XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1654
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione
dell'euro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visti gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n.
974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo
all'introduzione dell'euro, che prevedono l'immissione in
circolazione, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, di banconote e
di monete metalliche denominate in euro, nonché
l'apprestamento, da parte degli Stati membri partecipanti alla
moneta unica, di sanzioni adeguate contro l'alterazione e la
contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in
euro;
Vista la Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del
29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per
mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la
falsificazione di monete in relazione all'introduzione
dell'euro;
Visti gli articoli 1.5, 3.1 e 6 della raccomandazione
della Commissione dell'11 ottobre 2000 sui mezzi per agevolare
la preparazione degli operatori economici al passaggio
all'euro;
Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del
28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell'euro contro la falsificazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
disciplinare taluni aspetti dell'attività bancaria e
finanziaria, nonché di assicurare in maniera tempestiva e
completa la tutela dell'euro dalle falsificazioni;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza
di rivedere la disciplina in materia di equalizzatore fiscale,
anche alla luce dell'orientamento assunto al riguardo dalla
giurisprudenza, nonché di conseguire, già dal corrente anno, i
risparmi derivanti dalla revisione della disciplina normativa
sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria, sulla
cartolarizzazione e su altre operazioni finanziarie;
Sentito il parere della Banca centrale europea del 30
agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro
della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO
Sezione I
Disposizioni per il passaggio all'euro del sistema
bancario e finanziario.
Articolo 1.
(Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di
credito).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via
impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono
trasformare in euro i conti della clientela denominati in
lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla
pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto
scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino
al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti
possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione
di assegni, fino al 31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano
anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti
all'euro; in tali casi, la facoltà di cui all'ultimo periodo
del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione
originaria del conto.
3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli
emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di
addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il
31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità
euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di
conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento
definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17
giugno 1997. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 non possono
essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se
emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima
data non possono essere impartiti alle banche ordini di
accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in
ogni caso ferma la facoltà di versare in conto banconote e
monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri
soggetti che svolgono attività finanziaria.
Articolo 2.
(Chiusura degli sportelli, modalità di versamento
dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli
emolumenti al personale statale).
1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria
provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato,
della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici
postali, per le attività di bancoposta di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano
chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.
2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli
sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di
accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti
correnti postali.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo
comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al
pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge
n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 è considerato
ultimo giorno lavorativo.
4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano
entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto
dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del
servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste
italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme
riscosse allo stesso titolo.
5. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il
pagamento delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, non può essere effettuato
mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni
altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31
dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001.
8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il
termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la
Tesoreria dello Stato è fissato al 28 dicembre 2001 e alla
medesima data cessano di avere validità i titoli di spesa la
cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.
9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6
della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9
dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978,
n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del
Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno
2001 lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute al
personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7
dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito
calendario predisposto dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca
d'Italia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Articolo 3.
(Chiusura del sistema dei pagamenti "BI-REL" e proroga dei
termini di adempimento delle obbligazioni).
1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformità alle
decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle banche
centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti
denominato BI-REL in un giorno lavorativo, ne dà preventiva
comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale
pubblicazione è effettuata almeno quindici giorni prima del
giorno di chiusura.
2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al
comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia
soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da
effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati
di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema
BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla
Banca d'Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Sezione II
Disposizioni contro la falsificazione dell'euro.
Articolo 4.
(Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non
ancora emesse).
1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo
l'articolo 52-ter è inserito il seguente titolo:
"Titolo IX
Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in
euro non aventi corso legale.
Art. 52-quater.
(Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi
corso legale).
1. Agli effetti della legge penale, alle monete
aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e
le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso
legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non
aventi ancora corso legale.
2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha
efficacia per i reati commessi prima del 1^ gennaio 2002.
3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454,
455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi
entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente
stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di
falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le
monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 52-quinquies.
(Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in
monete euro non aventi corso legale).
1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad
oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non
hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta
euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le
sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis,
diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di
falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le
monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre
2001".
Articolo 5.
(Acquisto o detenzione di ologrammi. Modifica
dell'articolo 461 del codice penale).
1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo
comma è aggiunto il seguente:
"La stessa pena si applica se le condotte previste dal
primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti
della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la
contraffazione o l'alterazione".
Articolo 6.
(Responsabilità amministrativa degli enti).
1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di
pubblico credito e in valori di bollo).- 1. In
relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice
penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico
credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e
461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le
sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in
relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in
relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464,
secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento
quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le
sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e
d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo
comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli
articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un
anno".
Articolo 7.
(Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla
falsificazione dei mezzi di pagamento).
1. Per le finalità di cui al regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le
valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle
falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche
denominate in euro, nonchè degli altri mezzi di pagamento, le
autorità nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed
analizzare i dati tecnici e statistici, nonchè le altre
informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le
informazioni di cui dispongono, secondo le modalità e i
termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il
Ministero dell'interno.
2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che
consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi così
come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica
degli stessi.
3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie
relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati
personali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalità e i termini per
lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2
e 3.
Articolo 8.
(Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione
delle banconote e delle monete in euro sospette di
falsità).
1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o
distribuiscono a titolo professionale banconote e monete
metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla
circolazione le banconote e le monete metalliche in euro
sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio,
rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato.
2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con
riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto
degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e
delle monete metalliche in euro sospette di falsità.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che
violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal
Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non
ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca
d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato le
banconote o monete metalliche in euro sospette di falsità, è
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a
quindicimila euri. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 145 del decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzione
spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi
riguardanti le monete metalliche in euro e al Governatore
della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in
euro.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA
FINANZIARIA
Articolo 9.
(Disposizioni in materia di equalizzatore).
1. Sono abrogati:
a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) il comma 12 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) il comma 15 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
d) il comma 13 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
e) il comma 2 dell'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la
determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e
dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e
oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonché per i
redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a
decorrere dalla stessa data.
3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e
continuano ad applicarsi con decorrenza 1^ gennaio 2001 gli
elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi
diversi di natura finanziaria, nonchè di taluni redditi di
capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in
data 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o
alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di
imposta sostitutiva.
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati).
1. Al decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal
seguente:
"1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di
cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti
all'estero, diversi dai soggetti residenti negli Stati o
territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al
medesimo comma 7-bis";
b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;
c) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal
seguente:
"2. La banca o la società di intermediazione
mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
a) una dichiarazione dell'effettivo beneficiario
dei proventi dei titoli che attesti di non essere residente in
Italia né in alcuno degli Stati o territori di cui
all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati
dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo
comma 7-bis. La dichiarazione deve essere redatta in
conformità al modello stabilito con uno o più decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il
31 ottobre 2001, e produce effetti salvo revoca;
b) i dati identificativi del soggetto non
residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli
depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli
elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri
frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua
pertinenza";
d) nell'articolo 7, comma 4, primo periodo, le
parole: "dell'attestazione" sono sostituite dalle seguenti:
"della dichiarazione"; nel
secondo periodo, le parole: "La predetta attestazione" sono
sostituite dalle seguenti: "La predetta dichiarazione".
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
per gli interessi, premi ed altri frutti che maturano a
decorrere dal 1^ gennaio 2002.
Capo III
EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO
Articolo 11.
(Definizioni).
1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si
intende per:
a) "interessati", le persone fisiche, gli enti
non commerciali, le società semplici e le associazioni
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) "intermediari", le banche italiane, le società
d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione
del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
o), dello stesso testo unico, limitatamente alle
attività di gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio
iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del
predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili
organizzazioni in Italia di banche e di imprese di
investimento non residenti;
c) "d.l. n. 429 del 1982", il decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria;
d) "d.l. n. 167 del 1990", il decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,
recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
e) "d.l. n. 143 del 1991", il decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni,
recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante
e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio;
f) "d.lgs. n. 213 del 1998", il decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n.
433;
g) "d.lgs. n. 319 del 1998", il decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino
dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
h) "d.lgs. n. 74 del 2000", il decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205.
Articolo 12.
(Rimpatrio).
1. Nel periodo tra il 1^ novembre 2001 e il 28 febbraio
2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che
rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre
attività finanziarie comunque detenute alla data di entrata in
vigore del presente decreto fuori del territorio dello Stato,
senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge
n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati
nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5
per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie
medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di
alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così
rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità.
2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1,
nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati
possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento
dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli
di Stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di
interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il
differenziale tra il valore nominale e la quotazione di
mercato.
Articolo 13.
(Adempimenti).
