XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1585
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Si riporta qui di seguito, per ogni articolo del disegno
di
legge, la valutazione dell'impatto finanziario.
Articolo 1.
(Proroga di termini).
La proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma
134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'immissione
nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nella posizione
economica B3, di personale a contratto con mansioni di
concetto non implica oneri aggiuntivi per l'erario, in quanto
verrebbero occupate posizioni in organico la cui copertura
finanziaria è già prevista dall'articolo 3, comma 2, della
legge 28 luglio 1999, n. 266. La misura proposta, infatti,
costituisce attuazione delle disposizioni della legge n. 266
del 1999 per la reintegrazione delle piante organiche del
Ministero degli affari esteri.
In particolare, considerato che un impiegato con
posizione economica B3 comporta un costo annuo complessivo per
lire 48,965 milioni, la spesa derivante dall'articolo 1
ammonta a lire 2.448,25 milioni (48,965 milioni moltiplicato
per 50 unità).
Tale onere trova copertura con le risorse di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge n. 266 del 1999, il quale
prevede la copertura dei costi per la reintegrazione della
dotazione organica del Ministero degli affari esteri,
individuati nella somma di lire 47.038 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
Infatti, sulla base della programmazione della
riqualificazione del personale e della reintegrazione delle
piante organiche, con particolare riguardo alle assunzioni
esterne, risultano disponibili, per l'anno 2002 e seguenti,
lire 9.400 milioni, sufficienti a coprire l'onere di cui
sopra.
Poiché il personale a contratto che transita nei ruoli è
chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione
centrale, si determina addirittura un risparmio netto, in
virtù della differenza tra i livelli retributivi medi del
personale con contratto a tempo indeterminato di legge
italiana e quelli del personale che verrebbe assunto in
sostituzione, con contratti di legge locale. Infatti,
considerato che il costo annuo medio degli impiegati con
contratto di legge italiana con mansioni di concetto in
servizio alla data del 23 dicembre 1996 è di lire 117 milioni,
per una spesa complessiva di lire 5.850 milioni (lire 117
milioni moltiplicato per 50 unità); considerato invece che il
costo annuo medio degli impiegati a contratto nuovi assunti
in loco con contratto regolato dalla legge locale, con
mansioni di concetto, è di lire
55,1 milioni, per una spesa complessiva di lire 2.775 milioni
(lire 55,1 milioni moltiplicato per 50 unità), ne risulterebbe
un minor onere per lire 3.095 milioni.
Articolo 2.
(Immissioni nei ruoli organici).
Per l'accesso ai ruoli del Ministero degli affari esteri
di impiegati a contratto di cittadinanza italiana attraverso
concorsi loro riservati, valgono considerazioni analoghe a
quelle svolte per l'articolo 1. Anche tale misura, infatti,
costituisce attuazione delle disposizioni della legge n. 266
del 1999 per la reintegrazione delle piante organiche del
Ministero degli affari esteri.
La spesa derivante dal passaggio in esame è:
lire 4.588,000 milioni per l'anno 2002 (lire 45,880
milioni moltiplicato per 100 unità);
lire 6.881,85 milioni per l'anno 2003 (lire 45,880
milioni moltiplicati per 50 unità, da aggiungere a lire 4.588
milioni);
9.176 milioni per l'anno 2004 e successivi (lire 45,88
milioni moltiplicati per 50 unità, da aggiungere a lire
6.881,85 milioni).
Tale onere trova copertura con le risorse di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge n. 266 del 1999, il quale
provvede alla copertura dei costi per la reintegrazione della
dotazione organica del Ministero degli affari esteri,
individuati nella somma di lire 47.038 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
Infatti, sulla base della programmazione della
riqualificazione del personale e della reintegrazione delle
piante organiche, con particolare riguardo alle assunzioni
esterne, risultano disponibili, per l'anno 2002 e seguenti,
lire 9.400 milioni, sufficienti a coprire l'onere di cui
sopra.
Le vacanze che si determineranno nel contingente
ordinario di personale a contratto saranno destinate ad
assorbire le corrispondenti duecento unità del cosiddetto
"contingente Schengen", la cui scadenza - in base all'articolo
6 della legge 28 luglio 1999, n. 266 - è stata prorogata al 31
dicembre 2001 e per le quali è prevista l'integrazione nel
contingente ordinario, in posizione sovrannumeraria, con
contratti a tempo indeterminato.
In considerazione del prevedibile intervallo di alcuni
mesi tra lo scadere del "contingente Schengen" e la data di
entrata in vigore della legge, si ritiene che solamente una
quota degli impiegati a contratto che saranno in servizio al
31 dicembre prossimo (circa 180) potrà essere riassunta in
servizio. Infatti, appare verosimile che desisteranno coloro i
quali, nelle more, avranno trovato altre opportunità di
lavoro. Tale considerazione induce a ritenere che il
contingente in questione verrebbe ridotto a non più di 150
unità.
L'onere relativo, sulla base di una retribuzione media di
lire 37,5 milioni e nell'ipotesi dell'assunzione di 150
impiegati, può pertanto essere quantificato in lire 1.875
milioni per il solo anno 2002. Infatti, solamente in tale anno
si avranno unità sovrannumerarie (50 unità) rispetto a quelle
inquadrate nei ruoli del Ministero ai sensi del comma 1,
atteso che l'assunzione a tempo indeterminato delle unità
Schengen avverrà in concomitanza con l'avvio dell'immissione
nei ruoli delle 200 unità contemplate nel comma 1. Sulla base
del ritmo atteso di immissione nei ruoli, le unità Schengen
dovrebbero poter essere integrate nel contingente ordinario
entro ventiquattro mesi.
Si ritiene opportuno precisare quanto segue:
gli impiegati a contratto di legge italiana con
mansioni di concetto, cui si riferisce l'articolo 1, la cui
retribuzione ha un costo medio annuale di lire 117 milioni
sono quelli i cui livelli retributivi erano rapportati a
percentuali varianti tra il 68 ed il 95 per cento delle
indennità di servizio all'estero del personale di ruolo con
mansioni corrispondenti;
gli impiegati a contratto di nuova assunzione, il cui
costo medio annuo è indicato in lire 55,1 milioni, sono coloro
che vengono assunti con contratto a legge locale, ai sensi
della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n.
103 del 2000;
gli impiegati il cui costo medio annuo è indicato in
lire 48,956 milioni sono le unità di ruolo della posizione
economica B3;
gli impiegati il cui costo medio annuo è indicato in
lire 45,88 milioni sono le unità di ruolo della posizione
economica B2.
Articolo 3.
(Opzioni).
La riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà
di opzione per il contratto di impiego regolato dalla legge
italiana, in favore di due categorie di impiegati a contratto,
non determina oneri aggiuntivi a carico dell'erario, in
quanto, pur variando la legge regolatrice del contratto, non
viene modificato il livello retributivo.
Articolo 4.
(Provvidenze scolastiche).
Trattandosi di misura che si attiverebbe solamente in
presenza di circostanze eccezionali, valutabili caso per caso,
sulla base dei casi di reale situazione di emergenza
verificatisi negli ultimi anni è ipotizzabile la concessione
del rimborso in questione ad un massimo da cinque a dieci
impiegati all'anno. Ipotizzando inoltre il rimborso nella
misura massima consentita, pari al 5 per cento della
retribuzione, su una retribuzione media su tutto il
contingente di lire 60 milioni annue, ne risulterebbe un onere
massimo di lire 30 milioni.
Articolo 5.
(Assunzione presso altro ufficio).
Il mantenimento del medesimo regime contrattuale al
personale che viene ricollocato, a domanda, presso altra sede
per gravi e documentati motivi personali, non determina oneri
aggiuntivi a carico dell'erario, sia perché si tratta di casi
eccezionali da decidere caso per caso, sia perché si
verificherebbe solamente lo spostamento della sede di servizio
nell'ambito del contingente ordinario.
Articolo 6.
(Cessazione dal servizio per limiti di età).
L'estensione agli impiegati di legge italiana della
facoltà di permanere in servizio fino ai sessantasette anni
non comporta oneri aggiuntivi, in quanto viene prolungata la
permanenza in servizio e quindi il versamento degli oneri
sociali, mentre viene rinviata l'erogazione delle relative
prestazioni previdenziali a carico degli enti competenti.
RIEPILOGO ONERI
... (omissis) ...
Allegato A
(Allegato integrativo alla relazione tecnica)
Tabella riassuntiva degli impegni di spesa programmata
con la copertura degli oneri finanziari di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 28 luglio 1999, n. 266, per gli anni 2002
e 2003.
... (omissis) ...
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Il disegno di legge proposto interviene, completandole ed
integrandole, su norme di legge vigenti, tutte attinenti alla
materia del personale assunto a contratto dalle Rappresentanze
diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti italiani
di cultura all'estero.
Esso contribuisce a migliorare la compatibilità delle
norme di riforma introdotte dal decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103, con la normativa che disciplina il Ministero
degli affari esteri, nonché con il quadro giuridico generale
in tema di impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici
non economici.
I riferimenti normativi esterni ed interni, le
definizioni giuridiche e le tecniche di modificazione ed
abrogazione delle disposizioni vigenti si attengono alle
direttive emanate con la circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri 20 aprile 2001, n.
1.1.26/10888/9.92.
Le norme sono conformi alla Costituzione, alla normativa
comunitaria e non intervengono in materia di competenza delle
regioni o delle autonomie locali, né in ambiti oggetto di
precedenti interventi di delegificazione.
Segue un'analisi dei singoli articoli del disegno di
legge.
Articolo 1.
(Proroga di termini).
La norma riproduce il testo dell'articolo 9 dell'atto
Camera n. 6561-septies, approvato in Commissione, ma
decaduto per termine della legislatura.
Essa estende i termini di applicazione dell'articolo 1,
comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 2.
(Immissioni nei ruoli organici).
