XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1585




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Si riporta qui di seguito, per ogni articolo del disegno di
legge, la valutazione dell'impatto finanziario.


Articolo 1.

(Proroga di termini).

          La proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nella posizione economica B3, di personale a contratto con mansioni di concetto non implica oneri aggiuntivi per l'erario, in quanto verrebbero occupate posizioni in organico la cui copertura finanziaria è già prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 luglio 1999, n. 266. La misura proposta, infatti, costituisce attuazione delle disposizioni della legge n. 266 del 1999 per la reintegrazione delle piante organiche del Ministero degli affari esteri.
          In particolare, considerato che un impiegato con posizione economica B3 comporta un costo annuo complessivo per lire 48,965 milioni, la spesa derivante dall'articolo 1 ammonta a lire 2.448,25 milioni (48,965 milioni moltiplicato per 50 unità).
          Tale onere trova copertura con le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 266 del 1999, il quale prevede la copertura dei costi per la reintegrazione della dotazione organica del Ministero degli affari esteri, individuati nella somma di lire 47.038 milioni a decorrere dall'anno 2001.
          Infatti, sulla base della programmazione della riqualificazione del personale e della reintegrazione delle piante organiche, con particolare riguardo alle assunzioni esterne, risultano disponibili, per l'anno 2002 e seguenti, lire 9.400 milioni, sufficienti a coprire l'onere di cui sopra.
          Poiché il personale a contratto che transita nei ruoli è chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale, si determina addirittura un risparmio netto, in virtù della differenza tra i livelli retributivi medi del personale con contratto a tempo indeterminato di legge italiana e quelli del personale che verrebbe assunto in sostituzione, con contratti di legge locale. Infatti, considerato che il costo annuo medio degli impiegati con contratto di legge italiana con mansioni di concetto in servizio alla data del 23 dicembre 1996 è di lire 117 milioni, per una spesa complessiva di lire 5.850 milioni (lire 117 milioni moltiplicato per 50 unità); considerato invece che il costo annuo medio degli impiegati a contratto nuovi assunti in loco con contratto regolato dalla legge locale, con mansioni di concetto, è di lire
55,1 milioni, per una spesa complessiva di lire 2.775 milioni (lire 55,1 milioni moltiplicato per 50 unità), ne risulterebbe un minor onere per lire 3.095 milioni.


Articolo 2.

(Immissioni nei ruoli organici).

          Per l'accesso ai ruoli del Ministero degli affari esteri di impiegati a contratto di cittadinanza italiana attraverso concorsi loro riservati, valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per l'articolo 1. Anche tale misura, infatti, costituisce attuazione delle disposizioni della legge n. 266 del 1999 per la reintegrazione delle piante organiche del Ministero degli affari esteri.
          La spesa derivante dal passaggio in esame è:

              lire 4.588,000 milioni per l'anno 2002 (lire 45,880 milioni moltiplicato per 100 unità);

              lire 6.881,85 milioni per l'anno 2003 (lire 45,880 milioni moltiplicati per 50 unità, da aggiungere a lire 4.588 milioni);

              9.176 milioni per l'anno 2004 e successivi (lire 45,88 milioni moltiplicati per 50 unità, da aggiungere a lire 6.881,85 milioni).

          Tale onere trova copertura con le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 266 del 1999, il quale provvede alla copertura dei costi per la reintegrazione della dotazione organica del Ministero degli affari esteri, individuati nella somma di lire 47.038 milioni a decorrere dall'anno 2001.
          Infatti, sulla base della programmazione della riqualificazione del personale e della reintegrazione delle piante organiche, con particolare riguardo alle assunzioni esterne, risultano disponibili, per l'anno 2002 e seguenti, lire 9.400 milioni, sufficienti a coprire l'onere di cui sopra.
          Le vacanze che si determineranno nel contingente ordinario di personale a contratto saranno destinate ad assorbire le corrispondenti duecento unità del cosiddetto "contingente Schengen", la cui scadenza - in base all'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266 - è stata prorogata al 31 dicembre 2001 e per le quali è prevista l'integrazione nel contingente ordinario, in posizione sovrannumeraria, con contratti a tempo indeterminato.
          In considerazione del prevedibile intervallo di alcuni mesi tra lo scadere del "contingente Schengen" e la data di entrata in vigore della legge, si ritiene che solamente una quota degli impiegati a contratto che saranno in servizio al 31 dicembre prossimo (circa 180) potrà essere riassunta in servizio. Infatti, appare verosimile che desisteranno coloro i quali, nelle more, avranno trovato altre opportunità di lavoro. Tale considerazione induce a ritenere che il contingente in questione verrebbe ridotto a non più di 150 unità.
          L'onere relativo, sulla base di una retribuzione media di lire 37,5 milioni e nell'ipotesi dell'assunzione di 150 impiegati, può pertanto essere quantificato in lire 1.875 milioni per il solo anno 2002. Infatti, solamente in tale anno si avranno unità sovrannumerarie (50 unità) rispetto a quelle inquadrate nei ruoli del Ministero ai sensi del comma 1, atteso che l'assunzione a tempo indeterminato delle unità Schengen avverrà in concomitanza con l'avvio dell'immissione nei ruoli delle 200 unità contemplate nel comma 1. Sulla base del ritmo atteso di immissione nei ruoli, le unità Schengen dovrebbero poter essere integrate nel contingente ordinario entro ventiquattro mesi.
          Si ritiene opportuno precisare quanto segue:

              gli impiegati a contratto di legge italiana con mansioni di concetto, cui si riferisce l'articolo 1, la cui retribuzione ha un costo medio annuale di lire 117 milioni sono quelli i cui livelli retributivi erano rapportati a percentuali varianti tra il 68 ed il 95 per cento delle indennità di servizio all'estero del personale di ruolo con mansioni corrispondenti;

              gli impiegati a contratto di nuova assunzione, il cui costo medio annuo è indicato in lire 55,1 milioni, sono coloro che vengono assunti con contratto a legge locale, ai sensi della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000;

              gli impiegati il cui costo medio annuo è indicato in lire 48,956 milioni sono le unità di ruolo della posizione economica B3;

              gli impiegati il cui costo medio annuo è indicato in lire 45,88 milioni sono le unità di ruolo della posizione economica B2.


Articolo 3.

(Opzioni).

          La riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per il contratto di impiego regolato dalla legge italiana, in favore di due categorie di impiegati a contratto, non determina oneri aggiuntivi a carico dell'erario, in quanto, pur variando la legge regolatrice del contratto, non viene modificato il livello retributivo.


Articolo 4.

(Provvidenze scolastiche).

          Trattandosi di misura che si attiverebbe solamente in presenza di circostanze eccezionali, valutabili caso per caso, sulla base dei casi di reale situazione di emergenza verificatisi negli ultimi anni è ipotizzabile la concessione del rimborso in questione ad un massimo da cinque a dieci impiegati all'anno. Ipotizzando inoltre il rimborso nella misura massima consentita, pari al 5 per cento della retribuzione, su una retribuzione media su tutto il contingente di lire 60 milioni annue, ne risulterebbe un onere massimo di lire 30 milioni.

Articolo 5.

(Assunzione presso altro ufficio).

        Il mantenimento del medesimo regime contrattuale al personale che viene ricollocato, a domanda, presso altra sede per gravi e documentati motivi personali, non determina oneri aggiuntivi a carico dell'erario, sia perché si tratta di casi eccezionali da decidere caso per caso, sia perché si verificherebbe solamente lo spostamento della sede di servizio nell'ambito del contingente ordinario.


Articolo 6.

(Cessazione dal servizio per limiti di età).

        L'estensione agli impiegati di legge italiana della facoltà di permanere in servizio fino ai sessantasette anni non comporta oneri aggiuntivi, in quanto viene prolungata la permanenza in servizio e quindi il versamento degli oneri sociali, mentre viene rinviata l'erogazione delle relative prestazioni previdenziali a carico degli enti competenti.

RIEPILOGO ONERI

... (omissis) ...



Allegato A
(Allegato integrativo alla relazione tecnica)


          Tabella riassuntiva degli impegni di spesa programmata con la copertura degli oneri finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 luglio 1999, n. 266, per gli anni 2002 e 2003.


... (omissis) ...

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          Il disegno di legge proposto interviene, completandole ed integrandole, su norme di legge vigenti, tutte attinenti alla materia del personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero.
            Esso contribuisce a migliorare la compatibilità delle norme di riforma introdotte dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, con la normativa che disciplina il Ministero degli affari esteri, nonché con il quadro giuridico generale in tema di impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici.
            I riferimenti normativi esterni ed interni, le definizioni giuridiche e le tecniche di modificazione ed abrogazione delle disposizioni vigenti si attengono alle direttive emanate con la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92.
            Le norme sono conformi alla Costituzione, alla normativa comunitaria e non intervengono in materia di competenza delle regioni o delle autonomie locali, né in ambiti oggetto di precedenti interventi di delegificazione.
            Segue un'analisi dei singoli articoli del disegno di legge.


Articolo 1.

(Proroga di termini).

          La norma riproduce il testo dell'articolo 9 dell'atto Camera n. 6561-septies, approvato in Commissione, ma decaduto per termine della legislatura.
            Essa estende i termini di applicazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Articolo 2.

(Immissioni nei ruoli organici).

          La norma è formulata sulla falsariga della legge 23 dicembre 1996, n. 662, precedente normativo più prossimo in tema di immissione di personale a contratto nei ruoli del Ministero degli affari esteri.
            Per quanto concerne gli effetti dell'immissione nei ruoli (permanenza per un periodo minimo di diciotto mesi entro il quadriennio dall'assunzione), la norma tiene conto dei criteri già adottati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
            Quanto alla previsione di integrazione del contingente ordinario tramite gli impiegati assunti per i compiti connessi con l'ingresso dell'Italia nell'"area Schengen", il procedimento di immissione in posizione sovrannumeraria è compatibile con il quadro giuridico generale ed è l'unico strumento che consenta l'utilizzazione del cosiddetto "contingente Schengen", oltre i limiti temporali della sua scadenza, posta l'esigenza di utilizzare il patrimonio di esperienze e professionalità specifiche della categoria.


Articolo 3.

(Opzioni).

          La norma risponde al principio della uguaglianza di trattamento tra impiegati di cittadinanza italiana, sanando un potenziale effetto distorsivo dell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
            Essa prevede una riapertura di termini per l'esercizio della facoltà di opzione per contratti regolati dalla legge italiana, per situazioni maturate alla data del 13 maggio 2000.


Articolo 4.

(Provvidenze scolastiche).

          La norma modifica, con il sistema della novella, l'articolo 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
            Essa, prevedendo benefìci economici per situazioni eccezionali, si applica solamente a seguito di un procedimento valutativo dell'Amministrazione, che pondera sia le fattispecie di fatto reclamate dal richiedente, sia la fattibilità finanziaria del contributo.


Articolo 5.

(Assunzione presso altro ufficio).

          Con il procedimento della novella, si interviene sull'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
            Con la modifica si prevengono effetti distorsivi e potenziali disparità di trattamento per situazioni equiparabili.


Articolo 6.

(Cessazione dal servizio per limiti di età).

          Con il procedimento della novella, si modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, migliorando la coerenza generale della norma con il quadro giuridico di riferimento per gli impiegati civili dello Stato, in particolare l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.


Articolo 7.

(Copertura finanziaria).

          Vengono indicati i mezzi per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


          1. L'intervento legislativo si rivolge all'ambito di competenza del Ministero degli affari esteri, nelle sue diverse articolazioni. La regolamentazione dello status giuridico e del trattamento del personale assunto a contratto dagli Uffici diplomatico-consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero attiene agli ambiti normativi ed operativi dell'Amministrazione centrale, mentre gran parte degli aspetti attuativi ricade nelle competenze delle diramazioni periferiche, costituite da Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura all'estero. Gli uffici all'estero, in effetti, fungono da "datori di lavoro" del personale in questione, poiché il rapporto d'impiego si crea con contratti sottoscritti in loco. I destinatari della legge sono gli impiegati assunti localmente con contratti sia di diritto locale, sia di legge italiana. Si tratta di un contingente massimo di 1.827 unità per Ambasciate e Consolati; di 450 unità per gli Istituti italiani di cultura all'estero; di 200 unità assunte da Ambasciate e Consolati per le esigenze connesse con l'ingresso dell'Italia nella cosiddetta "area Schengen".
            2. Le esigenze sociali, economiche e giuridiche alla base del disegno di legge si rifanno alla tipicità stessa del rapporto d'impiego della categoria in questione. Il delicato fine-tuning di normativa locale, legislazione generale sul lavoro italiana e normativa specifica del Ministero degli affari esteri determina la necessità di migliorare il quadro normativo introdotto con il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. In non pochi casi, alle esigenze di definire norme più coerenti con il quadro di riferimento generale, si accompagna la necessità di prevenire vere e proprie disparità di trattamento per situazioni identiche, di potenziale rilievo costituzionale.
            3. L'atto normativo si propone quindi l'obiettivo generale di produrre una cornice giuridica per la categoria specifica quanto più possibile coerente ed in linea anche con l'esigenza di corrispondere ad esigenze estremamente differenziate in ragione delle specificità dei Paesi di servizio.
            4. Le modifiche introdotte con il disegno di legge sono altresì compatibili con la sfera organizzativa dell'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni. Dal punto di vista finanziario, a fronte di oneri aggiuntivi per l'erario, peraltro ridotti alla misura minima necessaria e comunque in gran parte compensati da risparmi di ammontare quasi pari derivanti da altri articoli, il provvedimento prevede gli strumenti per assicurare la copertura finanziaria.
            5. Considerate le sopra esposte esigenze di intervento, è stato valutato che il provvedimento di legge è quello meglio rispondente agli obiettivi, trattandosi di materia tutta regolata da fonti primarie.




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