1. Gli interessati presentano agli intermediari una
dichiarazione riservata delle attività finanziarie
rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le
attività provenienti dall'estero e optando per il versamento
della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il
conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui
all'articolo 12, comma 2. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la
determinazione del controvalore in euro delle attività
finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio
stabilito con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei
cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il
periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal
rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 12, comma 1,
è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie
rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.
2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo
12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello
stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento
delle ritenute relative al mese di ricezione della
dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro
rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca
direttamente la provvista corrispondente, effettuando i
disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite
istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca
d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui
all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati
alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma
2.
3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia
della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano
all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito
per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare
complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di
cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di
cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione
dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione riservata.
4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il
contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma
1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi.
Articolo 14.
(Effetti del rimpatrio).
1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle
attività finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e
nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13:
a) preclude nei confronti del dichiarante e dei
soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario
e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è
ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla
data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente
agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre
attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;
b) estingue le sanzioni amministrative,
tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5
del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla
disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
c) esclude la punibilità per i reati di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché
i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione
di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f),
del predetto decreto n. 429, relativamente alla
disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.
2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di
antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di
rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1
e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli
intermediari non effettuano le comunicazioni
all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari
non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini
degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le
dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la
somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la non comunicazione
all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora
non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati
nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima
amministrazione i dati e le notizie relativi alle
dichiarazioni riservate, nonchè quelli eccedenti i
medesimi.
4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie
relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in
relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova
nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in
relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e
per l'applicazione di misure di prevenzione di natura
patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge
ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio.
5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di
rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge
n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello
precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel
periodo dal 1^ gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli
obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi
previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167.
6. In caso di accertamento, gli interessati possono
opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e
estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la
congruità della somma di cui all'articolo 12, comma 1, in
relazione all'ammontare delle attività indicato nella
dichiarazione riservata, ovvero l'effettività della
sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.
Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e
contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono
definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.
7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di
cui al presente articolo quando, alla data di presentazione
della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle
norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque
sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre
attività di accertamento tributario e contributivo di
cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il
rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1,
lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati
è già stato avviato il procedimento penale.
8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari
cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi
derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima
della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo
contestualmente la provvista corrispondente alle imposte
dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari
qualora le attività finanziarie fossero già state depositate
presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica
l'articolo 13, comma 4.
Articolo 15.
(Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute
all'estero).
1. In conformità alle disposizioni del Trattato
istitutivo della Comunità europea in materia di libera
circolazione dei capitali, gli interessati che comunque
detengono all'estero alla data di entrata in vigore del
presente decreto attività finanziarie, possono conseguire gli
effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8,
relativamente alle attività finanziarie mantenute all'estero e
regolarizzate, con il versamento della somma indicata
nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalità indicate
all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti
nel medesimo articolo.
2. Gli interessati presentano agli intermediari la
dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attività
finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il
versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero
per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma
2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una
certificazione degli intermediari non residenti che attesta
che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati
sono in deposito presso i medesimi intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero
versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui
all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative
comunicazioni e attestazioni con le modalità di cui
all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990
e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Articolo 16.
(Regolarizzazione di altre attività).
1. In conformità alle disposizioni del Trattato
istitutivo della Comunità europea in materia di libera
circolazione dei capitali, gli interessati che comunque
detengono alla data di entrata in vigore del
presente decreto investimenti ed attività all'estero diversi
dalle attività di cui all'articolo 15 possono regolarizzare,
nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti
investimenti e attività con le modalità indicate nel predetto
articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista.
La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo
14, ad eccezione del comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.
Articolo 17.
(Disposizioni in materia di antiriciclaggio).
1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si
applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di
identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal
decreto-legge n. 143 del 1991.
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non
costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della
valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma
rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal
medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.
Articolo 18.
(Assegnazione dei titoli).
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il
Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli
intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati
all'investimento conferiti con le dichiarazioni riservate.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli
di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui
caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata,
l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di
assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso
Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.
3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12,
comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia
gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto
del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate,
nei tempi e con le modalità contenute nel decreto di emissione
dei predetti titoli.
4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di
assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.
Articolo 19.
(Disciplina sanzionatoria).
1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono
sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare
degli importi non dichiarati";
b) al comma 4, le parole: "è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono
sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare
degli importi non dichiarati".
2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3,
l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi
eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.
Articolo 20.
