XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1585
Onorevoli Deputati! - 1. L'entrata in vigore il 13 maggio
2000 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ha
determinato un profondo mutamento del quadro giuridico
generale di riferimento per la categoria del personale assunto
a contratto dagli Uffici diplomatico-consolari e dagli
Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi degli
articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
L'innovazione fondamentale introdotta dal decreto
legislativo n. l03 del 2000 è la riconduzione degli schemi
contrattuali utilizzabili per regolare tale genere di rapporti
di impiego a due categorie: i contratti di lavoro regolati
dalla legge locale ed i contratti di lavoro regolati dalla
legge italiana. Quest'ultima categoria viene disciplinata
dalla nuova normativa quale tipologia residuale, destinata ad
esaurirsi con la progressiva fuoriuscita dal contingente
ordinario di coloro i quali, alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 103 del 2000, erano titolari di
contratto a legge italiana. Il decreto legislativo in
questione, infatti, prevede che tutti i nuovi contratti di
assunzione siano stipulati sulla base di schemi contrattuali
fondati sulla legge locale.
2. Se la cornice normativa introdotta con la riforma ha
condotto alla semplificazione ed alla razionalizzazione di un
settore, quale quello del personale a contratto, di sensibile
rilievo per la funzionalità degli uffici all'estero,
l'applicazione concreta ha nondimeno fatto emergere taluni
aspetti problematici che hanno indotto ad una riflessione
approfondita circa i possibili miglioramenti.
Alcune di queste questioni peraltro possono trovare la
loro soluzione solamente intervenendo sullo stesso decreto
legislativo n. 103 del 2000, concernendo per lo più
l'affinamento e l'integrazione di specifici istituti da questo
contemplati: è il caso del diritto di opzione per il regime
contrattuale italiano; del trattamento dei trasferimenti di
sede per motivi personali; delle provvidenze scolastiche per
situazioni legate alle condizioni del Paese di servizio; della
cessazione per limiti d'età.
Sugli aspetti sopra richiamati viva è stata pertanto, nel
corso del primo anno di vigenza della riforma, l'attenzione
delle organizzazioni sindacali e degli stessi impiegati a
contratto, circostanza che ha condotto ad un dialogo fattivo
ed in spirito di aperta collaborazione, condotto
dall'Amministrazione nella consapevolezza della necessità di
difendere i notevoli risultati conseguiti con la riforma - in
termini, come detto, di razionalizzazione normativa - ed al
contempo di verificare ogni possibilità di ulteriore
perfezionamento della stessa.
L'ottica adottata in questa fase è stata anche quella di
favorire una lineare e puntuale transizione dai vecchi
contratti di impiego ai nuovi schemi contrattuali, nel termine
e secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 103
del 2000.
3. Oltre alle questioni direttamente connesse con
l'applicazione della riforma introdotta dal decreto
legislativo n. 103 del 2000, si sono altresì resi
progressivamente evidenti aspetti attinenti alla situazione
generale del contingente di impiegati a contratto, fissato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in 1827
unità per ambasciate e consolati e 450 unità per gli Istituti
italiani di cultura all'estero. A questi, si aggiungono
ulteriori 200 unità (così detti "impiegati a contratto
Schengen") assunte in applicazione del decreto-legge 1^ luglio
1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 426.
In tale contesto, è emersa l'esigenza di conseguire il
completamento delle piante organiche delle aree funzionali del
Ministero degli affari esteri - il cui personale è destinato
per il 50 per cento a prestare servizio nelle sedi all'estero
- utilizzando anche le esperienze e professionalità maturate
nelle sedi all'estero dal personale a contratto, prevedendone
il graduale passaggio nei ruoli tramite concorso.
L'inserimento di duecento impiegati a contratto nei ruoli
consentirebbe quindi il progressivo assorbimento del
cosiddetto "personale Schengen" nel contingente ordinario di
personale a contratto.
4. Le immissioni nei ruoli organici delle aree funzionali
del Ministero degli affari esteri contemplate dagli articoli 1
e 2 del presente provvedimento avverranno in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, per le richieste di assunzioni provenienti dalle
pubbliche amministrazioni. Infatti, tali immissioni nei ruoli
debbono ritenersi autorizzate ex lege in base
all'articolo 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale
prevede la reintegrazione della dotazione organica delle aree
funzionali del Ministero degli affari esteri, individuandone
anche la relativa copertura finanziaria.
5. Il quadro sinteticamente esposto ai punti che precedono
è alla base del presente disegno di legge, il quale intende
rispondere ai due ordini di esigenze sopra evocate: da un
lato, portare a compimento, perfezionandola, la nuova
normativa in tema di personale a contratto; dall'altro, venire
incontro ad esigenze operative e funzionali, legate anche ai
compiti accresciuti dell'Amministrazione nel settore dei
rapporti con gli altri Stati, della tutela dei connazionali
all'estero e della promozione politica, commerciale e
culturale, realizzando il passaggio nei ruoli di duecento
unità di personale a contratto.
Si fornisce, qui di seguito, un'esposizione relativa
all'articolato proposto con il presente disegno di legge.
Articolo 1 (Proroga di termini).
La norma completa il processo di passaggio nei ruoli del
Ministero degli affari esteri, tramite concorso, del
contingente di personale con contratto a tempo indeterminato
di cittadinanza italiana presso le ambasciate ed i consolati
contemplato dall'articolo 1, comma 134, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Vengono infatti estesi i termini per
l'effettuazione dei concorsi di assunzione nei ruoli del
residuo del contingente di cinquanta unità il cui ingresso era
originariamente previsto nel 1999.
Tale soluzione era già contemplata nell'atto Camera n.
6561-septies, approvato dalle Commissioni competenti e
quindi decaduto per fine della legislatura.
La misura risponde ad una precisa esigenza
dell'Amministrazione, relativa alla copertura dei posti in
organico nell'area funzionale B tramite l'immissione di
personale con esperienza pluriennale di lavoro negli uffici
diplomatico-consolari.
Articolo 2 (Immissioni nei ruoli organici).
La norma prevede, tramite il meccanismo già contemplato
dalla citata legge n. 662 del 1996, l'immissione nei ruoli del
Ministero degli affari esteri di duecento unità di personale a
contratto nell'arco temporale di un quinquennio, per un
massimo di cento unità all'anno.
Le immissioni avranno luogo a seguito di concorsi ad
hoc ovvero tramite la quota del 10 per cento riservata, per
i concorsi dall'esterno, agli impiegati a contratto in base
all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal decreto legislativo 7
aprile 2000, n. 103.
Conformemente al principio introdotto con il citato
decreto legislativo n. 103 del 2000, gli impiegati così
immessi nei ruoli saranno chiamati a prestare servizio presso
l'Amministrazione centrale per un periodo minimo di diciotto
mesi entro quattro anni dall'assunzione.
La norma risponde ad una precisa esigenza
dell'Amministrazione, volta a completare i quadri organici del
personale di ruolo appartenente alle aree funzionali; ciò al
fine di fare fronte al crescente impegno nel contesto delle
relazioni internazionali del Paese.
L'ultimo comma, infine, si riferisce al contingente di
duecento, unità a contratto che gli uffici
diplomatico-consolari possono complessivamente assumere in
base alla legge 8 agosto 1996, n. 426, per l'espletamento di
mansioni esecutive connesse con la gestione informatizzata del
settore visti, a seguito dell'ingresso dell'Italia nella
cosiddetta "area Schengen".
La scadenza originaria del predetto contingente - fissata
a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 426
del 1996 - è stata successivamente prorogata al 31 dicembre
2001, dalla legge 28 luglio 1999, n. 266.
La norma proposta risponde ad un'esigenza fortemente
avvertita dall'Amministrazione e dalle sedi all'estero,
soprattutto quelle maggiormente sottoposte alla pressione
delle richieste di visti d'ingresso per l'"area Schengen". Il
venire meno di tale contingente causerebbe infatti un
indubbio, grave nocumento alla funzionalità dell'intero
settore visti, alla luce delle specifiche professionalità ed
esperienze tecniche delle quali tale categoria di impiegati a
contratto è portatrice.
Con l'entrata in vigore della norma, gli impiegati già in
servizio al 31 dicembre 2001 verranno riassunti in servizio
dalle rispettive sedi, quale contingente sovrannumerario e ad
esaurimento. L'Amministrazione conta comunque, con
l'immissione nei ruoli delle duecento unità a contratto di cui
all'articolo 2 del presente disegno di legge, di riassorbire
tali impiegati nel contingente ordinario nell'arco massimo di
cinque anni. Sulla base tuttavia del numero prevedibile di
"impiegati Schengen" disponibili per la riassunzione alla data
di entrata in vigore della legge, nonché del ritmo di
immissione dei ruoli degli impiegati a contratto del
contingente ordinario, si ritiene di poter esaurire il
riassorbimento del "contingente Schengen" nell'arco temporale
di ventiquattro mesi.
Articolo 3 (Opzioni).
Viene riaperto, per sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge, il termine per esercitare la
facoltà di opzione per il regime contrattuale italiano a
favore di due categorie di impiegati con cittadinanza italiana
escluse da tale facoltà dal decreto legislativo n. 103 del
2000: gli impiegati con contratto di prima assunzione, a tempo
determinato con validità biennale e rinnovabile, in servizio
presso gli Uffici diplomatici e consolari; gli impiegati con
contratto di prima assunzione, a tempo determinato con
validità biennale mai rinnovato alla data del 13 maggio 2000,
in servizio presso gli Istituti italiani di cultura
all'estero.
Con l'esercizio dell'opzione, i predetti impiegati
potranno sottoscrivere un nuovo documento d'impiego regolato
dalla legge italiana in analogia con le categorie per le quali
tale facoltà era già prevista dal decreto legislativo n. 103
del 2000, e cioè: gli impiegati con doppia cittadinanza degli
Uffici diplomatici e consolari, titolari di contratto a tempo
indeterminato; gli impiegati cittadini italiani degli Istituti
italiani di cultura all'estero, con contratto a tempo
indeterminato ovvero determinato ma rinnovato almeno una
volta.
La norma proposta risponde ad evidenti ragioni di equità
di trattamento per gli impiegati a contratto con cittadinanza
italiana, consentendo loro di optare per un rapporto
contrattuale di legge italiana.
Articolo 4 (Provvidenze scolastiche).
Per i casi in cui, in ragione dell'obiettiva e documentata
situazione del Paese di servizio, sia impossibile la frequenza
di istituti universitari in loco da parte dei figli
maggiorenni degli impiegati di legge italiana, viene previsto
un rimborso parziale degli oneri universitari sostenuti
all'estero. La misura del rimborso, che viene determinata
annualmente da un decreto interministeriale sulla base delle
disponibilità finanziarie, trova il duplice limite del 60 per
cento del totale delle spese effettive e del 5 per cento della
retribuzione dell'impiegato.
L'istituto viene incontro ad un'esigenza di equità
sostanziale, per situazioni eccezionali da valutarsi caso per
caso.
Articolo 5 (Assunzione presso altro ufficio).
Per i casi di cessazione dal servizio dovuti a gravi e
documentate ragioni personali, il decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 prevede attualmente, all'articolo
160, che l'Amministrazione si impegni a riassumere l'impiegato
in altro ufficio, mantenendo in suo favore l'anzianità
pregressa. Per i casi di ricollocazione a seguito di chiusura
dell'ufficio, invece, oltre al mantenimento dell'anzianità la
norma citata consente anche il mantenimento dello stesso
regime contrattuale.
A fini di equità, viene quindi equiparato il trattamento
delle due diverse fattispecie, consentendo anche agli
impiegati trasferiti per ragioni di ordine personale di
firmare un nuovo contratto con la nuova sede regolato dalla
stessa legge che disciplinava il precedente rapporto
d'impiego.
La fattispecie della ricollocazione per ragioni personali
verrà attivata solamente in situazioni eccezionali, con una
valutazione specifica caso per caso.
Articolo 6 (Cessazione dal servizio per limiti
d'età).
Attualmente, in base all'articolo 161 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli
impiegati a contratto cessano dal servizio per limiti d'età al
compimento del sessantacinquesimo anno, salvo - per il
personale di legge locale - eventuali diversi limiti disposti
dalla normativa locale.
Con la norma proposta, agli impiegati di legge italiana
viene estesa la previsione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che contempla la facoltà
per gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non
economici di permanere in servizio per un biennio oltre i
limiti d'età per essi previsti.
Si tratta di una norma che risponde ad un principio di
uniformità di trattamento in favore di impiegati il cui
rapporto di lavoro è sottoposto alla legislazione ed alla
contrattazione collettiva italiane.
Articolo 7 (Copertura finanziaria).
La disposizione provvede al reperimento dei mezzi per
assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'attuazione della legge.