XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1585




        Onorevoli Deputati! - 1. L'entrata in vigore il 13 maggio 2000 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ha determinato un profondo mutamento del quadro giuridico generale di riferimento per la categoria del personale assunto a contratto dagli Uffici diplomatico-consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
        L'innovazione fondamentale introdotta dal decreto legislativo n. l03 del 2000 è la riconduzione degli schemi contrattuali utilizzabili per regolare tale genere di rapporti di impiego a due categorie: i contratti di lavoro regolati dalla legge locale ed i contratti di lavoro regolati dalla legge italiana. Quest'ultima categoria viene disciplinata dalla nuova normativa quale tipologia residuale, destinata ad esaurirsi con la progressiva fuoriuscita dal contingente ordinario di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000, erano titolari di contratto a legge italiana. Il decreto legislativo in questione, infatti, prevede che tutti i nuovi contratti di assunzione siano stipulati sulla base di schemi contrattuali fondati sulla legge locale.
        2. Se la cornice normativa introdotta con la riforma ha condotto alla semplificazione ed alla razionalizzazione di un settore, quale quello del personale a contratto, di sensibile rilievo per la funzionalità degli uffici all'estero, l'applicazione concreta ha nondimeno fatto emergere taluni aspetti problematici che hanno indotto ad una riflessione approfondita circa i possibili miglioramenti.
        Alcune di queste questioni peraltro possono trovare la loro soluzione solamente intervenendo sullo stesso decreto legislativo n. 103 del 2000, concernendo per lo più l'affinamento e l'integrazione di specifici istituti da questo contemplati: è il caso del diritto di opzione per il regime contrattuale italiano; del trattamento dei trasferimenti di sede per motivi personali; delle provvidenze scolastiche per situazioni legate alle condizioni del Paese di servizio; della cessazione per limiti d'età.
        Sugli aspetti sopra richiamati viva è stata pertanto, nel corso del primo anno di vigenza della riforma, l'attenzione delle organizzazioni sindacali e degli stessi impiegati a contratto, circostanza che ha condotto ad un dialogo fattivo ed in spirito di aperta collaborazione, condotto dall'Amministrazione nella consapevolezza della necessità di difendere i notevoli risultati conseguiti con la riforma - in termini, come detto, di razionalizzazione normativa - ed al contempo di verificare ogni possibilità di ulteriore perfezionamento della stessa.
        L'ottica adottata in questa fase è stata anche quella di favorire una lineare e puntuale transizione dai vecchi contratti di impiego ai nuovi schemi contrattuali, nel termine e secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 103 del 2000.
        3. Oltre alle questioni direttamente connesse con l'applicazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000, si sono altresì resi progressivamente evidenti aspetti attinenti alla situazione generale del contingente di impiegati a contratto, fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in 1827 unità per ambasciate e consolati e 450 unità per gli Istituti italiani di cultura all'estero. A questi, si aggiungono ulteriori 200 unità (così detti "impiegati a contratto Schengen") assunte in applicazione del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.
        In tale contesto, è emersa l'esigenza di conseguire il completamento delle piante organiche delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri - il cui personale è destinato per il 50 per cento a prestare servizio nelle sedi all'estero - utilizzando anche le esperienze e professionalità maturate nelle sedi all'estero dal personale a contratto, prevedendone il graduale passaggio nei ruoli tramite concorso. L'inserimento di duecento impiegati a contratto nei ruoli consentirebbe quindi il progressivo assorbimento del cosiddetto "personale Schengen" nel contingente ordinario di personale a contratto.
        4. Le immissioni nei ruoli organici delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri contemplate dagli articoli 1 e 2 del presente provvedimento avverranno in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le richieste di assunzioni provenienti dalle pubbliche amministrazioni. Infatti, tali immissioni nei ruoli debbono ritenersi autorizzate ex lege in base all'articolo 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede la reintegrazione della dotazione organica delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, individuandone anche la relativa copertura finanziaria.
        5. Il quadro sinteticamente esposto ai punti che precedono è alla base del presente disegno di legge, il quale intende rispondere ai due ordini di esigenze sopra evocate: da un lato, portare a compimento, perfezionandola, la nuova normativa in tema di personale a contratto; dall'altro, venire incontro ad esigenze operative e funzionali, legate anche ai compiti accresciuti dell'Amministrazione nel settore dei rapporti con gli altri Stati, della tutela dei connazionali all'estero e della promozione politica, commerciale e culturale, realizzando il passaggio nei ruoli di duecento unità di personale a contratto.
        Si fornisce, qui di seguito, un'esposizione relativa all'articolato proposto con il presente disegno di legge.