(Vincoli di destinazione e rilevazioni dell'Ufficio
italiano dei cambi).
1. Gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al
finanziamento delle infrastrutture pubbliche e private e degli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo
del Paese.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente capo, ad eccezione di quelle previste dal comma 1,
sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
finalizzato, con appositi provvedimenti, al finanziamento
della previdenza sociale.
3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio
dell'attività di raccolta delle informazioni per
l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti
e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con
il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio
dell'attività di analisi statistica sui dati aggregati di cui
all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991
fissa le modalità di rilevazione delle attività rimpatriate o
regolarizzate.
Articolo 21.
(Disposizioni in materia di economia sommersa).
1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa
spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali
del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano
straordinario di accertamento, mirato al contrasto
dell'economia sommersa, tenendo conto anche dell'esigenza di
assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate ai
sensi delle disposizioni contenute nel presente capo.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE
Articolo 22.
(Società per la cartolarizzazione).
1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Società per la cartolarizzazione) - 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a
costituire o a promuovere
la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una
società a responsabilità limitata con capitale sociale
iniziale di 10.000 euri avente ad oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei
crediti d'imposta e contributivi. Ai crediti futuri sono
assimilati altri proventi di natura non tributaria
appartenenti allo Stato. La società può essere costituita
anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle
finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni
previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile.
Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei
titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3,
nonché di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna
operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e i diritti di cui al comma 4.
2. Le caratteristiche delle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o
più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se
l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o
più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni
operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri
stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei
portatori dei titoli, approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
3. La società di cui al comma 1 finanzia le
operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante
emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di
finanziamenti.
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al
comma 1, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle
singole operazioni di cartolarizzazione dalla società ivi
indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di
terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti
da quello della società stessa e da quello relativo alle altre
operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse
azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori
dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui
al comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei
crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di
imposta o in alternativa, secondo modalità da definirsi, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e
sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla società di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere b) e c),
e 4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo
unico.
8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1
sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e sono soggetti al regime
previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto
legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, purché ammessi a
quotazione in almeno un mercato regolamentato estero. Gli
interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai
finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i
soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un
regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del
Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti
dalla stessa società per finanziare le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle
imposte sui redditi.
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4
non è soggetto alle imposte sui redditi, né all'imposta
regionale sulle attività produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il
perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la
ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari
delle società di cui al comma 1.
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti
in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I
richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti
devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto
compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed
agli enti pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1,
ovvero ai decreti di cui al comma 2.
11. Si applicano le disposizioni della legge 30
aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al
comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione
dei crediti e dei proventi ceduti può essere svolta, oltre che
dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui
al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto
dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui
al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono
oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6
della legge n. 130 del 1999".
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE
Articolo 23.
(Utilizzazione delle liquidità di società controllate
dallo Stato).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può dare
indirizzi a società da esso direttamente o indirettamente
controllate e non quotate in mercati finanziari regolamentati,
al fine di ottimizzarne la gestione della liquidità.
Articolo 24.
(Anticipo del contributo straordinario all'INPS).
1. Il pagamento della terza rata dei contributi
straordinari di cui alle lettere a) e b), comma 2,
dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può
essere anticipato al 30 novembre 2001.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definite le modalità di corresponsione del contributo
straordinario di cui al comma 1.
Articolo 25.
(Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società
controllate dallo Stato).
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e
remunerazione, modalità di emissione di titoli, il cui
rimborso è effettuato attraverso la cessione di azioni
detenute dallo Stato in società di capitali.
2. Con le stesse modalità sono individuate le
caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto
azioni detenute dallo Stato in società di capitali.
3. Con il medesimo decreto sono individuate le società le
cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle
operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.
4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito , con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474.
5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini
fiscali ai titoli di cui all'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono
soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-bis,
del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239. Le cessioni
di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui
contratti di trasferimento delle azioni.
Articolo 26.
(Norma finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 9 e 10,
valutate in lire 93 miliardi per l'anno 2001, in lire 288
miliardi per l'anno 2002 ed in annue lire 186 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, si provvede, per l'anno 2001
mediante utilizzo di parte delle entrate recate dagli articoli
relativi all'emersione di attività detenute all'estero,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto l'importo da
destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 20, e per
gli anni successivi con
quota parte dei risparmi di spesa per interessi conseguenti
dal predetto articolo 10.
Articolo 27.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.