XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1654




        Onorevoli Deputati! - Negli ultimi tre decenni lo scenario finanziario italiano è stato caratterizzato, oltre che da una serie straordinaria di fenomeno evolutivi positivi, dalla negatività costituita da imponenti flussi di illegale migrazione all'estero di capitali.
        Ciò è stato tanto nella lunga fase di protezionismo finanziario che ha caratterizzato gli anni '70 ed '80, quanto successivamente, quando gli investimenti diretti e di portafoglio oltre confine sono stati progressivamente liberalizzati.
        All'origine del fenomeno, di entità straordinaria anche in comparazione con analoghi flussi migratori in uscita da altri Paesi europei, si è sviluppata una serie strutturata di fattori eterogenei: dai timori endemici di instabilità politica alla costante svalutazione della lira; dall'aumento senza controllo del debito pubblico, con conseguente paura di "patrimoniali" o "consolidamenti", all'opportunità o speranza di sfruttare, per di più nell'anonimato, differenziali fiscali positivi, tanto sui flussi di reddito, quanto sugli stock di capitale, e qui a partire dal "salto" dell'imposta sulle successioni.
        L'effetto cumulato di questi fattori, di spinta e/o di incentivo alla migrazione fuori dall'Italia di capitali di originaria pertinenza italiana, è stato, e sistematicamente, tanto forte da ridurre l'effetto contrario, pure esercitato da altri fattori, di segno opposto: la "tosatura" sui rendimenti, normalmente operata all'estero, come "prezzo" da pagare e/o da subire per l'originaria "illegalità" del capitale esportato; più al fondo, la perdita di valore del capitale stesso, prodotta dai suoi limiti di utilizzo, ancora derivanti dalla sua origine "nera".
        Nel momento presente, la novità è data dal fatto che i fattori di migrazione-attrazione all'estero dei capitali di originaria pertinenza italiana, come elencati sopra, stanno progressivamente scomparendo e/o perdendo forza.
        In gran parte, per effetto del mutato scenario europeo, strutturalmente basato sui princìpi della democrazia, del libero mercato, eccetera.
        In parte, ora, per effetto della nuova strategia di attrazione in Italia di capitali dall'estero. Strategia che caratterizza l'agenda di questo Governo, a partire dall'eliminazione dell'imposta sulle successioni.
        Ora il changeover in euro è l'occasione per compiere una seconda mossa, dopo l'eliminazione dell'imposta sulle successioni.
        L'uscita di scena, tra tredici settimane, delle monete nazionali, destinate ad essere sostituite dalla valuta unica europea, costituisce infatti un'occasione, non solo simbolica, ma storica, per operare quello che il Commissario europeo Mario Monti ha definito: "il passo conclusivo della traiettoria dell'Italia verso una maggiore normalità economica e finanziaria".
        Dopo il changeover l'Europa sarà in specie diversa, anche nella sua geografia finanziaria.
        Alla originaria segmentazione per aree valutarie, tanto numerose quante erano le vecchie monete nazionali, si sovrapporrà infatti un'unica area valutaria: una moneta unica per dodici Stati; per quasi trecento milioni di abitanti, per circa un quinto del prodotto interno lordo mondiale.
        In questo scenario non sarà indifferente posizionarsi "dentro" o "fuori" l'area dell'euro.
        Sarà in particolare sempre più rischioso, e meno conveniente, stare "fuori" e/o stare in "nero".
        All'opposto, la scelta più razionale, nonostante inerzie ed apparenze, sarà posizionarsi "dentro" l'area dell'euro. E, dentro questa area, posizionarsi "in Italia".
        In specie, la scelta di continuare a tenere "fuori" dall'Italia capitali "neri" è destinata ad essere una scelta sbagliata:

                a) non solo perché, e lo si è premesso, il capitale tenuto illegalmente "fuori" vale poco e rende poco;

                b) ma anche perché tenere "fuori" i capitali sarà sempre più irrazionale e pericoloso.

        Con l'unificazione monetaria europea, e nel teatro continentale europeo, infatti, l'"estero" non sarà più la regola, ma l'eccezione.
        L'"estero" non sarà infatti costituito da tutti gli altri Stati europei, diversi da quello da cui si esporta, come finora, ma solo da alcune isole, specificamente individuabili ed individuate, e sempre più disponibili a "scambi di informazioni".
        Per due ordini di ragioni: per la progressiva inarrestabile armonizzazione ed integrazione fiscale europea; per le crescenti necessità di contrasto a criminalità e terrorismo internazionali (si veda a questo proposito quanto ha sottolineato di recente il presidente dell'Eurogruppo, Didier Reynders, che in una intervista ha affermato: "sono i paradisi fiscali, il riciclaggio di denaro sporco e la volatilità dei mercati ad aprire spazi al finanziamento del terrorismo").
        Più in dettaglio:

                a) il Consiglio dell'Unione europea di Feira ha avviato un processo destinato ad accrescere la trasparenza fiscale in Europa. A decorrere dal 2004, dallo specifico punto di vista del trattamento delle attività finanziarie, non solo l'area euro attuale, ma l'intero continente europeo, nella sua estensione geografica complessiva, è destinata a diventare una "casa di vetro";

                b) gli indirizzi assunti dagli organi comunitari ed in sede OCSE tendono poi a rendere più trasparenti i rapporti, non solo "Europa su Europa", ma anche con i Paesi terzi, inasprendo la legislazione antiriciclaggio, anticriminalità, antiterrorismo.

        In sintesi, guardando non miopemente a questo scenario, in velocissima evoluzione nel senso della trasparenza fiscale integrale, è in specie facile comprendere, da un lato, che l'anonimato bancario estero assoluto è un'illusione destinata presto a svanire; dall'altro lato, ed all'opposto, che il changeover è l'occasione storica per tornare nell'area della legalità.
        In questa "strategia dell'attrazione", il nostro Paese ha messo e mette in campo tre fattori-chiave: a) una fiscalità finanziaria, riformata nella scorsa legislatura, che risulta eccezionalmente favorevole ai capitali; b) l'eliminazione dell'imposta sulle successioni; c) la determinazione allo sviluppo che caratterizza strutturalmente l'azione del Governo.
        E' questa l'economia politica su cui si basa la scelta di combinazione del changeover con il rimpatrio in Italia di capitali finora illegalmente posseduti all'estero; cresce la convenienza a rimpatriarli, mentre decresce la convenienza a tenerli "fuori", anche per effetto delle nuove norme di contrasto e sanzione contenute nel decreto-legge.
        Norme che sono specificamente mirate contro i comportamenti di reiterata successiva evasione.
        Norme che sono destinate ad avere successo crescente dato che, dopo il changeover, la platea dei soggetti che hanno capitali "fuori" non sarà costituita, come finora, da una vasta massa in cui è facile nascondersi, ma da eccezioni isolate e perciò sempre più facilmente identificabili per effetto del progressivo isolamento e della progressiva trasparenza di tutti i capitali detenuti illegalmente all'estero.
        Con questo provvedimento si favorisce, in specie, nel rispetto assoluto dei princìpi della legislazione "antiriciclaggio", tanto il rientro nel nostro Paese di capitali di origine e/o pertinenza italiana, quanto l'attrazione in Italia di capitali esteri.
        E' una soluzione, quella della combinazione del changeover con incentivi al rimpatrio (con corrispondente incremento dei profili di rischio, dopo, in caso di mancato rimpatrio e di perpetuata violazione).
        Una soluzione verso la quale stanno, tra l'altro, già muovendo anche altri Paesi.
        Tutto si iscrive, si ripete, in quella logica positiva di progressiva normalizzazione, a cui si è fatto riferimento sopra, citando il Commissario Monti.
        In conclusione, si attiva, su questa base, un processo positivo, tanto per i singoli, quanto per il sistema.
        Il complesso delle attività interessate dal rimpatrio-emersione allargherà la base imponibile italiana, così da sostenere od accelerare il processo di riduzione della pressione fiscale, contribuendo, in tale modo, anche a favorire il più generale processo di sviluppo economico. Non solo, nell'immediato, il rimpatrio e/o la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero potranno offrire un sollievo apprezzabile nell'azione di risanamento delle finanze pubbliche. Un sollievo tanto più apprezzabile, necessario ed urgente alla luce dell'impatto economico negativo che potrebbe scaturire dai recenti eventi di politica internazionale.
        Un fattore distorsivo che condiziona le scelte allocative degli investitori italiani e che può ostacolare l'imminente fase di conversione in euro è il rischio, connesso alle possibili sanzioni fiscali (in alcuni casi, anche penali), gravante sui cittadini italiani che hanno trasferito in passato capitali all'estero, in violazione degli obblighi sul cosiddetto "monitoraggio fiscale" di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990. Tale rischio frena il rientro di questi capitali nel Paese e il possibile impiego in attività produttive di una parte della ricchezza finanziaria fuoriuscita in passato solo per motivazioni di natura fiscale.
        Il changeover, che segna, nei rapporti cross-border all'interno dell'Unione monetaria europea, la fine dei condizionamenti valutari tra Paesi, costituisce un'occasione per rimuovere tali ostacoli. Le norme che seguono offrono la possibilità per gli interessati che abbiano trasferito e investito risorse del Paese all'estero senza rispettare le procedure vigenti in materia di esportazione, costituzione o detenzione, di regolarizzare la loro posizione sotto il profilo fiscale e previdenziale. Destinatari del provvedimento sono le persone fisiche e i soggetti ad essi fiscalmente equiparati, cioè gli stessi destinatari soggetti agli obblighi di dichiarazione sanciti dalla citata disciplina sul cosiddetto "monitoraggio fiscale" fiscalmente residenti in Italia. Con riferimento all'ambito oggettivo, esso non riguarda i capitali all'estero provenienti o riconducibili a condotte criminose: nei confronti del cosiddetto "denaro sporco" rimangono, infatti, fermi tutti i presìdi e gli apparati sanzionatori vigenti, tra i quali quelli finalizzati alla lotta al riciclaggio, espressamente richiamati dal provvedimento in esame.
        I soggetti che si avvalgono, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati dal decreto-legge, della facoltà ivi riconosciuta, si liberano dal rischio di un possibile gravame fiscale (e delle relative sanzioni) applicabili con riferimento agli anni per i quali sono ancora pendenti i termini di accertamento. L'eliminazione di tale rischio gravante sui soggetti residenti consente, per il futuro, una più efficiente scelta nell'impiego del risparmio e delle risorse accumulate all'estero, in un clima di maggiore fiducia tra cittadini e Amministrazione. Lo stesso provvedimento prevede infatti un'articolata rete di presìdi diretti a garantire la riservatezza nel tempo dei dati e delle notizie relative alle attività oggetto di emersione. Le informazioni sono coperte da un elevato livello di segretezza, escludendosi espressamente la conoscibilità nel tempo delle notizie e dei dati relativi alle attività emerse da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione dei casi in cui sia lo stesso contribuente, in quanto direttamente interessato, a segnalare tali informazioni all'Amministrazione.
        In linea con i princìpi dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) e con gli obiettivi sottesi ad altri istituti, quali il ravvedimento operoso, il provvedimento risponde ai nuovi orientamenti dell'ordinamento fiscale diretti a premiare, nella lotta all'evasione, i contribuenti disposti a cooperare con l'Amministrazione finanziaria e a far emergere base imponibile su iniziativa degli stessi contribuenti, nell'obiettivo di ampliare il gettito per lo Stato attraverso l'emersione di redditi che, in quanto occultati, sfuggono alla tassazione. Per regolarizzare la propria posizione l'interessato è tenuto al versamento di una somma di entità contenuta, pari al 2,5 per cento dei valori delle attività oggetto dell'emersione.
        In adesione al principio comunitario della libera circolazione dei capitali, il provvedimento contempla sia l'ipotesi in cui il contribuente voglia fare rientrare in Italia la propria ricchezza finanziaria detenuta all'estero (cosiddetto "rimpatrio"), sia il caso in cui il contribuente preferisca mantenere fuori dall'Italia i propri investimenti, inclusi quelli di natura non finanziaria, quali gli immobili (cosiddetta "regolarizzazione"). L'"emersione" delle attività estere è consentita in entrambi i casi entro un periodo di tempo circoscritto che decorre dal 1^ novembre 2001 e termina alla stessa data fissata per la fine del changeover (28 febbraio 2002).
        Sia nell'ipotesi di rimpatrio sia in quella della regolarizzazione si determina, quindi, l'emersione di attività di proprietà dei soggetti residenti in Italia finora sconosciute all'Amministrazione finanziaria, che potranno in tale modo essere assoggettate al prelievo fiscale. L'emersione di base imponibile potrà ampliare il gettito erariale e favorire il programma di riduzione della pressione fiscale; il rimpatrio di danaro permetterà anche di agevolare l'afflusso di nuovo risparmio verso le strutture produttive italiane: sotto questo aspetto, le disposizioni contenute nel decreto-legge costituiscono l'opportuno completamento del pacchetto normativo del disegno di legge cosiddetto "dei cento giorni", diretto a sostenere gli investimenti e la crescita produttiva.
        Gli adempimenti a carico degli interessati sono limitati: si richiede una dichiarazione sintetica e "riservata" da presentare in banca o all'intermediario dove vengono depositate le attività finanziarie rimpatriate. Analoghe procedure semplificate sono previste per il caso specifico della cosiddetta "regolarizzazione" delle attività e degli investimenti che si intendono mantenere all'estero. Gli interessati che abbiano presentato la dichiarazione riservata si liberano dall'obbligo di indicare le medesime attività nel modello di dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione, nonché per quello precedente se la dichiarazione medesima è presentata nel periodo 1^ gennaio-28 febbraio.
        Il contenuto delle dichiarazioni riguardanti le attività oggetto di emersione è riservato: gli intermediari si limitano a registrare le operazioni ai fini della normativa antiriciclaggio e della disciplina sul monitoraggio fiscale, ma non comunicano alcuna informazione all'Amministrazione finanziaria, salvo che si tratti di regolarizzazione di attività all'estero. E' previsto, infine, un blocco informativo nei confronti della medesima Amministrazione sia nell'ipotesi di rimpatrio sia in quella di regolarizzazione nel caso di eventuali richieste formulate all'intermediario nel corso dell'attività di accertamento della Guardia di finanza o degli uffici dell'Amministrazione.
        Tenuto conto delle suesposte considerazioni emergono, con tutta evidenza, le ragioni di necessità e urgenza poste a fondamento del provvedimento in esame. La possibilità del rientro dei capitali è legata all'ormai imminente avvento dell'euro.
        Dal rientro discendono, inoltre, effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato sin dall'anno 2001.
        Con l'approssimarsi del 1^ gennaio 2002, data a decorrere dalla quale saranno immesse in circolazione le banconote e le monete metalliche denominate in euro, è emersa l'esigenza di chiarire taluni aspetti che incidono sull'operatività delle imprese bancarie e finanziarie e, più in generale, sull'introduzione dell'euro; si tratta di aspetti che, se non tempestivamente precisati, potrebbero dare luogo a fenomeni idonei a incidere negativamente su di un ordinato passaggio all'euro, con ripercussioni negative anche sulla vita dei cittadini. L'urgenza di assicurare le migliori condizioni per il passaggio all'euro giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza.
        Inoltre, il presente decreto-legge dà attuazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 29 maggio 2000, relativa al "rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro". Anche in questo caso, il ricorso al decreto-legge si giustifica in quanto la tempestiva configurazione di un aggiornato quadro normativo di tutela penale appare condizione necessaria per il passaggio all'euro in condizioni tali da assicurare una pronta reazione contro le condotte di falsificazione della nuova moneta, tenendo conto, peraltro, che l'articolo 5, lettera a), della decisione impone la sanzionabilità dei reati di falso anche in relazione alle banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione. A ciò si aggiunga che la decisione quadro ha imposto agli Stati membri di adottare le necessarie misure conformative entro il 31 dicembre 2000, per quanto riguarda l'articolo 5, lettera a), ed entro il 29 maggio 2001, per tutte le altre disposizioni, fissando alla data del 30 giugno 2001 la prima verifica sullo stato di attuazione della decisione da parte del Consiglio dell'Unione. Con il presente decreto-legge si attua la decisione quadro, evitando le conseguenze, anche politiche, derivanti dall'inottemperanza allo strumento normativo dell'Unione europea.
        Da ultimo, si rende necessario il ricorso alla decretazione d'urgenza al fine di assicurare la tempestiva applicazione nel territorio nazionale del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.
        Il regolamento prevede l'istituzione, a livello europeo e a livello nazionale, di una pluralità di organismi amministrativi per l'individuazione e l'analisi dei casi di falsificazione delle monete metalliche e delle banconote in euro.
        La tempestiva applicazione del regolamento nel territorio nazionale richiede l'introduzione di disposizioni di recepimento dell'obbligo delle banche e degli altri intermediari del settore finanziario di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche sospette di falsità e di trasmetterle alle autorità competenti ad analizzarle; occorre altresì disciplinare la trasmissione e lo scambio dei dati riguardanti i casi di falsificazione dell'euro.
        Il decreto-legge reca anche, nei capi II, IV e V, alcune disposizioni, di pari urgenza, volte a rivedere la disciplina in materia di equalizzatore, di regime fiscale degli interessi percepiti dai non residenti, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.
        L'urgenza discende, nel primo caso, dall'orientamento giurisprudenziale sulla legittimità del meccanismo dell'equalizzatore; nel secondo caso dalla necessità di conseguire i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi della raccolta discendente dalla modifica del regime fiscale; nel terzo caso dai flussi di cassa che possono ottenersi con l'ampliamento dei crediti oggetto di cartolarizzazione e con le operazioni finanziarie autorizzate dalle norme.
        Venendo all'esame delle singole disposizioni si osserva quanto segue.
        L'articolo 1 del decreto-legge disciplina alcuni aspetti relativi alla transizione all'euro nell'ambito dei rapporti bancari e, più in generale, dei rapporti tra imprese svolgenti attività finanziarie con la propria clientela. Le disposizioni mirano a dare attuazione ad alcune previsioni della raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000, sui mezzi per agevolare la preparazione degli operatori economici al passaggio all'euro.
        Si conferisce alle banche la possibilità di trasformare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in euro i conti in lire, salva espressa richiesta contraria del cliente, come previsto nell'articolo 3.1 della raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000. Le banche potranno, ad esempio, trasformare in euro i conti correnti e tutti i conti di deposito.
        Conformemente alla normativa in materia di trasparenza dei rapporti tra le banche e i clienti, si prevede che le banche debbano informare la generalità della propria clientela, con un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, circa la determinazione riguardante la conversione dei conti in euro; a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso, decorre un termine di quindici giorni entro il quale i clienti possono chiedere alla banca che il proprio conto sia mantenuto in lire fino al 31 dicembre 2001.
        Viene chiarito che, fino al 31 dicembre 2001, la clientela potrà comunque continuare a utilizzare anche le lire pur in presenza di un conto denominato in euro. La possibilità di emettere assegni in lire su conti correnti convertiti in euro, menzionata dal testo normativo, presuppone ovviamente l'esistenza di una efficace convenzione di assegno.
        Si dispone l'applicabilità delle disposizioni in tema di conversione in euro anche ai conti denominati in unità di conto di Paesi aderenti all'euro diversi dall'Italia.
        A decorrere dal 1^ gennaio 2002, è vietata l'emissione di assegni, cambiali e di altri titoli di credito espressi in lire. Tali strumenti di pagamento, emessi in violazione del suddetto divieto, non sono qualificabili come titoli di credito e, pertanto, non ne può essere chiesto il protesto. La disposizione vieta altresì di impartire ordini di accreditamento o di addebitamento in lire in conto, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, anche ove gli ordini siano incorporati in un titolo di credito emesso in lire dopo la predetta data. Resta comunque ferma la possibilità di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002, data fino alla quale la lira conserva corso legale, ai sensi dell'articolo 155, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        Si chiarisce, inoltre, che le somme in lire inserite nei titoli emessi e negli ordini di addebitamento o di accreditamento impartiti fino al 31 dicembre 2001 devono, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, intendersi espresse in euro, al tasso di conversione irrevocabile, così come previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998.
        Viene definito l'ambito di applicazione delle norme sopra richiamate. La nozione di attività finanziaria è desumibile dall'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
        L'articolo 2 si propone di consentire al sistema bancario e postale, di disporre, a ridosso della fine dell'anno 2001, di una giornata in più per lo svolgimento di tutti gli interventi necessari alla conversione in euro dei conti. E ciò in considerazione della possibilità che taluni intermediari non siano stati in grado di provvedere alla conversione dei conti prima di quella data.
        Pertanto, il 31 dicembre 2001 viene dichiarato giorno di chiusura degli sportelli al pubblico e il 29 dicembre 2001 è dichiarato giorno di sospensione delle attività in tempo reale del bancoposta.
        Alla base di entrambe le disposizioni c'è l'eventualità che le operazioni di conversione all'euro dei conti della clientela tendano a concentrarsi negli ultimi tre giorni di dicembre (sabato 29, domenica 30 e lunedì 31) e si sovrappongano alle attività che le banche e le Poste italiane Spa dovranno effettuare per poter mettere a disposizione della clientela il nuovo circolante fin dal 1^ gennaio 2002.
        Si prevede la chiusura degli uffici provinciali del territorio il 29 e il 31 dicembre 2001 e si considera il 28 dicembre 2001 ultimo giorno lavorativo.
        Si propone che il termine di versamento dell'acconto IVA sia anticipato al 24 dicembre e che i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane Spa debbano effettuare il riversamento delle somme riscosse entro il 28 dicembre.
        Viene preclusa la possibilità di ricorrere al pagamento delle accise mediante il modello unificato F/24 limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, fermo restando il consueto pagamento attraverso versamento diretto in Tesoreria dello Stato.
        E' previsto che tutti i pagamenti dei diritti doganali e di ogni altra somma dovuta in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, siano anticipati al 27 dicembre 2001 per consentire il versamento dei relativi importi in Tesoreria entro il 28 dicembre 2001.
        Allo scopo di semplificare gli adempimenti delle Amministrazioni statali e degli uffici pagatori negli ultimi giorni del 2001, si dispone, per la Tesoreria dello Stato, la chiusura anticipata al 28 dicembre dell'esercizio finanziario 2001; pertanto, si prevede, altresì, che nella stessa data cessino di avere validità i titoli di spesa, non incassati e quindi giacenti presso gli uffici pagatori, per i quali il termine di validità biennale della loro emissione sarebbe altrimenti scaduto il 31 dicembre 2001.
        Si prevede, per l'anno 2001, la corresponsione, a decorrere dal 7 dicembre, dello stipendio e della tredicesima mensilità dovuti al personale statale, sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
        L'articolo 3 dispone la proroga di diritto di tutti i termini correlati all'adempimento di obbligazioni che scadono nei giorni lavorativi durante i quali resta chiusa la componente nazionale, denominata "BI-REL", del sistema dei pagamenti europeo "TARGET" e che implichino movimentazioni di denaro da effettuare per mezzo di BI-REL e, dunque, di TARGET stesso.
        La proroga di diritto dei termini di adempimento delle obbligazioni da eseguire tramite TARGET è già stata disposta con specifiche norme di legge adottate in vista della chiusura del sistema TARGET il 31 dicembre 1999 e il 31 dicembre 2001 (rispettivamente, con l'articolo 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 466, e con l'articolo 155, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Di recente, nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali è stato deciso di tenere chiuso il sistema TARGET il venerdì santo, giorno di festa nazionale in alcuni Stati aderenti all'euro. In relazione a tale decisione, ancora non attuata nell'ordinamento italiano, nonché al possibile ripetersi di ulteriori chiusure del sistema TARGET in futuro, l'articolo 3 del decreto-legge dispone la proroga di diritto dei termini correlati a obbligazioni da eseguire tramite BI-REL, quale componente nazionale di TARGET, ogni qual volta i termini cadano in uno dei giorni di chiusura di TARGET stesso; giorni di chiusura che la Banca d'Italia deve provvedere a pubblicare preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.
        Gli articoli da 4 a 6 del decreto-legge attuano la decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000.
        Tra le condotte di contraffazione da reprimere vi sono, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della decisione quadro, anche quelle che hanno ad oggetto monete e banconote in euro sprovviste di corso legale e l'articolo 3 della decisione quadro le individua in quelle di falsificazione, messa in circolazione, esportazione, importazione, trasporto, ricettazione o procacciamento, ovvero di fabbricazione, ricezione o possesso di strumenti, oggetti, programmi informatici o altri mezzi idonei alla falsificazione, nonché di falsificazione, ricezione o procacciamento di ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare protezione contro la falsificazione.
        Trattandosi di colpire, in buona sostanza, comportamenti di falsificazione delle monete, si è ritenuto di privilegiare la strada dell'intervento di natura penale. A tale fine, come sarà meglio spiegato di seguito, è stata prevista un'equiparazione in via transitoria delle monete che ancora non hanno corso legale, a quelle che già lo abbiano, al fine di consentire alle prime di usufuire della tutela predisposta normativamente per le seconde.
        Riguardo alla collocazione sistematica delle disposizioni, e nonostante il carattere temporaneo delle stesse, la scelta si è orientata verso il decreto legislativo sull'euro del 1998; si è inteso concentrare la disciplina in un corpo unitario, così meglio rispondendo alle istanze di conoscibilità che permeano la materia penale.
        Quanto invece, al merito della scelta di criminalizzazione, non si è sottovalutato l'impatto di violazioni che, specie se realizzate in serie, rischiano di immettere sul mercato una non trascurabile quantità di monete, suscettibile di provocare il turbamento della fede pubblica, ripercussioni di natura economica (risulterebbe infatti alterata la base monetaria circolante), oltre che un danno alla nascente moneta europea.
        Inoltre, la penalizzazione di queste condotte appare funzionale alle esigenze dell'accertamento di tali illeciti, la cui scoperta è quasi sempre legata al compimento di atti investigativi "invasivi" (perquisizioni e sequestri).
        Del resto, in tale direzione si muovono le indicazioni ricavabili dalla decisione quadro che individua il modello sanzionatorio e di illecito con riferimento ai reati ed alle sanzioni penali, sia per quanto attiene alle condotte di cui agli articoli 3 e 4 (già assoggettate a pena nel nostro ordinamento dagli articoli 453 e seguenti del codice penale), sia per quanto riguarda le altre condotte indicate nell'articolo 5.
        Tuttavia, nella gran parte dei casi, i comportamenti sanzionati presentano una gravità minore di quelli, corrispondenti, tenuti su monete che già possiedono corso legale. Per questa ragione, il decreto-legge dispone una diminuzione della pena nella misura di un terzo, ed una analoga attenuazione della sanzione pecuniaria nei confronti delle persone giuridiche.
        E' tuttavia prevista un'importante eccezione, per il caso in cui le condotte di contraffazione o alterazione siano realizzate prima del gennaio 2002 e le monete siano nondimeno messe in circolazione solo dopo questa scadenza: in questo caso, v'è una piena equiparazione ai fini sanzionatori.
        Premesso, infatti, che l'architettura normativa dei delitti di falso impedisce di punire chi, dopo aver falsificato, abbia (egli stesso) diffuso la moneta per quest'ultima condotta, in mancanza dell'accennata deroga, il soggetto risponderebbe per la sola contraffazione con una sanzione diminuita, quando è evidente che il fatto è non meno grave di quello realizzato da chi falsifichi e diffonda dopo il gennaio 2002 (sostanzialmente identica appare la lesione della fede pubblica). Né può negarsi che i comportamenti in questione presentino, nella prima fase della circolazione della moneta, quando la fisionomia di quest'ultima non sia ancora perfettamente conosciuta dal cittadino, un tasso di insidiosità elevata, sotto il profilo della lesione della fede pubblica. Anche sotto il profilo della prevenzione generale, è poi chiaro che uno "sconto" di pena avrebbe prodotto l'effetto paradossale di incentivare l'attività criminosa, concentrandola nel periodo antecedente al corso legale dell'euro.
        Entrando nel merito dell'attuazione, va rilevato che la criminalizzazione di tali condotte può essere effettuata tramite un semplice rinvio alle fattispecie del codice penale contenute nel contesto dei delitti contro la fede pubblica che, come è noto, puniscono non soltanto le condotte di contraffazione, alterazione o circolazione, ma anche, in via prodromica, quelle di fabbricazione di strumenti idonei alla falsificazione.
        Con l'articolo 4 del decreto-legge si è perciò legificato, adattandolo alla peculiare fisionomia dell'oggetto che, come si è detto, concerne monete sprovviste di corso legale.
        L'articolo 4 del decreto-legge introduce l'articolo 52-quater nel decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, volto appunto ad equiparare agli effetti della legge penale le monete e le banconote in euro prive di corso legale a tutte le altre monete e banconote che hanno corso legale nonché i valori di bollo espressi in euro. La norma consente di applicare le norme del codice penale a tutte le violazioni aventi ad oggetto le monete in euro non ancora circolanti.
        Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono applicabili alle condotte realizzate prima del gennaio 2002. Sebbene apparentemente superflua, la norma sottolinea il carattere transitorio e temporaneo della disciplina.
        Vengono specificate le ipotesi di reato la cui operatività è consentita dall'equiparazione di cui al comma 1, prevedendo nel contempo un'attenuazione della pena nella misura di un terzo (che risponde alle ragioni sopra esposte). Nella specie, si tratta delle disposizioni di cui agli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461 e 464 del codice penale, la cui orbita precettiva ricomprende tutte le condotte indicate nell'articolo 3 della decisione quadro. Anche le condotte di importazione, esportazione, ricettazione o procacciamento che, pur non figurando espressamente nelle citate fattispecie incriminatrici, sembrano agevolmente riconducibili a quelle di ricezione, acquisto, messa in qualunque modo in circolazione, introduzione nel territorio dello Stato, contenute nelle citate previsioni codicistiche. L'ultimo inciso recepisce la citata esigenza di ripristinare la piena equiparazione nel trattamento sanzionatorio, quando si tratti (come verosimilmente accadrà nella gran parte delle ipotesi) di comportamenti frazionati nel tempo.
        La disciplina penale "transitoria" è stata estesa anche ai valori di bollo. Pur non essendo espressamente contemplati dalla decisione quadro, è chiaro infatti che tali valori sono investiti dalle medesime istanze di politica criminale che concernono la contraffazione e l'alterazione delle monete. Ciò premesso, ed attese le intuibili esigenze di omogeneità della tutela penale, non è apparso peraltro necessario un intervento ad hoc "a regime" (vale a dire per i reati commessi a decorrere dal 1^ gennaio 2002), dal momento che la formulazione delle norme ben si adatterà altresì ai valori espressi nella nuova unità di moneta.
        Ad esigenze analoghe a quelle finora illustrate risponde altresì l'articolo 52-quinquies del decreto legislativo n. 213 del 1998, anch'esso inserito dall'articolo 4 del decreto-legge, e che incide sulla recente disciplina in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
        La decisione quadro impone un adeguamento della norma dell'articolo 461 del codice penale, relativa alla fabbricazione o detenzione di strumenti idonei alla falsificazione di monete. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro prevede, tra l'altro, che le misure di protezione debbano interessare anche ologrammi o altri componenti della moneta idonei a garantirne la protezione contro la falsificazione.
        L'articolo 5 annovera tale comportamento illecito tra quelli da sanzionare anche quando abbia ad oggetto monete in euro non circolanti.
        Questo tipo di condotta non trova alcuna sanzione nel codice penale che, all'articolo 461, punisce la fabbricazione o la detenzione di mezzi o strumenti idonei alla falsificazione, senza alcun riferimento a quegli strumenti diretti a garantire la protezione della moneta contro le falsificazioni. E' parso dunque opportuno intervenire sul tessuto dell'articolo 461 del codice penale in vista di un immediato e integrale adattamento di tale disposizione alla decisione quadro. Si prevede, pertanto, l'introduzione di un comma nell'articolo 461, con il quale si stabilisce che le pene indicate nel primo comma si applicano anche a quelle condotte che hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti delle moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. In tale modo la norma colpisce le violazioni che concernono monete aventi corso legale (perciò anche l'euro a decorrere dal 1^ gennaio 2002) e, per effetto dell'innovazione recata dall'articolo 4, le monete in euro non ancora in circolazione.
        L'articolo 4 della decisione quadro prevede che le condotte di contraffazione e alterazione siano rilevanti anche se tenute usando "materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere moneta, senza l'accordo di queste ultime". La ragione d'essere della disposizione comunitaria risiede con ogni probabilità nel particolare atteggiarsi del fenomeno nella prassi degli ordinamenti stranieri, dove la produzione della moneta viene affidata a privati, e dunque le esigenze di intervento penale sono avvertite in modo più deciso. Diversamente accade in Italia: qui l'accentramento della produzione delle banconote e delle monete in capo, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sconsiglia, come è evidente, di regolamentare sul piano penale il delicato rapporto tra organismi emittenti nazionali e gli organi sovranazionali preposti alle decisioni in materia, e di affidare la risoluzione di eventuali conflitti a strumenti più duttili, destinati a dispiegarsi essenzialmente sul piano della responsabilità politica. La previsione di un'apposita fattispecie finirebbe così con il colpire esclusivamente le violazioni commesse da funzionari ovvero impiegati pubblici i quali disattendano specifiche direttive e, per quanto astrattamente pericolosi, tali comportamenti già trovano una adeguata risposta nel cosiddetto "statuto penale della pubblica amministrazione".
        Per quanto attiene la responsabilità delle persone giuridiche, il combinato disposto degli articoli 8 e 9 della decisione quadro lascia una possibilità di opzione - contrariamente alle ipotesi sopra viste - tra applicazione, nei confronti dell'ente, di sanzioni di natura penale o amministrativa; del pari, in base alle disposizioni appena richiamate, la sanzione che sembra da riconnettere indefettibilmente alle attività delittuose che si risolvano a vantaggio dell'ente è quella pecuniaria, essendo le altre previste solo come eventuali. E' parso opportuno, in proposito, riferirsi alle disposizioni che, in materia, già sono destinate a disciplinare la responsabilità e le sanzioni applicabili agli enti.
        L'articolo 6 del decreto-legge, in effetti, si limita ad aggiornare il catalogo di reati che possono dare luogo alla responsabilità delle persone giuridiche che risultano d'altronde assoggettabili alle medesime sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in cui viene operata l'introduzione della nuova norma.
        Relativamente ai profili inerenti l'esercizio della giurisdizione, previsti dall'articolo 7 della decisione quadro, occorre segnalare che l'ordinamento italiano già prevede criteri di collegamento idonei ad assicurare la repressione dei fatti delittuosi de quibus, anche qualora siano commessi all'estero o da non cittadino. Non appare invece possibile predisporre specifica disciplina con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro, posto che essa creerebbe intuibili problemi di conformità alla Costituzione e, d'altra parte, essendone evidentemente consapevole, la disposizione comunitaria non la prevede come indefettibile.
        L'articolo 7 del decreto-legge, in linea con le disposizioni del regolamento comunitario sulla protezione dell'euro dalle falsificazioni, innanzi richiamato, prevede la trasmissione al Ministero proponente delle informazioni relative alle banconote ed alle monete metalliche denominate in euro, oltre che agli altri mezzi di pagamento diversi dal contante. La disposizione tiene infatti conto, non solo del citato regolamento, ma anche di tutte le altre iniziative comunitarie volte alla protezione di altri mezzi di pagamento.
        La circolazione delle informazioni su scala comunitaria costituisce elemento fondamentale del dispositivo di raccordo informativo sulla falsificazione della nuova divisa, così come delineato dall'apposito regolamento del Consiglio: tutti i dati e le informazioni dovranno, nel rispetto del diritto penale - sia sostanziale che processuale - dei Paesi membri, essere acquisiti in ciascun Stato membro da un organo centrale ai fini di una compiuta valutazione strategica del fenomeno e del suo impatto sul sistema economico e finanziario.
        Il dispositivo comunitario di protezione dell'euro si basa su di un sistema integrato di dati tecnici e statistici (numero di serie, taglio, quantità, eccetera), idonei ad individuare la tipologia della falsificazione, come pure su informazioni che, prescindendo dai dati personali, possono utilmente completare i dati tecnici e statistici, in quanto attinenti alle circostanze e ai mezzi utilizzati nelle falsificazioni (come ad esempio l'uso di particolari materiali o di determinate tecniche). Il flusso integrato di informazioni raccolto dall'Ufficio centrale dovrà interagire con le informazioni in possesso di varie autorità nazionali ed estere come: la Banca d'Italia, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, la Banca centrale europea, il Centro scientifico e tecnico per l'analisi delle monete metalliche con sede a Parigi, la Commissione europea, e per essa l'Ufficio lotta alle frodi (OLAF), le Forze di polizia nazionali ed Europol.
        L'organo centrale nazionale del dispositivo di protezione, nel nostro Paese, è stato istituito "ratione materiae", nel Ministero dell'economia e delle finanze (negli Stati Uniti un'autorità simile esiste, sin dal 1865, nell'ambito del Dipartimento del tesoro). In vista della definizione del regolamento comunitario più volte citato e tenuto conto dell'evoluzione delle iniziative comunitarie in materia di altri mezzi di pagamento diversi dal contante, presso il Dipartimento del tesoro, nell'ambito della Direzione relazioni internazionali, è stato infatti tempestivamente costituito, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2001, l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante. L'Ufficio in questione è ufficio di livello dirigenziale non generale e, in quanto tale, diretto da un dirigente del Dipartimento del tesoro. Esso si articola su un'area economico-finanziaria, deputata alla gestione dei dati tecnici e statistici, a cui è preposto un funzionario dello stesso Dipartimento e un'area per la cooperazione fra le autorità competenti alla gestione delle altre informazioni complementari ai fini dell'analisi strategica, cui è preposto un ufficiale della Guardia di finanza. L'Ufficio è destinato a svolgere funzioni di raccordo tra tutte le autorità competenti, nazionali ed estere, oltre che a raccogliere tutti i dati tecnici e statistici idonei a delineare la tipologia della falsificazione, nonché integrare tali dati con altre informazioni di complemento, esclusi, come già puntualizzato, i dati attinenti alle persone e tutte le altre informazioni proprie alle attività di coordinamento e sviluppo delle indagini, attività, queste, ovviamente, prerogativa esclusiva dell'autorità giudiziaria e delle Forze di polizia.
        La disposizione riveste la massima urgenza in quanto deve consentire al Ministero proponente di definire con le amministrazioni e gli organi competenti, nel minore tempo possibile, le intese necessarie all'acquisizione dei flussi necessari al funzionamento del segmento nazionale del sistema di protezione dalle falsificazioni sull'euro, e ciò nell'ambito dell'istituendo sistema integrato comunitario. Va in proposito tenuto conto che il regolamento è applicabile, fin dalla data della sua pubblicazione, alle banconote ed alle monete metalliche che non siano state ancora emesse, ma che siano destinate ad esserlo. E va altresì tenuto conto che, di fatto, tali banconote e monete sono, non appena prodotte, oggetto di deposito e di successiva movimentazione e per ciò stesso di rischio. Inoltre, la fase di prealimentazione del circuito economico, che ovviamente aumenterà i fattori di rischio, inizierà, per alcuni settori, il 1^ novembre 2001. Nondimeno l'acquisizione dei flussi in tempo utile permetterà di testare l'efficacia del segmento nazionale sulla base dei dati e delle informazioni sulle falsificazioni inerenti alle monete nazionali, per poi adeguare lo strumento sui dati e sulle informazioni concernenti l'euro.
        In termini di consistenza dei flussi, secondo la natura degli stessi, nella loro attuale composizione, basata sulle banconote nazionali, i dati tecnici e statistici contano per il 92 per cento e provengono dagli istituti di credito e dagli intermediari abilitati, dagli uffici di cambio, eccetera. Il restante 8 per cento proviene dalle Forze di polizia nonché dalle altre autorità nazionali ed estere, nel rispetto delle convenzioni internazionali. A questo riguardo non si ritiene, allo stato delle previsioni, che l'introduzione della nuova divisa possa modificare sensibilmente tale caratterizzazione dei flussi informativi. Anzi, passando dal contante agli altri mezzi di pagamento (carte di credito e di debito, assegni, titoli di Stato, eccetera) diventa ancora maggiore la quota del patrimonio conoscitivo di pertinenza del circuito degli intermediari e dei gestori dei servizi interbancari.
        La raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni di cui sopra, oltre a soddisfare l'esigenza del rapido adeguamento normativo ed organizzativo alle disposizioni comunitarie, permetterà, in conformità alle nuove disposizioni dell'Unione europea, di fornire un prezioso valore aggiunto, per le autorità di governo, sia in termini di conoscenza del fenomeno, che di valutazione dell'impatto dello stesso sul sistema economico e finanziario, agevolando la tutela della credibilità della nuova divisa e l'affidabilità degli altri mezzi di pagamento.
        L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001, prevede l'obbligo per le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono contante di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità, nonché di trasmettere tali valori alle autorità competenti che, in Italia, sono la Banca d'Italia per le banconote e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per le monete metalliche.
        Ferma restando l'immediata applicabilità degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete sospette di falsità, si prevede - sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento comunitario - che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze possano emanare disposizioni volte a specificare gli adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti sui quali incombono gli obblighi di ritiro e di trasmissione; in tale ambito, è anche possibile che le predette autorità indichino le misure organizzative occorrenti per assicurare il rispetto degli obblighi prescritti nel comma 1.
        Si prevede, infine, che la violazione degli obblighi di ritiro o di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità comporti l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da tremila e quindicimila euro. Trattasi di una disposizione che attua l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001, che prevede l'obbligo degli Stati membri di applicare "sanzioni di carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo" per le suddette violazioni. Il regolamento comunitario prevede altresì che le sanzioni siano poste direttamente a carico degli enti resisi responsabili dell'inadempimento a uno degli obblighi concernenti le banconote o le monete in euro sospette di falsità; la responsabilità dell'ente evidenzia l'importanza che gli enti medesimi si dotino di modelli organizzativi e di controllo adeguati a fare fronte al nuovo obbligo ad essi imposto. Atteso il carattere altamente tecnico della materia, si è scelto di conferire la competenza per l'adozione della sanzione al Governatore della Banca d'Italia, per ciò che riguarda le banconote in euro, e al Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene alle monete metalliche in euro. Vi è poi un rinvio alle procedure amministrative e giurisdizionali previste nell'articolo 145 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Nella determinazione della misura della sanzione, si applicheranno i criteri generali indicati nell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra i quali v'è, tra l'altro, la gravità della violazione; gravità della violazione che, nel caso di mancata acquisizione o trasmissione di banconote o sospette di falsità, avrà verosimilmente riguardo innanzitutto al valore degli importi nonché alla pericolosità dell'eventuale falsificazione.
        Quanto alle disposizioni contenute nel capo II, va precisato quanto segue.
        L'articolo 9 abroga con effetto dal 4 agosto 2001 alcune disposizioni riguardanti l'equalizzatore, introdotto dall'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, (TUIR) ed attuato con il decreto del Ministro delle finanze del 4 agosto 2000, per dare una prima e tempestiva risposta all'esigenza di un riordino complessivo della disciplina sulla tassazione dei proventi di natura finanziaria con l'obiettivo di giungere ad una semplificazione del sistema e ad una maggiore certezza dei rapporti tra Amministrazione finanziaria, operatori finanziari e contribuenti.
        E' infatti intenzione del Governo promuovere in tempi brevi ogni iniziativa legislativa per giungere ad un riordino complessivo dei sistemi di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di capitale.
        Tale riordino permetterà da un lato di recepire nel nostro ordinamento le numerose novità emerse in sede comunitaria che riguardano proprio la fiscalità finanziaria, dall'altro di semplificare notevolmente l'attuale assetto normativo e procedere ad un coordinamento tra le disposizioni che riguardano la tassazione dei proventi finanziari con quelle che saranno introdotte con la riforma della fiscalità generale per le persone fisiche, le imprese e gli investitori istituzionali.
        Al solo fine di dare certezza alle operazioni poste in essere dagli intermediari e dai contribuenti nel periodo che va dal 1^ gennaio al 3 agosto 2001 e per evitare gli inevitabili disagi che sarebbero derivati dall'introduzione di una norma con effetto retroattivo, si conferma la validità dei criteri di determinazione degli imponibili contenuti nel decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.
        Con l'articolo 10, si introduce la modifica del regime fiscale degli interessi percepiti da non residenti su obbligazioni, pubbliche e private, emesse in Italia con lo scopo di rendere più vasta la platea degli investitori interessati a tali titoli e ridurre il costo per gli emittenti.
        In generale, gli investitori si orientano verso gli strumenti finanziari che offrono rendimenti più elevati, al netto delle imposte dovute localmente. In presenza di imposte non recuperabili previste nello Stato della fonte (per Stato della fonte si intende lo Stato in cui è localizzato l'emittente), l'investitore opererà solo ove riesca a traslare sull'emittente il maggiore costo fiscale.
        Nei confronti dei non residenti, l'imposta italiana sugli interessi dei titoli di Stato è applicata mediante ritenuta alla fonte da parte del soggetto che li corrisponde, ovvero (per gli interessi su titoli obbligazionari emessi dai grandi emittenti) mediante applicazione di una imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari italiani. La legge accorda l'esenzione solo a coloro che, oltre ad essere residenti in uno Stato che ha una convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia, siano anche assoggettati ad imposta in quello Stato. Infine, si richiede che le informazioni necessarie per la corretta applicazione del tributo risultino da certificazioni sottoscritte dall'autorità fiscale del Paese di residenza del percettore.
        E' noto che tra i maggiori investitori istituzionali esteri, residenti in Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia un trattato contro la doppia imposizione, ve ne sono molti (fondi comuni di investimento, SICAV, fondi pensione, eccetera) che non sono tecnicamente assoggettati ad imposta: questi investitori non riescono ad ottenere, dalle autorità fiscali competenti, le certificazioni necessarie a conseguire l'esenzione. In aggiunta, l'inoltro della certificazione al soggetto abilitato al prelievo (modello 116/IMP) deve essere fatto su base annuale ed il rinnovo deve essere necessariamente effettuato entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello della prima presentazione. La conseguenza di tali richieste è che presso le autorità fiscali estere, inevitabilmente, si creano dei "colli di bottiglia" nel corso dei primi mesi dell'anno che impediscono ad una percentuale significativa di investitori di ottenere il rinnovo del modello prima della scadenza del precedente.
        Questi problemi, apparentemente solo di tipo amministrativo, in realtà rendono il mercato obbligazionario italiano meno appetibile per gli investitori esteri, che considerano tali appesantimenti procedurali costi ingiustificati da sostenere. Tutto ciò determina una consistente riduzione della "platea" degli investitori interessati alle emissioni "domestiche" del Tesoro italiano (che rappresentano il 95 per cento del totale del debito esistente) con effetti negativi sui rendimenti pagati dal Tesoro italiano rispetto ad altri emittenti sovrani, data la maggiore semplicità "procedurale" presente negli altri Stati.
        Pur lasciando sostanzialmente in vigore la normativa esistente in materia di esenzioni per i soggetti non residenti e in considerazione del fatto che la grande maggioranza dei Paesi OCSE non applica imposte sugli interessi pagati a non residenti, è opportuno intervenire sulla normativa per semplificare l'identificazione dei beneficiari finali secondo le seguenti linee:

                a) eliminare il requisito dell' assoggettamento ad imposta dell'investitore estero:

                b) allargare la platea dei soggetti non residenti che possono accedere all'esenzione, anche in assenza del trattato, restringendo l'area della imponibilità ai soli soggetti localizzati in un "paradiso fiscali";

            c) sostituire la certificazione dello Stato estero con un'autocertificazione valida sino a revoca.

        In pratica, diversamente da quanto oggi richiesto, nel nuovo sistema non sarà più necessario che il soggetto, oltre ad essere residente in uno Stato determinato, sia anche assoggettato ad imposta in tale Stato. In questo modo, anche i soggetti esenti nel Paese di residenza, per i quali l'imposta è pagata da soci o partecipanti (quali i fondi comuni di investimento e le SICAV), potranno investire in titoli di Stato italiani ottenendo rendimenti comparabili a quelli di altri emittenti.
        Inoltre, è opportuno aumentare il novero dei non residenti che hanno diritto all'esenzione, includendo tutti i non residenti diversi dai cosiddetti "paradisi fiscali". In questo modo, aumenta il numero di investitori per i quali l'investimento in titoli di Stato italiani diventa conveniente e competitivo rispetto a quello di altri emittenti.
        Infine, si sostituisce la certificazione attualmente richiesta (modello 116/IMP, che prevede l'obbligo dell'attestazione dell'autorità fiscale dello Stato di residenza) con una dichiarazione sottoscritta dall'investitore stesso. In tale maniera, si eliminano le inefficienze collegate all'ottenimento della certificazione. Tale autocertificazione dovrebbe avere validità sino a revoca.
        L'afflusso stimato di capitali, conseguente alla riforma, rappresenterebbe domanda aggiuntiva per i titoli di Stato, con conseguente riduzione di costo.
        Quanto alla disposizioni contenute nel capo III, si osserva quanto segue.
        L'articolo 11 per una semplificazione della lettura del testo normativo e per evitare dubbi interpretativi contiene una elencazione dei termini più frequentemente ripetuti nel testo e la relativa definizione.
        L'articolo 12 fissa le condizioni cui è subordinato il cosiddetto "rimpatrio", riguardante esclusivamente il trasferimento in Italia del denaro e delle altre attività finanziarie detenute all'estero alla data di entrata in vigore del decreto-legge in violazione delle norme previste dal decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, sul cosiddetto "monitoraggio fiscale".
        L'emersione delle attività finanziarie attraverso il rimpatrio richiede, in via ordinaria, il pagamento di una somma pari ad un 2,5 per cento dell'ammontare delle stesse attività rimpatriate. Il valore cui commisurare la somma dovuta è quello dichiarato. La provvista necessaria per il versamento della somma può essere formata sia da disponibilità liquide detenute precedentemente all'estero sia da quelle detenute in Italia.
        Per conseguire gli effetti del rimpatrio (definiti nell'articolo 14 e consistenti essenzialmente nelle garanzie di completa riservatezza nei confronti dell'amministrazione finanziaria dei dati riguardanti le attività rimpatriate, nell'inibizione, relativamente agli imponibili rappresentati dai capitali rimpatriati e nei limiti degli importi dichiarati, dei poteri di accertamento della medesima Amministrazione e nell'inapplicabilità delle sanzioni) è necessario il pagamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'ammontare dichiarato delle attività finanziarie (denaro, titoli, eccetera). Trattandosi di movimenti in entrata di attività finanziarie provenienti da altri Paesi, si richiede ai fini del rimpatrio il necessario utilizzo del canale degli intermediari (banche e altri intermediari finanziari), ferma restando la possibilità di regolarizzare, sempre attraverso il circuito degli operatori finanziari, anche le operazioni di rientro effettuate attraverso il passaggio doganale delle attività, mediante cioè il trasporto al seguito del contante.
        Inoltre, è contemplata l'ipotesi che l'interessato possa pagare la somma dovuta anche attraverso la sottoscrizione, per una quota pari al 12 per cento delle complessive attività rimpatriate, di una particolare tipologia di titoli di Stato, con rendimenti particolarmente ridotti, il cui ricavato è destinato al finanziamento di specifici interventi infrastrutturali dello Stato.
        L'articolo 13, comma 1, individua gli adempimenti che devono essere posti in essere dagli interessati per effettuare le operazioni di rimpatrio (nonché quelle di regolarizzazione previste dagli articoli 15 e 16). In particolare, è previsto che gli intermediari, per tali intendendosi gli operatori finanziari abilitati ad effettuare le movimentazioni di mezzi di pagamento oppure a svolgere un'attività di amministrazione, custodia, deposito o intermediazione sugli strumenti finanziari, abbiano il compito di raccogliere dagli interessati le dichiarazioni riservate, redatte sulla base di un modello definito dall'Agenzia delle entrate. Nelle dichiarazioni in questione gli interessati indicano l'importo che intendono rimpatriare o regolarizzare nonché la modalità prescelta per il pagamento della somma dovuta (in denaro ovvero attraverso la sottoscrizione dei titoli a tasso ridotto, per una quota pari al 12 per cento delle attività emerse). Accettando la dichiarazione, gli intermediari si assumono l'obbligo di procedere al versamento dovuto ovvero alla sottoscrizione dei titoli, mentre non hanno alcuna responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni riservate presentate. In sostanza, soltanto agli interessati è rimesso l'onere di indicare l'importo delle attività finanziarie che intendono fare emergere.
        L'articolo 14 disciplina gli effetti dell'operazione di emersione. In particolare, il comma 1 prevede che, relativamente agli imponibili rappresentati dai capitali rimpatriati e fino a concorrenza degli importi indicati nella dichiarazione riservata, è precluso ogni accertamento fiscale e contributivo relativo a periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non siano decorsi i termini di decadenza. Tale preclusione riguarda anche gli effetti dell'attività di accertamento esercitabile nei confronti dei soggetti coobbligati con il contribuente. E', altresì, prevista, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'estinzione delle sanzioni contributive e fiscali, comprese quelle speciali contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché la non punibilità dei reati previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dal decreto-legge 4 febbraio 1982, n. 429, ad eccezione di quelli previsti nell'articolo 4, lettere d) e f). La menzione dei reati previsti dal decreto-legge n. 429 del 1982 fra le fattispecie dichiarate non punibili per effetto del rimpatrio, si è resa opportuna per chiarezza ed esaustività del dettato normativo, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi. Infatti, la giurisprudenza della Corte di cassazione sulle problematiche di diritto transitorio, sollevate in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 74 del 2000, non sempre ha ritenuto che vi fosse soluzione di continuità fra le vecchie e le nuove fattispecie incriminatrici, ed ha chiarito che la mancanza di espressa disciplina transitoria nel suddetto decreto legislativo n. 74, comporta l'applicabilità del principio della legge penale più favorevole, di cui all'articolo 2 del codice penale, per i reati commessi nel vigore della disciplina, alla recente riforma, in tutti i casi in cui vi sia una vicenda riconducibile alla successione delle leggi nel tempo.
        I citati effetti del rimpatrio non si producono se, alla data di presentazione all'intermediario della dichiarazione riservata, la violazione è stata già constatata o comunque sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. E', inoltre, previsto che gli effetti di non punibilità degli illeciti penali non si producono se per detti illeciti è stato già avviato un procedimento penale.
        In sostanza, per effetto del provvedimento non si verifica nessuna sospensione dell'attività di accertamento da parte degli uffici competenti, che, anzi, prosegue normalmente con la consueta accelerazione che si verifica verso la fine del periodo d'imposta. I contribuenti che, nell'ambito della generale attività di verifica, siano sottoposti ad accertamento, potranno, se ne hanno interesse, opporre la presentazione della dichiarazione riservata e invitare l'amministrazione a controllare la congruità della somma versata in relazione all'importo liberamente dichiarato, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli. A seguito di tali attività, gli importi indicati nella dichiarazione riservata costituiranno importi di basi imponibili completamente definiti, per i quali nulla più è dovuto, neanche a titolo di sanzioni o interessi. Coloro che presentano la dichiarazione riservata, quindi, facendo emergere disponibilità possedute all'estero, senza, peraltro, dover rendere palese se tale reddito sia stato tassato o sia sfuggito a tassazione né l'anno in cui si è formato, si costituiscono uno scudo contro gli eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi precedenti la dichiarazione con riferimento agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività finanziarie rimpatriate e limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione stessa. Fino a quando l'interessato stesso non comunica di aver presentato la dichiarazione riservata (e ciò avverrà soltanto se egli ne avrà un concreto interesse) nulla è noto alle amministrazioni competenti e gli importi in essa indicati non hanno ancora alcun riferimento con la concreta posizione tributaria o previdenziale del contribuente. Nel momento in cui il contribuente oppone l'avvenuta presentazione della dichiarazione riservata, egli stesso indica quanta parte degli importi dichiarati intende utilizzare. L'utilizzo da parte del contribuente dà agli importi dichiarati la natura di base imponibile con riguardo ai capitali rimpatriati e, in particolare, della base imponibile (fiscale o contributiva) scelta dal contribuente secondo il suo interesse. Fino a detti importi viene definita la posizione del contribuente, fiscale e previdenziale, sia con riferimento alle basi imponibili da lui stesso indicate, sia per le relative sanzioni. Resta fermo, invece, che nessun effetto preclusivo si realizza per gli importi accertati eccedenti quelli dichiarati nella dichiarazione riservata, o comunque non riconducibili ai capitali rimpatriati, con riferimento ai quali l'azione degli organi competenti prosegue.
        E', inoltre, espressamente precisato che relativamente alle attività oggetto di rimpatrio (o di regolarizzazione) gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione delle dichiarazioni riservate, nonché per quello precedente se la dichiarazione è presentata tra il 1^ gennaio e il 28 febbraio 2002.
        Infine, con la disposizione del comma 8, viene stabilito che gli interessati possono comunicare agli stessi intermediari cui è stata presentata la dichiarazione riservata, i proventi tassabili derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge e prima della presentazione della dichiarazione medesima. In questo caso, gli interessati devono fornire, contestualmente alla comunicazione, la provvista corrispondente al pagamento delle imposte che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Questo consente agli interessati di pagare correttamente le imposte dovute, mantenendo comunque l'anonimato rispetto ai redditi percepiti nel predetto periodo, atteso che l'assolvimento degli obblighi tributari attraverso gli intermediari esonera gli interessati stessi dall'inserimento dei proventi nella dichiarazione dei redditi (compreso il modulo RW), qualora il prelievo dell'intermediario sia ordinariamente a titolo definitivo. Questa facoltà non è, invece, attribuita per le ipotesi di regolarizzazione previste dagli articoli 13 e 14.