Articolo 1 (Proroga di termini).

        La norma completa il processo di passaggio nei ruoli del Ministero degli affari esteri, tramite concorso, del contingente di personale con contratto a tempo indeterminato di cittadinanza italiana presso le ambasciate ed i consolati contemplato dall'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Vengono infatti estesi i termini per l'effettuazione dei concorsi di assunzione nei ruoli del residuo del contingente di cinquanta unità il cui ingresso era originariamente previsto nel 1999.
        Tale soluzione era già contemplata nell'atto Camera n. 6561-septies, approvato dalle Commissioni competenti e quindi decaduto per fine della legislatura.
        La misura risponde ad una precisa esigenza dell'Amministrazione, relativa alla copertura dei posti in organico nell'area funzionale B tramite l'immissione di personale con esperienza pluriennale di lavoro negli uffici diplomatico-consolari.

Articolo 2 (Immissioni nei ruoli organici).

        La norma prevede, tramite il meccanismo già contemplato dalla citata legge n. 662 del 1996, l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri di duecento unità di personale a contratto nell'arco temporale di un quinquennio, per un massimo di cento unità all'anno.
        Le immissioni avranno luogo a seguito di concorsi ad hoc ovvero tramite la quota del 10 per cento riservata, per i concorsi dall'esterno, agli impiegati a contratto in base all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
        Conformemente al principio introdotto con il citato decreto legislativo n. 103 del 2000, gli impiegati così immessi nei ruoli saranno chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale per un periodo minimo di diciotto mesi entro quattro anni dall'assunzione.
        La norma risponde ad una precisa esigenza dell'Amministrazione, volta a completare i quadri organici del personale di ruolo appartenente alle aree funzionali; ciò al fine di fare fronte al crescente impegno nel contesto delle relazioni internazionali del Paese.
        L'ultimo comma, infine, si riferisce al contingente di duecento, unità a contratto che gli uffici diplomatico-consolari possono complessivamente assumere in base alla legge 8 agosto 1996, n. 426, per l'espletamento di mansioni esecutive connesse con la gestione informatizzata del settore visti, a seguito dell'ingresso dell'Italia nella cosiddetta "area Schengen".
        La scadenza originaria del predetto contingente - fissata a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 426 del 1996 - è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2001, dalla legge 28 luglio 1999, n. 266.
        La norma proposta risponde ad un'esigenza fortemente avvertita dall'Amministrazione e dalle sedi all'estero, soprattutto quelle maggiormente sottoposte alla pressione delle richieste di visti d'ingresso per l'"area Schengen". Il venire meno di tale contingente causerebbe infatti un indubbio, grave nocumento alla funzionalità dell'intero settore visti, alla luce delle specifiche professionalità ed esperienze tecniche delle quali tale categoria di impiegati a contratto è portatrice.
        Con l'entrata in vigore della norma, gli impiegati già in servizio al 31 dicembre 2001 verranno riassunti in servizio dalle rispettive sedi, quale contingente sovrannumerario e ad esaurimento. L'Amministrazione conta comunque, con l'immissione nei ruoli delle duecento unità a contratto di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, di riassorbire tali impiegati nel contingente ordinario nell'arco massimo di cinque anni. Sulla base tuttavia del numero prevedibile di "impiegati Schengen" disponibili per la riassunzione alla data di entrata in vigore della legge, nonché del ritmo di immissione dei ruoli degli impiegati a contratto del contingente ordinario, si ritiene di poter esaurire il riassorbimento del "contingente Schengen" nell'arco temporale di ventiquattro mesi.

