XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1654
Onorevoli Deputati! - Negli ultimi tre decenni lo scenario
finanziario italiano è stato caratterizzato, oltre che da una
serie straordinaria di fenomeno evolutivi positivi, dalla
negatività costituita da imponenti flussi di illegale
migrazione all'estero di capitali.
Ciò è stato tanto nella lunga fase di protezionismo
finanziario che ha caratterizzato gli anni '70 ed '80, quanto
successivamente, quando gli investimenti diretti e di
portafoglio oltre confine sono stati progressivamente
liberalizzati.
All'origine del fenomeno, di entità straordinaria anche in
comparazione con analoghi flussi migratori in uscita da altri
Paesi europei, si è sviluppata una serie strutturata di
fattori eterogenei: dai timori endemici di instabilità
politica alla costante svalutazione della lira; dall'aumento
senza controllo del debito pubblico, con conseguente paura di
"patrimoniali" o "consolidamenti", all'opportunità o speranza
di sfruttare, per di più nell'anonimato, differenziali fiscali
positivi, tanto sui flussi di reddito, quanto sugli stock
di
capitale, e qui a partire dal "salto" dell'imposta sulle
successioni.
L'effetto cumulato di questi fattori, di spinta e/o di
incentivo alla migrazione fuori dall'Italia di capitali di
originaria pertinenza italiana, è stato, e sistematicamente,
tanto forte da ridurre l'effetto contrario, pure esercitato da
altri fattori, di segno opposto: la "tosatura" sui rendimenti,
normalmente operata all'estero, come "prezzo" da pagare e/o da
subire per l'originaria "illegalità" del capitale esportato;
più al fondo, la perdita di valore del capitale stesso,
prodotta dai suoi limiti di utilizzo, ancora derivanti dalla
sua origine "nera".
Nel momento presente, la novità è data dal fatto che i
fattori di migrazione-attrazione all'estero dei capitali di
originaria pertinenza italiana, come elencati sopra, stanno
progressivamente scomparendo e/o perdendo forza.
In gran parte, per effetto del mutato scenario europeo,
strutturalmente basato sui princìpi della democrazia, del
libero mercato, eccetera.
In parte, ora, per effetto della nuova strategia di
attrazione in Italia di capitali dall'estero. Strategia che
caratterizza l'agenda di questo Governo, a partire
dall'eliminazione dell'imposta sulle successioni.
Ora il changeover in euro è l'occasione per compiere
una seconda mossa, dopo l'eliminazione dell'imposta sulle
successioni.
L'uscita di scena, tra tredici settimane, delle monete
nazionali, destinate ad essere sostituite dalla valuta unica
europea, costituisce infatti un'occasione, non solo simbolica,
ma storica, per operare quello che il Commissario europeo
Mario Monti ha definito: "il passo conclusivo della
traiettoria dell'Italia verso una maggiore normalità economica
e finanziaria".
Dopo il changeover l'Europa sarà in specie diversa,
anche nella sua geografia finanziaria.
Alla originaria segmentazione per aree valutarie, tanto
numerose quante erano le vecchie monete nazionali, si
sovrapporrà infatti un'unica area valutaria: una moneta unica
per dodici Stati; per quasi trecento milioni di abitanti, per
circa un quinto del prodotto interno lordo mondiale.
In questo scenario non sarà indifferente posizionarsi
"dentro" o "fuori" l'area dell'euro.
Sarà in particolare sempre più rischioso, e meno
conveniente, stare "fuori" e/o stare in "nero".
All'opposto, la scelta più razionale, nonostante inerzie
ed apparenze, sarà posizionarsi "dentro" l'area dell'euro. E,
dentro questa area, posizionarsi "in Italia".
In specie, la scelta di continuare a tenere "fuori"
dall'Italia capitali "neri" è destinata ad essere una scelta
sbagliata:
a) non solo perché, e lo si è premesso, il
capitale tenuto illegalmente "fuori" vale poco e rende
poco;
b) ma anche perché tenere "fuori" i capitali sarà
sempre più irrazionale e pericoloso.
Con l'unificazione monetaria europea, e nel teatro
continentale europeo, infatti, l'"estero" non sarà più la
regola, ma l'eccezione.
L'"estero" non sarà infatti costituito da tutti gli altri
Stati europei, diversi da quello da cui si esporta, come
finora, ma solo da alcune isole, specificamente individuabili
ed individuate, e sempre più disponibili a "scambi di
informazioni".
Per due ordini di ragioni: per la progressiva
inarrestabile armonizzazione ed integrazione fiscale europea;
per le crescenti necessità di contrasto a criminalità e
terrorismo internazionali (si veda a questo proposito quanto
ha sottolineato di recente il presidente dell'Eurogruppo,
Didier Reynders, che in una intervista ha affermato: "sono i
paradisi fiscali, il riciclaggio di denaro sporco e la
volatilità dei mercati ad aprire spazi al finanziamento del
terrorismo").
Più in dettaglio:
a) il Consiglio dell'Unione europea di Feira ha
avviato un processo destinato ad accrescere la trasparenza
fiscale in Europa.
A decorrere dal 2004, dallo specifico punto di vista del
trattamento delle attività finanziarie, non solo l'area euro
attuale, ma l'intero continente europeo, nella sua estensione
geografica complessiva, è destinata a diventare una "casa di
vetro";
b) gli indirizzi assunti dagli organi comunitari
ed in sede OCSE tendono poi a rendere più trasparenti i
rapporti, non solo "Europa su Europa", ma anche con i Paesi
terzi, inasprendo la legislazione antiriciclaggio,
anticriminalità, antiterrorismo.
In sintesi, guardando non miopemente a questo scenario, in
velocissima evoluzione nel senso della trasparenza fiscale
integrale, è in specie facile comprendere, da un lato, che
l'anonimato bancario estero assoluto è un'illusione destinata
presto a svanire; dall'altro lato, ed all'opposto, che il
changeover è l'occasione storica per tornare nell'area
della legalità.
In questa "strategia dell'attrazione", il nostro Paese ha
messo e mette in campo tre fattori-chiave: a) una
fiscalità finanziaria, riformata nella scorsa legislatura, che
risulta eccezionalmente favorevole ai capitali; b)
l'eliminazione dell'imposta sulle successioni; c) la
determinazione allo sviluppo che caratterizza strutturalmente
l'azione del Governo.
E' questa l'economia politica su cui si basa la scelta di
combinazione del changeover con il rimpatrio in Italia
di capitali finora illegalmente posseduti all'estero; cresce
la convenienza a rimpatriarli, mentre decresce la convenienza
a tenerli "fuori", anche per effetto delle nuove norme di
contrasto e sanzione contenute nel decreto-legge.
Norme che sono specificamente mirate contro i
comportamenti di reiterata successiva evasione.
Norme che sono destinate ad avere successo crescente dato
che, dopo il changeover, la platea dei soggetti che
hanno capitali "fuori" non sarà costituita, come finora, da
una vasta massa in cui è facile nascondersi, ma da eccezioni
isolate e perciò sempre più facilmente identificabili per
effetto del progressivo isolamento e della progressiva
trasparenza di tutti i capitali detenuti illegalmente
all'estero.
Con questo provvedimento si favorisce, in specie, nel
rispetto assoluto dei princìpi della legislazione
"antiriciclaggio", tanto il rientro nel nostro Paese di
capitali di origine e/o pertinenza italiana, quanto
l'attrazione in Italia di capitali esteri.
E' una soluzione, quella della combinazione del
changeover con incentivi al rimpatrio (con
corrispondente incremento dei profili di rischio, dopo, in
caso di mancato rimpatrio e di perpetuata violazione).
Una soluzione verso la quale stanno, tra l'altro, già
muovendo anche altri Paesi.
Tutto si iscrive, si ripete, in quella logica positiva di
progressiva normalizzazione, a cui si è fatto riferimento
sopra, citando il Commissario Monti.
In conclusione, si attiva, su questa base, un processo
positivo, tanto per i singoli, quanto per il sistema.
Il complesso delle attività interessate dal
rimpatrio-emersione allargherà la base imponibile italiana,
così da sostenere od accelerare il processo di riduzione della
pressione fiscale, contribuendo, in tale modo, anche a
favorire il più generale processo di sviluppo economico. Non
solo, nell'immediato, il rimpatrio e/o la regolarizzazione dei
capitali detenuti all'estero potranno offrire un sollievo
apprezzabile nell'azione di risanamento delle finanze
pubbliche. Un sollievo tanto più apprezzabile, necessario ed
urgente alla luce dell'impatto economico negativo che potrebbe
scaturire dai recenti eventi di politica internazionale.
Un fattore distorsivo che condiziona le scelte allocative
degli investitori italiani e che può ostacolare l'imminente
fase di conversione in euro è il rischio, connesso alle
possibili sanzioni fiscali (in alcuni casi, anche penali),
gravante sui cittadini italiani che hanno trasferito in
passato capitali all'estero, in violazione degli obblighi sul
cosiddetto "monitoraggio fiscale" di cui al decreto-legge n.
167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
227 del 1990. Tale rischio frena il rientro di questi capitali
nel Paese e il
possibile impiego in attività produttive di una parte della
ricchezza finanziaria fuoriuscita in passato solo per
motivazioni di natura fiscale.
Il changeover, che segna, nei rapporti
cross-border all'interno dell'Unione monetaria europea,
la fine dei condizionamenti valutari tra Paesi, costituisce
un'occasione per rimuovere tali ostacoli. Le norme che seguono
offrono la possibilità per gli interessati che abbiano
trasferito e investito risorse del Paese all'estero senza
rispettare le procedure vigenti in materia di esportazione,
costituzione o detenzione, di regolarizzare la loro posizione
sotto il profilo fiscale e previdenziale. Destinatari del
provvedimento sono le persone fisiche e i soggetti ad essi
fiscalmente equiparati, cioè gli stessi destinatari soggetti
agli obblighi di dichiarazione sanciti dalla citata disciplina
sul cosiddetto "monitoraggio fiscale" fiscalmente residenti in
Italia. Con riferimento all'ambito oggettivo, esso non
riguarda i capitali all'estero provenienti o riconducibili a
condotte criminose: nei confronti del cosiddetto "denaro
sporco" rimangono, infatti, fermi tutti i presìdi e gli
apparati sanzionatori vigenti, tra i quali quelli finalizzati
alla lotta al riciclaggio, espressamente richiamati dal
provvedimento in esame.
I soggetti che si avvalgono, nel rispetto dei termini e
delle modalità fissati dal decreto-legge, della facoltà ivi
riconosciuta, si liberano dal rischio di un possibile gravame
fiscale (e delle relative sanzioni) applicabili con
riferimento agli anni per i quali sono ancora pendenti i
termini di accertamento. L'eliminazione di tale rischio
gravante sui soggetti residenti consente, per il futuro, una
più efficiente scelta nell'impiego del risparmio e delle
risorse accumulate all'estero, in un clima di maggiore fiducia
tra cittadini e Amministrazione. Lo stesso provvedimento
prevede infatti un'articolata rete di presìdi diretti a
garantire la riservatezza nel tempo dei dati e delle notizie
relative alle attività oggetto di emersione. Le informazioni
sono coperte da un elevato livello di segretezza, escludendosi
espressamente la conoscibilità nel tempo delle notizie e dei
dati relativi alle attività emerse da parte
dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione dei casi in cui
sia lo stesso contribuente, in quanto direttamente
interessato, a segnalare tali informazioni
all'Amministrazione.
In linea con i princìpi dello statuto dei diritti del
contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) e con gli
obiettivi sottesi ad altri istituti, quali il ravvedimento
operoso, il provvedimento risponde ai nuovi orientamenti
dell'ordinamento fiscale diretti a premiare, nella lotta
all'evasione, i contribuenti disposti a cooperare con
l'Amministrazione finanziaria e a far emergere base imponibile
su iniziativa degli stessi contribuenti, nell'obiettivo di
ampliare il gettito per lo Stato attraverso l'emersione di
redditi che, in quanto occultati, sfuggono alla tassazione.
Per regolarizzare la propria posizione l'interessato è tenuto
al versamento di una somma di entità contenuta, pari al 2,5
per cento dei valori delle attività oggetto dell'emersione.
In adesione al principio comunitario della libera
circolazione dei capitali, il provvedimento contempla sia
l'ipotesi in cui il contribuente voglia fare rientrare in
Italia la propria ricchezza finanziaria detenuta all'estero
(cosiddetto "rimpatrio"), sia il caso in cui il contribuente
preferisca mantenere fuori dall'Italia i propri investimenti,
inclusi quelli di natura non finanziaria, quali gli immobili
(cosiddetta "regolarizzazione"). L'"emersione" delle attività
estere è consentita in entrambi i casi entro un periodo di
tempo circoscritto che decorre dal 1^ novembre 2001 e termina
alla stessa data fissata per la fine del changeover (28
febbraio 2002).
Sia nell'ipotesi di rimpatrio sia in quella della
regolarizzazione si determina, quindi, l'emersione di attività
di proprietà dei soggetti residenti in Italia finora
sconosciute all'Amministrazione finanziaria, che potranno in
tale modo essere assoggettate al prelievo fiscale. L'emersione
di base imponibile potrà ampliare il gettito erariale e
favorire il programma di riduzione della pressione fiscale; il
rimpatrio di danaro permetterà anche di agevolare l'afflusso
di nuovo risparmio verso le
strutture produttive italiane: sotto questo aspetto, le
disposizioni contenute nel decreto-legge costituiscono
l'opportuno completamento del pacchetto normativo del disegno
di legge cosiddetto "dei cento giorni", diretto a sostenere
gli investimenti e la crescita produttiva.
Gli adempimenti a carico degli interessati sono limitati:
si richiede una dichiarazione sintetica e "riservata" da
presentare in banca o all'intermediario dove vengono
depositate le attività finanziarie rimpatriate. Analoghe
procedure semplificate sono previste per il caso specifico
della cosiddetta "regolarizzazione" delle attività e degli
investimenti che si intendono mantenere all'estero. Gli
interessati che abbiano presentato la dichiarazione riservata
si liberano dall'obbligo di indicare le medesime attività nel
modello di dichiarazione annuale dei redditi per il periodo
d'imposta in corso alla data di presentazione, nonché per
quello precedente se la dichiarazione medesima è presentata
nel periodo 1^ gennaio-28 febbraio.
Il contenuto delle dichiarazioni riguardanti le attività
oggetto di emersione è riservato: gli intermediari si limitano
a registrare le operazioni ai fini della normativa
antiriciclaggio e della disciplina sul monitoraggio fiscale,
ma non comunicano alcuna informazione all'Amministrazione
finanziaria, salvo che si tratti di regolarizzazione di
attività all'estero. E' previsto, infine, un blocco
informativo nei confronti della medesima Amministrazione sia
nell'ipotesi di rimpatrio sia in quella di regolarizzazione
nel caso di eventuali richieste formulate all'intermediario
nel corso dell'attività di accertamento della Guardia di
finanza o degli uffici dell'Amministrazione.
Tenuto conto delle suesposte considerazioni emergono, con
tutta evidenza, le ragioni di necessità e urgenza poste a
fondamento del provvedimento in esame. La possibilità del
rientro dei capitali è legata all'ormai imminente avvento
dell'euro.
Dal rientro discendono, inoltre, effetti finanziari
positivi per il bilancio dello Stato sin dall'anno 2001.
Con l'approssimarsi del 1^ gennaio 2002, data a decorrere
dalla quale saranno immesse in circolazione le banconote e le
monete metalliche denominate in euro, è emersa l'esigenza di
chiarire taluni aspetti che incidono sull'operatività delle
imprese bancarie e finanziarie e, più in generale,
sull'introduzione dell'euro; si tratta di aspetti che, se non
tempestivamente precisati, potrebbero dare luogo a fenomeni
idonei a incidere negativamente su di un ordinato passaggio
all'euro, con ripercussioni negative anche sulla vita dei
cittadini. L'urgenza di assicurare le migliori condizioni per
il passaggio all'euro giustifica il ricorso alla decretazione
d'urgenza.
Inoltre, il presente decreto-legge dà attuazione alla
decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 29
maggio 2000, relativa al "rafforzamento della tutela per mezzo
di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione
di monete in relazione all'introduzione dell'euro". Anche in
questo caso, il ricorso al decreto-legge si giustifica in
quanto la tempestiva configurazione di un aggiornato quadro
normativo di tutela penale appare condizione necessaria per il
passaggio all'euro in condizioni tali da assicurare una pronta
reazione contro le condotte di falsificazione della nuova
moneta, tenendo conto, peraltro, che l'articolo 5, lettera
a), della decisione impone la sanzionabilità dei reati
di falso anche in relazione alle banconote e monete metalliche
non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in
circolazione. A ciò si aggiunga che la decisione quadro ha
imposto agli Stati membri di adottare le necessarie misure
conformative entro il 31 dicembre 2000, per quanto riguarda
l'articolo 5, lettera a), ed entro il 29 maggio 2001,
per tutte le altre disposizioni, fissando alla data del 30
giugno 2001 la prima verifica sullo stato di attuazione della
decisione da parte del Consiglio dell'Unione. Con il presente
decreto-legge si attua la decisione quadro, evitando le
conseguenze, anche politiche, derivanti dall'inottemperanza
allo strumento normativo dell'Unione europea.
Da ultimo, si rende necessario il ricorso alla
decretazione d'urgenza al fine di assicurare
la tempestiva applicazione nel territorio nazionale del
regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno
2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione
dell'euro contro la falsificazione.
Il regolamento prevede l'istituzione, a livello europeo e
a livello nazionale, di una pluralità di organismi
amministrativi per l'individuazione e l'analisi dei casi di
falsificazione delle monete metalliche e delle banconote in
euro.
La tempestiva applicazione del regolamento nel territorio
nazionale richiede l'introduzione di disposizioni di
recepimento dell'obbligo delle banche e degli altri
intermediari del settore finanziario di ritirare dalla
circolazione le banconote e le monete metalliche sospette di
falsità e di trasmetterle alle autorità competenti ad
analizzarle; occorre altresì disciplinare la trasmissione e lo
scambio dei dati riguardanti i casi di falsificazione
dell'euro.
Il decreto-legge reca anche, nei capi II, IV e V, alcune
disposizioni, di pari urgenza, volte a rivedere la disciplina
in materia di equalizzatore, di regime fiscale degli interessi
percepiti dai non residenti, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie.
L'urgenza discende, nel primo caso, dall'orientamento
giurisprudenziale sulla legittimità del meccanismo
dell'equalizzatore; nel secondo caso dalla necessità di
conseguire i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi
della raccolta discendente dalla modifica del regime fiscale;
nel terzo caso dai flussi di cassa che possono ottenersi con
l'ampliamento dei crediti oggetto di cartolarizzazione e con
le operazioni finanziarie autorizzate dalle norme.
Venendo all'esame delle singole disposizioni si osserva
quanto segue.
L'articolo 1 del decreto-legge disciplina alcuni aspetti
relativi alla transizione all'euro nell'ambito dei rapporti
bancari e, più in generale, dei rapporti tra imprese svolgenti
attività finanziarie con la propria clientela. Le disposizioni
mirano a dare attuazione ad alcune previsioni della
raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000, sui
mezzi per agevolare la preparazione degli operatori economici
al passaggio all'euro.
Si conferisce alle banche la possibilità di trasformare, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge,
in euro i conti in lire, salva espressa richiesta contraria
del cliente, come previsto nell'articolo 3.1 della
raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000. Le
banche potranno, ad esempio, trasformare in euro i conti
correnti e tutti i conti di deposito.
Conformemente alla normativa in materia di trasparenza dei
rapporti tra le banche e i clienti, si prevede che le banche
debbano informare la generalità della propria clientela, con
un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, circa
la determinazione riguardante la conversione dei conti in
euro; a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso, decorre un termine
di quindici giorni entro il quale i clienti possono chiedere
alla banca che il proprio conto sia mantenuto in lire fino al
31 dicembre 2001.
Viene chiarito che, fino al 31 dicembre 2001, la clientela
potrà comunque continuare a utilizzare anche le lire pur in
presenza di un conto denominato in euro. La possibilità di
emettere assegni in lire su conti correnti convertiti in euro,
menzionata dal testo normativo, presuppone ovviamente
l'esistenza di una efficace convenzione di assegno.
Si dispone l'applicabilità delle disposizioni in tema di
conversione in euro anche ai conti denominati in unità di
conto di Paesi aderenti all'euro diversi dall'Italia.
A decorrere dal 1^ gennaio 2002, è vietata l'emissione di
assegni, cambiali e di altri titoli di credito espressi in
lire. Tali strumenti di pagamento, emessi in violazione del
suddetto divieto, non sono qualificabili come titoli di
credito e, pertanto, non ne può essere chiesto il protesto. La
disposizione vieta altresì di impartire ordini di
accreditamento o di addebitamento in lire in conto, a
decorrere dal 1^ gennaio 2002, anche ove gli ordini siano
incorporati in un titolo di credito emesso in lire dopo la
predetta data. Resta comunque
ferma la possibilità di versare in conto banconote e monete
metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002, data fino alla
quale la lira conserva corso legale, ai sensi dell'articolo
155, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Si chiarisce, inoltre, che le somme in lire inserite nei
titoli emessi e negli ordini di addebitamento o di
accreditamento impartiti fino al 31 dicembre 2001 devono, a
decorrere dal 1^ gennaio 2002, intendersi espresse in euro, al
tasso di conversione irrevocabile, così come previsto
dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio,
del 3 maggio 1998.
Viene definito l'ambito di applicazione delle norme sopra
richiamate. La nozione di attività finanziaria è desumibile
dall'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia).
L'articolo 2 si propone di consentire al sistema bancario
e postale, di disporre, a ridosso della fine dell'anno 2001,
di una giornata in più per lo svolgimento di tutti gli
interventi necessari alla conversione in euro dei conti. E ciò
in considerazione della possibilità che taluni intermediari
non siano stati in grado di provvedere alla conversione dei
conti prima di quella data.
Pertanto, il 31 dicembre 2001 viene dichiarato giorno di
chiusura degli sportelli al pubblico e il 29 dicembre 2001 è
dichiarato giorno di sospensione delle attività in tempo reale
del bancoposta.
Alla base di entrambe le disposizioni c'è l'eventualità
che le operazioni di conversione all'euro dei conti della
clientela tendano a concentrarsi negli ultimi tre giorni di
dicembre (sabato 29, domenica 30 e lunedì 31) e si
sovrappongano alle attività che le banche e le Poste italiane
Spa dovranno effettuare per poter mettere a disposizione della
clientela il nuovo circolante fin dal 1^ gennaio 2002.
Si prevede la chiusura degli uffici provinciali del
territorio il 29 e il 31 dicembre 2001 e si considera il 28
dicembre 2001 ultimo giorno lavorativo.
Si propone che il termine di versamento dell'acconto IVA
sia anticipato al 24 dicembre e che i concessionari del
servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste
italiane Spa debbano effettuare il riversamento delle somme
riscosse entro il 28 dicembre.
Viene preclusa la possibilità di ricorrere al pagamento
delle accise mediante il modello unificato F/24 limitatamente
alla scadenza del 27 dicembre 2001, fermo restando il consueto
pagamento attraverso versamento diretto in Tesoreria dello
Stato.
E' previsto che tutti i pagamenti dei diritti doganali e
di ogni altra somma dovuta in dogana, in scadenza dal 28 al 31
dicembre 2001, siano anticipati al 27 dicembre 2001 per
consentire il versamento dei relativi importi in Tesoreria
entro il 28 dicembre 2001.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti delle
Amministrazioni statali e degli uffici pagatori negli ultimi
giorni del 2001, si dispone, per la Tesoreria dello Stato, la
chiusura anticipata al 28 dicembre dell'esercizio finanziario
2001; pertanto, si prevede, altresì, che nella stessa data
cessino di avere validità i titoli di spesa, non incassati e
quindi giacenti presso gli uffici pagatori, per i quali il
termine di validità biennale della loro emissione sarebbe
altrimenti scaduto il 31 dicembre 2001.
Si prevede, per l'anno 2001, la corresponsione, a
decorrere dal 7 dicembre, dello stipendio e della tredicesima
mensilità dovuti al personale statale, sulla base degli
scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la
Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
L'articolo 3 dispone la proroga di diritto di tutti i
termini correlati all'adempimento di obbligazioni che scadono
nei giorni lavorativi durante i quali resta chiusa la
componente nazionale, denominata "BI-REL", del sistema dei
pagamenti europeo "TARGET" e che implichino movimentazioni di
denaro da effettuare per mezzo di BI-REL e, dunque, di TARGET
stesso.
La proroga di diritto dei termini di adempimento delle
obbligazioni da eseguire
tramite TARGET è già stata disposta con specifiche norme di
legge adottate in vista della chiusura del sistema TARGET il
31 dicembre 1999 e il 31 dicembre 2001 (rispettivamente, con
l'articolo 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 466, e con
l'articolo 155, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388). Di recente, nell'ambito del Sistema europeo di banche
centrali è stato deciso di tenere chiuso il sistema TARGET il
venerdì santo, giorno di festa nazionale in alcuni Stati
aderenti all'euro. In relazione a tale decisione, ancora non
attuata nell'ordinamento italiano, nonché al possibile
ripetersi di ulteriori chiusure del sistema TARGET in futuro,
l'articolo 3 del decreto-legge dispone la proroga di diritto
dei termini correlati a obbligazioni da eseguire tramite
BI-REL, quale componente nazionale di TARGET, ogni qual volta
i termini cadano in uno dei giorni di chiusura di TARGET
stesso; giorni di chiusura che la Banca d'Italia deve
provvedere a pubblicare preventivamente nella Gazzetta
Ufficiale.
Gli articoli da 4 a 6 del decreto-legge attuano la
decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000.
Tra le condotte di contraffazione da reprimere vi sono, ai
sensi dell'articolo 5, lettera a), della decisione
quadro, anche quelle che hanno ad oggetto monete e banconote
in euro sprovviste di corso legale e l'articolo 3 della
decisione quadro le individua in quelle di falsificazione,
messa in circolazione, esportazione, importazione, trasporto,
ricettazione o procacciamento, ovvero di fabbricazione,
ricezione o possesso di strumenti, oggetti, programmi
informatici o altri mezzi idonei alla falsificazione, nonché
di falsificazione, ricezione o procacciamento di ologrammi o
altri componenti della moneta destinati ad assicurare
protezione contro la falsificazione.
Trattandosi di colpire, in buona sostanza, comportamenti
di falsificazione delle monete, si è ritenuto di privilegiare
la strada dell'intervento di natura penale. A tale fine, come
sarà meglio spiegato di seguito, è stata prevista
un'equiparazione in via transitoria delle monete che ancora
non hanno corso legale, a quelle che già lo abbiano, al fine
di consentire alle prime di usufuire della tutela predisposta
normativamente per le seconde.
Riguardo alla collocazione sistematica delle disposizioni,
e nonostante il carattere temporaneo delle stesse, la scelta
si è orientata verso il decreto legislativo sull'euro del
1998; si è inteso concentrare la disciplina in un corpo
unitario, così meglio rispondendo alle istanze di
conoscibilità che permeano la materia penale.
Quanto invece, al merito della scelta di
criminalizzazione, non si è sottovalutato l'impatto di
violazioni che, specie se realizzate in serie, rischiano di
immettere sul mercato una non trascurabile quantità di monete,
suscettibile di provocare il turbamento della fede pubblica,
ripercussioni di natura economica (risulterebbe infatti
alterata la base monetaria circolante), oltre che un danno
alla nascente moneta europea.
Inoltre, la penalizzazione di queste condotte appare
funzionale alle esigenze dell'accertamento di tali illeciti,
la cui scoperta è quasi sempre legata al compimento di atti
investigativi "invasivi" (perquisizioni e sequestri).
Del resto, in tale direzione si muovono le indicazioni
ricavabili dalla decisione quadro che individua il modello
sanzionatorio e di illecito con riferimento ai reati ed alle
sanzioni penali, sia per quanto attiene alle condotte di cui
agli articoli 3 e 4 (già assoggettate a pena nel nostro
ordinamento dagli articoli 453 e seguenti del codice penale),
sia per quanto riguarda le altre condotte indicate
nell'articolo 5.
Tuttavia, nella gran parte dei casi, i comportamenti
sanzionati presentano una gravità minore di quelli,
corrispondenti, tenuti su monete che già possiedono corso
legale. Per questa ragione, il decreto-legge dispone una
diminuzione della pena nella misura di un terzo, ed una
analoga attenuazione della sanzione pecuniaria nei confronti
delle persone giuridiche.
E' tuttavia prevista un'importante eccezione, per il caso
in cui le condotte di contraffazione o alterazione siano
realizzate
prima del gennaio 2002 e le monete siano nondimeno messe in
circolazione solo dopo questa scadenza: in questo caso, v'è
una piena equiparazione ai fini sanzionatori.
Premesso, infatti, che l'architettura normativa dei
delitti di falso impedisce di punire chi, dopo aver
falsificato, abbia (egli stesso) diffuso la moneta per
quest'ultima condotta, in mancanza dell'accennata deroga, il
soggetto risponderebbe per la sola contraffazione con una
sanzione diminuita, quando è evidente che il fatto è non meno
grave di quello realizzato da chi falsifichi e diffonda dopo
il gennaio 2002 (sostanzialmente identica appare la lesione
della fede pubblica). Né può negarsi che i comportamenti in
questione presentino, nella prima fase della circolazione
della moneta, quando la fisionomia di quest'ultima non sia
ancora perfettamente conosciuta dal cittadino, un tasso di
insidiosità elevata, sotto il profilo della lesione della fede
pubblica. Anche sotto il profilo della prevenzione generale, è
poi chiaro che uno "sconto" di pena avrebbe prodotto l'effetto
paradossale di incentivare l'attività criminosa,
concentrandola nel periodo antecedente al corso legale
dell'euro.
Entrando nel merito dell'attuazione, va rilevato che la
criminalizzazione di tali condotte può essere effettuata
tramite un semplice rinvio alle fattispecie del codice penale
contenute nel contesto dei delitti contro la fede pubblica
che, come è noto, puniscono non soltanto le condotte di
contraffazione, alterazione o circolazione, ma anche, in via
prodromica, quelle di fabbricazione di strumenti idonei alla
falsificazione.
Con l'articolo 4 del decreto-legge si è perciò legificato,
adattandolo alla peculiare fisionomia dell'oggetto che, come
si è detto, concerne monete sprovviste di corso legale.
L'articolo 4 del decreto-legge introduce l'articolo
52-quater nel decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, volto appunto ad equiparare agli effetti della legge
penale le monete e le banconote in euro prive di corso legale
a tutte le altre monete e banconote che hanno corso legale
nonché i valori di bollo espressi in euro. La norma consente
di applicare le norme del codice penale a tutte le violazioni
aventi ad oggetto le monete in euro non ancora circolanti.
Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono applicabili
alle condotte realizzate prima del gennaio 2002. Sebbene
apparentemente superflua, la norma sottolinea il carattere
transitorio e temporaneo della disciplina.
Vengono specificate le ipotesi di reato la cui operatività
è consentita dall'equiparazione di cui al comma 1, prevedendo
nel contempo un'attenuazione della pena nella misura di un
terzo (che risponde alle ragioni sopra esposte). Nella specie,
si tratta delle disposizioni di cui agli articoli 453, 454,
455, 456, 457, 459, 461 e 464 del codice penale, la cui orbita
precettiva ricomprende tutte le condotte indicate
nell'articolo 3 della decisione quadro. Anche le condotte di
importazione, esportazione, ricettazione o procacciamento che,
pur non figurando espressamente nelle citate fattispecie
incriminatrici, sembrano agevolmente riconducibili a quelle di
ricezione, acquisto, messa in qualunque modo in circolazione,
introduzione nel territorio dello Stato, contenute nelle
citate previsioni codicistiche. L'ultimo inciso recepisce la
citata esigenza di ripristinare la piena equiparazione nel
trattamento sanzionatorio, quando si tratti (come
verosimilmente accadrà nella gran parte delle ipotesi) di
comportamenti frazionati nel tempo.
La disciplina penale "transitoria" è stata estesa anche ai
valori di bollo. Pur non essendo espressamente contemplati
dalla decisione quadro, è chiaro infatti che tali valori sono
investiti dalle medesime istanze di politica criminale che
concernono la contraffazione e l'alterazione delle monete. Ciò
premesso, ed attese le intuibili esigenze di omogeneità della
tutela penale, non è apparso peraltro necessario un intervento
ad hoc "a regime" (vale a dire per i reati commessi a
decorrere dal 1^ gennaio 2002), dal momento che la
formulazione delle norme ben si adatterà
altresì ai valori espressi nella nuova unità di moneta.
Ad esigenze analoghe a quelle finora illustrate risponde
altresì l'articolo 52-quinquies del decreto legislativo
n. 213 del 1998, anch'esso inserito dall'articolo 4 del
decreto-legge, e che incide sulla recente disciplina in tema
di responsabilità amministrativa degli enti.
La decisione quadro impone un adeguamento della norma
dell'articolo 461 del codice penale, relativa alla
fabbricazione o detenzione di strumenti idonei alla
falsificazione di monete. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera
d), della decisione quadro prevede, tra l'altro, che le
misure di protezione debbano interessare anche ologrammi o
altri componenti della moneta idonei a garantirne la
protezione contro la falsificazione.
L'articolo 5 annovera tale comportamento illecito tra
quelli da sanzionare anche quando abbia ad oggetto monete in
euro non circolanti.
Questo tipo di condotta non trova alcuna sanzione nel
codice penale che, all'articolo 461, punisce la fabbricazione
o la detenzione di mezzi o strumenti idonei alla
falsificazione, senza alcun riferimento a quegli strumenti
diretti a garantire la protezione della moneta contro le
falsificazioni. E' parso dunque opportuno intervenire sul
tessuto dell'articolo 461 del codice penale in vista di un
immediato e integrale adattamento di tale disposizione alla
decisione quadro. Si prevede, pertanto, l'introduzione di un
comma nell'articolo 461, con il quale si stabilisce che le
pene indicate nel primo comma si applicano anche a quelle
condotte che hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti
delle moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la
contraffazione o l'alterazione. In tale modo la norma colpisce
le violazioni che concernono monete aventi corso legale
(perciò anche l'euro a decorrere dal 1^ gennaio 2002) e, per
effetto dell'innovazione recata dall'articolo 4, le monete in
euro non ancora in circolazione.
L'articolo 4 della decisione quadro prevede che le
condotte di contraffazione e alterazione siano rilevanti anche
se tenute usando "materiali legali in violazione dei diritti o
delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere
moneta, senza l'accordo di queste ultime". La ragione d'essere
della disposizione comunitaria risiede con ogni probabilità
nel particolare atteggiarsi del fenomeno nella prassi degli
ordinamenti stranieri, dove la produzione della moneta viene
affidata a privati, e dunque le esigenze di intervento penale
sono avvertite in modo più deciso. Diversamente accade in
Italia: qui l'accentramento della produzione delle banconote e
delle monete in capo, rispettivamente, alla Banca d'Italia e
all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sconsiglia, come
è evidente, di regolamentare sul piano penale il delicato
rapporto tra organismi emittenti nazionali e gli organi
sovranazionali preposti alle decisioni in materia, e di
affidare la risoluzione di eventuali conflitti a strumenti più
duttili, destinati a dispiegarsi essenzialmente sul piano
della responsabilità politica. La previsione di un'apposita
fattispecie finirebbe così con il colpire esclusivamente le
violazioni commesse da funzionari ovvero impiegati pubblici i
quali disattendano specifiche direttive e, per quanto
astrattamente pericolosi, tali comportamenti già trovano una
adeguata risposta nel cosiddetto "statuto penale della
pubblica amministrazione".
Per quanto attiene la responsabilità delle persone
giuridiche, il combinato disposto degli articoli 8 e 9 della
decisione quadro lascia una possibilità di opzione -
contrariamente alle ipotesi sopra viste - tra applicazione,
nei confronti dell'ente, di sanzioni di natura penale o
amministrativa; del pari, in base alle disposizioni appena
richiamate, la sanzione che sembra da riconnettere
indefettibilmente alle attività delittuose che si risolvano a
vantaggio dell'ente è quella pecuniaria, essendo le altre
previste solo come eventuali. E' parso opportuno, in
proposito, riferirsi alle disposizioni che, in materia, già
sono destinate a disciplinare la responsabilità e le sanzioni
applicabili agli enti.
L'articolo 6 del decreto-legge, in effetti, si limita ad
aggiornare il catalogo di reati
che possono dare luogo alla responsabilità delle persone
giuridiche che risultano d'altronde assoggettabili alle
medesime sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in cui viene
operata l'introduzione della nuova norma.
Relativamente ai profili inerenti l'esercizio della
giurisdizione, previsti dall'articolo 7 della decisione
quadro, occorre segnalare che l'ordinamento italiano già
prevede criteri di collegamento idonei ad assicurare la
repressione dei fatti delittuosi de quibus, anche
qualora siano commessi all'estero o da non cittadino. Non
appare invece possibile predisporre specifica disciplina con
riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, paragrafo
3, della decisione quadro, posto che essa creerebbe intuibili
problemi di conformità alla Costituzione e, d'altra parte,
essendone evidentemente consapevole, la disposizione
comunitaria non la prevede come indefettibile.
L'articolo 7 del decreto-legge, in linea con le
disposizioni del regolamento comunitario sulla protezione
dell'euro dalle falsificazioni, innanzi richiamato, prevede la
trasmissione al Ministero proponente delle informazioni
relative alle banconote ed alle monete metalliche denominate
in euro, oltre che agli altri mezzi di pagamento diversi dal
contante. La disposizione tiene infatti conto, non solo del
citato regolamento, ma anche di tutte le altre iniziative
comunitarie volte alla protezione di altri mezzi di
pagamento.
La circolazione delle informazioni su scala comunitaria
costituisce elemento fondamentale del dispositivo di raccordo
informativo sulla falsificazione della nuova divisa, così come
delineato dall'apposito regolamento del Consiglio: tutti i
dati e le informazioni dovranno, nel rispetto del diritto
penale - sia sostanziale che processuale - dei Paesi membri,
essere acquisiti in ciascun Stato membro da un organo centrale
ai fini di una compiuta valutazione strategica del fenomeno e
del suo impatto sul sistema economico e finanziario.
Il dispositivo comunitario di protezione dell'euro si basa
su di un sistema integrato di dati tecnici e statistici
(numero di serie, taglio, quantità, eccetera), idonei ad
individuare la tipologia della falsificazione, come pure su
informazioni che, prescindendo dai dati personali, possono
utilmente completare i dati tecnici e statistici, in quanto
attinenti alle circostanze e ai mezzi utilizzati nelle
falsificazioni (come ad esempio l'uso di particolari materiali
o di determinate tecniche). Il flusso integrato di
informazioni raccolto dall'Ufficio centrale dovrà interagire
con le informazioni in possesso di varie autorità nazionali ed
estere come: la Banca d'Italia, l'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato, la Banca centrale europea, il Centro scientifico
e tecnico per l'analisi delle monete metalliche con sede a
Parigi, la Commissione europea, e per essa l'Ufficio lotta
alle frodi (OLAF), le Forze di polizia nazionali ed
Europol.
L'organo centrale nazionale del dispositivo di protezione,
nel nostro Paese, è stato istituito "ratione materiae",
nel Ministero dell'economia e delle finanze (negli Stati
Uniti un'autorità simile esiste, sin dal 1865, nell'ambito del
Dipartimento del tesoro). In vista della definizione del
regolamento comunitario più volte citato e tenuto conto
dell'evoluzione delle iniziative comunitarie in materia di
altri mezzi di pagamento diversi dal contante, presso il
Dipartimento del tesoro, nell'ambito della Direzione relazioni
internazionali, è stato infatti tempestivamente costituito,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 15 maggio 2001, l'Ufficio centrale di
analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli
altri mezzi di pagamento diversi dal contante. L'Ufficio in
questione è ufficio di livello dirigenziale non generale e, in
quanto tale, diretto da un dirigente del Dipartimento del
tesoro. Esso si articola su un'area economico-finanziaria,
deputata alla gestione dei dati tecnici e statistici, a cui è
preposto un funzionario dello stesso Dipartimento e un'area
per la cooperazione fra le autorità competenti alla gestione
delle altre informazioni complementari
ai fini dell'analisi strategica, cui è preposto un ufficiale
della Guardia di finanza. L'Ufficio è destinato a svolgere
funzioni di raccordo tra tutte le autorità competenti,
nazionali ed estere, oltre che a raccogliere tutti i dati
tecnici e statistici idonei a delineare la tipologia della
falsificazione, nonché integrare tali dati con altre
informazioni di complemento, esclusi, come già puntualizzato,
i dati attinenti alle persone e tutte le altre informazioni
proprie alle attività di coordinamento e sviluppo delle
indagini, attività, queste, ovviamente, prerogativa esclusiva
dell'autorità giudiziaria e delle Forze di polizia.
La disposizione riveste la massima urgenza in quanto deve
consentire al Ministero proponente di definire con le
amministrazioni e gli organi competenti, nel minore tempo
possibile, le intese necessarie all'acquisizione dei flussi
necessari al funzionamento del segmento nazionale del sistema
di protezione dalle falsificazioni sull'euro, e ciò
nell'ambito dell'istituendo sistema integrato comunitario. Va
in proposito tenuto conto che il regolamento è applicabile,
fin dalla data della sua pubblicazione, alle banconote ed alle
monete metalliche che non siano state ancora emesse, ma che
siano destinate ad esserlo. E va altresì tenuto conto che, di
fatto, tali banconote e monete sono, non appena prodotte,
oggetto di deposito e di successiva movimentazione e per ciò
stesso di rischio. Inoltre, la fase di prealimentazione del
circuito economico, che ovviamente aumenterà i fattori di
rischio, inizierà, per alcuni settori, il 1^ novembre 2001.
Nondimeno l'acquisizione dei flussi in tempo utile permetterà
di testare l'efficacia del segmento nazionale sulla base dei
dati e delle informazioni sulle falsificazioni inerenti alle
monete nazionali, per poi adeguare lo strumento sui dati e
sulle informazioni concernenti l'euro.
In termini di consistenza dei flussi, secondo la natura
degli stessi, nella loro attuale composizione, basata sulle
banconote nazionali, i dati tecnici e statistici contano per
il 92 per cento e provengono dagli istituti di credito e dagli
intermediari abilitati, dagli uffici di cambio, eccetera. Il
restante 8 per cento proviene dalle Forze di polizia nonché
dalle altre autorità nazionali ed estere, nel rispetto delle
convenzioni internazionali. A questo riguardo non si ritiene,
allo stato delle previsioni, che l'introduzione della nuova
divisa possa modificare sensibilmente tale caratterizzazione
dei flussi informativi. Anzi, passando dal contante agli altri
mezzi di pagamento (carte di credito e di debito, assegni,
titoli di Stato, eccetera) diventa ancora maggiore la quota
del patrimonio conoscitivo di pertinenza del circuito degli
intermediari e dei gestori dei servizi interbancari.
La raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni di
cui sopra, oltre a soddisfare l'esigenza del rapido
adeguamento normativo ed organizzativo alle disposizioni
comunitarie, permetterà, in conformità alle nuove disposizioni
dell'Unione europea, di fornire un prezioso valore aggiunto,
per le autorità di governo, sia in termini di conoscenza del
fenomeno, che di valutazione dell'impatto dello stesso sul
sistema economico e finanziario, agevolando la tutela della
credibilità della nuova divisa e l'affidabilità degli altri
mezzi di pagamento.
L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1338/2001, prevede l'obbligo per le banche
e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono contante
di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete
metalliche in euro sospette di falsità, nonché di trasmettere
tali valori alle autorità competenti che, in Italia, sono la
Banca d'Italia per le banconote e l'Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato per le monete metalliche.
Ferma restando l'immediata applicabilità degli obblighi di
ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete
sospette di falsità, si prevede - sulla base dell'articolo 6,
paragrafo 3, del regolamento comunitario - che la Banca
d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze possano
emanare disposizioni volte a specificare gli adempimenti ai
quali sono tenuti i soggetti sui quali incombono gli obblighi
di ritiro e di trasmissione; in tale ambito, è anche possibile
che le predette
autorità indichino le misure organizzative occorrenti per
assicurare il rispetto degli obblighi prescritti nel comma
1.