        L'articolo 15 disciplina il caso in cui l'interessato, in alternativa all'effettuazione dell'operazione del rimpatrio, decida di mantenere all'estero le proprie attività finanziarie, regolarizzando la propria posizione nei confronti del fisco attraverso il pagamento o della somma in contanti oppure attraverso la sottoscrizione dei titoli di Stato di cui all'articolo 12, comma 2 (titoli "fuori mercato"). In questo caso, pur non essendoci un effettivo ingresso di attività finanziarie nel territorio dello Stato, l'intermediario residente è chiamato a ricevere la dichiarazione riservata prevista dall'articolo 12. Qualora la dichiarazione riguardi attività di natura finanziaria diverse dal denaro, l'interessato deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario estero che attesti che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono depositate presso l'intermediario medesimo alla data di presentazione della dichiarazione stessa. Restano fermi, anche per questa fattispecie di regolarizzazione, gli obblighi di rilevazione dell'operazione e di comunicazione dei dati su richiesta dell'autorità giudiziaria e si applicano gli effetti preclusivi ed estintivi del rimpatrio previsti dall'articolo 14, tuttavia, con riferimento agli obblighi di rilevazione e comunicazione previsti dalla disciplina del monitoraggio fiscale (decreto-legge n. 167 del 1990). Il provvedimento in esame, equipara le operazioni di regolarizzazione a quelle di trasferimento da e verso l'estero, ed estende gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, e quelli di comunicazione sanciti dal comma 3 del medesimo articolo, che invece non si applicano alle operazioni di rimpatrio. L'assenza di qualsiasi comunicazione all'amministrazione finanziaria sulle attività che continuano ad essere detenute all'estero renderebbe nuovamente tali investimenti fuori da qualsiasi presidio o controllo e non garantirebbe la neutralità rispetto alle ipotesi di rimpatrio. Mentre infatti i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, in quanto immessi nel circuito bancario, verrebbero assoggettati ad imposizione sostitutiva, le attività finanziarie detenute all'estero sfuggirebbero facilmente all'imposizione. D'altra parte, l'assoggettamento agli obblighi di comunicazione non contrasta con la riservatezza che gli intermediari possono opporre all'Amministrazione finanziaria nel corso degli accertamenti. Tale riserbo copre le informazioni attinenti la composizione e la tipologia delle attività oggetto di regolarizzazione che è meritevole di riservatezza.
        L'articolo 16 disciplina la regolarizzazione delle attività estere non aventi natura finanziaria prevedendo una disciplina analoga a quella contenuta nell'articolo 17.
        L'articolo 17, al fine di evitare che dell'operazione di emersione possano beneficiare capitali di dubbia liceità, ribadisce l'applicazione degli imprescindibili presìdi di sicurezza contenuti nella normativa antiriciclaggio. Inoltre, precisa che l'operazione di emersione non costituisce di per sé un'autonoma ragione di segnalazione di operazione sospetta da parte dell'operatore bancario. Ciò comporta che, ove ricorrano altre condizioni oggettive o soggettive che integrino i profili di sospetto ai fini della segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi, la stessa dovrà comunque essere inoltrata secondo le ordinarie modalità.
        L'articolo 18 individua le norme che riguardano l'emissione e l'assegnazione dei titoli di Stato che possono essere utilizzati in luogo del pagamento della somma dovuta. Le caratteristiche dei titoli, nonché le modalità e le procedure di assegnazione, sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I titoli di Stato sono immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Banca d'Italia che ne cura l'assegnazione sulla base delle domande ricevute dagli intermediari.
        L'articolo 19 rende più stringenti per il futuro le sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, sino ad oggi ricomprese tra 500.000 lire e 4 milioni: si ripristina la misura (dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati) che era prevista prima della riforma delle sanzioni fiscali amministrative del 1997 per le violazioni agli obblighi di segnalazione (omessa dichiarazione dei trasferimenti da, verso e sull'estero degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria). Inoltre, introduce due nuove sanzioni a carico degli intermediari per le eventuali violazioni della disciplina contenuta nel capo.
        L'articolo 20 prevede che gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al finanziamento delle attività progettuali ed esecutive per la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti industriali strategici, mentre il gettito derivante dagli articoli 12, comma 1, 15 e 16 è destinato ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato, con appositi provvedimenti, al finanziamento della previdenza sociale.
        L'articolo 21 prevede la partecipazione della Guardia di finanza, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'economia e delle finanze, al programma straordinario di accertamento per il contrasto dell'economia sommersa.
        Infine, per quanto attiene al capo IV, va detto che l'articolo 22 apporta modifiche che si rendono necessarie all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riguardanti, innanzitutto, l'oggetto sociale della cosiddetta "società di cartolarizzazione dei crediti" del Tesoro.
        Per poter realizzare l'operazione di cartolarizzazione dei flussi relativi al lotto e lotterie, l'oggetto sociale della citata società, oltre a comprendere i crediti d'imposta e contributivi, è stato esteso ai proventi di natura non erariale. Tale proventi al momento della cessione non rappresentano ancora dei crediti e quindi è stato specificato che la cessione di flussi può essere antecedente alla costituzione dei rapporti giuridici dai quali gli stessi sorgeranno.
        La titolarità della società veicolo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, come azionista unico, non comporta la garanzia per i debiti contratti. Tale caratteristica, implicita nel concetto di società veicolo, è rafforzata dalla disposizione che prevede la non applicazione dell'articolo 2362 del codice civile relativo alla responsabilità illimitata da parte dell'azionista unico.
        L'altro elemento importante è il concetto di segregazione del patrimonio in favore dei soggetti portatori dei titoli o concedenti i finanziamenti. Tale concetto, fondamentale in una operazione di cartolarizzazione, è stato rafforzato prevedendo sia che all'atto di costituzione della società siano previsti impegni restrittivi dei diritti di voto dell'azionista a beneficio dei finanziatori, sia escludendo azioni da parte di qualsiasi creditore fino a quando non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei soggetti portatori dei titoli o concedenti i finanziamenti.
        In relazione al trattamento fiscale si è mantenuto inalterato quello relativo ai finanziamenti, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed è stato previsto che i titoli emessi da tale veicolo, essendo una società costituita dal Tesoro, siano assimilabili, dal punto di vista fiscale, agli Eurobond emessi dalla Repubblica italiana.
        L'articolo 23, contenuto nel capo V, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di dare indirizzi in merito all'impiego delle risorse liquide delle società da esso controllate, anche in via indiretta, e non quotate sui mercati finanziari, al fine di minimizzare il profilo di rischio di tali impieghi.
        L'articolo 24 prevede la possibilità per le società di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 41 della legge n. 488 del 1999 di anticipare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento della terza rata prevista dalla stessa legge.
        Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle condizioni a cui è possibile effettuare il pagamento. Questo include sia la definizione del tasso di attualizzazione da applicare che le modalità stesse del pagamento.
        L'articolo 25 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di emettere titoli il cui rimborso viene effettuato attraverso la cessione di azioni di società di capitali detenute dallo Stato.
        Tale tipologia di strumenti si differenzia dai titoli convertibili, per i quali è prevista una opzione a favore del detentore del titolo che consente di ottenere il rimborso in azioni sulla base di un rapporto prestabilito.
        L'utilizzo di questi titoli consente al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere una riduzione del debito senza dover procedere immediatamente alla dismissione di azioni in società di capitali che risultano sottovalutate.
        Questa tipologia di obbligazioni, già utilizzata da istituzione private per poter ottimizzare l'efficacia dei propri programmi di dismissione, non rappresenta titoli di debito in quanto il rimborso del capitale non viene ammortizzato sui capitoli del bilancio dello Stato relativi al rimborso dei prestiti.
        Sulla base delle caratteristiche sopra evidenziate l'introito relativo all'emissione di tale tipologia di titoli affluirebbe sul fondo di ammortamento, per poter essere utilizzato al fine di ridurre lo stock del debito, analogamente alla dismissione diretta di una partecipazione azionaria da parte dello Stato.
        L'articolo 26 reca le norme di copertura finanziaria.




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