La norma è formulata sulla falsariga della legge 23
dicembre 1996, n. 662, precedente normativo più prossimo in
tema di immissione di personale a contratto nei ruoli del
Ministero degli affari esteri.
Per quanto concerne gli effetti dell'immissione nei
ruoli (permanenza per un periodo minimo di diciotto mesi entro
il quadriennio dall'assunzione), la norma tiene conto dei
criteri già adottati dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto
legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
Quanto alla previsione di integrazione del contingente
ordinario tramite gli impiegati assunti per i compiti connessi
con l'ingresso dell'Italia nell'"area Schengen", il
procedimento di immissione in posizione sovrannumeraria è
compatibile con il quadro giuridico generale ed è l'unico
strumento che consenta l'utilizzazione del cosiddetto
"contingente Schengen", oltre i limiti temporali della sua
scadenza, posta l'esigenza di utilizzare il patrimonio di
esperienze e professionalità specifiche della categoria.
Articolo 3.
(Opzioni).
La norma risponde al principio della uguaglianza di
trattamento tra impiegati di cittadinanza italiana, sanando un
potenziale effetto distorsivo dell'articolo 2, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
Essa prevede una riapertura di termini per l'esercizio
della facoltà di opzione per contratti regolati dalla legge
italiana, per situazioni maturate alla data del 13 maggio
2000.
Articolo 4.
(Provvidenze scolastiche).
La norma modifica, con il sistema della novella,
l'articolo 158-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1
del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
Essa, prevedendo benefìci economici per situazioni
eccezionali, si applica solamente a seguito di un procedimento
valutativo dell'Amministrazione, che pondera sia le
fattispecie di fatto reclamate dal richiedente, sia la
fattibilità finanziaria del contributo.
Articolo 5.
(Assunzione presso altro ufficio).
Con il procedimento della novella, si interviene
sull'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal decreto legislativo
7 aprile 2000, n. 103.
Con la modifica si prevengono effetti distorsivi e
potenziali disparità di trattamento per situazioni
equiparabili.
Articolo 6.
(Cessazione dal servizio per limiti di età).
Con il procedimento della novella, si modifica l'articolo
2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, migliorando
la coerenza generale della norma con il quadro giuridico di
riferimento per gli impiegati civili dello Stato, in
particolare l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
Articolo 7.
(Copertura finanziaria).
Vengono indicati i mezzi per assicurare la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
1. L'intervento legislativo si rivolge all'ambito di
competenza del Ministero degli affari esteri, nelle sue
diverse articolazioni. La regolamentazione dello status
giuridico e del trattamento del personale assunto a contratto
dagli Uffici diplomatico-consolari e dagli Istituti italiani
di cultura all'estero attiene agli ambiti normativi ed
operativi dell'Amministrazione centrale, mentre gran parte
degli aspetti attuativi ricade nelle competenze delle
diramazioni periferiche, costituite da Ambasciate, Consolati
ed Istituti italiani di cultura all'estero. Gli uffici
all'estero, in effetti, fungono da "datori di lavoro" del
personale in questione, poiché il rapporto d'impiego si crea
con contratti sottoscritti in loco. I destinatari della
legge sono gli impiegati assunti localmente con contratti sia
di diritto locale, sia di legge italiana. Si tratta di un
contingente massimo di 1.827 unità per Ambasciate e Consolati;
di 450 unità per gli Istituti italiani di cultura all'estero;
di 200 unità assunte da Ambasciate e Consolati per le esigenze
connesse con l'ingresso dell'Italia nella cosiddetta "area
Schengen".
2. Le esigenze sociali, economiche e giuridiche alla
base del disegno di legge si rifanno alla tipicità stessa del
rapporto d'impiego della categoria in questione. Il delicato
fine-tuning di normativa locale, legislazione generale
sul lavoro italiana e normativa specifica del Ministero degli
affari esteri determina la necessità di migliorare il quadro
normativo introdotto con il decreto legislativo 7 aprile 2000,
n. 103. In non pochi casi, alle esigenze di definire norme più
coerenti con il quadro di riferimento generale, si accompagna
la necessità di prevenire vere e proprie disparità di
trattamento per situazioni identiche, di potenziale rilievo
costituzionale.
3. L'atto normativo si propone quindi l'obiettivo
generale di produrre una cornice giuridica per la categoria
specifica quanto più possibile coerente ed in linea anche con
l'esigenza di corrispondere ad esigenze estremamente
differenziate in ragione delle specificità dei Paesi di
servizio.
4. Le modifiche introdotte con il disegno di legge sono
altresì compatibili con la sfera organizzativa
dell'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni. Dal
punto di vista finanziario, a fronte di oneri aggiuntivi per
l'erario, peraltro ridotti alla misura minima necessaria e
comunque in gran parte compensati da risparmi di ammontare
quasi pari derivanti da altri articoli, il provvedimento
prevede gli strumenti per assicurare la copertura
finanziaria.
5. Considerate le sopra esposte esigenze di intervento,
è stato valutato che il provvedimento di legge è quello meglio
rispondente agli obiettivi, trattandosi di materia tutta
regolata da fonti primarie.