Si prevede, infine, che la violazione degli obblighi di
ritiro o di trasmissione delle banconote e delle monete in
euro sospette di falsità comporti l'irrogazione di una
sanzione pecuniaria amministrativa da tremila e quindicimila
euro. Trattasi di una disposizione che attua l'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001, che prevede
l'obbligo degli Stati membri di applicare "sanzioni di
carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo" per le
suddette violazioni. Il regolamento comunitario prevede
altresì che le sanzioni siano poste direttamente a carico
degli enti resisi responsabili dell'inadempimento a uno degli
obblighi concernenti le banconote o le monete in euro sospette
di falsità; la responsabilità dell'ente evidenzia l'importanza
che gli enti medesimi si dotino di modelli organizzativi e di
controllo adeguati a fare fronte al nuovo obbligo ad essi
imposto. Atteso il carattere altamente tecnico della materia,
si è scelto di conferire la competenza per l'adozione della
sanzione al Governatore della Banca d'Italia, per ciò che
riguarda le banconote in euro, e al Ministro dell'economia e
delle finanze, per quanto attiene alle monete metalliche in
euro. Vi è poi un rinvio alle procedure amministrative e
giurisdizionali previste nell'articolo 145 del citato testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Nella determinazione della misura della
sanzione, si applicheranno i criteri generali indicati
nell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra i
quali v'è, tra l'altro, la gravità della violazione; gravità
della violazione che, nel caso di mancata acquisizione o
trasmissione di banconote o sospette di falsità, avrà
verosimilmente riguardo innanzitutto al valore degli importi
nonché alla pericolosità dell'eventuale falsificazione.
Quanto alle disposizioni contenute nel capo II, va
precisato quanto segue.
L'articolo 9 abroga con effetto dal 4 agosto 2001 alcune
disposizioni riguardanti l'equalizzatore, introdotto
dall'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, (TUIR) ed attuato con il decreto del Ministro
delle finanze del 4 agosto 2000, per dare una prima e
tempestiva risposta all'esigenza di un riordino complessivo
della disciplina sulla tassazione dei proventi di natura
finanziaria con l'obiettivo di giungere ad una semplificazione
del sistema e ad una maggiore certezza dei rapporti tra
Amministrazione finanziaria, operatori finanziari e
contribuenti.
E' infatti intenzione del Governo promuovere in tempi
brevi ogni iniziativa legislativa per giungere ad un riordino
complessivo dei sistemi di tassazione delle plusvalenze e dei
redditi di capitale.
Tale riordino permetterà da un lato di recepire nel nostro
ordinamento le numerose novità emerse in sede comunitaria che
riguardano proprio la fiscalità finanziaria, dall'altro di
semplificare notevolmente l'attuale assetto normativo e
procedere ad un coordinamento tra le disposizioni che
riguardano la tassazione dei proventi finanziari con quelle
che saranno introdotte con la riforma della fiscalità generale
per le persone fisiche, le imprese e gli investitori
istituzionali.
Al solo fine di dare certezza alle operazioni poste in
essere dagli intermediari e dai contribuenti nel periodo che
va dal 1^ gennaio al 3 agosto 2001 e per evitare gli
inevitabili disagi che sarebbero derivati dall'introduzione di
una norma con effetto retroattivo, si conferma la validità dei
criteri di determinazione degli imponibili contenuti nel
decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.
Con l'articolo 10, si introduce la modifica del regime
fiscale degli interessi percepiti da non residenti su
obbligazioni, pubbliche e private, emesse in Italia con lo
scopo di rendere più vasta la platea degli investitori
interessati a tali titoli e ridurre il costo per gli
emittenti.
In generale, gli investitori si orientano verso gli
strumenti finanziari che offrono rendimenti più elevati, al
netto delle imposte dovute localmente. In presenza di
imposte non recuperabili previste nello Stato della fonte
(per Stato della fonte si intende lo Stato in cui è
localizzato l'emittente), l'investitore opererà solo ove
riesca a traslare sull'emittente il maggiore costo fiscale.
Nei confronti dei non residenti, l'imposta italiana sugli
interessi dei titoli di Stato è applicata mediante ritenuta
alla fonte da parte del soggetto che li corrisponde, ovvero
(per gli interessi su titoli obbligazionari emessi dai grandi
emittenti) mediante applicazione di una imposta sostitutiva da
parte degli intermediari finanziari italiani. La legge accorda
l'esenzione solo a coloro che, oltre ad essere residenti in
uno Stato che ha una convenzione contro le doppie imposizioni
con l'Italia, siano anche assoggettati ad imposta in quello
Stato. Infine, si richiede che le informazioni necessarie per
la corretta applicazione del tributo risultino da
certificazioni sottoscritte dall'autorità fiscale del Paese di
residenza del percettore.
E' noto che tra i maggiori investitori istituzionali
esteri, residenti in Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia
un trattato contro la doppia imposizione, ve ne sono molti
(fondi comuni di investimento, SICAV, fondi pensione,
eccetera) che non sono tecnicamente assoggettati ad imposta:
questi investitori non riescono ad ottenere, dalle autorità
fiscali competenti, le certificazioni necessarie a conseguire
l'esenzione. In aggiunta, l'inoltro della certificazione al
soggetto abilitato al prelievo (modello 116/IMP) deve essere
fatto su base annuale ed il rinnovo deve essere
necessariamente effettuato entro i primi tre mesi dell'anno
successivo a quello della prima presentazione. La conseguenza
di tali richieste è che presso le autorità fiscali estere,
inevitabilmente, si creano dei "colli di bottiglia" nel corso
dei primi mesi dell'anno che impediscono ad una percentuale
significativa di investitori di ottenere il rinnovo del
modello prima della scadenza del precedente.
Questi problemi, apparentemente solo di tipo
amministrativo, in realtà rendono il mercato obbligazionario
italiano meno appetibile per gli investitori esteri, che
considerano tali appesantimenti procedurali costi
ingiustificati da sostenere. Tutto ciò determina una
consistente riduzione della "platea" degli investitori
interessati alle emissioni "domestiche" del Tesoro italiano
(che rappresentano il 95 per cento del totale del debito
esistente) con effetti negativi sui rendimenti pagati dal
Tesoro italiano rispetto ad altri emittenti sovrani, data la
maggiore semplicità "procedurale" presente negli altri
Stati.
Pur lasciando sostanzialmente in vigore la normativa
esistente in materia di esenzioni per i soggetti non residenti
e in considerazione del fatto che la grande maggioranza dei
Paesi OCSE non applica imposte sugli interessi pagati a non
residenti, è opportuno intervenire sulla normativa per
semplificare l'identificazione dei beneficiari finali secondo
le seguenti linee:
a) eliminare il requisito dell' assoggettamento ad
imposta dell'investitore estero:
b) allargare la platea dei soggetti non residenti
che possono accedere all'esenzione, anche in assenza del
trattato, restringendo l'area della imponibilità ai soli
soggetti localizzati in un "paradiso fiscali";
c) sostituire la certificazione dello Stato estero
con un'autocertificazione valida sino a revoca.
In pratica, diversamente da quanto oggi richiesto, nel
nuovo sistema non sarà più necessario che il soggetto, oltre
ad essere residente in uno Stato determinato, sia anche
assoggettato ad imposta in tale Stato. In questo modo, anche i
soggetti esenti nel Paese di residenza, per i quali l'imposta
è pagata da soci o partecipanti (quali i fondi comuni di
investimento e le SICAV), potranno investire in titoli di
Stato italiani ottenendo rendimenti comparabili a quelli di
altri emittenti.
Inoltre, è opportuno aumentare il novero dei non residenti
che hanno diritto all'esenzione, includendo tutti i non
residenti diversi dai cosiddetti "paradisi fiscali".
In questo modo, aumenta il numero di investitori per i quali
l'investimento in titoli di Stato italiani diventa conveniente
e competitivo rispetto a quello di altri emittenti.
Infine, si sostituisce la certificazione attualmente
richiesta (modello 116/IMP, che prevede l'obbligo
dell'attestazione dell'autorità fiscale dello Stato di
residenza) con una dichiarazione sottoscritta dall'investitore
stesso. In tale maniera, si eliminano le inefficienze
collegate all'ottenimento della certificazione. Tale
autocertificazione dovrebbe avere validità sino a revoca.
L'afflusso stimato di capitali, conseguente alla riforma,
rappresenterebbe domanda aggiuntiva per i titoli di Stato, con
conseguente riduzione di costo.
Quanto alla disposizioni contenute nel capo III, si
osserva quanto segue.
L'articolo 11 per una semplificazione della lettura del
testo normativo e per evitare dubbi interpretativi contiene
una elencazione dei termini più frequentemente ripetuti nel
testo e la relativa definizione.
L'articolo 12 fissa le condizioni cui è subordinato il
cosiddetto "rimpatrio", riguardante esclusivamente il
trasferimento in Italia del denaro e delle altre attività
finanziarie detenute all'estero alla data di entrata in vigore
del decreto-legge in violazione delle norme previste dal
decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 227 del 1990, sul cosiddetto "monitoraggio
fiscale".
L'emersione delle attività finanziarie attraverso il
rimpatrio richiede, in via ordinaria, il pagamento di una
somma pari ad un 2,5 per cento dell'ammontare delle stesse
attività rimpatriate. Il valore cui commisurare la somma
dovuta è quello dichiarato. La provvista necessaria per il
versamento della somma può essere formata sia da disponibilità
liquide detenute precedentemente all'estero sia da quelle
detenute in Italia.
Per conseguire gli effetti del rimpatrio (definiti
nell'articolo 14 e consistenti essenzialmente nelle garanzie
di completa riservatezza nei confronti dell'amministrazione
finanziaria dei dati riguardanti le attività rimpatriate,
nell'inibizione, relativamente agli imponibili rappresentati
dai capitali rimpatriati e nei limiti degli importi
dichiarati, dei poteri di accertamento della medesima
Amministrazione e nell'inapplicabilità delle sanzioni) è
necessario il pagamento di una somma pari al 2,5 per cento
dell'ammontare dichiarato delle attività finanziarie (denaro,
titoli, eccetera). Trattandosi di movimenti in entrata di
attività finanziarie provenienti da altri Paesi, si richiede
ai fini del rimpatrio il necessario utilizzo del canale degli
intermediari (banche e altri intermediari finanziari), ferma
restando la possibilità di regolarizzare, sempre attraverso il
circuito degli operatori finanziari, anche le operazioni di
rientro effettuate attraverso il passaggio doganale delle
attività, mediante cioè il trasporto al seguito del
contante.
Inoltre, è contemplata l'ipotesi che l'interessato possa
pagare la somma dovuta anche attraverso la sottoscrizione, per
una quota pari al 12 per cento delle complessive attività
rimpatriate, di una particolare tipologia di titoli di Stato,
con rendimenti particolarmente ridotti, il cui ricavato è
destinato al finanziamento di specifici interventi
infrastrutturali dello Stato.
L'articolo 13, comma 1, individua gli adempimenti che
devono essere posti in essere dagli interessati per effettuare
le operazioni di rimpatrio (nonché quelle di regolarizzazione
previste dagli articoli 15 e 16). In particolare, è previsto
che gli intermediari, per tali intendendosi gli operatori
finanziari abilitati ad effettuare le movimentazioni di mezzi
di pagamento oppure a svolgere un'attività di amministrazione,
custodia, deposito o intermediazione sugli strumenti
finanziari, abbiano il compito di raccogliere dagli
interessati le dichiarazioni riservate, redatte sulla base di
un modello definito dall'Agenzia delle entrate. Nelle
dichiarazioni in questione gli interessati indicano l'importo
che intendono rimpatriare o regolarizzare nonché la modalità
prescelta per il pagamento della somma dovuta (in denaro
ovvero attraverso la sottoscrizione dei titoli a tasso
ridotto, per una quota pari al
12 per cento delle attività emerse). Accettando la
dichiarazione, gli intermediari si assumono l'obbligo di
procedere al versamento dovuto ovvero alla sottoscrizione dei
titoli, mentre non hanno alcuna responsabilità circa il
contenuto delle dichiarazioni riservate presentate. In
sostanza, soltanto agli interessati è rimesso l'onere di
indicare l'importo delle attività finanziarie che intendono
fare emergere.
L'articolo 14 disciplina gli effetti dell'operazione di
emersione. In particolare, il comma 1 prevede che,
relativamente agli imponibili rappresentati dai capitali
rimpatriati e fino a concorrenza degli importi indicati nella
dichiarazione riservata, è precluso ogni accertamento fiscale
e contributivo relativo a periodi d'imposta per i quali, alla
data di entrata in vigore del decreto-legge, non siano decorsi
i termini di decadenza. Tale preclusione riguarda anche gli
effetti dell'attività di accertamento esercitabile nei
confronti dei soggetti coobbligati con il contribuente. E',
altresì, prevista, fino alla data di entrata in vigore del
decreto-legge, l'estinzione delle sanzioni contributive e
fiscali, comprese quelle speciali contenute nell'articolo 5
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché la non
punibilità dei reati previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dal decreto-legge 4
febbraio 1982, n. 429, ad eccezione di quelli previsti
nell'articolo 4, lettere d) e f). La menzione dei
reati previsti dal decreto-legge n. 429 del 1982 fra le
fattispecie dichiarate non punibili per effetto del rimpatrio,
si è resa opportuna per chiarezza ed esaustività del dettato
normativo, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi.
Infatti, la giurisprudenza della Corte di cassazione sulle
problematiche di diritto transitorio, sollevate in relazione
all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 74 del 2000,
non sempre ha ritenuto che vi fosse soluzione di continuità
fra le vecchie e le nuove fattispecie incriminatrici, ed ha
chiarito che la mancanza di espressa disciplina transitoria
nel suddetto decreto legislativo n. 74, comporta
l'applicabilità del principio della legge penale più
favorevole, di cui all'articolo 2 del codice penale, per i
reati commessi nel vigore della disciplina, alla recente
riforma, in tutti i casi in cui vi sia una vicenda
riconducibile alla successione delle leggi nel tempo.
I citati effetti del rimpatrio non si producono se, alla
data di presentazione all'intermediario della dichiarazione
riservata, la violazione è stata già constatata o comunque
sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
di accertamento. E', inoltre, previsto che gli effetti di non
punibilità degli illeciti penali non si producono se per detti
illeciti è stato già avviato un procedimento penale.
In sostanza, per effetto del provvedimento non si verifica
nessuna sospensione dell'attività di accertamento da parte
degli uffici competenti, che, anzi, prosegue normalmente con
la consueta accelerazione che si verifica verso la fine del
periodo d'imposta. I contribuenti che, nell'ambito della
generale attività di verifica, siano sottoposti ad
accertamento, potranno, se ne hanno interesse, opporre la
presentazione della dichiarazione riservata e invitare
l'amministrazione a controllare la congruità della somma
versata in relazione all'importo liberamente dichiarato,
ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli. A
seguito di tali attività, gli importi indicati nella
dichiarazione riservata costituiranno importi di basi
imponibili completamente definiti, per i quali nulla più è
dovuto, neanche a titolo di sanzioni o interessi. Coloro che
presentano la dichiarazione riservata, quindi, facendo
emergere disponibilità possedute all'estero, senza, peraltro,
dover rendere palese se tale reddito sia stato tassato o sia
sfuggito a tassazione né l'anno in cui si è formato, si
costituiscono uno scudo contro gli eventuali futuri
accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi
precedenti la dichiarazione con riferimento agli imponibili
rappresentati dalle somme o dalle altre attività finanziarie
rimpatriate e limitatamente agli importi indicati nella
dichiarazione stessa. Fino a quando l'interessato stesso non
comunica di aver presentato la dichiarazione riservata (e ciò
avverrà soltanto se egli ne avrà un concreto interesse) nulla
è
noto alle amministrazioni competenti e gli importi in essa
indicati non hanno ancora alcun riferimento con la concreta
posizione tributaria o previdenziale del contribuente. Nel
momento in cui il contribuente oppone l'avvenuta presentazione
della dichiarazione riservata, egli stesso indica quanta parte
degli importi dichiarati intende utilizzare. L'utilizzo da
parte del contribuente dà agli importi dichiarati la natura di
base imponibile con riguardo ai capitali rimpatriati e, in
particolare, della base imponibile (fiscale o contributiva)
scelta dal contribuente secondo il suo interesse. Fino a detti
importi viene definita la posizione del contribuente, fiscale
e previdenziale, sia con riferimento alle basi imponibili da
lui stesso indicate, sia per le relative sanzioni. Resta
fermo, invece, che nessun effetto preclusivo si realizza per
gli importi accertati eccedenti quelli dichiarati nella
dichiarazione riservata, o comunque non riconducibili ai
capitali rimpatriati, con riferimento ai quali l'azione degli
organi competenti prosegue.
E', inoltre, espressamente precisato che relativamente
alle attività oggetto di rimpatrio (o di regolarizzazione) gli
interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni
previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del
1990, per il periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione delle dichiarazioni riservate, nonché per quello
precedente se la dichiarazione è presentata tra il 1^ gennaio
e il 28 febbraio 2002.
Infine, con la disposizione del comma 8, viene stabilito
che gli interessati possono comunicare agli stessi
intermediari cui è stata presentata la dichiarazione
riservata, i proventi tassabili derivanti dalle attività
finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in
vigore del decreto-legge e prima della presentazione della
dichiarazione medesima. In questo caso, gli interessati devono
fornire, contestualmente alla comunicazione, la provvista
corrispondente al pagamento delle imposte che sarebbero state
applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie
fossero già state depositate presso gli stessi. Questo
consente agli interessati di pagare correttamente le imposte
dovute, mantenendo comunque l'anonimato rispetto ai redditi
percepiti nel predetto periodo, atteso che l'assolvimento
degli obblighi tributari attraverso gli intermediari esonera
gli interessati stessi dall'inserimento dei proventi nella
dichiarazione dei redditi (compreso il modulo RW), qualora il
prelievo dell'intermediario sia ordinariamente a titolo
definitivo. Questa facoltà non è, invece, attribuita per le
ipotesi di regolarizzazione previste dagli articoli 13 e
14.
L'articolo 15 disciplina il caso in cui l'interessato, in
alternativa all'effettuazione dell'operazione del rimpatrio,
decida di mantenere all'estero le proprie attività
finanziarie, regolarizzando la propria posizione nei confronti
del fisco attraverso il pagamento o della somma in contanti
oppure attraverso la sottoscrizione dei titoli di Stato di cui
all'articolo 12, comma 2 (titoli "fuori mercato"). In questo
caso, pur non essendoci un effettivo ingresso di attività
finanziarie nel territorio dello Stato, l'intermediario
residente è chiamato a ricevere la dichiarazione riservata
prevista dall'articolo 12. Qualora la dichiarazione riguardi
attività di natura finanziaria diverse dal denaro,
l'interessato deve allegare alla dichiarazione riservata una
certificazione rilasciata dall'intermediario estero che
attesti che le attività corrispondenti agli importi in essa
indicati sono depositate presso l'intermediario medesimo alla
data di presentazione della dichiarazione stessa. Restano
fermi, anche per questa fattispecie di regolarizzazione, gli
obblighi di rilevazione dell'operazione e di comunicazione dei
dati su richiesta dell'autorità giudiziaria e si applicano gli
effetti preclusivi ed estintivi del rimpatrio previsti
dall'articolo 14, tuttavia, con riferimento agli obblighi di
rilevazione e comunicazione previsti dalla disciplina del
monitoraggio fiscale (decreto-legge n. 167 del 1990). Il
provvedimento in esame, equipara le operazioni di
regolarizzazione a quelle di trasferimento da e verso
l'estero, ed estende gli obblighi di rilevazione previsti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 167
del 1990, e quelli di comunicazione sanciti dal comma
3 del medesimo articolo, che invece non si applicano alle
operazioni di rimpatrio. L'assenza di qualsiasi comunicazione
all'amministrazione finanziaria sulle attività che continuano
ad essere detenute all'estero renderebbe nuovamente tali
investimenti fuori da qualsiasi presidio o controllo e non
garantirebbe la neutralità rispetto alle ipotesi di rimpatrio.
Mentre infatti i redditi derivanti dalle attività finanziarie
rimpatriate, in quanto immessi nel circuito bancario,
verrebbero assoggettati ad imposizione sostitutiva, le
attività finanziarie detenute all'estero sfuggirebbero
facilmente all'imposizione. D'altra parte, l'assoggettamento
agli obblighi di comunicazione non contrasta con la
riservatezza che gli intermediari possono opporre
all'Amministrazione finanziaria nel corso degli accertamenti.
Tale riserbo copre le informazioni attinenti la composizione e
la tipologia delle attività oggetto di regolarizzazione che è
meritevole di riservatezza.
L'articolo 16 disciplina la regolarizzazione delle
attività estere non aventi natura finanziaria prevedendo una
disciplina analoga a quella contenuta nell'articolo 17.
L'articolo 17, al fine di evitare che dell'operazione di
emersione possano beneficiare capitali di dubbia liceità,
ribadisce l'applicazione degli imprescindibili presìdi di
sicurezza contenuti nella normativa antiriciclaggio. Inoltre,
precisa che l'operazione di emersione non costituisce di per
sé un'autonoma ragione di segnalazione di operazione sospetta
da parte dell'operatore bancario. Ciò comporta che, ove
ricorrano altre condizioni oggettive o soggettive che
integrino i profili di sospetto ai fini della segnalazione
all'Ufficio italiano dei cambi, la stessa dovrà comunque
essere inoltrata secondo le ordinarie modalità.
L'articolo 18 individua le norme che riguardano
l'emissione e l'assegnazione dei titoli di Stato che possono
essere utilizzati in luogo del pagamento della somma dovuta.
Le caratteristiche dei titoli, nonché le modalità e le
procedure di assegnazione, sono individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. I titoli di Stato sono
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Banca
d'Italia che ne cura l'assegnazione sulla base delle domande
ricevute dagli intermediari.
L'articolo 19 rende più stringenti per il futuro le
sanzioni amministrative previste per la violazione degli
obblighi di monitoraggio fiscale, sino ad oggi ricomprese tra
500.000 lire e 4 milioni: si ripristina la misura (dal 5 al 25
per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati) che era
prevista prima della riforma delle sanzioni fiscali
amministrative del 1997 per le violazioni agli obblighi di
segnalazione (omessa dichiarazione dei trasferimenti da, verso
e sull'estero degli investimenti all'estero e delle attività
estere di natura finanziaria). Inoltre, introduce due nuove
sanzioni a carico degli intermediari per le eventuali
violazioni della disciplina contenuta nel capo.
L'articolo 20 prevede che gli importi corrispondenti ai
titoli sottoscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono
destinati al finanziamento delle attività progettuali ed
esecutive per la realizzazione di infrastrutture e di
insediamenti industriali strategici, mentre il gettito
derivante dagli articoli 12, comma 1, 15 e 16 è destinato ad
un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, finalizzato, con appositi
provvedimenti, al finanziamento della previdenza sociale.
L'articolo 21 prevede la partecipazione della Guardia di
finanza, sulla base delle direttive generali fissate dal
Ministro dell'economia e delle finanze, al programma
straordinario di accertamento per il contrasto dell'economia
sommersa.
Infine, per quanto attiene al capo IV, va detto che
l'articolo 22 apporta modifiche che si rendono necessarie
all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
riguardanti, innanzitutto, l'oggetto sociale della cosiddetta
"società di cartolarizzazione dei crediti" del Tesoro.
Per poter realizzare l'operazione di cartolarizzazione dei
flussi relativi al lotto e lotterie, l'oggetto sociale della
citata società, oltre a comprendere i crediti d'imposta e
contributivi, è stato esteso ai
proventi di natura non erariale. Tale proventi al momento
della cessione non rappresentano ancora dei crediti e quindi è
stato specificato che la cessione di flussi può essere
antecedente alla costituzione dei rapporti giuridici dai quali
gli stessi sorgeranno.
La titolarità della società veicolo da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, come azionista unico, non
comporta la garanzia per i debiti contratti. Tale
caratteristica, implicita nel concetto di società veicolo, è
rafforzata dalla disposizione che prevede la non applicazione
dell'articolo 2362 del codice civile relativo alla
responsabilità illimitata da parte dell'azionista unico.
L'altro elemento importante è il concetto di segregazione
del patrimonio in favore dei soggetti portatori dei titoli o
concedenti i finanziamenti. Tale concetto, fondamentale in una
operazione di cartolarizzazione, è stato rafforzato prevedendo
sia che all'atto di costituzione della società siano previsti
impegni restrittivi dei diritti di voto dell'azionista a
beneficio dei finanziatori, sia escludendo azioni da parte di
qualsiasi creditore fino a quando non siano stati
integralmente soddisfatti i diritti dei soggetti portatori dei
titoli o concedenti i finanziamenti.
In relazione al trattamento fiscale si è mantenuto
inalterato quello relativo ai finanziamenti, rispetto a quanto
stabilito dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, ed è stato previsto che i titoli emessi da tale veicolo,
essendo una società costituita dal Tesoro, siano assimilabili,
dal punto di vista fiscale, agli Eurobond emessi dalla
Repubblica italiana.
L'articolo 23, contenuto nel capo V, attribuisce al
Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di dare
indirizzi in merito all'impiego delle risorse liquide delle
società da esso controllate, anche in via indiretta, e non
quotate sui mercati finanziari, al fine di minimizzare il
profilo di rischio di tali impieghi.
L'articolo 24 prevede la possibilità per le società di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 41
della legge n. 488 del 1999 di anticipare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale il pagamento della terza
rata prevista dalla stessa legge.
Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze per la definizione delle condizioni a cui è possibile
effettuare il pagamento. Questo include sia la definizione del
tasso di attualizzazione da applicare che le modalità stesse
del pagamento.
L'articolo 25 consente al Ministero dell'economia e delle
finanze di emettere titoli il cui rimborso viene effettuato
attraverso la cessione di azioni di società di capitali
detenute dallo Stato.
Tale tipologia di strumenti si differenzia dai titoli
convertibili, per i quali è prevista una opzione a favore del
detentore del titolo che consente di ottenere il rimborso in
azioni sulla base di un rapporto prestabilito.
L'utilizzo di questi titoli consente al Ministero
dell'economia e delle finanze di ottenere una riduzione del
debito senza dover procedere immediatamente alla dismissione
di azioni in società di capitali che risultano
sottovalutate.
Questa tipologia di obbligazioni, già utilizzata da
istituzione private per poter ottimizzare l'efficacia dei
propri programmi di dismissione, non rappresenta titoli di
debito in quanto il rimborso del capitale non viene
ammortizzato sui capitoli del bilancio dello Stato relativi al
rimborso dei prestiti.
Sulla base delle caratteristiche sopra evidenziate
l'introito relativo all'emissione di tale tipologia di titoli
affluirebbe sul fondo di ammortamento, per poter essere
utilizzato al fine di ridurre lo stock del debito,
analogamente alla dismissione diretta di una partecipazione
azionaria da parte dello Stato.
L'articolo 26 reca le norme di copertura finanziaria.