Articolo 3 (Opzioni).

        Viene riaperto, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il termine per esercitare la facoltà di opzione per il regime contrattuale italiano a favore di due categorie di impiegati con cittadinanza italiana escluse da tale facoltà dal decreto legislativo n. 103 del 2000: gli impiegati con contratto di prima assunzione, a tempo determinato con validità biennale e rinnovabile, in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari; gli impiegati con contratto di prima assunzione, a tempo determinato con validità biennale mai rinnovato alla data del 13 maggio 2000, in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero.
        Con l'esercizio dell'opzione, i predetti impiegati potranno sottoscrivere un nuovo documento d'impiego regolato dalla legge italiana in analogia con le categorie per le quali tale facoltà era già prevista dal decreto legislativo n. 103 del 2000, e cioè: gli impiegati con doppia cittadinanza degli Uffici diplomatici e consolari, titolari di contratto a tempo indeterminato; gli impiegati cittadini italiani degli Istituti italiani di cultura all'estero, con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato ma rinnovato almeno una volta.
        La norma proposta risponde ad evidenti ragioni di equità di trattamento per gli impiegati a contratto con cittadinanza italiana, consentendo loro di optare per un rapporto contrattuale di legge italiana.

Articolo 4 (Provvidenze scolastiche).

        Per i casi in cui, in ragione dell'obiettiva e documentata situazione del Paese di servizio, sia impossibile la frequenza di istituti universitari in loco da parte dei figli maggiorenni degli impiegati di legge italiana, viene previsto un rimborso parziale degli oneri universitari sostenuti all'estero. La misura del rimborso, che viene determinata annualmente da un decreto interministeriale sulla base delle disponibilità finanziarie, trova il duplice limite del 60 per cento del totale delle spese effettive e del 5 per cento della retribuzione dell'impiegato.
        L'istituto viene incontro ad un'esigenza di equità sostanziale, per situazioni eccezionali da valutarsi caso per caso.

Articolo 5 (Assunzione presso altro ufficio).

        Per i casi di cessazione dal servizio dovuti a gravi e documentate ragioni personali, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevede attualmente, all'articolo 160, che l'Amministrazione si impegni a riassumere l'impiegato in altro ufficio, mantenendo in suo favore l'anzianità pregressa. Per i casi di ricollocazione a seguito di chiusura dell'ufficio, invece, oltre al mantenimento dell'anzianità la norma citata consente anche il mantenimento dello stesso regime contrattuale.
        A fini di equità, viene quindi equiparato il trattamento delle due diverse fattispecie, consentendo anche agli impiegati trasferiti per ragioni di ordine personale di firmare un nuovo contratto con la nuova sede regolato dalla stessa legge che disciplinava il precedente rapporto d'impiego.
        La fattispecie della ricollocazione per ragioni personali verrà attivata solamente in situazioni eccezionali, con una valutazione specifica caso per caso.

Articolo 6 (Cessazione dal servizio per limiti d'età).

        Attualmente, in base all'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli impiegati a contratto cessano dal servizio per limiti d'età al compimento del sessantacinquesimo anno, salvo - per il personale di legge locale - eventuali diversi limiti disposti dalla normativa locale.
        Con la norma proposta, agli impiegati di legge italiana viene estesa la previsione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che contempla la facoltà per gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti d'età per essi previsti.
        Si tratta di una norma che risponde ad un principio di uniformità di trattamento in favore di impiegati il cui rapporto di lavoro è sottoposto alla legislazione ed alla contrattazione collettiva italiane.

Articolo 7 (Copertura finanziaria).

        La disposizione provvede al reperimento dei mezzi per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.




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