposti non saranno assoggettati alle imposte sui redditi,
purché il beneficiario non abbia la residenza in un cosiddetto
"paradiso fiscale".
Inoltre, lo stesso articolo 22 stabilisce che il reddito
afferente il patrimonio separato delle società veicolo non
verrà assoggettato ad imposte sui redditi e che tutti gli atti
(contratti e trasferimenti e prestazioni) posti in essere per
il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione
saranno esentati dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria
e catastale e da ogni altra imposta indiretta.
Infine, come ulteriore agevolazione fiscale, non verrà
applicata la ritenuta fiscale sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari delle società veicolo.
Le agevolazioni - previste per i redditi maturati dai non
residenti e per la non applicazione delle imposte indirette
sulle operazioni di cartolarizzazione - erano comunque già
contenute nell'articolo 13 della legge n. 448 del 1998.
Effetti sul gettito derivanti dalle agevolazioni
fiscali.
La cartolarizzazione dei crediti per lotto e lotterie si
configura come una operazione finanziaria in cui il costo per
l'Erario è dato dal rendimento dei titoli emessi dalle società
veicolo e dagli oneri specifici
della stessa cartolarizzazione. Le agevolazioni fiscali si
traducono in una riduzione di detto ultimo costo e, dunque,
l'effetto netto sui conti dello Stato è sostanzialmente
neutro. Le maggiori entrate realizzabili in assenza delle
agevolazioni si tradurrebbero, infatti, in oneri per la
cartolarizzazione e, dunque, aumenterebbero il costo
dell'operazione a carico dello Stato.
Per le ulteriori agevolazioni introdotte, invece, a
favore delle operazioni di cartolarizzazione già previste
dalla legge n. 448 del 1998, si hanno effetti aggiuntivi in
termini di perdita di gettito di scarsa rilevanza. In
particolare abbiamo la seguente situazione:
imposte sui redditi per il patrimonio separato: non si
prevedono effetti erariali significativi per l'esenzione del
patrimonio separato dalle imposte sui redditi, in quanto la
gestione di tale patrimonio separato dovrebbe essere in
sostanziale pareggio;
ritenuta su interessi dei conti correnti bancari:
l'esenzione della ritenuta del 27 per cento sugli interessi è
strettamente connessa all'esenzione riconosciuta ai fini delle
imposte dirette di cui sopra.
EFFETTI RIASSUNTIVI DEL DECRETO-LEGGE
2001 2002 2003 2004
EQUALIZZATORE ............ -93 -203 -101 -101
OBBLIGAZ. NON RESID. ..... +715 +715 +715
EMERS. ATT. ESTERE ....... +100 +1.900 - -
CARTOLARIZZAZIONE ........ - - - -
TOTALE ................... +7 +2.412 +614 +614
Importi in miliardi di lire.
Alllegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme
espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge
Articolo 461 del codice penale:
Art. 461. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o
di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di
valori di bollo o di carta filigranata). Chiunque fabbrica,
acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati
esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di
valori di bollo, di carta filigranata è punito, se il fatto
non costituisce un più grave reato con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un
milione.
Articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917:
Art. 82 - (omissis) 9. Le plusvalenze, i
differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle
lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies),
del comma 1 dell'articolo 81, nonché le relative minusvalenze,
differenziali negativi ed oneri per i quali sia superiore ai
dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di
acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della
partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o
rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un
ammontare che si ottiene applicando al loro importo gli
elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la
tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla
maturazione calcolati tenendo conto del periodo di possesso,
delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché
del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento
dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in
mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa
influenzare la determinazione del valore delle attività
finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla
maturazione. Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati
regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente
individuato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi di
particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle
predette quotazioni, l'organo tecnico può, senza oneri,
avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli
organismi di categoria degli intermediari finanziari
professionali individuati appositamente dal Ministro delle
finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato
decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare
per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali
positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri
realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo
decreto, che in ogni caso non può essere
anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale (omissis).
Articoli 6, comma 12, 7, comma 15, e 14, comma 13, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
Art. 6. - (omissis) 12. Ai fini dell'applicazione
della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 82 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dall'articolo 4, comma 1, sulle plusvalenze,
proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote,
certificati o rapporti per i quali è stata esercitata
l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto
la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna
categoria dei predetti titoli, quote, certificati o
rapporti.
Art. 7. - (omissis) 15. Nel caso di revoca
dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione
della disposizione del comma 9 dell'articolo 82 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dall'articolo 4, comma 1, la data di acquisizione
dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera
il 1^ gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso
di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è
quella di chiusura del rapporto (omissis).
Art. 14 - (omissis) 13. Agli effetti
dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dall'articolo 4, comma 1, per le partecipazioni, i
titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti
posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto si assume come data di acquisto la predetta
data.
Articolo 10-ter, comma 2, della legge 29 marzo
1983, n. 77:
Art. 10-ter.- (omissis) 2. Sui proventi di
cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9
dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica
determinati con il decreto del Ministro delle finanze
(omissis).
Articoli 6, commi 1 e 2, 7, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 1^ aprile 1996, n. 239:
Art. 6. - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari di cui all'articolo 2,
comma 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali
siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempreché
tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di
acquisire le informazioni necessarie ad accertare la
sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai
fini della sussistenza del requisito della residenza si
applicano le norme previste dalle singole convenzioni. Non
sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da
enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia nonché quelli
percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve
ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non
hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per
evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi
non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76,
comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 si applica
comunque secondo le modalità di cui all'articolo 3, nei
confronti di:
a) soggetti non residenti diversi da quelli di
cui al comma 1;
b) soggetti residenti negli Stati o territori di
cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati
dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo
comma 7-bis.
Art. 7. - (omissis) 2. La banca o la società di
intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve
acquisire:
a) un'attestazione dell'autorità fiscale
competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi
dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 6. L'attestazione deve
essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto
di cui all'articolo 11, comma 4, e produce effetti fino al 31
marzo dell'anno successivo a quello di presentazione;
b) i dati identificativi del soggetto non
residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli
depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli
elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri
frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza
(omissis).
4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla
lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari
di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta
sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti.
La predetta attestazione non è acquisita relativamente agli
enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia (omissis).
Articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227:
Art. 5. - (omissis) 2. La violazione dell'obbligo
di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai
trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti
all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione
quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è
superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni
(omissis).
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire un milione
(omissis).
Articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448:
Art. 15. - (Società per l'acquisto e la
cartolarizzazione dei crediti) 1. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
costituire una società per azioni, con capitale sociale
iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo
l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e
contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti
pubblici previdenziali.
2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei
crediti nonché alla società di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti
all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al
Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali
cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta,
i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono
intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di
imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in
alternativa secondo modalità da definire con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze.