XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1585
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Proroga di termini).
1. E' prorogata, entro il termine di due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per
l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai
sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e nell'ambito delle dotazioni organiche
esistenti, della quota residua del contingente per il 1999 di
cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data
del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le
Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari con
contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era
prevista per il 1999.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente
all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni
di concetto nella posizione economica B3.
Art. 2
(Immissioni nei ruoli organici).
1. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in
servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero
possono essere immessi, in deroga all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei
ruoli organici del Ministero degli affari esteri, nell'ambito
delle dotazioni organiche esistenti, in numero massimo di
cento unità per anno, incluse le immissioni attuate ai sensi
dell'articolo 167, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103,
sino al raggiungimento del numero complessivo di duecento
unità nel corso del quinquennio successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per
titoli ed esami, per i candidati in possesso dei requisiti
prescritti per le posizioni economiche delle aree funzionali e
i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano
compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e
lodevole.
3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica.
4. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto,
entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare
servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione
centrale.
5. Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui
all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103,
è integrato delle unità di personale a contratto assunte ai
sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1^ luglio
1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale è stata
prorogata al 31 dicembre 2001 dall'articolo 6 della legge 28
luglio 1999, n. 266, purché in servizio alla data del 31
dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo
riassorbimento.
Art. 3
(Opzioni).
1. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a
contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le
Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in possesso
alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione
regolato dalla legge italiana, possono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, optare per un
contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge
italiana.
2. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a
contratto in possesso di cittadinanza italiana in servizio
presso gli Istituti italiani di cultura all'estero i quali
alla data del 13 maggio 2000 erano titolari di contratto di
prima assunzione per il quale non è intervenuto alla stessa
data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per un contratto a
tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.
Art. 4
(Provvidenze scolastiche).
1. Dopo l'articolo 158-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103,
è inserito il seguente:
"Art. 158-ter - (Provvidenze scolastiche). - 1.
Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato
dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di
cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico
che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la
situazione della sede di servizio, non possano frequentare
regolari corsi di istruzione universitaria sul posto, può
essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative
all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso
istituti universitari in altra sede, limitatamente al periodo
di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e
comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.
2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura
percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle
disponibilità finanziarie. Tale misura non può comunque essere
superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute
per ciascun figlio.
3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei
commi 1 e 2 non può eccedere, per ciascun figlio, il 5 per
cento dell'ammontare annuo della retribuzione base
contrattualmente prevista".
Art. 5
(Assunzione
presso altro ufficio).
1. Il secondo comma dell'articolo 160 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103, è sostituito dal seguente:
"L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e
documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole
servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero,
può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle
esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un
altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione
presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente
comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di
servizio ed il precedente regime contrattuale".
Art. 6
(Cessazione dal servizio
per limiti di età).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo
7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:
"3-bis. E' in facoltà del personale a contratto a
tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere
in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i
limiti di età per il collocamento a riposo per essi
previsti".
Art. 7
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1.905 milioni per l'anno 2002 e in
lire 30 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.